GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI ' 24 GENNAIO 2001
691ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Corleone.

La seduta inizia alle ore 8,45.


IN SEDE DELIBERANTE

(4906) Divieto di impiego di animali in combattimenti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(3442) MARRI ed altri. - Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose

(4115) FERRANTE ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi

(4283) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. - Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose

(4754) MANCONI. - Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi

(4766) PACE ed altri. - Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali

- e petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti
(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PETTINATO che raccomanda l'approvazione senza modifiche del disegno di legge n. 4906 il quale, unitamente agli altri disegni in titolo - di cui il relatore propone la congiunzione con il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento - viene incontro alla necessità, sempre più drammatica, di contrastare con strumenti adeguati il dilagante fenomeno dei combattimenti tra animali.
Venendo a trattare più specificamente delle molteplici tematiche sottese alle questioni affrontate, il relatore segnala in primo luogo la specifica connessione fra l'inaccettabile pratica dei combattimenti fra animali e la comprovata esistenza di un giro d'affari dell'ordine di circa mille miliardi legato alle scommesse clandestine e ad attività controllate dalla criminalità organizzata. Per non parlare, poi, delle raccapriccianti pratiche cui sono sottoposti gli animali sia in vista della selezione degli esemplari da destinare ai combattimenti, sia in ordine alla manipolazione fisica che ne esalta resistenza e ferocia a ridosso dello svolgimento dei combattimenti stessi. Le norme in materia attualmente esistenti non svolgono – prosegue il relatore – una adeguata funzione di contrasto in ragione del loro insufficiente livello sanzionatorio. D'altra parte, Paesi come la Germania e la Francia hanno già affrontato il problema, dotandosi di una legislazione ad hoc che prevede – tra l'altro – l'obbligo di sterilizzare gli animali delle razze ritenute più feroci al fine di ostacolare il propagarsi delle medesime.
Il Relatore dà poi specificatamente conto dell'articolato che, all'articolo 1, pone il principio generale del divieto di combattimenti tra animali e distribuisce - in maniera che egli ritiene equilibrata - i livelli sanzionatori nei confronti di coloro che organizzano, promuovono competizioni o combattimenti cruenti fra animali – aumentando la pena fino alla metà se vi è partecipazione o presenza di minorenni o persone armate o se i combattimenti e le competizioni sono documentati con foto o filmati –; chiunque alleva o addestra animali ai fini vietati; chiunque assiste a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti, ovvero diffonde materiale relativo a scene o immagini dei combattimenti. L'articolo 2 dispone le ipotesi di confisca e di pene accessorie; l'articolo 3 impone ai medici veterinari un obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria nel caso in cui abbiamo curato animali per lesioni che possono essere riferite a combattimenti o competizioni, comminando una sanzione amministrativa in caso di inadempimento e salvo che il fatto non costituisca reato. L'articolo 4 impone obblighi agli allevatori ed ai rivenditori di ogni singolo animale, mentre l'articolo 5 intende favorire l'intesa tra Stato e Regioni per programmi di informazione e rieducazione nelle istituzioni scolastiche ai fini di una effettiva educazione etologica.

Il RELATORE dà, conseguentemente, per illustrati i restanti disegni di legge.

La Commissione conviene, quindi, di congiungere la discussione dei disegni di legge in titolo e di assumere come testo base il disegno di legge n. 4906.

Il presidente PINTO ricorda che la tematica dei disegni di legge in discussione è fortemente avvertita nella società civile e che, oltre alle petizioni inserite all'ordine del giorno per connessione con i disegni di legge, molte e numerose sono le sollecitazioni e gli appelli pervenuti da privati e da singole associazioni.

Il seguito della discussione congiunta è poi rinviato.


(4757) SCOPELLITI. - Modifica della tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(4798) FERRANTE. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata
(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 4757. Assorbimento del disegno di legge n. 4798)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 17 ottobre 2000 la Commissione aveva varato il disegno di legge n. 4757 in sede referente, proponendo l'assorbimento in esso del disegno di legge n. 4798. Poichè i disegni di legge sono stati nuovamente assegnati in sede deliberante, propone di dare per acquisita la precedente fase procedurale.

