SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XIII LEGISLATURA --------------------

7a Commissione permanente
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)



431a seduta: martedì 27 giugno 2000, ore 15
432a seduta: mercoledì 28 giugno 2000, ore 15
433a e 434a seduta: giovedì 29 giugno 2000, ore 9 e 15



ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.



IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO


Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di regolamento recante "Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali" - Relatore alla Commissione PAPPALARDO.
(Previe osservazioni della 5a Commissione)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
(n. 696)


IN SEDE REFERENTE


I. Esame del disegno di legge:

MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano – Relatore alla Commissione NAVA.
(Pareri della 1a, della 2a, della 3a, della 5a, della 9a, della 12a, della 13a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee)
Esame e rinvio. (4584)


II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. BRUNO GANERI ed altri. - Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali.
(Pareri della 1a e della 5a Commissione)
(4047)

2. BRUNO GANERI. – Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori.
(Pareri della 1a e della 5a Commissione)
(4110)
Relatore alla Commissione BISCARDI.


III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica.
(Pareri della 1a, della 5a, della 6a, della 8a, della 13a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(4324)

2. BESSO CORDERO ed altri. – Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d'arte negli edifici pubblici.
(Pareri della 1a, della 5a, della 8a, della 10a, della 11a, della 13a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2704)

3. BONATESTA ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717. Norme per il recupero e la manutenzione dei beni culturali e architettonici e dei centri storici di particolare interesse ambientale e artistico distrutti a seguito di calamità naturali e/o eventi dolosi, nonché per l'acquisizione di nuove opere d'arte.
(Pareri della 1a, della 5a, della 8a e della 13a Commissione)
(2897)
Relatore alla Commissione PAPPALARDO.

AFFARE ASSEGNATO


Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:


La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede - Relatore alla Commissione BRIGNONE.
INTERROGAZIONI ALL’ORDINE DEL GIORNO

        CARPINELLI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso:

            che la società Roma Vetus aveva presentato un progetto per la realizzazione di un parco tematico che prevedeva la ricostruzione fedele della parte antica di Roma;
            che l’area per la realizzazione del progetto era stata individuata nel pianoro dell’Alfina, nel comune di Castel Giorgio in provincia di Terni;
            che su tale progetto si è aperto un dibattito, a volte anche aspro, sulla opportunità o meno di realizzare le opere conseguenti;
            che a seguito di pressioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali sull’area in questione è stato posto un vincolo;
            che tale vincolo appare essere strumentale e soprattutto limitativo di quelle che sono le capacità di autogoverno delle istituzioni locali;
            che a causa delle difficoltà emerse la società Roma Vetus ha rinunciato alla realizzazione del progetto medesimo;
            che, a seguito di tale rinuncia, come testimoniano i numerosi articoli dei quotidiani locali, tra cui gli ultimi dell’11 aprile 2000 pubblicati rispettivamente dal «Messaggero» dell’Umbria, dal «Corriere» dell’Umbria e dalla «Nazione» edizione dell’Umbria, è in atto una chiara azione di strumentalizzazione del progetto a fini politici;
            che tale strumentalizzazione ha come punto centrale la mancata ricaduta sul territorio in termini di occupazione e sviluppo legati al progetto, avendo questo generato aspettative negli abitanti delle zone limitrofe e teoricamente interessate al progetto stesso;
        in considerazione di questo nuovo quadro,
            si chiede di sapere se si intenda procedere alla rimozione del succitato vincolo, che viene recepito come un’intollerabile imposizione da parte dell’amministrazione centrale.


Svolta (3-03637)

        SELLA DI MONTELUCE. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso:

