GIUSTIZIA (2a)
MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1997

204a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 12.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02a, 0062°)

Il presidente CIRAMI comunica che non avrà più luogo la seduta delle commissioni riunite 2 e 3 già fissata per mercoledì 3 dicembre 1997, alle ore 15.

Il senatore CENTARO riterrebbe opportuna una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti al testo predisposto dal comitato ristretto delle Commissioni 2 e 3 riunite in materia di adozioni internazionali (A.S. 2545 e collegati)

Il presidente CIRAMI rileva che si tratta di una decisione di esclusiva competenza delle Commissioni riunite.

Dopo interventi del senatore PETTINATO, del senatore CARUSO, del senatore RUSSO e del senatore BUCCIERO, la Commissione conviene inoltre di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2570, in materia di depenalizzazione dei reati minori, fissandolo al 9 dicembre prossimo alle ore 11.

La Commissione conviene altresì di prorogare al 10 dicembre prossimo, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2675, in materia di tutela dei minori contro gli abusi familiari e di prorogare al 16 dicembre prossimo alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1496, in materia di diritto d'autore.

IN SEDE REFERENTE
(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia
(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia
(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia
(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso il 26 novembre.

Interviene il sottosegretario SINISI il quale richiama innanzitutto le fonti normative che disciplinano l'attività della Commissione centrale per la definizione e l'applicazione degli speciali programmi di protezione prevista dall'articolo 10 del decreto-legge n. 8 del 1991. Il rappresentante del Governo sottolinea che, fin dall'atto del suo insediamento come presidente di tale Commissione, sono state assunte iniziative volte a migliorare la funzionalità di questa struttura e a definire una serie di indirizzi di carattere generale per l'espletamento dei compiti della stessa. In particolare, in una seduta della Commissione centrale svoltasi tra il 20 e il 21 luglio 1996 vennero affrontate le problematiche relative alla specifica individuazione dei requisiti per l'ammissione allo speciale programma di protezione, alle disfunzioni connesse con l'eccessivo ricorso alle misure urgenti di protezione, alla definizione dei contenuti della proposta di ammissione al programma, alla possibilità di utilizzare il servizio centrale di protezione ai fini di un'istruttoria tecnica sulle proposte di ammissione, nonchè quelli relativi alla sottoposizione a tutela di chi rifiuta le misure urgenti e alla valutabilità del rifiuto di sottoporsi all'esame dibattimentale ai fini di una eventuale revoca del programma di protezione. A quest'ultimo riguardo va precisato che la commissione ha ritenuto e ritiene valutabile ai fini della revoca il rifiuto da parte del collaboratore di presentarsi al dibattimento e non invece la circostanza che il collaboratore, pur presentandosi, si avvalga della facoltà di non rispondere. In materia di richieste di assistenza economica la Commissione centrale si è orientata poi nel senso di non consentire alcuna contribuzione di carattere straordinario, salve verifiche su quelle già deliberate.
Per quanto concerne specificamente il periodo che va dal 1o gennaio al 30 novembre 1997 la Commissione centrale ha tenuto ben 58 riunioni anche al fine di assicurare maggiore tempestività alle sue deliberazioni in modo da limitare il ricorso alle misure urgenti di protezione. In tale periodo sono state esaminate 390 proposte di ammissione al programma di protezione e sono stati adottati 128 programmi, mentre, in altri 120 casi, il programma è stato negato. Sempre nello stesso periodo sono state espletate 649 verifiche su programmi di protezione in scadenza e la proroga è stata concessa per 335 programmi, mentre altri 99 non sono stati prorogati. I programmi di protezione revocati sono stati 119, 193 le richieste in materia di assistenza economica esaminate, 98 le richieste di estensione del programma di protezione a familiari o congiunti ed infine 152 le richieste di vario genere fra cui rientrano, ad esempio, quelle relative ad interviste o audizioni.
