TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDI' 21 LUGLIO 1999

340ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 8,40.


IN SEDE REFERENTE

(4064) GIOVANELLI ed altri. - Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(4118) SPECCHIA ed altri. - Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22

(4126) MANFREDI ed altri. - Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente GIOVANELLI si pronuncia sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4064, volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, raccomandando innanzitutto l'approvazione degli emendamenti 1.0.38 e 1.0.39, da lui presentati. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.0.2, 1.0.3 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.4), 1.0.5 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.6), 1.0.7 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.8), 1.0.9 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.10), 1.0.11 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.12), 1.0.13 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.14), 1.0.18 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.19), 1.0.21 (che, se approvato, precluderebbe gli emendamenti 1.0.22 e 1.0.23, nonché la prima parte dell'emendamento 1.0.30 (nuovo testo) e 1.0.35 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.36). Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 1.0.20, a condizione che il senatore Bortolotto lo riformuli sostituendo la cifra "30.000" all'altra "50.000". Esprime poi parere contrario sull'emendamento 1.0.15 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.16), mentre si rimette al Governo sugli emendamenti 1.0.17, 1.0.26, 1.0.28, 1.0.30 (nuovo testo) e 1.0.32. Presenta infine un nuovo testo dell'emendamento 1.0.37. In particolare, con riferimento agli emendamenti 1.0.26 e 1.0.28, la questione dell'istituzione di un consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene dovrebbe essere meditata, in quanto con le proposte emendative in questione si rischierebbe di addossare oneri eccessivi al mondo agricolo, come sottolineato dalle competenti associazioni di categoria.

Il senatore BORTOLOTTO riformula l'emendamento 1.0.20 secondo quanto suggerito dal presidente Giovanelli.

Il ministro RONCHI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.0.38, 1.0.39, 1.0.20 come riformulato, 1.0.22 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.23), 1.0.28 (per le parti volte a sostituire la rubrica ed il comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997), 1.0.32 e 1.0.37 (nuovo testo). Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.0.2, 1.0.3 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.4), 1.0.5 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.6), 1.0.7 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.8), 1.0.9 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.10), 1.0.11 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.12), 1.0.13 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.14), 1.0.15 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.16), 1.0.17, 1.0.18 (di contenuto identico all'emedamento 1.0.19), 1.0.21, 1.0.26, 1.0.28 (per la parte volta a sostituire il comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997) e 1.0.35 (di contenuto identico all'emendamento 1.0.36). Si rimette infine alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 1.0.30 (nuovo testo) nella parte in cui mira ad introdurre i commi 6-ter e 6-quater dopo il comma 6-bis dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997, mentre per quanto riguarda la restante parte della proposta emendativa appare preferibile l'emendamento 1.0.32.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4064

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.
1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 21, comma 4, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso in cui la gestione dei rifiuti sia effettuata dalle cooperative sociali di cui all'articolo 5, della legge n. 381 del 1991 nell'ambito del servizio pubblico, gli obblighi di cui agli articoli 11, 12 e 15 del presente decreto legislativo sono posti a carico del gestore del medesimo servizio. Alle cooperative di cui al precedente periodo si applica la procedura prevista dall'articolo 30, comma 10 del presente decreto legislativo."
1.0.38 IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.
1. Nell'ambito della Segreteria Tecnica dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, può essere utilizzato, nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 5 del medesimo articolo 26, un contingente di personale comandato anche da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici e non, nonchè da Società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico, ovvero proveniente dalla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia; possono essere altresì utilizzati soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni.”
1.0.39 IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.
1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
"17-bis. Per l'anno in corso il termine per il pagamento dei diritti annuali d'iscrizione all'Albo, di cui all'articolo 21 del decreto del Ministero dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto che dovrà fissare le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 del decreto del Ministero dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali di iscrizione di cui sopra deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l'anno precedente entro il trenta luglio di ogni anno. Le eventuali somme versate in eccedenza potranno essere portate in detrazione negli anni successivi all'atto del pagamento dei diritti annuali di iscrizione. Il termine del 30 luglio potrà essere modificato con delibera del Comitato Nazionale dell'Albo."
1.0.2 Specchia, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 37 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dal 1 gennaio 1998, il Consorzio Nazionale degli imballaggi comunica annualmente all'ANPA, utilizzando il modello di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati riferiti all'anno solare precedenti relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale."
1.0.3 Specchia, Maggi, Cozzolino
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente:

“2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dal 1o gennaio 1998 il Consorzio nazionale degli imballaggi comunica annualmente all'ANPA, utilizzando il modello di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonchè, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale””.
1.0.4 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 38, comma 2, la parola “primari” è soppressa.

1.0.5 Specchia, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.

1. All'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola “primari” è soppressa”.
1.0.6 Manfredi, Rizzi, Lasagna


Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 38, comma 2, dopo la parola “imballaggi” sono soppresse le seguenti: “comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo”.

1.0.7 Specchia, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.
1. All'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola “imballaggi” sono soppresse le seguenti parole: “comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo””.
1.0.8 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 39, comma 2, la parola “primari” è soppressa.

