716ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
PINTO
        Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.
        La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE
(2670) MANCONI. – Nuove norme in tema di difesa d’ufficio e di patrocinio a spese dello Stato
(2728)
CIONI. – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme per l’istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
(4180)
RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme in tema di difesa d’ufficio e di patrocinio a spese dello Stato
(4552)
MONTAGNINO. – Nuovi limiti di reddito per l’accesso al gratuito patrocinio nel processo del lavoro
(4923)
PINTO ed altri. – Nuove norme sul patrocinio a carico dello Stato
(4954)
Deputato PECORELLA. – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione congiunta e approvazione)
        Riprende la discussione sospesa nella seduta antimeridiana odierna.
        Posti separatamente ai voti sono approvati, senza discussione, gli articoli 18, 19 20, 21, 22 e 23 del disegno di legge n. 4954.
        Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5 precedentemente accantonati.
        La senatrice SCOPELLITI ritira gli emendamenti 5.1 e 5.2.
        Il senatore PREIONI annuncia il voto contrario sull’articolo 5, denunciando la disparità di trattamento che tale disposizione determina fra cittadini italiani e stranieri.
        Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.
        Posto ai voti è approvato l’articolo 5.
        La senatrice SCOPELLITI presenta – e la Commissione ammette - i seguenti ordini del giorno:

0/4954/2/2
Scopelliti, Greco, Centaro, Follieri, Callegaro, Antonino Caruso, Pettinato, Senese
        «La Commissione giustizia del Senato,
            in occasione dell’esame in sede deliberante dei disegni di legge n. 4954 e abbinati, in materia di patrocinio dello Stato per i non abbienti,
        impegna il Governo
            con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 5, ad adottare gli opportuni e necessari provvedimenti affinché sia previsto che:
            
a) l’istanza di cui al comma 3 possa essere accompagnata dalla documentazione tradotta e autenticata – attestante lo stato di non abbienza – prodotta dal richiedente, in alternativa alla certificazione dell’autorità consolare competente;
            b) che l’autorità consolare competente sia tenuta a produrre la certificazione di sua competenza entro venti giorni dalla data in cui è presentata o pervenuta l’istanza di cui all’articolo 2».
0/4954/3/2
Scopelliti, Greco, Centaro, Preioni, Callegaro, Antonino Caruso, Follieri, Pettinato, Lubrano di Ricco, Senese
        «La Commissione giustizia del Senato della Repubblica
            in occasione dell’esame in sede deliberante dei disegni di legge n. 4954 e abbinati, in materia di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti,
        premesso che la disposizione di cui all’articolo 17, comma 3, lettera c) andrebbe, in linea di principio, soppressa anche in considerazione della avvenuta eliminazione della distinzione fra la figura del procuratore legale e quella dell’avvocato,
        impegna il Governo
            con riferimento alla disposizione di cui sopra,

            ad assumere le necessarie iniziative e gli adeguati provvedimenti al fine di prevedere che il termine dell’anzianità di sei anni venga ridotto a due anni, in relazione anche a quanto previsto dall’articolo 7 della nuova legge recante “Disposizioni in materia di difesa d’ufficio“» recentemente approvata dal Parlamento».
        Il senatore MELONI aggiunge la sua firma agli ordini del giorno presentati dalla senatrice Scopelliti.
        Il sottosegretario di Stato MAGGI a nome del Governo accoglie l’ordine del giorno 0/4954/2/2 e accoglie come raccomandazione l’ordine del giorno 0/4954/3/2.
        Il senatore MARITATI presenta – e la Commissione – ammette il seguente ordine del giorno:

0/4954/1/2
Maritati
        «La Commissione giustizia del Senato,
            ritenuto che la ratio ispiratrice della legge n.217 del 1990 e del disegno di legge in titolo escluda la possibilità di un recupero delle spese anticipate dallo Stato a favore della persona ammessa al gratuito patrocinio, salvo i casi di espressa revoca o modifica del provvedimento di ammissione al beneficio;
            considerato che una recente sentenza della Corte di cassazione (Cass. pen. Sez. V, 26 gennaio 1999, n.420) ha interpretato le disposizioni degli articoli 4 e 17 della legge n.217 del 1990, nel senso che esse comportano comunque l’applicazione delle previsioni in materia di recupero delle spese di cui agli articoli 181 e 199 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e che pertanto impongono il recupero delle spese del procedimento anticipate dallo Stato e per le quali è stata effettuata l’annotazione a debito;
            valutato che l’interpretazione sopra richiamata appare inconciliabile con le finalità della legge n.217 del 1990 anche alla luce delle significative modifiche che ad essa si intendono apportare con il disegno di legge in discussione;
            considerato altresì che le disposizioni dell’articolo 15-
sexies, come introdotto dall’articolo 13 del disegno di legge n.4948, sembrano non coordinate con la modifica apportata al comma 4 dell’articolo 1 della legge n.217 del 1990 dall’articolo 1 del medesimo disegno di legge,
        impegna il Governo
            ad adottare, anche in via di urgenza, tutti i provvedimenti eventualmente necessari per correggere la situazione che verrebbe a determinarsi se le disposizioni della citata legge n.217 dovessero, in via generale, risultare applicate ed interpretate nei termini indicati nella predetta sentenza della V sezione penale della Corte di cassazione, nonché quelli necessari per allineare la previsione del nuovo articolo 15-
sexies della legge n.217 del 1990 con quella di cui all’articolo 1, comma 4, della medesima legge, come modificato dall’articolo del medesimo disegno di legge n.4954, in modo da evitare che l’ammissione al gratuito patrocinio, in sede civile, venga meno in seguito alla soccombenza della parte».
        Il senatore CARUSO aggiunge la sua firma all’ordine del giorno 0/4954/1/2.
        Il senatore CENTARO aggiunge la sua firma all’ordine del giorno e suggerisce alcune modifiche alla formulazione dello stesso che vengono accolte dal senatore Maritati.
        Il senatore CALLEGARO chiede quali siano le motivazioni di una sentenza che suscita in lui notevole stupore.
        Il senatore CALVI condivide l’impostazione dell’ordine del giorno sottolineando come l’esito del procedimento non possa in alcun modo incidere sull’ammissione al gratuito patrocinio che potrà essere revocata o modificata soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, in conseguenza del venir meno dei relativi presupposti.
        Dopo ulteriori interventi del senatore CENTARO, nonché del senatore RUSSO e del senatore FASSONE, che prospettano alcune possibili modifiche il senatore MARITATI modifica l’ordine del giorno riformulandolo nel seguente nuovo testo:

0/4954/1/2 (Nuovo Testo)
Maritati, Calvi, Centaro, Russo
        «La Commissione giustizia del Senato,
            ritenuto che la ratio ispiratrice della legge n.217 del 1990 e del disegno di legge n. 4954 escluda la possibilità di un recupero delle spese anticipate dallo Stato a favore della persona ammessa al gratuito patrocinio nei confronti della medesima, salvo i casi di espressa revoca o modifica del provvedimento di ammissione al beneficio;
            considerato che una recente sentenza della Corte di cassazione (Cass. pen. Sez. V, 26 gennaio 1999, n.420) ha interpretato le disposizioni degli articoli 4 e 17 della legge n.217 del 1990, nel senso che esse comportano comunque l’applicazione delle previsioni in materia di recupero delle spese di cui agli articoli 181 e 199 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e che pertanto impongono il recupero delle spese del procedimento anticipate dallo Stato e per le quali è stata effettuata l’annotazione a debito anche a carico del soggetto ammesso al gratuito patrocinio;
            considerato che, peraltro, l’articolo 15
septies e l’articolo 17 della legge n. 217 del 1990, come rispettivamente introdotto e modificato dagli articoli 13 e 16 del disegno di legge n. 4594, disciplinando l’azione di recupero a carico di una persona ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, la limitano chiaramente ai casi ivi espressamente considerati e che è da escludere che l’azione di recupero possa essere esercitata nei casi di soccombenza
        impegna il Governo
            ad impartire alle cancellerie le opportune direttive affinché l’azione di recupero sia esercitata in stretta conformità allo spirito e alla lettera della legge nei soli casi contemplati dalla stessa».

