GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

244a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN




La seduta inizia alle ore 8,30.




SUI LAVORI DELLA GIUNTA


Il presidente BEDIN, in relazione ai nuovi atti comunitari assegnati, il cui elenco è stato trasmesso ai componenti della Giunta, propone l’inserimento nel programma dei lavori degli atti n. 126, sul funzionamento del SIS II, n. 127, sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, n. 128, sul soggiorno prolungato di cittadini extracomunitari, n. 133, sull’istituzione dell’Accademia europea di polizia, n. 135, sulla modifica dell’allegato della Convenzione Europol, n. 120, sul reciproco riconoscimento delle decisioni penali, n. 121, n. 122 e n. 123, sulla repressione del favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali, n. 124, sull’espulsione dei cittadini di paesi terzi, n. 139, sulla piena applicazione dell’acquis di Schengen negli Stati nordici, n. 140 e n. 141, sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, n. 143, sul risanamento e la liquidazione delle imprese di assicurazione, e n. 144, sulle misure contro l’inquinamento causato da emissioni di veicoli.

Conviene la Giunta sulle proposte del Presidente.


IN SEDE CONSULTIVA


(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) Riforma della legislazione nazionale del turismo, approvato dal Senato in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; e di un disegno di legge d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione: favorevole)

Il relatore LO CURZIO illustra il provvedimento in titolo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, sul quale la Giunta espresse parere favorevole in prima lettura sulla base della relazione esposta dal senatore Tapparo. Per quanto attiene specificamente ai profili comunitari il disegno di legge, all’articolo 1, riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico nel contesto internazionale e dell’Unione europea e, all’articolo 2, precisa che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, spetta al Ministero dell’industria lo svolgimento di funzioni e compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fra cui, in particolare, la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell’Unione europea. Il provvedimento pone inoltre dei riferimenti agli standard utilizzati nell’Unione europea in relazione alle attività delle agenzie di viaggio e prevede la realizzazione di infrastrutture turistiche avvalendosi dei fondi comunitari. L’articolo 4, concernente la redazione di una Carta dei diritti del turista, richiama altresì la direttiva 94/47/CEE, sui contratti relativi ai diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili.
Rilevando che il testo in esame reca poi delle misure di sostegno alle imprese turistiche, nel rispetto dei limiti indicati dalla disciplina comunitaria, l’oratore propone infine di confermare un parere favorevole.

Il presidente BEDIN osserva che il disegno di legge in esame, pur essendo stato profondamente modificato dall’altro ramo del Parlamento rispetto al testo unificato licenziato dal Senato, come evidenziato dal relatore, non presenta profili di contrasto con la normativa comunitaria e propone pertanto di conferire mandato al senatore Lo Curzio a redigere un parere favorevole nei termini emersi.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva la proposta del Presidente.


(4718) CARELLA ed altri – Promozione delle terapie antalgiche

(4937) Deputati BOLOGNESI ed altri – Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame congiunto. Parere alla 12a Commissione: favorevole)

Il relatore MIGNONE rileva come i disegni di legge in titolo meritino di essere esaminati congiuntamente recando disposizioni sostanzialmente analoghe. Essi, infatti, sono entrambi volti a modificare, tra l’altro, alcune disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina dell’uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, al fine di consentire lo svolgimento di terapie antalgiche nel caso di pazienti che presentino sintomatologie dolorose di particolare gravità, che si manifestano, in particolare, nei pazienti in fase terminale affetti da patologie neoplastiche o degenerative.
I disegni di legge n. 4937, di iniziativa di deputati appartenenti ai più diversi schieramenti, e n. 4718 consentono, in particolare, per i suddetti fini, la somministrazione di farmaci contenenti sostanze stupefacenti, da parte di operatori sanitari e sulla base di specifiche prescrizioni mediche, anche nell’ambito dell’assistenza domiciliare. L'assistenza domiciliare ha assunto infatti una crescente rilevanza nel trattamento delle suddette patologie, tanto da indurre recentemente il Parlamento ad approvare un provvedimento concernente i cosiddetti hospice, sorta di strutture intermedie fra gli ospedali e il ricovero a domicilio. La somministrazione dei farmaci analgesici oppiacei a domicilio viene peraltro esclusa nel caso dei pazienti affetti da tossicodipendenza.
Osservando che nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 4718 viene posto un riferimento ai “malati incurabili” inappropriato – in quanto la stessa terapia antalgica costituisce una cura e, semmai, appare più opportuna la locuzione “malati non guaribili” – il relatore illustra altresì le disposizioni che, in relazione all’elaborazione delle linee guida sulle condizioni per il ricorso alle terapie antalgiche da parte del Ministro della Sanità, prevedono opportunamente il rispetto delle norme comunitarie vigenti e delle relative modificazioni.
L’oratore propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

Il presidente BEDIN rileva la completezza della relazione esposta dal senatore Mignone, proponendo di conferirgli mandato a redigere un parere nei termini indicati.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva la proposta del Presidente.


(4931) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica dell’encefalopatia spongiforme bovina, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e conclusione. Parere alla 12a Commissione: favorevole)

Riprende l’esame sospeso nella seduta dell’11 gennaio.

