GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDI' 29 LUGLIO 1999

467ª Seduta (pomeridiana)


Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 14,35.


IN SEDE REFERENTE

(2945) Revisione del procedimento disciplinare notarile
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore PASTORE, che interviene ai sensi dell'articolo 31, comma 1, dà per illustrato l'emendamento 1.1 che intende considerare regione unica ai fini della costituzione di una commissione regionale di disciplina (COREDI) quella risultante dall'aggregazione della Basilicata alla Campania.

Il relatore BATTAGLIA esprime parere favorevole e, senza discussione, l'emendamento è approvato dalla Commissione.

Posto in votazione è, poi, approvato l'articolo 1 nel testo modificato.

Il senatore RUSSO chiede chiarimenti in merito alla differente formulazione delle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2 ove, mentre alla lettera d) si individua entro il terzo grado l'incompatibilità fra componenti della COREDI e i notai che siano parenti o affini entro il terzo grado, alla precedente lettera c) il grado del rapporto di parentela e affinità del notaio col magistrato che sia, a sua volta, componente della COREDI non viene definito.

Dopo che in argomento il senatore PASTORE ha fornito alcuni chiarimenti si passa all'esame dell'emendamento 2.1 che viene illustrato dal senatore BUCCIERO: in particolare, l'oratore intende chiarire che l'emendamento introduce una causa ulteriore di ineleggibilità che si propone come una norma di garanzia, per evitare che i notai, i quali nei tre anni precedenti siano stati componenti dei consigli notarili, si avvalgano del vantaggio derivante da tale posizione per proporsi come componenti anche della COREDI.

Dopo che il relatore BATTAGLIA e il sottosegretario AYALA si sono espressi in favore dell'emendamento, esso viene approvato dalla Commissione.

Posto successivamente in votazione l'articolo 2 è accolto, con la modifica apportata.

Si passa all'esame dell'emendamento 14.1.

Il senatore BUCCIERO precisa che l'intento di prolungare da quattro a cinque anni il termine di prescrizione dell'azione disciplinare è ispirato all'esigenza di formulare una valutazione più prudenziale rispetto al compiersi della prescrizione.

Il senatore PASTORE, rispondendo a richieste di chiarimento dei senatori BERTONI e RUSSO e del PRESIDENTE precisa che il contenuto dell'articolo 14, sia per quanto riguarda la previsione della riscrittura del primo comma dell'articolo 146 della legge n.89 del 1913, che già prevedeva in quattro anni la prescrizione dell'azione disciplinare, sia per quanto attiene il contenuto del comma 2 dello stesso articolo 14, consegue alla sentenza n. 40 del 1990 pronunziata dalla Corte costituzionale che ha – in particolare – stabilito l'illegittimità dell'articolo 146 nella parte in cui non prevede che l'azione disciplinare rimanga sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza quando, per il fatto illecito, sia promosso processo penale.

Il relatore BATTAGLIA esprime parere contrario.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 14.1 e, con successiva e separata votazione, l'articolo 14 nel testo modificato.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 20.0.1, sottolineando che esso si propone – tra l'altro – di prevedere l'obbligo del notaio di ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità con il beneficio di inventario, avendo egli constatato una certa riluttanza della categoria ad accettare di svolgere tale funzione, che egli considera, invece, dovuta.

Seguono interventi dei senatori PASTORE e Antonino CARUSO.

Il sottosegretario AYALA esprime, quindi, il parere contrario del Governo.

Il senatore BUCCIERO ritira, quindi, l'emendamento 20.0.1.

