AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDI' 16 GENNAIO 2001

619ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi e Franceschini, per le politiche agricole e forestali Borroni e per la giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 838 E CONNESSI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, relatrice sull'argomento, prendendo atto dell'esito che si va delineando per quanto riguarda l'esame dei disegni di legge in materia elettorale (A.S. 3812 e connessi), ritiene opportuno riprendere, quanto prima, l'esame del testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La senatrice PASQUALI condivide questa proposta ritenendo essenziale approvare, entro la fine della legislatura, la legge ordinaria di attuazione della revisione degli articoli 41, 55 e 56 della Costituzione in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Ribadisce infatti l'inopportunità della proposta della maggioranza di legare questo essenziale adempimento alla revisione della legge elettorale ed auspica quindi una sollecita definizione del testo in questione.

Anche il senatore ANDREOLLI concorda con la proposta avanzata dalla relatrice, pur segnalando i problemi che si potranno avere nella concreta attuazione, prima della fine della legislatura, dei provvedimenti in titolo.

Il senatore BESOSTRI, a nome del suo Gruppo, concorda con la proposta avanzata dalla relatrice d'Alessandro Prisco, mentre il senatore SCHIFANI, pur concordando con la proposta di riprendere l'esame dei provvedimenti in titolo, si riserva di intervenire sul merito dei medesimi che ritiene meritevoli di ulteriori approfondimenti istruttori.

Il presidente VILLONE ricorda che la scelta di introdurre, sotto forma di emendamenti, la materia oggetto dei provvedimenti in titolo nel disegno di legge di revisione del sistema elettorale era stata motivata dall'oggettiva congruenza della materia e da ragioni di urgenza di provvedere.

Il senatore ROTELLI, pur concordando con la proposta della relatrice, osserva che l'attuazione di quanto previsto dalla revisione degli articoli 55 e 56 della Costituzione, comporta una rilevante modifica degli equilibri rappresentativi tra le regioni; vi sono infatti delle regioni che, per effetto dell'applicazione di questa normativa, si troveranno ad essere sottorappresentate rispetto alle altre regioni.

A questo proposito il presidente VILLONE, nel ricordare che i disegni di legge in titolo sono all'ordine del giorno della Commissione e che il loro esame dunque potrà riprendere sin dalla prossima seduta, osserva che le questioni da essi trattate sono sicuramente complesse e meritano un adeguato approfondimento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Ad una richiesta del senatore ROTELLI, il presidente VILLONE replica chiarendo che la seduta odierna sarà dedicata all'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 4947, nonché al seguito dell'esame, sempre in sede consultiva, del disegno di legge n. 4941. Si riprenderà inoltre l'illustrazione dei subemendamenti agli emendamenti formulati dalla relatrice relativamente al disegno di legge sul conflitto di interessi. Le prossime sedute della settimana saranno invece prevalentemente dedicate all'esame dei disegni di legge relativi al voto degli italiani all'estero (nn. 838 e connessi), nonché al seguito dell'esame del disegno di legge n. 4860 (norme generali sull'attività amministrativa), relativamente al quale ricorda che sono pervenuti alla Commissione documenti inviati dall'Associazione degli studiosi del diritto amministrativo nonché dall'Associazione degli avvocati amministrativisti della Toscana.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
(Parere alla 9ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore PARDINI il quale, illustrato analiticamente il contenuto del provvedimento in esame, osserva che esso si è reso necessario per la oggettiva urgenza di adottare misure per la distruzione del materiale a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali trasformate ed ottenute da materiale ad alto rischio, nonché per provvedere all'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale a basso rischio. Ricorda inoltre che il provvedimento prevede forme di indennizzo a favore degli allevatori particolarmente colpiti dalle misure adottate. Nel complesso, si tratta di misure di cui appare evidente la necessità e l'urgenza; propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Il senatore ROTELLI osserva, criticamente, che l'urgenza del decreto appare determinata dal fatto che le amministrazioni competenti non hanno provveduto allorché si doveva provvedere, secondo quanto emerge dallo stesso testo del decreto in titolo.

