GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDI' 30 NOVEMBRE 1999

511ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PINTO

Intervengono il ministro della giustizia Diliberto ed il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Ayala.

La seduta inizia alle ore 20,40.


IN SEDE REFERENTE

(3807-B) Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca, Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta pomeridiana.

Il senatore RUSSO, oltre a dichiarare apprezzamento e condivisione per la relazione del Presidente relatore, esprime l'avviso che sia stata opportuna la decisione della Camera dei deputati di sopprimere quasi integralmente - fatta eccezione per l'articolo 9 relativo alla rimessione in termini per l'oblazione, in caso di modifica dell'originaria imputazione – il titolo II del provvedimento concernente le modifiche al codice penale. Considerato che l'Assemblea del Senato non aveva avallato il testo proposto dalla Commissione relativamente all'estensione dell'oblazione ai delitti, ritiene che gli altri interventi sul codice penale avrebbero in conseguenza rivestito scarsa incisività. Tra le disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento che, viceversa, trovano in lui minore condivisione alcune sono tuttavia riconducibili a semplici sviste. E' questo il caso della disciplina della rimessione in termini per l'oblazione in caso di modifica dell'originaria imputazione, duplicata sia come norma di diritto sostanziale - probabilmente sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale - dall'altro ramo del Parlamento, con la modifica introdotta all'articolo 162-bis del codice penale mediante l'articolo 9 del disegno di legge in titolo, che come norma di attuazione delle disposizioni del codice di procedura penale, nei termini già indicati dal Senato nell'articolo 53 del testo in esame. Anche la formulazione dell'articolo 37 è resa contraddittoria dall'intervento modificativo della Camera, il quale, come già messo in luce dalla relazione del Presidente, ha introdotto – tra l'altro – con la modifica all'articolo 460, comma 2, del codice di procedura penale la concessione della non menzione del decreto penale di condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati, quando già il Senato aveva optato per la non iscrizione dei decreti penali nei certificati del casellario giudiziario rilasciati a richiesta dell'interessato, con una modifica al numero 5 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 689 del codice di procedura penale.
Diverse considerazioni valgono, poi, per quelle riformulazioni che richiedono o richiederanno all'interprete uno sforzo interpretativo idoneo a riportarle nell'alveo della effettiva volontà del legislatore, come nel caso delle modifiche accolte dall'altro ramo del Parlamento per l'articolo 10, che modifica gli articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale, come già messo in luce dalla relazione del Presidente. Il senatore Russo ritiene indiscutibile che la volontà della Camera dei deputati sia stata quella di mantenere lo stesso giudice sia per il reato tentato che per il reato consumato e non certo, come potrebbe suggerire una lettura puramente testuale della riformulazione dell'articolo 33-bis, quella di frastagliare la competenza fra giudice monocratico e giudice collegiale a seconda che il reato sia portato a compimento nella forma tentata ovvero nella forma consumata. In questo caso, infatti, si giungerebbe, in ipotesi, ad attribuire al tribunale in composizione collegiale la cognizione dei delitti tentati di violenza sessuale semplice, di cui all'articolo 609-bis del codice penale, mentre sarebbe affidata al tribunale in composizione monocratica la cognizione dei casi di tentata violenza sessuale di gruppo previsti dall'articolo 609-octies dello stesso codice. Non è certamente questo – prosegue il senatore Russo - l'intendimento alla base della scelta effettuata dall'altro ramo del Parlamento poiché, certamente, se l'attribuzione di competenza al giudice collegiale, nei casi di cui al comma 1, dell'articolo 33-bis, è motivata dalla natura del reato, dalle sue caratteristiche e dalle difficoltà del suo accertamento, queste non mutano essenzialmente nella forma tentata rispetto a quella consumata. Dopo aver, poi, espresso l'opinione che non presenti problemi applicativi l'articolo 415-bis sull'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, di cui all'articolo 17 del disegno di legge il senatore Russo, pur manifestando perplessità in merito alla riscrittura del comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale, soprattutto per l'essere venuta meno la parte introdotta dal Senato, la quale prevedeva la notifica del decreto che dispone il giudizio almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio stesso, ritiene peraltro che in via interpretativa anche tale soppressione possa essere superata. In merito, infine, alle forti perplessità emerse dal dibattito in relazione agli articoli 27 e 29 del disegno di legge circa gli effetti dell'applicabilità dell'articolo 423 del codice di procedura penale qualora, nello svolgimento del giudizio abbreviato, il pubblico ministero chieda l'ammissione di prova contraria rispetto alla integrazione probatoria richiesta dall'imputato, ovvero quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti e assuma, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione, il senatore Russo ritiene non irrazionale la modifica proposta, esprimendo l'avviso, nelle ipotesi considerate, da un lato, che venga meno quella forma di "patteggiamento sulla prova" che costituisce la base del rito abbreviato e, dall'altro, che l'imputato non subisca comunque una lesione delle sue garanzie rispetto a quanto sarebbe avvenuto se avesse preferito il rito ordinario.

