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GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

235a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN



La seduta inizia alle ore 8,40.




IN SEDE CONSULTIVA


(71) Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell’adozione della decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale
(Parere alla 2a Commissione, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI illustra il provvedimento in titolo volto a definire a livello europeo lo status della vittima nel processo penale.
Considerando che, in relazione alla trattativa comunitaria su tale atto, come si evince dalla documentazione presentata dal ministro Fassino nell’audizione della scorsa settimana, su alcuni passaggi si prospettano delle soluzioni alternative – i Paesi Bassi, ad esempio, nutrono delle riserve sul riconoscimento del diritto della vittima al risarcimento – l’oratore sottolinea l’opportunità di una presa di posizione della Giunta. In particolare è condivisibile l’affermazione del principio del diritto della vittima al risarcimento a carico della Pubblica Amministrazione, ma è necessario precisare e circoscrivere i limiti entro i quali tale diritto è esercitabile. Tale principio andrebbe affermato, in particolare, per il caso di reati che comportino delle lesioni fisiche o psichiche permanenti ovvero nei procedimenti penali che si concludano senza l’individuazione del colpevole – al riguardo esiste un interessante precedente a proposito del risarcimento delle vittime nel cosiddetto “caso della Uno bianca” – nonché qualora vi siano determinati legami (di appartenenza, custodia o vigilanza) fra la Pubblica Amministrazione e il colpevole, come nel caso in cui questi sia un pubblico dipendente oppure un detenuto agli arresti domiciliari o in libertà vigilata.
Il relatore sottolinea altresì che con l’atto comunitario in titolo sarebbe opportuno sancire l’estensione del principio del gratuito patrocinio, nei casi in cui questo sia ammissibile, in favore della vittima per gli atti connessi al procedimento penale. Le spese derivanti da tali misure, peraltro, potrebbero essere coperte con l’introduzione di disposizioni volte ad utilizzare a tal fine le risorse derivanti dalla confisca dei proventi delle attività criminose.
Auspicando la rapida conclusione dell’iter del suddetto provvedimento, stante la sua importanza per i cittadini interessati, l’oratore propone di esprimere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce al relatore un mandato a redigere un parere nei termini proposti.


(73) Iniziativa della Repubblica francese in vista dell’adozione del regolamento del Consiglio relativo all’esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori
(Parere alla 1a Commissione, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI illustra il progetto di atto comunitario in titolo rilevando come si prospetti, anche in questo caso, come a proposito del provvedimento precedentemente esaminato, l’esigenza di esprimere uno specifico indirizzo al Governo in merito alla posizione da adottare nelle relative trattative. La proposta di regolamento in esame mira a facilitare l’esercizio del diritto di visita ai figli minori di coniugi divorziati, separati legalmente o il cui matrimonio è stato annullato, sancendo il principio del reciproco riconoscimento dell’esecutività delle decisioni adottate in materia in ogni Stato membro. Tenendo conto che gli strumenti internazionali già in vigore riconoscono ai minori il diritto fondamentale di mantenere relazioni regolari con entrambi i genitori qualora questi siano separati, l’elemento di maggiore novità introdotto dal provvedimento in titolo consiste nel reciproco riconoscimento dell’esecutività delle decisioni straniere in materia di diritto di visita, senza che sia più necessaria, per l’esecuzione di tali decisioni, la procedura di delibazione collegata al principio dell’exequatur.
A tale proposito il relatore sottolinea l’esigenza di modificare il suddetto progetto di atto comunitario al fine di prevederne l’applicabilità anche ai figli adottivi e naturali nonché a quelle forme di separazione – contemplato in alcuni Stati membri dell’Unione - disciplinate con accordi stragiudiziali, quali atti notarili, e non con decisioni di organismi giurisdizionali. Anche in tali fattispecie, infatti, si pone l’esigenza di garantire i diritti della controparte non residente e di disciplinare l’eventuale esecuzione di misure cautelari.
L’oratore, dopo aver altresì evidenziato la necessità di precisare le disposizioni di coordinamento con la normativa già definita nel quadro del Consiglio d’Europa, propone infine di esprimere un parere favorevole con le suddette osservazioni ribadendo la necessità di individuare strumenti adeguati per informare l’opinione pubblica di atti che, come quelli in esame, incidono in misura rilevante sull’affermazione dei diritti dei cittadini.

