Milio
L’articolo 1, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. L’articolo 146 del codice penale è sostituito dal seguente: “Art. 146 - (Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena) – 1. L’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita: d) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
e) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno; f) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
2. Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muore viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l’interruzione di gravidanza o il parto sia avvenuto da oltre due mesi“. 2. L’articolo 147, primo comma, numero 3 del codice penale è sostituito dal seguente: “3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni“. 3. L’articolo 147, terzo comma, del codice penale è sostituito dal seguente: “3. Nel caso indicato nel numero 3 il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre“».
1.1
Fassone
Al comma 1, all’articolo 146 ivi richiamato, sostituire al primo capoverso l’alinea con le seguenti parole: «L’esecuzione di una pena detentiva è differita:».
1.2
Al comma 1, all’articolo 146 ivi richiamato, al primo capoverso ai numeri 1) e 2) sostituire la parola: «contro» con le parole: «nei confronti di».
1.3
Al comma 1, all’articolo 146 ivi richiamato, al primo capoverso sostituire il n. 2 con il seguente:
«2) se deve avere luogo contro madre di prole di età inferiore ad un anno, salvo che il figlio sia stato affidato ad altri».
1.4
Russo
Al comma 1, all’articolo 146 ivi richiamato, al primo capoverso, al numero 2), sopprimere le parole da: «salvo» sino a: «ad altri».
Al comma 1, all’articolo 146 ivi richiamato, sostituire il secondo capoverso con il seguente:
«2. Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muore viene abbandonato ovvero affidato ad altri, semprechè l’interruzione di gravidanza o il parto sia avvenuto da oltre due mesi».
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L’articolo 147 terzo comma del codice penale è sostituito dal seguente: “Nel caso indicato nel numero 3 il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre“».
1.5
Al comma 1, all’articolo 146 ivi richiamato, al primo capoverso sopprimere il punto 3).
1.6
Al comma 1, all’articolo 146 ivi richiamato, dopo il capoverso 1 inserire il seguente:
«1-bis. Il rinvio dell’esecuzione della pena viene meno allorchè il bambino compie un anno. resta salva la possibilità di applicare la detenzione domiciliare, anche se la pena supera i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 47-ter dell’ordinamento penitenziario, qualora al bambino non possa attendere altri che la madre, e non sussiste concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Se la pena supera i limiti di cui sopra, il tribunale di sorveglianza riesamina periodicamente, sino al compimento del terzo anno di età, la necessità di mantenere il rinvio dell’esecuzione».
1.7
Antonino Caruso, Bucciero
«Il differimento è revocato se vengono meno i presupposti di cui ai numeri 1) e 2), ovvero nei seguenti casi: a) quando sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie di quello oggetto della condanna;
b) quando il figlio venga abbandonato; c) quando la madre contravvenga ai doveri di assistenza nei confronti del figlio».
1.8
Sopprimere i commi 2 e 3.
e conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All’articolo 147 del codice penale il numero 3 del primo comma e il terzo comma sono abrogati».
1.9
Al comma 2, numero 3) dell’articolo 147 ivi richiamato sopprimere le parole: «e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre».
1.10
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«Il terzo comma dell’articolo 147 del codice penale ivi richiamato è sostituito con il seguente: “Il provvedimento è revocato, nel caso indicato nel numero 3, se vengono meno i relativi presupposti, ovvero nei seguenti casi: a) quando sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie di quello oggetto della condanna;
b) quando il figlio venga abbandonato; c) quando la madre contravvenga ai doveri di assistenza nei confronti del figlio“».
1.11
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Nell’articolo 147 del codice penale è aggiunto il seguente comma: “L’esecuzione della pena in corso può essere altresì rinviata o sospesa, e sostituita con la detenzione domiciliare, quando ha luogo nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni, qualora al bambino non possa attendere altri che la madre, e non sussiste concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. L’esecuzione della pena riprende, salvo che non sia nel frattempo divenuta applicabile la misura alternativa della detenzione domiciliare, con il compimento del terzo anno di età del minore“».
1.0.1
Dopo l’articolo è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. All’articolo 211-bis del codice penale dopo il comma 1, è inserito il seguente: “2. Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell’autore di un delitto doloso consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l’uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura e di custodia o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona.
Sopprimere l’articolo.