Conviene la Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare, né che venga fissato un termine per la presentazione di emendamenti, e dopo che il presidente PINTO ha verificato la sussistenza del numero legale, il disegno di legge n.4757 viene posto ai voti nel suo articolo unico ed approvato. Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 4798.


IN SEDE REFERENTE

(4780) Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 15 novembre 2000.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore MILIO ricorda di avere illustrato nell'ultima seduta l'emendamento 1.100, interamente sostitutivo dell'articolo 1, sul quale si sofferma ulteriormente, sottolineandone le principali differenze rispetto alla normativa attualmente vigente, e ne raccomanda l'approvazione, evidenziando come esso rappresenti un punto di equilibrio rispetto alle differenziate indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Il sottosegretario CORLEONE, pur invitando la Commissione a valutare l'opportunità di un'approvazione senza modifiche del disegno di legge in titolo in considerazione della prossima conclusione della legislatura, si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.100, i cui contenuti gli appaiono in ogni caso migliorativi rispetto al testo dell'articolo 1 come licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore FASSONE ritira tutti gli emendamenti a sua firma presentati all'articolo 1 e ai restanti articoli e, dopo aver manifestato la sua radicale contrarietà all'articolo 2 del disegno di legge, dichiara che abbandonerà l'aula della Commissione e non parteciperà ulteriormente all'esame del provvedimento.

Dopo che il presidente PINTO ha verificato la sussistenza del numero legale, posto ai voti è approvato l'emendamento 1.100.
Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9 e 1.10. Si passa all'esame di un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 1.0.1.

Prendono successivamente la parola sull'emendamento 1.0.1 il presidente PINTO e il sottosegretario CORLEONE, che invita il presentatore a ritirarlo.

Accogliendo l'invito del Rappresentante del Governo, il senatore RUSSO ritira l'emendamento 1.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore CARUSO illustra gli emendamenti 2.3, 2.12, 2.13 e 2.16.

Il senatore CALLEGARO rinuncia ad illustrare gli emendamenti a sua firma.

Il relatore MILIO ritira l'emendamento 2.10 e illustra gli emendamenti 2.5 e 2.19, evidenziando come la prima proposta emendativa intenda escludere la possibilità di applicare alle persone internate la misura alternativa alla detenzione introdotta con il nuovo articolo 47 quinquies essenzialmente sulla base di considerazioni di carattere sistematico. L'emendamento 2.19 tiene conto invece della condizione posta dalla 5ª Commissione permanente in riferimento al capoverso 5 dell'articolo 2, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore MILIO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario CORLEONE esprime parere favorevole sull'emendamento 2.5 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2. In merito all'emendamento 2.19 non condivide il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, rilevando come dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 del nuovo articolo 47 quinquies non possa derivare alcuno onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato.

Il senatore RUSSO preannuncia che il Gruppo Democratici di sinistra - Ulivo voterà in conformità dei pareri espressi dal relatore, ritenendo che le disposizioni contenute nel nuovo articolo 47 quinquies dell'ordinamento penitenziario - che a prima vista possono suscitare alcune perplessità - tengano in realtà conto di situazioni che possono effettivamente verificarsi con riferimento alla possibilità che anche persone condannate all'ergastolo o comunque a lunghe pene detentive beneficino della normativa vigente in materia di permessi premio. Giudica quindi condivisibile la scelta di confermare la sostanza delle previsioni contenute nell' articolo 2.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 2.5.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.9, 2.12, 2.13, 2.15 e 2.16.

Con il voto favorevole del senatore CARUSO posto ai voti è approvato l'emendamento 2.19.

Il senatore CARUSO annuncia che non parteciperà alla votazione sull'articolo 2, in quanto, pur condividendo la finalità ispiratrice della disposizione, ritiene non convincenti alcuni aspetti tecnici del testo approvato sul quale aveva provato a richiamare l'attenzione con le sue proposte emendative.

