TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 1996


48a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi, il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per il dipartimento della protezione civile, Barberi ed il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio (n. 35)
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi degli articoli 1, 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 e degli articoli 1, 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Seguito dell'esame e rinvio)
(R144 003, C13a, 0001°)

Riprende l'esame del decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 12 novembre scorso.

Il relatore STANISCIA dà conto delle modifiche apportate al testo dello schema di parere da lui già illustrato, con le quali ha recepito gran parte delle osservazioni formulate nel corso del dibattito. Nel premettere che sul piano degli strumenti economici volti ad intervenire sui cicli produttivi non ha ritenuto di formulare osservazioni puntuali al di là degli indirizzi generali volti a rappresentare al Governo l'esigenza di intervenire sui meccanismi spontanei del mercato, fa presente che una serie di indicazioni puntuali sono state da lui individuate in una parte aggiunta allo schema di parere come inizialmente formulato. In particolare, si propone di evitare, all'articolo 3 e nelle altre parti del decreto ove ricorrano, l'uso delle dizioni «pretrattamento» e «preselezione» ed utilizzare invece le parole «trattamento» e «selezione» definendone anche più chiaramente il significato; sempre all'articolo 3, si segnala l'opportunità di definire l'intermedio di lavorazione e precisare cosa si intenda per luogo di produzione il quale, per i soggetti pubblici o privati che installano e gestiscono anche indirettamente impianti per l'erogazione di beni e servizi di interesse pubblico o svolgono servizi di manutenzione per una utenza diffusa, deve comunque intendersi come costituito dall'area operativa territoriale. Con riferimento all'articolo 5, viene prospettata l'esigenza di ampliare l'ambito delle esclusioni comprendendovi i materiali naturali provenienti da attività di scavo, dragaggio o simili, i rifiuti destinati al recupero raccolti e trasportati da organismi senza fini di lucro, i prodotti che costituiscono intermedi di lavorazione (ad esempio piombo grezzo, ghisa, calcare e coke da carbone), i cascami e sottoprodotti tessili che costituiscono una vera e propria materia prima o sono oggetto di un commercio consolidato. All'articolo 7, sarebbe opportuno aggiungere che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora non vengano rispettate le condizioni previste per il deposito temporaneo nell'ambito dell'articolo 3; sarebbe altresì utile riformulare il comma 3 dell'articolo 10 in modo da favorire l'attivazione di impianti di incenerimento con recupero di energia, senza vincolo della selezione e del trattamento dei rifiuti ma con il rispetto di parametri di efficienza termica e dei limiti relativi alle emissioni in atmosfera. Oltre a taluni aggiustamenti all'articolo 14, si propone di aggiungere all'articolo 16 che, qualora il comune non possa recuperare la spesa affrontata, quest'ultima deve essere interamente coperta dalla regione nonchè, all'articolo 19, una serie di disposizioni volte a definire meglio le funzioni e le competenze provinciali. Le osservazioni riferite all'articolo 20 sono volte a permettere una più compiuta informazione ai comuni perchè attivino gli strumenti necessari al controllo, ai fini di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, delle operazioni relative ai rifiuti che saranno effettuate sul territorio comunale. Si suggerisce poi di riformulare l'articolo 21 prevedendo che per l'attuazione degli obiettivi generali del decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, può stipulare accordi e contratti di programma aventi ad oggetto la sperimentazione di processi produttivi idonei a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità, la sperimentazione di prodotti progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità dei rifiuti e i rischi da inquinamento, la sperimentazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero, lo sviluppo di tecniche appropriate per la riduzione e l'eliminazione dei rifiuti; tali accordi di programma sono finanziati attraverso le risorse di cui al programma triennale di tutela dell'ambiente e vengono definiti