234a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 20,55.

SUL PROCESSO VERBALE
(R032 000, C13a, 0002o)

Il senatore RIZZI lamenta che il processo verbale della seduta pomeridiana del 10 settembre 1998 rechi un suo intervento in termini apparentemente contraddittori: gli si ascrive una mera aggiunta di firma «agli emendamenti del proprio Gruppo», cui fa seguito un loro contestuale ritiro.

Il presidente GIOVANELLI prende atto delle dichiarazioni testè rese, ricordando che l'aggiunta di firma non era naturalmente riferita agli emendamenti a firma del senatore Rizzi, bensì a quelli di altri senatori appartenenti al suo Gruppo in quel momento assenti: i loro nominativi sono agevolmente rinvenibili nell'allegato al riassunto dei lavori, che pubblica integralmente il testo degli emendamenti ed i relativi proponenti.

Il senatore VELTRI ricorda che la formula di cortesia, con la quale si evita la decadenza di un emendamento i cui proponenti sono assenti, ha maturato già in passato una prassi consolidata rappresentata dall'aggiunta di firma contestuale al ritiro. Non è del verbalizzante l'apparente aporia, bensì appartiene ad un uso parlamentare radicatosi che potrebbe cedere in futuro a formule più agili.

IN SEDE REFERENTE
(3393) Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Storace; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri
(536) CARCARINO ed altri: Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani
(537) CARCARINO ed altri: Nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani
(587) LAVAGNINI ed altri: Nuove norme in materia di locazioni di immobili urbani
(645) SERVELLO: Modifica dell'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo
(684) SERVELLO ed altri: Modifica dell'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione per il disegno di legge n. 3393; proposta di assorbimento per i disegni di legge nn. 536, 537, 587, 645 e 684)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente GIOVANELLI dà conto dei pareri pervenuti dalle Commissioni 2a e 5a, entrambi favorevoli sul testo con osservazioni.

Si passa alla votazione dell'articolo 13, sul quale il senatore RIZZI dichiara voto contrario lamentando che in esso l'impegno del Governo e della maggioranza a redigere testi normativi comprensibili sia assolutamente disatteso.

La Commissione conviene a maggioranza sull'articolo 13, nel testo emendato.

Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 14, si passa alla proposta del Presidente di conferimento al senatore Parola del mandato a riferire in Assemblea sul disegno di legge n. 3393, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, sottoponendo altresì la proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 536, 537, 587, 645 e 684.

La Commissione accoglie la proposta del Presidente, nonchè quelle di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale e di dare mandato al relatore di apportare al testo le modifiche di forma e di coordinamento che si rendessero necessarie.

RICONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
(R029 000, C13a, 0007o)

Il presidente GIOVANELLI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che ha avuto luogo immediatamente dopo la fine della seduta pomeridiana della Commissione, non ha terminato i suoi lavori stante il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea; esso è pertanto riconvocato al termine della presente seduta notturna.

La seduta termina alle ore 21,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3393

Art. 8.

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Il canone risultante dal contratto di locazione delle unità immobiliari concesse in locazione ad uso abitativo, e quello delle loro pertinenze, è soggetto all'imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento.
02. Il comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

“1. Il reddito dei fabbricati, quando non è soggetto ad imposta sostitutiva, è costituito dal reddito risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo”.

03. Le detrazioni di cui al presente articolo non escludono l'applicazione delle altre agevolazioni in materia fiscale previste dalla vigente normativa».
8.1
Colla, Avogadro

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, le riduzioni forfettarie del reddito derivante dal canone di locazione, previste dall'articolo 34, comma 4-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 30 per cento per i redditi derivanti da contratti di locazione in corso, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, a seguito di accordi definiti in sede locale e nel rispetto del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 4, mentre non sono applicate ai redditi derivanti da contratti di locazione ad uso abitativo o rinnovati ad altre condizioni.
1-bis. Nei suddetti comuni e per i contratti stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 il corrispettivo annuo, ai fini della determinazione della base imponibile, per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro, è assunto nella misura del 70 per cento».
8.2
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Nei comuni» fino a: «21 febbraio 1989, n. 61».