Il senatore PASTORE illustra, poi, l'emendamento 22.1, che introduce alcune modifiche – di cui egli sottolinea la particolare innovatività – nella legge n. 577 del 1949, che istituisce il Consiglio nazionale del notariato, prevedendo, in particolare, la facoltà di tale organo di stipulare, a vantaggio dell'intera categoria notarile, una polizza assicurativa per il risarcimento dei danni causati dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni. Al Consiglio nazionale stesso è attribuita la facoltà di stabilire annualmente un ulteriore contributo necessario per la gestione della polizza di responsabilità civile. A tale disposizione – prosegue il senatore Pastore - è accompagnata un'ulteriore previsione che attribuisce al Consiglio nazionale del notariato il potere di costituire e gestire un fondo di garanzia destinato al risarcimento dei danni causati dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni e non garantiti dalla polizza assicurativa. Al fine di alimentare il fondo in questione, è previsto a carico dei notai l'obbligo del versamento di un contributo e sono previste sanzioni in caso di mancato versamento della somma dovuta. Infine, la proposta di modifica contiene anche la previsione che le parti, che abbiano versato al notaio l'importo delle imposte a lui dovute obbligatoriamente per la registrazione di un atto, sono liberate nei confronti dello Stato a condizione che esibiscano regolare ricevuta rilasciata dal notaio stesso.

Sulla proposta illustrata dal senatore Pastore si apre il dibattito.

Dopo un intervento del presidente PINTO, prende la parola il senatore BUCCIERO che richiama l'attenzione sui possibili effetti disincentivanti che, in alcuni casi, una copertura assicurativa generalizzata potrebbe avere nei confronti di singoli notai, eliminando qualsiasi remora ad eventuali comportamenti non improntati ad una adeguata diligenza.

Il senatore BERTONI manifesta perplessità con particolare riferimento alla previsione di sanzioni disciplinari nell'ipotesi in cui il notaio non versi le somme dallo stesso dovute per il finanziamento del fondo di garanzia previsto dalla lettera f-ter del comma 7-bis dell'emendamento 22.1. Condivide invece il comma 7-ter di tale emendamento.

Il senatore Antonino CARUSO condivide senz'altro l'impostazione ispiratrice del comma 7-ter dell'emendamento 22.1, ma ritiene che la formulazione dello stesso dovrebbe essere modificata sopprimendo le parole "a condizione che esibiscano regolare ricevuta rilasciata dal notaio". In tal modo infatti si assicurerebbe, ai fini qui considerati, quella libertà di prova che appare la soluzione più opportuna se si tiene conto della maniera in cui concretamente si atteggiano i rapporti fra il notaio e i suoi clienti, che si configurano normalmente in termini prevalentemente fiduciari.

Il senatore RUSSO invita il senatore Pastore a ritirare l'emendamento 22.1, sottolineando sia le perplessità che suscita il comma 7-bis di tale emendamento nella misura in cui limita la possibilità per il singolo notaio di ricorrere ad assicurazioni diverse da quella prescelta dal Consiglio nazionale del notariato, sia il carattere fortemente innovativo – e perciò meritevole di un'ulteriore e più approfondita riflessione – della proposta contenuta nel comma 7-ter.

Anche il senatore CENTARO manifesta perplessità sulle proposte contenute nell'emendamento 22.1.

Il senatore PASTORE ritira l'emendamento 22.1 in considerazione dell'andamento del dibattito, pur rilevando, nel merito, come le obiezioni sollevate nei confronti della proposta debbano ritenersi superabili. A questo proposito, ribadisce come la lettera f-bis di tale emendamento affronti essenzialmente un problema di carattere economico, mentre la previsione della lettera f-ter appare giustificata dalla circostanza che i fatti cui essa fa riferimento sono, in concreto, quelli nei quali si sono verificati casi di vera e propria infedeltà da parte del notaio.

Il senatore Antonino CARUSO fa proprio l'emendamento 22.1 e lo modifica sopprimendo al comma 7-ter le parole "a condizione che esibiscano regolare ricevuta rilasciata dal notaio".

