AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

GIOVEDI' 20 MAGGIO 1999

208a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MIGONE

Interviene il sottosegretario per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 14,45.


IN SEDE REFERENTE

(166) RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo
(402) PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri
(1141) MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo
(1667) RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo
(1900) BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo
(2205) BEDIN. - Disciplina del volontariato internazionale
(2281) PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo
(2453) SALVI ed altri. - Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
(2494) BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo
(2781) ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, nel testo unificato, sospeso nella seduta del 6 maggio scorso.

Il presidente MIGONE avverte che il Relatore ha presentato l'emendamento 1.22, interamente sostitutivo dell'articolo 1, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il relatore BOCO ne illustra il contenuto, che recepisce gli emendamenti su cui espresse parere favorevole nella seduta precedente.

Il senatore SERVELLO ritiene vaga la definizione sulle discriminazioni di genere, e chiede di precisare di quale rafforzamento istituzionale si voglia parlare.

Il senatore BEDIN condivide la proposta del Relatore.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che manchi il riferimento alla tutela della salute, mentre propone di spostare alla conclusione del disegno di legge la definizione della cooperazione come parte integrante della politica estera.

Il senatore PIANETTA ritiene invece la prima frase del comma 1 caratterizzante tutta la legge e giudica opportuno mantenerla all'apertura del testo. Condivide l'impianto generale dell'emendamento 1.22, ma ritiene l'elencazione delle finalità e degli obiettivi troppo dettagliata.

Il senatore PROVERA ritiene che le finalità e gli obiettivi siano ribaditi in maniera pleonastica e che molte specificazioni siano inutili, in quanto gli scopi della legge devono essere lasciati nelle linee generali. Ritiene che "il rafforzamento istituzionale" si presti a interpretazioni diverse e che la previsione esplicita di una quota di prodotto interno lordo debba essere evitata.

Il senatore VERTONE GRIMALDI segnala la necessità di mettere in luce l'interesse reciproco alla cooperazione di paesi donatori e paesi beneficiari.

La senatrice DE ZULUETA, pur considerandola una forzatura, ritiene politicamente importante mantenere il collegamento tra cooperazione e politica estera. Per quanto riguarda il miglioramento dei diritti civili delle donne, segnala che una delle finalità della lotta alla povertà va riferita proprio alla possibilità di sviluppo femminile, affinché le donne diventino il motore del proprio sviluppo consentendo loro l'accesso all'istruzione e al credito. Per il resto concorda con il nuovo testo.

Il senatore TABLADINI si dichiara d'accordo nel sottolineare l'obiettivo dello sviluppo della condizione femminile e, pur nella ridondanza delle frasi utilizzate, considera valido il testo proposto.

Il sottosegretario SERRI ritiene efficace il testo riformulato, ove è messo in luce il nuovo carattere della cooperazione nella fase storica contemporanea. Ritiene utile caratterizzare la legge con l'enunciato del comma 1 e precisa che il rafforzamento istituzionale è volto a far crescere la capacità di autogoverno di ciascun popolo. Suggerisce di introdurre un obiettivo che riguardi il governo responsabile dei flussi migratori dei paesi beneficiari.

Il relatore BOCO, dopo aver ricordato che la proposta costituisce una sintesi delle istanze emerse nel dibattito precedente, osserva che nella definizione dei bisogni primari rientra senz'altro la tutela della salute. Si dichiara disposto ad accogliere i suggerimenti emersi.

Il senatore PROVERA concorda pienamente con il suggerimento del Sottosegretario e fa propria la proposta di emendamento riguardante i flussi migratori, non trovando affatto disdicevole il legame fra questo e la cooperazione.

Il presidente MIGONE dà lettura dei subemendamenti pervenuti:

all'articolo 1, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: "la cooperazione allo sviluppo, parte integrante della politica estera dell'Italia, è finalizzata:"
1.22/1 SERVELLO

al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "delle politiche di integrazione" con le seguenti "delle opportunità di sviluppo".
1.22/2 DE ZULUETA

al comma 3, premettere alla lettera d) la seguente:
"… ) il governo responsabile dei flussi migratori;"
1.22/3 PROVERA, TABLADINI

Il presidente MIGONE pone quindi ai voti il subemendamento 1.22/1, che risulta approvato; il subemendamento 1.22/2, che risulta approvato; il subemendamento 1.22/3, che risulta approvato.

Senza discussione è approvato l'emendamento 1.22, interamente sostitutivo dell'articolo 1, nel testo modificato. Sono pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 1.