Conseguentemente sopprimere il comma 4.
8.3
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 1, sopprimere le parole: «Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni,».
8.4
Callegaro, Manfredi

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Nei comuni» sino a: «modificazioni».
8.5
Pastore, Manfredi

Al comma 1, sopprimere da: «Nei comuni di cui all'articolo 1» fino a: «e successive modificazioni».
8.23
Specchia, Maggi, Cozzolino, Pontone

Al comma 1, sostituire le parole da: «Nei comuni» fino a: «di cui al comma 2 dell'articolo 4» con le seguenti: «Il reddito derivante dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2».
8.6
Colla, Avogadro

Al comma 1, primo periodo, sostituire, in fine, le parole: «30 per cento» con le seguenti: «40 per cento», nonchè, al secondo periodo, sostituire, in fine, le parole: «70 per cento» con le seguenti: «50 per cento».
8.7
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il reddito imponibile derivante dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge non si applica quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917».
8.8
Carcarino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei comuni di cui al comma 1, nei casi in cui il contratto venga prorogato di ulteriori quattro anni oltre la scadenza del secondo periodo di locazione, e così successivamente, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente ridotto del 15 per cento».
8.9
Fiorillo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il reddito imponibile dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, la detrazione fiscale prevista dall'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta al 10 per cento».
8.10
Carcarino

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Indipendentemente da quanto previsto al precedente comma, il reddito derivante dai contratti di locazione aventi ad oggetto edifici sottoposti a tutela, ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e a quelli inclusi nelle categorie catastali A/8 e A/9, è ridotto del 40,5 per cento ai fini di ogni imposta per la quale costituisca la base imponibile. Tale detrazione non esclude l'applicazione delle altre agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia fiscale».
8.11
Pastore, Manfredi

Sopprimere il comma 3.
8.12
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Sopprimere il comma 4.
8.13
Pastore, Manfredi

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 4.
8.14
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 4.
8.25
Specchia, Maggi, Cozzolino, Pontone

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale».
8.15
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale».
8.24
Specchia, Maggi, Cozzolino, Pontone

Al comma 5, sostituire le parole da: «I redditi» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «I redditi derivanti da contratti di locazione, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito imponibile dal momento dell'inizio del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore e fintanto che permanga tale situazione. I redditi percepiti a seguito dell'accertamento del procedimento di convalida di sfratto concorrono alla determinazione del reddito del periodo di imposta in cui sono liquidati dal giudice e nella misura effettivamente incassata».
8.16
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 5, sostituire le parole: «dal momento della conclusione» con le seguenti: «purchè risultino dagli atti».
8.17
Pastore, Manfredi

Al comma 5, sopprimere le parole da: «come da» sino a: «per morosità».
8.18
Pastore, Manfredi

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I fondi per la previdenza complementare disciplinati dal decreto legislativo 28 aprile 1993, n. 124, ed ogni altro fondo, ente e istituzione che detengono direttamente immobili destinati alla locazione abitativa ed i cui redditi ricavati dai canoni di locazione sono esentati ai fini dell'applicazione dell'IRPEG, seguiteranno ad avvalersi del regime di esenzione esclusivamente ove stipulino o rinnovino contratti di locazione disciplinati in base a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3».
8.19
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

«5-ter. I fondi per la previdenza complementare disciplinati dal decreto legislativo n. 124 del 28 aprile 1993, ed ogni altro fondo, ente e istituzione che detengono direttamente immobili destinati alla locazione abitativa ed i cui redditi ricavati dai canoni di locazione sono esentati ai fini dell'applicazione dell'IRPEG, seguiteranno ad avvalersi del regime di esenzione esclusivamente ove stipulino o rinnovino contratti di locazione disciplinati dall'articolo 2, comma 3 della presente legge».
8.20
Capaldi, Veltri, Figurelli

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili di cui all'articoli 1, comma 2, lettera a), qualora i relativi contratti di locazione siano stati stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3».
8.21
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto legislativo n. 124 del 1993, che detengono direttamente beni immobili possono anch'essi optare per la libera determinazione dei canoni di locazione, oppure viceversa per l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo 2, terzo comma della presente normativa. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili saranno soggetti all'IRPEG».
8.0.1
Besostri