Posto ai voti è approvato l'articolo 2 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il relatore MILIO illustra gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.1, su cui il relatore MILIO esprime parere contrario.

Il sottosegretario di Stato CORLEONE esprime parere contrario sull'emendamento 3.1 e parere favorevole sull'emendamento 3.3. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.2.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 3.1.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 3.2 e 3.3, nonché l'articolo 3 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 4.2, su cui esprimono parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo, tale emendamento è posto ai voti e respinto.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 4.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore RUSSO ritira l'emendamento 5.1.

Posto ai voti è approvato l'articolo 5.

Dopo che il relatore MILIO ha illustrato l'emendamento 5.0.100, su cui esprimono parere favorevole il RELATORE e il RAPPRESENTANTE del Governo, tale emendamento viene posto ai voti e approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 6.2 - soppressivo dell'articolo 6 - su cui esprimono parere contrario il RELATORE e il RAPPRESENTANTE del Governo, posto ai voti viene approvato il mantenimento dell'articolo 6.

Il senatore GASPERINI annuncia il voto contrario del Gruppo Lega Forza Nord Padania, evidenziando come il disegno di legge in titolo implichi il rischio di un uso strumentale della maternità da parte delle detenute.

Il senatore CALLEGARO annuncia l'astensione del Gruppo del Centro Cristiano Democratico.

Il senatore FOLIERI annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano.

Il senatore PETTINATO annuncia il voto favorevole del Gruppo Verdi - l'Ulivo.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Milio a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n.4780, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,45.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4780
Art. 1.
1.100

Milio

        L’articolo 1, è sostituito dal seguente:

        «Art. 1. – 1. L’articolo 146 del codice penale è sostituito dal seguente:
        “Art. 146 -
(Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena) – 1. L’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
            
d) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;

            e) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
            
f) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

        2. Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muore viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l’interruzione di gravidanza o il parto sia avvenuto da oltre due mesi“.
        
2. L’articolo 147, primo comma, numero 3 del codice penale è sostituito dal seguente:
        “3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni“.
        
3. L’articolo 147, terzo comma, del codice penale è sostituito dal seguente:
        “3. Nel caso indicato nel numero 3 il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre“».

 

1.1

Fassone

        Al comma 1, all’articolo 146 ivi richiamato, sostituire al primo capoverso l’alinea con le seguenti parole: «L’esecuzione di una pena detentiva è differita:».

 

1.2

Milio

        Al comma 1, all’articolo 146 ivi richiamato, al primo capoverso ai numeri 1) e 2) sostituire la parola: «contro» con le parole: «nei confronti di».

 

1.3

Fassone

        Al comma 1, all’articolo 146 ivi richiamato, al primo capoverso sostituire il n. 2 con il seguente:

        «2) se deve avere luogo contro madre di prole di età inferiore ad un anno, salvo che il figlio sia stato affidato ad altri».

 

1.4

Russo

        Al comma 1, all’articolo 146 ivi richiamato, al primo capoverso, al numero 2), sopprimere le parole da: «salvo» sino a: «ad altri».

        Al comma 1, all’articolo 146 ivi richiamato, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

        «2. Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muore viene abbandonato ovvero affidato ad altri, semprechè l’interruzione di gravidanza o il parto sia avvenuto da oltre due mesi».

        Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. L’articolo 147 terzo comma del codice penale è sostituito dal seguente:
        “Nel caso indicato nel numero 3 il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre“».

 

1.5

Milio

        Al comma 1, all’articolo 146 ivi richiamato, al primo capoverso sopprimere il punto 3).

 

1.6

Fassone

        Al comma 1, all’articolo 146 ivi richiamato, dopo il capoverso 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Il rinvio dell’esecuzione della pena viene meno allorchè il bambino compie un anno. resta salva la possibilità di applicare la detenzione domiciliare, anche se la pena supera i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 47-ter dell’ordinamento penitenziario, qualora al bambino non possa attendere altri che la madre, e non sussiste concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Se la pena supera i limiti di cui sopra, il tribunale di sorveglianza riesamina periodicamente, sino al compimento del terzo anno di età, la necessità di mantenere il rinvio dell’esecuzione».