1.0.9 Specchia, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.

1. All'articolo 39, comma 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola “primari” è soppressa”.
1.0.10 Manfredi, Rizzi, Lasagna


Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 41, comma 1, sono soppresse le parole: “effettuata dalle pubbliche amministrazioni”.
1.0.11 Specchia, Maggi, Cozzolino
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole “effettuata dalle pubbliche amministrazioni".”.
1.0.12 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 41, comma 2, lettera h), le parole “primari, o comunque” sono soppresse.

1.0.13 Specchia, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.

1. All'articolo 41, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: “primari, o comunque” sono soppresse”.
1.0.14 Manfredi, Rizzi, Lasagna



Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 41, comma 3, lettera a), dopo le parole: “l'entità dei costi” è inserita la parola: “aggiuntivi”.

1.0.15 Specchia, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.

1. All'articolo 41, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: “l'entità dei costi” è inserita la parola “aggiuntivi”.
1.0.16 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.

1. All'articolo 41, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: “contributi dei consorziati” sono aggiunte le seguenti: “e dei consorzi di cui all'articolo 38, comma 3”.
1.0.17 Manfredi, Rizzi, Lasagna


Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.
1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 43 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. A decorrere dal 1o gennaio 2000 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari. Dalla stessa data eventuali imballaggi e rifiuti di imballaggio non restituiti dal commerciante all'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata”.
1.0.18 Specchia, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.
1. Il comma 2 dell'articolo 43, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito con il seguente:

“2. A decorrere dal 1o gennaio 2000 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari. Dalla stessa data eventuali imballaggi e rifiuti di imballaggio non restituiti dal commerciante all'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata””.
1.0.19 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. I produttori e gli importatori di beni durevoli di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio, stipulano con le amministrazioni interessate accordi di programma che ne regolano le modalità. I produttori e importatori di beni durevoli che non aderiscono a tali accordi di programma entro il 1o ottobre 1999 sono assoggettati alla corresponsione di un contributo di riciclaggio pari al 10 per cento del prezzo del prodotto di prima cessione e comunque non inferiore a lire 50.000. Detto contributo è versato alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministero del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e le relative somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione e il riciclaggio dei beni durevoli oggetto degli accordi di programma suddetti.””.
1.0.20 Bortolotto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. I produttori e gli importatori di beni durevoli di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio, stipulano con le amministrazioni interessate accordi di programma che ne regolano le modalità. I produttori e importatori di beni durevoli che non aderiscono a tali accordi di programma entro il 1o ottobre 1999 sono assoggettati alla corresponsione di un contributo di riciclaggio pari al 10 per cento del prezzo del prodotto di prima cessione e comunque non inferiore a lire 30.000. Detto contributo è versato lle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministero del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e le relative somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione e il riciclaggio dei beni durevoli oggetto degli accordi di programma suddetti.””.
1.0.20 (nuovo testo) Bortolotto


Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.

1. L'articolo 47, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppresso.
1.0.21 Manfredi, Rizzi, Lasagna


Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.
1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 47 la rubrica è sostituita dalla seguente: “Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti”.
2. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 47, al comma 5, la parola “partecipano” è sostituita dalle seguenti: “sono obbligati a partecipare”.”.
1.0.22 Specchia, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.
1. All'articolo 47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti”.
2. Al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola “partecipano” è sostituita dalle seguenti: “sono obbligati a partecipare”.”.
1.0.23 Il Relatore



Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 48 la rubrica è sostituita dalla seguente: “Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene”.
2. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 48 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene e di polipropilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.
1-bis. Per i beni in polietilene e polipropilene si intendono i prodotti prevalentemente costituiti in polietilene e polipropilene e le materie prime vergini polietilene e polipropilene.
2. Al Consorzio sono obbligati a partecipare, anche attraverso le associazioni nazionali di categoria:
a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene e in polipropilene;
b) produttori e importatori di beni in polietilene e in polipropilene;
c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene;
d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene”.
1.0.26 Specchia, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.

1. All'articolo 48, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 la rubrica è sostituita dalla seguente: “Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene”.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 48, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35 comma 1 lettere a), b) e c), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.
1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo 48 si intendono per beni in polietilene:

a) le materie prime polietilene destinate alla fabbricazione di teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonchè i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;
b) i prodotti in polietilene quali teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonchè i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;
c) i rifiuti di beni in polietilene derivanti da teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonchè i grandi contenitori per uso di igiene ambientale

2. Al consorzio sono obbligati a partecipare, direttamente o attraverso le rispettive associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione dei beni in polietilene;
b) fabbricanti e importatori dei prodotti in polietilene;
c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti dei beni in polietilene;
d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti dei beni in polietilene”.

