al decreto-legge
Art. 1.
Greco
Sopprimere l’articolo.
1.2
Centaro
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. - 1. All’articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per la scadenza dei termini di custodia cautelare, ed in mancanza di altri titoli di detenzione; ovvero in tutti i casi nei quali il mantenimento della riunione dei procedimenti possa provocare la prescrizione di taluno dei reati contestati“. 1-bis). Dopo l’articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: “Art. 130-bis. (Separata iscrizione e separazione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari). – 1. Il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, procederà separatamente alla iscrizione nel registro generale nei confronti degli indagati, e per quei reati, per cui è prossima la data di prescrizione. Allo stesso modo curerà che le posizioni degli indagati, per i quali è prossima la scadenza dei termini di custodia cautelare, siano definite separatamente rispetto alle altre, qualora possa determinarsi ritardo dal mantenimento della riunione“. 5. Dopo l’articolo 132 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente: “Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza). – 1. Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti per i quali ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla prescrizione dei reati ed alla scadenza dei termini di custodia cautelare“».
1.3
Sopprimere il comma 1.
1.4
Al comma 1, far precedere le parole: «se uno o più», di cui alla lettera e-bis, dalle parole: «sentite le parti».
1.5
Al comma 1-bis, , sostituire l’articolo 130-bis ivi richiamato, con il seguente:
«Art. 130-bis. (Segnalazione dei procedimenti in fase di indagine). – 1. Il pubblico Ministero, prima dell’esercizio dell’azione penale, può procedere, sull’accordo della parte, separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell’articolo 18, comma 1, lettera e-bis del codice di procedura penale».
1.0.1
Milio
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
“e-ter se a seguito di separazione di processi ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, o in ogni altro caso di separazione di procedimenti, siano state applicate differenti discipline processuali o probatorie il giudice dell’impugnazione ove non possa provvedere direttamente dispone la trasmissione degli atti al giudice competente annullando la relativa sentenza. In tal caso il disposto di cui all’articolo 303, secondo comma, del codice di procedura penale e il corso della prescizione restano sospesi per un tempo pari alla durata della regressione del processo“».
1.0.2
2.2
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. - All’articolo 303, comma 1, lettera “b), del codice di procedura penale, dopo il numero 3) è aggiungto il seguente: “3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera “d) per la parte eventualmente residua. In quest’ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono ridotti in misura corrispondente, e comunque tale da mantenere un margine idoneo a garantire la celebrazione del giudizio di grado superiore“».
2.3
Al comma 1, sostituire al n. 3-bis ivi richiamato la cifra «sei» con la cifra «tre».
4.2
Scopelliti
4.3
«1. Nell’articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti, anche con riferimento a fatti di reato riferiti alla stessa persona, quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, a causa della scadenza prossima dei termini di custodia cautelare, ed in assenza di altri titoli di detenzione, sarebbe rimesso in libertà. Analogamente il giudice procede nei confronti dei condannati, e per quei reati, per cui è prossima la data di prescrizione“».
4.4
Pettinato, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pieroni, Ronchi, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Dopo l’articolo 533 del codice di procedura penale è inserito il seguente: “Art. 533-bis. - (Misure alternative e sostituzione delle pene). – Quando la pena detentiva da applicare non è superiore a tre anni, ovvero a quattro anni quando il reato sia stato commesso dall’imputato in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o si tratti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o ad esso intenda sottoporsi, il giudice, anche d’ufficio, può disporre la concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste da norme vigenti in materia di ordinamento penitenziario o di esecuzione delle misure punitive e limitative della libertà. Quando ne ritenga sussistenti le condizioni il giudice può altresì disporre la sostituzione della pena detentiva da applicare con la prestazione di attività non retribuite in favore della collettività, ovvero con altre attività specificatamente dirette alla rieducazione ed al reinserimento del condannato, determinandone la durata, in un tempo anche superiore alla pena irrogata, e le modalità di esecuzione“».
4.5
«1-bis. Al primo comma dell’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 le parole: “un anno“, “sei mesi“, e “tre mesi“ sono rispettivamente sostituite con le seguenti: “diciotto mesi“, “un anno“ e “sei mesi“».
4.6
«1-bis. All’articolo 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo periodo del primo comma, le parole da “negli istituti“ sino a “vicino“ sono sostituite dalle seguenti: “ovvero determinati giorni della settimana o determinati periodi dell’anno nel proprio domicilio“;
2) nel secondo periodo del primo comma le parole: “e l’indicazione dell’istituto“ sono sostituite con le seguenti: “dei giorni e dei periodi suddetti“; 3) l’ultimo comma è soppresso».
Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
7.2
Sostituire gli articoli 7 e 8 con i seguenti:
«Art. 7. – 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: “1-bis. La richiesta di cui al comma 1 non è ammissibile per i processi relativi a delitti punibili con la pena dell’ergastolo“. Art. 8. – 1. Al comma 2 dell’articolo 442 del codice di procedura penale le parole: “Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta“ sono soppresse. Art. 8-bis. – 1. I commi 2 e 3 dell’articolo 4-ter della legge 5 giugno 2000, n. 144, sono abrogati. Art. 8-ter. 1. Le disposizioni abrogate non si applicano neppure agli imputati di delitti punibili con la pena dell’ergastolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino nelle condizioni di richieste dalle norme richiamate dagli articoli precedenti per formulare al giudice la richiesta di giudizio abbreviato».
Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo III con il seguente: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di rito abbreviato nei processi per delitti puniti con la pena dell’ergastolo.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio» con le seguenti: «ad un difensore di ufficio nominato ai sensi dell’articolo 97».
Al comma 2, capoverso, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria».
16.2
Sopprimere il comma 3.
16.3
Al comma 4, al n. 5-bis, sostituire le parole: «nei cinque anni» con le parole: «a partire dai cinque anni».
Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:
“4. Con l’avviso orale il questore, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente o di telefonia mobile, radar o di visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati, nonchè di programmi informatici o altri strumenti di cifratura e crittazione di conversioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile innanzi al giudice monocratico.
4-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 4 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la confisca degli apparati e dei programmi utilizzati“».
Mazzuca Poggiolini
Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:
2. I magistrati ordinari che alla data di entrata in vigore della presente legge sono presidenti o vice presidenti di sezione o giudici di commissione tributaria provinciale o regionale sono mantenuti nelle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2001».
23.0.2
Preioni
23.0.3
Dopo l’articolo 23, inserire il seguente:
“3-bis. I magistrati ordinari non possono assumere o mantenere incarichi presso le commissioni tributarie provinciali e regionali“. 2. I magistrati ordinari che alla data di entrata in vigore della presente legge sono componenti di commissione tributaria provinciale o regionale sono mantenuti nelle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2001».
23.0.4
“4. I magistrati ordinari non possono assumere o mantenere incarichi presso le commissioni tributarie provinciali o regionali“. 2. I magistrati ordinari che alla data di entrata in vigore della presente legge sono componenti di commissione tributaria provinciale o regionale sono mantenuti nelle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2001».
Al comma 1-bis, dopo le parole: «medesima amministrazione» aggiungere le seguenti: «ovvero fra coloro che, forniti di idoneo titolo di studio universitario ed appartenenti al Ministero della giustizia, abbiano svolto documentate funzioni dirigenziali preso amministrazioni ad ordinamento autonomo».