Va evidenziato che nell'esercizio delle sue attribuzioni la Commissione centrale non si è limitata ad una attività di verifica meramente formale. Sia in fase di ammissione al programma che di proroga o revoca dello stesso la Commissione centrale ha valutato la compatibilità delle condotte tenute dai collaboranti rispetto alle esigenze di protezione e agli impegni assunti o da assumersi in relazione alla ammissione al programma stesso. In presenza di comportamenti suscettibili di vanificare l'efficacia delle misure di protezione o sintomatici del reinserimento dell'interessato nel circuito criminale la Commissione, come confermano i dati sopra riportati, non ha esitato a disporre la revoca o a negare la proroga del programma di protezione. A questo proposito va rilevato che la Commissione ha assunto un atteggiamento di maggior rigore rispetto ai pareri formulati dall'autorità giudiziaria competente come emerge dal fatto che, stando ai dati in suo possesso, non vi è un solo caso in cui l'autorità giudiziaria abbia richiesto o proposto la revoca di un programma di protezione e la Commissione centrale abbia diversamente deciso. Da questo punto di vista è significativo che uno dei punti su cui vi è stata divergenza con le istanze giudiziarie è stato quello relativo alla valutazione dei casi in cui la persona sottoposta a programma di protezione rientra senza autorizzazione nella località di origine. La commissione centrale ha ritenuto tale eventualità una grave violazione delle prescrizioni imposte dal programma, sintomatica del reinserimento nel circuito criminale e comunque dell'insussistenza di una situazione di grave pericolo. In considerazione di ciò, in più di un'occasione, a seguito di casi di rientro non autorizzato, la Commissione centrale ha disposto la revoca del programma di protezione.
Il sottosegretario Sinisi prosegue quindi il suo intervento sottolineando, come peraltro già fatto dal ministro Napolitano, l'inopportunità di una rigida tipizzazione delle ipotesi in cui procedere alla revoca dei programmi di protezione, alla luce dell'esigenza di assicurare alla commissione centrale un adeguato margine di discrezionalità al fine di consentire di tener conto delle specificità delle diverse situazioni.
Il rappresentante del Governo dà poi conto dell'attività della commissione centrale per quanto concerne la formulazione di pareri in materia di cambiamento delle generalità, evidenziando al riguardo l'orientamento estremamente restrittivo della Commissione stessa che su 48 pareri formulati solo in nove casi si è espressa in senso favorevole.
Per quel che attiene alle misure di assistenza economica il Sottosegretario fa presente di aver già richiamato l'attenzione sull'indirizzo, assunto dalla Commissione, contrario alla concessione di contributi straordinari e rileva altresì che nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia, tale struttura si è sempre orientata nel senso di assicurare che le misure in questione tendano al reinserimento sociale dei collaboranti. In quest'ottica si inquadra anche la previsione, in alcuni casi, della ultrattività delle stesse misure di assistenza economica rispetto alla scadenza del programma.
Il sottosegretario Sinisi conclude, sottolineando l'esigenza che venga fatta chiarezza sulle implicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 420 del 1995, in materia di obbligo di redazione del verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione. Infatti, a suo avviso, tale pronuncia della Corte non fa venir meno l'obbligo per il pubblico ministero di redigere il suddetto verbale consentendo unicamente che esso non venga trasmesso immediatamente, bensì in un momento successivo quando è venuta meno la possibilità che ciò possa recare pregiudizio allo sviluppo delle indagini.

