IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDI' 14 FEBBRAIO 2001
380ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 15.


IN SEDE REFERENTE
(123-252-1145-2246-2653-B) Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri, modificato dal Senato ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Di Orio ed altri; Mazzuca Poggiolini; Bettamio ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il relatore Roberto NAPOLI illustra gli emendamenti 3.100 e 3.110.
Il primo emendamento sopprime le modifiche al decreto legislativo n. 386 del 1998, proposte dalla Camera dei deputati, e ciò in conformità al parere della Commissione europea segnalato dal sottosegretario Fumagalli Carulli nella sua replica in sede di discussione generale, parere che conferma l'indispensabilità di un esame attitudinale per consentire l'iscrizione all'Ordine degli odontoiatri dei medici immatricolati accademici 1980-81 e 1984-85.
Il secondo emendamento è invece diretto a ripristinare la possibilità per il medico di esercitare l'odontoiatria rimanendo iscritto al proprio albo professionale, e quindi a impedire la possibilità di doppia iscrizione prevista dal testo approvato dalla Camera dei deputati. Si tratta della questione fondamentale sulla quale si dividono anche gli operatori del settore e che è tuttora sub iudice in sede comunitaria.
Il relatore preannuncia altresì che presenterà un ordine del giorno sulla questione dei laureati presso l'Università di Fiume-Rijeka che, come è noto, era stata disciplinata dal Senato con un comma poi soppresso in sede di esame dall'altro ramo del Parlamento.
Il relatore ritiene a questo punto opportuna una breve pausa di riflessione che consenta di avviare contatti informali con l'altro ramo del Parlamento per valutare la reale possibilità di una approvazione delle modifiche proposte; in caso contrario si porrà naturalmente per la Commissione il problema di considerare l'opportunità di un'approvazione del testo così come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Si svolge quindi un dibattito al quale partecipano i senatori TOMASSINI, COZZOLINO, MANARA e il presidente CARELLA, i quali tutti concordano con la proposta operativa del relatore. Concorda altresì il senatore BRUNI, il quale pertanto ritira gli emendamenti 3.1, 32, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(4833) MONTELEONE ed altri. - Definizione e modalità di utilizzo del defibrillatore cardiaco esterno.
(4873) GAMBINI ed altri. - Utilizzo dei defibrillatore semiautomatici (DAE) da parte di personale non sanitario.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA dispone una breve riapertura della discussione generale.

Il senatore BRUNI concorda con le valutazioni espresse dal senatore Camerini circa la necessità di inquadrare una campagna di diffusione dei defibrillatori cardiaci esterni, sicuramente opportuna, nell'ambito di una più estesa conoscenza e pratica delle manovre di rianimazione cardio-polmonare. In effetti, in mancanza della possibilità di un intervento immediato, anche una diffusione capillare come quella auspicata dal senatore Manara potrebbe rivelarsi insufficiente.

Il senatore MONTELEONE ritiene non condivisibili le critiche del senatore Martelli alla formulazione dell'articolo 2. Se è vero infatti che il medico è comunque abilitato allo svolgimento di qualsiasi atto medico, è anche vero che nella nostra legislazione manca qualunque definizione dell'atto medico stesso. In questo senso quindi l'articolo 2 assume una portata innovativa che vuole indubbiamente aprire la strada ad una migliore definizione dell'atto medico, tale quindi da chiarire anche quali attività tradizionalmente considerate tipicamente mediche possano essere svolte anche da infermieri o tecnici.
Egli richiama quindi i risultati di numerosi studi che hanno sottolineato l'utilità di una rete mobile di defibrillatori, fermo restando che ovviamente l'addestramento degli operatori deve avvenire nell'ambito di una più complessiva formazione alla rianimazione cardio-polmonare.
Dopo aver ribadito che è a suo parere opportuno tutelare esplicitamente gli operatori che utilizzino defibrillatori da responsabilità per esercizio abusivo della professione medica, il senatore Monteleone ritiene che un'integrazione del disegno di legge da lui presentato con quello del senatore Gambini possa disciplinare compiutamente la tematica dell'utilizzo dei defibrillatori, ed esprime piena fiducia per la relatrice Bettoni Brandani che certamente potrà elaborare un testo unificato che tenga conto dei contributi di tutti i colleghi.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, la relatrice BETTONI BRANDANI rileva come da tutti gli interventi svolti in discussione generale sia emersa l'opportunità di rielaborare le proposte formulate dai due disegni di legge in titolo in modo da definire un intervento normativo che promuova, come sottolineato in particolare dal senatore Camerini, una diffusa formazione di operatori in grado di intervenire in situazioni di emergenza cardio-circolatoria.
Ella chiede quindi mandato alla Commissione per poter elaborare in breve tempo un testo unificato.

Concorda il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la quale ritiene che ai fini dell'elaborazione del testo unificato potrà essere particolarmente utile l'acquisizione degli elementi contenuti in un parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta dello scorso 20 dicembre in materia di uso del defibrillatore semiaiutomatico in sede extra-ospedaliera.

La Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice di elaborare un testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale concernente "Regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento" (n. 843)
(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA ricorda che nella scorsa seduta la relatrice Daniele Galdi aveva svolto la relazione introduttiva.
Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore DI ORIO esprime un parere complessivamente favorevole sullo schema di decreto in titolo, auspicando peraltro che nel parere venga richiamata una corretta interpretazione del primo e del secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 2 del 1999, nel senso che si intendano come ricompresi negli effetti di questa norma tutti i diplomi e gli attestati che abbiano permesso l'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in virtù di corsi attivati anteriormente all'entrata in vigore dei decreti attuativi della stessa legge 42 del 1999.
Il senatore Di Orio ritiene altresì necessario invitare il Governo ad assumere inziative in favore dell'adeguamento normativo, di ruolo e di funzioni degli infermieri generici e delle puericultrici che, nel rispetto della normativa comunitaria, sia compatibile con l'evoluzione organizzativa del Servizio Sanitario Nazionale, con il progresso scientifico e tecnologico in sanità e con la nuova normativa in materia di professioni sanitarie introdotta dalle leggi nn. 42 del 1999 e 251 del 2000.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI fornisce ampie assicurazioni alla Commissione sull'impegno del Governo a promuovere iniziative per la valorizzazione professionale delle categorie ricordate dal senatore Di Orio.

Il senatore MARTELLI invita la Commissione ad un'attenta riflessione sullo schema di decreto in titolo, in particolare nella parte in cui siano riconosciuti diplomi rilasciati all'estero. Occorre infatti evitare il rischio che laddove in carenza di titolo sia impedito di continuare a lavorare ad operatori di lunga esperienza professionale, siano invece riconosciuti come equipollenti titoli rilasciati da Paesi il cui sistema formativo è di qualità molto inferiore a quella, già del tutto insoddisfacente, assicurata in Italia.

Il senatore TOMASSINI esprime numerose riserve sullo schema di regolamento in titolo, in primo luogo in quanto non recepisce completamente gli ordini del giorno a suo tempo accolti dal Governo.
Il senatore Tomassini ritiene poi necessario formulare talune osservazioni, in parte già anticipate dalla relatrice Daniele Galdi, in ordine alla necessità di assicurare il riconoscimento di talune specialità di recente formazioni quali gli psicomotricisti e i podologi, nonché di garantire la professionalità delle commissioni di valutazione e di quelle per lo svolgimento delle prove attitudinali di cui all'articolo 7.
L'oratore infine, pur apprezzando l'impegno del Governo a promuovere la valorizzazione professionale degli infermieri generici e delle puericultrici, ritiene che lo schema di regolamento in titolo avrebbe potuto costituire una sede adatta per indicare modalità e tempi delle iniziative dirette a favorire tale valorizzazione.

Il senatore MANARA esprime una serie di perplessità sulla formulazione dello schema di regolamento, in particolare per quanto riguarda l'insufficiente motivazione dei punteggi che vengono proposti, la dubbia qualità delle commissioni esaminatrici e, in particolare, l'articolo 7, in quanto la previsione di misure compensative sembra in qualche modo rendere inutile la fissazione di criteri di equipollenza. Anche nel merito, poi, le misure compensative suscitano perplessità, dal momento che non sembra opportuno assegnare lo stesso valore a corsi di formazione di dubbia qualità e a prove attitudinali dove il candidato è chiamato a dimostrare le sue capacità.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice DANIELE GALDI fa presente al senatore Martelli che il timore da lui manifestato circa l'impossibilità per operatori esperti di proseguire il loro lavoro in carenza di titolo è esplicitamente esclusa dal testo in esame, che disciplina unicamente l'equipollenza dei titolo pregressi ai diplomi universitari ai fini essenzialmente del proseguimento dell'iter formativo. Ella ritiene del resto che proprio il limitato oggetto del regolamento in titolo esclude che questo possa essere la sede per risolvere il problema della valorizzazione degli infermieri generici.
Dopo aver fatto presente che ella non ritiene che la Commissione possa entrare nel merito di norme estremamente tecniche e frutto di ponderate mediazioni come quelle che disciplinano l'attribuzione dei punteggi, illustra il seguente schema di parere:

"La Commissione Igiene e Sanità del Senato esprime parere positivo al provvedimento in questione perché avvia a soluzione l'equiparazione definitiva dei titoli conseguiti in base alla precedente normativa a condizione che:

all'articolo 3, punto 3 ed all'articolo 7, punto 3 sia precisato che l'esperto sia in possesso di verificato curriculum formativo-professionale designato dal Ministero su accordo delle Associazioni rappresentative o, in assenza di accordo, a rotazione tra gli esperti designati dalle associazioni stesse;
all'articolo 4, lettera b) si faccia riferimento alle valutazioni dell'equipollenza dei titoli rilasciati da enti privati, italiani e stranieri soprattutto in riferimento ad alcune specialità quali gli psicomotricisti di recentissima formazione nel nostro Paese; allo stesso modo all'articolo 10 devono essere ricompresi con chiarezza i titoli acquisiti dagli psicomotricisti;
all'articolo 5 sia introdotto un ulteriore comma che specifichi che l'assenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 5 lettere a) e b) non è motivo di esclusione dell'esame delle domande di richiesta di equivalenza da parte della Commissione di cui all'articolo 3.
La Commissione inoltre ritiene che la scadenza temporale del riconoscimento dei titoli, conseguiti in base alla normativa precedente al decreto legislativo 502/92, effettuati in virtù dell'articolo 4 della legge 42/99, debba intendersi quella dell'entrata in vigore dei decreti attuativi della citata legge 42. "

