GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDI' 30 GENNAIO 2001
694ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Intervengono il sottosegretario di Stato alla giustizia Corleone ed il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero, Passigli.

La seduta inizia alle ore 15,40.


IN SEDE DELIBERANTE

(4906) Divieto di impiego di animali in combattimenti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(3442) MARRI ed altri. - Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose

(4115) FERRANTE ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi

(4283) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. - Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose

(4754) MANCONI. - Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi

(4766) PACE ed altri. - Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali

- e petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti

(Seguito discussione congiunta e rinvio)


Prende la parola il relatore PETTINATO il quale, sottolineando l'esigenza di una rapida conclusione dell'iter dei disegni di legge in titolo, ritiene auspicabile che non vi sia alcuna richiesta di fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e che si proceda all'approvazione senza modifiche del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. In caso contrario suggerisce di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti entro limiti assai ristretti.

Su richiesta del senatore CENTARO la Commissione conviene di fissare a domani mercoledì 31 gennaio 2001, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4906, assunto come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il presidente PINTO rinvia il seguito della discussione congiunta.


(4563-B) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)


Il presidente PINTO ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, la discussione e le deliberazioni sul disegno di legge in titolo saranno limitate soltanto alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Riferisce il senatore FASSONE, il quale rileva come l'articolato in discussione sia stato restituito al Senato dall'altro ramo del Parlamento con modifiche limitate e in buona parte condivisibili .
Non sono stati effettuati interventi sul capo I tranne un'unica correzione di carattere esclusivamente formale, mentre per quanto riguarda il capo II la sola modifica di qualche rilievo è quella relativa all'articolo 6 laddove si è attribuito al Procuratore generale presso la Corte d'appello la competenza a decidere circa la designazione dei magistrati requirenti incaricati di sostituire altri magistrati requirenti, ricorrendo le situazioni indicate nell'articolo 5.
Relativamente al capo III il relatore ritiene estremamente significativo il fatto che la Camera dei deputati abbia lasciato sostanzialmente invariata questa parte del disegno di legge che modifica la vigente disciplina del concorso per uditore giudiziario eliminando la prova preliminare informatica e introducendo il meccanismo dei cosiddetti correttori esterni. Gli unici interventi riguardano la previsione che gli avvocati chiamati alla funzione di correttori esterni siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori e l'aver stabilito che la Commissione esaminatrice attribuisce all'elaborato un punteggio facente media delle valutazioni effettuate dai due correttori esterni, qualora le stesse siano entrambe positive e non divergano per più di tre ventesimi, in luogo dei due ventesimi stabiliti nel testo già approvato dal Senato.
Non sono state introdotte modifiche sostanziali al capo IV del disegno di legge.
Gli interventi di maggior rilievo sono stati operati sul capo V. In particolare l'articolo 22, corrispondente all'articolo 20 del testo già varato dal Senato, fissa esclusivamente al momento in cui verranno introdotte le scuole di specializzazione per le professioni legali la data di efficacia delle disposizioni di cui al capo IV dello stesso disegno di legge. Con l'articolo 19 del testo è stata poi disposta la proroga delle graduatorie relative ai concorsi per ex assistente giudiziario, per ex operatore amministrativo e per ex dattilografo giudiziario ivi menzionati, mentre con l'articolo 20 è stato previsto che, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 della legge n. 374 del 1991, il magistrato onorario, che dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di pace alla data di entrata in vigore della legge, potrà essere ulteriormente confermato per un periodo di due anni dopo il termine dell'incarico. Quest'ultima disposizione è quella che suscita maggiori perplessità, queste però non sono tali, a suo avviso, da imporre una modifica dell'articolato in discussione, che appare pertanto accettabile e da licenziare rapidamente nella formulazione già approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore GRECO dichiara in linea di massima di condividere le poche modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e di ritenere possibile l'approvazione senza modifiche del disegno di legge in titolo. Preannuncia peraltro la presentazione di un ordine del giorno identico a quello approvato nel corso dell'esame in Aula presso la Camera dei deputati, con il quale si impegna il Governo ad aumentare i ruoli organici del personale amministrativo della giustizia in misura proporzionale all'incremento del ruolo organico della magistratura disposto con il disegno di legge n. 4563-B.

Il senatore GASPERINI preannuncia la sua astensione sul disegno di legge in titolo, sottolineando che, se da un lato non può non tenersi conto delle implicazioni positive che potrà comportare l'incremento dell'organico della magistratura previsto dal disegno di legge n. 4563-B, dall'altro va ribadita la convinzione che i problemi della giustizia italiana potranno essere risolti solo attraverso interventi ben più incisivi, tali da collocarsi in una prospettiva profondamente innovativa rispetto all'esistente. In questo senso va richiamata l'attenzione sull'esigenza di una riforma che separi finalmente la carriera requirente da quella giudicante, rendendo elettiva la scelta dei soggetti titolari dell'ufficio di pubblico ministero, mentre sul piano della formazione dei giudici appaiono sempre più necessarie soluzioni che consentano una valutazione più approfondita anche delle attitudini umane delle persone incaricate di svolgere questo delicatissimo compito.

