158a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.
La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE
(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi
(2839) Ronconi ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.8 (nuovo testo), 5.1, 5.5, 5.23 e 5.18 (nuovo testo). Si dichiara invece contrario, invitando i proponenti al ritiro, sugli emendamenti 5.6, 5.2, 5.10, 5.3, 5.9, 5.7, 5.11, 5.15, 5.16, 5.21, 5.20, 5.19, 5.12, 5.14, 5.13 e 5.25. Invita a riformulare l'emendamento 5.48 in un nuovo testo, mentre sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 5 si uniforma al parere espresso dal relatore; ciò ad eccezione degli emendamenti 5.42, 5.43 e 5.46, sui quali si rimette alla Commissione in quanto il sollecitato avviso del Dicastero interessato non è pervenuto.

La Commissione accoglie l'emendamento 5.8 (nuovo testo), respingendo successivamente l'emendamento 5.6.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.2, 5.4 e 5.10, di contenuto identico.

Respinto a maggioranza l'emendamento 5.3 e dopo il ritiro dell'emendamento 5.9 annunciato dal senatore VELTRI, la Commissione accoglie all'unanimità, con unica votazione, gli emendamenti 5.1 e 5.5.

Il senatore VELTRI ritira l'emendamento 5.7, così come il senatore ASCIUTTI ritira gli emendamenti 5.11 e 5.20.

La Commissione accoglie l'emendamento 5.18 (nuovo testo), risultandone conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.15, 5.16 e 5.21.

Il senatore CARPINELLI ritira l'emendamento 5.19, così come il senatore SEMENZATO ritira l'emendamento 5.12.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 5.14 e 5.13.

Il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 5.25, così come il senatore SPECCHIA ritira l'emendamento 5.26 ed il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 5.30.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 5.29, risulta accolto l'emendamento 5.50.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi accolti dalla Commissione gli emendamenti 5.23, 5.22, 5.31 e 5.27; indi la Commissione conviene sull'emendamento 5.24 (nuovo testo), risultandone conseguentemente precluso l'emendamento 5.28 (nuovo testo).

La Commissione conviene, con unica votazione, sugli emendamenti 5.33 (nuovo testo) e 5.35 (nuovo testo), di contenuto identico; risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.34 e 5.32.

Posti congiuntamente ai voti, sono accolti dalla Commissione gli emendamenti 5.40, 5.41 e 5.45, di contenuto identico.

La Commissione accoglie l'emendamento 5.37, mentre risulta respinto l'emendamento 5.38.

Dopo che il senatore POLIDORO ha ritirato l'emendamento 5.49, la Commissione respinge l'emendamento 5.47.

Il senatore ASCIUTTI accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 5.48 in un nuovo testo che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il senatore CARPINELLI ritira l'emendamento 5.36, indi la Commissione respinge l'emendamento 5.39.

Il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 5.42, così come il senatore SPECCHIA ritira l'emendamento 5.43; analogo ritiro annuncia il senatore ASCIUTTI per l'emendamento 5.46.

Si passa agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5, già precedentemente illustrati ed accantonati.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi proposti all'articolo 5; analogo parere esprime il sottosegretario BARBERI.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 5.0.1 e 5.02; indi sono posti ai voti congiuntamente e respinti gli emendamenti 5.0.12, 5.0.3 e 5.0.8 di contenuto indentico.

Il senatore ASCIUTTI ritira gli emendamenti 5.0.4, 5.0.5 e 5.0.6.

Il senatore POLIDORO ritira gli emendamenti 5.0.13 e 5.0.14.

Il senatore SPECCHIA ritira gli emendamenti 5.0.10. 5.0.9 e 5.0.7.

Il senatore SEMENZATO ritira l'emendamento 5.0.11.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 6, già illustrato e precedentemente accantonato.

Il relatore GIOVANELLI propone la riformulazione dell'emendamento 6.1 come comma aggiuntivo dell'emendamento 16.0.3.

Il senatore LASAGNA accoglie l'invito, condiviso anche dal rappresentante del Governo, e pertanto ritira l'emendamento 6.1 riservandosi di riformularlo come subemendamento nei termini richiesti dal relatore.

Si passa agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6, già illustrati ed accantonati.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere contrario sugli emendamenti 6.0.3, 6.0.1, 6.04, 6.0.2, 6.0.6 e 6.0.7, invitando i proponenti al ritiro; quanto all'emendamento 6.0.5, ne propone una riformulazione che si limiti al solo comma 2, da aggiungere quale comma aggiuntivo all'articolo 6.

Il senatore ASCIUTTI, dopo aver ritirato l'emendamento 6.0.4, accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 6.0.5, sulla quale il sottosegretario BARBERI si rimette alla Commissione; sugli altri emendamenti, il Governo si dichiara contrario.

Il senatore RESCAGLIO ritira gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.7, così come il senatore SEMENZATO ritira l'emendamento 6.0.2; il senatore SPECCHIA ritira l'emendamento 6.0.6.

La Commissione respinge l'emendamento 6.0.3; indi risulta accolto l'emendamento 6.2, che rappresenta la riformulazione dell'emendamento 6.0.5 accolta dal senatore Asciutti su proposta del relatore.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 7, già illustrato e precedentemente accantonato.

Con il parere favorevole di relatore e Governo, l'emendamento 7.1 è accolto dalla Commissione.

Su istanza del relatore GIOVANELLI, il senatore ASCIUTTI riformula l'emendamento 7.0.1 trasferendone i contenuti all'articolo 13, come emendamento 13.36.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 8, già illustrati ed accantonati in precedenza.

Il relatore GIOVANELLI illustra riformulazioni ai propri emendamenti 8.17, 8.16 e 8.29; indi presenta ed illustra l'emendamento 8.30.
Non essendovi interventi, esprime i pareri su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8: è contrario (invitando i proponenti al loro ritiro) agli emendamenti 8.1, 8.5, 8.8, 8.7, 8.4, 8.3, 8.2, 8.6, 8.9, 8.10, 8.14, 8.12, 8.21, 8.18, 8.22, 8.13, 8.19, 8.25 e 8.27; si dichiara favorevole all'emendamento 8.26, mentre si rimette al Governo sugli emendamenti 8.24 e 8.28.

Il senatore CARPINELLI ritira gli emendamenti 8.1 e 8.25, seguito dal senatore SEMENZATO che ritira l'emendamento 8.27.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.30, 8.5, 8.17. 8.16, 8.29 e parzialmente favorevole sull'emendamento 8.15 dichiarando, in particolare, le proprie perplessità in merito al mantenimento del richiamo ai comitati tecnico-scientifici nell'ambito dell'emendamento; espresso parere contrario sugli emendamenti 8.14 e 8.28, si associa al parere del relatore sugli altri emendamenti facendo presente, in merito all'emendamento 8.22, che esso penalizzerebbe i beni culturali non compresi nel piano di interventi e, in merito agli emendamenti al comma 6, che il mantenimento del testo del Governo consente di rendere immediatamente spendibili le risorse.

Si passa alle votazioni.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 8.30 del relatore, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti riferiti al comma 2.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 8.14, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 8.15 del relatore, previe dichiarazioni di voto contrario dei senatori SEMENZATO (che ritiene molto rischiosa l'estromissione del Ministero dei beni culturali e ambientali sul piano della salvaguardia del patrimonio culturale), ASCIUTTI e RONCONI. Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 8.12 e 8.21.

Il senatore CARPINELLI ritira gli emendamenti 8.18 e 8.22 e il senatore CAPONI ritira l'emendamento 8.13.

Posto ai voti ed accolto l'emendamento 8.17 del relatore nel testo riformulato, è dichiarato assorbito l'emendamento 8.19.

Sono quindi posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 8.29 e 8.16 del relatore nel testo riformulato.

Gli emendamenti 8.23 e 8.26, di identico tenore, sono posti ai voti ed accolti, dopo che il sottosegretario BARBERI ha dichiarato di rimettersi alla Commissione e il senatore SEMENZATO ha annunciato voto contrario; è conseguentemente precluso l'emendamento 8.24.

Il senatore SEMENZATO ritira l'emendamento 8.28.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 9, già illustrati e precedentemente accantonati.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.1 e 9.2, di identico tenore, e contrario sull'emendamento 9.4; si rimette al Governo sugli emendamenti 9.5 e 9.6, di identico tenore.

Il sottosegretario BARBERI si associa al relatore sugli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.4, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.5 e 9.6 a condizione che vengano riformulati prevedendo l'intesa delle regioni.

Dopo che il senatore CARPINELLI ha ritirato l'emendamento 9.4, sono posti congiuntamente ai voti ed accolti gli emendamenti 9.1 e 9.2, nonchè gli emendamenti 9.5 e 9.6, entrambi riformulati dai rispettivi proponenti, accogliendo la proposta del Governo.

L'emendamento 9.0.1 è posto ai voti e respinto, dopo che il relatore GIOVANELLI e il sottosegretario BARBERI hanno espresso parere contrario.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 10, già illustrati e precedentemente accantonati.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.8, 10.1 e 10.6 di identico tenore e contrario sugli emendamenti 10.2 e 10.4 di identico tenore; invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 10.7 e 10.9 e si rimette al Governo sugli emendamenti 10.3 e 10.5.

Il sottosegretario BARBERI si associa al parere del relatore sugli emendamenti 10.8, 10.1 e 10.6, 10.7, in merito al quale dichiara che quanto proposto è già previsto nel comma 1 dell'articolo 5, 10.2 e 10.4, 10.9, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 10.3 e propone ai firmatari dell'emendamento 10.5 di ritirarlo per riformularlo in un nuovo emendamento all'articolo 13, nell'ambito del quale viene affrontata la questione dei militari.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 10.7 ed il senatore CARPINELLI ritira l'emendamento 10.9; il senatore POLIDORO accede all'invito del Governo ritirando l'emendamento 10.5, che trasforma nell'emendamento 13.37.

Posti ai voti, è accolto l'emendamento 10.8; sono quindi posti congiuntamente ai voti ed accolti gli emendamenti 10.1 e 10.6; l'emendamento 10.3, posto ai voti, risulta accolto, mentre gli emendamenti 10.2 e 10.4, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

L'emendamento 10.0.1 è ritirato dal senatore SEMENZATO, alla luce del parere contrario della 5a Commissione e dell'invito a ritirarlo espresso dal relatore GIOVANELLI e dal sottosegretario BARBERI.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 12, già illustrati e precedentemente accantonati.

Il relatore GIOVANELLI si esprime in senso contrario, invitando i proponenti a ritirarli, sugli emendamenti 12.4, 12.3, 12.2, 12.1 (sui quali la 5a Commissione ha espresso parere contrario) 12.5, 12.6, 12.14, nonchè sugli emendamenti 12.9, 12.15, 12.11, 12.10 e 12.13 (sui quali la 5a Commissione ha espresso parere contrario); si rimette al Governo sull'emendamento 12.12 e ritira l'emendamento 12.10 in considerazione del parere contrario della 5a Commissione, nonchè l'emendamento 12.7 connesso. È favorevole all'emendamento 12.16.

Il senatore CARPINELLI ritira conseguentemente l'emendamento 12.8, identico all'emendamento 12.7.

Il sottosegretario BARBERI si associa ai pareri espressi dal relatore, dichiarando di non comprendere le ragioni del parere contrario della 5a Commissione sull'emendamento 12.10; propone poi una riformulazione dell'emendamento 12.12 che viene accettata dal senatore RONCONI.

Dopo che la Commissione ha accolto l'emendamento 12.16, l'emendamento 12.12 è quindi posto ai voti ed accolto nel testo riformulato.

Gli emendamenti 12.4, 12.3, 12.2, 12.1, 12.5, 12.6, 12.9, 12.14, 12.15 e 12.11 sono ritirati dai rispettivi proponenti. Il senatore VELTRI fa proprio e ritira l'emendamento 12.13.

