GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 21 LUGLIO 1999

459ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,35.


IN SEDE REFERENTE

(4038-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente PINTO ricorda che ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento l'esame del disegno di legge in titolo sarà limitato alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Riferisce il senatore CALVI, il quale premette che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo licenziato in prima lettura dal Senato riguardano in particolar modo l'articolo 3-bis del provvedimento in esame. Quest'ultimo testo stabiliva, infatti, nella versione licenziata dal Senato, che il regime delle incompatibilità di cui all'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, inserito dal decreto legislativo n.51 del 1998, non si applicasse ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare fosse in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge n. 145. Il testo licenziato dalla Camera dei deputati, ora all'esame della Commissione, da un lato riafferma l'immediata entrata in vigore del regime delle incompatibilità di cui al comma 2-bis dell'articolo 34, dall'altro, modifica la disciplina transitoria stabilendo che il predetto comma 2-bis non si applichi ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ma soltanto fino al 2 gennaio 2000 (data, peraltro, prevista per l'entrata in vigore a regime dell'intera riforma istitutiva del giudice unico di primo grado). Il comma 1 dell'articolo 3-bis, inoltre, fa salvi gli atti e le attività compiuti dal giudice.
La Camera ha, altresì, inserito nell'articolo 3-bis un comma 2, in base al quale, fino al 2 gennaio 2000, se il giudice, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, fuori dei casi consentiti dalla legge, esprime giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza, le parti possono chiederne la ricusazione, applicandosi le disposizioni degli articoli 38 e seguenti del codice di procedura penale. Tale previsione, così come formulata dalla Camera, presta il fianco a difficoltà interpretative, in particolar modo per quanto attiene alle differenze con la disposizione di cui al comma 1, lettera b), del vigente articolo 37 del codice di procedura penale, dove si dispone che il giudice può essere ricusato dalle parti se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunziata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. L'accertamento della linea di confine tra l'indebita manifestazione del convincimento (che fa scattare l'applicabilità dell'articolo 37, comma 1, lettera b) e l'espressione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza (che è la condizione per l'applicabilità del comma 2 dell'articolo 3-bis del testo in corso di esame) sarà, pertanto, rimessa alla faticosa elaborazione della giurisprudenza.
La Camera dei deputati ha, infine, soppresso l'articolo 3-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che conteneva una ragionevole ed opportuna individuazione dei provvedimenti la cui adozione da parte del giudice delle indagini preliminari determina l'incompatibilità, per quest'ultimo, a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare.
Si esprime, in conclusione, a favore della conversione del decreto-legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati, sia pure con le perplessità di ordine tecnico cui ha testè fatto riferimento. Ritiene, infatti, prevalente l'esigenza che la complessiva riforma del giudice unico di primo grado, rispetto alla quale la conversione del decreto-legge in titolo rappresenta una tappa indispensabile, entri pienamente in vigore nei tempi stabiliti.

Il sottosegretario AYALA, richiamandosi alle difficoltà ermeneutiche prospettate dal relatore Calvi in ordine al comma 2 dell'articolo 3-bis introdotto dalla Camera dei deputati, riferisce, pur non nascondendo alcune perplessità, una possibile tesi interpretativa: quella, cioè, in base alla quale, mentre l'articolo 37, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale si riferirebbe alle ipotesi di indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice effettuata fuori dal giudizio, per contro il comma 2 dell'articolo 3-bis farebbe riferimento a giudizi, che manifestano una valutazione di colpevolezza e che vengono espressi dal giudice all'interno del processo, come nel caso del cosiddetto eccesso di motivazione.

Ha la parola il senatore PETTINATO, il quale sottolinea come il testo licenziato dalla Camera dei deputati ed ora all'esame della Commissione, esprima per intero la capacità propria dell'attività di mediazione politica di superare situazioni di contrasto particolarmente difficili. Il testo elaborato a seguito di tale mediazione, da un lato, sacrifica la norma contenuta nell'articolo 3-ter del testo licenziato dal Senato, con la quale si era tentato di procedere ad una individuazione chiara e razionale dei casi di incompatibilità, dall'altro, propone una disposizione, qual è quella contenuta nel comma 2 dell'articolo 3-bis, che impone al giudice, ma soltanto fino al 2 gennaio 2000, di prestare attenzione anche agli aggettivi adoperati nella motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, dal momento che gli stessi potrebbero essere interpretati come manifestazione di una valutazione di colpevolezza e dar luogo ad incompatibilità. Sulla magistratura, inoltre, graverà l'onere di risolvere i complicati problemi interpretativi ed applicativi che la disposizione testè riferita potrà determinare. In conclusione, esprime un giudizio negativo sul complesso del provvedimento, ma dichiara che si asterrà al momento del voto finale nell'unica prospettiva che la conversione del decreto-legge, nella versione trasmessa dall'altro ramo del Parlamento, costituisca il prezzo da pagare per consentire che venga ripreso il percorso delle riforme in materia di giustizia.