Il senatore MAGNALBO' ritiene che il provvedimento in esame imponga adempimenti cui è difficile dare corso. Ricorda quindi la realtà del sistema di macellazione dei bovini nel territorio della regione Marche inopportunamente centralizzato in un unico mattatoio. Auspica quindi che si provveda a definire interventi che garantiscano gli allevatori e risultino di facile e puntuale applicazione.

Agli intervenuti replica il relatore PARDINI il quale osserva che l'urgenza del provvedimento, piuttosto che dalla esigenza di distruzione del materiale ad alto rischio e stoccaggio del materiale a basso rischio, è soprattutto motivata dalla necessità di disporre forme di indennizzo a favore degli allevatori per i costi sopportati a causa dell'adozione delle misure imposte dall'Unione europea.

Il senatore ROTELLI, pur comprendendo, nel merito, questa motivazione, osserva che essa non risulta dal preambolo del provvedimento che reca ragioni che giustificano l'adozione del provvedimento di urgenza.

Il sottosegretario BORRONI ribadisce le motivazioni che hanno indotto il Governo ad adottare il provvedimento, che si è reso necessario per regolare le modalità di distruzione del materiale a più alto rischio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatore, la proposta di parere favorevole è quindi approvata dalla Commissione.

(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di usura
(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 gennaio.

Il relatore BESOSTRI illustra la seguente proposta di parere:
"La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
che le norme si applichino ai mutui a tasso fisso e variabile, i cui tassi sono divenuti usurari e tengano conto del costo effettivo delle provviste per i mutuanti;
che la retroattività inerente all'interpretazione autentica non incida sui tempi di prescrizione del reato di usura;
che nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione si debba dare la priorità, assegnando un congruo termine alle parti, alla rinegoziazione delle condizioni dei prestiti, rendendo più agevole e meno onerosa anche l'estinzione anticipata;
che ai sensi degli articoli 44, 45 e 47 della Costituzione dovrebbe essere possibile differenziare la disciplina in relazione alle finalità, per le quali il mutuo è stato contratto, ed ai soggetti mutuatari;
che nella disciplina transitoria si tenga conto delle procedure esecutive in corso dipendenti dal mancato pagamento di ratei di mutui usurari in base alla disciplina previgente al decreto legge.".

Su questa proposta si apre quindi un dibattito.

Il senatore MAGNALBO' ed il senatore SCHIFANI chiedono che la Commissione si pronunci nella seduta di domani su questa proposta che reputano meritevole di un'approfondita riflessione.

Prende quindi la parola il presidente VILLONE il quale segnala il rischio di un'irrazionalità della disciplina che potrebbe condurre a problemi di costituzionalità della medesima. Ricordato infatti il tenore dell'articolo 644 del Codice penale rileva che la Corte di cassazione ha dato un'interpretazione di questa disposizione che fa rilevare, ai fini della qualificazione usuraria degli interessi, il momento del pagamento e non quello della stipula del contratto. Con il provvedimento in esame si è inteso fornire un'interpretazione autentica di questa disciplina, secondo la quale il momento cui occorre rifarsi per verificare l'eventuale usurarietà del tasso di interesse è quello della conclusione del contratto. Occorre dunque, per evitare un irrazionalità della disciplina, individuare puntualmente le fattispecie che - nonostante la nuova interpretazione - si vogliono mantenere comunque penalmente sanzionate.

Il senatore MANZELLA chiede invece chiarimenti con riguardo al riferimento relativo al "costo della provvista". A quest'ultimo proposito il relatore BESOSTRI osserva che il beneficiario del mutuo può avere estinto il mutuo medesimo.

Il senatore PASTORE ricorda che anche dalle audizioni svolte presso le Commissioni di merito sono emersi numerosi problemi di ragionevolezza e coerenza del decreto-legge: in sostanza, vi è una disposizione qualificata come interpretazione autentica, di cui occorre valutare la legittimità costituzionale in quanto la norma interpretata in via di legislazione d'urgenza è già stata oggetto di interpretazione giurisdizionale, in sede di giudizio di legittimità. Ribadito che il profilo civilistico della questione sembra risolvibile in modo più agevole, gli aspetti di diritto penale sono molto più problematici, perché eliminando il pagamento di ratei usurari come elemento costitutivo di fattispecie penale in realtà si modifica il reato di usura, così come definito dal nuovo articolo 644 del codice penale. Di conseguenza, sarebbe più opportuno, e certamente più coerente ai principi generali dell'ordinamento, modificare direttamente la disciplina legislativa del reato di usura, con piena assunzione di responsabilità politica anche dinanzi all'opinione pubblica. Nondimeno, anche un'eventuale scelta di tale tenore non risolverebbe automaticamente il problema in questione sotto l'aspetto civilistico, giacché la nullità contrattuale non potrebbe esserne una conseguenza automatica con efficacia retroattiva.