        Il senatore MELONI aggiunge la sua firma all’ordine del giorno
0/4954/1/2 (Nuovo Testo).
        Il sottosegretario di Stato MAGGI lo accoglie come raccomandazione.
        Il senatore MARITATI non insiste per la votazione dell’ordine del giorno.
        Si passa alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.
        Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, ricordando di aver presentato un’articolata proposta emendativa sul tema di gratuito patrocinio già in sede di esame dell’A.S. 3979 in materia di indagini difensive e sottolineando l’importanza della nuova normativa che la Commissione si appresta a licenziare nella prospettiva di una piena attuazione della recente riforma dell’articolo 111 della Costituzione.
        Il senatore PREIONI annuncia il voto contrario del Gruppo Lega Forza Nord Padania.
        Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra – l’Ulivo ed evidenzia come l’approvazione delle nuove disposizioni in materia di gratuito patrocinio rappresenterà un significativo passo avanti rispetto alla situazione attuale.
        Il presidente PINTO esprime il proprio compiacimento per il lavoro svolto dalla Commissione che ha consentito di pervenire all’approvazione di una proposta di legge che – come già evidenziato - costituirà un significativo passo avanti sulla strada di una maggiore garanzia del diritto di difesa.
        Il senatore CALLEGARO annuncia il voto favorevole del Gruppo Centro Cristiano Democratico.
        Posto ai voti, è approvato il disegno di legge n. 4954 nel suo complesso.
        Risultano conseguentemente assorbiti gli altri disegni di legge in titolo.

(4906) Divieto di impiego di animali in combattimenti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d’iniziativa governativa
(3442)
MARRI ed altri. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose
(4115)
FERRANTE ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi
(4283)
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose
(4754)
MANCONI. – Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi
(4766)
PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali
– e petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
        Riprende il seguito della discussione congiunta sospesa nella seduta del 27 febbraio 2001.
        Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del disegno di legge n. 4906.
        Il senatore DONDEYNAZ presenta – e la Commissione ammette - gli emendamenti 1.1000 e 1.10000.
        Accogliendo un invito del relatore PETTINATO, il senatore PREIONI ritira gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 e 1.7.

        Il senatore Preioni aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.4, 1.8, 1.10 e 1.11. Rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.6 e 1.9.
        Il senatore CENTARO illustra l’emendamento 1.100.
        Il senatore DONDEYNAZ illustra gli emendamenti 1.1000 e 1.10000, chiarendo che essi si propongono di mantenere la antica tradizione valdostana della battaglia delle «
Reines» che si svolge ogni anno fra femmine di bovini selezionati.
        Il relatore PETTINATO esprime parere favorevole sull’emendamento 1.100 e – accogliendo un suggerimento della senatrice SCOPELLITI – prospetta una possibile riformulazione dell’emendamento 1.10000.
        Il senatore DONDEYNAZ, recependo l’invito del relatore, modifica l’emendamento 1.10000 riformulandolo nell’emendamento 1.10000 (Nuovo Testo).

        Ritira poi l’emendamento 1.1000.
        Il relatore PETTINATO, riprendendo il suo intervento, esprime quindi parere favorevole sull’emendamento 1.10000 (Nuovo Testo) e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 1.
        Il senatore PREIONI, con riferimento alla previsione contenuta nell’emendamento 1.10000 (Nuovo Testo), precisa di considerare rientrante fra le competizioni di carattere cruento una competizione come il palio di Siena.
        Il sottosegretario di Stato MAGGI concorda con i pareri espressi dal relatore.
        Dopo che il presidente PINTO ha constatato la presenza del numero legale, posto ai voti è approvato l’emendamento 1.100.
        Col voto favorevole del senatore PREIONI sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.4, 1.8, 1.6, 1.9, 1.10 e 1.11.
        Posto ai voti è approvato l’emendamento 1.10000 (Nuovo Testo).
         Posto ai voti è approvato l’articolo 1 come emendato.
        Si passa all’esame dell’articolo 2.
        Il senatore PREIONI ritira gli emendamenti 2.1 e 2.6 e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.2, 2.5 e 2.7. Aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.8.
        Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 2.100, 2.200 e 2.300.
        Il relatore PETTINATO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.200 e 2.300.
        In merito all’emendamento 2.100 il relatore PETTINATO invita il presentatore al ritiro, diversamente esprimerà un parere contrario sottolineando che la sterilizzazione dovrebbe essere mantenuta in quanto consente la rieducazione degli animali e la conseguente possibilità di affidarli all’esterno e impedisce, inoltre, alla criminalità organizzata di riutilizzare gli animali per le stesse attività criminali.

