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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1998

185ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(64) NAPOLI Roberto ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale
(149) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale
(422) BORTOLOTTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, nel testo unificato, sospeso nella seduta del 23 aprile scorso.

Il senatore CAPALDI illustra l'emendamento 2.0.1, precedentemente accantonato, nonché l'emendamento 3.1.

Il senatore BORTOLOTTO illustra l'emendamento 3.2, così come il relatore IULIANO l'emendamento 3.10.

Il senatore CARCARINO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 3.3.

Il senatore RIZZI illustra gli emendamenti 3.4 e 3.8, seguito dal senatore MAGGI che illustra l'emendamento 3.5.

Il sottosegretario CALZOLAIO, ritirato l'emendamento 3.7, illustra l'emendamento 3.6, riformulandolo in un nuovo testo.

Su istanza del relatore IULIANO e del senatore CARCARINO, col consenso del sottosegretario CALZOLAIO, il Presidente dispone l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 3, nonché di quelli proposti agli articoli 4 e 5. Si passa pertanto agli emendamenti proposti all'articolo 6.

Il presidente GIOVANELLI dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.4.

Il senatore CAPALDI illustra l'emendamento 6.3.

Il relatore IULIANO illustra gli emendamenti 6.5 e 6.6, invitando al ritiro dell'emendamento 6.3; il sottosegretario CALZOLAIO si associa a tale invito, dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

Il senatore CAPALDI ritira l'emendamento 6.3.

La Commissione conviene sull'emendamento 6.5.

Dopo interventi del senatore CARCARINO e del presidente GIOVANELLI, il relatore IULIANO riformula l'emendamento 6.6 in un nuovo testo, che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione, la quale conviene poi sull'articolo 6 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il senatore MAGGI illustra gli emendamenti 7.1 e 7.9.

Il senatore CAPALDI illustra gli emendamenti 7.2 e 7.3, di cui chiede comunque che sia accantonata la discussione, nonché gli emendamenti 7.19 (già discusso come emendamento precedentemente riferito all'articolo 2), 7.5, 7.7, 7.8 e 7.10.

Il sottosegretario CALZOLAIO illustra gli emendamenti 7.11, 7.12 e 7.13, tra di loro correlati, nonché gli emendamenti 7.14, 7.6 e 7.15.

Il relatore IULIANO illustra gli emendamenti 7.16 e 7.17; presenta ed illustra un emendamento soppressivo del comma 10 (7.20), del quale risultava già soppresso l'ultimo periodo a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 2.57 (nuovo testo); ritira l'emendamento 7.18.

Il sottosegretario CALZOLAIO ed il senatore CAPALDI ritirano rispettivamente gli emendamenti 7.15 e 7.10, riferiti al comma 10.

Il senatore BORTOLOTTO interviene sull'emedamento 7.1, rilevando come esso escluda dalla valutazione di impatto ambietale alcuni impianti di grande importanza, come ad esempio quelli di trattamento dei rifiuti nucleari.

Il senatore MAGGI precisa che scopo dell'emendamento non era tale esclusione bensì la precisa individuazione delle categorie di opere assoggettabili; non avrebbe dunque alcuna difficoltà a correggere ed integrare l'emendamento stesso.

Il relatore IULIANO invita comunque i proponenti a ritirare l'emendamento 7.1, pur condividendone l'intento, in quanto esso si traduce in una modifica dell'atto di indirizzo e coordinamento.

Il senatore MAGGI ritira l'emendamento 7.1, accogliendo l'invito del relatore.

Disposto l'accantonamento degli emendamenti 7.2 e 7.3, senza discussione sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 7.11 e 7.12 del Governo, con il parere favorevole del relatore IULIANO.

Conseguentemente il senatore CAPALDI riformula l'emendamento 7.19.

L'emendamento 7.4 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il sottosegretario CALZOLAIO presenta ed illustra il subemendamento 7.19/1, che renderebbe superfluo l'emendamento 7.16 del relatore.

Il presidente GIOVANELLI ricorda che il testo dell'emendamento 7.19 è il risultato di una intesa con il ministro Ronchi, raggiunta a seguito di un lungo dibattito.

Il senatore CAPALDI sottolinea l'esigenza di dare certezza giuridica ai cittadini fissando tempi certi per la procedura di impatto ambientale.

