Il Relatore
Sostituire l’articolo 2 con il seguente:
«Art. 2. - (Commissione Nazionale per l’accesso a Internet e alle altre reti telematiche). – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la Commissione Nazionale per l’accesso a Internet e alle altre reti telematiche con le seguenti finalità: a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio;
b) assicurare, direttamente o per il tramite dei soggetti di cui alla lettera g), l’esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l’aggiornamento del relativo Registro; c) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e le relative procedure, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e promuovere, anche attraverso le dette regole, l’accettazione da parte di coloro che richiedono la registrazione della previsione di una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto alla lettera m), per la risoluzione delle eventuali controversie, d) assicurare la comunicazione alle Camere di Commercio, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, delle registrazioni dei nomi a dominio che riguardano i soggetti nello stesso indicati; e) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti; f) garantire, mediante l’assunzione di provvedimenti di cancellazione dei nomi a dominio registrati, che la utilizzazione o la registrazione degli stessi non determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della libera concorrenza; g) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio; h) provvedere all’iscrizione dei soggetti indicati nella lettera g) in possesso dei requisiti stabiliti in apposito elenco e assicurarne la tenuta; i) provvedere alla cancellazione dall’elenco di cui alla lettera h), a seguito di richiesta del soggetto interessato o per verificato o sopravvenuto difetto dei requisiti di cui alla lettera g), ovvero per violazione di quanto prescritto alla lettera ) o di altre norme stabilite; l) individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui alla lettera g) sono tenuti a obbligatoriamente prevedere nei contratti stipulati con coloro che per loro tramite richiedono la registrazione di domini e promuovere forme di controllo per verificare la presenza e determinare l’esclusione di eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi; m) prevedere e promuovere l’accettazione, da parte dei soggetti interessati, di procedure di conciliazione per le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa delegato, ovvero presso le Camere di commercio attraverso il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580; n) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o istituzioni private o pubbliche le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell’utenza di Internet o di altre reti telematiche; o) attuare direttamente, avendone facoltà o essendone stata espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere l’attuazione, attraverso gli altri enti o istituzioni pubbliche competenti, dei necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di Internet e delle altre reti telematiche, oltre che per contribuirne, anche dal punto di vista scientifico, allo sviluppo e alla futura evoluzione; p) attuare direttamente, ovvero promuovere l’attuazione da parte di altri enti o istituzioni private o pubbliche, anche attraverso intese a carattere internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.
2. La registrazione dei nomi a dominio, l’aggiornamento e la tenuta del Registro, e le comunicazioni di cui al comma 1, lettera d), sono materialmente eseguite da apposita struttura organizzata dalla Commissione ovvero da uno o più soggetti privati o pubblici operanti per conto della stessa in regime di convenzione.
3. La Commissione è formata da un minimo di sette e da un massimo di nove componenti, che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Tre dei componenti sono rispettivamente indicati dal Ministro dell’Industria, dal Ministro delle Comunicazioni e dal Ministro della Funzione pubblica. Gli altri componenti sono scelti in maniera che ne siano anche membri un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e un rappresentante dell’Unioncamere. La Commissione è presieduta da un rappresentante nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e svolge le proprie funzioni coadiuvata da un Collegio consultivo formato da un minimo di sette ed un massimo di nove componenti designati tra gli operatori e gli utenti di Internet. 4. In sede di prima applicazione della presente legge, i componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro centoventi giorni dalla sua data di entrata in vigore, con cui sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e con cui sono individuate le modalità di designazione e la durata in carica dei componenti del Collegio consultivo. Il Presidente del Consiglio dei ministri dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione con proprio decreto da emanarsi sessanta giorni prima della scadenza della stessa. 5. Le eventuali controversie in cui abbia parte la Commissione sono di competenza del giudice ordinario del luogo in cui ha residenza o sede il soggetto che ne è attore».
2.3 (Nuovissimo testo)
«Art. 2. - (Commissione Nazionale per l’accesso a Internet e alle altre reti telematiche). – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la Commissione Nazionale per l’accesso a Internet e alle altre reti telematiche con le seguenti finalità: a) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e le relative procedure, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e promuovere, anche attraverso le dette regole, l’accettazione da parte di coloro che richiedono la registrazione di una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto alla lettera g) per la risoluzione delle eventuali controversie;
b) garantire che la utilizzazione o la registrazione di nomi a dominio non determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della libera concorrenza; c) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio; d) provvedere all’iscrizione dei soggetti indicati nella lettera c) in possesso dei requisiti stabiliti in apposito elenco e assicurarne la tenuta; e) provvedere alla cancellazione dall’elenco di cui alla lettera d), a seguito di richiesta del soggetto interessato o per verificato o sopravvenuto difetto dei requisiti di cui alla lettera c), ovvero per violazione di quanto prescritto alla lettera f) o di altre norme stabilite; f) individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui alla lettera c) sono tenuti a obbligatoriamente prevedere nei contratti stipulati con coloro che per loro tramite richiedono la registrazione di domini e promuovere forme di controllo per verificare la presenza e determinare l’esclusione di eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi; g) prevedere e promuovere l’accettazione, da parte dei soggetti interessati, di procedure di conciliazione per le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa delegato, ovvero presso le Camere di commercio attraverso il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580; h) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o istituzioni private o pubbliche le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell’utenza di Internet o di altre reti telematiche; i) attuare direttamente, avendone facoltà o essendone stata espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere l’attuazione, attraverso gli altri enti o istituzioni pubbliche competenti, dei necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di Internet e delle altre reti telematiche, oltre che per contribuirne, anche dal punto di vista scientifico, allo sviluppo e alla futura evoluzione; l) attuare direttamente, ovvero promuovere l’attuazione da parte di altri enti o istituzioni private o pubbliche, anche attraverso intese a carattere internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.
2. La Commissione provvede inoltre, per il tramite dell’Agenzia per la proprietà industriale istituita presso il Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, che in tale caso assume la denominazione di Agenzia per la proprietà industriale e per i nomi a dominio, ovvero, in regime di convenzione, per il tramite di uno o più soggetti privati o pubblici, a: a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio in un apposito Registro nazionale;
b) assicurare l’esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l’aggiornamento del relativo Registro; c) assicurare la comunicazione alle camere di commercio, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, delle registrazioni dei nomi a dominio che riguardano i soggetti ivi indicati; d) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti.
3. La Commissione è formata da un massimo di nove componenti che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Oltre al presidente, che è indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tre dei componenti sono rispettivamente indicati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro della funzione pubblica, ovvero dalle autorità di Governo che eventualmente ne abbiano in futuro assunto le funzioni. Gli altri componenti sono scelti in maniera che ne siano anche membri un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche e un rappresentante dell’Unioncamere. La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da un Collegio consultivo formato da un massimo di quindici componenti da designarsi tra docenti nelle università e insegnanti nelle scuole di materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli operatori e gli utenti di Internet.
4. Con il decreto di cui al comma 3, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e sono individuati il numero, le modalità di designazione e i criteri di nomina e la durata in carica dei componenti del Collegio consultivo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione con proprio decreto da emanarsi sessanta giorni prima della scadenza della stessa. 5. Le controversie in cui abbia parte la Commissione sono di competenza del giudice ordinario. 6. Con il decreto di cui al comma 3 sono indicati i comitati, le commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra struttura istituita o funzionante presso la Presidenza del Consiglio, comunque denominata, che sono soppressi per effetto della entrata in vigore della presente legge. 7. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e per il suo funzionamento la Commissione si avvale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle risorse finanziarie, materiali ed umane già assegnate alle strutture di cui al comma 6.