Il presidente BEDIN ricorda che nella precedente seduta il relatore Mascioni ha illustrato il provvedimento in titolo proponendo di esprimere parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini da questi esposti.


(4851) Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri – Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 7a e 13a riunite: favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ sottolinea come il provvedimento in titolo sia opportunamente volto al recupero di edifici di valore storico ed artistico e alla valorizzazione di aree urbane e territoriali di pregio storico-culturale e ambientale, anche al fine di incentivare lo sviluppo socioeconomico. L’oratore evidenzia altresì come il provvedimento contempli complesse procedure amministrative per la programmazione degli interventi e l’accesso dei soggetti interessati ai finanziamenti previsti i quali, tuttavia, non appaiono adeguati rispetto alle finalità indicate.
Per quanto attiene ai profili comunitari, dopo aver rilevato che l’articolo 5 prevede anche l’impiego delle risorse comunitarie stanziate per le aree di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei Fondi strutturali, il relatore propone infine di esprimere parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce pertanto mandato al relatore a redigere un parere nei termini proposti.


(4556) ROTELLI ed altri – Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la parificazione del diritto d’autore nel design industriale al diritto d’autore nelle altre opere dell’ingegno
(Parere alla 2a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MUNGARI rileva come il provvedimento in titolo sia volto a introdurre nell’ordinamento il pieno riconoscimento del diritto d’autore nel design industriale. Come indicato nella relazione che accompagna il disegno di legge tale iniziativa si rende necessaria per motivi di equità, per prevenire gli abusi derivanti dalla mancata tutela e per proteggere, infine, il design italiano all’estero perché generalmente, nei paesi membri dell’Unione e negli Stati terzi, la tutela è accordata a condizione di reciprocità, situazione che penalizza i soggetti italiani.
Tale riconoscimento era già stato conseguito con l’articolo 1, comma 58, del decreto legge n. 545 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650 del 1996. In esso, il diritto d’autore di opere del disegno industriale veniva ricompreso tra quelli tutelati dalla legge n. 633 del 1941 e il Governo veniva autorizzato a emanare, mediante regolamento, norme di attuazione e di coordinamento con la normativa vigente in materia di disegno industriale. Attraverso detta inclusione veniva a cadere il discrimine stabilito dall’articolo 2 della legge n. 633 del 1941, che escludeva la tutela quando il valore artistico non fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto. Il citato articolo 1, comma 58, della legge n. 650 del 1996 è stato tuttavia abrogato dall’articolo 27 della legge n. 266 del 1997, recante interventi urgenti per l’economia, che stabiliva contestualmente che la durata della protezione giuridica del diritto d’autore di opere del disegno e del modello industriale, ai sensi del regio decreto n. 1411 del 1940, non potesse essere superiore a quindici anni, fino al recepimento della direttiva dell’Unione europea in materia di brevettabilità dei disegni e modelli industriali. Detta abrogazione è inoltre intervenuta senza che fosse stato predisposto il citato regolamento di attuazione e coordinamento previsto dalla legge n. 650 del 1996; contestualmente all’approvazione della legge n. 266 del 1997, il Governo ha peraltro accolto un ordine del giorno della Camera dei deputati che rilevava come si venisse a configurare un passo indietro rispetto alle normative europee in materia di diritto d’autore e impegnava il Governo stesso a riconsiderare la materia in tempi brevi, ai fini di un riadeguamento ai canoni europei.
L’oratore rileva quindi come successivamente sia stata approvata, il 13 ottobre 1998, la direttiva 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, inclusa nell’allegato A della legge n. 526 del 1999, legge comunitaria 1999, in relazione alla quale è in corso di emanazione il decreto legislativo di recepimento, per il quale non è prevista l’espressione del parere parlamentare. La suddetta direttiva, tra l’altro, definisce la nozione di disegno o modello industriale, precisa i requisiti necessari per la protezione giuridica e prevede che la protezione si estenda ad un massimo di venticinque anni dalla presentazione della domanda. La direttiva consente inoltre agli Stati membri di negare la registrazione del disegno o modello se esso costituisce utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta, a livello nazionale, dal diritto d’autore, lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie o nazionali applicabili ad aspetti quali disegni non registrati, marchi, brevetti per invenzione, responsabilità civile e concorrenza sleale e prevede la presentazione da parte della Commissione europea, entro tre anni, di una relazione seguita da eventuali proposte di modifica e aggiornamento della direttiva stessa.
Il relatore evidenzia quindi come l’articolo 17 della direttiva preveda, in particolare, che i disegni e i modelli protetti sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente a livello nazionale e che spetta a ciascuno Stato membro determinare l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa. Da tale articolo consegue, secondo i firmatari del disegno di legge in titolo, l’esigenza di abrogare l’articolo 5, comma 2, del citato regio decreto n. 1411 del 1940, che esclude l’applicazione della tutela dei diritto d’autore ai disegni e modelli ornamentali, nonché l’opportunità di modificare l’articolo 2 della legge n. 633 del 1941, laddove sancisce il principio della scindibilità. Tale principio è stato infatti applicato in sede giurisprudenziale in modo da negare sistematicamente la tutela del diritto d’autore ad ogni modello cosiddetto tridimensionale.
Il disegno di legge in titolo comporta, quindi, l’attuazione del suddetto articolo 17 della direttiva, che prevede il cumulo della tutela nazionale e comunitaria, e consente nel contempo al design italiano di avvalersi della protezione del diritto d’autore nei paesi in cui questa è subordinata alla reciprocità.
Soffermandosi sul testo del disegno di legge l’oratore illustra pertanto l’articolo 1, che elimina il criterio della scindibilità, l’articolo 2, che inserisce fra le opere tutelate dal diritto d’autore quelle del disegno industriale, e l’articolo 3, che estende di conseguenza a tali opere il diritto dell’autore di rivendicarne la paternità e di opporsi a modificazioni. L’articolo 4 prevede il deposito di un esemplare dell’opera e l’articolo 6 introduce la cumulabilità fra tutela del brevetto industriale e protezione del diritto d’autore, mentre l’articolo 7 conferisce efficacia retroattiva al provvedimento.
Il relatore osserva tuttavia che in conformità con l’articolo 19 della direttiva 98/71/CE – che dispone la citazione della direttiva stessa negli atti nazionali che ne costituiscano attuazione nonché la notifica di questi alla Commissione europea – sarebbe necessario introdurre un espresso riferimento a tale atto comunitario nel disegno di legge.
Egli ritiene altresì necessario un coordinamento tra le norme del disegno di legge e quelle del citato decreto legislativo in via di emanazione ai sensi della legge comunitaria 1999. Tale coordinamento servirebbe in particolare a recepire nella normativa interna le indicazioni della direttiva in merito al campo di applicazione della tutela dei disegni e dei modelli. Fra i requisiti fissati dalla direttiva figura infatti quello della novità e dell’individualità del disegno o del modello incorporato in un prodotto più complesso e della sua visibilità durante la normale utilizzazione di quest’ultimo. L’articolo 7 della direttiva, inoltre, esclude dalla protezione le caratteristiche dell’aspetto del prodotto determinate esclusivamente dalla sua funzione tecnica introducendo, pertanto, una sorta di scindibilità “interna” al disegno o modello.
L’oratore conclude quindi proponendo di esprimere un parere favorevole con le osservazioni anzidette.