Il senatore BORTOLOTTO esprime l'avviso che il Governo debba avere la possibilità di usufruire di tempi più lunghi se la rilevanza del progetto lo richiede; la proposta governativa non va quindi interpretata come volta a rimettere in discussione l'intesa raggiunta, ma solo come una puntualizzazione per i casi particolari.

Il presidente GIOVANELLI non condivide il contenuto del subemendamento, dichiarando di dissentire in generale da un modo di legiferare che si traduce in un continuo rinvio delle decisioni.

Su invito del sottosegretario CALZOLAIO il relatore IULIANO si impegna a formulare una nuova proposta sulla materia trattata dagli emendamenti 7.19 (e relativo subemendamento) e 7.16, idonea a superare i contrasti emersi.

In considerazione dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.


SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 30 aprile alle ore 14,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 64, 149 E 422
(Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

Art. 2.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Soggetti del procedimento)

1. Soggetti del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale sono il committente o l'autorità proponente, nonchè l'autorità competente.
2. Ai sensi della presente legge si intende:

a) per committente, il soggetto che richiede il provvedimento di approvazione, autorizzazione o concessione che consente in via definitiva la realizzazione del progetto;
b) per autorità proponente, la pubblica autorità che promuove l'iniziativa relativa al progetto;
c) per autorità competente, l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione dell'impatto ambientale.
d) per agenzia di istruttoria, l'ANPA nel caso di progetti di rilevanza nazionale, le ARPA nel caso di progetti di rilevanza regionale.

3. È altresì assicurata la partecipazione al procedimento dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè chiunque ne abbia interesse e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico nei modi e tempi previsti all'articolo 9».
2.0.1
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Art. 3.

Sostituire l'articolo 3 col seguente:

«Art. 3.
(Studio di impatto ambientale)

1. Lo studio dell'impatto ambientale, predisposto a cura e a spese del committente o dell'autorità proponente, comprende i dati, le analisi e le informazioni descritte nell'allegato B alla presente legge.
2. Al fine di tenere conto nella fase di elaborazione progettuale degli elementi di sostenibilità ambientale e garantire la partecipazione del proponente alle successive fasi procedurali, il committente o l'autorità proponente può richiedere all'agenzia di istruttoria le modalità e gli approfondimenti necessari per la presentazione delle informazioni contenute nell'allegato B nell'ambito dello studio dell'impatto ambientale».
3.1
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Obiettivi della valutazione di cui all'art. 1, comma 1-ter, devono essere l'impatto nel breve, medio e lungo periodo sulla salute umana, sui sistemi ecologici, sui sistemi agrari secondo particolari e specifici protocolli che tengano in particolare conto della difesa dei consumatori, dei diritti e del benessere animale, la difesa degli equilibri ambientali, il mantenimento della biodiversità, durante le fasi della ricerca, produzione, rilascio e immissione in commercio di prodotti contenenti organismi modificati geneticamente o le loro parti, compresi microrganismi anche se limitati ai soli virus, batteri e lieviti».
3.2
Bortolotto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente sostituire con la seguente la rubrica dell'articolo «Norme di organizzazione».
3.10
Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro sei mesi».
3.3
Polidoro, Rescaglio

Sopprimere il comma 4.
3.4
Rizzi

Sopprimere il comma 4.
3.5
Maggi, Specchia, Cozzolino

Al comma 4, sostituire le parole: «all'integrazione» con le seguenti: «al coordinamento».
3.6
Il Governo

Al comma 4, sostituire le parole: «all'integrazione» con le seguenti: «al coordinamento od all'unificazione».
3.6 (Nuovo testo)
Il Governo

Sopprimere il comma 5.
3.7
Il Governo

Al comma 6 sostituire le parole: «non più di dieci» con le seguenti: «, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 19 della presente legge,».
3.8
Rizzi

Al comma 6 sostituire le parole: «non più di dieci» con le seguenti: «, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 19 della presente legge,».
3.9
Maggi, Specchia, Cozzolino

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Istruttoria della valutazione dell'impatto ambientale)