Si passa agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere contrario sugli emendamenti 12.0.1, 12.0.4, 12.0.6, 12.0.9 e 12.0.10, sui quali la 5a Commissione ha espresso parere contrario, e favorevole sugli emendamenti 12.0.2, 12.0.3, 12.0.5, 12.0.11, 12.0.8 (di contenuto identico) e 12.0.7.

Dopo che il sottosegretario BARBERI si è associato ai pareri espressi dal relatore, i rispettivi proponenti ritirano gli emendamenti 12.0.1, 12.0.4, 12.0.6, 12.0.9 e 12.0.10.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti ed accolti gli emendamenti 12.0.2, 12.0.3, 12.0.5, 12.0.11 e 12.0.8, dichiarandosi conseguentemente assorbito l'emendamento 12.0.7.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 13, già illustrati ed accantonati.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere contrario, invitando i proponenti al ritiro, sugli emendamenti 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.15, 13.16, 13.21, 13.27, 13.30, 13.32, 13.10, 13.17, 13.29 e 13.20.
Si rimette al Governo sugli emendamenti 13.13, 13.14, 13.12, 13.36, 13.37 e 13.23.
Si dichiara favorevole sugli emendamenti 13.22, 13.31, 13.24, 13.25, 13.26 e 13.33; invita poi a trasformare in ordine del giorno gli emendamenti 13.19, 13.28, 13.34 e 13.35.

Il sottosegretario BARBERI, nel rinviare ai pareri del relatore per quanto non espressamente da lui menzionato, esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.22 e 13.31, mentre dichiara la sua contrarietà sugli emendamenti 13.1, 13.3, 13.15, 13.16, 13.29, 13.23, 13.4, 13.10 e 13.17, invitando i proponenti al ritiro. Sull'emendamento 13.26 professa una sua invincibile ostilità al metodo del condono edilizio, ma giudica non inverosimili le lamentele riferite dal senatore CARPINELLI, secondo cui alcune incombenze amministrative nelle aree terremotate sfuggirebbero alla generale proroga di termini disposta dal decreto-legge n. 364 del 1997, se non altro per la difficoltà di presentare titoli idonei al catasto.
Il Sottosegretario fa poi riferimento agli emendamenti che attengono a materie di competenza di altri Dicasteri, ai quali ha doverosamente richiesto un parere sui testi proposti: il Ministero dell'agricoltura è contrario agli emendamenti 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8, perchè non vi sono più quote latte disponibili nella riserva nazionale; il Ministero della difesa si dichiara contrario sugli emendamenti 13.14, 13.12, 13.36 e 13.37, mentre sull'emendamento 13.13 è favorevole alla sola lettera b) laddove sia espunto il riferimento al pernottamento; il Ministero dei beni culturali ed ambientali esprime un giudizio sull'emendamento 13.24 che gli consente di rimettersi alla Commissione.
Quanto al Ministero dell'ambiente, il suo avviso contrario all'emendamento 13.25 non lo dissuade dall'esprimere invece parere favorevole: l'obiezione che la destinazione di spesa relativa al Trasimeno è già stata utilizzata ad altro fine - non essendo entrata formalmente nel testo della legge finanziaria, il quale non comprende le notazioni apportate in sede parlamentare - non deve far dimenticare che in materia il Governo ha ricevuto un preciso impegno dal Parlamento, che non può essere disatteso.

Il senatore CARPINELLI ritira l'emendamento 13.20, così come il senatore POLIDORO ritira gli emendamenti 13.30 e 13.3.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 13.1 e 13.4.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8, di contenuto identico.

La Commissione respinge l'emendamento 13.10.

Il senatore CAPONI, nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 13.13, denuncia la pervicace ostinazione delle Forze armate di limitare la volontà del Parlamento con difese d'ufficio di una situazione di potere sulle giovani generazioni; in particolare, il comandante del distretto militare di Perugia si renderebbe responsabile di ripetute violazioni di legge, negando ai giovani di leva non soltanto il diritto ad ottenere i benefici già vigenti per le aree terremotate, ma addirittura la possibilità di presentare la relativa domanda.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 13.36 ed aggiunge firma all'emendamento 13.13, che affronta un problema la cui gravità è reale ed è stata enunciata con chiarezza dai proponenti dell'emendamento, ed all'emendamento 13.24.

Su invito del relatore GIOVANELLI, che si impegna a presentare in Assemblea un emendamento a sua firma che eviti di affrontare un problema così delicato con l'improvvisazione che già in passato produsse guasti applicativi, il senatore CARPINELLI (pur giudicando inopportuno l'invito del Governo a limitare l'emendamento ad una formulazione pressochè inutile) ritira l'emendamento 13.13; anche il senatore CAPONI ritira l'emendamento 13.14, così come il senatore RONCONI ritira l'emendamento 13.12; infine, il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 13.37, così come il senatore SEMENZATO ritira l'emendamento 13.0.3.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 13.15 e 13.16; indi risulta approvato l'emendamento 13.22, con conseguente assorbimento dell'emendamento 13.31.

Il senatore CAPONI ritira l'emendamento 13.17, così come il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 13.29.

La Commissione, con separate votazioni, accoglie gli emendamenti 13.24 e 13.25.

Il senatore RONCONI ritira l'emendamento 13.19, così come il senatore SEMENZATO ritira l'emendamento 13.28 ed il senatore ASCIUTTI l'emendamento 13.35; ritirato è anche l'emendamento 13.34, previa aggiunta di firma del senatore VELTRI.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 13.21; indi il senatore CARPINELLI ritira gli emendamenti 13.27 e 13.23.

All'emendamento 13.26 i senatori CAPONI e SEMENZATO dichiarano che è stata apposta erroneamente la loro firma.

Col voto contrario del senatore CAPONI l'emendamento 13.26 è accolto a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 13.32; indi riformula l'emendamento 13.33 in un nuovo testo, privo dell'ultimo inciso, su proposta del sottosegretario BARBERI.

Previa aggiunta di firme dei senatori CAPONI ed ASCIUTTI, l'emendamento 13.33 (nuovo testo) riceve il parere favorevole di relatore e Governo ed è accolto dalla Commissione.

Dichiarato decaduto l'emendamento 13.0.2 per assenza dei proponenti, il Presidente rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 00,30 del 20 febbraio 1998.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3039
al testo del decreto-legge

Art. 2.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «miglioramento» con la seguente: «adeguamento».
2.14
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «una architettura ecologica» con le seguenti: «il rispetto delle tipologie, degli elementi costruttivi e dei materiali originari,».
2.9
Semenzato

Sostituire il comma 3, lettera c), col seguente:

«c) a definire, con criteri omogenei in base ai quali i comuni perimetrano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i centri, parte di questi e i nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti dove gli edifici distrutti, gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero e piani attuativi ai sensi dell'articolo 3».
2.15
Ronconi

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «omogenei».
2.18
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «omogenei».
2.19
Caponi, Carcarino

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «omogenei».
2.20
Il Relatore

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «i centri e nuclei» aggiungere le seguenti: «, o parte di essi,».
2.16
Magnalbò, Specchia, Maggi, Marri, Cozzolino

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «i centri e nuclei» aggiungere le seguenti: «, o parte di essi,».
2.17
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Al comma 3, alla lettera c), sostituire la parola: «programmi» con la seguente: «piani».
2.21
Caponi, Carcarino

Al comma 3, lettera e) dopo le parole: «dissesti idrogeologici» aggiungere le seguenti: «con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture, ».
2.22 (nuovo testo)
Ronconi

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «sui dissesti idrogeologici» aggiungere le seguenti: «, sentite le competenti autorità di bacino, ».
2.23 (nuovo testo)
Veltri, Carcarino

Al comma 5, dopo le parole: «per ciascuna regione» inserire le seguenti: «dal vice-commissario per i beni culturali di cui all'ordinanza n. 2669 del 1o ottobre 1997,» e dopo le parole: «di cui all'articolo 3» aggiungere le seguenti: «e per i piani di cui all'articolo 8, comma 3.».
2.29
Il Relatore

Al comma 6, aggiungere in fine le parole: «e con il Dipartimento della protezione civile».
2.30
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 6, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e con il Dipartimento della protezione civile».
2.31
Il Relatore

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine dell'applicazione del presente articolo le Regioni provvedono d'intesa con propri atti legislativi».
2.32
Caponi, Carcarino

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Le Regioni Umbria e Marche provvedono:

a) a realizzare, avvalendosi anche del Servizio geologico nazionale, del CNR e di istituti e dipartimenti universitari, rilevamenti geologici e geotematici, alla scala 1:10.000 su carta tecnica regionale inquadrata nel sistema europeo E.D. 1950, comprese tutte le attività strumentali connesse. Tali rilevanti sono finalizzati anche al completamento dei programmi nazionali di realizzazione della nuova carta geologica d'Italia nei rispettivi territori, sulla base di apposite intese;
b) a realizzare avvalendosi anche dell'Istituto Nazionale di geofisica, l'analisi delle modificazioni del regime idrologico e delle manifestazioni gassose intervenute nelle acque sotterranee delle strutture carbonatiche interessate dal sisma ed influenti negativamente sugli usi idropotabili.

7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7-bis le Regioni Umbria e Marche istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture organizzative e sini al termine delle attività di ricostruzione, servizi geologici regionali e un centro di coordinamento interregionale per le attività conoscitive, geologiche e geotematiche».
2.33
Semenzato

Art. 3.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «novanta giorni».
3.5
Ronconi

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «centri e nuclei», aggiungere le seguenti: «o parte d'essi».
3.1
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «centri e nuclei», aggiungere le seguenti: «o parte di essi».
3.6
Magnalbò, Specchia, Maggi, Marri, Cozzolino

Al comma 1, dopo le parole: «lettera c)», sostituire il resto del comma con le seguenti parole: «i comuni, nel rispetto degli obiettivi definiti dalle Regioni nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, predispongono ed adottano i piani di recupero, anche in variante agli strumenti urbanistici generali, corredati da specifici piani finanziari, che prevedono una riformulazione integrata:

a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sisimica, e degli immobili utilizzati dalle attività di cui all'articolo 5;
b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area;
c) la perimetrazione degli interventi unitari, intese come unità minime di intervento e l'individuazione per ciascuna di essa delle categorie di intervento ammesse;
d) i termini e le modalità per l'attuazione del piano di recupero e le procedure per la sostituzione nel caso di inerzia dei soggetti preposti all'attuazione medesima.».
3.2
Caponi, Carcarino

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «programmi», con la seguente: «piani».
3.4
Semenzato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il ripristino», sopprimere le seguenti: «e la realizzazione».
3.3
Semenzato

Al comma 1, in fine, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) il coordinamento e la contemporaneità, per le città meta di percorsi giubilari, dei lavori strutturali resi necessari a seguito del terremoto con quelli migliorativi previsti per il Giubileo del 2000».
3.7
Fumagalli Carulli, Di Benedetto

Al comma 3, sostituire la parola: «programmi», con la seguente: «piani».
3.9
Caponi, Carcarino

Al comma 3 inserire, in fine, il seguente periodo: «Nei programmi sono altresì indicate le risorse dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici e dall'applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 15».
3.8
Il Relatore

Al comma 4, dopo le parole: «l'assistenza tecnica ai comuni» aggiungere le seguenti: «, con precedenza a quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti,».
3.13
Ronconi

Al comma 4 sostituire le parole: «avvalendosi anche dei provveditorati alle opere pubbliche, valutano e approvano» con le seguenti: «valutano e approvano, entro trenta giorni dalla presentazione,».
3.10 (nuovo testo)
Caponi, Carcarino

Al comma 4, sostituire la parola: «programma», con l'altra: «piano».
3.11
Semenzato

Al comma 4, sopprimere le parole: «prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali».
3.12
Semenzato

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «I piani regolatori generali in adozione sono sospesi».
3.14
Ronconi

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari, entro quindici giorni dal termine di approvazione del piano di recupero, possono delegare al Comune la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi. I proprietari, che non si avvalgono di questa possibilità, si costituiscono in consorzio obbligatorio entro quarantacinque giorni dall'invito ad essi rivolto dal Comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Il consorzio si sostituisce ai proprietari, che non hanno aderito, per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1».
3.15
Caponi, Carcarino