Sulle dichiarazioni del sottosegretario Sinisi si sviluppa un dibattito.

Il senatore BUCCIERO domanda i motivi che potrebbero determinare l'evidenziato scostamento fra le decisioni assunte dalla commissione centrale e le Autorità che richiedono l'accesso alle misure di protezione. Altro aspetto che ritiene da approfondire riguarda le motivazioni alla base della rinuncia al programma di protezione da parte dei protetti, nonchè il rapporto fra le procure e la commissione centrale di protezione quanto al maggior rigore da questa dimostrato. Sollecita, quindi, notizie più precise in merito all'entità delle elargizioni effettuate a favore dei collaboratori di giustizia sia per quanto riguarda le modalità con le quali si è proceduto ad iniziare il recupero di alcune elargizioni o anticipazioni già effettuate.

Il senatore CENTARO precisa di essere a conoscenza di critiche formulate nei confronti della commissione centrale di protezione, cui viene addebitato da alcune componenti della procura nazionale antimafia e della direzione distrettuale antimafia un modo di procedere troppo restrittivo, aspetto sul quale il senatore Centaro fornisce precisi esempi. In particolare si obietterebbe alla commissione centrale di procedere a revoche dei programmi e delle misure di protezione che, effettuati alla vigilia del dibattimento, mal dispongono i collaboratori di giustizia. Si tratterebbe, secondo quanto messo in rilievo dal senatore Centaro, di provvedimenti che pur essendo ineccepibili dal punto di vista formale si muoverebbero talora all'interno di valutazioni troppo formalistiche. Vorrebbe, altresì, comprendere se la commissione centrale proceda anche ad una nuova valutazione degli elementi che le Autorità proponenti forniscono per la richiesta di protezione. Richiesto, quindi, al Sottosegretario di chiarire se alcuni pentiti di cui ultimamente le cronache si sono occupate siano ancora sotto protezione, il senatore Centaro conclude chiedendo un ulteriore chiarimento in merito all'articolo 8 del disegno di legge n. 2207 rispetto al quale sarebbe - a suo avviso - necessario comprendere se il riferimento alla commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale rappresenti una indicazione tipica o sia, invece, soggetta ad una interpretazione flessibile, potendo anche le contravvenzioni commesse essere indizio della stessa volontà di ritorno alle attività criminose.

Prende la parola per un prima replica il sottosegretario SINISI chiarendo che la differenza fra le decisioni adottate dalle autorità proponenti, dalla procura nazionale antimafia e dalla commissione centrale rispetto alla valutazione delle richieste di protezione si muovono nell'ambito di uno scostamento del tutto fisiologico laddove era piuttosto nel periodo precedente alla assunzione da parte del sottosegretario stesso della presidenza della commissione che poteva essere rilevata una certa anomalia, derivante dalla ordinaria coincidenza fra posizione dell'Autorità proponente e della procura nazionale antimafia. Rispetto alle motivazioni alla base delle rinunzie al programma o alle misure di protezione da parte del collaborante, diverse possono essere le cause sia di natura soggettiva che oggettiva, non vanno escluse tanto una sostanziale incapacità di accettare gli obblighi imposti dal programma di protezione sia pressioni esterne, sia sui familiari che di altro tipo o, anche, la volontà specifica di tornare a delinquere. Ricorda, comunque, di aver fornito puntuali risposte ad un documento fattogli pervenire dal procuratore nazionale antimafia, il quale si era fatto carico di riunire le osservazioni che in materia di decisioni della commissione centrale provenivano dalle diverse procure e assicura che attualmente i rapporti con l'autorità inquirente segnano una fase in cui precedenti momenti di frizione possono dirsi superati.
In merito ai benefici economici dei collaboranti, essi derivano dalla normativa vigente, soprattutto dai diversi decreti ministeriali che vengono aggiornati annualmente e prevedono criteri oggettivi quali, tra l'altro, la composizione del nucleo familiare. L'entità della somma non è particolarmente elevata anche se subisce alcune variazioni per particolari situazioni, come la dislocazione territoriale, o esigenze eccezionali che possono essere, in particolare, legate a problemi di cure sanitarie. Tra l'altro - prosegue il sottosegretario Sinisi - le somme erogate dipendono anche dalla possibilità che la protezione sia gestita insieme a paesi esteri, ipotesi nella quale è il paese estero a definire la cifra necessaria per la protezione. Dopo aver chiarito alla Commissione che a partire dall'inizio della sua presidenza, la commissione centrale non ha mai elargito somme straordinarie, il sottosegretario Sinisi precisa che le elargizioni straordinarie già deliberate sono state sospese e in alcuni casi si è stabilito di dare inizio alle procedure giudiziarie per il recupero di quanto già erogato. Alcune somme sono state poi, concesse ma solo come anticipazioni di erogazione che spettavano ai sensi della legislazione vigente.

Il senatore BUCCIERO prende brevemente la parola per chiedere informazioni circa la modalità con le quali si pensa di effettuare il recupero in questione e quali ne siano i presupposti legali.

Il sottosegretario SINISI ribadisce che le erogazioni straordinarie effettuate nei confronti di certi collaboranti contemplavano cifre consistenti, date tuttavia nella prospettiva del recupero del collaborante e della fuoriuscita dal programma.
Riferendosi particolarmente alle osservazioni del senatore Centaro in merito ad un ventilato troppo formalistico modo di procedere della commissione centrale, dichiara di essere a conoscenza degli esempi menzionati che erano stati più volte affrontati dalla commissione centrale la quale aveva adottato le proprie decisioni in base a riscontri di assoluta concretezza. Ritiene che comunque nelle sedi e con le procedure idonee ulteriori elementi di conoscenza possano essere acquisiti. Non ritiene comunque fondati i timori del senatore Centaro che la commissione centrale, per pervenire alle proprie decisioni ripercorra nel merito le valutazioni effettuate dalle autorità proponenti. Si tratta di un esame volto unicamente a verificare che la prognosi di collaborazione sia stata effettuata dalla autorità richiedente. Per quanto riguarda recenti clamorosi fenomeni di pentitismo deviato, il Sottosegretario chiarisce che è stata avviata la procedura di revoca e che sono stati acquisiti i richiesti pareri. Rassicura poi la Commissione circa la non tassatività della disposizioni di cui all'articolo 8 del disegno di legge n. 2207 per quanto riguarda la commissione di delitti come indizi di reinserimento del soggetto nel circuito criminale: anche perchè - egli osserva - si sono verificati casi di collaboranti esclusi dalla protezione perchè ingiustamente calunniati e poi riammessi una volta stabilita la verità.

