92a Seduta (pomeridiana)


Presidenza del Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 15,20.

Intervengono il ministro per la grazia e la giustizia Flick ed il sottosegretario di Stato per lo stesso discastero Ayala.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02a, 0032°)

In apertura di seduta, il senatore BERTONI deplora le dichiarazioni rese dall'onorevole Filippo Mancuso nel corso della seduta antimeridiana presso la Commissione Antimafia sulla persona del sottosegretario Ayala cui esprime profonda stima ed amicizia. Ricorda, inoltre, di aver presentato al Ministro di Grazia e Giustizia un'interrogazione concernente un incarico di arbitrato svolto dall'allora ministro Mancuso, alla quale chiede una sollecita risposta.

Interviene il senatore CENTARO, il quale sottolinea come la questione sollevata dal senatore Bertoni - fatta salva la libertà di opinione di ciascun senatore - non riguarda i lavori odierni della Commissione.

IN SEDE REFERENTE
(1504) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, approvato dalla Camera dei deputati
(484) BUCCIERO. Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame dei provvedimenti, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che stamane erano stati illustrati tutti gli emendamenti, riservando alla seduta odierna la decisione sugli esiti procedurali dei medesimi.

Si riprende l'emendamento 1.1 (nuovo testo).

Il presidente ZECCHINO fa presente come tale proposta risulti modificata per effetto dell'accettazione da parte del Governo degli emendamenti 1.2 e 1.3, di contenuto sostanzialmente identico. Ricorda, inoltre, che anche nei successivi passaggi dell'atto Senato n. 1504, dove si fa riferimento al magistrato che assume la qualità di «persona sottoposta alle indagini» occorrerà, per effetto dell'accettazione unanime degli emendamenti 1.2 e 1.3, aggiungere in sede di coordinamento il riferimento all'ulteriore qualità di «imputato».
Posto ai voti, l'emendamento 1.1 (nuovo testo) risulta approvato, con la conseguente preclusione degli emendamenti 1.4 e 1.5 e l'assorbimento degli emendamenti 1.2 e 1.3.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 1.0.1.

Il senatore BUCCIERO, presentatore dell'emendamento, dichiara la propria intenzione di mantenerlo. Rileva, infatti, che ai magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia è affidata una competenza che copre l'intero territorio nazionale, anche nel caso in cui essi siano applicati ad una singola procura distrettuale. L'emendamento - estendendo a tali magistrati la competenza del giudice che ha sede nel distretto di Corte d'appello di Roma come già previsto per i magistrati della Corte di cassazione - tende ad evitare che, per effetto dell'applicazione dell'articolo 11 del codice di procedura penale ai magistrati applicati alle procure distrettuali antimafia, i procedimenti possano essere influenzati dalla qualità dei soggetti coinvolti. Si dichiara, inoltre, disposto a rinunziare ai commi 3 e 4 dell'emendamento.

Il sottosegretario AYALA, intervenendo a proposito del comma 2 dell'emendamento all'esame, rileva come l'iscrizione nel libro degli indagati potrebbe non essere conosciuta al magistrato sottoposto a procedimento, con la conseguenza che quest'ultimo continui a svolgere le proprie attività di indagine.

Interviene il senatore CENTARO il quale ritiene opportuno far rientrare nella disposizione generale dell'articolo 11 del codice di procedura penale i casi in cui i magistrati applicati alle procure distrettuali antimafia assumano la qualità di imputati o di persone sottoposte alle indagini. Per quanto attiene al problema della conoscibilità dell'iscrizione nel libro degli indagati, posto dal comma 2 dell'emendamento, esso può essere superato prevedendo che della predetta iscrizione il procuratore della Repubblica competente per territorio dia immediata comunicazione al procuratore nazionale antimafia.

Il senatore BERTONI esprime il proprio dissenso dall'emendamento 1.0.1 rilevando come nel caso in cui il sostituto procuratore addetto alla procura nazionale antimafia commetta il reato mentre esercita le proprie funzioni a Roma, sia giusto affidare la competenza a procedere al tribunale di Roma, mentre se il fatto è commesso nel luogo rientrante nella competenza della procura distrettuale presso la quale è applicato, allora appare più giusto far riferimento alle regole generali dettate dall'articolo 11 del codice di procedura penale. Per quanto attiene al secondo comma dell'emendamento all'esame, ricorda come la giurisprudenza riconosca che l'articolo 11 del codice di procedura penale trovi applicazione a partire dal momento in cui è ricevuta la notitia criminis, non da quello dell'iscrizione nel registro degli indagati; di conseguenza - prosegue l'oratore - l'eventuale approvazione di quanto previsto nell'emendamento determinerebbe una situazione discriminatoria nei confronti dei magistrati non facenti parte della Direzione nazionale antimafia o delle procure distrettuali antimafia, la cui posizione ricade interamente nelle disposizioni di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale. Per quanto attiene, infine, ai commi 3 e 4, rileva come la sanzione dell'inutilizzabilità degli atti compiuti sia sproporzionata rispetto alla mera violazione delle norme sulla competenza territoriale.

