GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDI' 11 GENNAIO 2001
686ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15, 10


IN SEDE REFERENTE

(4932) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti che si intenderanno riferiti agli articoli del decreto-legge.

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5. Aggiunge quindi la sua firma all'emendamento 1.2 ed illustra anche tale proposta emendativa. Al riguardo, oltre a censurare la precipitazione con la quale il Governo ha provveduto rendendo di fatto impossibile un dialogo costruttivo sulle modifiche da apportare ribadisce, in generale, come i contenuti del decreto-legge in conversione suscitino non poche perplessità, in particolare per il modo in cui intervengono su temi assai delicati come quelli dei termini di durata della custodia cautelare e della separazione di processi, dovendosi altresì escludere - come già evidenziato nel corso della discussione generale da alcuni interventi - che sussistano i requisiti di necessità e di urgenza per molte delle misure adottate con il decreto in questione. Ciò non significa che egli non sia d'accordo sull'effettiva necessità ed urgenza di altre misure adottate con il provvedimento in esame - si pensi ad esempio alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis comma 2 dell'ordinamento penitenziario - anche se proprio a quest'ultimo riguardo deve richiamarsi l'attenzione su come i parlamentari del Gruppo Forza Italia abbiano in passato più volte evidenziato la necessità di un intervento di tipo diverso che si concretizzasse in una tipizzazione dei contenuti del regime previsto dal citato articolo 41-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario e altresì nella sua configurazione come una norma a regime. Sotto un diverso profilo ulteriori perplessità vanno manifestate in merito alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto, in quanto la sua parte politica ritiene inaccettabile che l'impegno dei magistrati nelle zone in cui il carico di lavoro degli uffici giudiziari è maggiore debba implicare la corresponsione di incentivi economici aggiuntivi.

Il relatore FASSONE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 e preannuncia il parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati al decreto-legge in conversione in quanto, pur ribadendo le critiche da lui rivolte ad alcuni specifici aspetti di tale provvedimento rispetto ai quali sarebbero senz'altro opportuni interventi correttivi, deve prendersi atto che in questo momento mancano i tempi per una terza lettura da parte della Camera dei deputati e deve quindi considerare prevalente l'esigenza di assicurare comunque la conversione in legge del decreto medesimo. Sottolinea peraltro come il suo dissenso sia limitato a punti circoscritti del decreto-legge i cui contenuti, per il resto, gli appaiono condivisibili e rispondenti ad obiettive necessità.

Il sottosegretario di stato MAGGI concorda con le considerazioni di carattere generale svolte dal relatore Fassone ed esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Il senatore BATTAGLIA manifesta le proprie perplessità sulle motivazioni con le quali il relatore Fassone ha annunciato il suo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti al decreto-legge.

La senatrice SCOPELLITI concorda con le considerazioni svolte dal senatore Battaglia e stigmatizza la scelta del relatore e della maggioranza di non affrontare in merito le proposte emendative presentate.

Il senatore BUCCIERO dichiara di abbandonare l'aula della Commissione giudicando inaccettabile l'atteggiamento della maggioranza nei confronti dell'opposizione.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il senatore MILIO rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.0.1 in considerazione della posizione assunta dalla maggioranza e dal relatore.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 1.0.2, evidenziando come le implicazioni ad esso sottese esprimono la delicatezza del tema della separazione dei processi e osservando altresì come sul merito di tale proposta emendativa vi sia in realtà il consenso anche di esponenti della maggioranza.

Con il parere contrario del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO sono respinti gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 2.1 e 2.3. Aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.2.

La senatrice SCOPELLITI aggiunge la sua firma all'emendamento 2.1.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 3.

Il senatore GRECO rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.1 che, con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il presidente PINTO dichiara improponibili ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento gli emendamento 4.4, 4.5 e 4.6.

Il senatore GRECO aggiunge la sua firma all'emendamento 4.3 e rinuncia ad illustrare tale emendamento nonché l'emendamento 4.1.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 4.2.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 5.