1. L'istruttoria per la pronuncia della valutazione dell'impatto ambientale è svolta dall'ANPA per i progetti di rilevanza nazionale, dalle ARPA per quelli di rilevanza regionale.
2. Lo studio dell'impatto ambientale viene presentato dal committente o dall'autorità proponente all'agenzia di istruttoria per l'inizio della fase di consultazione della durata di 30 giorni.
3. L'agenzia di istruttoria, in consultazione con il richiedente provvede, d'intesa con le amministrazioni interessate o anche mediante accordi volontari, a garantire la partecipazione del committente o dell'autorità proponente alla successive fasi della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, e assicura lo scambio di informazioni e la collaborazione necessaria fra i soggetti interessati al procedimento.
4. Le informazioni richieste dall'agenzia di istruttoria al committente o all'autorità proponente dovranno essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione.
5. Le informazioni richieste dovranno tenere conto della possibilità per il committente o l'autorità proponente di raccogliere i dati richiesti e, in particolare, le conoscenze e i metodi di valutazione per essi disponibili.
6. L'agenzia di istruttoria verifica la completezza dello studio di impatto ambientale e, qualora rilevi carenze, richiede le integrazioni necessarie.
7. Al termine della fase di consultazione il committente o l'autorità proponente possono, entro 60 giorni, integrare lo studio di impatto ambientale.
8. Con regolamento ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 5 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita presso l'ANPA una struttura per l'istruttoria della valutazione dell'impatto ambientale e per il controllo delle attività di monitoraggio ambientale previste dai provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale.
9. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede al riordino e alla integrazione delle strutture dell'ANPA e delle ARPA preposte all'istruttoria della valutazione dell'impatto ambientale con esperti designati dai Ministeri dei beni culturali, dei lavori pubblici e della sanità, al fine di integrare le conoscenze e consentire l'efficacia della pronuncia di valutazione dell'impatto ambientale anche agli effetti delle competenze di tutte le altre amministrazioni dello Stato.
10. In via transitoria e fino alla emanazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le funzioni sopra richiamate dell'ANPA e delle ARPA sono svolte dalla Commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67».
3.0.1
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 e nel rispetto delle direttive 90/219/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990, e 90/220/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990, recepite, rispettivamente, con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e con decreto 3 marzo 1993, n. 92, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi dalla stessa desumibili, un decreto che individua le procedure ed i criteri per effettuare la valutazione dei rischi previsti all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter. Nello stesso decreto devono essere indicati i Ministeri e le strutture responsabili dell'attuazione delle norme in esso contenute. La procedura di valutazione deve prevedere il parere delle associazioni per la difesa dei diritti degli animali, delle associazioni agricole, delle ONG attive sulla problematica da almeno tre anni, dei consumatori e di protezione ambientale, garantendo il diritto all'informazione su tutte le parti senza possibilità di segretazione e la consultazione dovrà comunque ripetersi per ogni singola ONG e dovrà basarsi su informazioni indipendenti. Le informazioni fornite dal proponente, anche se sperimentalmente già accettate in altro paese, devono comunque essere soggette a verifica diretta.
2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, nessun organismo geneticamente modificato può essere immesso deliberatamente nell'ambiente nè i prodotti, comprese le sementi o parti per la riproduzione vegetale modificate geneticamente, che contengono tali organismi o loro parti possono essere messi in commercio».
3.0.2
Bortolotto

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.
4.1
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «che richiede» inserire le seguenti: «le modalità di approfondimento di cui al comma 2 dell'articolo 5 ovvero».
4.2
Il Governo

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per autorità competente, il Ministero dell'ambiente per i progetti di opere di interesse interregionale o con impatto transfrontaliero, e la regione per tutti gli altri progetti di opere di cui agli allegati A e B».
4.3
Maggi, Specchia, Cozzolino

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per autorità competente, il Ministero dell'ambiente per i progetti di opere di interesse interregionale o con impatto transfrontaliero, e la regione per tutti gli altri progetti di opere di cui agli allegati A e B».
4.4
Rizzi

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.
5.1
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Al comma 5, sostituire le parole: «il parere si ritiene negativo» con le seguenti: «l'amministrazione pronuncia provvedimento di reiezione».
5.2
Il Governo

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Effetti della procedura di valutazione di impatto ambientale)