Anche il senatore FOLLIERI manifesta la propria contrarietà all'emendamento 1.0.1, aderendo alle ragioni addotte dal senatore Bertoni. Rileva come la sua approvazione costituirebbe un precedente pericoloso ed un atto discriminatorio, tenuto conto anche della circostanza che la normativa attuale non pone alcun limite territoriale alle indagini condotte dai pubblici ministeri.

Il senatore GRECO si dichiara favorevole al primo comma dell'emendamento all'esame, ma contrario ai restanti commi. Chiede, pertanto, la votazione per parti separate.

Contrario all'emendamento è anche il senatore CIRAMI.

Posto ai voti nel suo solo primo comma, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento non è accolto.

Sono, di conseguenza, preclusi i restanti commi.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.2.

Il senatore FOLLIERI ne prospetta la superfluità, mentre il senatore BERTONI rileva come quanto in esso previsto dovrebbe essere esteso a tutti i magistrati che si trovino in stato di applicazione anche presso uffici diversi dalle procure distrettuali.

Il senatore CIRAMI dichiara il proprio voto contrario all'emendamento.

Posto ai voti l'emendamento 1.0.2 è accolto.

L'esame degli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4 è accantonato e rinviato al successivo esame dell'emendamento 6.3.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, di identico contenuto, in relazione ai quali il senatore MELONI preannuncia la propria astensione, essendo d'accordo sul generale criterio della circolarità della competenza territoriale in esso stabilito, ma non comprendendo la ragione per la quale non sia previsto alcun spostamento di competenza in favore del distretto di Corte d'appello di Cagliari.

Posti ai voti gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 risultano approvati, con il coordinamento testuale determinato dall'accoglimento del precedente emendamento 1.1.

Vengono, poi, ritirati gli emendamenti 2.4, 4.1, 4.2 e 4.3.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.4, a proposito del quale il relatore MILIO rileva come la disciplina transitoria in esso prevista stabilisca un ingiustificato criterio di competenza diversificata tra i procedimenti per i quali non sia già intervenuta la trasmissione degli atti al pubblico ministero, che si fanno rientrare sotto la nuova previsione dell'articolo 11 del codice di procedura penale ed i procedimenti per i quali la predetta trasmissione sia già avvenuta, che restano regolati dalla disciplina previgente.

Dopo l'espressione del parere contrario del Rappresentante del Governo, il senatore GRECO ritira l'emendamento.

A proposito dell'emendamento 4.5, il presentatore senatore BUCCIERO rileva come esso sia inteso ad eliminare le differenze sussistenti tra la legge sulla responsabilità civile dei magistrati (n. 117 del 1988) e la proposta nuova formulazione dell'articolo 11 del codice di procedura penale, a proposito dell'individuazione del tribunale competente a giudicare dei procedimenti riguardanti i magistrati.
L'esame dell'emendamento, quindi, è momentaneamente accantonato.

L'emendamento 4.0.1 è ritirato.

È invece approvato, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 5.1.

Sono ritirati gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.4.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti 6.1 e 6.2, che hanno riguardo all'articolo 1 del disegno di legge n. 484, di iniziativa del senatore Bucciero.

Il senatore GRECO dichiara di ritirare l'emendamento 6.1 e di aggiungere la propria firma all'emendamento 6.2 presentato dal senatore Centaro.

Il senatore CENTARO rileva come l'emendamento 6.2 da lui presentato sia volto a disciplinare anche l'ipotesi in cui nel distretto di Corte di appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale il magistrato sia venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente all'evocazione in giudizio.