Il relatore BATTAGLIA esprime parere favorevole sull'emendamento 22.1, ritenendo senz'altro condivisibili l'impostazione ispiratrice dello stesso e le soluzioni operative prospettate.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario sull'emendamento 22.1, evidenziando l'estraneità della proposta emendativa ai contenuti del disegno di legge in titolo e il carattere assolutamente eccezionale che rivestirebbe una previsione normativa con la quale per legge verrebbe imposto a ciascun notaio l'obbligo di partecipare al fondo di garanzia previsto dalla lettera f-ter del comma 7-bis dell'emendamento in questione.
Per quanto riguarda poi la previsione di cui al comma 7-ter, il rappresentante del Governo osserva come un intervento di questo genere potrebbe essere preso in considerazione solo nell'ambito di una più generale modifica, per gli aspetti qui rilevanti, delle vigenti disposizioni in materia fiscale.

Il senatore SENESE preannuncia la propria astensione sul comma 7-bis dell'emendamento 22.1, sottolineando come le soluzioni ivi contenute non appaiano coerenti con le peculiari caratteristiche della figura del notaio che, come è noto, pur essendo un libero professionista, riveste altresì la qualifica di pubblico ufficiale. Più in particolare, per quanto riguarda la lettera f-ter del citato comma 7-bis, non sembra poi condivisibile la mancata previsione della possibilità, per ciascun notaio, di stipulare separatamente un diverso contratto assicurativo senza essere obbligato a contribuire al fondo di garanzia previsto dalla citata lettera f-ter.
Preannuncia invece il proprio voto favorevole sul comma 7-ter dell'emendamento 22.1, qualora tale comma venga modificato ripristinando la sua originaria formulazione.

Il senatore Antonino CARUSO modifica l'emendamento 22.1, riformulandolo nell'emendamento 22.1 (Nuovo testo) in merito al quale sottolinea, rifacendosi a quanto da lui già detto, che il cittadino che si rivolge al notaio si trova normalmente in una posizione di sudditanza psicologica tale da rendere poco probabile che egli richieda il rilascio di regolare ricevuta da cui risulti il versamento al notaio dell'importo delle imposte allo stesso obbligatoriamente dovute per la registrazione dell'atto. In considerazione di ciò, la previsione originariamente contenuta nel comma 7-ter dell'emendamento 22.1 risulta, sotto questo specifico punto di vista, ispirata ad un formalismo che appare, in concreto, inopportuno e non condivisibile.

Il senatore SENESE presenta e illustra il subemendamento 22.1 (Nuovo testo)/1 e preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 22.1 (Nuovo testo) qualora venga approvato il predetto subemendamento ovvero, in caso contrario, la sua astensione sull'emendamento. Nel merito, sottolinea come la formalità degli adempimenti, con specifico riguardo anche al profilo documentale, sia una caratteristica dell'ordinamento fiscale e come, nell'ipotesi disciplinata nell'emendamento 22.1 (Nuovo testo), sia necessario definire una soluzione che non differenzi la posizione del notaio da quella di altri soggetti – si pensi alla figura dell'esattore – che allo stesso sono equiparabili per quel che concerne gli adempimenti qui considerati.

Segue un breve ulteriore intervento del senatore Antonino CARUSO che evidenzia come la soluzione proposta nell'emendamento 22.1 (Nuovo testo) sia giustificata dalle caratteristiche del tutto peculiari che contraddistinguono la figura del notaio.

Il relatore BATTAGLIA esprime parere favorevole sul subemendamento 22.1 (Nuovo testo)/1.

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione sul subemendamento 22.1 (Nuovo testo)/1.

Posti separatamente ai voti sono approvati il subemendamento 22.1 (Nuovo testo)/1, l'emendamento 22.1 (Nuovo testo) come modificato e, infine, l'articolo 22 come emendato.

Il senatore PASTORE illustra l'emendamento 22.0.1.


Il senatore RUSSO sottolinea l'esigenza di un maggiore approfondimento delle problematiche sottese all'emendamento 22.0.1, con particolare riferimento al rapporto fra le previsioni normative in tale proposta emendativa contenute e gli eventuali diritti di terzi.

Il senatore PASTORE ritira l'emendamento 22.0.1.