2.2
Centaro, Greco, Pera
2.3
Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, sostituire il titolo e il capoverso 1 con il seguente:
«(Detenzione speciale ai fini dell’assistenza dei figli minori). – 1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le condannate e le internate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, possono essere ammesse, ferma restando l’esecutività delle pene accessorie previste dall’articolo 32 del codice penale, ad espiare la pena presso il proprio o altro idoneo domicilio, al fine di personalmente e materialmente provvedere alla cura e all’assistenza della stessa. Il beneficio è ammesso dopo che abbia avuto luogo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo. Il beneficio non è ammesso in tutti i casi in cui sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie di quelli oggetto di condanna ovvero nei casi in cui sia applicata la pena accessoria dell’articolo 34 del codice penale ovvero nei casi in cui sia stata pronunciata la decadenza dalla potestà di genitore a norma dell’articolo 330 del codice civile. Il beneficio non è altresì ammesso quando lo stesso non è compatibile con altro provvedimento dell’autorità giudiziaria preso a protezione del minore o da cui risulti la violazione di un diritto dello stesso».
Conseguentemente, sostituire l’articolo 5 con il seguente:
«Art. 5. – 1. I benefici previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale non sono ammessi, e se già disposti sono revocati, in tutti i casi in cui sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie di quelli oggetto di condanna, ovvero nei casi in cui sia applicata la pena accessoria dell’articolo 34 del codice penale, ovvero nei casi in cui sia stata pronunciata la decadenza dalla potestà di genitore a norma dell’articolo 330 del codice civile. Il beneficio non è altresì ammesso quando lo stesso non è compatibile con altro provvedimento dell’autorità giudiziaria preso a protezione del minore o da cui risulti la violazione di un diritto dello stesso».
2.4
Callegaro
Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, al capoverso 1, dopo le parole: «Quando non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le condannate» inserire le seguenti: «a pena diversa dall’ergastolo».
2.5
Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «e le internate» e al capoverso 2, sopprimere le parole: «o l’internata», nonchè le parole: «o internata».
2.6
Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «anni dieci» con le seguenti: «anni tre».
2.7
Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «presso il proprio domicilio» con le seguenti: «nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo pubblico di accoglienza o di assistenza».
2.8
Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «della stessa specie di quello oggetto di condanna».
2.9
Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo».
2.10
Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in tal caso la pena accessoria resta sospesa ai fini della presente legge».
2.11
Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, al capoverso 3, dopo le parole: «fissa le modalità di attuazione» sopprimere la parola: «anche».
2.12
Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, al capoverso 2, sopprimere le parole: «Per la condannata o l’internata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale,».
2.13
Al comma 1, capoverso 5 dell’articolo 47-quinquies ivi richiamato, dopo le parole: «controlla la condotta» inserire le seguenti: «con il concorso delle strutture socio-sanitarie locali».
2.14
Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, sopprimere il capoverso 7.
2.15
2.16
Al comma 1, capoverso 7 dell’articolo 47-quinquies ivi richiamato, sostituire le parole: «o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.» con le seguenti: «e ve ne sia stretta necessità».
2.17
Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, al capoverso 8, sostituire la parola: «decimo» con la seguente: «terzo».
2.18
Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, al capoverso 8, lettera b), sostituire le parole: «di cui all’articolo 21-bis» con le seguenti: «nei termini e nelle forme di cui all’articolo 21»; e aggiungere, alla conclusione del periodo, le parole: «Il magistrato di sorveglianza definisce la durata, i luoghi e ogni altra modalità dell’ammissione all’assistenza all’esterno. Il beneficio cessa con il compimento del sesto anno di età del minore».
2.19
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Dall’applicazione della disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, come introdotte dal comma 1 non possono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
3.2
Al comnma 1, all’articolo 47-sexies ivi richiamato sopprimere il capoverso 4.
3.3
Al comnma 1, all’articolo 47-sexies ivi richiamato, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell’articolo 47-quinquies, comma 7».
4.2
Sostituire l’articolo con il seguente:
Art. 4. – (Assistenza all’esterno dei figli minori) – 1. Dopo l’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: «Art. 21-bis. - (Assistenza all’esterno dei figli minori). – 1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, con le medesime precauzioni previste dall’articolo 21, commi 2 e 3.
2. La misura dell’assistenza all’esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri».
Russo, Calvi, Bonfietti, Senese
«Art. 5. – (Limiti di applicabilità) – 1. Dopo l’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975 n. 354 è inserito il seguente: “Art. 58-quinquies. – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 21-bis, 47-quinquies e 47-sexies non si applicano a coloro che siano stati dichiarati decaduti dalla potestà su figli della cui assistenza si tratta a norma dell’articolo 330 del codice civile.
Nel caso che la decadenza intervenga nel corso della esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata“».
5.0.100
Dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – (Sospensione delle pene accessorie). La applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori.
6.2