Il senatore RUSSO esprime preliminarmente la propria soddisfazione derivante dal fatto che il testo licenziato dalla Camera dei deputati sembra aprire la strada per una rapida conversione del decreto-legge, evitando che la decadenza dello stesso produca gravi disfunzioni nell'amministrazione della giustizia. Nel merito osserva, invece, che le scelte operate dalla Camera dei deputati, pur nel complesso accettabili, appaiono meno razionali delle soluzioni elaborate al Senato. Infatti, lo slittamento al 2 gennaio 2000 dell'efficacia dell'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale relativamente ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della conversione del decreto, potrebbe incoraggiare tattiche dilatorie o accelerazioni improprie dei procedimenti, a seconda che si voglia raggiungere lo scopo di consentire o non consentire l'applicazione della norma sulle incompatibilità. Anche la previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 3-bis suscita alcune perplessità, sia nella parte in cui la sua efficacia è limitata al 2 gennaio 2000, sia nella parte in cui si traduce in un restringimento delle previsioni già contenute nell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale. Gli sembra, infatti, che l'avverbio "indebitamente", contenuto in quest'ultima disposizione, abbia un significato sostanzialmente analogo all'espressione "fuori dei casi consentiti dalla legge" di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis. Poichè, tuttavia, la previsione introdotta dalla Camera dei deputati avrà vita breve, considera la sua approvazione un prezzo accettabile da pagare per la rapida conversione in legge del decreto-legge, che apre la strada alla definitiva entrata in vigore della riforma del giudice unico di primo grado.

Il senatore CENTARO premette che il testo licenziato dalla Camera appare come una sorta di stranezza giuridica, comprensibile solo alla luce di considerazioni di ordine politico. Manifesta, innanzitutto, rincrescimento per il fatto che l'Assemblea del Senato non abbia confermato l'emendamento, proposto dal relatore Calvi ed approvato dalla Commissione nel corso del precedente esame del decreto, che prevedeva opportunamente una serie di ragionevoli soluzioni sia in ordine al problema dell'incompatibilità del giudice relativamente ai processi in corso, sia relativamente agli atti e agli accertamenti compiuti anteriormente, nonché relativamente al decorso della prescrizione ed alla sospensione dei termini massimi della custodia cautelare. Il testo dell'articolo 3-bis licenziato dalla Camera dei deputati limita invece temporalmente l'esclusione dall'applicabilità dell'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, alla data del 2 gennaio 2000, ingenerando possibili censure di costituzionalità, oltre che difficoltà organizzative, in quanto, a partire da quella data, l'applicazione delle incompatibilità in questione impegnerà molti magistrati diversi da quelli attualmente investiti dei processi in corso nello studio di carteggi processuali a volte assai impegnativi. Circa la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis, dichiara poi di condividere, per grandi linee, la soluzione interpretativa affacciata dal sottosegretario Ayala.
Dal punto di vista politico, il testo licenziato dalla Camera dei deputati – che pure evidenzia, da un lato, l'incapacità della maggioranza di Governo di imporre le soluzioni normative che ritiene più appropriate e, dall'altro, la forte influenza esercitata sulla stessa dalla lobby giudiziaria – presenta, tuttavia, l'unica nota positiva di consentire una ripresa del cammino delle riforme. Si augura, in particolare, che la conversione del decreto-legge all'esame possa aprire la strada ad una rapida conclusione dell'esame in prima lettura del disegno di legge costituzionale in materia di giusto processo.

Ha la parola il senatore MILIO, il quale dichiara la propria ferma contrarietà al provvedimento come trasmesso dalla Camera dei deputati. Esso, infatti, appare come il frutto di un vero e proprio baratto politico e si traduce in una serie di previsioni scarsamente comprensibili dal punto di vista giuridico, in quanto, da un lato, esprimono sfiducia nella giurisdizione, limitando espressamente la propria efficacia al 2 gennaio 2000, e, dall'altro, scavalcano la previsione generale dell'articolo 37 del codice di procedura penale, omettendo per di più di indicare, nel comma 2 dell'articolo 3-bis, quali siano gli strumenti fisiologici, attraverso i quali il giudice dovrebbe esprimere il convincimento che si è formato sulle circostanze oggetto del processo.

Anche il senatore CALLEGARO sottolinea come il testo all'esame non possa vantare fondate giustificazioni di ordine tecnico e rappresenti, nel suo complesso, una sconfitta sul piano giuridico. Osserva, inoltre, che la previsione di temporanea inapplicabilità del regime delle incompatibilità potrà essere facilmente aggirata da chi vi abbia interesse attraverso la presentazione di certificazioni mediche; le imminenti ferie giudiziarie potrebbero, per giunta, limitare ulteriormente l'efficacia temporale della disposizione. Nonostante le perplessità testè manifestate, preannunzia comunque il voto favorevole, sia in relazione alla breve efficacia del provvedimento, sia in relazione alla più complessiva necessità di evitare le conseguenze che deriverebbero da una mancata conversione del decreto-legge in titolo.