        Esprime poi parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 2.
        Concorda il RAPPRESENTANTE del GOVERNO.
        Messo in votazione è respinto l’emendamento 2.2.
        Si passa alle dichiarazioni di voto sull’emendamento 2.100.
        Il senatore Antonino CARUSO è del parere che occorra prendere spunto anche dalle petizioni che sono state abbinate all’esame dei disegni di legge in discussione, e, in particolare dalla petizione n. 617. Si tratta di esperienze che provengono direttamente dalla società civile e si domanda conseguentemente se non sia opportuno per la Commissione far tesoro anche di queste esperienze.
        Il senatore MELONI suggerisce che la sterilizzazione non sia disposta automaticamente avuto riguardo ai cani confiscati, ma bensì prevista solo quando vi sia un’obiettiva necessità.
        Il senatore CALLEGARO è favorevole all’emendamento 2.100 e ritiene che interventi di sterilizzazione non siano assolutamente un rimedio efficace, in quanto l’aggressività degli animali in questione è in realtà conseguenza dell’addestramento cui sono sottoposti che avviene con l’intento preciso di coltivarne ed incentivarne la violenza.
        Il senatore PREIONI preannunzia il voto favorevole sull’emendamento 2.100 e sull’identico emendamento 2.3, rilevando l’improprietà di formulazione dell’articolo 2 e la sua inattitudine a fronteggiare il fenomeno dei combattimenti fra animali nella sua complessiva estensione.
        Il senatore CENTARO non è convinto dalle argomentazioni del relatore. In primo luogo perché, venendo comunque sottratto l’animale al circuito dei combattimenti, esso sarebbe in ogni caso posto in condizione di non offendere, ma anche in quanto un’eventuale intervento definitivo come la sterilizzazione dovrebbe essere quantomeno subordinato al permanere dello stato di pericolosità.
        Il relatore PETTINATO e il senatore RUSSO prospettano alcune riformulazioni.
        Il senatore CENTARO riformula, in conseguenza, l’emendamento 2.100 nell’emendamento 2.100 (Nuovo testo).
        Il senatore CALLEGARO annuncia il voto contrario ribadendo che l’aggressività dei cani sottoposti a confisca non deriva da caratteristiche genetiche bensì dal tipo di addestramento crudele cui tali animali sono sottoposti e pertanto la sterilizzazione poco potrebbe ovviare a tale aspetto.
        Con il parere favorevole del relatore, l’emendamento 2.100 (Nuovo testo) messo in votazione è approvato.
        L’emendamento 2.3 è dichiarato precluso a seguito della votazione dell’emendamento 2.100 (Nuovo testo).
        Messi in votazione sono, poi, approvati gli emendamenti 2.200 e 2.300.
        Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 2.8, 2.7, 2.5 e 2.4.
        L’articolo 2, messo in votazione, è poi approvato con le modifiche apportate.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI
        Il presidente PINTO avverte che la seduta notturna già convocata per le ore 20,30 di oggi non avrà più luogo.
INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
        Il presidente PINTO avverte che, a partire dalla seduta antimeridiana di domani, l’ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l’esame in sede consultiva del disegno di legge n. 4961 recante disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa.
        
La seduta termina alle ore 17.
 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4954
Art. 3.
3.1

Scopelliti

        Al comma 1 dell’articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata, le parole: «diciotto milioni» sono sostituite con le seguenti: «venticinque milioni».

 


Art. 4.
4.1

Milio

        Sopprimere il comma 3.

 


Art. 5.
5.1

Scopelliti

        Al comma 3 capoverso 3 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificato, dopo le parole: «l’istanza deve essere accompagnata» aggiungere le seguenti: «dalla documentazione, tradotta ed autenticata, prodotta dal richiedente ovvero».

 

5.2

Scopelliti

        Al comma 3 capoverso 3 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificato, le parole: «dell’autorità consolare competente» sono sostituite con le seguenti: «, attestante la veridicità di quanto su esse affermato, che l’autorità consolare competente è tenuta a produrre entro e non oltre venti giorni dalla data in cui è presentata o pervenuta l’istanza di cui all’articolo 2».

