Scopelliti
Al comma 1 dell’articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata, le parole: «diciotto milioni» sono sostituite con le seguenti: «venticinque milioni».
Milio
Sopprimere il comma 3.
Al comma 3 capoverso 3 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificato, dopo le parole: «l’istanza deve essere accompagnata» aggiungere le seguenti: «dalla documentazione, tradotta ed autenticata, prodotta dal richiedente ovvero».
5.2
Al comma 3 capoverso 3 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificato, le parole: «dell’autorità consolare competente» sono sostituite con le seguenti: «, attestante la veridicità di quanto su esse affermato, che l’autorità consolare competente è tenuta a produrre entro e non oltre venti giorni dalla data in cui è presentata o pervenuta l’istanza di cui all’articolo 2».
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Al comma 1 articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «Nei dieci giorni» sono inserite le seguenti: «ovvero, nei casi di istante straniero, nei trenta giorni».
Al comma 2, al capoverso 2-ter, aggiungere dopo le parole: «dal giudice» le seguenti: «previo parere del Consiglio dell’Ordine secondo i criteri di cui al precedente comma».
Al punto 15-ter comma 2, aggiungere dopo la parola: «convivenza» le parole: «fra familiari ed affini entro il secondo grado».
13.2
Al punto 15-quater comma 3, sostituire le parole: «se procede la Corte di Cassazione» con le seguenti: «se si procede innanzi la Corte di Cassazione».
13.3
Al punto 15-quater comma 3, aggiungere alla fine le parole: «Ove la parte risieda al di fuori del circondario innanzi al quale si procede, la stessa avrà facoltà di proporre l’istanza innanzi al Consiglio dell’Ordine degli avvocati del circondario in cui risiede, chiedendo di essere autorizzata a munirsi di domiciliatario e sostituito d’udienza presso il Foro in cui la controversia dovrà essere trattata, o sarà necessario acquisire documentazione o eleggere domicilio».
13.4
Al punto 15-sexies comma 1, dopo la parola: «l’interessato» modificare: «al fine di proporre impugnazione dovrà riproporre al Consiglio dell’Ordine istanza motivata al fine di evidenziare le ragioni che rendono opportuna l’impugnazione».
13.5
Al punto 15-sexies comma 2, lettera e) dopo le parole: «consulenti tecnici» aggiungere le seguenti: «dai difensori».
13.6
Al punto 15-septies comma 1, dopo le parole: «a spese dello Stato» aggiungere le seguenti: «le spese».
13.7
Al punto 15-nonies comma 1, alla fine aggiungere: «ivi incluse le somme dovute al difensore per l’opera svolta».
13.8
All’articolo 15-quattordecies comma 1, sostituire le parole da: «non risultino superiori» fino a: «della metà» con le altre: «non risultino inferiori ai valori minimi».
13.9
Al punto 15-quattordecies comma 3, dopo le parole: «diverso da quello in cui» sostituire le seguenti: «risiede l’assistito».
13.10
Al punto 15-quattordecies comma 5, sostituire la frase: «I soggetti di cui al comma 4» con la frase: «il difensore, il consulente tecnico e ciascuna delle parti».
13.11
Al punto 15-sexiesdecies comma 1, dopo le parole: «a favore» modificare: «del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con onere di rimborso delle spese materialmente erogato in suo favore dell’erario, ma con esonero del difensore medesimo dal vincolo di cui all’articolo 15-quinquiesdecies comma 1».
13.12
Al punto 15-septiesdecies sopprimere il comma 1.
Al punto 17-bis comma 1, sostituire la parola: «istituito» con l’altra: «tenuto».
17.2
Al punto 17-bis comma 1, sostituire le parole: «l’elenco degli avvocati» con le parole: «un elenco degli avvocati disponibili».
17.3
Al punto 17-bis comma 2, sopprimere tutte le parole dopo la parola: «domanda».
17.4
Al punto 17-bis sopprimere il comma 3.
17.5
Al comma 3 dell’articolo 17-bis, come inserito, sopprimere la lettera c).
Preioni
Sopprimere l’articolo.
1.100
Centaro
Sopprimere il comma 1.