1.0.28 Polidoro, Rescaglio


Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 51, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:

“6-ter. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 5, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi a decorrere dal 1 gennaio 1999. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.
6-quater. Le imprese di cui all'articolo 47, comma 9, che sono tenute a versare il contributo di riciclaggio ivi previsto, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000 a lire 12.000 per tonnellata di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno.
6-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.
6-sexies. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:
a) nei casi sub a) e sub b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene e in polipropilene immessi sul mercato interno;
b) nei casi sub c) e sub d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene gestiti”.
1.0.30 (nuovo testo) Specchia, Maggi, Cozzolino


Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:

“6-ter. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, o comunque entro tre mesi dall'inizio dell'attività per quelle aziende che abbiano iniziato a svolgere l'attività rilevante ai fini dell'adesione al Consorzio successivamente al 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.
6-quater. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:
a) nei casi sub a) e sub b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene immessi sul mercato interno;
b) nei casi sub c) e sub d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene gestiti””.
1.0.32 Polidoro, Rescaglio

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.
1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 58 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“7-quinquies. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge attività di assistenza o manutenzione””.
1.0.35 Specchia, Maggi, Cozzolino

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.
1. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto in fine il seguente comma:

"7-quinquies. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue da abbattimento di fumi, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge attività di assistenza o manutenzione".”
1.0.36 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.

1. Gli oli usati come definiti dall'articolo 1, comma a), decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95, e successive modifiche e integrazioni sono qualificati e classificati in conformità al disposto dell'articolo 7, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
2. La classificazione doganale degli oli usati di cui all'articolo 2, comma 2, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è effettuata con riferimento al disposto di cui al comma 1. L'esportazione e l'importazione degli oli usati è regolata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'articolo 3, comma 4, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. Le attività di eliminazione dell'olio usato che non può essere avviato al trattamento e di quelli contaminati da policlorodifenili e policlorotrifenili in misura eccedente 25 parti per milione sono autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
4. L'articolo 3, comma 5, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. L'autosmaltimento degli oli usati è regolato dalle disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
5. L'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. L'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 30, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione. Per le altre attività, laddove il gestore dell'impianto sia diverso dal suo titolare, l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni. La carenza delle iscrizioni e delle autorizzazioni è punita ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
6. Le disposizioni delle lettere a) e b), comma 1, articolo 6, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni sono sostituite da quelle in tema di deposito temporaneo e di miscelazione previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
7. Il registro degli oli usati previsto dall'articolo 8, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è sostituito da quello previsto dall'articolo 12, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
8. Agli oli usati si applica il disposto dell'articolo 11, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'articolo 15 del decreto medesimo con esclusione, tuttavia, dei trasporti e da depositi temporanei a disposizione del pubblico e da detentori che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità inferiore a 300 litri annui di olio usato.
9. Il decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 recante le norme tecniche per la eliminazione degli oli usati, è abrogato.
10. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità provvedono a dare attuazione all'articolo 4, comma 2, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni entro e non oltre i novanta giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge. In difetto di tale emanazione, entro il termine previsto, il provvedimento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri”.
1.0.37 Il Relatore


Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 1-bis.
1. Gli oli usati come definiti dall'articolo 1, comma a), decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95, e successive modifiche e integrazioni sono qualificati e classificati in conformità al disposto dell'articolo 7, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
2. La classificazione doganale degli oli usati di cui all'articolo 2, comma 2, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è effettuata con riferimento al disposto di cui al comma 1. L'esportazione e l'importazione degli oli usati è regolata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'articolo 3, comma 4, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. Le attività di eliminazione dell'olio usato che non può essere avviato al trattamento e di quelli contaminati da policlorodifenili e policlorotrifenili in misura eccedente 25 parti per milione sono autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
4. L'articolo 3, comma 5, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. L'autosmaltimento degli oli usati è regolato dalle disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
5. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione. Per le altre attività, laddove il gestore degli impianti sia diverso dal loro titolare, l'iscrizione abilita alla gestione di quegli impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni. La carenza delle iscrizioni e delle autorizzazioni è punita ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.
2. L'autorità regionale competente e le province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dall'inoltro della domanda attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 4 rilasciano le autorizzazioni all'esercizio delle attività di eliminazione degli oli usati che non siano attribuite ad altre autorità dal presente decreto".

6. Le disposizioni delle lettere a) e b), comma 1, articolo 6, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni sono sostituite da quelle in tema di deposito temporaneo e di miscelazione previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
7. Il registro degli oli usati previsto dall'articolo 8, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è sostituito da quello previsto dall'articolo 12, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
8. Agli oli usati si applica il disposto dell'articolo 11, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'articolo 15 del decreto medesimo con esclusione, tuttavia, dei trasporti e da depositi temporanei a disposizione del pubblico e da detentori che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità inferiore a 300 litri annui di olio usato.
9. Il decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 recante le norme tecniche per la eliminazione degli oli usati, è abrogato.
10. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità provvedono a dare attuazione all'articolo 4, comma 2, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni entro e non oltre i novanta giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge. In difetto di tale emanazione, entro il termine previsto, il provvedimento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri”.
1.0.37 (nuovo testo) Il Relatore