 


Art. 6.
6.1

Scopelliti

        Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Al comma 1 articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «Nei dieci giorni» sono inserite le seguenti: «ovvero, nei casi di istante straniero, nei trenta giorni».

 


Art. 11.
11.1

Milio

        Al comma 2, al capoverso 2-ter, aggiungere dopo le parole: «dal giudice» le seguenti: «previo parere del Consiglio dell’Ordine secondo i criteri di cui al precedente comma».

 


Art. 13.
13.1

Milio

        Al punto 15-ter comma 2, aggiungere dopo la parola: «convivenza» le parole: «fra familiari ed affini entro il secondo grado».

 

13.2

Milio

        Al punto 15-quater comma 3, sostituire le parole: «se procede la Corte di Cassazione» con le seguenti: «se si procede innanzi la Corte di Cassazione».

 

13.3

Milio

        Al punto 15-quater comma 3, aggiungere alla fine le parole: «Ove la parte risieda al di fuori del circondario innanzi al quale si procede, la stessa avrà facoltà di proporre l’istanza innanzi al Consiglio dell’Ordine degli avvocati del circondario in cui risiede, chiedendo di essere autorizzata a munirsi di domiciliatario e sostituito d’udienza presso il Foro in cui la controversia dovrà essere trattata, o sarà necessario acquisire documentazione o eleggere domicilio».

 

13.4

Milio

        Al punto 15-sexies comma 1, dopo la parola: «l’interessato» modificare: «al fine di proporre impugnazione dovrà riproporre al Consiglio dell’Ordine istanza motivata al fine di evidenziare le ragioni che rendono opportuna l’impugnazione».

 

13.5

Milio

        Al punto 15-sexies comma 2, lettera e) dopo le parole: «consulenti tecnici» aggiungere le seguenti: «dai difensori».

 

13.6

Milio

        Al punto 15-septies comma 1, dopo le parole: «a spese dello Stato» aggiungere le seguenti: «le spese».

 

13.7

Milio

        Al punto 15-nonies comma 1, alla fine aggiungere: «ivi incluse le somme dovute al difensore per l’opera svolta».

 

13.8

Milio

        All’articolo 15-quattordecies comma 1, sostituire le parole da: «non risultino superiori» fino a: «della metà» con le altre: «non risultino inferiori ai valori minimi».

 

13.9

Milio

        Al punto 15-quattordecies comma 3, dopo le parole: «diverso da quello in cui» sostituire le seguenti: «risiede l’assistito».

 

13.10

Milio

        Al punto 15-quattordecies comma 5, sostituire la frase: «I soggetti di cui al comma 4» con la frase: «il difensore, il consulente tecnico e ciascuna delle parti».

 

13.11

Milio

        Al punto 15-sexiesdecies comma 1, dopo le parole: «a favore» modificare: «del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con onere di rimborso delle spese materialmente erogato in suo favore dell’erario, ma con esonero del difensore medesimo dal vincolo di cui all’articolo 15-quinquiesdecies comma 1».

 

13.12

Milio

        Al punto 15-septiesdecies sopprimere il comma 1.

 


Art. 17.
17.1

Milio

        Al punto 17-bis comma 1, sostituire la parola: «istituito» con l’altra: «tenuto».

 

17.2

Milio

        Al punto 17-bis comma 1, sostituire le parole: «l’elenco degli avvocati» con le parole: «un elenco degli avvocati disponibili».

 

17.3

Milio

        Al punto 17-bis comma 2, sopprimere tutte le parole dopo la parola: «domanda».

 

17.4

Milio

        Al punto 17-bis sopprimere il comma 3.

 

17.5

Scopelliti

        Al comma 3 dell’articolo 17-bis, come inserito, sopprimere la lettera  c).

 

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4906
Art. 1.
1.1

Preioni

        Sopprimere l’articolo.

 

1.100

Centaro

        Sopprimere il comma 1.

 

1.1000

Dondeynaz

        Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio si definiscono le tipologie dei combattimenti o competizioni cruente».

 

1.10000

Dondeynaz

        Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Le regioni stabiliscono ogni anno l’elenco delle competizioni a carattere non cruento che prevedono la partecipazione di animali».