Secondo il presidente VILLONE, nella valutazione del decreto-legge occorre mantenere ben distinto il profilo di diritto penale da quello di natura civilistica, distinguendo anche i problemi concernenti le banche e i mutui dalla questione generale del delitto di usura.

Concorda il senatore MAGNALBO'.

Si conviene, quindi, di proseguire l'esame nella seduta di domani.


IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.
(236) PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.
(4465) CO' ed altri - Norme in materia di conflitti di interesse

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 dicembre 2000.

Il presidente VILLONE informa la Commissione che la senatrice Dentamaro, relatrice sui disegni di legge in titolo, è temporaneamente immobilizzata nella sua città a causa di un infortunio. D'accordo con la stessa relatrice, egli ritiene comunque opportuno proseguire nell'illustrazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti da lei presentati, con l'auspicio che la senatrice Dentamaro possa riprendere nei prossimi giorni la propria attività. Formula in proposito i suoi auguri alla senatrice Dentamaro anche a nome della Commissione.

Il senatore SCHIFANI si associa alle espressioni di solidarietà formulate dal Presidente per l'incidente accaduto alla senatrice Dentamaro e ritiene senz'altro possibile procedere nella illustrazione dei subemendamenti, considerando pienamente giustificata l'assenza della relatrice e nello spirito di collaborazione che ha sempre caratterizzato l'esame dei disegni di legge in titolo. Al riguardo, intende precisare che non vi è alcun proposito ostruzionistico da parte dei Gruppi parlamentari che fanno riferimento alla Casa delle libertà, diversamente da quanto dichiarato dal senatore Angius nella seduta antimeridiana dell'Assemblea del Senato. Illustra, quindi, il subemendamento 5.500(nuovo testo)/8, che introduce elementi di contraddittorio nell'accertamento dell'illecito e commisura l'entità delle sanzioni alla gravità effettiva degli abusi, correggendo le dimensioni iperboliche delle sanzioni proposte dalla relatrice. Nello stesso senso i subemendamenti 5.500 (nuovo testo)/12 /11 e 9, sostituiscono a sanzioni di natura ablativa, misure egualmente dissuasive ma rispettose dell'esigenza di accertare le responsabilità prima di procedere a interventi repressivi.
Quanto all'emendamento 6.500, il subemendamento 6.500/6 rimodula la sanzione in misura più ragionevole ed equa, senza pervenire a quella entità espropriativa che sarebbe realizzata con l'approvazione delle proposte avanzate dalla relatrice. Allo stesso modo, il subemendamento 6.500/7 prevede la sospensione e non la revoca immediata degli atti di concessione e di autorizzazione.
Il subemendamento 7.500/16 è inteso a sollecitare un chiarimento per distinguere tra alienazione e trasferimento, mentre il subemendamento 7.500/10 postula una verifica attenta e puntuale dell'ipotesi di simulazione nell'alienazione, con sospensione della sanzione fino all'accertamento definitivo in sede giurisdizionale ma con la possibilità, nel frattempo, di richiedere misure cautelari. Il subemendamento 7.500/11 rimodula la sanzione pecuniaria nei termini già indicati in precedenza.
Il subemendamento 8.500/7 ripropone, come nel testo approvato dalla Camera dei deputati, l'esigenza di una facoltà di scelta del gestore da parte dell'interessato, pur con le dovute garanzie sulle qualità soggettive dei possibili candidati alla gestione. Il subemendamento 8.500/8 intende assicurare la tutela dell'impresa e delle sue risorse, anche umane, inibendo la revoca ad nutum degli amministratori da parte del gestore ma prevedendo una simile possibilità solo per giusta causa; nello stesso senso è la proposta contenuta nel subemendamento 8.500/9.
Il subemendamento 8.500/4 elimina una sanzione penale che appare abnorme, data la responsabilità del gestore mentre il subemendamento 8.500/5 propone una sanzione diversa e più equilibrata.
Il subemendamento 13.500/4 prevede la definizione di un procedimento amministrativo per l'accertamento degli illeciti e l'irrogazione delle sanzioni, munito delle essenziali garanzie di contraddittorio.
Il subemendamento 13.500/5 è diretto a preservare le garanzie di tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti sanzionatori, diversamente dalla drastica scelta restrittiva proposta dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.


SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236

Art. 5

5.500 (nuovo testo)/8
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4 con il seguente:

"Nel caso di presunta violazione del comma 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato notifica all'interessato e alle imprese in cui si è verificata la violazione l'apertura dell'istruttoria; a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per l'attuazione delle stesse. Nei casi di violazioni gravi, tenuto conto del grado di gravità e della durata delle stesse, irroga ai responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato complessivo realizzato dalle imprese, nell'ultimo esercizio chiuso in precedenza".
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5.500 (nuovo testo)/11
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sostituire la parola: "applica" con le seguenti: "previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni ed ogni altro elemento utile a stabilire la volontarietà e la gravità del suo comportamento, può applicare".

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5.500 (nuovo testo)/12
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
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5.500 (nuovo testo)/9
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "revocato" con l'altra: "sospeso" ed aggiungere, alla fine, dopo la parola: "settore" le seguenti: "fino a quando il titolare non avrà effettivamente adempiuto all'onere di separazione gestionale prevista dalla presente legge".
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5.500 (nuovo testo)/13
DUVA

All'emendamento 5.500, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Le attività economiche di cui i soggetti indicati all'articolo 1 abbiano, anche per interposta persona, la titolarità, o in caso partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, quando risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, devono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato. Le attività economiche concernenti i mezzi di comunicazione di masse e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l'interessato abbia, anche per interposta personal, la titolarità, o in cui partecipi al controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Devono, inoltre, essere gestite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme privilegiate di presenza o sostegno in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.
4-ter. Qualora i soggetti interessati abbiano deciso di non alienare totalmente le attività economiche rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ai sensi dell'articolo 8, trascorsi 45 giorni dall'assunzione della carica e, purché i soggetti in questione partecipino direttamente o indirettamente al controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 delle imprese esercenti le suddette attività, gli organi sociali esercenti tali attività decadono. Al loro rinnovo provvede l'assemblea degli azionisti o soci convocata entro i trenta giorni susseguenti. In detta assemblea non votano le azioni o quote trasferite al trust".
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5.500 (nuovo testo)
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5
(Criteri di esercizio delle attività economiche non aventi carattere di rilevanza)

1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali private.
2. Entro 45 giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo devono adottare le misure necessarie ad assicurare che le attività economiche di cui hanno la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 4 comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.
3. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore dell'attività determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore."
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Art. 6

6.500/5
ELIA, ANDREOLLI, DIANA Lino

All'emendamento 6.500, al comma 3, dopo le parole: "enti pubblici", sopprimere le parole da: "nonché" a: "bilancio dello Stato".
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6.500/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
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6.500/3
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
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6.500/6
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'


All'emendamento 6.500, nel comma 4, sostituire le parole da: "In ogni altro caso" fino alla fine del comma, con il seguente periodo: "L'accertamento di cui al presente comma comporta l'irrogazione all'interessato di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento del valore dei cespiti e delle attività non dichiarate".
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6.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 6.500, nel comma 4, al terzo periodo, sopprimere la parola: "altro"; al quinto periodo, sopprimere le parole: "previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato".
________________________


6.500/7
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 6.500, nel comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "revocato" con l'altra: "sospeso" ed aggiungere, alla fine, dopo la parola: "settore" le seguenti: "fino a quando il titolare non avrà effettivamente adempiuto all'onere di separazione gestionale prevista dalla presente legge".

