163a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE
(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi
(2839) RONCONI ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche
(Seguito dell'esame congiunto: conclusione dell'esame per il disegno di legge n. 3039 e proposta di assorbimento per il disegno di legge n. 2839)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore POLIDORO dichiara di voler mantenere l'emendamento 23.0.5 (ex 16.0.4).

Su tale emendamento il relatore GIOVANELLI si rimette alla Commissione mentre il sottosegretario BARBERI, alla luce del parere di nulla osta reso dalla 5a Commissione, modifica la posizione di contrarietà espressa nella seduta antimeridiana e dichiara di rimettersi anch'egli alla Commissione.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore POLIDORO, il quale rileva che l'emendamento disciplina la posizione di personale altamente specializzato di cui la prevenzione e la sorveglianza a fini antisismici non possono fare a meno, l'emendamento 23.0.5 (ex 16.0.4) è posto ai voti ed accolto.

Il relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 12.0.17, che riformula in un nuovo testo su suggerimento del sottosegretario BARBERI, in materia di dismissione e trasferimento di beni demaniali, materia sulla quale erano stati presentati diversi emendamenti poi ritirati su suo invito.

Con il parere favorevole del sottosegretario BARBERI, tale emendamento è posto ai voti ed accolto.

Il sottosegretario BARBERI presenta l'emendamento 13.40 sulla fiscalizzazione degli oneri sociali che, posto ai voti, è accolto con il parere favorevole del relatore.

Il relatore GIOVANELLI presenta poi una riformulazione degli emendamenti 12.7 e 12.10, già ritirati in virtù del parere contrario della 5a Commissione; tali emendamenti; posti ai voti; sono accolti; previo parere favorevole del rappresentante del Governo. Propone infine una riformulazione dell'emendamento 13.13 sui militari, nel quale andrebbe aggiunta una nuova lettera che rimette le determinazioni ai comandi militari regionali e soppressa la lettera d).

Il senatore POLIDORO chiede che venga preso in considerazione anche il contenuto del proprio emendamento 13.37, a suo tempo ritirato su invito del relatore.

Il senatore ASCIUTTI si dice contrario all'eliminazione della lettera d) in quanto è la parte della norma che potrebbe consentire di superare la mancata applicazione da parte dei comandi militari delle disposioni finora vigenti.

Si associa il senatore BORTOLOTTO, rilevando che la soppressione della lettera d) non consentirebbe comunque di superare la posizione di contrarietà del Ministero della difesa.

Si associa altresì il senatore CARPINELLI in quanto il provvedimento sulle zone terremotate già vigente non ha sortito alcun effetto quanto alla posizione dei militari.

Il relatore GIOVANELLI ritiene che la riformulazione dell'emendamento 13.13 contenga comunque novità significative senza il rischio di scivolare, attraverso la lettera d), negli automatismi che egli non condivide; prospetta comunque l'inserimento nel testo di una modifica della lettera d) che limiti le disposizioni in essa contenute ai soggetti interessati al servizio di leva negli anni 1997-1998 residenti nei comuni terremotati le cui abitazioni siano state dichiarate inagibili.

Dopo che i proponenti hanno accettato di riformulare l'emendamento 13.13, esso è posto ai voti ed accolto, con il parere contrario del rappresentante del Governo che riporta la posizione del Ministero della difesa e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore SPECCHIA.
Il relatore GIOVANELLI presenta l'emendamento 11.1 che è posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del sottosegretario BARBERI.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore Giovanelli di riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, e di proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 2839, autorizzandolo a richiedere altresì l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione conferisce altresì mandato al relatore di apportare tutte le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3039
al testo del decreto-legge

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Semplificazioni delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982)

1. Sono trasferite alle regioni Basilicata e Campania le competenze e le funzioni dirette a disciplinare il completamento del processo di ricostruzione nelle zone delle due regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, in modo organicamente raccordato con le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e nella legge 23 gennaio 1992, n. 32. Le regioni eserciteranno le funzioni tenendo conto dei seguenti criteri ed obiettivi:

a) delegare ai comuni, compiti e funzioni concernenti il completamento dell'opera di ricostruzione nelle aree terremotate;
b) consentire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie già assegnate ai comuni, con priorità per le sistemazioni abitative dei nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili.