1. La valutazione di impatto ambientale positiva sostituisce e comprende le intese, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, previsti per la realizzazione del progetto dalle disposizioni regionali vigenti nelle materie ambientali connesse alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, in particolare, in materia di: tutela del paesaggio e delle bellezze naturali; vincolo idrogeologico e forestale; difesa del suolo; tutela dell'ambiente dagli inquinamenti dell'aria, delle acque, dei rifiuti e del rumore; nonchè in materia di rischi di incidenti rilevanti.
2. Per gli effetti di cui al precedente comma 1, l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale determina il trasferimento in capo all'Autorità competente delle competenze, eventualmente esercitate in via ordinaria da altri soggetti istituzionali, per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti le materie ivi indicate e, in particolare, delle funzioni amministrative inerenti:

a) le autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 relative alla protezione delle bellezze naturali e successive modifiche ed integrazioni;
b) le autorizzazioni di cui agli artt. 7 e 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, relative al vincolo idrogeologico;
c) le autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, relative alle emissioni in atmosfera;
d) le autorizzazioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 132 e n. 133 sugli scarichi degli insediamenti civili ed industriali;
e) le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relative alla gestione dei rifiuti;
f) le valutazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1998, n. 175, relative alle nuove attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette a dichiarazione.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il proponente allega alla domanda la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente nelle predette materie. È in facoltà del proponente utilizzare tale ulteriore documentazione ed informazioni in sostituzione di quelle di identico contenuto richieste ai fini dello studio di impatto ambientale e viceversa.
4. Al di fuori delle materie di cui al presente articolo, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale positiva, vincola, in ogni caso, per gli elementi considerati e le eventuali prescrizioni rese dall'autorità competente, il contenuto delle concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi, comunque denominati, richiesti per la realizzazione del progetto di opera o impianto e prevalgono sulle eventuali diverse prescrizioni degli strumenti urbanistici».
5.0.1
Maggi, Specchia, Cozzolino

Art. 6.

Al comma 1, dopo le parole: «di interesse pubblico» inserire le seguenti: «di cui all'allegato A della presente legge».
6.1
D'Onofrio, Napoli Roberto

Sopprimere il comma 4.
6.2
D'Onofrio, Napoli Roberto

Sopprimere il comma 4.
6.3
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Al comma 4, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente,» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni e sentite le competenti Commissioni parlamentari,».
6.5
Il Relatore

Al comma 4 sostituire le parole da: «sono emanate» sino alla fine del comma con le seguenti: «sono disciplinate le modalità attraverso le quali applicare i principi della procedura di valutazione dell'impatto per i progetti, desumibili dalle disposizioni della presente legge, alla valutazione ed approvazione di piani e programmi di competenza nazionale».
6.6
Il Relatore

Al comma 4 sostituire le parole da: «sono emanate» sino alla fine del comma con le seguenti: «sono disciplinate le modalità attraverso le quali applicare i principi della procedura di valutazione dell'impatto per i progetti, di cui alla presente legge, alla valutazione ed approvazione di piani e programmi di competenza nazionale».
6.6 (Nuovo testo)
Il Relatore

Al comma 4 sostituire le parole: «di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale dei piani e dei programmi, nonchè della partecipazione pubblica alla suddetta procedura» con le seguenti: «dei criteri per la valutazione ambientale del documento integrativo di cui al comma 2 da allegare ai piani e programmi».
6.4
D'Onofrio, Napoli Roberto

Art. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il progetto definitivo comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo alle categorie di opere elencate ai punti 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 21 e 27 dell'allegato A, nonchè alle opere elencate nell'allegato A di interesse interregionale o con impatto ambientale transfrontaliero, è trasmesso dal committente o dall'autorità proponente al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali ed ambientali ed alla Regione o alle Regioni interessate».
7.1
Maggi, Specchia, Cozzolino

Sostituire il comma 1 col seguente:

«1. Al termine della fase di consultazione di cui agli articoli 3 e 3-bis, l'ANPA redige una relazione finale. Tale relazione e il progetto definitivo comprendente lo studio della valutazione dell'impatto ambientale sono trasmessi dall'ANPA al Ministero dell'ambiente».
7.2
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, ovvero decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del committente o dell'autorità proponente senza che le regioni si siano espresse, provvede entro 180 giorni dalla stessa data alla valutazione dell'incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa i principi della tutela ambientale, sulla base della documentazione istruttoria o comunque disponibile, e tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica di cui all'articolo 9».
7.11
Il Governo