            che sei capolavori esposti al Museo Borghese, a Roma, sono stati concessi in prestito ad altre mostre in pieno periodo giubilare;
            che ciò concerne in particolare sei opere d’arte, di cui tre del Caravaggio, una del Correggio, una del Domenichino e una del Barocci; si aggiunga che due dei quadri del Caravaggio ora destinati ad altra mostra erano appena rientrati dalla Spagna dopo sei mesi in prestito;
            che la mancanza dai musei italiani dei principali capolavori artistici viene ripetutamente segnalata da ospiti stranieri;
            che tale fenomeno è particolarmente rilevante per musei che costituiscono le principali mete culturali, in città quali Firenze, Napoli, Milano;
            che tale fenomeno è ben più grave e preoccupante per musei siti a Roma, principale meta nell’anno giubilare in corso;
            che alla Galleria Borghese risultano spesso in prestito e non sono fruibili dai visitatori opere di capitale importanza per il patrimonio del museo;
            che tali opere sono anche una fonte inestimabile di attrazione per il turista che visita Roma e la Galleria proprio per ammirarne i capolavori;
            che è sorprendente che la sovrintendenza consenta tale spoliazione in periodo giubilare, quando si registra un forte aumento dei flussi turistici;
            che il Ministero per i beni e le attività culturali ha tra i compiti istituzionali la vigilanza sulla conservazione e la tutela del patrimonio artistico;
            che per evitare, tali gravi inconvenienti il Ministero dovrebbe applicare con maggiore rigore le norme internazionali sui prestiti che impediscono l’assenza dei capolavori dell’arte dai musei per periodi prolungati,
        l’interrogante chiede di sapere:
            se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra descritto;
            se il Ministro intenda intervenire urgentemente presso le sovrintendenze competenti per limitare i prestiti delle più importanti opere d’arte dai musei italiani, soprattutto in periodo giubilare;
            quali altre iniziative il Ministro intenda assumere per sanare la situazione sopra descritta, in riferimento alla Galleria Borghese.


Svolta (3-03654)

        DE LUCA Michele. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

            che da informazioni di stampa («Gazzetta di Parma» del 28 marzo 2000) risulta che, in Parma (e, segnatamente, nel XIII circolo didattico della città), «mancano risorse ed insegnanti per garantire l’integrazione dei ragazzi disabili nella scuola»;
            che la circostanza – preoccupante in linea generale – presenta profili di particolare gravità nel contesto di riferimento;
            che, intanto, l’allarme viene giustamente lanciato mentre, da un lato, si avvia un processo di ottimizzazione nell’inserimento e nell’integrazione dei disabili nel mondo del lavoro e, dall’altro, sono previsti interventi finanziari per l’integrazione scolastica degli alunni con
handicap (legge 22 marzo 2000, n. 69);
            che, non può essere trascurata, peraltro, la circostanza che la difficoltà denunciata riguarda la città di Parma, da sempre all’avanguardia nella integrazione scolastica e lavorativa dei disabili,
        si chiede di conoscere:
            quale sia la situazione effettiva del problema prospettato sia a livello nazionale che locale;
            quali iniziative il Governo intenda assumere, con l’urgenza del caso, per dare soluzione al problema medesimo.


Svolta (3-03680)

    –BISCARDI. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:

            che con decreto ministeriale n. 186 del 18 maggio 2000 è stata disciplinata – ai sensi della legge n.  124 del 1999 — la formazione delle graduatorie permanenti per il personale docente, educativo e dei responsabili amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado;
            che dette graduatorie devono essere pubblicate dai provveditori agli studi entro il 30 luglio 2000;
            che la formazione delle graduatorie richiede un impegno straordinario del personale in un momento particolare di concomitanza con altri numerosi e complessi adempimenti, la gran parte dei quali finalizzata al regolare avvio dell’anno scolastico (organici, trasferimenti, utilizzazioni, espletamento dei concorsi per tutte le scuole, espletamento dei corsi abilitanti per il personale di ruolo, piano di dimensionamento, trasferimenti del personale ATA allo Stato, valutazione dei capi di istituto, eccetera);
        considerato:
            che in precedenti tornate la formazione delle graduatorie dei concorsi per soli titoli (attuali graduatorie permanenti) veniva affidata ad apposite commissioni, non più previste dalla legge n. 124 del 1999 succitata, i cui componenti avevano diritto ad un gettone di presenza;
            che lo stesso Ministro della pubblica istruzione, nel corso delle comunicazioni programmatiche rese alla Commissione istruzione del Senato lo scorso 25 maggio, ha riconosciuto che occorrono vari interventi per assicurare il regolare inizio del prossimo anno scolastico, tra i quali deve ovviamente comprendersi l’incentivazione al personale che partecipa alla formazione delle suddette graduatorie,
        si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda esaminare la possibilità di corrispondere al personale che sarà impegnato nei gruppi di lavoro per la compilazione delle predette graduatorie una qualsiasi forma di incentivazione economica per un lavoro di difficile assolvimento in coincidenza con periodi di ferie nei mesi estivi.