Dopo un intervento del senatore FOLLIERI, il quale invita il senatore Greco a riconsiderare la propria scelta di ritiro dell'emendamento 6.1, ha la parola il senatore BERTONI, il quale dichiara il voto contrario proprio e del gruppo di appartenenza all'emendamento 6.2. Ritiene, infatti, che, il criterio di individuazione della competenza di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale non debba essere esteso ai giudizi civili, per i quali potrà continuare ad applicarsi il criterio della competenza del distretto di corte di appello più vicino. Preannunzia, infine, il proprio voto favorevole al successivo emendamento 6.3.

Intervengono nel dibattito il senatore CENTARO (il quale sottolinea come anche la tabella appena approvata dalla Commissione sia basata sul criterio della competenza del distretto di Corte di appello più vicino), il senatore GRECO (il quale sottolinea come non si debba distinguere tra cause civili e cause penali, considerata la rilevanza degli interessi coinvolti anche nel caso dei giudizi civili), i senatori FOLLIERI e MELONI (i quali dichiarano, rispettivamente, il proprio voto favorevole e la propria astensione).

L'emendamento 6.2 è, quindi, posto ai voti ed approvato. Risulta, di conseguenza, precluso l'emendamento 6.3.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti 1.0.3, 1.0.4 e 4.5, in precedenza accantonati.
Gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4 risultano approvati.

Il senatore BUCCIERO, presentatore dell'emendamento 4.5, ne propone una riformulazione, intesa ad espungere dal testo alcune parti, al fine di coordinarlo con quanto in precedenza approvato dalla Commissione.

L'emendamento 4.5 (nuovo testo), così come riformulato dal senatore Bucciero è, quindi, posto ai voti ed approvato. Risulta di conseguenza precluso l'emendamento 6.4.

Intervenendo per dichiarazione di voto il senatore BERTONI tiene a far rilevare che la Commissione non ha ritenuto di prendere in considerazione i rilievi da lui esposti con riferimento agli articoli 43 e 45 del codice di procedura penale.

Si associa all'intervenuto il senatore FOLLIERI.

Il presidente ZECCHINO aveva, nella seduta antimeridiana, osservato che, rispetto al testo varato dalla Camera dei deputati, la scelta effettuata dalla Commissione sugli effetti dello spostamento territoriale di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati risultava di portata tale da non squilibrare eccessivamente il sistema.
La Commissione, nel conferire mandato al relatore di riferire sul testo unificato, così come modificato, in Assemblea, conviene di adottare come intitolazione dello stesso quella recata dal disegno di legge n. 1504 di iniziativa governativa.

In conclusione di seduta, il senatore CIRAMI chiede che la Presidenza della Commissione si attivi per la riassegnazione del provvedimento, appena licenziato, nella sede deliberante. A seguito dell'unanime adesione dei senatori presenti, il presidente ZECCHINO fa riserva di consultare sul punto i rappresentanti dei gruppi parlamentari assenti.

La seduta termina alle ore 16,33.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1504 E 484


Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 11. - (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). - 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte di appello in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di altro distretto di corte di appello individuato dalla legge, salvo che in tale distretto il magistrato sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto individuato dalla legge in riferimento alla nuova destinazione del magistrato.
2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1».
1.1
Il Governo
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 11. - (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). - 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte di appello in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di altro distretto di corte di appello individuato dalla legge, salvo che in tale distretto il magistrato sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto individuato dalla legge in riferimento alla nuova destinazione del magistrato.
2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1».
1.1 (Nuovo testo)
Il Governo
Al comma 1, capoversi 1 e 3, dopo le parole: «qualità di», inserire le parole: «imputato o».
1.2
Russo, Senese
Al comma 1, capoversi 1 e 3, aggiungere dopo le parole: «sottoposta alle indagini» le seguenti: «, di imputato».
1.3
Centaro, Cirami
Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato esercita le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte di appello individuato dalla legge con riferimento alla nuova destinazione».
1.4
Centaro, Cirami
Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Lo spostamento di competenza previsto dal comma 1 non opera per i procedimenti connessi ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a)».
1.5
Greco, Scopelliti
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 11 del codice di procedura penale inserire il seguente:

Art. 11-bis. - (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia). - 1. I procedimenti in cui un magistrato della Direzione Nazionale Antimafia assume la qualità di indagato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, sono di competenza esclusiva del giudice, competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto della corte di appello di Roma.
2. Dalla iscrizione del suo nome, ovvero dalla iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice, al magistrato della Direzione Nazionale Antimafia che sia sottoposto ad indagini, ovvero assuma in quel procedimento la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato, è fatto assoluto divieto di svolgere attività di coordinamento con la procura competente per le indagini a norma del comma 1.
3. Gli atti di indagine compiuti in violazione del divieto di cui al comma 2 non possono essere utilizzati.
4. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento».
1.0.1
Bucciero, Caruso Antonino
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 11 del codice di procedura penale inserire il seguente:

Art. 11-bis. - (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia). - 1. I procedimenti in cui un magistrato della Direzione Nazionale Antimafia assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, sono di competenza esclusiva del giudice, competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto della corte di appello di Roma.
2. Dalla iscrizione del suo nome, ovvero dalla iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice, al magistrato della Direzione Nazionale Antimafia che sia sottoposto ad indagini, ovvero assuma in quel procedimento la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato, è fatto assoluto divieto di svolgere attività di coordinamento con la procura competente per le indagini a norma del comma 1.
3. Gli atti di indagine compiuti in violazione del divieto di cui al comma 2 non possono essere utilizzati.
4. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento».
1.0.1 (Nuovo testo)
Bucciero, Caruso Antonino
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 11 del codice di procedura penale inserire il seguente:

Art. 11-bis. - (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia). - I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta alle indagini ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'art 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11».
1.0.2
Il Relatore
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 4, comma 1 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

Art. 4. - (Competenza e termini). - 1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente è il tribunale del capoluogo del distretto della Corte d'Appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».
1.0.3
Caruso Antonino, Bucciero
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 8, comma 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

2. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale capoluogo del distretto della Corte d'Appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».
1.0.4
Caruso Antonino, Bucciero

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

Art. 1. - (Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). - 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte di appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata al presente decreto».

«Tabella A - Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di indagato ovvero di persona offesa o danneggiata del reato:
'

<INIZIO PARTE TABELLARE NON VISUALIZZABILE CORRETTAMENTE>
Roma ......... Perugia
Perugia ......... Firenze
Firenze ......... Genova
Genova ......... Torino
Torino ......... Milano
Milano ......... Brescia
Brescia ......... Venezia
Venezia ......... Trento
Trento ......... Trieste
Trieste ......... Bologna
Bologna ......... Ancona
Ancona ......... L'Aquila
L'Aquila ......... Campobasso
Campobasso ......... Bari
Bari ......... Lecce
Lecce ......... Potenza
Potenza ......... Catanzaro
Cagliari ......... Palermo
Palermo ......... Caltanissetta
Caltanissetta ......... Catania
Catania ......... Messina
Messina ......... Reggio Calabria
Reggio Calabria ......... Catanzaro
Catanzaro ......... Salerno
Salerno ......... Napoli
Napoli ......... Roma».

<FINE PARTE TABELLARE>


Di conseguenza, sopprimere i commi 2 e 3.

Di conseguenza, all'articolo 3, sostituire le parole: «, sono allegate le tabelle A, B e C annesse alla presente legge» con le seguenti: «è allegata la tabella A annessa alla presente legge».

Di conseguenza, all'articolo 4, sopprimere i commi 1 e 2.
2.1
Il Relatore
2.2 (Identico)
Greco, Scopelliti
2.3 (Identico)
Centaro, Cirami
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

Art. 1. - (Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). - 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte di appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata al presente decreto».

«Tabella A - Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata del reato:
'

<INIZIO PARTE TABELLARE NON VISUALIZZABILE CORRETTAMENTE>
Roma ......... Perugia
Perugia ......... Firenze
Firenze ......... Genova
Genova ......... Torino
Torino ......... Milano
Milano ......... Brescia
Brescia ......... Venezia
Venezia ......... Trento
Trento ......... Trieste
Trieste ......... Bologna
Bologna ......... Ancona
Ancona ......... L'Aquila
L'Aquila ......... Campobasso
Campobasso ......... Bari
Bari ......... Lecce
Lecce ......... Potenza
Potenza ......... Catanzaro
Cagliari ......... Palermo
Palermo ......... Caltanissetta
Caltanissetta ......... Catania
Catania ......... Messina
Messina ......... Reggio Calabria
Reggio Calabria ......... Catanzaro
Catanzaro ......... Salerno
Salerno ......... Napoli
Napoli ......... Roma».

<FINE PARTE TABELLARE>


Di conseguenza, sopprimere i commi 2 e 3.

Di conseguenza, all'articolo 3, sostituire le parole: «, sono allegate le tabelle A, B e C annesse alla presente legge» con le seguenti: «è allegata la tabella A annessa alla presente legge».

