BILANCIO (5ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 MARZO 2001
322ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

        Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze D’Amico e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

        La seduta inizia alle ore 15,15.


(4957) Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fini ed altri; Martinat; Casini ed altri
(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole)

        Il relatore FERRANTE fa presente che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, prevede modifiche alla normativa sul contrabbando dei tabacchi lavorati. Per quanto di competenza, segnala che occorrerebbe verificare le eventuali implicazioni finanziarie delle seguenti disposizioni: articolo 1 (articolo 301-bis, capoverso 3), che prevede la possibilità di stipulare convenzioni per la rottamazione dei beni sequestrati in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato; articolo 1 (articolo 301-bis, capoverso 5), che prevede la corresponsione di una indennità nel caso di dissequestro dei beni; articolo 1 (articolo 301-bis, capoverso 7), in base al quale le spese di custodia e trasporto delle cose sequestrate non vengono più dedotte (come previsto a legislazione vigente) dalle somme riscosse a titolo di sanzioni; articolo 3, che prevede la distruzione del tabacco sequestrato.
        Per quanto concerne gli emendamenti trasmessi, non si hanno osservazioni da formulare.
        Il sottosegretario SOLAROLI, pur rilevando che sul provvedimento non è stata redatta la relazione tecnica e che le valutazioni trasmesse dalle amministrazioni competenti risultano in alcuni casi non omogenee, fa presente che dal disegno di legge derivano risparmi adeguati a garantire la compensazione degli eventuali maggiori oneri. Dichiara di non avere osservazioni sugli emendamenti trasmessi.
        La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti trasmessi.


Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino del reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri (n. 879)
(Osservazioni alle Commissioni riunite 1ª e 4ª)

        Il relatore FERRANTE osserva che si tratta delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 298 del 2000, in materia di riordino del reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri. Per quanto di competenza, segnala che il provvedimento risulta connesso con lo schema di decreto legislativo n. 880, recante le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 334 del 2000, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo della Polizia di Stato. Sulla base infatti dell’articolo 32, comma 1, del citato decreto legislativo n. 298, alla data di entrata in vigore del provvedimento di reinquadramento del personale direttivo della Polizia di Stato sarebbe scattata l’equiparazione tra gradi e qualifiche degli ufficiali dei Carabinieri e quelli dei funzionari delle altre Forze di polizia.
        Il provvedimento in esame consta di due articoli, che dispongono rispettivamente i nuovi inquadramenti (articolo 1) e l’attribuzione di un emolumento pensionabile (articolo 2): i relativi effetti finanziari sono indicati nella relazione tecnica e la copertura è a valere sull’apposita autorizzazione di spesa di cui all’articolo 50, comma 9, della legge finanziaria per il 2001. La nota di lettura del Servizio del bilancio segnala che la quantificazione degli oneri è dimensionata sull’organico di fatto e non tiene conto dell’incremento di oneri che la nuova disciplina comporterebbe in caso di aumento delle unità di personale in servizio sulla base dell’organico di diritto.
        Il sottosegretario SOLAROLI sottolinea che gli oneri sono stati quantificati tenendo conto del numero effettivo degli ufficiali nei gradi interessati e nell’ipotesi che rimanga stabile la rispettiva base d’alimentazione; a decorrere dal 2003, cesseranno gli arruolamenti straordinari di sottotenenti e gli eventuali incrementi degli effettivi saranno compensati dai connessi risparmi che si registreranno, come del resto indicato nella relazione tecnica. Rileva, infine, che le operazioni di reclutamento sono regolate in base ai meccanismi di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego, in coerenza con i recenti provvedimenti di riduzione delle piante organiche.
        La Sottocommissione, su proposta del relatore, si esprime quindi in senso favorevole, nel presupposto che le operazioni di reclutamento sono regolate in base ai meccanismi di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.


Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato (n. 880)
(Osservazioni alle Commissioni riunite 1ª e 4ª)

        Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 334 del 2000, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo della Polizia di Stato, con copertura a valere sull’apposita autorizzazione di spesa di cui all’articolo 50, comma 9, della legge finanziaria per il 2001. Per quanto di competenza, segnala che l’articolo 22-bis, introdotto dall’articolo 1, nel disporre i nuovi inquadramenti nelle qualifiche di vice questore aggiunto e di commissario capo, indica come modalità di compensazione dell’onere la riduzione di un eguale numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari. Al riguardo, occorre valutare la congruità di tale compensazione, anche tenuto conto della sfasatura temporale che si verificherebbe tra onere e copertura. Sempre con riguardo all’articolo 1, occorrerebbe un chiarimento sugli effetti finanziari delle promozioni a ruolo aperto previste nell’articolo 22-ter: al riguardo, non è chiaro se i relativi effetti siano scontati nella relazione tecnica, che non distingue tra gli effetti degli inquadramenti e quelli delle promozioni che conseguiranno nel futuro dai nuovi inquadramenti. Le stesse considerazioni valgono per le promozioni a ruolo aperto di cui agli articoli 37-ter (introdotto dall’articolo 3 con riferimento al personale dei ruoli tecnici) e 53-ter (introdotto dall’articolo 4 relativamente al personale medico).
        Si segnala quindi l’articolo 2, che introduce l’articolo 28-bis in materia di collocamento in disponibilità a domanda: al riguardo il comma 3 stabilisce il principio dell’invarianza della spesa, che sarebbe assicurato dalla disciplina autorizzatoria delle assunzioni nel pubblico impiego. Anche con riferimento a tale modalità di compensazione, occorrerebbe approfondire l’effettiva possibilità di garantire la neutralità finanziaria. Con riguardo infine all’articolo 8, segnala: la lettera f), capoverso 1-bis, che sembra determinare l’attribuzione della qualifica di commissario ai vincitori del concorso anche prima dell’esame finale e durante la frequenza del corso; la lettera n), capoverso 1-bis, che sembra estendere la portata delle disposizioni agevolative in materia di collocamento a riposo del personale in servizio; la lettera p), che analogamente a quanto previsto dalla lettera f) sembra comportare un anticipo dell’attribuzione della qualifica di direttore tecnico ai relativi vincitori di concorso; la lettera v) che estende anche al personale medico le disposizioni sul collocamento in disponibilità a domanda.
        Il sottosegretario SOLAROLI, nel replicare alle osservazioni del relatore, fa presente che il comma 4 dell’articolo 22-bis prevede che, a compensazione dell’eventuale maggior onere, sia reso indisponibile un numero di posti nella qualifica iniziale dei commissari: al riguardo, ritiene che possa essere suggerito che la riduzione sia effettuata contestualmente, al fine di evitare sfasature temporali. In relazione alle promozioni a ruolo aperto, precisa che gli effetti finanziari sono integralmente scontati nella relazione tecnica; per ciò che concerne le osservazioni relative all’articolo 8, rileva che le lettere f) e p) comportano mere modifiche definitorie, senza connessi oneri a carico del bilancio dello Stato, che la previsione di cui alla lettera n) risulta di limitata entità, riguardando esclusivamente quattro dirigenti, che le disposizioni di cui alla lettera v) conseguono dall’applicazione del decreto legislativo n. 334 del 2000; al riguardo, occorre valutare l’opportunità dell’inserimento di una clausola di assenza di oneri finanziari.
        La Sottocommissione si esprime, quindi, in senso favorevole.


Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri (n. 856)
(Osservazioni alla 3ª Commissione)

        Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta dello schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero degli affari esteri. Segnala che l’articolo 10 specifica che dall’attuazione del regolamento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; occorre inoltre acquisire dal Tesoro conferma della verifica della relazione tecnica allegata al regolamento in esame. In particolare, poi, occorrerebbe chiarire se la fissazione del numero delle unità di personale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1, pari a 120 unità, con esclusione delle segreterie dei Sottosegretari) e le disposizioni relative al trattamento economico (articolo 7) risultino coerenti con la condizione di neutralità finanziaria; analogamente occorre valutare il criterio di invarianza alla luce di quanto disposto in relazione al servizio di controllo interno (articolo 4).
        Il sottosegretario SOLAROLI, nel richiamare la clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato dettata dall’articolo 10 del regolamento, fa presente che il contingente di personale ivi previsto (pari a 120 unità) risulta inferiore rispetto a quello attuale (pari a 148 unità). Circa poi la prevedibile maggiore spesa derivante dalla istituzione della struttura del servizio di controllo interno, osserva che presso l’Amministrazione già opera un organismo collegiale analogo, per cui non si determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
        Il relatore RIPAMONTI, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso favorevole sullo schema di regolamento in titolo.
        La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.


(5009) Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

        Il relatore CADDEO osserva che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.
        Concorda il sottosegretario SOLAROLI.
        La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.