Il senatore RUSSO preannuncia il voto favorevole del Gruppo democratici di Sinistra - l'Ulivo sul disegno di legge n. 4563-B, dichiarando di condividere l'impostazione del relatore Fassone circa l'opportunità di approvare senza modifiche il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e giudicando condivisibili la maggior parte delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, nonchè superabili le perplessità che suscita la disposizione di cui all'articolo 20 del disegno di legge.

Il senatore CENTARO rileva come le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati siano effettivamente di non particolare rilievo e condivide, peraltro, le perplessità manifestate nei confronti di alcune di queste che gli appaiono chiaramente di stampo elettoralistico. Perplessità rimangono anche per quel che concerne le disposizioni di cui al capo IV del disegno di legge, dove continua a non essere convincente la stessa previsione di un concorso riservato agli avvocati. A suo avviso infatti sarebbe stato più opportuno considerare titolo preferenziale il pregresso svolgimento dell'attività forense nell'ambito dell'ordinario concorso per l'accesso in magistratura.

Su richiesta del senatore BUCCIERO, la Commissione conviene di fissare per domani, alle ore 17, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito della discussione.


IN SEDE REFERENTE

(4594) Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete

(4681) COLLINO e BUCCIERO. - Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete Internet
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 gennaio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 4594, assunto come testo base.

Il relatore Antonino CARUSO modifica l'emendamento 2.3 (Nuovo testo), riformulandolo nell'emendamento 2.3 (Nuovissimo testo).

Il sottosegretario di Stato PASSIGLI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3 (Nuovissimo testo) e coglie l'occasione per preannunziare, a nome del Governo, di essere favorevole e di giudicare opportuna un'eventuale riassegnazione in sede deliberante del provvedimento, una volta concluso l'esame in sede referente.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4594
Art. 2.
2.3 (Nuovo testo)

Il Relatore

        Sostituire l’articolo 2 con il seguente:

        «Art. 2. - (Commissione Nazionale per l’accesso a Internet e alle altre reti telematiche). – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la Commissione Nazionale per l’accesso a Internet e alle altre reti telematiche con le seguenti finalità:
            
a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio;

            b) assicurare, direttamente o per il tramite dei soggetti di cui alla lettera g), l’esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l’aggiornamento del relativo Registro;
            
c) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e le relative procedure, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e promuovere, anche attraverso le dette regole, l’accettazione da parte di coloro che richiedono la registrazione della previsione di una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto alla lettera m), per la risoluzione delle eventuali controversie,
            
d) assicurare la comunicazione alle Camere di Commercio, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, delle registrazioni dei nomi a dominio che riguardano i soggetti nello stesso indicati;
            
e) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti;
            
f) garantire, mediante l’assunzione di provvedimenti di cancellazione dei nomi a dominio registrati, che la utilizzazione o la registrazione degli stessi non determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della libera concorrenza;
            
g) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio;
            
h) provvedere all’iscrizione dei soggetti indicati nella lettera g) in possesso dei requisiti stabiliti in apposito elenco e assicurarne la tenuta;
            
i) provvedere alla cancellazione dall’elenco di cui alla lettera h), a seguito di richiesta del soggetto interessato o per verificato o sopravvenuto difetto dei requisiti di cui alla lettera g), ovvero per violazione di quanto prescritto alla lettera ) o di altre norme stabilite;
            
l) individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui alla lettera g) sono tenuti a obbligatoriamente prevedere nei contratti stipulati con coloro che per loro tramite richiedono la registrazione di domini e promuovere forme di controllo per verificare la presenza e determinare l’esclusione di eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi;
            
m) prevedere e promuovere l’accettazione, da parte dei soggetti interessati, di procedure di conciliazione per le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa delegato, ovvero presso le Camere di commercio attraverso il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
            
n) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o istituzioni private o pubbliche le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell’utenza di Internet o di altre reti telematiche;
            
o) attuare direttamente, avendone facoltà o essendone stata espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere l’attuazione, attraverso gli altri enti o istituzioni pubbliche competenti, dei necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di Internet e delle altre reti telematiche, oltre che per contribuirne, anche dal punto di vista scientifico, allo sviluppo e alla futura evoluzione;
            
p) attuare direttamente, ovvero promuovere l’attuazione da parte di altri enti o istituzioni private o pubbliche, anche attraverso intese a carattere internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.

        2. La registrazione dei nomi a dominio, l’aggiornamento e la tenuta del Registro, e le comunicazioni di cui al comma 1, lettera d), sono materialmente eseguite da apposita struttura organizzata dalla Commissione ovvero da uno o più soggetti privati o pubblici operanti per conto della stessa in regime di convenzione.