Di conseguenza, all'articolo 4, sopprimere i commi 1 e 2.
2.1 (Nuovo testo)
Il Relatore
2.2 (Nuovo testo)
Greco, Scopelliti
2.3 (Nuovo testo)
Centaro, Cirami
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

Art. 1. - (Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). - 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte di appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è individuato sulla base di una tabella, sorteggiata ogni due anni tra le tabelle A, B e C allegate al presente decreto.
2. Il sorteggio è effettuato, in pubblica udienza, dal presidente della Corte di cassazione o da un presidente di sezione da lui delegato, alla presenza del pubblico ministero e del presidente del Consiglio nazionale forense o di un membro da lui delegato, e con l'assistenza del cancelliere. Delle operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere. L'udienza è fissata nel periodo compreso tra il 15 ed il 30 novembre precedente la conclusione di ciascun biennio.
3. La tabella sorteggiata è immediatamente comunicata al Ministro di grazia e giustizia e a ciascun presidente di corte di appello, ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale entro il successivo 20 dicembre.
4. La tabella sorteggiata individua il distretto di corte di appello in cui ha sede il giudice competente per i reati commessi nel biennio solare successivo al sorteggio».

All'Annesso sostituire le tabelle A, B e C con le seguenti:

«Tabella A

Dal distretto di
Al distretto di
'

<INIZIO PARTE TABELLARE NON VISUALIZZABILE CORRETTAMENTE>
Roma ......... Perugia
Perugia ......... Firenze
Firenze ......... Genova
Genova ......... Torino
Torino ......... Milano
Milano ......... Brescia
Brescia ......... Venezia
Venezia ......... Trento
Trento ......... Trieste
Trieste ......... Bologna
Bologna ......... Ancona
Ancona ......... L'Aquila
L'Aquila ......... Campobasso
Campobasso ......... Bari
Bari ......... Lecce
Lecce ......... Potenza
Potenza ......... Catanzaro
Cagliari ......... Palermo
Palermo ......... Caltanissetta
Caltanissetta ......... Catania
Catania ......... Messina
Messina ......... Reggio Calabria
Reggio Calabria ......... Catanzaro
Catanzaro ......... Salerno
Salerno ......... Napoli
Napoli ......... Roma».

<FINE PARTE TABELLARE>


«Tabella B

Dal distretto di
Al distretto di
'

<INIZIO PARTE TABELLARE NON VISUALIZZABILE CORRETTAMENTE>
Roma ......... Firenze
Perugia ......... Genova
Firenze ......... Torino
Genova ......... Milano
Torino ......... Brescia
Milano ......... Venezia
Brescia ......... Trento
Venezia ......... Trieste
Trento ......... Bologna
Trieste ......... Ancona
Bologna ......... L'Aquila
Ancona ......... Campobasso
L'Aquila ......... Bari
Campobasso ......... Lecce
Bari ......... Potenza
Lecce ......... Catanzaro
Potenza ......... Palermo
Cagliari ......... Caltanissetta
Palermo ......... Catania
Caltanissetta ......... Messina
Catania ......... Reggio Calabria
Messina ......... Catanzaro
Reggio Calabria ......... Salerno
Catanzaro ......... Napoli
Salerno ......... Roma
Napoli ......... Perugia».

<FINE PARTE TABELLARE>


«Tabella C

Dal distretto di
Al distretto di
'

<INIZIO PARTE TABELLARE NON VISUALIZZABILE CORRETTAMENTE>
Roma ......... Genova
Perugia ......... Torino
Firenze ......... Milano
Genova ......... Brescia
Torino ......... Venezia
Milano ......... Trento
Brescia ......... Trieste
Venezia ......... Bologna
Trento ......... Ancona
Trieste ......... L'Aquila
Bologna ......... Campobasso
Ancona ......... Bari
L'Aquila ......... Lecce
Campobasso ......... Potenza
Bari ......... Catanzaro
Lecce ......... Palermo
Potenza ......... Caltanissetta
Cagliari ......... Catania
Palermo ......... Messina
Caltanissetta ......... Reggio Calabria
Catania ......... Catanzaro
Messina ......... Salerno
Reggio Calabria ......... Napoli
Catanzaro ......... Roma
Salerno ......... Perugia
Napoli ......... Firenze».

<FINE PARTE TABELLARE>


2.4
Il Governo

Art. 4.