Il senatore BETTAMIO rileva che nella recente Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC), che si è svolta lo scorso ottobre a Versailles, il ministro francese della giustizia, Guigou, ha evidenziato l’importanza dei progressi realizzati nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e civile con lo sviluppo dei negoziati su atti come quello in titolo.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi un mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni da questi proposte.


(76) Iniziativa della Repubblica francese in vista dell’adozione della decisione quadro del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato

(79) Iniziativa della Repubblica francese riguardante l’adozione di una decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali

(88) Progetto di convenzione relativa al miglioramento dell’assistenza giudiziaria in materia penale

(95) Lotta contro il riciclaggio dei proventi delle attività illecite – Preparazione del Consiglio congiunto ECOFIN/GAI sulla criminalità finanziaria
(Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, con esiti separati. Parere alla 2a Commissione: favorevole sugli atti n. 76, n. 79, n. 88 e n. 95)

Il relatore BESOSTRI, dopo aver ricordato che gli atti preparatori della legislazione comunitaria in titolo sono stati illustrati dal ministro Fassino, che ha anche presentato specifica documentazione su ciascuno di essi, nell’audizione dello scorso 8 novembre, non rileva l’esigenza di sollevare specifici rilievi e propone pertanto di esprimere, su ciascuno di essi, un parere favorevole, sottolineando l’auspicio che se ne possa concludere rapidamente l’iter a livello comunitario.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce pertanto mandato al relatore a redigere un parere favorevole su ciascuno degli atti comunitari n. 76, n. 79, n. 88 e n. 95.


(4584) MARTELLI ed altri – Istituzione di un’Autorità garante per le ricerche sul genoma umano
(Parere alla 7a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MIGNONE illustra il disegno di legge in titolo, volto a istituire un’Autorità garante per le ricerche sul genoma umano, fra i cui presentatori figurano senatori appartenenti a tutti gli schieramenti e che, pertanto, non è evidentemente mosso da considerazioni ideologiche.
L’oratore si sofferma quindi sul “Progetto Genoma”, avviato nel 1986 su proposta del Premio Nobel Dulbecco, che ha lo scopo di redigere e completare la mappatura dei circa 100.000 geni umani esistenti, con conseguenti effetti di enorme rilievo in termini di prevenzione e di capacità terapeutiche. Per perseguire tale progetto è stato costituito un consorzio internazionale che si prefigge di mettere i risultati a disposizione dell’umanità ma sono interessate all’iniziativa anche imprese private. Esiste pertanto il rischio, da evitare, di un utilizzo eugenetico delle suddette ricerche per fini commerciali.
Dopo aver descritto le caratteristiche del genoma, composto di cromosomi, a loro volta composti di geni, fisicamente costituiti di DNA (acido desossiribonucleico), l’oratore illustra il testo del provvedimento in esame, che presenta quattro articoli rispettivamente concernenti la definizione dei compiti dell’istituenda Autorità, dei suoi organi, della sua organizzazione e dei suoi poteri. Fra i compiti di tale organismo figura la verifica dell’osservanza di princìpi etici nella condotta delle ricerche sul genoma umano nonché la valutazione degli effetti di tali ricerche. Esso deve esaminare, in particolare, oltre alle questioni connesse ai suddetti studi, aspetti quali l’integrazione delle tecnologie e delle informazioni genetiche con le attività sanitarie, le interazioni delle nuove conoscenze genetiche con le prospettive etiche e filosofiche e l’interferenza di fattori razziali, etnici e socio-economici sull’interpretazione dell’informazione genetica e l’uso di servizi genetici. L’istituzione della suddetta Autorità appare, in definitiva, particolarmente necessaria se si pensa ai profili etici e giuridici derivanti da problemi quali l’ammissibilità dell’utilizzo delle mappe genetiche da parte delle compagnie assicurative, di richieste di test genetici sui figli da parte dei genitori o di richieste di risarcimento di figli nati con malformazioni genetiche intentate contro i rispettivi genitori.
Sottolineando quindi come il suddetto provvedimento costituisca un punto di riferimento essenziale anche per correlarsi all’Europa l’oratore propone di esprimere parere favorevole.