Svolta (3-03682)

        MIGONE, MASULLO, CORRAO, BRIGNONE. – Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri. – Premesso:

            che per unanime riconoscimento e per esplicito proposito di questo Governo l’uso delle lingue straniere di un numero crescente di cittadini costituisce un rilevante interesse nazionale e, quindi, una priorità assoluta nella riforma del nostro sistema scolastico, anche alla luce di dati che ci vedono occupare le ultime posizioni nelle graduatorie dell’Unione europea;
            che sono in corso gli esami per cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado e per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento;
            che, come rilevato dai
media, proprio per l’insegnamento delle lingue straniere si sono verificate alte percentuali di esclusione dalle prove orali, sulla base dell’esito di quelle scritte;
            che tali percentuali contrastano drasticamente con l’esito dei concorsi riservati ai cosiddetti precari – risoltisi di fatto in una sorta di
ope legis – e presentano rilevanti disparità di ordine geografico (le cifre finora indicate si aggirano intorno all’80 per cento di esclusi per il Nord Italia e 50 per cento per il Sud);
            che in almeno una sede concorsuale – quella di Cuneo, attinente al Piemonte e alla Liguria – i presidenti di commissione e spesso anche delle sottocommissioni di lingua e civiltà inglese, francese e tedesca, essendo presidi di liceo e di scuola media titolari di altra materia, non sono nè tecnicamente nè formalmente in grado di valutare le prove scritte e quelle orali che dovranno svolgersi nella lingua in esame;
            che, nel caso del concorso di tedesco, come da provvedimento di nomina del provveditore di Cuneo risulta addirittura componente la commissione un’impiegata di quinto livello del provveditorato;
            che il bando prevede il dovere di ogni componente le commissioni di formulare un punteggio per ogni prova, non limitandosi i presidenti di commissione ad un’opera di coordinamento peraltro impossibile da svolgere in mancanza di una comprensione adeguata della lingua;
            che il semplice buon senso irride alla sola ipotesi che gli esaminatori per un concorso per insegnanti di lingua straniera possano non avere adeguata comprensione della medesima;
            che, tuttavia, in linea di diritto e ad ogni buon conto, nell’ultimo decennio si è venuta sempre più sentendo l’esigenza di assicurare che le valutazioni da parte delle commissioni giudicatrici di concorso siano effettuate da parte di soggetti competenti a conoscere delle materie in questione; la Corte costituzionale con la nota sentenza n.  453 del 15 ottobre 1990 ha sostenuto che i componenti delle commissioni giudicatrici in pubblici concorsi debbano essere tecnici o esperti dotati di adeguati titoli di studio e professionali rispetto alle materie oggetto di prova; sono pertanto state ritenute illegittime le norme che in materia di composizione delle commissioni prevedevano la partecipazione di un rappresentante sindacale o dell’organo politico dell’ente;
            che tale principio è stato tradotto in legge dal legislatore; infatti l’articolo 36 del decreto legislativo n.  29 del 1993, così come modificato dal decreto legislativo n.  80 del 1998, al comma 3, lettera
e), prevede che le commissioni di concorso siano composte «esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso»; tale disposizione per espressa volontà di legge (articolo 1 del decreto legislativo n.  29 del 1993) si applica a tutte le amministrazioni dello Stato ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, e, congiuntamente alle altre disposizioni contenute nel decreto, costituisce principio fondamentale ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione; in virtù di tale disposizione è fugato qualsiasi dubbio circa l’interpretazione da dare all’articolo 404 del decreto legislativo n.  297 del 1994 (testo unico in materia di istruzione) nella parte in cui stabilisce che le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un preside oltre a due docenti di ruolo titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso; è infatti evidente che a seguito dell’entrata in vigore della modifica apportata dal decreto legislativo n.  80 del 1998 al decreto legislativo n.    29 del 1993, che richiede che tutti i componenti della commissione siano esperti nella materia di esame, anche i presidenti della commissione devono risultare esperti;
            che peraltro tale «competenza» era già prevista nell’ordinanza 5 novembre 1994 del Ministro della pubblica istruzione (richiamata dall’articolo 11 del bando di concorso) relativa alla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, di accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, ordinanza emanata in attuazione dell’articolo 404 del decreto legislativo n.  297 del 1994; tale ordinanza, dopo avere disposto che il personale aspirante alla nomina a presidente delle commissioni deve inviare apposita domanda indicante la materia o l’area di insegnamento attuale o dei ruoli di provenienza (articoli 2 e 6), stabilisce che gli organi preposti a formare gli elenchi degli aspiranti presidenti predispongono elenchi divisi in settori a seconda dell’area di insegnamento (per docenti universitari) e del ruolo di provenienza (per i presidi); dispone inoltre che «gli elenchi dei docenti universitari e dei presidi che aspirano alla nomina nelle commissioni relative alle lingue straniere devono essere differenziati a seconda, rispettivamente, della lingua straniera insegnata o della lingua straniera relativa al ruolo di provenienza» (articolo 5);