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro dell'ambiente acquisisce, ai fini delle valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle amministrazioni competenti nelle materie attinenti la valutazione dell'impatto ambientale, nel caso in cui la realizzazione del progetto preveda, relativamente alle stesse, pareri, nulla osta o autorizzazioni».
7.12
Il Governo

Al comma 3, dopo le parole «le regioni si siano espresse, provvede entro» sostituire le parole «centottanta giorni dalla stessa data alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa i principi della tutela ambientale, sulla base della documentazione istruttoria o comunque disponibile,» con le seguenti «novanta giorni dalla stessa data alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa i principi della tutela ambientale, sulla base della documentazione fornita dall'ANPA».
7.3
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Decorso il termine di 180 giorni, la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza».
7.4
D'Onofrio, Napoli Roberto

All'emendamento 7.19, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «ove il Ministro dell'ambiente non provveda, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza, la questione è rimessa, entro sessanta giorni, al Consiglio dei Ministri che decide nei successivi trenta giorni».
7.19/1
Il Governo

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per le opere e i progetti soggetti a valutazione dell'impatto ambientale per i quali sia convocata la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, lo svolgimento e la conclusione della valutazione dell'impatto ambientale avviene entro i termini di cui all'articolo 7, comma 3. Decorsi inutilmente detti termini, la valutazione dell'impatto ambientale è rimessa entro i successivi sessanta giorni al Consiglio dei ministri che si pronuncia entro trenta giorni».
7.19
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per le opere e i progetti soggetti a valutazione dell'impatto ambientale per i quali sia convocata la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, lo svolgimento e la conclusione della valutazione dell'impatto ambientale avviene entro i termini di cui all'articolo 7, comma 2. Decorsi inutilmente detti termini, la valutazione dell'impatto ambientale è rimessa entro i successivi sessanta giorni al Consiglio dei ministri che si pronuncia entro trenta giorni».

7.19 (Nuovo testo)
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Inserire dopo il comma 3 il seguente:

«3-bis. Ove il Ministro dell'ambiente non provveda, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza, la questione è rimessa, entro i successivi novanta giorni, al Consiglio dei Ministri».
7.16
Il Relatore

Al comma 4 sostituire le parole: «Ai fini di cui al comma 2 i1 Ministro dell'ambiente può indire, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, apposite conferenze di servizi» con le seguenti: «In caso di pareri, nulla osta o autorizzazioni mancanti o discordanti, ai fini di cui al comma 2 i1 Ministro dell'ambiente indice, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, apposite conferenze di servizi».
7.13
Il Governo

Al comma 4, dopo le parole «conferenze di servizi», sopprimere il periodo fino alla fine.
7.5
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Sopprimere il comma 5.
7.14
Il Governo

Al comma 7, dopo la parola: «pubblicato» inserire le seguenti: «per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza,».
7.6
Il Governo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In caso di provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale negativo su progetti di rilevanza nazionale, l'autorità proponente o il committente possono ricorrere alla decisione del Presidente del Consiglio dei Ministri, che tiene luogo del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale stesso».
7.7
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Sopprimere i commi 8 e 9.
7.8
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. I progetti sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. In relazione alle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata».
7.17
Il Relatore

Al comma 9 sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «di cui al comma 1».
7.9
Maggi, Specchia, Cozzolino

Sopprimere il comma 10.
7.20
Il Relatore

Al comma 10 sopprimere le seguenti parole: «che non comportino modifiche sostanziali».
7.15
Il Governo

Al comma 10, dopo le parole «modifiche sostanziali, il committente o l'autorità proponente trasmette», sostituire le parole «alle autorità di cui al comma 1 del presente articolo» con le seguenti «al Ministero dell'ambiente».
7.10
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Dopo il comma 10 aggiugere il seguente:

«10-bis. Gli esiti delle verifiche di cui al comma precedente, le decorrenze dei termini, i luoghi dove può essere consultata la documentazione relativa, sono pubblicati con cadenza mensile sulla Gazzetta Ufficiale».
7.18
Il Relatore