2. Le regioni e gli enti locali, ai fini dell'accelerazione e del controllo degli interventi strettamente connessi al completamento della ricostruzione, possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 9 e 12, del presente decreto.
3. In caso di inerzia delle regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato».
23.0.13 (Nuovo testo)
Coviello, Zecchino, Micele, Iuliano, Polidoro, Rescaglio

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al personale dell'Istituto nazionale di geofisica assunto con contratto a tempo determinato per l'assolvimento di compiti istituzionali relativi alla sorveglianza sismica del territorio nazionale ed alla ricerca geofisica, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 2 miliardi annui per gli anni 1998-2000 ed a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente del Ministero del tesoro denominata «fondo speciale» per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».
23.0.15
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.
(Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle zone della Sicilia occidentale interessate dagli eventi sismici del 1968)

1. L'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dai seguenti:

«11. Alle funzioni statali attinenti l'istruttoria, la definizione e la liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla base di norme antecedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, possono provvedere i comuni interessati, che vi provvedono con le modalità di cui all'articolo 13-bis del predetto decreto-legge.
11-bis. Possono essere altresì trasferite ai comuni interessati le funzioni relative alle operazioni e le procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonchè degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice».

2. I comuni possono utilizzare le risorse già autorizzate per la ricostruzione del Belice e determinate in sede di ripartizione dal CIPE in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
23.0.1 (Nuovo testo)
Barrile, Lauricella, Scivoletto, Figurelli, Corrao, Veltri

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-ter.

1. Le aliquote degli oneri di concessione previste nel terzo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono rispettivamente elevate al 15 per cento, 12 per cento, e 10 per cento e vanno calcolate sull'importo a base d'asta dei lavori, anche se scorporati. La predetta disposizione è applicata sull'intero ammontare anche delle opere in corso, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emesso il certificato di collaudo. La maggiore spesa viene assicurata nell'ambito dei finanziamenti per l'esecuzione delle opere pubbliche dipendenti dal terremoto del Belice.
2. Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dal seguente:

“I collaudatori delle opere di cui al comma 1, del numero massimo di tre ed il collaudatore statico di cui all'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sono nominati dal provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia”.

3. Entro il 31 dicembre 1998 possono comunque essere utilizzate le somme di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnate ed iscritte nel conto residui, indipendentemente dall'anno finanziario di provenienza».
23.0.2
Barrile, Lauricella, Scivoletto, Figurelli, Corrao, Veltri

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-quater.

1. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, ne possono chiedere la cessione in proprietà, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, beneficiando delle condizioni contenute nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231».
23.0.3
Barrile, Lauricella, Scivoletto, Figurelli, Corrao, Veltri

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-quiquies.

1. Al comma 3 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, è aggiunto il seguente periodo:

“Per gli interventi di riparazione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3,, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12”.

2. Gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1 sono a carico delle somme autorizzate per la ricostruzione del Belice».
23.0.4
Barrile, Lauricella, Scivoletto, Figurelli, Corrao, Veltri

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Semplificazione delle procedure per la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990)

1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione delle zone interessate dagli eventi del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa, alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificate dall'articolo 2 del decreto-legge l9 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) sono aggiunte le parole: “Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, può essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del finanziamento assentito e/o del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. L'area di risulta della costruzione preesistente è acquisita, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale”;
b) all'articolo 1, comma 2, lettera i)-ter, dopo la parola “immobili” sono aggiunte le parole: “, da parte dei comuni”;
c) all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tale comitato, nominato dal Presidente della regione siciliana sentito il Dipartimento della protezione civile, predispone altresì il piano degli interventi da realizzare con le disponibilità residue accertate ai sensi del comma 1, lettera a) e provvede alla revisione del programma di cui all'articolo 2 precedentemente approvato. La regione siciliana approva il programma e individua per ciascun intervento il soggetto attuatore”.

2. Per tutti gli interventi infrastrutturali, sugli edifici pubblici, di culto e di interesse storico artistico e monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991 n. 433 e successive modificazioni e per quelli derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996 n. 393 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996 n. 496, la regione Siciliana, gli enti locali e le ammininistrazioni pubbliche interessate si avvalgono delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 9, 12 e 14 del presente decreto. All'onere relativo all'applicazione del comma 14 dell'articolo 14 agli interventi di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, possono far fronte nel limite del 2 per cento i fondi già assegnati alla regione siciliana ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge, senza alcun onere per lo Stato.».
23.0.5 (Secondo nuovo testo)
Lo Curzio, Barrile, Occhipinti, Scivoletto

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Ulteriori disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991, n. 433: “Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa e successive modificazioni e integrazioni”. Norme di accelerazione e controllo degli interventi)