Il senatore FOLLIERI ritiene, invece, di non poter condividere la ricostruzione del senatore Russo in materia di giudizio abbreviato e, anzi, che l'insorgere dei presupposti per l'applicabilità dell'articolo 423 dovrebbe comportare altresì l'applicazione dell'articolo 438, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 27 del testo in esame, il quale consente che la richiesta del giudizio abbreviato può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 dello stesso codice.

Dissente da tale ricostruzione il senatore RUSSO (che ritiene, al contrario, necessitata la valutazione, nell'ambito dello stesso giudizio abbreviato, dei fatti emersi ai sensi dell'articolo 423, comma 1) e ribadisce altresì l'avviso che tale eventualità, quando insorge, in relazione al giudizio abbreviato in seguito all'integrazione probatoria, si limita a parificare la situazione dell'imputato in questa sede a quella dell'imputato nel dibattimento.

Il senatore BERTONI ritiene che, dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati alla disciplina del rito abbreviato, con il richiamo all'applicabilità dell'articolo 423 del codice di procedura penale, sia stata significativamente ridotta la convenienza per l'imputato a ricorrere a tale forma di procedimento alternativo.

Riprendendo la parola il senatore RUSSO esprime la convinzione che gli aspetti problematici messi da ultimo in rilievo potrebbero essere opportunamente affrontati con un provvedimento ad hoc che esplicitasse con chiarezza gli effetti dell'applicazione dell'articolo 423. Dopo essersi, poi, soffermato sulla nuova stesura dell'articolo 57 del testo in esame, che, peraltro, non ritiene di natura sostanziale, conclude dichiarandosi favorevole a quanto prospettato dal ministro Diliberto circa l'opportunità di procedere con separati provvedimenti a superare le eventuali situazioni di incertezza interpretativa che il testo in esame sembrerebbe suscitare in taluno.

Su proposta del presidente relatore, la Commissione conviene poi di fissare per mercoledì 1° dicembre 1999, alle ore 13, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il senatore Antonino CARUSO ritiene irragionevole l'accelerazione dell'esame del disegno di legge in titolo e sottolinea come il problema di garantire una rapida approvazione dello stesso sia facilmente superabile qualora maturi una precisa volontà politica in questo senso. Rifacendosi agli interventi del presidente relatore e del senatore Russo, giudica poi del tutto paradossale che, nel momento stesso in cui il legislatore si appresta a licenziare in via definitiva un disegno di legge, lo stesso legislatore si interroghi sull'interpretazione possibile delle nuove disposizioni che stanno per essere varate. Più in particolare, con riferimento alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 29 del testo Senato evidenzia inoltre come la previsione dell'applicabilità del disposto dell'articolo 423 del codice di procedura penale finisca per privare di qualsiasi convenienza l'accesso al rito abbreviato e rischi di pregiudicare gravemente le finalità deflattive del provvedimento in discussione.
Nella seduta antimeridiana odierna il ministro Diliberto ha sostanzialmente affermato che i tempi a disposizione della Camera dei deputati prima della prossima chiusura dei lavori parlamentari sono tali da mettere a repentaglio la definitiva approvazione del disegno di legge n.3807-B entro il 2 gennaio 2000, nell'ipotesi che esso venga restituito all'altro ramo del Parlamento con modifiche; ne conseguirebbe la necessità che il disegno di legge sia approvato senza modifiche dal Senato. E' però evidente che il percorso delineato dal ministro Guardasigilli non è certamente l'unico praticabile, in quanto sarebbe senz'altro possibile utilizzare lo strumento del decreto-legge per prorogare il termine del 2 gennaio 2000, assicurando così lo spazio temporale aggiuntivo indispensabile per una nuova lettura da parte del Senato e, poi, da parte della Camera. Se questa soluzione alternativa dovesse ritenersi politicamente impraticabile, rimarrebbe comunque un'ulteriore possibilità e cioè quella di verificare, mediante un passaggio di carattere eminentemente politico, se non sia possibile determinare le condizioni affinchè, in tempi brevi, si possa pervenire al Senato alla rapida e definitiva approvazione del disegno di legge n.3807-B e, alla Camera, ad un'altrettanto rapida e definitiva approvazione delle norme di attuazione delle riforma costituzionale sul giusto processo.