Il presidente BEDIN rileva l’importanza delle osservazioni evidenziate dal relatore, sia per quanto attiene alla sottolineatura delle misure che costituiscono attuazione di disposizioni della direttiva 98/17/CE, sia per quanto concerne l’esigenza di un coordinamento con l’emanando decreto legislativo destinato a recepire la suddetta direttiva.

Il senatore MANZI osserva che, nonostante i frequenti richiami, anche nelle aule parlamentari, all’esigenza di snellire la legislazione, il provvedimento in esame sembra introdurre nuovi vincoli che potrebbero contribuire a rendere più difficili le attività produttive.

Su proposta del PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni da questi esposte.


(4584) MARTELLI ed altri – Istituzione di un’Autorità garante per le ricerche sul genoma umano
(Seguito dell’esame e conclusione. Parere alla 7a Commissione: contrario)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il relatore MIGNONE ricorda di aver illustrato il provvedimento in titolo nella precedente seduta proponendo inizialmente di esprimere un parere favorevole. Egli condivide tuttavia molte delle osservazioni emerse nel dibattito, alcune delle quali attengono peraltro al merito del disegno di legge.
Alla luce della rapida evoluzione della ricerca e della speculazione nel campo della genetica si rende necessario un sollecito intervento del Parlamento affinché vengano disciplinati anche gli interessi economici che gravitano intorno alla materia. Al riguardo l’oratore rileva come taluni abbiano battezzato gli sviluppi delle ricerche sulle cellule staminali come la “via italiana alla clonazione umana”. Vi sono inoltre interazioni fra le discipline scientifiche, filosofiche ed etiche, nonché con gli sviluppi delle applicazioni delle innovazioni biotecnologiche.
In base alle suddette considerazioni, tenendo anche conto che il provvedimento in esame sembra volto alla realizzazione di un apparato burocratico eccessivo rispetto agli obiettivi, la creazione di sottocommissioni specializzate nell’ambito di uno degli organismi esistenti appare una soluzione preferibile rispetto a quella di istituire una Autorità ad hoc. Al riguardo si potrebbe guardare alla valorizzazione in tal senso di organismi quali l’Istituto superiore di sanità, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale di bioetica ovvero promuovere a tal fine una Conferenza permanente dei direttori degli istituti di genetica universitari.
Con le suddette motivazioni l’oratore propone infine di esprimere sul disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, un parere contrario.

Il presidente BEDIN precisa che, per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta, l’espressione di un parere contrario andrebbe motivato con espresso riferimento al fatto che la creazione di una sezione specializzata nell’ambito di un’istituzione esistente appare la soluzione più idonea per consolidare la collaborazione con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri nonché al fine di pervenire, sulla base delle forti implicazioni transnazionali della materia, alla creazione di una comune Autorità europea.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere negativo nei termini emersi nel dibattito.