Il senatore BETTAMIO, evidenziando che la Giunta non è chiamata ad esprimersi sul merito del provvedimento in titolo, rileva come la mancanza di una specifica normativa comunitaria in materia non consenta di disporre di un termine di paragone sulla base del quale esprimersi.
Per quanto concerne il merito del disegno di legge l’oratore ritiene che l’istituzione di una nuova Autorità, in assenza di una più articolata regolamentazione, possa costituire un problema. Esiste infatti il rischio, fra l’altro, come è avvenuto in altri casi, che nell’incertezza sulla disciplina applicabile si verifichi una sovrapposizione con le competenze di altre Autorità.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene quindi di rinviare il seguito dell’esame.


(4465) CÒ ed altri – Norme in materia di conflitto di interesse
(Parere alla 1a Commissione: esame e rinvio)

Illustrando il provvedimento in titolo il relatore MANZELLA sottolinea in via preliminare l’esigenza di esaminarlo tenendo conto, da un lato, del disegno di legge sulla stessa materia approvato dall’altro ramo del Parlamento e, dall’altro, dello sviluppo del dibattito nella Commissione di merito. Ricordando che la questione del conflitto di interessi è disciplinata in termini più rigorosi per quanto attiene all’esercizio di talune professioni o di imprese in regime di concessione che non per l’esercizio di attività di comunicazione di massa, nel cui ambito sono previste soltanto sanzioni amministrative, l’oratore rileva che la giurisprudenza parlamentare non ha ritenuto finora di applicare per analogia le disposizioni che in proposito sono previste nel quadro del diritto societario.
Soffermandosi sui profili comunitari il relatore rileva l’assenza di specifici parametri di riferimento oltre a quelli desumibili dalla condizione dei componenti della Commissione europea. A seguito del caso Bangemann – ex-Commissario deferito alla Corte di giustizia delle Comunità europee per aver assunto, peraltro dopo il termine del suo incarico alla Commissione europea, delle funzioni in un’impresa privata ritenute incompatibili con quelle precedentemente espletate nell’Esecutivo comunitario – la Commissione europea ha infatti adottato un codice di condotta estremamente rigoroso. Lo stesso Trattato sulla Comunità europea sancisce difatti gli obblighi perduranti anche dopo la cessazione dalla carica di Commissario europeo. Anche in Spagna esiste una legislazione piuttosto avanzata, che prevede un regime di incompatibilità tra talune cariche pubbliche e lo svolgimento, in proprio o per interposta persona, di incarichi in imprese concessionarie, che operano in regime di monopolio o compartecipate dallo Stato.
Rilevando che la specificità della situazione italiana è tale da indurre a ritenere che probabilmente sarà l’Italia a divenire un parametro per il resto d’Europa, l’oratore evidenzia che non solo nel campo radiotelevisivo ma, più in generale, in quello delle telecomunicazioni e dei servizi telematici e su Internet si pone l’esigenza di disciplinare l’aspetto del conflitto di interessi. Da questo punto di vista non appare tuttavia percorribile l’ipotesi di utilizzare le categorie dell’incompatibilità e dell’ineleggibilità, in ossequio al principio secondo il quale si deve comunque rispettare il rapporto venutosi a creare fra elettore ed eletto, che invece si applicano a proposito dei titolari di pubbliche funzioni, come ad esempio i prefetti, per i quali si potrebbe configurare una situazione di coazione del corpo elettorale. Emerge quindi l’opportunità di ricorrere a strumenti del diritto amministrativo, o ad esperienze quali i cosiddetti blind trust, che tuttavia spesso non possono garantire un’effettiva separazione dagli interessi patrimoniali.
Il relatore sottolinea altresì come una compiuta disciplina in materia, peraltro, preservi gli interessati dalle conseguenze penali derivanti da eventuali azioni, legittimamente intraprese dalla Magistratura in assenza di nuove più specifiche norme, nel caso si configuri la fattispecie dell’interesse privato in atti d’ufficio. A tale riguardo il percorso verso la soluzione del problema si potrebbe anche giovare dell’esperienza maturata in ambito comunitario, per quanto applicabile, a proposito della disciplina sulla concorrenza e sulle concentrazioni.
Dichiarando la propria disponibilità a valutare le proposte che potranno emergere nel dibattito a proposito dei profili di competenza della Giunta, l’oratore preannuncia la presentazione, nella prossima seduta, di uno specifico schema di parere.

Su proposta del presidente BEDIN, la Giunta conviene quindi di rinviare il seguito del dibattito.


La seduta termina alle ore 9,25