            che è evidente che, qualora per presiedere una commissione fosse sufficiente essere presidi indipendentemente dalla qualifica di insegnante di materie corrispondenti a quelle cui si riferiscono gli esami, sarebbe privo di significato richiedere la formazione di distinti elenchi in base al ruolo di provenienza; pertanto ne consegue che anche prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n.  80 del 1998 la normativa sui concorsi nelle scuole richiedeva che i presidenti fossero forniti di competenza nella materia oggetto di esame, con particolare riguardo ai casi in cui la materia poteva risultare particolarmente specialistica; così la giurisprudenza ha ritenuto che quando la commissione giudicatrice deve essere composta di esperti di una determinata materia la violazione di tale regola e la nomina di commissari privi della qualificazione professionale idonea sono illegittime e tali vizi non sono elisi per il solo fatto che i commissari così nominati siano in concreto dotati di cognizioni idonee alla selezione dei candidati (Consiglio di Stato, sezione V, n.  663 del 6 giugno 1996, in «Foro amministrativo» 1996, 1889); a tutto concedere, di per se stesso il possesso di un elevato titolo di studio può essere sufficiente per essere qualificati «esperti» qualora il posto da coprire non richieda un titolo di studio di tipo specialistico e le nozioni richieste agli esaminandi siano riconducibili a materie di comune patrimonio per soggetti che abbiano conseguito il diploma di laurea, ma ciò non è più sufficiente quando si tratti di valutare prove complesse e specialistiche come nel caso delle lingue straniere;
            che tale stato di cose si è verificato anche a seguito di una normativa non aggiornata, o non correttamente applicata, che ha consentito di retribuire i membri della commissione con 12.000 lire lorde, e – sempre nel caso del concorso con sede a Cuneo – non ha permesso ad eventuali membri fuori sede di ottenere il distacco retribuito dalla propria;
            che tra i ricorrenti, perchè esclusi dagli esami orali, figurano numerose persone dotate di rilevanti titoli che indicano una preparazione specifica di superiore livello, come dottori di ricerca, dottorandi, cultori universitari della materia presumibilmente preparati dal punto di vista linguistico se non da quello pedagogico,
        gli interroganti chiedono di sapere:
            come il Governo intenda affrontare la grave carenza di conoscenze linguistiche straniere come impartite dalla nostra scuola;
            come intenda valutare più specificamente i danni al cosiddetto sistema paese derivanti dallo stato attuale di conoscenza delle lingue a diversi livelli di responsabilità;
            se lo stato di cose sopra descritto sia compatibile con l’obiettivo di cui al primo punto;
            se il desiderio comprensibile di concludere le prove entro il mese di luglio non abbia nuociuto al rigore nella costituzione delle commissioni e nel lavoro delle commissioni stesse;
            se i dati rilevati, attinenti al concorso con sede presso il provveditorato di Cuneo, trovino riscontro nelle altre sedi regionali ovvero in quali sedi risultino residenti o componenti di commissioni di concorso che non siano titolari degli insegnamenti linguistici in esame;
            se i dati di ammissione agli orali effettivamente risultino geograficamente differenziati e se, quanto ai criteri quantitativi di selezione, vi sia stata qualche direttiva (formalizzata o meno) ministeriale;
            se, fatti salvi ulteriori accertamenti giurisdizionali e amministrativi sulla legalità dei concorsi in oggetto, le autorità gerarchicamente preposte non intendano ammettere
sub judice i ricorrenti alle prove orali e comunque garantire il corretto svolgimento di esse nella lingua materia di esame.


