I N D U S T R I A (10a)

MERCOLEDI' 7 MARZO 2001
367a Seduta

Presidenza del Presidente
CAPONI


La seduta inizia alle ore 15,50.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive (n. 871)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende il seguito dell'esame dello schema di regolamento in titolo sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che la riorganizzazione del Ministero delineata nel provvedimento in esame non corrisponda a criteri di efficienza, ma sia condizionata da una impostazione di tipo burocratico. Sarebbe stato necessario definire parametri ed obiettivi concreti da perseguire cui far corrispondere la struttura organizzativa del nuovo Ministero. In tal modo vi sarebbe, infatti, una piena controllabilità della efficacia dell'azione amministrativa e della coerenza delle scelte di carattere organizzativo. Si è invece proceduto attraverso una ridefinizione delle competenze e un loro diverso accorpamento che risponde esclusivamente a criteri astratti e comunque interni alla stessa struttura.
Segnala, più in particolare, l'incongruenza di inserire in un medesimo organismo sia le politiche riguardanti il settore produttivo sia quelle per la tutela dei consumatori, che dovrebbero essere invece distinte in modo netto per evitare confusioni e sovrapposizioni. Osserva, inoltre, che oltre al parere delle organizzazioni sindacali sarebbe stato necessario acquisire anche la valutazione delle altre parti sociali e soprattutto quello delle organizzazioni imprenditoriali.
Con riferimento al settore delle telecomunicazioni esprime la propria perplessità per l'effetto riduttivo delle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che deriverebbe dall'approvazione dello schema di regolamento in esame. Si chiede, anzi, se sia corretto interferire su competenze stabilite dalla legge (in particolare dalla legge n. 249 del 1997) in sede di attuazione del decreto legislativo n. 300 del 2000. Propone, per superare tali perplessità, di suggerire le seguenti modifiche del testo: alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 aggiungere le parole "ad uso privato" dopo la parola "telecomunicazioni"; alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 sopprimere le parole "verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni"; alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 aggiungere le parole "ad uso privato" dopo la parola "telecomunicazioni"; alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 inserire dopo la parola "radiotelevisivo" le parole "salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie per le comunicazioni".
Si pronuncia quindi in senso contrario sullo schema di regolamento in titolo.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE osserva preliminarmente che, come è stato rilevato nel corso della discussione che si è svolta alla Camera, vi sono ostacoli difficilmente superabili che impediscono l'attuazione della riforma dei Ministeri a partire dalla prossima legislatura. In ogni caso, lo schema di regolamento che riguarda il Ministero delle attività produttive appare del tutto inadeguato e privo di logica organizzativa. Rinvia, quindi, alle considerazioni svolte dal senatore Travaglia in ordine all'impostazione della riforma e alla mancanza di criteri di efficienza e di obiettivi da perseguire.
Risulta evidente dalla lettura del testo in esame che il Governo si è voluto ispirare alla esperienza inglese, ma sarebbe meglio dire che non si è fatto altro che copiare il modello organizzativo del Dipartimento per il commercio e l'industria di quel paese. Non si è tenuto conto però del fatto che il contesto istituzionale ed economico inglese non è confrontabile con quello italiano: non è paragonabile, ad esempio, il livello di liberalizzazione dei mercati esistente nei due paesi. Sono quindi assolutamente diversi gli obiettivi che occorrerebbe perseguire e conseguentemente le strutture amministrative di cui sarebbe necessario dotarsi. Il risultato non poteva essere quindi che quello di copiare male un modello che altrove funziona in modo efficace. Come ha già sottolineato il senatore Travaglia, appare illogico attribuire alla medesima responsabilità politica sia le politiche per il settore produttivo che quelle di tutela dei consumatori, con la conseguenza di rendere uno dei due ambiti di azione amministrativa subordinato all'altro. E in effetti basta analizzare con attenzione l'esperienza inglese per vedere che la scelta più opportuna è quella di separare nettamente queste due competenze. Analogamente, non appare convincente l'accorpamento delle funzioni in materia di commercio con l'estero con quelle relative alle attività produttive, in quanto sarebbe stato più logico realizzare una connessione anche amministrativa delle strutture periferiche che si occupano di commercio con l'estero con la rete delle ambasciate e quindi con l'amministrazione degli affari esteri. Se ciò non avviene nel modello inglese è semplicemente perché il Ministero degli esteri di quel paese ha una diversa tradizione, avendo una connotazione esclusivamente politica, come è dimostrato anche dal fatto che è sottratta alla sua competenza la materia consolare e dei visti.
Il punto critico più rilevante, tuttavia, è a suo avviso quello della totale assenza di un sistema di controlli. Solo lo schema organizzativo che si basa sulla individuazione, anche contabile, delle risorse, sulla loro successiva utilizzazione e sulla conseguente verifica garantisce la realizzazione di interventi efficaci. E' evidente che senza il momento del controllo questo schema diviene privo di un aspetto essenziale e quindi destinato a risultati fallimentari. Basti pensare al settore degli incentivi alle imprese per rendersi conto di tale situazione: non si conosce l'esatta entità di tali incentivi, pure ingenti, e soprattutto non sono chiari gli obiettivi complessivi e quelli particolari che si vogliono perseguire. Del tutto assente, inoltre, è il settore della ricerca, nonostante se ne sottolinei la centralità in ogni sede. Desta meraviglia, infine, la mancanza di un qualsiasi riferimento al problema della corporate governance soprattutto per gli aspetti riguardanti le piccole e medie imprese.
Preannuncia, in base a tali considerazioni, il proprio voto contrario.