Il senatore GRECO rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.1 che, con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 6.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 6.1 che, con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 7.1 rifacendosi alle considerazioni già svolte nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 7.2. Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 9.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 9.1 che, con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 10.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 10.1 che, con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 12.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 12.1 che, con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 14.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 14.1 che, con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 15.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 15.1 che, con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 16.1 e 16.3 sottolineando in particolare i rischi di disparità di trattamento che potrebbero derivare dall'attuale formulazione dell'articolo 275-bis del codice di procedura penale come introdotto dall'articolo 16 del provvedimento d'urgenza in esame.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 16.2. Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3.


Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 18.

Il senatore GRECO aggiunge la sua firma all'emendamento 18.1 e rinuncia ad illustrarlo.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO è posto ai voti e respinto l'emendamento 18.1.

Il presidente PINTO dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, l'emendamento 19.0.1.

Stante l'assenza dei proponenti, vengono dichiarati decaduti gli emendamenti 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.4.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 24.

La senatrice SCOPELLITI aggiunge la sua firma e illustra l'emendamento 24.1.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO l'emendamento 24.1 è posto ai voti e respinto.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore GRECO annuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia, sottolineando l'imbarazzo della stessa maggioranza e del rappresentante del Governo a fronte dei contenuti del decreto-legge in conversione.

Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo e evidenzia come, pur presentando il provvedimento in titolo alcuni aspetti che giustificano una valutazione critica, nel suo insieme il decreto meriti comunque una valutazione positiva.

Il senatore BATTAGLIA annuncia il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale e rileva come la sua parte politica avrebbe ritenuto necessario un confronto aperto e costruttivo sul merito del decreto legge. Auspica, in prospettiva, che le disposizioni da tale provvedimento introdotte possano essere ricondotte ad un quadro di maggiore organicità sistematica.

Il senatore CASTELLANI annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Fassone a riferire in senso favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 341 del 2000, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4932

al decreto-legge

Art. 1.

1.1

Greco

        Sopprimere l’articolo.

 

1.2

Centaro

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 1. - 1. All’articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
            “
e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per la scadenza dei termini di custodia cautelare, ed in mancanza di altri titoli di detenzione; ovvero in tutti i casi nei quali il mantenimento della riunione dei procedimenti possa provocare la prescrizione di taluno dei reati contestati“.
        
1-bis). Dopo l’articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271, è inserito il seguente:
        “Art. 130-
bis. (Separata iscrizione e separazione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari). – 1. Il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, procederà separatamente alla iscrizione nel registro generale nei confronti degli indagati, e per quei reati, per cui è prossima la data di prescrizione. Allo stesso modo curerà che le posizioni degli indagati, per i quali è prossima la scadenza dei termini di custodia cautelare, siano definite separatamente rispetto alle altre, qualora possa determinarsi ritardo dal mantenimento della riunione“.
        5. Dopo l’articolo 132 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271, è aggiunto il seguente:
        “Art. 132-
bis. - (Formazione dei ruoli di udienza). – 1. Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti per i quali ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla prescrizione dei reati ed alla scadenza dei termini di custodia cautelare“».

 

1.3

Greco

        Sopprimere il comma 1.

 

1.4

Greco

        Al comma 1, far precedere le parole: «se uno o più», di cui alla lettera e-bis, dalle parole: «sentite le parti».

 

1.5

Greco

        Al comma 1-bis, , sostituire l’articolo 130-bis ivi richiamato, con il seguente:

        «Art. 130-bis. (Segnalazione dei procedimenti in fase di indagine). – 1. Il pubblico Ministero, prima dell’esercizio dell’azione penale, può procedere, sull’accordo della parte, separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell’articolo 18, comma 1, lettera e-bis del codice di procedura penale».

 

1.0.1

Milio

        Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

        1. All’articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera e-bis, è aggiunta la seguente:

        “e-ter se a seguito di separazione di processi ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, o in ogni altro caso di separazione di procedimenti, siano state applicate differenti discipline processuali o probatorie il giudice dell’impugnazione ove non possa provvedere direttamente dispone la trasmissione degli atti al giudice competente annullando la relativa sentenza. In tal caso il disposto di cui all’articolo 303, secondo comma, del codice di procedura penale e il corso della prescizione restano sospesi per un tempo pari alla durata della regressione del processo“».