 

1.7

Antonino Caruso, Bucciero

        Al comma 1, all’articolo 146 ivi richiamato, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

        «Il differimento è revocato se vengono meno i presupposti di cui ai numeri 1) e 2), ovvero nei seguenti casi:
            
a) quando sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie di quello oggetto della condanna;

            b) quando il figlio venga abbandonato;
            
c) quando la madre contravvenga ai doveri di assistenza nei confronti del figlio».

 

1.8

Fassone

        Sopprimere i commi 2 e 3.

        e conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. All’articolo 147 del codice penale il numero 3 del primo comma e il terzo comma sono abrogati».

 

1.9

Antonino Caruso, Bucciero

        Al comma 2, numero 3) dell’articolo 147 ivi richiamato sopprimere le parole: «e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre».

 

1.10

Antonino Caruso, Bucciero

        Sostituire il comma 3, con il seguente:

        «Il terzo comma dell’articolo 147 del codice penale ivi richiamato è sostituito con il seguente: “Il provvedimento è revocato, nel caso indicato nel numero 3, se vengono meno i relativi presupposti, ovvero nei seguenti casi:
            
a) quando sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie di quello oggetto della condanna;

            b) quando il figlio venga abbandonato;
            
c) quando la madre contravvenga ai doveri di assistenza nei confronti del figlio“».

 

1.11

Fassone

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Nell’articolo 147 del codice penale è aggiunto il seguente comma:
        “L’esecuzione della pena in corso può essere altresì rinviata o sospesa, e sostituita con la detenzione domiciliare, quando ha luogo nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni, qualora al bambino non possa attendere altri che la madre, e non sussiste concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. L’esecuzione della pena riprende, salvo che non sia nel frattempo divenuta applicabile la misura alternativa della detenzione domiciliare, con il compimento del terzo anno di età del minore“».

 

1.0.1

Russo

        Dopo l’articolo è inserito il seguente:

        «Art. 1-bis. All’articolo 211-bis del codice penale dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        “2. Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell’autore di un delitto doloso consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l’uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura e di custodia o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona.

 



Art. 2.
2.1

Fassone

        Sopprimere l’articolo.

 

2.2

Centaro, Greco, Pera

        Sopprimere l’articolo.

 

2.3

Antonino Caruso, Bucciero

        Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, sostituire il titolo e il capoverso 1 con il seguente:

        «(Detenzione speciale ai fini dell’assistenza dei figli minori). – 1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le condannate e le internate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, possono essere ammesse, ferma restando l’esecutività delle pene accessorie previste dall’articolo 32 del codice penale, ad espiare la pena presso il proprio o altro idoneo domicilio, al fine di personalmente e materialmente provvedere alla cura e all’assistenza della stessa. Il beneficio è ammesso dopo che abbia avuto luogo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo. Il beneficio non è ammesso in tutti i casi in cui sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie di quelli oggetto di condanna ovvero nei casi in cui sia applicata la pena accessoria dell’articolo 34 del codice penale ovvero nei casi in cui sia stata pronunciata la decadenza dalla potestà di genitore a norma dell’articolo 330 del codice civile. Il beneficio non è altresì ammesso quando lo stesso non è compatibile con altro provvedimento dell’autorità giudiziaria preso a protezione del minore o da cui risulti la violazione di un diritto dello stesso».

        Conseguentemente, sostituire l’articolo 5 con il seguente:

        «Art. 5. – 1. I benefici previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale non sono ammessi, e se già disposti sono revocati, in tutti i casi in cui sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie di quelli oggetto di condanna, ovvero nei casi in cui sia applicata la pena accessoria dell’articolo 34 del codice penale, ovvero nei casi in cui sia stata pronunciata la decadenza dalla potestà di genitore a norma dell’articolo 330 del codice civile. Il beneficio non è altresì ammesso quando lo stesso non è compatibile con altro provvedimento dell’autorità giudiziaria preso a protezione del minore o da cui risulti la violazione di un diritto dello stesso».