Il senatore PERA richiama l'attenzione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 60 del testo Senato e sulla soppressione del successivo articolo 61. Con particolare riferimento a quest'ultimo, evidenzia come la scelta della Camera dei deputati appaia assolutamente non condivisibile e consenta il perpetuarsi della situazione attualmente esistente in cui, di fatto, è configurabile un autonomo percorso di carriera per i giudici delle indagini preliminari. Tale situazione determina il rischio di chiusure corporative e appare priva di qualsiasi giustificazione, risultando del tutto incomprensibile di quale autonoma cultura possano essere espressione i magistrati che esercitano le funzioni di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare, rispetto alla cultura propria delle funzioni giudicanti.

Il senatore BERTONI sottolinea come l'articolo 57 del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento - corrispondente all'articolo 60 del testo Senato - non solo preveda che le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, nonché quelle di giudice dell'udienza preliminare, non possono essere esercitate per più di sei anni consecutivi, ma stabilisca altresì che queste funzioni possono essere svolte solamente da magistrati che abbiano già esercitato le funzioni di giudice del dibattimento; appare pertanto evidente la finalità del legislatore - diversamente da quanto testè sostenuto dal senatore Pera - di assicurare che il GIP e il GUP partecipino della cultura propria delle funzioni giudicanti

Prende quindi la parola il senatore CIRAMI, il quale evidenzia come dallo svolgimento del dibattito siano indubbiamente emerse alcune imperfezioni del disegno di legge in esame e, come, proprio per tali ragioni, debba risultare chiaro che l'approvazione senza modifiche del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento sia giustificata e imposta da esigenze politiche che, nelle specifiche circostanze, non possono non ritenersi prevalenti.
Con riguardo poi agli elementi problematici connessi con alcune delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, si sofferma su quelle relative al giudizio abbreviato osservando come, a suo avviso, la previsione dell'applicabilità dell'articolo 423 del codice di procedura penale, nel caso di integrazione probatoria richiesta dalle parti o disposta d'ufficio dal giudice, implichi inevitabilmente sul piano interpretativo l'ulteriore conseguenza che, in tali ipotesi, l'imputato dovrà poter presentare una nuova richiesta di giudizio abbreviato. Per quel che attiene invece alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 60 del testo approvato in prima lettura dal Senato, non condivide le considerazioni svolte dal senatore Pera e sottolinea come tale disposizione sia volta proprio ad evitare fenomeni di cristallizzazione nelle funzioni di giudice dell'udienza preliminare o incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari e a far sì che i magistrati che dovranno svolgere le predette funzioni potranno farlo solo dopo aver avuto una significativa esperienza in sede dibattimentale.

Il senatore RUSSO rileva come le previsioni di cui l'articolo 57 del testo Camera - corrispondente all'articolo 60 del testo Senato - mirino evidentemente a favorire una rotazione nelle funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, rotazione funzionale proprio ad evitare il cristallizzarsi di posizioni.
Per quel che concerne poi la soppressione dell'articolo 61 del testo Senato, sottolinea di non condividere nel merito questa scelta della Camera, ma osserva come essa non comporti una modificazione peggiorativa delle disposizioni attualmente vigenti e come nulla escluda che tale intervento legislativo possa essere riproposto in futuro con maggior successo.

Il senatore CENTARO sottolinea che uno slittamento di pochi mesi della scadenza prevista per la completa entrata a regime della riforma istitutiva del giudice unico di primo grado, scadenza attualmente fissata al 2 gennaio 2000, non comporterebbe alcun reale problema e consentirebbe di apportare opportuni correttivi al provvedimento in discussione.
Si sofferma, quindi, in particolare, sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati agli articoli 60 e 61 del testo licenziato dal Senato in prima lettura, osservando come tali modifiche possano forse essere valutate positivamente per quanto riguarda l'ampliamento da tre a sei anni del periodo massimo in cui il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, nonché il giudice dell'udienza preliminare, possono esercitare tali funzioni e sottolineando come sarebbe certamente opportuno prendere in considerazione, in una prospettiva di più ampio respiro, l'introduzione di analoghi meccanismi di rotazione nelle funzioni con riferimento a tutti quei ruoli giudicanti - si pensi ad esempio a quello di giudice fallimentare - in cui un eccessivo periodo di permanenza di un magistrato può determinare sospetti e il rischio di inconvenienti facilmente immaginabili.
Negativo è invece il giudizio che deve esprimersi sulla soppressione dell'articolo 61 del testo approvato in prima lettura da questo ramo del Parlamento, in quanto l'eliminazione delle disposizioni che attribuiscono, nei tribunali delle maggiori città italiane, la presidenza delle sezioni Gip ad un magistrato con funzioni di cassazione appare assolutamente auspicabile al fine di rimuovere quella che può essere definita come una vera e propria diarchia al vertice dei predetti tribunali.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI MERCOLEDI' 1° DICEMBRE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna prevista per domani, mercoledì 1° dicembre, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 21,50.