Al comma 5, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «30 giorni».
3.17
Ronconi

Al comma 5, alla fine del primo periodo, dopo la parola: «comune» aggiungere le seguenti parole: «a partire dal momento dell'attivazione della priorità».
3.16
Ronconi

Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «, utilizzando i contributi di cui all'articolo 4».
3.23
Il Relatore

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i Comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati di cui all'articolo 4, comma 3, siano superiori ai limiti massimi stabiliti nel medesimo comma 3».
3.18 (nuovo testo)
Semenzato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I progetti presentati dalle aziende agricole singole o associate e approvati dai Comuni, rivolti alla ricostruzione o al recupero, compresi il miglioramento sismico e l'adeguamento igienico-sanitario, di beni immobili adibiti ad abitazione e ad attività agrituristiche, agricole, zootecniche e alla conservazione e trasformazione dei prodotti, alle infrastrutture rurali a servizio delle aziende, costituiscono in maniera integrata programmi di recupero a tutti gli effetti».
3.19
Scivoletto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I progetti presentati dalle aziende agricole singole o associate e approvate dai Comuni, rivolti alla costruzione o al recupero, compresi il miglioramento sismico e il miglioramento igienico-sanitario, di beni immobili adibiti ad abitazione ed attività agrituristiche, agricole, zootecniche e alla conservazione e alla trasformazione dei prodotti, alle infrastrutture rurali a servizio delle aziende agricole, costituiscono a tutti gli effetti programmi di recupero ai sensi della presente legge.»
3.22
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Al comma 7, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» aggiungere le seguenti: «, comma 2,».
3.24
Il Relatore

Al comma 7, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» aggiungere le seguenti: «, comma 2,».
3.25
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole da: «attuarsi» a «è concesso», con le seguenti: «da attuarsi secondo i criteri e le priorità e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 2, nonchè delle disponibilità di cui all'articolo 15, è concesso:».
4.57
Il Governo

Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «elementi architettonici esterni» inserire le seguenti: «comprese le rifiniture esterne».
4.7
Il Relatore

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «un contributo pari al costo delle strutture,» aggiungere le seguenti: «delle demolizioni e loro smaltimento,».
4.2
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle strutture» aggiungere le seguenti: «e della progettazione».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 1 miliardo e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 1 miliardo: al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.
4.3
Ronconi

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «degli elementi architettonici esterni» aggiungere le seguenti: «, degli infissi esterni».
4.1
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «architettonici esterni» aggiungere le seguenti: «, di elementi divisori interni».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 3 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 2 miliardi: al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.
4.4
Ronconi

Al comma 1, punto a), dopo le parole: «superfici preesistenti» aggiungere le parole: «aumentabili esclusivamente ai fini del miglioramento sismico e dell'adeguamento igienico-sanitario».
4.6
Scivoletto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «superfici preesistenti» aggiungere le seguenti: «aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario».
4.5
Semenzato

Al comma 1, lettera b), aggiungere dopo la parola: «costo» le seguenti: «dell'eventuale preventivo abbattimento,».
4.14
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sulle strutture» aggiungere le parole: «compresi il miglioramento sismico e l'adeguamento igienico-sanitario».
4.8
Scivoletto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sulle strutture» aggiungere le parole: «compreso l'adeguamento igienico-sanitario».
4.9
Semenzato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sulle strutture» aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 4 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 2 miliardi: al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.
4.11
Ronconi

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «architettonici esterni» aggiungere le seguenti: «ed interni».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 4 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 2 miliardi: al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.
4.12
Ronconi

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «degli elementi architettonici esterni» aggiungere le seguenti: «, degli infissi esterni».
4.13
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Al comma 3, lettera b) aggiungere le seguenti parole: «o per gli impianti negli edifici unifamiliari».
4.38
Carpinelli, Veltri

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Il costo delle demolizioni degli edifici pubblici e privati è a totale carico dello Stato».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 10 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 2 miliardi: al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.
4.10
Ronconi

Al comma 2, sostituire le parole: «programmi integrati» con le seguenti: «piani di recupero».
4.15
Caponi, Carcarino

Al comma 2, sostituire la parola: «integrati» con la seguente: «di recupero».
4.16
Il Relatore

Al comma 2, sostituire la parola: «integrati» con la seguente: «di recupero».
4.18
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate dall'articolo 1117 del codice civile e i benefici sono applicati anche agli immobili con unico proprietario».
4.17
Il Relatore

Sostituire il comma 3 col seguente:

«3. Al fine di proseguire, completare, ed estendere gli interventi di recupero degli immobili privati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia di cui al comma 2, già avviati dai Commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, è concesso un contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unità immobiliare. Il limite del contributo è innalzato a lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare comunità o attività turistico-ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo. Il contributo è concesso nel caso in cui gli immobili abbiano comunque subìto danni significativi alle strutture principali e superiori ad un limite che sarà stabilito dalle regioni, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici».
4.26
Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici» con le seguenti: «su parere espresso unitariamente dai comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5».
4.27
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 3, sostituire le parole: «il miglioramento» con le seguenti: «l'adeguamento».
4.25
Semenzato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il miglioramento sismico» aggiungere le seguenti: «, l'adeguamento igienico-sanitario e alla normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro».
4.32
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti, D'Alì

Al comma 3, dopo le parole: «miglioramento sismico» aggiungere le seguenti: «e l'adeguamento igienico-sanitario».
4.20
Scivoletto

Al comma 3, dopo le parole: «miglioramento sismico» aggiungere le seguenti: «e l'adeguamento igienico-sanitario».
4.22
Semenzato

Al comma 3, dopo le parole: «miglioramento sismico» aggiungere le seguenti: «e l'adeguamento igienico-sanitario».
4.28
Ferrante, Ucchielli, Calvi

Al comma 3, sostituire le parole da: «lire 60 milioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «500.000 lire al metro quadrato per ciascuna unità immobiliare».
4.23 (- 4.24)
Ronconi

Al comma 3, sostituire le cifre: «60 milioni» e «120 milioni» rispettivamente con le cifre: «120 milioni» e «240 milioni».
4.31
Asciutti, Lasagna, Rizzi

Al comma 3, dopo le parole: «per ciascuna unità immobiliare» aggiungere il seguente periodo: «Il limite del contributo è innalzato a lire 100 milioni nel caso di abilitazioni singole».
4.19
Caponi, Carcarino, Carpinelli

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.
4.30
Carpinelli, Veltri

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il limite del contributo è pari al 70 per cento del costo di riparazione e di miglioramento sismico dell'edificio, oppure, se inferiore, del costo di recupero primario stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 457 del 1978 per gli immobili privati destinati ad ospitare comunità, attività turistico-ricettive e destinazioni non riconducibili a quelle previste all'articolo 3, comma 1, lettera a)».
4.29
Carpinelli, Veltri

Al comma 3, dopo le parole: «turistico-ricettive» aggiungere la seguente: «agricole».
4.21
Scivoletto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi solo ai soggetti che alla data del 26 settembre 1997 siano propetari degli immobili distrutti o danneggiati, ovvero, rispetto agli stessi immobili, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parente o affine fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato».
4.37 (nuovo testo)
Il Relatore

Al comma 4, sostituire le parole: «commi 1, 2 e 3», con le seguenti: «commi 1, 2, 2-bis e 3».
4.42
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 4, dopo le parole: «soggetti proprietari» aggiungere le seguenti: «o usufruttuari».
4.33
Caponi, Carcarino

Al comma 4, dopo le parole: «26 settembre 1997,» aggiungere le seguenti: «e agli eredi legittimi».
4.34
Caponi, Carcarino

Al comma 4, dopo le parole: «crisi sismica» aggiungere le seguenti: «agli usufruttuari ed ai titolari di diritti reali di garanzia, esistenti alla data del 26 settembre 1997, che si sostituiscono ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto».
4.35 (nuovo testo)
Polidoro, Rescaglio

Al comma 4, dopo le parole: «crisi sismica», aggiungere il seguente periodo: «agli usufruttuari ed ai titolari di diritti reali di garanzia, esistenti alla data del 26 settembre 1997, che si sostituiscono ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto».
4.43 (nuovo testo)
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.
4.41
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
4.45
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli immobili che hanno ottenuto benefici di tali contributi possono esere alienati, nel corso di 10 anni, una sola volta dalla data di concessione del contributo stesso. In caso contrario il proprietario è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto alla restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali da versare all'entrata del bilancio dello Stato».
4.36
Ronconi

Al comma 4, dopo le parole: «a favore di privati» aggiungere le seguenti: «diversi da parente o affine fino al quarto grado».
4.37
Il Relatore

Al comma 4, dopo le parole: «a favore di privati», aggiungere le seguenti: «diversi da parente o affine fino al quarto grado».
4.39
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 4, dopo le parole: «è tenuto al rimborso delle somme percepite» aggiungere le seguenti: «relativamente alle finiture e degli impianti interni».
4.44
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «L'alienazione è consentita in caso di morte o trasferimento del proprietario.».
4.40
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 5 sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: «Ai proprietari delle unità immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 alla data del 26 settembre 1997 è concesso un contributo pari a lire 150.000 al metro quadrato per il ripristino delle rifiniture».
4.48
Ronconi

Al comma 5, dopo le parole: «Ai proprietari», aggiungere le seguenti: «ed agli usufruttuari».
4.54
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 5, dopo le parole: «Ai proprietari», aggiungere le seguenti: «, o usufruttuari qualora i proprietari per qualsiasi motivo non esercitino tale diritto,».
4.46 (nuovo testo)
Caponi, Carcarino, Carpinelli

Al comma 5, sostituire le parole: «commi 1, 2, 3 e 4», con le seguenti: «commi 1, 2, 2-bis, 3 e 4».
4.53
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 5, sopprimere le parole: «e destinate ad abitazione principale».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 3 miliardi, e la cifra: «20 miliardi», è aumentata di 2 miliardi. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.
4.50
Ronconi

Al comma 5, sopprimere le parole: «del nucleo familiare», e dopo la data: «27 maggio 1995», aggiungere le seguenti parole: «decurtato dei redditi degli immobili dichiarati inagibili totalmente o parzialmente».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 1 miliardo, e la cifra: «20 miliardi», è aumentata di 1 miliardo. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.
4.47
Ronconi

Al comma 5, dopo le parole: «il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario», aggiungere le seguenti: «detratto il reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile».
4.51
Il Relatore

Al comma 5, dopo le parole: «il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario», aggiungere le seguenti: «detratto il reddito derivante dall'immobile distrutto».
4.52
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 5, sostituire le parole: «di lire 21 milioni», con le seguenti: «di lire 35 milioni». Sostituire le parole: «per redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni e fino a 50 milioni», con le seguenti: «per redditi superiori a 35 milioni e fino a 50 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 50 milioni e fino a 70 milioni».
4.55
Asciutti, Rizzi, Lasagna Scopelliti

Al comma 5, al terzo periodo, sostituire le parole: «è elevato al 90 per cento del costo delle rifiniture interne e degli» con le seguenti: «è pari a lire 200.000 al metro quadrato per le rifiniture interne e gli».
4.49
Ronconi

Al comma 7, dopo le parole: «regioni» aggiungere le seguenti: «, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 15 e con priorità per i soggetti residenti in immobili totalmente o parzialmente inagibili».
4.58
Il Governo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni necessarie per gli interventi di cui al comma 1, con oneri a carico degli stanziamenti disposti dalle ordinanze di cui all'articolo 1 e delle disponibilità di cui all'articolo 15».
4.56 (nuovo testo)
Il Relatore

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «e di servizi», aggiungere le seguenti: «ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico».
5.8 (Nuovo testo)
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 1, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «60 per cento».
5.6
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 1, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «50 per cento».
5.2
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Al comma 1, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «50 per cento».
5.4
Magnalbò, Specchia, maggi, Marri, Cozzolino

Al comma 1, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «50 per cento».
5.10
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Al comma 1, sopprimere le parole da: «applicandosi una franchigia» fino alla fine del comma.

