GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 6 MARZO 1997


95a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

indi del Vice Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 8,46.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

IN SEDE REFERENTE
(1960) FASSONE ed altri. - Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti
(2134) GRECO e SCHIFANI. - Norme per la repressione di atti vandalici contro mezzi di trasporto in movimento
(Esame congiunto e rinvio)

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di esaminare congiuntamente i disegni di legge in titolo.

Riferisce quindi congiuntamente sui provvedimenti il senatore MELONI, il quale sottolinea come essi - introducendo una nuova disciplina sanzionatoria nei confronti degli autori di lanci di pietre o di altri corpi contundenti contro i veicoli in transito - intendano offrire una prima risposta normativa a fenomeni non contrastabili con metodi esclusivamente repressivi.
La non ricca giurisprudenza in materia - prosegue il relatore - tende a configurare il delitto di omicidio volontario a titolo di dolo eventuale allorchè dal lancio di oggetti derivi la morte della persona; non è possibile, tuttavia, individuare una fattispecie di reato precisa allorchè dal fatto non derivi danno alla persona. L'articolo 432 del codice penale inoltre - chiarisce il relatore Meloni - limita l'ipotesi delittuosa al solo caso di attentato alla sicurezza dei trasporti pubblici e non anche alla sicurezza di quelli privati. Peraltro, con riferimento al reato in esame, appare all'oratore che non sia ipotizzabile il tentativo nel caso in cui alla condotta conseguano la morte o le lesioni personali, in quanto la responsabilità a titolo di dolo eventuale è ritenuta incompatibile con la struttura del delitto tentato.
Proseguendo nel proprio intervento il relatore osserva poi che il disegno di legge n. 1960 muove dalla convinzione che sia inopportuno introdurre una norma speciale intesa a regolare la fattispecie prefigurando pertanto, la riscrittura dell'articolo 432 del codice penale ed estendendo la tutela penale anche all'attentato ai mezzi di trasporto privati. L'oratore sottolinea quindi la diversa prospettiva del disegno di legge n. 2134, che propone l'introduzione di una norma speciale e configura espressamente anche l'ipotesi in cui dal lancio derivino lesioni personali o la morte, prevedendo in questo caso, l'applicazione delle pene previste per le lesioni e l'omicidio volontario.

Si apre la discussione generale.

Ha la parola il senatore FASSONE, il quale sottolinea come la risposta sanzionatoria nella sede penale non sia decisiva a contrastare il fenomeno, essendovi senza dubbio necessità di interventi più profondi. L'oratore chiarisce che l'intenzione perseguita con il disegno di legge - del quale è primo firmatario - non è di introdurre un mero inasprimento delle pene, nè di rendere la repressione penale più stringente nel caso in cui alla condotta consegua il danno alla persona, in quanto la giurisprudenza, come ricordato dal relatore, già ammette in questi casi la responsabilità a titolo di lesioni personali o di omicidio volontario. Piuttosto, prosegue il senatore Fassone, si intende agevolare l'attività investigativa, in quanto il nuovo livello del massimo edittale proposto permette lo svolgimento delle intercettazioni telefoniche e l'applicazione del fermo di polizia.
A proposito del disegno di legge presentato dai senatori Greco e Schifani, il senatore Fassone ritiene che la condotta criminale in esso prevista si sovrapponga, sia pure parzialmente, a quella già disciplinata dal primo comma dell'articolo 432 del codice penale; inoltre - aggiunge l'oratore - il disegno di legge n. 2134 introduce una sorta di responsabilità oggettiva per il caso in cui dal lancio derivino lesioni personali o la morte, che risulterebbe punita come se si trattasse di dolo diretto.
Quanto all'obiezione che un eventuale intervento normativo limitato alla modifica dell'articolo 432 del codice penale limiterebbe l'estensione della disciplina soltanto ai delitti contro l'incolumità e farebbe scattare la repressione penale solo nel caso in cui la condotta presenti diffusività del pericolo o del danno, il senatore Fassone osserva come tale diffusività non sia un elemento costitutivo delle fattispecie dei delitti contro l'incolumità pubblica regolati dagli articoli 422 e seguenti del codice penale, considerata sia la tenuità delle pene previste per alcuni di essi, sia la circostanza che, per alcuni dei reati in questione, il disastro sia considerata una fattispecie aggravante.
In conclusione, il senatore Fassone si dichiara disposto a rivedere la previsione, contenuta nel suo disegno di legge, riguardante il minimo della pena edittale, ove la Commissione lo ritenesse troppo elevato, ma insiste, per i motivi innanzi esplicitati, sulla previsione del massimo edittale.