Art. 9.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. - (Agevolazioni fiscali nei confronti del conduttore). - 1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il conduttore di un alloggio ad uso abitativo, con reddito imponibile lordo inferiore a lire 35 milioni annui se il nucleo è composto da una sola persona, ovvero con reddito complessivo familiare inferiore a lire 47 milioni annui se il nucleo è composto da due persone, ovvero con reddito complessivo familiare inferiore a lire 55 milioni se il nucleo è composto da tre persone, con ulteriore aumento di 5 milioni per ogni componente oltre il terzo, ha diritto di portare in detrazione d'imposta, con l'aliquota al 25 per cento, l'ammontare annuo del canone di locazione. Le organizzazioni che assisteranno alla stipula dei contratti di affitto, agiranno in qualità di sostituto d'imposta.
2. Il diritto alla detrazione decorre con la dichiarazione fiscale dell'anno successivo alla stipula o al rinnovo del contratto di locazione ovvero, per i contratti già in corso, dalla dichiarazione fiscale dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
3. Ha diritto alla detrazione di cui al comma 1, in sostituzione del conduttore, anche uno dei componenti il nucleo familiare qualora il conduttore sia privo di reddito o risulti fiscalmente a carico, per l'anno d'imposta considerato, di un altro familiare.
4. Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del numero dei componenti del nucleo familiare, anche in base a quanto previsto dal comma 3, vengono considerate tutte le persone anagraficamente conviventi nell'immobile nell'anno di imposta sul quale si richiede la detrazione.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, mediante l'istituzione di un fondo alla cui dotazione si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».
9.1
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a partire dai redditi riferiti all'anno 2000, un fondo per la copertura delle minori entrate derivante dalla concessione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire anche nell'ambito di una generale revisione dell'imposizione sugli immobili. La suddetta detrazione è concessa a favore dei conduttori con limite di reddito non superiore a quello previsto dalla delibera CIPE del 13 marzo 1995, e successive modificazioni, quali limite di decadenza dal permanere in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, aggiornato automaticamente ogni anno in misura pari al 100 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi l'anno precedente ed è determinata in misura non inferiore al 40 per cento e non superiore al 70 per cento del canone corrisposto. Nel medesimo provvedimento collegato saranno definiti i criteri di applicazione del suddetto beneficio anche in relazione al reddito e alla composizione del nucleo familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione».
9.2
Carcarino

Al comma 1, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2000».
9.3
De Luca Athos, Bortolotto, Sarto

Al comma 1, dopo le parole: «sugli immobili» aggiungere il seguente periodo: «Le organizzazioni che assistono alla stipula dei contratti di locazione svolgono altresì le funzioni di sostituto di imposta a norma dell'articolo 21, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
9.4
Polidoro, Rescaglio

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sopprimere la parola: «non».
9.5
De Luca Athos, Bortolotto, Sarto

Art. 10.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le somme assegnate al fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi per il pagamento dei canoni di locazione nonchè per sostenere le iniziative intraprese dai comuni, anche in consorzio tra loro, pure attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione allo scopo di favorire, d'intesa con le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'incontro tra la domanda e l'offerta di immobili da destinare alla locazione».
10.1
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Al comma 3, sostituire le parole da: «per la locazione» con le seguenti: «allo scopo di favorire, d'intesa con le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, la mobilità nel settore attraverso il riferimento di alloggi e l'incontro tra la domanda e l'offerta di immobili».
10.2
Polidoro, Rescaglio

Al comma 3, dopo le parole: «istituti per la locazione» aggiungere: «o promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione».
10.3
Rescaglio

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le somme assegnate al fondo nazionale sono utilizzate altresì per indennizzare il locatore per i danni subiti a causa di morosità del conduttore o per proroghe nel rilascio dell'immobile, di cui all'articolo 7».
10.4
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 4, dopo le parole: «di Bolzano» aggiungere le seguenti: «e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative dei proprietari ed inquilini».
10.5
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 4, dopo le parole: «canone di locazione» aggiungere le seguenti: «ed i criteri per la determinazione degli indennizzi ai locatori di cui al comma 3».
10.6
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il recupero delle somme erogate a titolo di indennizzo ai locatori, di cui al comma 3, è attuato a carico dei conduttori morosi a cura della tesoreria, attraverso le società concessionarie per esazione di imposte».
10.7
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni ai sensi del comma 6» con le seguenti: «in rapporto al numero dei contratti di locazione ad uso abitativo registrati l'anno precedente per ogni regione».
10.8
Colla, Avogadro

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «in rapporto» con le seguenti: «in proporzione».
10.9
Carcarino

Al comma 6, dopo le parole: «Trento e Bolzano» sostituire le parole: «possono concorrere» con le seguenti: «concorrono con contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti al comma 9,».
10.10
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Sopprimere il comma 9.
10.11
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 9, dopo le parole: «di cui al comma 3 è» aggiungere la seguente: «provvisoriamente».
10.12
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 9, al primo periodo, sostituire la parola: «600» con la seguente: «900».
10.13
De Luca Athos, Bortolotto, Sarto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Ministro del tesoro provvede, con le disponibilità di bilancio del 2002, a reintegrare le risorse dell'edilizia residenziale pubblica destinate ai lavoratori dipendenti, e anticipate al fondo di cui al presente articolo».
10.14
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 4, 8, comma 1, e 9 nonchè quelle del presente articolo, si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari in godimento ed agli stessi assegnatari».
10.15
Capaldi, Veltri, Figurelli

