LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1997


82a Seduta

Presidenza del vice Presidente
DUVA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Gasparrini.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11a, 0036°)

Il senatore BONATESTA chiede che venga verbalizzato il fatto che la Commissione può iniziare i suoi lavori solamente grazie alla disponibilità dei senatori dell' opposizione ad assicurare il numero legale.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione

Il sottosegretario GASPARRINI fa presente di poter rispondere soltanto alla prima delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, dovendosi recare anche alla 1a Commissione.

Il senatore CURTO, osservato che all'ordine del giorno della seduta della Commissione lavoro è prevista la risposta del Governo a tre interrogazioni, una delle quali da lui presentata, protesta per la decisione del rappresentante del Governo che ritiene lesiva della dignità e delle prerogative parlamentari.

Il sottosegretario GASPARRINI fa presente che avrebbe potuto dare risposta a tutte le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, qualora la Commissione avesse cominciato i suoi lavori all'ora prevista.

Il senatore BONATESTA rileva che il Sottosegretario è arrivato alle ore 15,20 e che quindi soltanto in parte il ritardo dell'inizio dei lavori è addebitabile alla Commissione, o per meglio dire alla maggioranza che non ha garantito il raggiungimento del numero legale. Ritiene inoltre opportuno, per un atto di cortesia nei confronti di un senatore che non fa parte della Commissione, che il senatore De Luca e il senatore Manzi concedano al senatore Curto la possibilità di ascoltare la risposta alla sua interrogazione nella seduta odierna.

Acquisito il consenso del senatore De Luca e del senatore Manzi, il PRESIDENTE invita il Sottosegretario a dare risposta all'interrogazione del senatore Curto.

Il sottosegretario GASPARRINI, assicurata la propria disponibilità a dare risposta, la prossima settimana, alle interrogazioni 3-00119 del senatore De Luca ed altri e 3-00552 dei senatori Manzi e Marchetti, risponde all'interrogazione 3-00461 del senatore Curto rilevando che con essa vengono sollevate alcune perplessità in ordine al comportamento tenuto dall'Amministrazione a seguito della vicenda giudiziaria a cui è tuttora interessata la signora Lucia Madaro, in servizio presso l'Ufficio del Lavoro e della massima occupazione di Brindisi. In particolare si chiedono chiarimenti circa la decisione assunta dall'Amministrazione di procedere nei confronti della suddetta lavoratrice con provvedimento amministrativo di sospensione dal servizio, lamentando una disparità di trattamento in quanto nello stesso luogo, per la medesima circostanza e per simili motivazioni, vi sarebbero stati altri dipendenti rinviati a giudizio nei cui confronti non sarebbero state adottate le stesse determinazioni.
Al riguardo, al fine di chiarire le circostanze menzionate, ritiene necessario, in via preliminare, richiamare alcuni riferimenti normativi e giurisprudenziali in materia.
L'articolo 27 del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Ministeri prevede, al comma 2, che «il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo 25, commi 4 e 5, del contratto medesimo.
Inoltre il Consiglio di Stato, con decisione n. 386/96, ha ribadito che in caso di sospensione facoltativa del dipendente sottoposto a procedimento penale, la pubblica amministrazione deve dare conto degli elementi di gravità del reato per il quale si procede alla sospensione e dei fattori di turbamento sull'attività dell'Amministrazione che possono derivare dalla permanenza in servizio dell'impiegato, avuto anche riguardo alla sua personalità, alla risonanza ambientale del fatto ascrittogli ed ai compiti ai quali è assegnato. Pertanto è illegittimo il provvedimento di sospensione emanato nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento penale, ma nei cui confronti non sia stata ancora formulata una imputazione formale, anche se precedentemente, per gli stessi fatti, il dipendente era stato tratto in arresto.
L'Amministrazione ha preliminarmente e correttamente accertato il verificarsi dei presupposti che giustificassero l'atto di sospensione nei confronti della suddetta dipendente, constatando, in primo luogo, che la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale a carico della stessa, nonchè di altri imputati, è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari. Successivamente, ha valutato le ipotesi di reato ascritte alla medesima e, tenuto conto della loro gravità (associazione per delinquere, truffa, omissione di atti di ufficio e correzione), ha ritenuto, per salvaguardare l'immagine e il buon andamento dell'ufficio, di procedere alla sospensione dal servizio. Analoga valutazione è stata operata nei confronti dei due coimputati, anch'essi tuttora sospesi. È da ritenersi, quindi, che ogni ipotesi di discriminazione da parte dell'Amministrazione possa essere esclusa.
Per completezza di informazione, il Sottosegretario fa presente, inoltre, che il TAR di Lecce ha respinto l'istanza di sospensiva del provvedimento di sospensione dal servizio, presentata dalla signora Madaro. Non sussiste, pertanto, nel caso in esame, alcuna volontà da parte dell'Amministrazione di riconoscere la colpevolezza prima della pronuncia giurisdizionale, ma quella di assumere un comportamento che tuteli il pubblico interesse.
D'altra parte, se è pur vero che in altri casi si è ritenuta possibile la riammissione in servizio di dipendenti rinviati a giudizio, ciò è avvenuto per effetto di ordinanza sospensiva della Magistratura amministrativa, eventualmente estesa a coimputati del ricorrente. È appena il caso di precisare che, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 27, comma 8, del contratto più volte citato, la sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la stessa è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio.