sulla base di un quadro di riferimento per la politica nazionale dei rifiuti formulati dal Ministero dell'ambiente, avvalendosi dell'ANPA. Anche l'articolo 22 dovrebbe essere riformulato prevedendo che le regioni provvedano alla raccolta e all'aggiornamento dei dati, all'elaborazione e all'aggiornamento permanente di obiettivi di azione, alla definizione e al permanente aggiornamento di un quadro di riferimento regionale per il conseguimento degli obiettivi del decreto, tenendo conto del quadro di riferimento nazionale di cui all'articolo 21; le regioni definiscono con propria legge vincoli e criteri per l'individuazione di zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento, riciclo e recupero (tenendo conto della necessità di tutelare le aree di particolare pregio ambientale o già sottoposte a vincoli, della densità abitativa, dei carichi inquinanti), nonchè i piani per la bonifica delle aree inquinate. Nell'ambito dell'articolo 23 dovrebbe prevedersi un criterio di flessibilità nell'individuazione dei limiti degli ambiti territoriali, attribuire alle istituzioni già esistenti il compito di organizzare la realizzazione e la gestione degli impianti, riconoscere ai comuni la possibilità di realizzare, in forma singola o associata, impianti di recupero, riciclo e smaltimento. Il Governo dovrebbe poi chiarire, con riferimento all'articolo 26, per quali impianti si richiede la VIA e prevederla eventualmente per i soli progetti relativi ad impianti di incenerimento, trattamento chimico e stoccaggio a terra di rifiuti già classificati come «tossici e nocivi». All'articolo 36 sarebbe opportuno aggiungere che le regioni e i comuni possono stipulare convenzioni con cooperative sociali e loro consorzi; all'articolo 37 andrebbe aggiunta l'indicazione della percentuale minima e massima del recupero e del riciclo e, nell'ambito di quest'ultimo, quella minima per ogni materiale; nell'ambito dell'articolo 38, occorrerebbe sostituire il comma 7 in modo da istituire una tassa sulle discariche tale da indurre i comuni ad effettuare la raccolta differenziata, prevedere la nomina di un commissario ad acta nel caso di inadempienza del comune e stabilire che i comuni possano trattare con i consorzi che ritirano i prodotti della raccolta differenziata. Relativamente agli articoli 39 e 40, sarebbe senz'altro opportuno individuare con maggiore precisione i soggetti che devono partecipare ai consorzi e con quali funzioni e responsabilità, i rapporti tra i consorzi e l'organismo di cui all'articolo 40, nonchè i compiti ed i poteri di tale organismo. Il Governo deve tener conto che interessati al processo di gestione degli imballaggi e dei rifiuti sono i produttori, gli operatori commerciali, i consumatori ed i comuni e che quindi dai loro interessi economici e culturali dipende il successo della raccolta, del recupero e del riciclo; è necessario pertanto che tutti gli interessati alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio siano coinvolti nei processi decisionali con pari poteri, anche se con responsabilità diverse e, parimenti, che l'organismo di coordinamento dei consorzi sia composto dai rappresentanti dei consorzi di filiera da un lato e dai rappresentanti degli utilizzatori dall'altro; occorre poi stabilire la forma di adesione delle diverse componenti interessate, la loro partecipazione finanziaria, gli eventuali interventi sostitutivi in caso di inadempienza di una o più parti, le garanzie e le sanzioni.
Nel concludere, il relatore formula delle raccomandazioni finali al Governo perchè nel testo del decreto legislativo siano previste sanzioni pesanti per coloro che trattano rifiuti provenienti da traffici illeciti, perchè sia consentito e favorito il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti inerti previa selezione, sia meglio determinato il significato di «deposito temporaneo», sia semplificato il sistema autorizzativo, siano previste agevolazioni procedurali e autorizzative per le imprese che adottano sistemi volontari di gestione della qualità, sia previsto l'utilizzo di metodologie di valutazione del ciclo di vita dei prodotti per modulare le gerarchie tra gli imballaggi e tra le diverse metodologie di smaltimento, sia preso in considerazione l'inserimento nell'allegato A del decreto di cartucce per stampanti ad aghi ed a getto, sia stabilito che i comuni siano sempre informati di quanto avviene nel proprio territorio.