Il senatore GRECO, pur condividendo le perplessità espresse dal senatore Pettinato in ordine al testo licenziato dalla Camera dei deputati, rileva che lo stesso ha in qualche maniera corretto i profili di incostituzionalità per discriminazione soggettiva che viziavano il testo licenziato dall'Assemblea del Senato, in base al quale l'applicabilità della norma sulle incompatibilità era esclusa per i procedimenti per i quali l'udienza preliminare fosse ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Osserva, inoltre, che l'espressione "fuori dei casi consentiti dalla legge", di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis approvato dalla Camera dei deputati, risulta difficilmente ricollegabile a precise disposizioni normative e che le singole ipotesi di incompatibiltà dovranno essere costruite a partire dalla ricca casistica giurisprudenziale, nella quale è già stata configurata, peraltro, come ipotesi di incompatibilità quella del giudice che esprime giudizi manifestanti una valutazione di colpevolezza sui fatti oggetto del processo. Comunque, pur con le perplessità sopra richiamate, esprime in definitiva il proprio parere favorevole alla conversione del decreto-legge in titolo.

Il senatore PERA si rammarica per l'assenza del Ministro di grazia e giustizia alla seduta odierna della Commissione, assenza d'altra parte già verificatasi nelle precedenti sedute dedicate all'esame del decreto-legge in titolo presso questo ramo del Parlamento, augurandosi che la stessa non significhi insensibilità o scarso rispetto per i lavori del Senato. Si chiede inoltre, se il Governo abbia avviato, anche in relazione al testo licenziato dalla Camera dei deputati, una attività di monitoraggio sullo stato dei processi, lamentandosi al contempo del fatto che non gli siano stati forniti, malgrado le reiterate richieste, i risultati del precedente monitoraggio, effettuato in relazione all'emendamento a suo tempo proposto dal relatore Calvi ed approvato dalla Commissione nel corso dell'esame in prima lettura del decreto. Quest'ultimo emendamento conteneva, a suo avviso, un accettabile contemperamento tra tutela delle garanzie processuali ed efficienza della macchina giudiziaria, consentendo che tutti i processi, anche quelli in corso, fossero celebrati sulla base di un equo regime normativo.
Per contro, il comma 2 dell'articolo 3-bis del testo licenziato dalla Camera appare, in questo senso, come un'entità misteriosa: da un lato, infatti, la norma sull'incompatibilità per i giudici, che abbiano manifestato fuori dei casi consentiti dalla legge una valutazione di colpevolezza, sembra già appartenere all'ordinamento, dall'altro l'ambiguità della sua formulazione consentirà il facile ricorso a cavilli e scappatoie giuridiche, accentuando la possibilità di ricorsi ed impugnazioni, con evidente riflesso sulla durata dei processi e sul decorso dei termini di prescrizione. In sostanza, la disposizione approvata dalla Camera potrebbe rivelarsi lesiva rispetto alla necessità di portare a termine i processi in corso, al contrario di quanto avrebbe determinato l'approvazione dell'emendamento adottato dalla Commissione giustizia del Senato nell'esame in prima lettura: mentre, infatti, quest'ultimo teneva separata la funzione di fissazione delle garanzie processuali, riservata al Parlamento, dalla valutazione dei fatti processuali, riservata al giudice, la previsione adottata dalla Camera si appropria, al contrario, di una parte della sfera di competenza che dovrebbe essere riservata agli organi giudicanti.

Interviene il senatore FOLLIERI che considera il testo licenziato dalla Camera dei deputati comunque migliorativo rispetto al testo già licenziato in prima lettura dalla Commissione giustizia del Senato. In particolare, ricorda che tale testo gli appariva poco rispettoso della tecnica e delle garanzie processuali, soprattutto in quanto prevedeva, non soltanto la sospensione del decorso della prescrizione, ma anche la proroga dei termini di custodia cautelare.

Il presidente PINTO esprime la propria amarezza e delusione per il testo licenziato dalla Camera dei deputati, amarezza e delusione che si sono accresciute anche a seguito dell'odierno dibattito in Commissione. Afferma, infatti, che avrebbe, al limite, preferito la decadenza del decreto-legge ad un così vistoso sacrificio dei principi della civiltà giuridica. Nel rilevare poi, in particolare, come la formulazione dell'articolo 3-bis proposta dalla Camera dei deputati risulti incomprensibile ed irrazionale, si riserva di esprimere il proprio voto sull'intero provvedimento, pur attendendo gli ulteriori esiti del dibattito in Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, il presidente PINTO fissa poi il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 12 di oggi.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.