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6.500/4
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 6.500, al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "e alla Consob".
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6.500
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 6
(Competenze dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato)

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, il controllo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge stessa, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.
3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. Quando l’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne informa immediatamente l'interessato. Nel caso in cui l’accertamento dia luogo alla verifica delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 2, si applicano gli articoli 7 e seguenti. In ogni altro caso, l’accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarate comporta l’applicazione da parte dell’Autorità di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarate. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'accertamento riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore.
5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato dà comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Consob delle situazioni accertate ai sensi del comma 4."
__________________________

Art. 7

7.500/12
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, secondo periodo, sostituire: "inferiore al due per cento del capitale sociale" con le seguenti: "tale da non consentire il controllo".
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7.500/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "due per cento" con le seguenti: "cinque per cento".
__________________________

7.500/3
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

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7.500/9
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'
7.500/13
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

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7.500/22
DUVA

All'emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo paragrafo, sostituire le parole: "di parenti entro il secondo grado, di affini", con le seguenti: "di parenti o affini".
__________________________

7.500/14
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: "di affini entro il quarto grado".
__________________________

7.500/15
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: "collegate" con le seguenti: "controllate dallo stesso alienante".
__________________________

7.500/4
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, sopprimere il comma 3.
__________________________


7.500/5
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: "incompatibilità" alla fine.
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7.500/16
SCHIFANI, PASTORE

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sopprimere le parole: "o al trasferimento".
__________________________


7.500/10
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, nel comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "nonché in caso di alienazione simulata" e alla fine del comma 3, aggiungere i seguenti periodi: "Qualora sia presumibile l'alienazione simulata l'Autorità garante promuove giudizio di accertamento avanti il Giudice competente. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la simulazione. L'Autorità garante può chiedere, in pendenza del giudizio, gli opportuni provvedimenti cautelari".
__________________________

7.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 7.500, nel comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: "dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente".
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7.500/11
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, al comma 3, sostituire le parole da: "e contestualmente applica" fino alla fine del periodo con le seguenti: "e contestualmente irroga all'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del valore delle attività economiche qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4".
__________________________


7.500/17
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sostituire la parola: "applica" con le seguenti: "previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni ed ogni altro elemento utile a stabilire la volontarietà e la gravità del suo comportamento, può applicare".
__________________________

7.500/6
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, al comma 3, sopprimere il terzo e l'ultimo periodo.
__________________________


7.500/18
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sopprimere il terzo periodo.
__________________________

7.500/19
PASTORE, SCHIFANI
7.500/7
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, nel comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: "e alla Consob".
__________________________


7.500/8
PASQUALI, MAGNALBO'
7.500/20
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "con il Presidente della Consob e"
__________________________


7.500/21
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "Il gestore deve essere di gradimento dell'interessato".
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7.500
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 7.
(Alienazione o trasferimento delle attività economiche)

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 4, comma 3, l'interessato provvede all'alienazione delle attività economiche o delle partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, ovvero al trasferimento di dette attività o partecipazioni in conformità a quanto previsto dall’articolo 8. E’ ammessa l’alienazione parziale delle partecipazioni, purchè l’interessato mantenga una partecipazione residua inferiore al due per cento del capitale sociale. L’interessato informa l’Autorità garante in ordine alle condizioni di alienazione, al fine di consentire a questa di accertare che l’alienazione non sia simulata. Si presume simulata l’alienazione compiuta a favore del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il quarto grado ovvero di società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile l’interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli o rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l’Autorità garante.
3. Se l’interessato non provvede all’alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1 nonché in caso di alienazione simulata, l’Autorità garante dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore delle attività economiche dell’interessato, qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. La deliberazione dell’Autorità garante è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla Consob.
4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3, con determinazione adottata d'intesa con il Presidente della Consob e con il Presidente dell'Autorità di regolazione del settore individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce l’atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti dell’atto di trasferimento non adottato dal titolare del patrimonio."
__________________________
Art. 8
8.500/10
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 8.500, nel comma 1, sostituire le parole da: "con un soggetto", fino alla fine del periodo, con: "con un gestore scelto dall'interessato, d'intesa con il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dal Presidente dell'Autorità di regolazione del settore".
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8.500/7
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 8.500, nel comma 1, sostituire le parole: "con determinazione adottata", con le seguenti: "dall'interessato all'interno di una lista di 5 soggetti predisposta".
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8.500/5
PASQUALI, MAGNALBO'
8.500/11
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 8.500, al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: "dal Presidente della Consob e"
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8.500/13
DUVA