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 5 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 2 miliardi. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.
5.3
Ronconi

Al comma 1, sostituire le parole da: «applicandosi un franchigia», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Il contributo non spetta per danni inferiori a cinque milioni di lire, ridotti a lire tre milioni per i piccoli imprenditori, così come definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1o ottobre 1997».
5.9
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 1, dopo le parole: «3 milioni per», aggiungere le seguenti: «gli imprenditori agricoli e».
5.1
Scivoletto, Barrile

Al comma 1, dopo le parole: «3 milioni per», aggiungere le seguenti: «gli imprenditori agricoli e».
5.5
Ferrante, Calvi, Ucchielli, Carpinelli

Al comma 1, dopo le parole: «1o ottobre 1997», aggiungere le seguenti: «Il valore dei danni è determinato in base al costo di acquisizione e/o di produzione di beni».
5.7
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per ristorare il danno economico indiretto delle imprese indicate nel precedente comma 1 è assegnato un contributo in conto capitale limitatamente all'importo dei minori ricavi delle aziende registratesi tra il 26 settembre 1997 ed il 31 marzo 1998.
Il minore importo deve essere calcolato in relazione alla media degli anni 1995 e 1996 certificata come previsto nel seguente comma 4.
Il contributo massimo è del 25 per cento fino ad un importo di 100 milioni di lire».
5.11
Asciutti, Lasagna, Rizzi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3, ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario».
5.18 (Nuovo testo)
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 2, dopo le parole: «articoli 2, 3 e 4», aggiungere le seguenti: «; per gli impianti e i macchinari gravemente danneggiati o distrutti il contributo viene corrisposto sulla base del costo di ripristino o di riacquisto dei beni stessi».
5.15
Polidoro, Rescaglio

Al comma 2, dopo le parole: «articoli 2, 3 e 4», aggiungere le seguenti: «; per gli impianti e i macchinari gravemente danneggiati o distrutti il contributo viene corrisposto sulla base del costo di ripristino o di riacquisto dei beni stessi».
5.16
Magnalbò, Specchia, Maggi, Marri, Cozzolino

Al comma 2, dopo le parole: «articoli 2, 3 e 4», aggiungere il seguente periodo:

«Per gli impianti e i macchinari gravemente danneggiati o distrutti, il contributo viene corrisposto sulla base del costo di ripristino o di riacquisto dei beni stessi».
5.21
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il contributo è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli immobili e delle strutture interne».
5.20
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli altri immobili che hanno subìto danni significativi alle strutture portanti principali, che saranno stabiliti dalle regioni su parere espresso unitariamente dai comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, è concesso un contributo nella misura massima del settanta per cento del costi di riparazione e miglioramento sismico, da calcolarsi sulla base dei parametri di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 2».
5.19 (- 5.17)
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli altri immobili che hanno subìto danni significativi alle strutture portanti principali, che saranno stabiliti dalle regioni su parere espresso unitariamente dai comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 4, è concesso un contributo nella misura massima del settanta per cento del costo di riparazione e miglioramento sismico da calcolarsi sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b)».
5.12
Semenzato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli addetti alle attività artigianali, commerciali, industriali ed agricole residenti nei territori delle province di Perugia, Macerata ed Ancona è concessa per il 1998 una fiscalizzazione degli oneri sociali pari al 40 per cento».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi», è aumentata di 30 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 5 miliardi. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.
5.14
Ronconi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A tutti coloro che impianteranno nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche, ex novo, una attività artigianale, commerciale, industriale, agricola e turistica con assunzione di almeno due unità lavorative, è concessa per gli anni 1999-2000 una fiscalizzazione degli oneri sociali pari al 20 per cento».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi», è aumentata di 20 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 1 miliardo. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.
5.13
Ronconi

Al comma 3, sostituire le parole: «finanziamenti in conto interessi» con le seguenti: «contributi in conto interessi su finanziamenti, di durata fino a cinque anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad un anno, erogati dalle banche».
5.25
Polidoro, Rescaglio

Al comma 3, sostituire le parole: «finanziamenti in conto interessi» con le seguenti: «contributi in conto interessi su finanziamenti, di durata fino a cinque anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad un anno, erogati dalle banche».
5.26
Magnalbò, Specchia, Maggi, Marri, Cozzolino

Al comma 3, sostituire le parole: «finanziamenti in conto interessi» con le seguenti: «contributi in conto interessi su finanziamenti, di durata fino a cinque anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad un anno, erogati dalle banche».
5.30
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Al comma 3, sostituire le parole: «45 per cento» con le seguenti: «50 per cento».
5.29
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Al comma 3, dopo la parola: «nonchè» inserire le seguenti: «dell'eventuale maggiore costo degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 4, e».
5.50
Il Relatore

Al comma 3, dopo le parole: «rifiniture interne» inserire le seguenti: «e gli impianti».
5.23
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Al comma 3, dopo le parole: «rifiniture interne» aggiungere le parole: «e gli impianti».
5.22
Scivoletto, Barrile

Al comma 3, dopo le parole: «rifiniture interne» inserire le seguenti: «e per gli impianti».
5.31
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti, D'Alì

Al comma 3, dopo le parole: «rifiniture interne» aggiungere: «e degli impianti».
5.27
Magnalbò, Specchia, Maggi, Marri, Cozzolino

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Al fine di agevolare l'accesso al credito le regioni possono erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nei territori regionali».
5.24 (Nuovo testo)
Caponi, Carcarino

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Al fine di agevolare l'accesso al credito le regioni possono erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti nel territorio.».
5.28 (Nuovo testo)
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le provvidenze già concesse allo stesso titolo dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 costituiscono anticipo su quelle di cui al presente decreto».
5.33 (Nuovo testo)
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le provvidenze già concesse allo stesso titolo dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 costituiscono anticipo su quelle di cui al presente decreto».
5.35 (Nuovo testo)
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Al comma 5, prima riga, cancellare la parola: «non».
5.34
Magnalbò, Maggi, Specchia, Marri, Cozzolino

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «fatta eccezione per i contributi già concessi dai commissari delegati per la delocalizzazione delle imprese».
5.32
Caponi, Carcarino

Al comma 6, dopo la parola: «stabiliscono» inserire il seguente periodo: «, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto».
5.40
Polidoro, Rescaglio

Al comma 6, dopo la parola: «stabiliscono» inserire il seguente periodo: «, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto».
5.41
Magnalbò, Specchia, Maggi, Marri, Cozzolino

Al comma 6, dopo la parola: «stabiliscono», inserire il seguente periodo: «, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto».
5.45
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Al comma 6, sostituire le parole: «in conto interessi» con le seguenti: «a tasso agevolato, nonchè di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica».
5.44
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 6, aggiungere le seguenti parole: «nonchè di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica».
5.37
Caponi, Carcarino, Carpinelli, Polidoro

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In considerazione della perdita di reddito subita a causa della totale o parziale inagibilità degli immobili utilizzati per le attività commerciali è concesso un contributo pari al 50 per cento della media del volume di affari».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 5 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 2 miliardi. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.
5.38
Ronconi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le regioni Umbria e Marche possono concedere alle imprese del commercio, dell'artigianato, del turismo anche in ambiente rurale, e dei servizi, che hanno subito una riduzione della propria attività in conseguenza dell'evento sismico, contributi con oneri a carico della quota parte regionale dei mutui contratti ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e successive modificazioni».
5.49
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente::

«6-bis. In considerazione della perdita di reddito subita a causa del terremoto, alle imprese turistiche e agrituristiche è concesso un contributo pari al 50 per cento delle media del volume d'affari degli ultimi due anni».
5.47
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente::

«6-bis. Alle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 1, spetta la concessione di tutte le deroghe previste dalle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte, come specificate con le decisioni della Commissione n. 95/165 del 4 maggio 1995 e 97/284 del 25 aprile 1997».
5.48 (Nuovo testo)
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino a tutto il periodo di paga in corso alla scadenza degli otto mesi successivi, le imprese del settore alberghiero e termale, operanti nelle regioni Marche ed Umbria, sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi afferenti le retribuzioni corrisposte al personale dipendente e/o dovuti per titolari delle aziende stesse direttamente impegnati nell'attività di impresa».
5.36
Carpinelli, Veltri

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di favorire ed accelerare ulteriormente la ripresa economica anche per quei comuni non investiti direttamente dagli eventi sismici, sono altresì concessi contributi a privati per la realizzazione di campeggi e villaggi turistici, alloggi agroturistici, attività extra-alberghiere o quant'altro possa incrementare il turismo, con un abbattimento di 8 punti percentuali del tasso d'interesse di riferimento applicato nel settore turistico alberghiero per i finanziamenti di importo fino a 5 miliardi relativi agli interventi ammissibili.
6-ter. Per le disposizioni di cui al comma precedente, le regioni costituiscono un fondo speciale per i finanziamenti in conto capitale e per quelli in conto interessi la cui gestione viene affidata ad un pool di banche umbro-marchigiane previa stipula di apposite convenzioni».
5.39
Magnalbò, Marri, Specchia, Cozzolino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito con modificazioni, dalla elgge 17 dicembre 1997, n. 434 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Nel caso in cui la formazione delle ulteriori due graduatorie di cui al comma 1, avvenga solo sul secondo bando 1998, al fine di consentire, comunque, il medesimo trattamento, la decorrenza delle spese agevolabili rimane fissata al 1o gennaio 1997».
5.42
Polidoro, Rescaglio

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Nel caso in cui la formazione delle ulteriori due graduatorie di cui al comma 1, avvenga solo sul secondo bando 1998, al fine di consentire, comunque, il medesimo trattamento, la decorrenza delle spese agevolabili rimane fissata al 1o gennaio 1997”».
5.43
Magnalbò, Specchia, Maggi, Marri, Cozzolino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Nel caso in cui la formazione delle ulteriori due graduatorie di cui al comma 1, avvenga solo sul secondo bando 1998, al fine di consentire, comunque, il medesimo trattamento, la decorrenza delle spese agevolabili rimane fissata al 1o gennaio 1997”».
5.46
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Benefici per le attività produttive)

1. L'importo di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, è aumentato a 300 miliardi.
2. I mutui agevolati concessi ai sensi del precedente comma sono assistiti da garanzia statale nei confronti degli istituti di credito eroganti mutuo».
5.0.1
Asciutti, Lasagna, Rizzi

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Misure a favore delle aziende agricole)

1. Per gli interventi di soccorso a favore delle aziende agricole, singole o associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonchè per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica, situate nei territori di Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, individuati dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, prescindendo dalla percentuale di danno alla produzione lorda vendibile, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992 con le modificazioni e le disposizioni di cui al presente articolo. A tale fine la dotazione odierna del fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 400 miliardi per l'anno 1999.
2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della citata legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli interventi di cui al precedente comma 1, sono concessi alle aziende agricole danneggiate, sulla base della certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subito ed il nesso di casualità con gli eventi sismici per importi di danno inferiori a 30 milioni di lire ed in base a perizia giurata da un tecnico abilitato negli altri casi.
3. Le aliquote contributive ed i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni sono elevati al 90 per cento.
4. In deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 185 del 1992, per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate sono concessi contributi in conto capitale fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa, elevabile al 90 per cento in caso di abitazione di residenza, e per un importo massimo di lire 300 milioni di lire. Per la quota delle spese non coperte dalla contribuzione in conto capitale sono concessi mutui decennali a tasso agevolato, con preammortamento triennale a tasso agevolato; i mutui anzidetti vengono considerati operazioni di credito agrario, a cui si applica la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia.
5. Ai soggetti di cui al comma 1, è concessa una indennità commisurata alla effettiva perdita di reddito per il fermo, anche parziale, dell'attività produttiva e a compensazione dei maggiori costi di produzione, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli per effetto degli eventi sismici di cui al comma 1, fino al ripristino della normale attività produttiva e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1998.
6. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con le provvidenze, allo stesso titolo già concesse dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997».
5.0.2
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti, D'Alì