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.
11.1
Colla, Avogadro

Al comma 1, dopo le parole: «l'organizzazione» aggiungere le seguenti: «, della quale faranno parte le associazioni dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative a livello nazionale».
11.2
Polidoro, Rescaglio

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «l'organizzazione» aggiungere le seguenti: «, della quale faranno parte le associazioni dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative a livello nazionale».
11.3
Bosi, Tarolli

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dell'Osservatorio» aggiungere le seguenti: «, del quale fanno parte le associazioni dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative a livello nazionale,».
11.4
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:


«Art 12. - 1. È nulla ogni deroga ai limiti di durata dei contratti stabiliti dalla presente legge».
12.1
Colla, Avogadro

Sopprimere il comma 1.
12.2
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È nulla ogni pattuizione volta a registrare un canone inferiore a quello pattuito».
12.3
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Al comma 1, sostituire la parola: «nulla» con la seguente: «inefficace».
12.4
Pastore, Manfredi

Al comma 1, dopo le parole: «contratto scritto e registrato» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per i contratti che risultino stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge».
12.5
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 1, dopo le parole: «contratto scritto e registrato» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per i contratti che risultino stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge».
12.16
Specchia, Maggi, Cozzolino, Pontone

Al comma 1, dopo le parole: «e registrato»aggiungere le seguenti: «, stipulato dopo ed ai sensi della presente legge».
12.6
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sopprimere il comma 2.
12.7
Pastore, Manfredi

Sopprimere il comma 2.
12.8
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Lauro

Sopprimere il comma 3.
12.9
Pastore, Manfredi

Sopprimere il comma 4.
12.10
Pastore, Manfredi

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel caso di pattuizioni in violazione a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 2, oltre alla perdita delle agevolazioni fiscali godute in forza della presente legge, il beneficiario è soggetto ad una sanzione dal duecento al trecento per cento delle imposte non pagate».
12.11
Pastore, Manfredi

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
12.12
Carcarino

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
12.13
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Sopprimere il comma 5.
12.14
Pastore, Manfredi

Al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 2»aggiungere il seguente periodo: «Tale azione è altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto nel precedente articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto che non può eccedere quello definito ai sensi del precedente comma 3 dell'articolo 2 ovvero, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per motivi di studio, definito sulla base degli accordi di cui al precedente articolo 5, commi 2 e 3».
12.15
Capaldi, Veltri, Figurelli

Al comma 5, dopo le parole: «comma 3 dell'articolo 2» aggiungere il seguente periodo: «Tale azione è altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto nel precedente articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti per i motivi ivi regolati».
12.15 (Nuovo testo)
Capaldi, Veltri, Figurelli

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 si applicano anche alle spese sostenute nei periodi di imposta relativi agli anni 1995, 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito al sisma sulla base di ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del commissario delegato nominato con ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225Ù»
12.0.1
Marchetti, Carcarino

Art. 13.

Sopprimere i commi 1 e 3.
13.1
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Sopprimere il comma 1.
13.2
Carcarino

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonchè l'articolo 1-bis, i commi 1, 4 e 5 dell'articolo 3, gli articoli 4, 5, 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61».

Sopprimere i commi 2 e 3.
13.3
Polidoro, Rescaglio

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai contratti e ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi vigenti in materia».
13.4
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai contratti e ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi 27 luglio 1978, n. 392 e del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359».
13.9
Carcarino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai giudizi che risultano in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applicano a tutti gli effetti le leggi precedenti».
13.5
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai giudizi che risultano in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applicano a tutti gli effetti le leggi precedenti».
13.8
Specchia, Maggi, Cozzolino, Pontone

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonchè l'articolo 1-bis, i commi 1, 4 e 5, e gli articoli 4, 5, 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61».
13.6
Bortolotto, De Luca Athos, Sarto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data».
13.7
Follieri

Al comma 3, dopo la cifra: «79», inserire le seguenti: «, limitatamente alle locazioni abitative».
13.10
Veltri

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Con riferimento alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione disciplinati dal titolo I, capo II, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore altro vantaggio in contrasto con le predette disposizioni.
2. Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dal titolo I capo II della legge 27 luglio 1978, n. 392».
13.0.1
Capaldi, Veltri, Figurelli

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Norma transitoria)

Ai contratti e ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti»
13.0.2
Capaldi, Veltri, Figurelli