All'emendamento 8.500, alle lettere a), b) ed e), dopo la parola: "interessato" aggiungere le seguenti: "o imprese da questi controllate"; al comma 8, sostituire le parole: "rende all'interessato il conto della gestione", con le seguenti: "fornisce all'interessato rendiconto contabile della gestione, ferma restando la sua responsabilità per le decisioni di gestione assunte solo in caso di dolo o colpa grave."
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8.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, nel comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusa la disposizione derogatoria alle norme di cui al comma 3 dello stesso articolo 22, relativa al consenso scritto dei clienti."
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8.500/8
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 8.500, dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Il contratto di gestione riguarda le attività di controllo ed è limitato alla corretta gestione di tali attività e alla supervisione delle attività controllate, restando ferma l'organizzazione e l'amministrazione delle stesse. Gli amministratori delle società controllate sono confermati alla scadenza, qualora non ricorra giusta causa di revoca".
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8.500/4
LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, nel comma 5, al primo periodo, sostituire la parola: "amministrato" con l'altra: "trasferito".
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8.500/9
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 8.500, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Il gestore mantiene in carica i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese controllate e alla scadenza ne promuove la conferma. Può provvedere alla sostituzione degli amministratori delle imprese controllate soltanto quando si rendano responsabili di violazioni della presente legge e della legge 6 agosto 1990, n. 223."
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8.500/6
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 8.500, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Il gestore, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2367 del codice civile, provvederà a richiedere entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di trasferimento la convocazione dell'assemblea delle società ove si sia verificato il trasferimento di partecipazioni.
L'assemblea delibererà sull'eventuale rinnovo del Consiglio d'Amministrazione".
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8.500/2
LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, nel comma 9, sostituire le parole: "con un dottore commercialista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti", con le parole: "con un professionista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti o all'albo degli avvocati".
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8.500/12
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 8.500, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: "con un dottore", fino alla fine, con le seguenti: "un gestore che agirà come institore a norma del codice civile".
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8.500/3
LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, sostituire la rubrica con la seguente: "(Gestione del patrimonio trasferito)."
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8.500
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8.

(Gestione fiduciaria)


1. Il trasferimento delle partecipazioni di controllo ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato gestore e scelto con determinazione adottata d'intesa dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dal Presidente della Consob e dal Presidente dell'autorità di regolazione del settore. Non possono essere scelti i soggetti:
a) che nel quinquennio precedente abbiano fornito servizi bancari, finanziari o d’investimento all’interessato o che gli forniscano tali servizi al tempo della scelta;
b) che nel biennio precedente siano stati legati all’interessato da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l’indipendenza o che gli siano legati da tali relazioni al tempo della scelta;
c) che siano legati all’interessato o a imprese da questi controllate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;
d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dall’interessato in misura superiore all’uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;
e) nei quali o nelle società che controllano i quali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, l’interessato detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all’uno per cento del capitale.
2. Al patrimonio affidato al gestore si applica l’articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, l’interessato riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.
3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall’Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell’attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l’Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l’Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l’adesione, al gestore. Con l’adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti dell’interessato.
4. Il gestore ha l’obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.
5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell’interesse del patrimonio amministrato, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare all’interessato, anche per interposta persona, la natura e l’entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.
6. I soggetti di cui all’articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l’entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell’Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell’amministrazione, avendo diritto a ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.
7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall’interessato durante lo svolgimento dell’attività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11.
8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all’interessato il conto della gestione.
9. Quando l’interessato sia il titolare esclusivo di un’attività economica, il trasferimento al gestore ha luogo mediante la conclusione di un contratto con un dottore commercialista iscritto all’albo dei ragionieri e dottori commercialisti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti. Non si applica l’articolo 2560, primo comma, del codice civile."
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Art. 9

9.500/4
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 9.500, sopprimere il comma 1.
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9.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 9.500, nel comma 3, sostituire la parola: "pari" con le parole: "in misura pari" e la parola: "amministrato" con l'altra: "trasferito".
__________________________

9.500/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 9.500, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "e con la multa pari all'uno per cento del patrimonio amministrato" con le seguenti: "e con la multa da lire 20 milioni a lire 600 milioni".
__________________________