 

1.0.2

Greco

        Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

        1. All’articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera e-bis, è aggiunta la seguente:

        “e-ter se a seguito di separazione di processi ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, o in ogni altro caso di separazione di procedimenti, siano state applicate differenti discipline processuali o probatorie il giudice dell’impugnazione ove non possa provvedere direttamente dispone la trasmissione degli atti al giudice competente annullando la relativa sentenza. In tal caso il disposto di cui all’articolo 303, secondo comma, del codice di procedura penale e il corso della prescizione restano sospesi per un tempo pari alla durata della regressione del processo“».

 


Art. 2.
2.1

Greco

        Sopprimere l’articolo.

 

2.2

Centaro

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. - All’articolo 303, comma 1, lettera “b), del codice di procedura penale, dopo il numero 3) è aggiungto il seguente:
            “
3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera “d) per la parte eventualmente residua. In quest’ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono ridotti in misura corrispondente, e comunque tale da mantenere un margine idoneo a garantire la celebrazione del giudizio di grado superiore“».

 

2.3

Greco

        Al comma 1, sostituire al n. 3-bis ivi richiamato la cifra «sei» con la cifra «tre».

 


Art. 3.
3.1

Greco

        Sopprimere l’articolo.

 


Art. 4.
4.1

Greco

        Sopprimere l’articolo.

 

4.2

Scopelliti

        Sopprimere l’articolo.

 

4.3

Centaro

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Nell’articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
        “3-
bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti, anche con riferimento a fatti di reato riferiti alla stessa persona, quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, a causa della scadenza prossima dei termini di custodia cautelare, ed in assenza di altri titoli di detenzione, sarebbe rimesso in libertà. Analogamente il giudice procede nei confronti dei condannati, e per quei reati, per cui è prossima la data di prescrizione“».

 

4.4

Pettinato, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pieroni, Ronchi, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Dopo l’articolo 533 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
        “Art. 533-
bis. - (Misure alternative e sostituzione delle pene). – Quando la pena detentiva da applicare non è superiore a tre anni, ovvero a quattro anni quando il reato sia stato commesso dall’imputato in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o si tratti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o ad esso intenda sottoporsi, il giudice, anche d’ufficio, può disporre la concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste da norme vigenti in materia di ordinamento penitenziario o di esecuzione delle misure punitive e limitative della libertà. Quando ne ritenga sussistenti le condizioni il giudice può altresì disporre la sostituzione della pena detentiva da applicare con la prestazione di attività non retribuite in favore della collettività, ovvero con altre attività specificatamente dirette alla rieducazione ed al reinserimento del condannato, determinandone la durata, in un tempo anche superiore alla pena irrogata, e le modalità di esecuzione“».

 

4.5

Pettinato, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pieroni, Ronchi, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al primo comma dell’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 le parole: “un anno“, “sei mesi“, e “tre mesi“ sono rispettivamente sostituite con le seguenti: “diciotto mesi“, “un anno“ e “sei mesi“».

 

4.6

Pettinato, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pieroni, Ronchi, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All’articolo 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) nel primo periodo del primo comma, le parole da “negli istituti“ sino a “vicino“ sono sostituite dalle seguenti: “ovvero determinati giorni della settimana o determinati periodi dell’anno nel proprio domicilio“;

        2) nel secondo periodo del primo comma le parole: “e l’indicazione dell’istituto“ sono sostituite con le seguenti: “dei giorni e dei periodi suddetti“;
        3) l’ultimo comma è soppresso».

 


Art. 5.
5.1

Greco

        Sopprimere l’articolo.

 


Art. 6.
6.1

Greco

        Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

 


Art. 7.
7.1

Scopelliti

        Sopprimere l’articolo.