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Provvidenze per la ripresa e lo sviluppo economico)

1. Al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo economico delle imprese di cui all'articolo 5, primo comma, che a seguito degli eventi sismici dimostrino, con attestazione del sindaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 17 dicembre 1997, n. 434, di aver subito un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa, viene corrisposto un contributo in conto interessi su una quota non inferiore a 10 milioni di lire e non eccedente 200 milioni di lire dei finanziamenti bancari concessi, ad un tasso non superiore al ribor a tre mesi, maggiorato dello 0,50 per cento. Il contributo, a valere sulle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è riconosciuto, nella misura di 2 punti percentuali, per una durata non superiore a due anni ed è cumulabile con eventuali altre agevolazioni.
2. Il contributo è riconosciuto nella misura di 2,5 punti percentuali nel caso in cui i finanziamenti siano garantiti dai Confidi, dalla Gepafin spa dell'Umbria e dalla società regionale di garanzia scrl delle Marche per una quota complessivamente non inferiore al 50 per cento del loro ammontare».
5.0.12
Polidoro, Rescaglio

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Provvidenze per la ripresa e lo sviluppo economico)

1. Al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo economico delle imprese di cui all'articolo 5, primo comma, che a seguito degli eventi sismici dimostrino, con attestazione del sindaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 17 dicembre 1997, n. 434, di aver subito un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa, viene corrisposto un contributo in conto interessi su una quota non inferiore a 10 milioni di lire e non eccedente 200 milioni di lire dei finanziamenti bancari concessi, ad un tasso non superiore al ribor a tre mesi, maggiorato dello 0,50 per cento. Il contributo, a valere sulle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è riconosciuto, nella misura di due punti percentuali, per una durata non superiore a due anni ed è cumulabile con eventuali altre agevolazioni.
2. Il contributo è riconosciuto nella misura di 2,5 punti percentuali nel caso in cui i finanziamenti siano garantiti dai Confidi, dalla Gepafin spa dell'Umbria e dalla Società regionale di garanzia scrl delle Marche per una quota complessivamente non inferiore al 50 per cento del loro ammontare».
5.0.3
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Provvidenze per la ripresa e lo sviluppo economico)

1. Al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo economico delle imprese di cui all'articolo 5, primo comma, che a seguito degli eventi sismici dimostrino, con attestazione del sindaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 17 dicembre 1997, n. 434, di aver subito un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa, viene corrisposto un contributo in conto interessi su una quota non inferiore a 10 milioni di lire e non eccedente 200 milioni di lire dei finanziamenti bancari concessi, ad un tasso non superiore al ribor a tre mesi, maggiorato dello 0,50 per cento. Il contributo, a valere sulle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e riconosciuto, nella misura di 2 punti percentuali, per una durata non superiore a due anni ed è cumulabile con eventuali altre agevolazioni.
2. Il contributo e riconosciuto nella misura di 2,5 punti percentuali nel caso in cui i finanziamenti siano garantiti dai Confidi, dalla Gepafin spa dell'Umbria e dalla società regionale di garanzia scrl delle Marche per una quota complessivamente non inferiore 50 per cento del loro ammontare».
5.0.8
Magnalbò, Specchia, Maggi, Marri, Cozzolino

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.
(Fondi centrali di garanzia e Confidi)

1. Il fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale spa ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n.976, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 è incrementato della somma di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 5 miliardi per l'anno 2000. Il fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa spa ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 è incrementato della somma di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 5 miliardi per l'anno 2000.
2. In favore dei Confidi, ovvero di altri organismi regionali di garanzia che costituiscano o incrementino fondi per il rilascio di garanzie connesse alle operazioni di cui agli articoli 5 e 5-bis, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1998 e di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
3. All'onere di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
4. Le disponibilità dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi contrattuali e di mora, nonchè le spese legali e giudiziali liquidate dal giudice, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui agli articoli 5 e 5-bis, limitatamente alla durata dell'intervento. La misura del relativo intervento è fissata al centro per cento della perdita che le banche dimostrino di avere sofferto al termine delle procedure giudiziali ed extragiudiziali di recupero, previo utilizzo delle eventuali garanzie rilasciate dai Confidi. A valere sulle somme predette può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero da parte delle banche, un acconto non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita. Per gli interventi dei suddetti fondi, nessun onere è posto a carico dei beneficiari.
5. Il Mediocredito Centrale spa, l'Artigiancassa spa, i Confidi, ovvero gli altri organismi regionali di garanzia definiscono le procedure per la concessione della garanzia, nonchè per l'effettuazione dei controlli».
5.0.4
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.
(Fondi centrali di garanzia e Confidi)

1. Il fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito Centrale spa ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 è incrementato della somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire miliardi per l'anno 2000.
2. In favore dei Confidi, ovvero di altri organismi regionali di garanzia che costituiscano o incrementano fondi per il rilascio di garanzie connesse alle operazioni di cui agli articoli 5 e 5-bis, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1998 di lire 5 miliardi per ciascun degli anni 1999 e 2000.
3. All'onere di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede meidante utilizzo delle risorse ripartire ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
4. Le disponibilità dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi contrattuali e di mora, nonchè le spese legali e giudiziali liquidate dal giudice, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui agli articoli 5 e 5-bis, limitatamente alla durata dell'intervento. La misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di avere sofferto al termine delle procedure giudiziali ed extragiudiziali di recupero, previo utilizzo delle eventuali garanzie rilasciate dai Confidi. A valere sulle somme predette può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero da parte delle banche, un acconto non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita. Per gli interventi dei suddetti fondi, nessun onere è posto a carico dei beneficiari.
5. Il Mediocredito centrale spa, l'artingiancassa spa, i confidi, ovvero gli altri organismi regionali di garanzia definiscono le procedure per la concessione della garanzia, nonchè per l'effettuazione dei controlli».
5.0.10
Magnalbò, Specchia, Marri, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 5-ter, inserire il seguente:

«Art. 5-quater
(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino a tutto il periodo di paga in corso alla scadenza degli otto mesi successivi, le imprese del settore alberghiero e termale, operanti nelle regioni Marche ed Umbria, sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi afferenti le retribuzioni corrisposte al personale dipendente e/o dovuti per titolari delle aziende stesse direttamente impegnati nell'attività di ripresa».
5.0.5
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Dopo l'articolo 5-ter, inserire il seguente:

«Art. 5-quater.
(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è fino a tutto il periodo di paga in corso alla scadenza degli otto mesi successivi, le imprese del settore alberghiero e termale, operanti nelle regioni Marche ed Umbria, sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi afferenti le retribuzioni corrisposte al personale dipendente e/o dovuti per titolari delle aziende stesse direttamente impegnati nell'attività di impresa».
5.0.13
Polidoro, Rescaglio

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino a tutto il periodo di paga in corso alla scadenza degli otto mesi successivi, le imprese del settore alberghiero e termale, operanti nelle regionali Marche ed Umbria, sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi afferenti le retribuzioni corrisposte al personale dipendente e/o dovuti per titolari delle aziende stesse direttamente impegnati nell'attività di impresa».
5.0.11
Semenzato

Dopo l'articolo 5-ter, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino a tutto il periodo di paga in corso alla scadenza degli otto mesi successivi, le imprese del settore alberghiero e termale, operanti nelle regioni Marche ed Umbria, sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi afferenti le retribuzioni corrisposte al personale dipendente e/o dovuti per titolari delle aziende stesse direttamente impegnati nell'attività di impresa».
5.0.9
Magnalbò, Specchia, Maggi, Marri, Cozzolino

Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

«Art. 5-quinquies.
(Agevolazioni fiscali per le imprese danneggiate dal terremoto)

1. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, i contributi pubblici in conto capitale erogati ai soggetti danneggiati in conseguenza dei ripetuti eventi sismici iniziali il 26 settembre 1997, aventi sedi nei comuni danneggiati o disastrati ai sensi dell'Ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito del soggetto percipiente. I medesimi contributi se corrisposti per l'acquisto di cespiti, non decurtano il costo ammortizzabile, in deroga al disposto dell'articolo 76, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 91.
2. I costi e le spese relative ai lavori di ripristino conseguenti gli eventi stessi di cui al presente decreto, al lordo degli eventuali contributi a fondo perduto, potranno essere ammortizzati in più esercizi fino al massimo di 10 anni».
5.0.14
Polidoro, Rescaglio

Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

«Art. 5-quinquies.
(Agevolazioni fiscali per le imprese danneggiate dal terremoto)

1. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del dicembre 1996, n. 917 e successive modificazioni, i contributi pubblici in conto capitale erogati ai soggetti danneggiati in conseguenza dei ripetuti eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, aventi sedi nei comuni danneggiati o disastrati ai sensi dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito del soggetto percipiente. I medesimi contributi se corrisposti per l'acquisto di cespiti non decurtano il costo ammortizzabile, in deroga al disposto dell'articolo 76, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.91.
2. I costi e le spese relative ai lavori di ripristino, sostenuti in corrispondenza degli eventi sismici, al lordo degli eventuali contributi a fondo perduto, non decurtano il costo ammortizzabile e potranno essere ammortizzati in più esercizi fino al massimo di 10 anni».
5.0.6
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-quinquies
(Agevolazioni fiscali per le imprese danneggiate dal terremoto)

1. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, i contributi pubblici in conto capitale erogati ai soggetti danneggiati in conseguenza dei ripetuti eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, aventi sedi nei comuni danneggiati o disastrati ai sensi dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito del soggetto percipiente. I medesimi contributi se corrisposti per l'acquisto di cespiti, non decurtano il costo ammortizzabile, in deroga al disposto dell'articolo 76, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 91.
2. I costi e le spese relative ai lavori di ripristino conseguenti gli eventi stessi di cui 21 presente decreto, al lordo degli eventuali contributi a fondo perduto, potranno essere ammortizzati in più esercizi fino al massimo di 10 anni».
5.0.7
Magnalbò, Specchia, Maggi, Marri, Cozzolino

Art. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui si verifichino eventi calamitosi che colpiscono gli immobili privati e qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la ricostruzione e la riparazione ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso, il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento, laddove il proprietario dell'immobile non abbia optato per la detrazione dall'imponibile IRPEF dei premi corrisposti annualmente».
6.1
Lasagna, Vegas, Asciutti, Rizzi, Scopelliti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contribuenti delle regioni Marche ed Umbria, che hanno usufruito della sospensione dei termini prevista a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria, possono utilizzare il modello 730 di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1998».
6.2
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis. - (Donazioni a favore delle popolazioni danneggiate dal sisma). - 1. Non sono soggette all'imposta di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le donazioni effettuate per la ricostruzione, la costruzione ex novo, il restauro ed il ripristino di edifici di culto, di istruzione e di immobili di particolare valore artistico distrutti o danneggiati dal terremoto che ha colpito le regioni Umbria e Marche nel 1997.
2. Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni danneggiate dagli eventi sismici iniziati dal 26 settembre 1997, non concorrono a formare il reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito dei percipienti e sono deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante. La disposizione si applica:

a) alle erogazioni in denaro fatte affluire direttamente presso i Comuni e gli altri Enti pubblici locali incaricati di destinare le erogazioni medesime alle popolazioni colpite;
b) alle erogazioni in denaro fatte affluire ai fondi di solidarietà destinate alle popolazioni colpite dal terremoto, appositamente costituiti presso Enti ed Associazioni riconosciuti, comprese le Associazioni rappresentative di categorie economiche e le organizzazioni sindacali;
c) alle erogazioni in denaro fatte affluire attraverso pubbliche sottoscrizioni presso quotidiani e settimanali e altri organi di stampa per essere destinate alle popolazioni colpite;
d) al controvalore in denaro delle erogazione in natura (ad esempio tende, roulottes, coperte) fatte affluire nei modi di cui alle precedenti lettere a) e b).