9.500/3
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 9.500, al comma 3, sostituire le parole: "pari all'uno per cento del patrimonio amministrato" con le seguenti: "da lire 10 milioni a lire 300 milioni"
__________________________

9.500/5
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 9.500, nel comma 3, sostituire le parole: "pari all'un per cento del valore del patrimonio amministrativo", con le seguenti: "da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo pari all'un per cento del valore del patrimonio amministrato".
__________________________
9.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 9.
(Controlli e sanzioni a carico dei gestori)

1. La falsità della dichiarazione resa dal gestore ai sensi del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 é punita con la reclusione fino a due anni e con la multa pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato. La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32- bis e 32- ter del codice penale, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
2. Se sussiste il rischio grave e attuale che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, l'Autorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai sensi dell’articolo 8, comma 1.
3. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante, la stessa Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato.
4. Alle sanzioni di cui al comma 3 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L’applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi comporta in ogni caso la revoca del gestore."

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.
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Art. 10

10.500/2
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 10.500, sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'eventuale trasferimento ai sensi dell'articolo 7 quale che sia l'ordinamento statuale ove esso sia stato costituito - si applicano le norme fiscali italiane sulle alienazioni. Le imposte risultanti sono sospese per la durata di permanenza in carica dell'interessato previo rilascio di fideiussione per il loro ammontare. Tali imposte vengono annullate qualora al termine della permanenza in carica dell'interessato i beni trasferiti vengano restituiti all'interessato. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo a terzi le imposte dovute all'atto del trasferimento alla gestione fiduciaria e dovute per il trasferimento a terzi divengono immediatamente esigibili. I beni mobili in carico alla gestione fiduciaria sono custoditi in Italia e possono essere trasferiti a terzi solo dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali."
__________________________

10.500/3
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 10.500, nel comma 1, sostituire le parole: "la successiva restituzione", con le seugenti: "la loro successiva restituzione", e sopprimere le seguenti: "in ogni caso".
__________________________


10.500/1
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 10.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Tutti gli atti e contratti stipulati in esecuzione di quanto disposto dalla presente legge sono esenti da ogni imposta indiretta; tra tali atti e contratti sono compresi quelli diretti a far riacquistare all'interessato la gestione del proprio patrimonio."
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10.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 10.
(Regime fiscale)

1. Il trasferimento delle attività economiche ai sensi dell'articolo 7 e la successiva restituzione all’interessato non costituiscono in ogni caso realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
2. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 8 sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute."
__________________________

Art. 12
12.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 11.

(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)


1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai princípi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei princípi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l’eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, l’Autorità garante acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.
2. Rimangono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni per quanto riguarda i controlli e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28."
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Art. 13

13.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 13.500, premettere il seguente comma:
"01. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dalla presente legge, di competenza dell'Autorità garante".
________________________

13.500/4
SCHIFANI

All'emendamento 13.500, premettere il seguente comma:
"01. Le disposizioni che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono comprese in apposito regolamento da approvare secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400."
__________________________

13.500/5
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 13.500, sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Avverso i provvedimenti amministrativi adottati ai sensi della presente legge è stabilita la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio".
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13.500/3
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 13.500, nel comma 2, sopprimere le parole: "di accertamento".
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13.500/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 13.500, al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: "in unico grado" alla fine.
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13.500/6
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 13.500, nel comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: "e solo", fino alla fine del periodo.
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13.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 12.

(Ricorsi avverso gli atti dell’Autorità Garante)


1. Ogni determinazione dell’Autorità garante in applicazione della presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Sugli atti di accertamento e di applicazione di sanzioni adottati dall’Autorità garante ai sensi della presente legge, è attribuita alla Corte di cassazione giurisdizione esclusiva in unico grado e solo per vizi di incompetenza, violazione di legge e palese errore di apprezzamento o manifesta illogicità del provvedimento impugnato. La Corte si pronuncia nei sessanta giorni successivi alla proposizione del ricorso, con decisione assunta da un collegio presieduto dal primo presidente e composto da quattro giudici estratti a sorte fra tutti i magistrati della Corte prima dell’inizio di ogni anno giudiziario."