Il senatore CURTO si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Sottosegretario, e, nel far presente che della questione egli ha investito anche la Presidenza della Repubblica che ha emesso un comunicato incoraggiante ed equilibrato, auspica che il Governo voglia considerare la possibilità di revocare il provvedimento di sospensione dal servizio della signora Lucia Madaro tenendo conto della decisione del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso di altri dipendenti imputati degli stessi reati e ha costretto dunque l'Amministrazione alla loro riammissione in servizio, e considerando anche le condizioni economiche e materiali in cui versa la signora Madaro, tali da non consentirle di fatto la via dei ricorsi in sede amministrativa.

PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE 3-00716
(A007 000, C11a, 0037°)

Il senatore TAPPARO chiede che venga iscritta quanto prima all'ordine del giorno della Commissione l'interrogazione 3-00716 di cui è primo firmatario.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (n. 52)
(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C11a, 0008°)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore TAPPARO, a integrazione della relazione già svolta nella seduta del 30 gennaio, riferisce sull'incontro informale tenutosi la scorsa settimana con i rappresentanti dell'INPDAI, della Confindustria, dell'Intersind e della FNDAI, i quali gli hanno esposto il loro punto di vista sullo schema di decreto legislativo all'esame, ponendo alcuni problemi e suggerendo alcune modifiche. Per alcuni aspetti si tratta di richieste condivisibili, che il relatore si riserva di includere nello schema di parere che si accinge a predisporre; altre questioni sollevate dai soggetti auditi, invece, pur condivisibili, appaiono impropriamente poste rispetto alle materie disciplinate dal provvedimento all'esame, mentre altre proposte appaiono in contraddizione con l'impostazione e le finalità della riforma previdenziale. Un primo punto sollevato dalle associazioni riguarda la richiesta di far decorrere le nuove aliquote contributive dal 1o gennaio 1996 anzichè dal 1o gennaio 1997 - come previsto al comma 2 dell'articolo 1 - con motivazioni relative soprattutto all'equilibrio finanziario del fondo. Tale proposta, peraltro, non sembra accoglibile poichè, anche in relazione alle esigenze di armonizzazione dei regimi speciali all'assicurazione generale obbligatoria, non risulta opportuno che alle disposizioni relative alla rimodulazione delle aliquote contributive venga data efficacia retroattiva.
Altre richieste riguardano la riduzione dell' aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare e la soppressione dell'aliquota relativa al finanziamento dell'indennità di mobilità. Le associazioni ascoltate sottolineano infatti che si tratta di benefici fruiti in minima parte dai destinatari di trattamenti per quanto concerne l'assegno per il nucleo familiare, mentre l'indennità di mobilità è un istituto escluso dalla legge per i dirigenti d'azienda. Il problema è indubbiamente rilevante, ma difficilmente accoglibile in quanto si deve tener conto del fine solidaristico al quale è ispirato l'istituto della contribuzione previdenziale nel suo complesso. Anche la richiesta di abolizione della contribuzione di solidarietà dovuta all'INPS non è condivisibile, dato che tale forma di contribuzione, attualmente prevista per tutti i fondi sostitutivi, può essere riconsiderata nell'ambito di un provvedimento a carattere generale. Le proposte di modifica formulate dall'INPDAI in merito al comma 3 dell'articolo 3 - relativo alla modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche -appaiono