(5030) Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell’area balcanica, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

        Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni a favore dei Paesi dell’area balcanica, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala gli articoli 4 (comma 3) e 5 (comma 4), che consentono l’assunzione di personale (la cui remunerazione viene demandata ad un decreto del Ministro) e la cui copertura non viene configurata come tetto di spesa.
        Segnala poi gli articoli 4 (comma 2, ultimo periodo) e 5 (comma 1, ultimo periodo) che prevedono il mantenimento di risorse in bilancio. Occorre inoltre valutare se le finalità previste per il fondo istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 1, siano finanziabili con risorse in conto capitale senza comportare una dequalificazione della spesa e confermare la sussistenza delle risorse richiamate nell’articolo 4, comma 1.
        Il sottosegretario SOLAROLI fa presente che gli oneri associati agli articoli 4 (comma 3) e 5 (comma 4) risultano limitati all’entità delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa. Con riferimento alle disposizioni che prevedono il mantenimento di risorse in bilancio, osserva che il fondo ivi richiamato si configura come un fondo di rotazione. Dopo aver precisato che l’utilizzo di risorse in conto capitale per l’alimentazione del suddetto fondo non comporta una dequalificazione della spesa, conferma la sussistenza delle disponibilità finanziarie richiamate nell’articolo 4, comma 1.
        Il senatore AZZOLLINI evidenzia che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo relativamente al fondo di cui all’articolo 3, comma 1, non risultano esaustivi: in particolare, occorre escludere che il suddetto fondo si configuri come una gestione fuori bilancio.
        Dopo che il sottosegretario SOLAROLI ha confermato che il fondo di cui all’articolo 3, comma 1, non rappresenta una gestione fuori bilancio, la Sottocommissione – su proposta del relatore – esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.


Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale (n. 886)
(Osservazioni alla 4ª Commissione)

        Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta dello schema di decreto legislativo in materia di trasformazione dello strumento militare in professionale, in attuazione della legge-delega n. 331 del 2000. Per quanto di competenza, segnala che la disciplina degli organici nel periodo transitorio, con riguardo sia alle dotazioni complessive (articolo 2) che alla distribuzione tra le varie categorie di personale (articoli 3-5) che alla gestione delle eccedenze anche mediante ricorso all’istituto dell’ausiliaria (articolo 6), è demandata in misura rilevante a successivi provvedimenti amministrativi, rispetto ai quali l’unico vincolo è costituito dal limite delle risorse finanziarie autorizzate con la legge-delega. Al riguardo, la relazione tecnica prospetta un’ipotesi di attuazione della normativa coerente con tale vincolo, ma i margini di flessibilità demandati all’Amministrazione risultano significativamente ampi. D’altro canto, l’armonizzazione del trattamento economico degli ufficiali (articolo 28) sembra suscettibile di avere immediati effetti finanziari, per cui occorre valutare l’opportunità di specificare che per il rispetto del vincolo finanziario la parte della riforma rinviata all’attuazione amministrativa deve tenere conto di tali disposizioni.
        Segnala, quindi, tra le singole disposizioni dello schema: l’articolo 8 (comma 3, ultimo periodo, e comma 4), che prevede rimborsi e agevolazioni nel campo dei trasporti (in relazione ai quali occorrerebbe specificare l’invarianza di oneri per il bilancio dello Stato); l’articolo 21 (comma 3), in relazione al quale appare necessario coordinare il rinvio alla legge di bilancio con i meccanismi di determinazione dei contingenti individuati nelle altre disposizioni; l’articolo 23 (comma 9), che estende agli allievi ufficiali il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie; l’articolo 25 (comma 8), che prevede per gli ufficiali di complemento che siano dipendenti pubblici il mantenimento, in aggiunta alle competenze spettanti in quanto ufficiali, del trattamento economico già in godimento.
        Il sottosegretario SOLAROLI, dopo aver confermato che la parte della riforma rinviata all’attuazione amministrativa risulta vincolata dal limite costituito dalle risorse finanziarie autorizzate con la legge-delega, si sofferma sugli specifici rilievi formulati dal relatore. Con riferimento all’articolo 8, comma 3, ultimo periodo, e comma 4, fa presente che gli oneri relativi ai rimborsi dei titoli di viaggio risultano già quantificati nell’allegato 11 della relazione tecnica, mentre il richiamo alle ulteriori agevolazioni costituisce una mera ripetizione del dettato della legge-delega. Riguardo all’articolo 21, comma 3, sottolinea che il rinvio alla legge di bilancio per la determinazione del numero massimo annuale degli ufficiali di complemento da ammettere alle rafferme non rappresenta un’innovazione rispetto alla legislazione vigente dal punto di vista degli oneri finanziari e risulta coerente con la scelta effettuata dalla legge-delega di mantenere una flessibilità dello strumento militare nell’attuazione della riforma. Riguardo all’articolo 23, comma 9, sottolinea che la disposizione è giustificata dalla prevista soppressione della coscrizione obbligatoria e dell’ufficiale di complemento in servizio di prima nomina, che rende necessario regolamentare il trattamento economico della nuova figura di «allievo ufficiale ausiliario». In merito infine all’articolo 25, comma 8, fa presente che la norma non introduce alcuna innovazione al quadro normativo in vigore.
        Il relatore FERRANTE, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Tesoro, propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso favorevole, nel presupposto che l’attuazione della riforma demandata a provvedimenti amministrativi avvenga entro i limiti finanziari stabiliti con la legge-delega n. 331 del 2000.
        La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.


Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze (n. 863)
(Osservazioni alla 6ª Commissione)

        Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta dello schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n.300 del 1999. Per quanto di competenza, segnala che il regolamento contiene numerose disposizioni suscettibili di rilievi finanziari, ma non è corredato tuttavia da relazione tecnica, che risulterebbe necessaria per verificare gli effetti delle innovazioni rispetto alla legislazione vigente: ciò anche alla luce di quanto esplicitamente affermato nella relazione illustrativa dello schema, nella quale si sostiene che esso non si limita ad una mera riorganizzazione del Ministero, ma dà luogo ad una vera e propria costituzione di funzioni, atteso che quelle più importanti che vengono assegnate sarebbero attualmente assenti. Segnala in particolare, nell’ambito del Dipartimento unico nel quale si articola il Ministero, l’istituzione di otto uffici di livello dirigenziale generale (articoli da 4 a 12). Vi è poi l’istituzione di due organi collegiali: il Consiglio superiore delle finanze (articolo 14), in relazione al quale le spese derivanti dai compensi dovuti al Presidente e agli esperti (20 unità) che lo compongono sono poste a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio (comma 7); la Consulta nazionale e i relativi Comitati tributari regionali (articolo 15), anche in relazione ai quali gli oneri sono posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio (si veda il comma 12). L’articolo 16 dispone poi la sopravvivenza di numerosi organi collegiali del Ministero stesso presso le Agenzie recentemente istituite.
        In relazione al personale del Ministero, segnala l’articolo 17 (Tabella A), che stabilisce la dotazione organica del Ministero: al riguardo, in assenza di relazione tecnica, non si ha modo di verificare l’invarianza rispetto alla legislazione vigente, tenuto conto che, a seguito della istituzione delle Agenzie, una rilevante quota di personale è stata ad esse trasferita. Le stesse considerazioni valgono anche per l’articolo 21 (Tabella B), che fissa la dotazione organica della Scuola Centrale Tributaria. L’articolo 18 rinvia poi, senza porre alcun vincolo di natura finanziaria, ad un successivo provvedimento amministrativo l’inquadramento definitivo del personale del Ministero, stabilendo altresì che lo stato giuridico ed economico del personale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali. Analoghe considerazioni valgono per l’articolo 19, che concerne l’inquadramento definitivo dei dirigenti. Con riferimento alla disciplina transitoria stabilita nel Capo IV, segnala che l’articolo 20 prevede la facoltà di variare in aumento o in diminuzione le unità di personale collocato nel ruolo speciale e distaccato presso il Ministero. In relazione infine agli articoli 22 e 23, segnala che – come rilevato anche nel parere reso dal Consiglio di Stato – essi dispongono la sopravvivenza rispettivamente dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e del Secit. Al riguardo, non è chiaro se ciò sia coerente con quanto previsto dal decreto legislativo n.300 del 1999 in ordine al nuovo assetto del Ministero delle finanze. In particolare riguardo all’articolo 22, comma 3, segnala l’aumento del numero dei componenti del Comitato generale per i giochi, con onere posto a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.
        Il sottosegretario D’AMICO richiama la clausola di invarianza degli oneri contenuta nel decreto legislativo n. 300 del 1999 e di conseguenza riferita anche allo schema di regolamento in esame. In relazione alle osservazioni formulate dal relatore, sottolinea che il Consiglio superiore delle finanze, la Consulta nazionale e i Comitati tributari regionali sono organismi già previsti dalla legislazione vigente, evidenziando altresì che il mantenimento degli organi collegiali presso le Agenzie non comporta un incremento di oneri a carico del bilancio dello Stato. In relazione alle dotazioni organiche, illustra la riduzione della dotazione complessiva e delle posizioni dirigenziali, da cui derivano risparmi in grado di compensare gli eventuali maggiori oneri del provvedimento. Dopo aver fatto presente che il mantenimento dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e del SECIT non hanno effetti di natura finanziaria, precisa che le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 implicano una meccanica trasposizione di situazioni vigenti, senza comportare oneri aggiuntivi: risulterebbe, quindi, ridondante l’inserimento di una clausola di salvaguardia.
        Il sottosegretario SOLAROLI ribadisce la neutralità finanziaria del provvedimento in esame, tenuto conto della riduzione netta di organico conseguente alla riorganizzazione del Ministero.
        La Sottocommissione, su proposta del relatore, si esprime quindi in senso favorevole.


Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive (n. 871)
(Osservazioni alla 10ª Commissione)

        Il relatore CADDEO fa presente che si tratta dello schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle Attività produttive. Segnala che sia nella relazione generale, che nel parere del Consiglio di Stato viene richiamata una relazione tecnica che non è stata peraltro trasmessa al Parlamento. Per quanto di competenza, segnala l’articolo 14 la cui formulazione potrebbe non garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato, sia in relazione al comma 1 (che prevede l’attivazione di una idonea sede rappresentativa a Milano per l’attività del Ministro, con clausola di assenza di oneri), sia in relazione al comma 2, che prevede che il Forum internazionale per lo sviluppo delle Comunicazioni abbia sede a Palermo. In relazione a tale ultimo aspetto, occorre approfondire se il Consiglio superiore delle comunicazioni e il Forum permanente delle comunicazioni (articolo 9, comma 6) sono organismi già previsti dalla legislazione vigente.
        La dotazione organica del nuovo Ministero risulta determinata quale somma di quelle relative ai Ministeri soppressi, compresi i contingenti di personale per l’esercizio di nuove competenze provenienti da altre amministrazioni (articolo 12, commi 1 e 6). La consistenza organica del Ministero del commercio con l’estero viene rimodulata, nel principio dell’invarianza della spesa, al fine di renderla coerente con il nuovo ordinamento professionale del comparto dei ministeri (comma 3 del medesimo articolo): rileva che non è possibile verificare il rispetto dell’invarianza della spesa, poiché vengono fornite esclusivamente le dotazioni numeriche, mancando i parametri delle rispettive remunerazioni. Viene altresì prevista la riduzione della dotazione organica come precedentemente definita, in corrispondenza dell’avvio delle Agenzie e del trasferimento ad esse del relativo personale (articolo 12, comma 1) e del trasferimento di funzioni in seguito all’attuazione delle leggi «Bassanini» (articolo 12, comma 4). Segnala, infine, il comma 7 del medesimo articolo che prevede – senza porre alcun vincolo finanziario – processi di omogeneizzazione delle indennità di amministrazione corrisposte al personale proveniente dalle diverse amministrazioni.
        Il sottosegretario SOLAROLI, dopo aver confermato che il regolamento in esame non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sottolinea che, relativamente alle attività previste a Milano e a Palermo, lo schema non prevede l’istituzione di sedi distaccate o nuovi uffici, bensì la stipula di convenzioni non onerose per lo svolgimento di attività presso sedi idonee poste a disposizione gratuitamente. Fa presente quindi che anche il finanziamento degli organismi richiamati dal relatore non comporta maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente. Si sofferma poi sulle disposizioni concernenti la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero, ribadendo il pieno rispetto dei vincoli di invarianza della spesa ed evidenziando che gli oneri di personale associati alla nuova pianta organica risultano contenuti nei limiti di quelli relativi al personale in servizio al 31 dicembre 1997 nei singoli Ministeri e negli uffici le cui competenze sono attribuite al nuovo Ministero delle attività produttive. Con riferimento infine all’articolo 12, comma 7, fa presente che l’esplicito riferimento all’articolo 45, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, operato nella suddetta disposizione, assicura la determinazione dei limiti di compatibilità finanziaria, propri degli strumenti contrattuali.
        Il relatore CADDEO, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso favorevole, segnalando la necessità che i processi di omogeneizzazione delle indennità di amministrazione corrisposte al personale proveniente dalle diverse amministrazioni, previsti dall’articolo 12, comma 7, siano attuati nei limiti di compatibilità finanziaria propri degli strumenti contrattuali.
        La Sottocommissione accoglie, quindi, la proposta del relatore.


Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (n. 872)
(Osservazioni alla 11ª Commissione)

        Il relatore CADDEO osserva che si tratta dello schema di regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Per quanto di competenza, segnala che alla luce delle implicazioni finanziarie delle disposizioni contenute nello schema di Regolamento, occorre valutare l’opportunità di richiedere una relazione tecnica: in particolare segnala che l’articolo 9 prevede la riduzione compensativa di alcune unità di personale, al fine di garantire (a seguito dell’istituzione di due dipartimenti aggiuntivi ai sensi dell’articolo 1) il rispetto della neutralità finanziaria. La dotazione organica del nuovo ministero risulta determinata quale somma di quelle relative ai ministeri soppressi (articolo 7, comma 1); è altresì previsto che essa sia rideterminata in senso riduttivo in conseguenza del trasferimento di funzioni dei decreti «Bassanini» (comma 2); si segnala poi il comma 4 del medesimo articolo, che prevede – senza porre alcun vincolo finanziario – processi di omogeneizzazione delle indennità di amministrazione tra il personale proveniente dalle diverse amministrazioni. Segnala, inoltre, l’articolo 6, che demanda a successivi decreti ministeriali l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali; in relazione all’articolo 8, infine, rileva che non vi sono disposizioni di unificazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con possibile duplicazione e sovrapposizione di competenze.
        Il sottosegretario SOLAROLI, nel concordare con le osservazioni del relatore, propone di introdurre nell’ambito del comma 4 dell’articolo 7 il vincolo finanziario delle risorse destinate alla contrattazione collettiva; richiama, infine, il principio dell’invarianza della spesa in relazione agli articoli 6 ed 8.
        Il senatore AZZOLLINI sottolinea la necessità di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento, per acquisire ulteriori indicazioni ai fini della verifica della neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.
        Il relatore FERRANTE, dopo aver osservato che le risposte del rappresentante del Tesoro chiariscono gli aspetti di rilievo del provvedimento in esame, propone che la Sottocommissione si esprima in senso favorevole, segnalando la necessità che i processi di omogeneizzazione delle indennità di amministrazione corrisposte al personale proveniente dalle diverse amministrazioni, previsti dall’articolo 7, comma 4, siano attuati nei limiti di compatibilità finanziaria propri degli strumenti contrattuali.
        La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.


Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: Regolamento di disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (n. 881)
(Osservazioni alla 11ª Commissione)

        Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta dello schema di regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro. Per quanto di competenza, segnala che occorrerebbe chiarire se l’articolo 11, comma 1, intende definire – in connessione con quanto previsto dagli articoli 4 (comma 2) e 5 (comma 2) – l’obbligo di ridurre altre posizioni dirigenziali nell’ambito della dotazione organica del Ministero: in tal caso sarebbe più opportuna una formulazione più esplicita.
        Occorre, altresì, valutare se il criterio dell’invarianza della spesa (articolo 11, comma 2) possa essere rispettato tenuto conto degli articoli 4 (relativo al servizio di controllo interno), 5 (relativo al contingente di personale, alla possibilità di utilizzare personale esterno, al numero degli incarichi dirigenziali) e 7 (relativo al trattamento economico, soprattutto in relazione al comma 2). In particolare, rileva che il contingente di personale è fissato in 100 unità ai sensi dell’articolo 5, comma 1 – al netto di quelle assegnate al Servizio di controllo interno e ai Sottosegretari di Stato – a fronte di 119 unità attualmente in servizio: al riguardo, è opportuno acquisire indicazioni sulla inclusione del personale attualmente destinato alle segreterie dei Sottosegretari e al servizio di controllo tra le 119 unità richiamate.
        Il sottosegretario SOLAROLI fa presente che l’articolo 11, comma 1, è finalizzato a precisare che gli incarichi dirigenziali previsti dall’articolo 4, comma 2 e dall’articolo 5, comma 2, devono intendersi ricompresi nell’ambito della dotazione organica dei dirigenti e che pertanto da essi non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In relazione al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, fa presente che il contingente previsto dalla legislazione vigente potrebbe essere superiore alle 100 unità che il provvedimento in esame assegna agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
        La Sottocommissione si esprime quindi in senso favorevole, nel presupposto che gli incarichi dirigenziali di cui agli articoli 4 (comma 2) e 5 (comma 2) siano compresi nell’ambito della dotazione organica dei dirigenti.


        
La seduta termina alle ore 16,30.