Si passa all’articolo 2.

Il senatore PIANETTA illustra l’emendamento 2.1, interamente sostituivo dell’articolo 2, che mira ad una semplificazione del testo senza inficiarne i principi, che dichiara di condividere. Gli emendamenti 2.2, 2.5 e 2.8, volti a sopprimere rispettivamente i commi 1, 4 e 5, hanno ovviamente un carattere subordinato rispetto a quello precedentemente illustrato.

Il senatore BEDIN illustra gli emendamenti 2.3 e 2.4. Il primo è volto a sopprimere l’ultimo periodo del comma 3, che non ha alcun contenuto normativo. Con il secondo emendamento si riprende una delle finalità già indicate nell’articolo 1, con una specificazione che non è affatto pleonastica, poiché la recente esperienza in Albania e in Macedonia dimostra che una sola amministrazione pubblica dovrebbe coordinare gli interventi umanitari di emergenza: non può che essere, a suo avviso, l’amministrazione che gestisce l’attività di cooperazione.

Il sottosegretario SERRI ritira l’emendamento 2.7 e illustra gli emendamenti 2.6 e 2.9. Il primo apporta una modifica formale al comma 4, eliminando una specificazione non necessaria e che potrebbe anzi significare una sorta di sfiducia nel Governo italiano. Il secondo, che è subordinato rispetto all’emendamento 2.8 del senatore Pianetta, intende salvaguardare la possibilità di incentivare gli investimenti italiani negli stati cooperanti, nonché la possibilità di favorire l’importazione dei loro prodotti; resterebbe escluso solo il sostegno delle esportazioni italiane con i fondi dell’aiuto pubblico allo sviluppo.

Il relatore BOCO esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5 e 2.8; si dichiara favorevole agli emendamenti 2.3 e 2.6; si rimette al Governo per l’emendamento 2.4 e alla Commissione per l’emendamento 2.9.

Il sottosegretario SERRI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.5; si dichiara favorevole agli emendamenti 2.3 e 2.8; invita il senatore Bedin a modificare l’emendamento 2.4, sopprimendo la frase che segue la parola “emergenza”.

Il presidente MIGONE pone separatamente ai voti gli emendamenti 2.1 e 2.2. – che risultano respinti - e l’emendamento 2.3, che è approvato.
Chiede poi al senatore Bedin se accoglie il suggerimento del rappresentante del Governo.

Il senatore BEDIN dichiara di poter accogliere solo parzialmente tale suggerimento, poiché un esplicito riferimento agli interventi di emergenza provocati dagli eventi bellici è necessario per poter finanziare missioni come l’Operazione Arcobaleno con i fondi della cooperazione. In caso contrario il comma 4 potrebbe essere interpretato nel senso di precludere tale possibilità di finanziamento. Propone pertanto la seguente formulazione dell’emendamento 2.4:
“3-bis. Rientrano tra le attività di cooperazione allo sviluppo gli interventi umanitari di emergenza conseguenti a calamità naturali, eventi bellici e carestie.”

Il senatore PROVERA, pur considerando superfluo l’intero emendamento, si dichiara disposto ad accettare il subemendamento proposto dal Sottosegretario.

Il presidente MIGONE mette ai voti il subemendamento proposto dal sottosegretario Serri, volto a sopprimere la frase che segue la parola “emergenza”. Il subemendamento risulta approvato.
E’ poi messa ai voti e approvata la restante parte dell’emendamento 2.4.
Successivamente la Commissione respinge l’emendamento 2.5.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull’emendamento 2.6, il presidente MIGONE annuncia che voterà a favore dell’emendamento e che non propone la soppressione dell’intero comma 4, soltanto perché esso si limita ad escludere la possibilità di finanziare gli interventi di polizia internazionale con fondi dell’aiuto pubblico allo sviluppo. Ciò non comporta quindi che sia esclusa la partecipazione italiana a tali interventi, spesso utili o addirittura indispensabili.

Posto ai voti, l’emendamento 2.6 risulta approvato.

Il senatore PIANETTA ritira l’emendamento 2.8, prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo.

Il senatore BEDIN si dichiara contrario all’emendamento 2.9, la cui approvazione stravolgerebbe il comma 5, che costituisce parte essenziale del testo del Comitato ristretto.