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), si applicano anche ai soggetti non direttamente danneggiati, ma che appaltino opere, ovvero acquistino beni e servizi al fine di riparare, ricostruire o costruire ex novo edifici e opere pubbliche distrutte o danneggiate, per poi conferirli agli Enti territoriali. Tutte quelle aziende che acquistino beni mobili o immobili allo scopo di conferirli o donarli a Enti o persone fisiche danneggiati dall'evento sismico, potranno detrarre l'IVA su questi acquisti. Per quelle aziende, invece, che intendano donare alle popolazioni danneggiate, anche tramite i Comuni, beni o servizi di loro propria produzione, viene riconosciuta l'irrilevanza ai fini IVA delle cessioni stesse».
6.0.3
Magnalbò, Specchia, Maggi, Marri, Cozzolino

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis. - (Donazioni a favore delle popolazioni danneggiate dal sisma). - 1. Non sono soggette all'imposta di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le donazioni effettuate per la ricostruzione, la costruzione ex novo, il restauro ed il ripristino di edifici di culto, di istruzione e di immobili di particolare valore artistico distrutti o danneggiati dal terremoto che ha colpito le regioni Umbria e Marche nel 1997.
2. Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni danneggiate dagli eventi sismici iniziati dal 26 settembre 1997, non concorrono a formare il reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito dei percipienti e sono deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), si applicano anche ai soggetti non direttamente danneggiati, ma che appaltino opere, ovvero acquistino beni e servizi al fine di riparare o ricostruire edifici e opere pubbliche distrutte o danneggiate, per poi conferirli agli Enti territoriali. Questa disposizione, è applicata anche a tutte quelle aziende che acquistino beni mobili o immobili allo scopo di conferirli o donarli a Enti o persone fisiche danneggiati dall'evento sismico, per le quali la relativa IVA sugli acquisti risulterebbe indetraibile per difetto del criterio di inerenza con l'attività aziendale. Per quelle aziende, invece, che intendano donare alle popolazioni danneggiate, anche tramite i Comuni, beni o servizi di loro propria produzione, viene riconosciuta l'irrilevanza ai fini IVA delle cessioni stesse».
6.0.1
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis. - (Donazioni a favore delle popolazioni danneggiate dal sisma). - 1. Non sono soggette all'imposta di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le donazioni effettuate per la ricostruzione, il restauro ed il ripristino di edifici di culto e di immobili di particolare valore artistico distrutti o danneggiati dal terremoto che ha colpito le regioni Marche e Umbria nel 1997.
2. Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni danneggiate dagli eventi sismici iniziati dal 26 settembre 1997, non concorrono a formare il reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito dei percipienti e sono deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), si applicano anche ai soggetti non direttamente danneggiati, ma che appaltino opere, ovvero acquistino beni e servizi al fine di riparare o ricostruire edifici ed opere pubbliche distrutte o danneggiate, per poi conferirli agli Enti territoriali. Questa disposizione, è applicata anche a tutte quelle aziende che acquistino beni mobili o immobili allo scopo di conferirli o donarli a Enti o persone fisiche danneggiati dall'evento sismico per le quali la relativa IVA sugli acquisti, risulterebbe indetraibile per difetto del criterio di inerenza con l'attività aziendale. Per quelle aziende, invece, che intendano donare alle popolazioni danneggiate, anche tramite i Comuni, beni o servizi di loro propria produzione, viene riconosciuta l'irrilevanza ai fini IVA delle cessioni stesse».
6.0.4
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis. - (Donazioni a favore delle popolazioni danneggiate dal sisma). - 1. Non sono soggette all'imposta di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le donazioni effettuate per la ricostruzione, la costruzione ex novo, il restauro ed il ripristino di edifici di culto, di istruzione e di immobili di particolare valore artistico distrutti o danneggiati dal terremoto che ha colpito le regioni Umbria e Marche nel 1997.
2. Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni danneggiate dagli eventi sismici iniziati dal 26 settembre 1997, non concorrono a formare il reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito dei percipienti e sono deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante».
6.0.2
Semenzato

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Articolo 6-ter. - (Ulteriori provvedimenti in favore dei territori delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal terremoto). - 1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione dei territori delle regioni Marche ed Umbria colpite dal terremoto. Detti territori sono dichiarati aree di crisi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e sono ammessi agli interventi ivi previsti, sulla base di specifici programmi di intervento finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente, lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento delle predette finalità.
2. I contribuenti delle regioni Marche ed Umbria, che hanno usufruito della sospensione dei termini prevista a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria, possono utilizzare il modello 730 di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1998».
6.0.5
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Articolo 6-ter. - (Ulteriori provvedimenti in favore dei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dal terremoto). - 1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione dei territori delle regioni Umbria e Marche colpite dal terremoto. Detti territori sono dichiarati aree di crisi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e sono ammessi agli interventi ivi previsti, sulla base di specifici programmi di intervento finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente. Lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento delle predette finalità.
6.0.6
Magnalbò, Specchia, Maggi, Marri, Cozzolino

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Articolo 6-ter. - (Ulteriori provvedimenti in favore dei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dal terremoto). - 1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione dei territori delle regioni Umbria e Marche colpite dal terremoto. Detti territori sono dichiarati aree di crisi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e sono ammessi agli interventi ivi previsti, sulla base di specifici programmi di intervento finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente. Lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento delle predette finalità.
6.0.7
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «novanta giorni».
7.1
Ronconi

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo)

1. I soggetti interessati al servizio militare e al servizio civile relativamente agli anni 1999 e 2000, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati fino al 31 dicembre 2000, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi così come previsto dalla presente legge.
2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari interessati, sulla base delle esigenze rappresentate ai prefetti da parte delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali territoriali, entro 30 giorni dalla richiesta prefettizia assegano i soggetti interessati tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi».
7.0.1
Asciutti, Lasagna, Rizzi

Art. 8.

Al comma 1, dopo le parole: «del patrimonio culturale» aggiungere le seguenti: «di cui alla legge n. 1089 del 1939».
8.1
Carpinelli, Veltri

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Commissario delegato di cui al comma 1 completa gli interventi urgenti nei limiti degli stanziamenti assegnati con l'ordinanza di cui all'articolo 1 e con l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434 e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza».
8.30
Il Relatore

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e delle progettazioni iniziali».
8.5
Il Relatore

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e delle progettazioni iniziali».
8.8 (- 8.11)
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 2, dopo le parole: «del patrimonio culturale» aggiungere le seguenti: «di cui alla legge n. 1089 del 1939».
8.7
Carpinelli, Veltri

Al comma 2, sostituire le parole: «comma 6» con le seguenti: «comma 5».
8.4
Il Relatore

Al comma 2, i periodi da: «Trascorso tale termine» fino alla fine del comma, sono sostituiti dal seguente: «Trascorso tale termine il Commissario trasferisce le residue disponibilità sulla contabilità speciale delle soprintendenze competenti e provvede al completamento delle erogazioni delle somme precedentemente impegnate e alla relativa rendicontazione».
8.3
Il Relatore

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Trascorso tale termine il Commissario provvede a trasferire le residue disponibilità sulla contabilità speciale delle soprintendenze competenti e provvede al completamento degli atti contabili delle somme precedentemente impegnate».
8.2
Semenzato

Al comma 2, dopo le parole: «residue disponibilità» inserire le seguenti: «comprese quelle derivanti da contributi di privati e di enti pubblici».
8.6
Il Relatore

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «urgenti» con le seguenti: «di somma urgenza».
8.9
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 2, sostituire la parola: «urgenti» con le parole: «somma urgenza».
8.10
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 3, sostituire dalle parole da: «le regioni» fino a: «avvalendosi» con le seguenti: «le regioni, d'intesa con il Commissario delegato e con i rispettivi vice-commissari, che svolgeranno le funzioni di cui all'articolo 9, comma 7, della legge n. 352 del 1997, avvalendosi».
8.14
Semenzato

Al comma 3, sostituire le parole: «Ministero per i beni culturali e ambientali, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, integrati dai rispettivi sub-commissari per le Marche e per l'Umbria,» con le seguenti: «commissario delegato di cui al comma 1, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5».
8.15
Il Relatore

Al comma 3, dopo le parole: «culturali ed ambientali,» aggiungere le parole: «sentiti gli enti locali interessati,».
8.12
Caponi, Carcarino

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro per i beni culturali e ambientali,» aggiungere le seguenti: «sentiti i comuni interessati,».
8.21 (- 8.20)
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio culturale» aggiungere le seguenti: «di cui alla legge n. 1089 del 1939».
8.18
Carpinelli, Veltri

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «dalla crisi sismica» con le seguenti: «individuato ai sensi del comma 1».
8.22
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 3, ultimo periodo dopo le parole: «attuatori degli interventi» aggiungere le parole: «, di norma titolari del bene,».
8.13
Caponi, Carcarino

Al comma 3, dopo le parole: «degli interventi» aggiungere le seguenti: «, che di norma sono i soggetti proprietari».
8.17 (Nuovo testo)
Il Relatore

Al comma 3, dopo le parole: «degli interventi» aggiungere le seguenti: «, che di norma sono gli enti proprietari».
8.19
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Il piano deve assicurare, anche attraverso un intervento stralcio prioritario, il coordinamento e la contemporaneità dei lavori di recupero dei beni culturali danneggiati dal terremoto e quelli relativi agli stessi beni previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 270. A tale fine agli interventi finanziati dalla legge sopracitata nei comuni terremotati delle Marche e dell'Umbria si applicano le procedure di cui all'articolo 14».
8.29
Il Relatore

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il recupero degli edifici monumentali privati danneggiati dalla crisi sismica, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4, possono essere concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352».
8.16 (Nuovo testo)
Il Relatore

Sopprimere il comma 6.
8.23
Il Relatore

Sopprimere il comma 6.
8.26
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 6, sostituire le parole: «i Soprintendenti» con le seguenti: «i Commissari delle Regioni».
8.24
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per gli edifici vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, che beneficiano del contributo pubblico, è prevista la visitabilità e la fruibilità previa convenzione con i comuni».
8.25
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 7, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».
8.28
Semenzato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dei beni culturali, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, provvede ad emanare un regolamento atto a stabilire i tempi ed i modi per gli interventi sui beni di cui al presente articolo, interessati anche da progetti di intervento di cui alla legge n. 270 del 1997 recante interventi per il Giubileo fuori Lazio».
8.27
Semenzato

Art. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: «dandone notizia alle regioni», con le seguenti: «sentite le Regioni».
9.1
Caponi, Carcarino

Al comma 1, sostituire le parole: «dandone notizia alle», con le seguenti: «sentite le».
9.2
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il piano di cui al comma 1 prevede altresì la predisposizione di nuovi interventi di edifici da destinare all'accasermamento delle forze dell'ordine già ubicate in locazione in immobili danneggiati dalla crisi sismica».
9.4
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 3, dopo le parole: «Il Ministero per le politiche agricole», aggiungere le seguenti: «d'intesa con le regioni».
9.5 (Nuovo testo)
Caponi, Carcarino

Al comma 3, dopo le parole: «Il Ministero per le politiche agricole», aggiungere le seguenti: «d'intesa con le regioni».
9.6 (Nuovo testo)
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Interventi per lo sviluppo delle attività agricole,
zootecniche ed agroalimentari)

1. Per favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, zootecniche ed agroalimentari nelle aree colpite dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 sono assegnati alle regioni Marche ed Umbria dei primi finanziamenti rispettivamente di lire 10 miliardi, per l'attivazione di programmi e progetti di sviluppo degli investimenti aziendali conformi ai Regolamenti CE 950/97 e 951/97 e di lire 50 miliardi per le necessarie infrastrutture con priorità alle iniziative dei territori disastrati».
9.0.1
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Art. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: «le disposizioni del» con le seguenti: «le disposizioni di cui al».
10.8
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 1, sopprimere la parola: «nonchè».
10.1
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Al comma 1, sopprimere la parola: «nonchè».
10.6
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 7» inserire le seguenti: «e 8».
10.7
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere le parole: «e quelle contenute all'articolo 11, comma 4, dell'ordinanza n. 2699 del 13 ottobre 1997».
10.3
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449» aggiungere le seguenti: «nonchè quelli dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434».
10.2
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449» aggiungere le seguenti: «nonchè quelli dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434».
10.4
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 1997, n. 434».
10.5
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La ricostruzione del centro storico di Massa Martana è effettuata con le procedure definite dalla legislazione regionale, ai sensi dell'articolo 2-quater della legge n. 228 del 1997, ferma restando l'entità dei contributi stabilita dalla presente legge.».
10.9
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Dissesto idrogeologico in comune di Assisi)

1. La regione dell'Umbria realizza direttamente, sentito il comune di Assisi, gli interventi necessari, nonchè sistemi di costante monitoraggio e vigilanza per il consolidamento delle aree minacciate da dissesto idrogeologico e da fenomeni franosi in comune di Assisi.
2. Il Ministero dei lavori pubblici, già competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, provvede entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a trasmettere alla regione Umbria tutta la documentazione tecnico-amministrativa inerente studi, progetti, nonchè interventi realizzati per il contenimento del dissesto dell'abitato di Assisi.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è trasferita a favore della regione dell'Umbria la residua somma autorizzata con legge 28 ottobre 1986, n. 730 e non impegnata alla data di entrata in vigore della presente legge.».
10.0.1
Semenzato

Art. 12.