 

2.4

Callegaro

        Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, al capoverso 1, dopo le parole: «Quando non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le condannate» inserire le seguenti: «a pena diversa dall’ergastolo».

 

2.5

Milio

        Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «e le internate» e al capoverso 2, sopprimere le parole: «o l’internata», nonchè le parole: «o internata».

 

2.6

Fassone

        Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «anni dieci» con le seguenti: «anni tre».

 

2.7

Fassone

        Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «presso il proprio domicilio» con le seguenti: «nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo pubblico di accoglienza o di assistenza».

 

2.8

Fassone

        Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «della stessa specie di quello oggetto di condanna».

 

2.9

Callegaro

        Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo».

 

2.10

Milio

        Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in tal caso la pena accessoria resta sospesa ai fini della presente legge».

 

2.11

Fassone

        Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, al capoverso 3, dopo le parole: «fissa le modalità di attuazione» sopprimere la parola: «anche».

 

2.12

Antonino Caruso, Bucciero

        Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, al capoverso 2, sopprimere le parole: «Per la condannata o l’internata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale,».

 

2.13

Antonino Caruso, Bucciero

        Al comma 1, capoverso 5 dell’articolo 47-quinquies ivi richiamato, dopo le parole: «controlla la condotta» inserire le seguenti: «con il concorso delle strutture socio-sanitarie locali».

 

2.14

Fassone

        Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, sopprimere il capoverso 7.

 

2.15

Callegaro

        Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, sopprimere il capoverso 7.

 

2.16

Antonino Caruso, Bucciero

        Al comma 1, capoverso 7 dell’articolo 47-quinquies ivi richiamato, sostituire le parole: «o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.» con le seguenti: «e ve ne sia stretta necessità».

 

2.17

Fassone

        Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, al capoverso 8, sostituire la parola: «decimo» con la seguente: «terzo».

 

2.18

Fassone

        Al comma 1, all’articolo 47-quinquies ivi richiamato, al capoverso 8, lettera b), sostituire le parole: «di cui all’articolo 21-bis» con le seguenti: «nei termini e nelle forme di cui all’articolo 21»; e aggiungere, alla conclusione del periodo, le parole: «Il magistrato di sorveglianza definisce la durata, i luoghi e ogni altra modalità dell’ammissione all’assistenza all’esterno. Il beneficio cessa con il compimento del sesto anno di età del minore».

 

2.19

Milio

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Dall’applicazione della disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, come introdotte dal comma 1 non possono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

 


Art. 3.
3.1

Centaro, Greco, Pera

        Sopprimere l’articolo.

 

3.2

Milio

        Al comnma 1, all’articolo 47-sexies ivi richiamato sopprimere il capoverso 4.

 

3.3

Milio

        Al comnma 1, all’articolo 47-sexies ivi richiamato, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell’articolo 47-quinquies, comma 7».

 


Art. 4.
4.1

Fassone

        Sopprimere l’articolo.

 

4.2

Centaro, Greco, Pera

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        Art. 4. – (Assistenza all’esterno dei figli minori) – 1. Dopo l’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
        «Art. 21-
bis. - (Assistenza all’esterno dei figli minori). – 1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, con le medesime precauzioni previste dall’articolo 21, commi 2 e 3.

        2. La misura dell’assistenza all’esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri».

 


Art. 5
5.1

Russo, Calvi, Bonfietti, Senese

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. – (Limiti di applicabilità) – 1. Dopo l’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975 n. 354 è inserito il seguente:
        “Art. 58-
quinquies. – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 21-bis, 47-quinquies e 47-sexies non si applicano a coloro che siano stati dichiarati decaduti dalla potestà su figli della cui assistenza si tratta a norma dell’articolo 330 del codice civile.

        Nel caso che la decadenza intervenga nel corso della esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata“».

 

5.0.100

Milio

        Dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

        «Art. 5-bis. – (Sospensione delle pene accessorie). La applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori.

 



Art. 6.
6.1

Fassone

        Sopprimere l’articolo.

 

6.2

Centaro, Greco, Pera

        Sopprimere l’articolo.