Il sottosegretario SERRI insiste per la votazione di tale emendamento, ritenendo assurdo approvare un testo che impedisca investimenti italiani nei paesi beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo. Con ciò, tra l’altro, si precluderebbe anche la possibilità di joint ventures, che sono espressamente previste in altra parte del testo del Comitato ristretto. Segnala inoltre che la Convenzione di Lomè, stipulata dalla Comunità europea con i paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, reca opportune facilitazioni all’importazione dei prodotti di tali paesi nella Comunità, utilizzando i fondi per la cooperazione comunitaria versati dagli stati membri.

Il senatore BEDIN ritiene che il comma 5 non impedisca la possibilità di promuovere joint ventures nei paesi beneficiari e precisa di non essere affatto contrario a incentivare gli investimenti italiani in tali stati: con il predetto comma si esclude solo che siano finanziati con i fondi dell’aiuto pubblico allo sviluppo.

Il senatore PROVERA si dichiara favorevole all’emendamento del Governo e fa presente che i paesi in via di sviluppo hanno sempre richiesto investimenti diretti dall’estero, che hanno un ruolo assai importante nell’innescare processi di crescita dell’occupazione e del reddito.

Il presidente MIGONE propone di rinviare il seguito dell’esame, anche per approfondire l’eventuale collegamento del comma 5 dell’articolo 2 con il successivo articolo 3, relativo al cosiddetto slegamento degli aiuti italiani.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.40.



EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL
COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 166, 402, 1141, 1667, 1900, 2205, 2281, 2453,
2494, 2781, 2989

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. La politica di cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia ed è finalizzata:

a) alla promozione dello sviluppo sostenibile, della pace, della democrazia, della solidarietà e della giustizia tra i popoli;
b) al soddisfacimento dei bisogni primari e alla piena realizzazione dei diritti umani, civili, politici e sociali delle popolazioni, con particolare attenzione alla difesa delle identità culturali e al sostegno della interculturalità;
c) alla promozione delle politiche di integrazione delle donne, all'eliminazione delle esclusioni sociali e delle discriminazioni di genere;
d) alla difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
e) ai processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi, all'assistenza e alla ricostruzione dei Paesi colpiti da calamità naturali, o prodotte dall'uomo;
f) alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

2. La cooperazione allo sviluppo italiana è diretta ai «Paesi cooperanti», cioè a quelli definiti «in via di sviluppo» dal Comitato per l'Assistenza allo Sviluppo dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e a quelli indicati nel documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6, comma 3, tenendo altresì conto degli indici di sviluppo umano dell'United Nations Development Program (UNDP). L'Italia partecipa alla formulazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea e degli altri organismi internazionali e assume le deliberazioni dei vertici mondiali delle Nazioni Unite in materia di cooperazione allo sviluppo.
3. La cooperazione italiana allo sviluppo ha come obiettivo la lotta contro la povertà e l'emarginazione nei Paesi cooperanti e la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale. In particolare l'Italia considera prioritari:

a) il rafforzamento istituzionale di tali Paesi;
b) la crescita sociale, economica e culturale della società civile;
c) la promozione di uno sviluppo economico endogeno, con particolare attenzione alla piccola e media impresa locale, al cooperativismo e all'impresa sociale;
d) la riduzione e la cancellazione del debito estero dei Paesi cooperanti e il loro equo inserimento nel commercio internazionale.

4. Le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo devono tendere al raggiungimento di un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo, fatte salve percentuali più elevate stabilite a livello nazionale o internazionale.
1.22
Il Relatore

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. La presente legge disciplina la politica e le attività di cooperazione allo sviluppo che utilizzano risorse di natura pubblica.
2. La cooperazione italiana si attua mediante la collaborazione tra soggetti pubblici e privati ed organizzazioni della società civile del territorio italiano e dei Paesi cooperanti».
2.1
Pianetta

Sopprimere il comma 1.
2.2
Pianetta

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
2.3
Bedin, Andreotti, Robol

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Rientrano fra le attività di cooperazione allo sviluppo gli interventi umanitari di emergenza conseguenti a calamità naturali, eventi bellici e carestie e gli aiuti umanitari a favore di popolazioni in particolari condizioni di disagio».
2.4
Bedin, Andreotti, Robol

Sopprimere il comma 4.
2.5
Pianetta

Al comma 4, sopprimere le parole: «definiti a carattere umanitario e».
2.6
Il Governo

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Possono essere finanziate iniziative per il rafforzamento delle istituzioni statuali democratiche».
2.7
Il Governo

Sopprimere il comma 5.
2.8
Pianetta

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Non può usufruire di finanziamenti dell'APS il sostegno delle esportazioni italiane all'estero».
2.9
Il Governo