Sopprimere il comma 3.
4.1
Il Relatore
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica nei procedimenti relativi ai reati commessi dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della tabella sorteggiata a norma del comma 2.
2. Il primo dei sorteggi previsti dall'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è effettuato entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge tra le sole tabelle B e C. La tabella sorteggiata è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nei quindici giorni successivi al sorteggio.
3. La tabella sorteggiata a norma del comma 2 individua il distretto di corte di appello in cui ha sede il giudice competente per i reati commessi sino al 31 dicembre 1998».
4.2
Il Governo
Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 11 del codice di procedura penale e l'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n 271, come sostituiti dall'art. 1 delle presente legge, si applicano ai procedimenti relativi ai reati commessi dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della tabella di cui all'articolo 4, comma 1».
4.3
Caruso Antonino, Bucciero
Al comma 3, sostituire le parole da: «si applica» fino alla fine, con le seguenti: «a tutti i procedimenti in corso per i quali non sia già intervenuta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero competente in base alla disciplina precedente».
4.4
Greco, Scopelliti
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli articoli 4 e 8 della legge 13 aprile 1988 n. 117, come sostituiti dagli articoli 1-bis e 1-ter della presente legge, si applicano ai giudizi iniziati successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della tabella di cui all'articolo 4, comma 1».
4.5
Caruso Antonino, Bucciero
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli articoli 4 e 8 della legge 13 aprile 1988 n. 117, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
4.5 (Nuovo testo)
Bucciero
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica nei procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo.
Se vi è connessione di procedimenti, la competenza si determina con riferimento alla data in cui è stato commesso il reato più grave o, in caso di pari gravità, il primo reato».
4.0.1
Il Relatore

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.
5.1
Il Relatore
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. La presente legge entra in vigore, per quanto attiene alle operazioni previste dal comma 1 dell'articolo 4, il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e, per quanto attiene alle altre disposizioni, il giorno successivo alla pubblicazione della tabella di cui al comma 1 predetto».
5.2
Senese, Fassone, Russo
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
5.3
Centaro
Sostituire la parola «sessantesimo» con la parola «quindicesimo».
5.4
Caruso Antonino, Bucciero

Art. 6.

Dopo le parole: «contro magistrati» sostituire le successive con le seguenti: «è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello determinato dalla legge.
2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di Corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma.
3. Agli effetti di quanto stabilito dal comma 1, il giudice competente è individuato sulla base della tabella ... allegata alla presente legge».

«Tabella ... - Spostamento del foro per le cause promosse da o contro magistrati per la tutela dei diritti della propria personalità:
'

<INIZIO PARTE TABELLARE NON VISUALIZZABILE CORRETTAMENTE>
Roma ......... Perugia
Perugia ......... Firenze
Firenze ......... Genova
Genova ......... Torino
Torino ......... Milano
Milano ......... Brescia
Brescia ......... Venezia
Venezia ......... Trento
Trento ......... Trieste
Trieste ......... Bologna
Bologna ......... Ancona
Ancona ......... L'Aquila
L'Aquila ......... Campobasso
Campobasso ......... Bari
Bari ......... Lecce
Lecce ......... Potenza
Potenza ......... Catanzaro
Cagliari ......... Palermo
Palermo ......... Caltanissetta
Caltanissetta ......... Catania
Catania ......... Messina
Messina ......... Reggio Calabria
Reggio Calabria ......... Catanzaro
Catanzaro ......... Salerno
Salerno ......... Napoli
Napoli ......... Roma».

<FINE PARTE TABELLARE>


6.1
Greco, Scopelliti
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. Dopo l'articolo 30 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

Art. 30-bis. - (Foro per le cause in cui sono parti i magistrati). - Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte di appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua evocazione in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di Corte di appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione».
6.2
Centaro
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. Dopo l'articolo 30 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

Art. 30-bis. - (Foro per le cause promosse da o contro magistrati). - Nelle cause promosse da o contro un magistrato, se la competenza determinata ai sensi delle disposizioni precedenti appartiene ad un giudice del distretto nel quale egli esercita le funzioni, è competente, in luogo di questi, il giudice del luogo ove ha sede la Corte d'appello del distretto più vicino.
Per determinare il distretto di corte d'appello più vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di distretto».
6.3
Russo, Senese, Fassone
Sopprimere le parole: «per la tutela dei diritti della propria personalità».
6.4
Caruso