(3-03711)

    –ASCIUTTI. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:

            che in un articolo de «la Repubblica» dell’8 giugno 2000 viene riportata la denuncia del provveditore agli studi di Benevento, Mario Pedicini, riguardo al sospetto che preside e docenti di un istituto professionale della zona interna del Sannio avrebbero pianificato la bocciatura di otto studenti dell’unica terza classe dell’istituto per evitare la soppressione dell’attuale seconda che consta di un numero di appena dodici alunni;
            tenuto conto che il numero preciso di previste bocciature, cioè otto, andrebbe prevedibilmente a costituire una classe di venti alunni, ovvero il numero minimo indispensabile per consentire la non soppressione della classe;
            visto che tale coincidenza ha fatto nascere legittimi sospetti nel provveditore agli studi tanto da indurlo a denunciare pubblicamente la sospetta manovra prima che la bocciatura degli studenti diventasse irreversibile;
            vista la reazione del Ministero della pubblica istruzione che tramite il sottosegretario Gambale ha manifestato il proprio disappunto per le modalità con le quali è stata gestita la vicenda da parte del provveditore (al clamore sulla stampa avrebbe preferito un confronto diretto) e che annunciato l’invio di un ispettore presso l’istituto,
        si chiede di sapere:
            se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, vista la gravità della situazione, conferire con i membri del Parlamento in sede di Commissione, al fine di dare i necessari chiarimenti su una situazione che, se veritiera, si rivela di allarmante gravità; cosa si intenda fare al fine di evitare radicalmente il verificarsi di episodi come quello citato, che sono il segno inequivocabile di una allarmante fase di degrado della scuola italiana;
            se il Ministro non ritenga auspicabile un’azione di verifica ad ampio raggio dello stato attuale delle scuole italiane al fine di attuare un’azione preventiva anziché l’intervento
in extremis.


Svolta (3-03720)

    –ASCIUTTI. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso che la legge 3 maggio 1999, n. 124, rimandava ad un successivo regolamento le norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti e che, alla stregua delle «scatole cinesi», detto regolamento all’articolo 14 rimandava ad un successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione i termini e le modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti e di trasferimento ad altra provincia;

        considerato:
            che detto regolamento rimandava ad un decreto solo e soltanto per fissare i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
            che, invece, detto decreto (decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000) ha fissato ben altre questioni creando di fatto significative discriminazioni tra docenti nella loro distribuzione in fasce, arrogandosi un diritto legislativo ad esso non attribuito e quindi, a parere dello scrivente, di fatto illegittimo;
            che il requisito dei 360 giorni per accedere alla cosiddetta terza fascia è indipendente dalla classe di concorso e dal grado di scuola in cui il servizio è prestato;
            che con l’istituzione della quarta fascia si arriverà non solo alla discriminazione di coloro che hanno insegnato nelle scuole non statali, ma anche a situazioni paradossali quali ad esempio quella di coloro che hanno insegnato in una determinata classe di concorso i quali andranno ad occupare posizioni inferiori (quarta fascia) rispetto a quanti, pur non avendo mai insegnato in quella classe di concorso, hanno comunque totalizzato 360 giorni di insegnamento nella scuola statale in altra classe di concorso;
            che la commissione esaminatrice per l’ottenimento della abilitazione è la medesima sia per i docenti che hanno maturato i requisiti nella scuola statale, sia per quelli della non statale e pertanto andrà a stabilire, di fatto, una gerarchia fissata dai voti attribuiti, unica giusta discriminazione dovuta alle conoscenze dei vari candidati e non ad una ghettizzazione ministeriale;
            che il servizio prestato nelle scuole statali viene penalizzato dimezzandone il punteggio, questione non prevista assolutamente dalla legge n. 124;
            che dal 1995 coloro che hanno voluto intraprendere la difficile, poco remunerata e oramai poco dignitosa strada dell’insegnamento hanno dovuto necessariamente rivolgersi alle istituzioni non statali in quanto le graduatorie provvisorie provinciali per le supplenze dal 1995 non sono state riaperte;
            che tale discriminazione tra terza e quarta fascia riguarda solo il personale insegnante e non il personale ATA che, indipendentemente dal servizio reso in scuole statali e non, viene inserito in una medesima fascia,
        per quanto sopra esposto e nella delega regolamentare della legge 3 maggio 1999, n. 124, si chiede di sapere:
            quali siano state le motivazioni legislative di codesto Ministero per giungere al dimezzamento del punteggio acquisito nelle scuole non statali;
            quali siano stati i motivi della discriminazione degli insegnanti delle scuole non statali inserendoli nella quarta ed ultima fascia;
            quali inoltre i motivi per cui tale discriminazione (la quarta fascia) non sia stata realizzata anche per il personale ATA delle scuole non statali, creando di fatto una ulteriore e grave azione incostituzionale.


Svolta (3-03726)