La Commissione conferisce infine mandato al relatore Battaglia a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo con le modifiche ad esso apportate, autorizzandolo, altresì, a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a procedere alle modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie.


La seduta termina alle ore 16,10.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2945

Art. 1.

Al comma 1, le parole: «della Basilicata alla Puglia» sono sostituite dalle seguenti: «della Basilicata alla Campania».
1.1
Pastore

Art. 2.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) i notai che nei tre anni precedenti siano stati componenti dei consigli notarili.
2.1
Bucciero, Caruso Antonino

Art. 14.

Al comma 1, all'articolo 146 ivi richiamato, al primo capoverso sostituire - ovunque ricorra - la parola: «quattro» con la parola: «cinque».
14.1
Bucciero, Caruso Antonino

Art. 20.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

Ai notai è fatto obbligo, se richiesti, di:

1) ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;
2) ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio dell'inventario di cui nell'articolo 955 del Codice civile, nonchè gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'articolo 9 del Codice di commercio. Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;
3) procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria:

a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;
b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'articolo 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore, sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;
c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;

4) rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'articolo 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

b) Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

Ai notai è concessa anche la facoltà di sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti».
20.0.1
Bucciero, Caruso Antonino

Art. 22.

Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

7-bis). All'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, sono aggiunte le seguenti lettere:

«f-bis) stipula a vantaggio dell'intera categoria, polizza assicurativa per il risarcimento dei danni cagionati dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni. Ferma al 2 per cento la misura massima del contributo prevista dall'articolo 20 della legge 27 giugno 1991, n. 220, al Consiglio nazionale del notariato è attribuita la facoltà di stabilire annualmente, entro il mese di ottobre di ciascun anno l'ulteriore contributo necessario per la gestione della polizza di responsabilità civile;
«f-ter) costituisce e gestisce un fondo di garanzia destinato al risarcimento dei danni causati dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni, non garantiti dall'assicurazione prevista dalla precedente lettera. Il fondo non risponde dei danni provocati dal notaio nell'esercizio della professione copribili ma non coperti dalla polizza assicurativa obbligatoria in quanto eccedenti il massimale o compresi nella franchigia esente. Per consentire l'assolvimento del compito stabilito nella presente lettera è imposto al notaio il versamento al Consiglio nazionale stesso, con delibera da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno e da sottoporre a visto del Ministro di grazia e giustizia. I notai in esercizio sono obbligati a versare detta somma al Consiglio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In difetto, il Consiglio nazionale del notariato invita il notaio inadempiente ad eseguire il versamento entro il termine di quindici giorni dalla richiesta. Il mancato versamento comporta la sospensione dalla funzione, che dovrà essere dichiarata dalla commissione di disciplina competente per territorio su segnalazione del Consiglio nazionale. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale del notariato redigerà e farà pervenire al Ministro di grazia e giustizia per l'approvazione il relativo regolamento.

7-ter. All'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le parti che abbiano versato al notaio l'importo delle imposte ad esso obbligatoriamente dovute per la registrazione dell'atto, sono liberate nei confronti dello Stato a condizione che esibiscano regolare ricevuta rilasciata dal notaio».
22.1
Pastore

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

7-bis. All'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le parti che abbiano dimostrato di aver versato al notaio l'importo delle imposte ad esso obbligatoriamente dovute per la registrazione dell'atto, sono liberate nei confronti dello Stato».
22.1 (Nuovo testo)
Antonino Caruso

All'emendamento 22.1 (Nuovo testo), sopprimere le parole: «dimostrato di aver» e, dopo la parola: «Stato», aggiungere le seguenti: «a condizione che esibiscano regolare ricevuta rilasciata dal notaio».
22.1 (Nuovo testo) / 1
Senese

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, alla fine aggiungere il seguente comma:

“Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai suoi aventi causa, mediante atto avente data certa, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare”.

2. Possono essere confermati anche gli atti redatti prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data».
22.0.1
Pastore