Il senatore MUNGARI dichiara di condividere pienamente le osservazioni formulate dai senatori Travaglia e Sella di Monteluce. In effetti, lo schema di regolamento in esame appare disordinato e frammentario. Non si comprende la logica di talune scelte organizzative che in esso sono compiute, che, comunque, non sembrano certamente rispondere a criteri di operatività e di efficienza.
Si sofferma, in particolare, sulla ripartizione di competenze, tra diversi Dipartimenti, per gli interventi a favore delle imprese e azioni a tutela dei consumatori. A suo giudizio l'attribuzione di una parte delle competenze al Dipartimento per le imprese e di un'altra al Dipartimento per il mercato darà luogo, inevitabilmente, ad una confusione di ruoli e ad una difficile individuazione delle responsabilità. Fra l'altro, occorre ricordare che, nell'ordinamento italiano, le attività di lavoro autonomo non rientrano nella definizione di impresa, con la conseguenza di escludere una parte considerevole delle attività produttive e dei servizi dallo schema organizzativo che si è delineato.
Per ciò che si riferisce al settore assicurativo, ricorda che il decreto legislativo n. 300 prevede, come già segnalato dal Relatore, l'attribuzione della vigilanza sull'ISVAP al Ministero del tesoro, mentre lo schema di regolamento in esame mantiene specifiche attribuzioni in materia assicurativa nell'ambito del Ministero delle attività produttive. Tra di esse anche la vigilanza sulla CONSAP spa, che pure svolge attività di carattere prevalentemente assicurativo. Teme che tale assetto organizzativo possa determinare un depauperamento dei poteri di vigilanza dell'ISVAP, cui invece competono i rapporti con le Autorità di vigilanza degli altri paesi europei ed altri fondamentali compiti di carattere sanzionatorio e di garanzia per i consumatori. Auspica che si compia al più presto una scelta organizzativa chiara per un settore di fondamentale rilievo.

Il relatore MICELE, dopo aver espresso il proprio rammarico per l'assenza del rappresentante del Governo, replica agli intervenuti osservando che alcuni dei rilievi formulati erano già contenuti nella sua relazione introduttiva. Quanto alle prese di posizione di carattere più generale manifestate soprattutto negli interventi dei senatori Travaglia e Sella di Monteluce, ritiene che esse siano di carattere strumentale. Occorre ricordare, infatti, che lo schema di regolamento in titolo è il momento conclusivo di un complesso iter normativo che si è avviato con la legge n. 59 del 1997 e che ha trovato il momento culminante, per ciò che riguarda la riforma dei Ministeri, nel decreto legislativo n. 300. E' soprattutto in quella sede che sono state compiute le scelte generali che oggi vengono contestate, ma che non possono essere addebitate al regolamento di riorganizzazione del Ministero delle attività produttive. A suo avviso, peraltro, vi sono tutte le condizioni perché esso possa essere operativo a partire dall'inizio della prossima legislatura.
Per ciò che concerne le proposte formulate dal senatore Travaglia in materia di telecomunicazioni, propone di inserire nel parere una osservazione concernente l'opportunità di verificare attentamente che la riorganizzazione del Ministero non dia luogo a duplicazioni o interferenze con competenze di altri Ministeri, organismi e Autorità indipendenti. Precisa, comunque, di ritenere congrua l'attribuzione al Ministero della "verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni" prevista dalla lettera g) del comma 1, dell'articolo 5.
Per quanto riguarda le perplessità sollevate relativamente alle attribuzioni, rispettivamente, al Dipartimento per le imprese e al Dipartimento per il mercato dei compiti connessi allo sviluppo del sistema produttivo e della competitività e della trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori, ritiene del tutto coerente prevedere competenze distinte all'interno del medesimo Ministero. Sulle funzioni di controllo, infine, ricorda che il provvedimento in esame deve essere valutato congiuntamente al regolamento in materia di organi ed uffici alle dirette dipendenze del Ministro, nel cui ambito sono previsti specifici strumenti di controllo dell'attività amministrativa.
Propone, quindi, di formulare un parere favorevole con le osservazioni già contenute nella relazione introduttiva e ribadite nella seduta odierna.