 

1.10000 (Nuovo testo)

Dondeynaz

        Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Le regioni stabiliscono ogni anno l’elenco delle competizioni a carattere non cruento che prevedono la partecipazione di animali. L’elenco è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

 

1.2

Preioni

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 1. – 1. Chiunque organizza combattimenti tra animali, vi partecipa, o in alcun modo ne favorisca l’organizzazione, è punito con la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di cinque anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

        2. Se dal combattimento derivano lesioni gravi all’integrità fisica dell’animale o la sua morte o se lo stesso è organizzato al fine di trarne profitto, per sé o per altri, la pena è aumentata fino ad un terzo.
        3. Chiunque alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti, è punito con la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di sei anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire centocinquanta milioni».

 

1.3

Preioni

        Sopprimere il comma 2.

 

1.4

Gasperini

        Al comma 2, sostituire le parole: «della reclusione da uno a tre anni con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni» con le seguenti: «della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato».

 

1.5

Preioni

        Sopprimere il comma 3.

 

1.7

Preioni

        Sopprimere il comma 4.

 

1.8

Gasperini

        Al comma 4, sostituire le parole: «con l’ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni» con le seguenti: «con l’ammenda da lire 5 milioni a lire 10 milioni».

 

1.6

Preioni

        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. I commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle competizioni cruente quali la caccia al cinghiale, in cui sono impiegate razze da seguita o meticci di vario tipo, e la caccia in tana alla selvaggina considerata nociva, come la volpe e il tasso, in cui vengono impiegate razze appartenenti al tipo bassotto, terrier e piccoli meticci, nonché alle competizioni cruente quali la caccia da seguita su selvaggina da pelo».

 

1.9

Preioni

        Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre vietato l’uso di sostanze o farmaci diretti a creare, ovvero indurre anche momentaneamente, una condizione di iperaggressività dell’animale. Tali farmaci qualora strettamente necessari per la salute dell’animale vengono acquistati e somministrati esclusivamente dietro prescrizione del medico veterinario».

 

1.10

Gasperini

        Al comma 6, aggiungere dopo: «decreto penale» le seguenti parole: «o con sentenza di applicazione di pena ex articolo 444 del codice di procedura penale».

 

1.11

Gasperini

        Al comma 6, sostituire: «la sospensione da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni» con: «la sospensione da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni».

 


Art. 2.
2.1

Preioni

        Sopprimere l’articolo.

 

2.2

Preioni

        Sopprimere il comma 1.

 

2.100

Centaro

        Al primo comma sopprimere l’ultimo periodo.

 

2.100 (Nuovo testo)

Centaro

        Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «se necessario in relazione all’accertata pericolosità, è disposta la sterilizzazione dei cani confiscati».

 

2.3

Gasperini

        Al comma 1, abrogare: «è disposta la sterilizzazione dei cani confiscati».

 

2.200

Centaro

        Al comma 1, sostituire le parole: «è disposta la confisca degli animali che servirono o furono» con le seguenti: «è disposto il sequestro ed, in caso di condanna, la confisca degli animali che sono serviti o sono stati...».

 

2.300

Centaro

        Al comma 2, sostituire le parole: «gli animali di cui al comma 1, per i quali si sia stata disposta la confisca,» con le seguenti: «gli animali oggetto dei provvedimenti di cui al comma 1».

 

2.4

Gasperini

        Al comma 2, dopo le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», aggiungere le seguenti parole: «dovranno essere indicati gli standards richiesti per il recupero comportamentale degli animali nonchè gli standards professionali degli operatori impiegati nel recupero».

 

2.5

Preioni

        Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «scelti secondo i criteri di scelta stabiliti, previo parere della sezione sanità animale, con decreto del Ministro della sanità, e su espresso parere di una commissione appositamente costituita, o dell’autorità giudiziaria in caso di combattimenti tra animali».

 

2.6

Preioni

        Sopprimere il comma 3.

 

2.7

Preioni

        Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. La condanna per uno dei reati relativi ai combattimenti tra animali importa per il trasgressore, se possessore di licenza o di analogo provvedimento amministrativo previsto per l’esercizio delle attività concernenti l’allevamento, il trasporto e il commercio di animali, la revoca della licenza o del provvedimento amministrativo per un periodo non inferiore a due anni».

 

2.8

Gasperini

        Al comma 3, sostituire le parole: «per un periodo da tre mesi a tre anni» con le parole: «per un periodo da sei mesi a cinque anni».