1. Al fine di accelerare, nelle province della Sicilia orientale, tutte le attività volte alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14 e 15 dell'articolo 14 del presente decreto.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri nascenti dall'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 del presente decreto, ivi compresi gli oneri necessari per il funzionamento degli uffici regionali in relazione allo straordinario e/o alle missioni per il personale regionale e per quello assunto a contratto, per i costi di redazione dei programmi, ivi comprese le attrezzature fisse, valutati in lire 5.000 milioni annue, a decorrere dall'anno 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000, si farà fronte con i fondi già previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n, 433, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Al fine dell'attuazione di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed integrazioni il Dipartimento nazionale della protezione civile e la Presidenza della Regione siciliana stipuleranno, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, una intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Sono, pertanto, abrogati: l'articolo 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e il comma 4 dell'articolo 2 della legge 16 luglio 1997, n. 228. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 25 settembre 1996, n. 496, le parole: “assessore regionale alla pubblica istruzione e ai beni culturali” sono sostituite dalle seguenti: “assessore regionale alla Presidenza”. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge n. 433 del 1991 sono abrogate le parole: “redatti dagli ufficiali del Genio civile e dagli uffici tecnici degli enti locali”».
23.0.6
Centaro

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.
(Ulteriori disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991 n. 433 riguardante gli eventi sismici verificatisi in Sicilia orientale il 31 dicembre 1990)

a) Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 della Legge n. 433 del 1991 e successive modificazioni e per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della stessa legge, nonchè per integrare le strutture regionali di protezione civile, la Regione Siciliana è autorizzata ad avvalersi del personale ex ITALTER mediante contratti a tempo determinato di durata triennale, rinnovabili, e comunque fino al completamento delle procedure tecnico-amministrative ivi previste dalla legge n. 433 del 1991;
b) è abolito l'articolo 4 della legge n. 433 del 1991 e successive modificazioni. Per la programmazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge n. 433 del 1991, il Governo e la Regione Siciliana utilizzeranno l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) alla copertura finanziaria degli organi nascenti dal comma a) del presente articolo, ivi compresi gli oneri previsti per il funzionamento degli uffici, di straordinario e di missione per il personale regionale nonchè per quelli impegnati nelle attività di cui al comma a), per i costi di redazione dei programmi ivi comprese le attrezzature fisse, valutata in lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000, si farà fronte con i fondi già previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni».
23.0.7
Maggi, Specchia, Cozzolino

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Semplificazione delle procedure per la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990)

1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione delle zone interessate dagli eventi del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa, alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificate dall'articolo 2 del decreto-legge l9 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) all'articolo l, comma 2, lettere a) e b) sono aggiunte le parole: “Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, può essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente è acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale”;
b) all'articolo l, comma 2, lettera i)-ter, dopo la parola “immobili” sono aggiunte le parole: “, da parte dei comuni”;
c) all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tale comitato, nominato dal Presidente della regione siciliana sentito il Dipartimento della protezione civile, predispone altresì il piano degli interventi da realizzare con le disponibilità residue accertate ai sensi del comma 1, lettera a) e provvede alla revisione del programma di cui all'articolo 2 precedentemente approvato. La regione siciliana approva il programma e individua per ciascun intervento il soggetto attuatore”.

2. Per tutti gli interventi infrastrutturali, sugli edifici pubblici, di culto e di interesse storico artistico e monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991 n. 433 e successive modificazioni e per quelli derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996 n. 393 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996 n. 496, la regione Siciliana, gli enti locali e le ammininistrazioni pubbliche interessate possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 9, 12 e 14 del presente decreto, senza ulteriori oneri a carico dello Stato».
23.0.16
Lo Curzio, Barrile, Occhipinti, Scivoletto, Centaro, Maggi, Specchia, Cozzolino

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 5-ter della legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, le parole: “31 dicembre 1997” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1998”.
2. All'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 26 giugno 1997 le parole: “entro il 30 giugno 1998” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 1999”.
3. L'estensione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 avviene nell'ambito delle risorse esistenti».
23.0.8 (Nuovo testo)
Saracco, Veltri

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-ter.

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: “1994, 1995, 1996 e 1997” sono sostituite dalle seguenti: “1994, 1995, 1996, 1997 e 1998”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è inserito il seguente:

“3-bis. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 sono aggregati al distretto militare di appartenenza e dietro richiesta dell'ente utilizzatore sono autorizzati a pernottare presso la famiglia. Il controllo formale e le relative incombenze di verifica sono a cura del reparto militare territoriale più vicino all'Ente utilizzatore”».
23.0.9
Saracco, Veltri

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-quater.

1. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: “entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, e dopo le parole: “legge 4 dicembre 1993, n. 493”, sono inserite le seguenti: “o a vincolo derivante da varianti di P.R.G.C. adottate per adeguamento a seguito di vincolo idrogeologico previo parere di assenso obbligatorio espresso dall'Autorità di bacino”.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono inseriti i seguenti:

“6-bis. Ai titolari di aziende agricole, singole e associate, cimprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e 5 del presente articolo.
6-ter. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai titolari di imprese industriali, artigianatli, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali a vincolo indicate al comma 1 che hanno già rilocalizzato in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori delle citate fasce fluviali nel rispetto dei vincoli territoriali fissati”».
23.0.10
Saracco, Veltri

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-quinques.

1. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sopprimere le parole: “residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui al comma 1”, e dopo le parole: “è assegnato”, sono aggiunte le seguenti: “, anche per i beni mobili allogati in immobili ad uso abitativo diversi da quelli destinati ad uso di residenza principale”.
2. All'articolo 1, comma 14, e all'articolo 2, comma 8, prima riga del capoverso, del decreto del Ministro del tesoro 23 marzo 1995, le parole: “Entro il termine”, sono sostituite dalle seguenti: “Entro un anno dal termine”».
23.0.11
Saracco, Veltri

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al personale dell'Istituto nazionale di geofisica assunto con contratto a tempo determinato per l'assolvimento di compiti istituzionali relativi alla sorveglianza sismica del territorio nazionale ed alla ricerca geofisica, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 2 miliardi annui per gli anni 1998-2000 ed a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente del Ministero del tesoro denominata “fondo speciale” per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».
23.0.5
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Art. 11.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni disciplinano i casi di aventi diritto a provvidenze per effetto di precedenti eventi sismici rientranti nei benefici della presente legge, prevedendo adeguate norme di armonizzazione alla presente legge che consentano ai comuni la gestione unitaria delle risorse complessivamente assegnate».
11.1
Il Relatore

Art. 12.

Al comma 3, sostituire le parole: «pari al 10 per cento» con le seguenti: «pari al 20 per cento».
12.7 (Nuovo testo)
Il Relatore

Al comma 4 sostituire le parole : «33 miliardi» con le seguenti: «37 miliardi»; inoltre, dopo le parole: «si provvede» inserire le seguenti: «, quanto a lire 33 miliardi, » e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «e, quanto a lire 4 miliardi, con le disponibilità di cui all'articolo 15, comma 1».
12.10 (Nuovo testo)
Il Relatore

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Dismissione e trasferimento di beni demaniali)

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge i beni immobili dello Stato localizzati nei comuni interessati da calamità naturali e che non siano utilizzabili o siano dismissibili perchè non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè, limitatamente ai soli beni assegnati in uso governativo al Ministero della difesa, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito agli stessi comuni che ne hanno deliberato la destinazione alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali».
12.0.17
Il Relatore

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Dismissione e trasferimento di beni demaniali)

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge i beni immobili dello Stato localizzati nei comuni interessati dalla crisi sismica di cui al presente capo e che non siano utilizzabili o siano dismissibili perchè non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè, limitatamente ai soli beni assegnati in uso governativo al Ministero della difesa, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito agli stessi comuni che ne hanno deliberato la destinazione alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali».

12.0.17 (Nuovo testo)
Il Relatore

Art. 13.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. prima delle parole: «i soggetti interessati» sono inserite le seguenti: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis”;
2. le parole: “anni 1997 e 1998” sono sostituite dalle seguenti: “anni 1997, 1998 e 1999”;
3. le parole: “fino al 31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 1999”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. I soggetti di cui al comma 1 potranno essere impiegati nel numero massimo consentito dalla ricettività residua delle infrastrutture militari esistenti nelle due regioni, tenuto conto delle esigenze di accasermamento degli enti e reparti e della possibilità di autorizzare, per i soggetti residenti nello stesso comune in cui prestano servizio, il pernottamento fuori sede, nonchè delle possibilità offerte dai comuni per assicurare vitto e alloggio ai destinatari che eccedono le capacità ricettive delle infrastrutture militari stesse.”;

c) al comma 2, dopo le parole: “i comandi militari” è aggiunta la seguente: “regionali”;
d) al comma 5, le parole: “fino al 31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 1999”;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità totale o parziale sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottengono il congedo anticipato”.

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificate dal comma 5 del presente decreto, si applicano anche ai comuni di cui all'articolo 10, comma 1.».

13.13 (Nuovo testo)
Carpinelli, Carcarino, Veltri, Caponi, Conte

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, in favore delle imprese alberghiere, delle aziende termali e dei pubblici esercizi di cui ai codici Istat da 55.1 a 55.4, 92.72.1 e 93.04.2, operanti nei territori delle regioni Umbria e Marche, è riconosciuto lo sgravio dei contributi previdenziali dovuti, per i lavoratori ivi occupati, dai datori di lavoro alle gestioni INPS dal 1 ottobre 1997 e fino al 31 marzo 1998. Il beneficio è applicato in favore dei soggetti che attestano, con autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, di avere subito una riduzione del volume d'affari di almeno il 30 per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente. L'efficacia delle predette disposizioni è condizionata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 92 e seguenti del trattato istitutivo delle Comunità europee. L'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 42 miliardi, per l'anno 1998 è posto a carico delle disponibilità di cui all'articolo 15, comma 1».
13.40
Il Governo