Al comma 1, dopo le parole: «imposta comunale sugli immobili» aggiungere le seguenti: «al netto delle entrate derivanti dalla rivalutazione degli estimi catastali, di cui al comma 13 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
12.4
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 1, dopo le parole: «tassa sui rifiuti solidi urbani» aggiungere le seguenti: «, alla tassa sulla fognatura, alla tassa sulla depurazione».
12.3
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 1, dopo le parole: «sulla pubblicità» aggiungere le seguenti parole: «, acqua, fognature e depurazione».
12.2
Caponi, Carcarino

Al comma 1, dopo le parole: «dai comuni interessati» aggiungere il seguente periodo: «La compensazione relativa all'I.C.I. va condotta in base ai versamenti effettuati dai proprietari con l'anticipo corrisposto il mese di maggio 1997».
12.1
Caponi, Carcarino

Al comma 3, sostituire le parole: «oltre il 15 per cento» con le parole: «oltre il 10 per cento».
12.5
Caponi, Carcarino

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai comuni per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 10 per cento e non più del 20 per cento del totale delle abitazioni è concesso un ulteriore contributo pari al 10 per cento delle risorse della fascia demografica di appartenenza. Tale contributo è innalzato al 20 per cento per i comuni che presentano oltre il 20 per cento di abitazioni, totalmente o parzialmente inagibili, a seguito della crisi sismica».
12.6
Caponi, Carcarino

Al comma 3, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».
12.7
Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».
12.8
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Ai comuni di Nocera Umbra, Valtopina e Sellano il contributo del 10 per cento è elevato al 20 per cento».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 3 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 1 miliardi. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.
12.9
Ronconi

Al comma 4, sostituire le parole: «valutati complessivamente in» con le altre: «per la somma di».
12.14 (ex 13.9)
Caponi, Carcarino

Al comma 4, sostituire le parole: «33 miliardi» con le seguenti: «37 miliardi». Conseguentemente, in fine, aggiungere le seguenti parole: «; per la somma restante si fa fronte con le disponibilità dell'articolo 15».
12.15 (ex 13.11)
Caponi, Carcarino

Al comma 4, le parole: «33 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «37 miliardi».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 3 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 1 miliardi. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.
12.11
Ronconi

Al comma 4, sostituire le parole: «33 miliardi» con le seguenti: «37 miliardi».
12.10
Il Relatore

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Gli incrementi di contributi di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni successivi».
12.16
Il Governo

Al comma 5, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «nonchè per le comunità montane e per le provincie dell'Umbria e delle Marche».
Inoltre, all'ultimo periodo, sostituire la parola: «comuni» con le seguenti: «enti locali».
12.12 (Nuovo testo)
Ronconi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di dismissione o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, i beni immobili demaniali dello Stato, localizzati nei territori dell'Umbria e delle Marche, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano utilizzati a qualsiasi titolo dai comuni di dette regioni per fini istituzionali, per attività culturali e sociali, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai comuni medesimi su loro richiesta, ai fini delle esigenze della ricostruzione e della iniziativa pubblica o privata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai beni immobili demaniali dello Stato per i quali siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge le relative procedure di dismissione o trasferimento. Il trasferimento di detti beni è disposto, entro sessanta giorni dalla data della domanda, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, a favore dei comuni richiedenti».
12.13
Ferrante

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Dismissione o trasferimento di beni demaniali)

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di dismissioni o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, i beni immobili demaniali dello Stato localizzati nei territori delle regioni Umbria e Marche che alla data di entrata in vigore del decreto-legge siano non utilizzabili o dismissibili perchè non più rispondenti, nell'attuale organizzazione, alle esigenze dell'amministrazione statale, ancorchè inseriti nel programma di dismissioni di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai comuni ricompresi nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, su richiesta dei comuni stessi che li destinano alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali, di iniziativa pubblica o privata. Il trasferimento dei detti beni è disposto, entro sessanta giorni dalla data di richiesta, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei confronti dei comuni sul cui territorio insistono i beni stessi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche i beni immobili demaniali dello Stato per i quali risultino in corso, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, le relative procedure di dismissione o trasferimento. Al conseguente onere si provvede con il fondo della protezione civile di cui alla tabella C della legge 27 dicembre 1997,n. 450».
12.0.1
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Dismissione o trasferimento di beni demaniali)

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di dismissioni o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, i beni immobili demaniali dello Stato localizzati nei territori delle regioni che alla data di entrata in vigore del decreto legge siano non utilizzabili o dismissibili perchè non più rispondenti, nell'attuale organizzazione, alle esigenze della amministrazione statale, ancorchè inseriti nel programma di dismissioni di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito, ai comuni delle regioni ricomprese nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, su richiesta dei comuni stessi che li destinano alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali, di iniziativa pubblica o privata. Il trasferimento di detti beni è disposto, entro 60 giorni dalla data di richiesta, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei confronti dei comuni sul cui territorio insistono i beni stessi. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai beni immobili demaniali dello stato per i quali risultino in corso, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le relative procedure di dismissione o trasferimento».
12.0.4
Semenzato

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Dismissione o trasferimento di beni demaniali)

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di dismissioni o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, i beni immobili demaniali dello Stato localizzati nei territori delle regioni che alla data di entrata in vigore del decreto-legge siano non utilizzabili o di smissibili perchè non più rispondenti, nell'attuale organizzazione, alle esigenze dell'amministrazioni statale, ancorchè inseriti nel programma di dismissioni di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito, ai comuni delle regioni ricomprese nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052 del 1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, su richiesta dei comuni stessi che li destinano alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali di iniziativa pubblica o privata. Il trasferimento dei detti beni e disposto entro sessanta giorni dalla data di richiesta, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei confronti dei comuni sul cui territorio insistono i beni stessi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai beni immobili demaniali dello Stato per i quali risultino in corso, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, le relative procedure di dismissione o trasferimento».
12.0.6
Ferrante, Caponi

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Dismissione o trasferimento di beni demaniali)

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di dismissioni o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, i beni immobili demaniali dello Stato localizzati nei territori delle regioni che alla data di entrata in vigore del decreto legge, siano non utilizzabili o dismissibili perchè non più rispondenti, nell'attuale organizzazione, alle esigenze dell'amministrazione statale, ancorchè inseriti nel programma di dismissioni di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito, ai comuni delle regioni ricomprese nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052 del 1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, su richiesta dei comuni stessi che li destinano all'esigenze della ricostruzione e alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali, di iniziativa pubblica o privata. Il trasferimento dei detti beni è disposto, entro 60 giorni dalla data di richiesta, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei confronti dei comuni sul cui territorio insistono i beni stessi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai beni immobili demaniali dello Stato per i quali risultino in corso, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, le relative procedure di dismissione o trasferimento».
12.0.9
Ferrante, Ucchielli, Calvi, Carpinelli, De Guidi, Caponi

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Dismissione o trasferimento di beni demaniali)

1. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di dismissione o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, di beni immobili demaniali dello Stato, localizzati nei territori dell'Umbria e delle Marche, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano utilizzati a qualsiasi titolo dai comuni di dette regioni per fini istituzionali, per attività culturali e sociali, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai comuni medesimi su loro richiesta ai fini delle esigenze di ricostruzione e della ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali, di iniziativa pubblica o privata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai beni immobili demaniali dello Stato per i quali risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure di dismissione o trasferimento. Il trasferimento di detti beni è disposto entro 60 giorni dalla data della domanda con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, a favore dei comuni richiedenti».
12.0.10
Ferrante, Ucchielli, Calvi, Carpinelli, De Guidi, Caponi

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Benefici a favore delle aziende agricole)

1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento per l'intero importo del mutuo residuo.
2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.
3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.
4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestere fidejussioni agli istituti concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».
12.0.2
Scivoletto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Benefici a favore delle aziende agricole)

1. A favore di titolare di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiamo subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso d'interesse ridotto al 2 per cento e per l'intero ammontare del mutuo residuo.
2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa che risultano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.
3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisto dei terreni.
4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».
12.0.3
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Benefici a favore delle aziende agricole)

1. A favore di titolare di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiamo subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento e per intero ammontare del mutuo residuo.
2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa che risultano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.
3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisto dei terreni.
4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».
12.0.5
Ronconi

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Benefici a favore delle aziende agricole)

1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento e per l'intero ammontare del mutuo residuo.
2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto in zone contermini.
3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.
4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».
12.0.11
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Benefici a favore delle aziende agricole)

1. A favore di titolare di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiamo subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento e per intero ammontare del mutuo residuo.
2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa che risultano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.
3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisto dei terreni.
4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».
12.0.8
Ferrante, Calvi, Ucchielli

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Benefici a favore delle aziende agricole)

1. A favore di titolare di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiamo subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento e per intero ammontare del mutuo residuo.
2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa che risultano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.
3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisto dei terreni».
12.0.7
Carpinelli, Veltri

Art. 13.