Il senatore TRAVAGLIA dichiara il proprio voto contrario, precisando che le sue osservazioni relative alla contraddittorietà intrinseca di una struttura con competenze sia in materia di imprese che di consumatori sono lievemente diverse da quelle svolte dal senatore Mungari.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE prende atto di quanto affermato dal Relatore, secondo il quale la fase dei controlli sarebbe stata già definita prima della riorganizzazione del Ministero e nell'ambito della definizione delle competenze degli uffici alle dirette dipendenze del Ministro. Si tratta di un ulteriore elemento che conferma l'assoluta disorganicità della riforma proposta. Disorganicità e confusione testimoniate, peraltro, anche dalla deplorevole assenza di un rappresentante del Governo nella discussione di un provvedimento di grande rilievo come quello concernente la organizzazione del nuovo Ministero delle attività produttive.

Il senatore MUNGARI osserva che le precisazioni del Relatore non hanno risolto le sue perplessità relativamente alla confusione di ruoli che viene a determinarsi, all'interno dello stesso Ministero, tra i due Dipartimenti per le imprese e per il mercato.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, approva, infine, la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal Relatore.


Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui all'articolo 1, lettera b), della determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, per il finanziamento della carta di credito formativa (n. 890)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame. Parere favorevole)

Riferisce sullo schema di decreto in titolo il senatore PALUMBO precisando che esso determina, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 103 della legge finanziaria per il 2001, i criteri per l'utilizzazione dei fondi stanziati dal comma 3 dello stesso articolo per il finanziamento della cosiddetta "carta di credito formativa". Ovviamente, tale finalizzazione è confermata nella determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001 con la quale è stato ripartito tra i diversi interventi previsti dal primo comma dell'articolo 103 il fondo istituito con il 10 % dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze UMTS.
A norma del comma 3 del medesimo articolo, come sopra specificato, una quota di tale fondo, pari a 50 miliardi per il 2001, è destinata all'istituzione di una carta di credito per l'acquisto, da parte dei giovani che compiono la maggiore età nel corso del 2001, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza. Per ottenere le migliori condizioni per l'utilizzo della carta di credito, il Ministero dell'industria è incaricato di promuovere la stipula di una convenzione con le imprese del settore e gli istituti di credito.
Nel definire i criteri di utilizzo dello stanziamento, lo schema di decreto conferma che l'importo massimo della carta è di 10 milioni, da utilizzare in una o più soluzioni per l'acquisto sia di prodotti hardware o software funzionali ai programmi di formazione e corrispondenti a consolidati standard di qualità, sia di servizi relativi a pacchetti di formazione interattiva a distanza nelle tecnologie e nelle metodiche delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. Il debito viene rimborsato senza corresponsione di interessi, con una rateizzazione di 24 mesi a decorrere da un anno dopo l'acquisto. Le imprese ammesse alla stipula della convenzione con il Ministero dell'industria e gli istituti di credito devono essere in possesso di comprovata esperienza nel proprio settore ed impegnarsi a concedere il credito formativo a tutti i soggetti, aventi diritto, che lo richiedano, senza pretendere oneri aggiuntivi o garanzie ulteriori rispetto al ricorso alla garanzia statale, come previsto dal comma 3 dell'articolo 103 della legge finanziaria. A tal proposito, l'articolo 2 dello schema ribadisce che le modalità e le procedure per l'esercizio della garanzia da parte dello Stato saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Propone di formulare un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, la proposta del Relatore, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, viene posta ai voti e approvata.


Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui all'articolo 1, lettera e), della determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, per il finanziamento dello sviluppo delle imprese innovative (n. 894)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame. Parere favorevole)
Riferisce sullo schema di decreto in titolo il senatore MACONI, il quale ricorda che tra le finalità alle quali destinare i proventi della vendita delle licenze UMTS, affluite nell'apposito Fondo istituito dal primo comma dell'articolo 103 della legge finanziaria per il 2001, rientra il finanziamento dei progetti per lo sviluppo tecnologico delle imprese e per le relative attività di formazione. Coerentemente con tale previsione e con quanto disposto dal Piano di azione per la Società dell'informazione approvato nel giugno 2000, la decisione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001 che ha provveduto a suddividere gli stanziamenti complessivi del Fondo tra i vari interventi - si tratta, globalmente, di 2.675 miliardi - ha assegnato, con la lettera e) dell'articolo 1, 200 miliardi allo sviluppo di nuove imprese innovative in relazione alla dotazione di tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni e alle connesse attività di formazione.
Con il presente schema di decreto si procede alla determinazione delle modalità e delle procedure per l'assegnazione di tali risorse, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 103 della legge finanziaria.
In particolare, lo schema stabilisce che debbano essere agevolate le iniziative di promozione e assistenza tecnica che favoriscano l'avvio di nuove imprese innovative, in particolare nel campo delle tecnologie informatiche e delle comunicazioni, nonché le iniziative per lo sviluppo di imprese di recente costituzione.
Le agevolazioni per il primo tipo di interventi consistono nel finanziamento di progetti realizzati da università e da enti di ricerca che facilitino la nascita delle imprese mediante la predisposizione di studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria, la realizzazione di infrastrutture, l'assistenza nell'organizzazione e nella valutazione dei programmi, le attività di formazione nelle nuove tecnologie. Per l'attuazione di tali interventi, l'articolo 3 dello schema stabilisce che si faccia riferimento, per quanto applicabili, ad alcune delle procedure concorsuali in uso nei programmi a cofinanziamento comunitario. L'articolo 4, poi, chiarisce che, qualora gli interventi prevedano la concessione di aiuti alle imprese, questi dovranno essere rivolti esclusivamente alle piccole imprese e rispettare integralmente la normativa comunitaria in materia. Per quanto riguarda il secondo tipo di interventi, l'articolo 5 dello schema stabilisce che essi si concretizzino nella concessione ad intermediari finanziari di anticipazioni per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza al capitale di rischio di imprese di recente costituzione che presentino progetti di sviluppo per prodotti e servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le anticipazioni non possono superare il 50% dell'ammontare complessivo delle partecipazioni stesse e comunque devono essere contenute entro i 4 miliardi di lire per ciascuna iniziativa. Ovviamente, i soggetti intermediari sono tenuti a valutare, prima dell'acquisizione delle partecipazioni, la positività delle previsioni circa l'andamento dell'intervento proposto dalle imprese. La loro partecipazione, inoltre, non può durare per più di sette anni.
L'articolo 7 dello schema affida la gestione delle risorse finanziarie ad un soggetto gestore, i cui rapporti con il Ministero dell'industria andranno regolati mediante un'apposita convenzione. L'articolo 8 stabilisce che le disponibilità stanziate per gli interventi affluiscano al Fondo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge n. 46 del 1982, mentre l'articolo 9 demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'industria la suddivisione dello stanziamento complessivo tra gli interventi per l'avvio di nuove imprese innovative e quelli per lo sviluppo delle imprese di recente costituzione. Con una direttiva dello stesso Ministro, sentito il Ministro del lavoro, potranno poi essere stabilite ulteriori modalità di attuazione per gli aspetti connessi alle attività formative.
Propone di formulare parere favorevole sullo schema di decreto in titolo.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che le finalità del provvedimento siano condivisibili, mentre destano perplessità le modalità di realizzazione. Non risulta sufficientemente chiara, infatti, la utilizzazione dei fondi; sarebbe stato preferibile, a suo avviso, promuovere una detassazione delle imprese private che investono nella ricerca finalizzata a creare una maggiore produttività e competitività del sistema. Preannuncia, quindi, il proprio voto contrario.

Il relatore MACONI ritiene, viceversa, che le finalità e le modalità operative del decreto siano assolutamente trasparenti e che un provvedimento di detassazione avrebbe un carattere scarsamente selettivo.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE dichiara il proprio voto contrario, deplorando l'assenza del rappresentante del Governo.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie infine la proposta di parere favorevole del Relatore.

La seduta termina alle ore 16,45.