Il presidente GIOVANELLI, rilevata la complessità dello schema di parere illustrato, riferibile a norme del decreto raggruppabili per parti aventi una propria autonomia, propone che ne vengano poste separatamente ai voti le parti omogenee.

Il ministro RONCHI, nell'aderire a tale proposta, specifica che le parti omogenee potrebbero essere da un lato le singole proposte di modifica, dall'altro le considerazioni generali; a loro volta, queste ultime sarebbero da dividersi tra le seguenti: osservanza della delega e cicli produttivi; pianificazione, presunto accentramento, sistema autorizzativo e controlli; tariffa; sanzioni e norme transitorie.

Il senatore MANTICA, nel confermare il giudizio sostanzialmente contrario del Gruppo di Allenza nazionale allo schema di decreto, giudica superfluo diversificare il voto per parti; peraltro, si rimette alla volontà della Commissione su tale decisione procedurale. In merito, il senatore SPECCHIA rileva l'estrema irritualità dell'intervento del rappresentante del Governo, che su tale tipo di decisioni dovrebbe rimettersi senza meno alla volontà della Commissione.

Il senatore LASAGNA conviene con le considerazioni testè esposte, ravvisando nel testo dello schema di decreto una grave forma di incuria nei confronti dei destinatari finali delle sue previsioni normative, ossia quei cittadini che in altre parti d'Europa sarebbero riconosciuti come titolari di un fondamentale diritto all'informazione.

Il senatore POLIDORO conviene con la proposta di procedere per parti separate.

Anche il senatore VELTRI si dichiara favorevole alla proposta del Presidente, giudicandone favorevolmente le potenzialità di arricchimento del testo finale del parere mediante un'articolazione maggiore del contraddittorio politico sulle singole parti.

Il senatore CARCARINO conviene con la proposta di procedere per parti separate, giudicandola implicita nelle determinazioni procedurali già assunte dalla Commissione nelle precedenti sedute. Dissente il senatore SPECCHIA, secondo cui la questione è stata sempre sinora lasciata impregiudicata: in proposito solo il gruppo di lavoro informale aveva espresso opinioni, le quali evidentemente non vincolano la Commissione.

Il senatore BORTOLOTTO concorda con la modalità di votazione proposta dal Presidente, ma giudica limitativo degli sviluppi del dibattito considerare l'attuale fase come meramente propedeutica alla votazione: essendovi un nuovo schema di parere, occorrerebbe consentire su di esso la riapertura della discussione. Conviene il senatore LASAGNA.

Il presidente GIOVANELLI replica agli intervenuti ricordando che la discussione generale si è già svolta, in riferimento allo schema di decreto presentato dal Governo, e che successivamente la Presidenza ha ritenuto di ammettere anche lo svolgimento di dibattiti sulle proposte del relatore, quando funzionali alla sua preannunciata rielaborazione dello schema di parere. Trattandosi però stavolta non di un nuovo parere, ma di una sua riformulazione alla luce dei suggerimenti già pervenuti dai Gruppi al relatore, ed approssimandosi il termine finale di espressione del parere (già prorogato dalla Presidenza del Senato ed insuscettibile di nuove proroghe), la Presidenza della Commissione non ravvisa altro esito procedurale possibile che il passaggio alla votazione dello schema di parere. Ciò nondimeno, è evidente che le dichiarazioni di voto potranno offrire suggerimenti al relatore che, se lo ritiene, potrebbe recepirli modificando all'uopo il testo in votazione.

La Commissione conviene quindi, con il voto contrario del senatore Bortolotto e con l'astensione del senatore Lasagna, sulla proposta di votazione per parti separate dello schema di parere presentato dal relatore, rimettendo al Presidente il giudizio di omogeneità sulle parti del testo aventi una propria autonomia.

Il seguito dell'esame è rinviato alla seduta notturna.

La seduta termina alle ore 16,30.