anch'esse poco convincenti, poichè l'ipotizzato protrarsi fino alla fine del 1996 dell'applicazione dell'aliquota di rendimento più elevata ai trattamenti liquidati con il sistema retributivo non sembra tenere conto della necessità che l'Istituto, una volta effettuata la scelta di restare nell'ambito della previdenza pubblica, si allinei alle scadenze previste dalla legge di riforma. Sul ripristino del coefficiente di maggiorazione dei trattamenti conseguiti successivamente al compimento dell'età pensionabile, richiesto per minimizzare il ricorso al pensionamento di anzianità, occorre poi una particolare riflessione, poichè anche in questo caso occorre guardare con attenzione alla compatibilità di questo istituto con il riassetto complessivo del sistema previdenziale dopo la riforma del 1995. Le associazioni audite hanno poi indicato numerose questioni per le quali sembrano accoglibili le proposte da esse avanzate di aggiustamento e di precisazione di parte delle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in titolo. Di tali aspetti il relatore darà puntualmente conto nello schema di parere che si ripromette di presentare entro la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (n. 51)
(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C11a, 0007°)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nella discussione il senatore Michele DE LUCA il quale afferma che, nella prospettiva della armonizzazione complessiva della normativa settoriale con quella di carattere generale, occorrerà superare, sia pure gradualmente, l'istituto della rivalsa a favore del datore di lavoro. Giudica poi necessario, per evitare ogni confusione, pervenire ad una classificazione degli assicurati in due soli gruppi, composti il primo dai lavoratori impiegati a tempo indeterminato e il secondo da quelli i cui rapporti di lavoro sono caratterizzati dalla discontinuità. Sottolinea infine che, a prescindere dalla opportunità o meno di preservare il pluralismo degli enti e sia dunque il fondo dell'ENPALS assorbito o meno in futuro dall'INPS, occorrerà comunque perseguire l'obiettivo di un equilibrio economico e finanziario del fondo che si trova oggi con un pesante passivo, potendo oltretutto finanziare una parte delle prestazioni previdenziali dei lavoratori dello spettacolo grazie al gettito contributivo degli sportivi, tutti di giovane età.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SULLA PROCEDURA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11a, 0036°)

Il senatore BONATESTA rileva che nessuna registrazione o annotazione a verbale viene effettuata nel momento in cui un senatore entra od esce dall'aula della Commissione, sicchè può risultare, da un riscontro del foglio firme, che un senatore ha partecipato ad una votazione quando in realtà egli aveva già abbandonato i lavori o non aveva ancora cominciato a parteciparvi. Chiede pertanto che la Presidenza della Commissione consideri la questione sollevata e valuti l'opportunità di procedere alle conseguenti annotazioni.

Il presidente DUVA, nell'assicurare al senatore Bonatesta che investirà della questione il presidente Smuraglia, richiama comunque la sua attenzione sul fatto che la Presidenza e gli uffici di segreteria della Commissione lavoro si attengono alle norme regolamentari e alla prassi di tutte le altre Commissioni e della stessa Assemblea ed osserva che l'inconveniente segnalato, se tale deve essere considerato, non incorre nei casi in cui si procede, secondo le norme del Regolamento, alla votazione nominale. Ritiene altresì che la questione dovrebbe più propriamente essere sollevata presso la Giunta per il Regolamento.

La seduta termina alle ore 16,15.