        3. La Commissione è formata da un minimo di sette e da un massimo di nove componenti, che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Tre dei componenti sono rispettivamente indicati dal Ministro dell’Industria, dal Ministro delle Comunicazioni e dal Ministro della Funzione pubblica. Gli altri componenti sono scelti in maniera che ne siano anche membri un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e un rappresentante dell’Unioncamere. La Commissione è presieduta da un rappresentante nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e svolge le proprie funzioni coadiuvata da un Collegio consultivo formato da un minimo di sette ed un massimo di nove componenti designati tra gli operatori e gli utenti di Internet.
        4. In sede di prima applicazione della presente legge, i componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro centoventi giorni dalla sua data di entrata in vigore, con cui sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e con cui sono individuate le modalità di designazione e la durata in carica dei componenti del Collegio consultivo. Il Presidente del Consiglio dei ministri dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione con proprio decreto da emanarsi sessanta giorni prima della scadenza della stessa.
        5. Le eventuali controversie in cui abbia parte la Commissione sono di competenza del giudice ordinario del luogo in cui ha residenza o sede il soggetto che ne è attore».

 

2.3 (Nuovissimo testo)

Il Relatore

        Sostituire l’articolo 2 con il seguente:

        «Art. 2. - (Commissione Nazionale per l’accesso a Internet e alle altre reti telematiche). – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la Commissione Nazionale per l’accesso a Internet e alle altre reti telematiche con le seguenti finalità:
            
a) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e le relative procedure, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e promuovere, anche attraverso le dette regole, l’accettazione da parte di coloro che richiedono la registrazione di una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto alla lettera g) per la risoluzione delle eventuali controversie;

            b) garantire che la utilizzazione o la registrazione di nomi a dominio non determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della libera concorrenza;
            
c) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio;
            
d) provvedere all’iscrizione dei soggetti indicati nella lettera c) in possesso dei requisiti stabiliti in apposito elenco e assicurarne la tenuta;
            
e) provvedere alla cancellazione dall’elenco di cui alla lettera d), a seguito di richiesta del soggetto interessato o per verificato o sopravvenuto difetto dei requisiti di cui alla lettera c), ovvero per violazione di quanto prescritto alla lettera f) o di altre norme stabilite;
            
f) individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui alla lettera c) sono tenuti a obbligatoriamente prevedere nei contratti stipulati con coloro che per loro tramite richiedono la registrazione di domini e promuovere forme di controllo per verificare la presenza e determinare l’esclusione di eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi;
            
g) prevedere e promuovere l’accettazione, da parte dei soggetti interessati, di procedure di conciliazione per le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa delegato, ovvero presso le Camere di commercio attraverso il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
            
h) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o istituzioni private o pubbliche le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell’utenza di Internet o di altre reti telematiche;
            
i) attuare direttamente, avendone facoltà o essendone stata espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere l’attuazione, attraverso gli altri enti o istituzioni pubbliche competenti, dei necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di Internet e delle altre reti telematiche, oltre che per contribuirne, anche dal punto di vista scientifico, allo sviluppo e alla futura evoluzione;
            
l) attuare direttamente, ovvero promuovere l’attuazione da parte di altri enti o istituzioni private o pubbliche, anche attraverso intese a carattere internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.

        2. La Commissione provvede inoltre, per il tramite dell’Agenzia per la proprietà industriale istituita presso il Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, che in tale caso assume la denominazione di Agenzia per la proprietà industriale e per i nomi a dominio, ovvero, in regime di convenzione, per il tramite di uno o più soggetti privati o pubblici, a:
            
a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio in un apposito Registro nazionale;

            b) assicurare l’esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l’aggiornamento del relativo Registro;
            
c) assicurare la comunicazione alle camere di commercio, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, delle registrazioni dei nomi a dominio che riguardano i soggetti ivi indicati;
            
d) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti.

        3. La Commissione è formata da un massimo di nove componenti che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Oltre al presidente, che è indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tre dei componenti sono rispettivamente indicati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro della funzione pubblica, ovvero dalle autorità di Governo che eventualmente ne abbiano in futuro assunto le funzioni. Gli altri componenti sono scelti in maniera che ne siano anche membri un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche e un rappresentante dell’Unioncamere. La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da un Collegio consultivo formato da un massimo di quindici componenti da designarsi tra docenti nelle università e insegnanti nelle scuole di materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli operatori e gli utenti di Internet.

        4. Con il decreto di cui al comma 3, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e sono individuati il numero, le modalità di designazione e i criteri di nomina e la durata in carica dei componenti del Collegio consultivo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione con proprio decreto da emanarsi sessanta giorni prima della scadenza della stessa.
        5. Le controversie in cui abbia parte la Commissione sono di competenza del giudice ordinario.
        6. Con il decreto di cui al comma 3 sono indicati i comitati, le commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra struttura istituita o funzionante presso la Presidenza del Consiglio, comunque denominata, che sono soppressi per effetto della entrata in vigore della presente legge.
        7. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e per il suo funzionamento la Commissione si avvale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle risorse finanziarie, materiali ed umane già assegnate alle strutture di cui al comma 6.