1.1000
Dondeynaz
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio si definiscono le tipologie dei combattimenti o competizioni cruente».
1.10000
«6-bis. Le regioni stabiliscono ogni anno l’elenco delle competizioni a carattere non cruento che prevedono la partecipazione di animali».
1.10000 (Nuovo testo)
«6-bis. Le regioni stabiliscono ogni anno l’elenco delle competizioni a carattere non cruento che prevedono la partecipazione di animali. L’elenco è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
1.2
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – 1. Chiunque organizza combattimenti tra animali, vi partecipa, o in alcun modo ne favorisca l’organizzazione, è punito con la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di cinque anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.
2. Se dal combattimento derivano lesioni gravi all’integrità fisica dell’animale o la sua morte o se lo stesso è organizzato al fine di trarne profitto, per sé o per altri, la pena è aumentata fino ad un terzo. 3. Chiunque alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti, è punito con la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di sei anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire centocinquanta milioni».
1.3
Sopprimere il comma 2.
1.4
Gasperini
Al comma 2, sostituire le parole: «della reclusione da uno a tre anni con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni» con le seguenti: «della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato».
1.5
1.7
Sopprimere il comma 4.
1.8
Al comma 4, sostituire le parole: «con l’ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni» con le seguenti: «con l’ammenda da lire 5 milioni a lire 10 milioni».
1.6
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. I commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle competizioni cruente quali la caccia al cinghiale, in cui sono impiegate razze da seguita o meticci di vario tipo, e la caccia in tana alla selvaggina considerata nociva, come la volpe e il tasso, in cui vengono impiegate razze appartenenti al tipo bassotto, terrier e piccoli meticci, nonché alle competizioni cruente quali la caccia da seguita su selvaggina da pelo».
1.9
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre vietato l’uso di sostanze o farmaci diretti a creare, ovvero indurre anche momentaneamente, una condizione di iperaggressività dell’animale. Tali farmaci qualora strettamente necessari per la salute dell’animale vengono acquistati e somministrati esclusivamente dietro prescrizione del medico veterinario».
1.10
Al comma 6, aggiungere dopo: «decreto penale» le seguenti parole: «o con sentenza di applicazione di pena ex articolo 444 del codice di procedura penale».
1.11
Al comma 6, sostituire: «la sospensione da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni» con: «la sospensione da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni».
2.2
2.100
Al primo comma sopprimere l’ultimo periodo.
2.100 (Nuovo testo)
Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «se necessario in relazione all’accertata pericolosità, è disposta la sterilizzazione dei cani confiscati».
2.3
Al comma 1, abrogare: «è disposta la sterilizzazione dei cani confiscati».
2.200
Al comma 1, sostituire le parole: «è disposta la confisca degli animali che servirono o furono» con le seguenti: «è disposto il sequestro ed, in caso di condanna, la confisca degli animali che sono serviti o sono stati...».
2.300
Al comma 2, sostituire le parole: «gli animali di cui al comma 1, per i quali si sia stata disposta la confisca,» con le seguenti: «gli animali oggetto dei provvedimenti di cui al comma 1».
2.4
Al comma 2, dopo le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», aggiungere le seguenti parole: «dovranno essere indicati gli standards richiesti per il recupero comportamentale degli animali nonchè gli standards professionali degli operatori impiegati nel recupero».
2.5
Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «scelti secondo i criteri di scelta stabiliti, previo parere della sezione sanità animale, con decreto del Ministro della sanità, e su espresso parere di una commissione appositamente costituita, o dell’autorità giudiziaria in caso di combattimenti tra animali».
2.6
2.7
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. La condanna per uno dei reati relativi ai combattimenti tra animali importa per il trasgressore, se possessore di licenza o di analogo provvedimento amministrativo previsto per l’esercizio delle attività concernenti l’allevamento, il trasporto e il commercio di animali, la revoca della licenza o del provvedimento amministrativo per un periodo non inferiore a due anni».
2.8
Al comma 3, sostituire le parole: «per un periodo da tre mesi a tre anni» con le parole: «per un periodo da sei mesi a cinque anni».