Dopo il comma 1, aggiugere il seguente:

«1-bis. I dipendenti statali, ovvero dell'Ente ferrovie, ovvero dell'Ente poste che hanno avuto la propria abitazione o quella dei parenti di primo grado oggetto di ordinanza di sgombero totale o parziale sono posti in servizio, a domanda, anche in soprannumero nelle regioni di residenza».
13.1 (- 13.2)
Ronconi

Dopo il comma 1, aggiugere i seguenti:

«1-bis. Ai soggetti, residenti nelle regioni, le cui abitazioni in conseguenza della crisi sismica sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale non si applica la sospensione della liquidazione dei trattamenti di fine servizio di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
1-ter. Agli stessi soggetti di cui al comma precedente, qualora abbiano diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, si applicano, per l'erogazione delle relative prestazioni, i termini già stabiliti dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anzichè quanto stabilito dall'articolo 3, comma 235, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1-quater. Agli eventuali maggiori oneri si provvede con il fondo della protezione civile di cui alla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450».
13.3
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonchè dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, sono sospesi fino al 31 dicembre 1998. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi» è sostituita dalla seguente: «102 miliardi». Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.
13.4
Ronconi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la permanenza delle attività produttive nelle zone disastrate dell'Umbria e delle Marche, alle aziende zootecniche situate in tali zone sono attribuite in via prioritaria, a valere sulla riserva nazionale, quote latte aggiuntive nel limite massimo di 100.000 quintali».
13.5
Ronconi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la permanenza delle attività produttive nelle zone danneggiate dell'Umbria e delle Marche, alle aziende zootecniche situate in tali zone sono attribuite in via prioritaria, a valere sulla riserva nazionale, quote latte aggiuntive nel limite massimo di 100.000 quintali».
13.6
Ferrante, Ucchielli, Calvi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la permanenza delle attività produttive nelle zone disastrate dell'Umbria e delle Marche, alle aziende zootecniche situate in tali zone sono attribuite in via prioritaria, a valere sulla riserva nazionale, quote latte aggiuntive nel limite massimo di 100.000 quintali».
13.7
Carpinelli, Veltri

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la permanenza delle attività produttive nelle zone disastrate dell'Umbria e delle Marche, alle aziende zootecniche situate in tali zone sono attribuite in via prioritaria, a valere sulla riserva nazionale, quote latte aggiuntive nel limite massimo di 100.000 quintali».
13.8
Asciutti, Lasagna, Scopelliti

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le competenti amministrazioni dello Stato si impegnano entro il 1999 a definire tutti gli obblighi di loro competenza relativi al:

a) nuovo tracciato umbro-marchigiano della strada statale n. 77;
b) affidamento dell'appalto della strada statale Flaminia nei tratti Foligno-Spoleto e Nocera Umbra-Gualdo Tadino;
c) ultimazione del traforo del Comello della strada statale n.361;
d) raddoppio ferroviario nella tratta Foligno-Fabriano, lungo l'asse Orte-Falconara».
13.10
Ronconi

Sostituiore il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. prima delle parole: “i soggetti interessati” sono inserite le seguenti: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis”;
2. le parole: “anni 1997 e 1998” sono sostituite dalle seguenti: “anni 1997, 1998 e 1999”;
3. le parole: “fino al 31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 1999”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. I soggetti di cui al comma 1 potranno essere impiegati nel numero massimo consentito dalla ricettività residua delle infrastrutture militari esistenti nelle due regioni, tenuto conto delle esigenze di accasermamento degli enti e reparti e della possibilità di autorizzare, per i soggetti residenti nello stesso comune in cui prestano servizio, il pernottamento fuori sede, nonchè delle possibilità offerte dai comuni per assicurare vitto e alloggio ai destinatari che cedono le capacità ricettive delle infrastrutture militari stesse.”;

c) al comma 5, le parole: “fino al 31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 1999”;
d) al comma 6, le parole da: “possono” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “sono a domanda dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e se già in servizio posti in congedo anticipato”».
13.13
Carpinelli, Carcarino, Veltri, Caponi, Conte

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1-ter, al comma 1, le parole: “1998” e “31 dicembre 1998”, sono sostituite con le seguenti: “2000” e “31 dicembre 2000”;
b) all'articolo 1-ter, il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: “I comandi militari interessati e terriorialmente più vicini alla provincia di residenza, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. I soggetti interessati, per quanto riguarda il vitto e l'alloggio, possono provvedere per proprio conto. I militari di leva non ancora incorporati dovranno essere assegnati alle amministrazioni richiedenti entro 5 giorni dalla definizione della convenzione.”».
13.14
Ucchielli, Ferrante, Calvi, Capaldi, Agostini, Costa, De Guidi, Caponi, Carpinelli

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I militari di leva e coloro che dovranno svolgere il servizio militare, residenti nelle regioni dell'Umbria e delle Marche, negli anni 1998-1999, su loro richiesta potranno svolgere il servizio civile nella città di residenza. Se dovessero verificarsi difficoltà di offerta di vitto e alloggio da parte dei comuni, i giovani possono usufruire delle proprie abitazioni».
13.12
Ronconi

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. I soggetti interessati al servizio militare e al servizio civile relativamente agli anni 1999 e 2000, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati fino al 31 dicembre 2000, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi così come previsto dalla presente legge.
5-ter. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari interessati, sulla base delle esigenze rappresentate ai prefetti da parte delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali territoriali, entro 30 giorni dalla richiesta prefettizia assegano i soggetti interessati tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi».
13.36
Asciutti, Lasagna, Rizzi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai comuni di cui all'articolo 10, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 6, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 1997, n. 434».
13.37
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) Agli insegnanti che nell'anno scolastico 1997-1998 hanno svolto servizio nei comuni di Norcia, Cascia e Preci, è riconosciuto un punteggio di servizio doppio».
13.15
Ronconi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) Nei concorsi per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione. nell'ambito delle Regioni Umbria e Marche, sarà accordata priorità assoluta ai farmacisti che hanno subito la distruzione della propria farmacia».
13.16
Ronconi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis Nelle frazioni o centri abitati dei comuni interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 in cui, per gravi danni, sono intervenuti sensibili mutamenti della distribuzione della popolazione, le regioni Marche e Umbria possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modifiche, l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione”».
13.22
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nelle frazioni o centri abitati in cui, per gravi danni, sono intervenuti sensibili mutamenti nella distribuzione della popolazione e la conseguente migrazione verso altre zone residenziali le regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modifiche, l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione».
13.31
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le donazioni a scopo umanitario effettuate da soggetti pubblici e privati a favore delle popolazioni terremotate sono esenti da ogni tipo di imposta. Al conseguente onere si fa fronte con quota parte delle somme previste con la legge finanziaria 1998, come derivanti da ulteriori misure di lotta all'elusione e all'evasione fiscale».
13.17
Caponi, Carcarino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunta la seguente lettera:

“c-sexies) le erogazioni liberali in denaro e il valore normale delle cessioni gratuite effettuate a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 o della legge 24 febbraio 1992, n. 225”».

Alle minori entrate conseguenti si provvede con il fondo della protezione civile di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 1997, n. 450.
13.29
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di completare l'allestimento del Centro espositivo della Rocca Paolina di Perugia viene erogato un contributo di un miliardo a favore dell'amministrazione provinciale di Perugia. All'onere si provvede nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali».
13.24
Caponi, Carpinelli, Semenzato, De Guidi

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Ai fini di realizzare interventi di carattere straordinario finalizzati all'incremento del bacino idrico del lago Trasimeno, è assegnato all'Autorità del bacino del fiume Tevere uno stanziamento di lire 7 miliardi nel triennio 1998-2000.
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in ragione di lire 2 miliardi annui per il 1998 e 1999 e di lire 3 miliardi per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente»
13.25
Carpinelli, Caponi, De Guidi, Semenzato, Asciutti

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, relativamente al consumo dell'energia elettrica, si applica una tariffa ridotto del 50 per cento».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi», è aumentata di 2 miliardi e la cifra: «20 miliardi», è aumentata di 1 miliardo. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.
13.19
Ronconi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, relativamente al consumo dell'energia elettrica, si applica una tariffa ridotta del 50 per cento».
13.28
Semenzato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, relativamente al consumo dell'energia elettrica, si applica una tariffa ridotta del 50 per cento».
13.34
Ferrante, Ucchielli, Calvi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, relativamente al consumo dell'energia elettrica, si applica una tariffa ridotta del 50 per cento».
13.35
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. In deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di dismissioni o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, i beni immobili demaniali dello Stato localizzati nei comuni delle regioni Umbria e Marche disastrati dalla crisi sismica, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro degli interni del 13 ottobre 1997, n. 2694, ancorchè inseriti nel programma di dismissione di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai predetti comuni, su richiesta dei medesimi, qualora:

a) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino non utilizzabili o dismissibili perchè non più rispondenti, nell'attuale organizzazione, alle esigenze dell'amministrazione statale;
b) siano già stati destinati ad esigenze della protezione civile connesse alla crisi sismica ovvero siano da destinare alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali e sociali di iniziativa pubblica o privata. In quest'ultimo caso, la destinazione dei beni deve essere indicata nei programmi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e all'articolo 3, comma 1, del presente decreto.

6-ter. Il trasferimento beni immobili di cui al comma 6-bis è disposto, entro 60 giorni dalla data della richiesta, in favore dei comuni sul cui territorio insistono i beni stessi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano anche ai beni immobili demaniali dello Stato per i quali risultino in corso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative procedure di dismissione o trasferimento»
13.20
Carpinelli, Caponi, Veltri, Capaldi, Conte

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le misure di sospensione dei termini previste dall'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, non comportano oneri a carico dei soggetti di cui ai commi 1 e 2-bis del medesimo articolo 1.».
13.21
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti, D'Alì

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nessun onere aggiuntivo, derivante dalle sospensioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito in legge 17 dicembre 1997, n. 434, è posto a carico dei beneficiari delle sospensioni stesse. Al termine delle scadenze previste per le sospensioni, su richiesta degli interessati, è possibile ottenere una rateazione degli importi sospesi, per un periodo massimo di diciotto mesi, sui quali, limitatamente alle quote capitale, potranno essere applicati oneri per interessi ad un tasso non superiore al vigente tasso di interesse legale».
13.27
Carpinelli, Veltri

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis Sono prorogati fino al 31 marzo 1998 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con pubbliche amministrazioni in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998. Tale proroga per i contratti relativi al comparto dell'istruzione è estesa fino al termine del corrente anno scolastico. La sospensione opera in favore dei soggetti residenti nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza ministeriale n. 2694 del 13 ottobre 1997, anche se operanti fuori dai comuni e territori stessi».
13.23
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine del 31 dicembre 1997 per le denunce in catasto degli immobili legati al condono edilizio di cui alle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998 limitatamente alle regioni Umbria e Marche».
13.26
Caponi, Carpinelli, Semenzato, De Guidi, Ferrante, Asciutti

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai concessionari del Servizio riscossione tributi, operanti nei comuni a favore dei cui soggetti residenti è stata concessa la sospensione della riscossione, che per effetto della sospensione medesima risultano danneggiati in conseguenza dei minori ricavi conseguiti per compensi sulla riscossione per ruoli, versamenti diretti ed I.C.I., è concessa dal Ministero delle finanze, per gli anni 1997 e 1998, una erogazione a titolo di anticipazione dei minori compensi realizzati negli anni di competenza. Quanto erogato sulla base di idonea certificazione dei concessionari interessati, sarà da quest'ultimi restituito all'effettivo verificarsi dei maggiori ed aggiuntivi compensi a seguito del conseguimento delle riscossioni prima sospese. All'onere pari a lire 1.500.000.000 per l'anno 1997 e lire 1.000.000.000 per l'anno 1998 si provvede con riduzione del corrispondente importo dal capitolo 3533 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze».
13.30
Polidoro, Rescaglio, Monticone, Ronconi, Asciutti

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi da parte di privati, persone giuridiche e persone fisiche, dati in donazione ai comuni colpiti dal sisma, nel corso del 1997 e del 1998, sono considerate, per tali anni d'imposta, oneri detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento». Alle minori entrate conseguenti si fa fronte con il fondo della Protezione civile di cui alla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450».
13.32
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono soppresse le parole: “altre“ e “diverse da quelle di cui al comma 1”».
13.33 (Nuovo testo)
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. I cittadini sono soggetti ad obblighi di leva per anni 1996-1998 residenti, alle date del 25 e 26 settembre 1997, nei comuni delle regioni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6 sono dispensati dalla prestazione del servizio militare.
2. Sono altresì esentati a domanda i cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni 1996 al 1998, residenti, alle date del 25 e 26 settembre 1997, nei comuni delle regioni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 le cui famiglie abbiamo subito danni che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche a seguito degli eventi sismici dell'anno 1997.
3. I soggetti di cui ai due commi precedenti nonchè i cittadini che devono ottemperare agli obblighi di leva, residenti, alle date del 25 e 26 settembre 1997, nei comuni delle regioni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 che non abbiamo il requisito previsto dal precedente secondo comma, sono arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni. Essi vengono impiegati in servizio di soccorso e in altri servizi civili a favore delle popolazioni colpite, anche fuori dalle zone sinistrate.
4. Coloro che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e che si trovano nelle condizioni previste dai primi due commi sono collocati, a domanda, in congedo illimitato.»
13.0.3
Semenzato

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Per i soggetti danneggiati dagli eventi sismici, le disposizioni previste in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dall'articolo 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, si applicano anche per gli anni 1999 e 2000. Non si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 45».
13.0.2
Ferrante, Calvi, Ucchielli