 

7.2

Greco

        Sostituire gli articoli 7 e 8 con i seguenti:

        «Art. 7. – 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
        “1-
bis. La richiesta di cui al comma 1 non è ammissibile per i processi relativi a delitti punibili con la pena dell’ergastolo“.
        Art. 8. – 1. Al comma 2 dell’articolo 442 del codice di procedura penale le parole: “Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta“ sono soppresse.
        Art. 8-
bis. – 1. I commi 2 e 3 dell’articolo 4-ter della legge 5 giugno 2000, n. 144, sono abrogati.
        Art. 8-
ter. 1. Le disposizioni abrogate non si applicano neppure agli imputati di delitti punibili con la pena dell’ergastolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino nelle condizioni di richieste dalle norme richiamate dagli articoli precedenti per formulare al giudice la richiesta di giudizio abbreviato».

        Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo III con il seguente: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di rito abbreviato nei processi per delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

 


Art. 9.
9.1

Greco

        Sopprimere l’articolo.

 


Art. 10.
10.1

Greco

        Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio» con le seguenti: «ad un difensore di ufficio nominato ai sensi dell’articolo 97».

 


Art. 12.
12.1

Scopelliti

        Sopprimere l’articolo.

 


Art. 14.
14.1

Greco

        Sopprimere l’articolo.

 


Art. 15.
15.1

Greco

        Sopprimere l’articolo.

 


Art. 16.
16.1

Greco

        Al comma 2, capoverso, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria».

 

16.2

Scopelliti

        Sopprimere il comma 3.

 

16.3

Greco

        Al comma 4, al n. 5-bis, sostituire le parole: «nei cinque anni» con le parole: «a partire dai cinque anni».

 


Art. 18.
18.1

Centaro

        Sopprimere l’articolo.

 


Art. 19.
19.0.1

Greco

        Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:


«Art. 19-bis.

        1. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

        “4. Con l’avviso orale il questore, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente o di telefonia mobile, radar o di visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati, nonchè di programmi informatici o altri strumenti di cifratura e crittazione di conversioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile innanzi al giudice monocratico.

        4-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 4 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la confisca degli apparati e dei programmi utilizzati“».

 


Art. 23.
23.0.1

Mazzuca Poggiolini

        Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:


«Art. 23-bis.

        1. Nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, all’articolo 16, comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o di presidente di commissione tributaria provinciale o regionale“.

        2. I magistrati ordinari che alla data di entrata in vigore della presente legge sono presidenti o vice presidenti di sezione o giudici di commissione tributaria provinciale o regionale sono mantenuti nelle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2001».

 

23.0.2

Preioni

        Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:


«Art. 23-bis.

        1. All’articolo 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), al comma 1, primo periodo, è aggiunta la seguente frase: “o di presidente di commissione tributaria provinciale e regionale“.

        2. I magistrati ordinari che alla data di entrata in vigore della presente legge sono presidenti o vice presidenti di sezione o giudici di commissione tributaria provinciale o regionale sono mantenuti nelle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2001».

 

23.0.3

Mazzuca Poggiolini

        Dopo l’articolo 23, inserire il seguente:


«Art. 23-bis.

        1. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

        “3-bis. I magistrati ordinari non possono assumere o mantenere incarichi presso le commissioni tributarie provinciali e regionali“.
        2. I magistrati ordinari che alla data di entrata in vigore della presente legge sono componenti di commissione tributaria provinciale o regionale sono mantenuti nelle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2001».

 

23.0.4

Preioni

        Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:


«Art. 23-bis.

        1. All’articolo 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), è aggiunto il seguente comma:

        “4. I magistrati ordinari non possono assumere o mantenere incarichi presso le commissioni tributarie provinciali o regionali“.
        2. I magistrati ordinari che alla data di entrata in vigore della presente legge sono componenti di commissione tributaria provinciale o regionale sono mantenuti nelle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2001».

 


Art. 24.
24.1

Pettinato, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pieroni, Ronchi, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1-bis, dopo le parole: «medesima amministrazione» aggiungere le seguenti: «ovvero fra coloro che, forniti di idoneo titolo di studio universitario ed appartenenti al Ministero della giustizia, abbiano svolto documentate funzioni dirigenziali preso amministrazioni ad ordinamento autonomo».