Il senatore MILIO chiede, poi chiarimenti, con riferimento a quanto prospettato dal dottor Cirillo nel corso dell'audizione svoltasi il 26 novembre scorso in merito ai contatti fra collaboranti, chiedendo chiarimenti circa l'identificazione dell'autorità a cui vengono indirizzate la segnalazioni fatte in tal senso dal servizio centrale di protezione. Torna a sottolineare con forza l'inaccettabilità delle elargizioni miliardarie a certi pentiti, rilevando che il Governo da tempo elude la risposta a numerose interrogazioni sull'argomento e richiama, quindi, la questione del pagamento dell'assistenza legale dei pentiti, ritenendo non chiare le modalità con le quali si procede alla loro scelta. Mette altresì in particolare evidenza che, secondo quanto emerso nel corso di un'audizione presso la Commissione antimafia, nel 1996 per le spese legali sono stati impiegati 30 miliardi. Conclude chiedendo anche precisazioni sul criterio con cui si concedano o si neghino le autorizzazioni ai collaboranti a concedere interviste.

Il presidente CIRAMI invita l'oratore a restare nell'ambito della sede in cui la Commissione si trova che è istruttoria rispetto ai disegni di legge in titolo e non rappresenta una sede di sindacato ispettivo.

Il sottosegretario SINISI precisa, con riferimento all'audizione del dottor Cirillo, che la cifra riportata nel resoconto riguardava il dato complessivo di 200 e non 600 segnalazioni, e tale dato concerne il complesso dei comportamenti irregolari. Chiarisce altresì che le segnalazioni vengono indirizzate alla commissione centrale e alle autorità proponenti. L'assistenza legale - prosegue il sottosegretario Sinisi - è a carico dello Stato e gli avvocati, pur non essendo in grado di precisarne con esattezza il numero, non superano le 200 unità anche perchè - egli osserva - come indirizzo di carattere generale il sostegno economico statale si limita a fornire un avvocato, precisando inoltre le condizioni di tale supporto. Ribadisce, altresì che i compiti del servizio centrale di protezione non sono di sorveglianza bensì di assistenza e tutela, mentre spetta all'autorità giudiziaria definire le modalità di custodia del collaborante secondo la legislazione vigente. Pertanto il servizio centrale di protezione agisce in un quadro già predeterminato nella cui scelta l'autorità giudiziaria si è certamente confrontata con il quadro complessivo che deriva dalla esigenza di ricorrere alle misure di mimetizzazione di cui normalmente il servizio centrale di protezione si avvale. Infine precisa che le interviste dei collaboranti sono autorizzate su conforme parere dell'autorità giudiziaria e semprechè non vi siano procedimenti penali in corso.

Il senatore CALVI rivolge al Sottosegretario una richiesta di chiarimento in merito al problema - da lui giudicato di fondamentale importanza - del difensore di più pentiti il quale può diventare veicolo di reciproca influenza e di impedire così la formazione genuina della prova; tale richiesta non è stata soddisfatta in occasione dell'audizione del direttore del servizio centrale di protezione, dottor Cirillo.

Il sottosegretario SINISI, pur dicendosi ben consapevole di tale profilo, non può peraltro risolverlo poichè non attiene alla competenza della commissione centrale di protezione. Auspica che la Commissione giustizia nel corso dell'esame dei provvedimenti in titolo, possa affrontare tale aspetto, proponendo una soluzione normativa.

Il presidente CIRAMI distingue l'ipotesi in cui a uno stesso difensore facciano capo più accusati da quella in cui più accusatori siano difesi dallo stesso legale. Si dichiara a favore di un atteggiamento di massimo rigore della commissione centrale e conclude ringraziando il Sottosegretario per la grande disponibilità dimostrata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.