Il senatore TOMASSINI annuncia che il Gruppo Forza Italia, pur concordando sulla necessità di regolamentare urgentemente la materia dell'equipollenza e pur condividendo le osservazioni contenute nel parere della relatrice, si asterrà dalla votazione in considerazione della mancata attuazione di tutti gli impegni assunti dal Governo in sede di discussione degli ordini del giorno relativi alla legge n. 42 del 1999.

Il senatore MONTELEONE dichiara l'astensione del Gruppo di Alleanza Nazionale e condivide le considerazioni del senatore Tomassini.

Il senatore MANARA annuncia l'astensione del Gruppo della Lega Nord per le considerazioni espresse in discussione generale.

La Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice ad estendere un parere favorevole con le osservazioni da lei proposte.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CARELLA avverte che la seduta già convocata per le ore 8,30 di domani, giovedì 15 febbraio 2001, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 123-252-1145-2246-2653-B

Art. 3

3.1
BRUNI

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Per i soggetti di cui al comma 5, è obbligatoria l'iscrizione all'apposito elenco degli esercenti presso il Ministero della sanità".


3.2
BRUNI

Al comma 4, sostituire la lettera b), con le seguenti:
"b) i laureati in medicina e chirurgia che intendono optare per il solo albo degli odontoiatri e che siano:
- iscritti al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980;
- in possesso di diploma di specializzazione in campo odontostomatologico e /o di altra specializzazione medica, riconosciuta dalla direttiva CEE 93/16, alla data di entrata in vigore della presente legge;
- immatricolati al relativo corso di laurea dal 1980 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, che abbiano ottenuto il riconoscimento dei titoli e dell'attività svolta e/o effettuato il successivo corso di formazione specialistico abilitante come da decreto legislativo di cui al comma 7;
b-bis) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 25, comma primo, lettera b), della presente legge;
b-ter) i cittadini stranieri che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale in Italia e che sono cittadini di uno Stato con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo di reciprocità che consenta l'esercizio della professione di odontoiatra, a condizione che tali cittadini godano dei diritti civili".
Conseguentemente, sopprimere le lettere e) ed f).


3.100
IL RELATORE

Al comma 4, lettera d), sopprimere, in fine, le seguenti parole: ", come modificato dal comma 6 del presente articolo". Conseguentemente, sopprimere i commi 6 e 7.


3.110
IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con i seguenti:
"5. I laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medica e che siano iscritti all'albo degli odontoiatri, possono in qualsiasi momento, previa cancellazione dal suddetto Albo, essere iscritti a domanda all'Albo dei medici chirurghi.
5-bis. I medici chirurghi iscritti al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980, ovvero che siano in possesso del diploma di specializzazione in odontostomatologia o di diplomi equipollenti, possono esercitare l'odontoiatria rimanendo iscritti all'Albo dei medici chirurghi".


3.3
BRUNI

Sostituire il comma 5 con il seguente:
"5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettera b), c) e d) possono, altresì, esercitare l'odontoiatria mantenendo titolarità e iscrizione al solo ordine dei medici".


3.4
BRUNI

Sostituire il comma 6 con il seguente:
"6. I laureati in odontoiatria e medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d), entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante decreto del Consiglio dei ministri, verranno iscritti d'ufficio da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e della Federazione Nazionale degli Ordini degli Odontoiatri, in un apposito elenco degli Esercenti, presso il Ministero della sanità, con controllo e formazione professionale continua. Il suddetto elenco sarà presieduto da una apposita Commissione, istituita di concerto tra le due Federazioni, con elezione all'interno dei propri comitati centrali".


3.5
BRUNI

Sostituire il comma 7 con il seguente:
"7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, emanerà un nuovo decreto per i laureati in medicina e chirurgia immatricolati dal 1980 alla data di entrata in vigore della presente legge, che valuti i titoli conseguiti, ivi compresa la pregressa iscrizione all'albo degli odontoiatri, un minimo di tre anni di attività odontoiatrica svolta o la frequenza di un corso di formazione specialistica abilitante.
In attesa della emanazione del suddetto decreto i medici aventi diritto, possono iscriversi all'albo professionale prescelto come da comma 4 e da comma 5".


3.6
BRUNI

Sostituire il comma 8 con il seguente:
"8. Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, è abrogato".