Interviene la senatrice SALVATO, la quale si interroga dubitativamente sulla opportunità e sulla congruità di un intervento in sede penale in presenza di fenomeni del tipo di quelli portati recentemente alla ribalta della cronaca. Di fronte a simili comportamenti, infatti, il ricorso alla norma penale potrebbe apparire come una dichiarazione di impotenza dell'ordinamento, che dovrebbe privilegiare interventi più profondi, come quello educativo e formativo, atti a prevenire il fenomeno in discussione. Osserva, peraltro, come la magistratura abbia già, allo stato della legislazione vigente, tutti gli strumenti investigativi e di intervento per procedere all'individuazione dei colpevoli ed alla comminazione della pena per reati del tipo di quelli considerati.
In conclusione, la senatrice Salvato manifesta la propria contrarietà al disegno di legge di iniziativa dei senatori Greco e Schifani, in quanto lo stesso prefigura una vera e propria fattispecie di omicidio volontario anche in presenza di atti compiuti da gruppi di adolescenti. Dichiara, invece, la propria disponibilità all'esame attento del disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Fassone, a condizione che un eventuale intervento normativo non si traduca nel varo di una «legge manifesto», come tale non in grado di incidere profondamente sul fenomeno.

Il senatore CIRAMI manifesta perplessità sulla circostanza che entrambi i disegni di legge all'esame prevedano soltanto l'ipotesi in cui i veicoli siano in passaggio o in movimento, ma non riferiscano la condotta delittuosa anche al caso in cui il lancio di pietre o di altri oggetti determini pericolo anche in assenza di passaggio o movimento di mezzi di trasporto.

Alle osservazioni del senatore Cirami replica la senatrice SALVATO, la quale sottolinea come l'articolo 674 del codice penale preveda l'ipotesi, punita a titolo di contravvenzione, del lancio pericoloso di cose indipendentemente dal transito o movimento di veicoli.

Ha, quindi, la parola il senatore GRECO il quale - premesso che con entrambi i disegni di legge non si vuole certamente perseguire l'obiettivo di introdurre norme manifesto o di inasprire semplicemente le pene - rileva come nel disegno di legge del quale è firmatario l'ipotesi di applicazione delle pene previste per le lesioni e l'omicidio volontario nel caso in cui dal fatto di reato derivi un danno alla persona è implicitamente subordinata, come si ricava dal titolo stesso del disegno di legge, alla circostanza che si tratti di atti vandalici, compiuti con coscienza e volontà. La disciplina dettata mira, inoltre, ad escludere che la diffusività del pericolo o del danno sia elemento costitutivo della fattispecie.

Il senatore RUSSO, pur aderendo alle preoccupazioni espresse dalla senatrice Salvato, osserva come il disegno di legge del quale è primo firmatario il senatore Fassone sia inteso a colmare una lacuna effettivamente esistente nel sistema penale. Esposta, infatti, la normativa vigente l'oratore dà atto che l'ipotesi di attentato è attualmente legata soltanto alla natura pubblica dei mezzi di trasporto, ragione per la quale l'introduzione di una fattispecie penale più ampia si rende necessaria al di là di ogni considerazione. Inoltre - conclude il senatore Russo - la tipologia proposta dal senatore Fassone è intesa a punire l'attentato alla sicurezza dei trasporti anche nel caso in cui il fatto sia compiuto con modalità diverse dal lancio di corpi contundenti: per entrambe le ipotesi, tuttavia, è richiesta la messa in pericolo della sicurezza dei mezzi di trasporto.

Prende la parola il relatore MELONI, il quale osserva come l'attuale formulazione dell'articolo 432, comma 1, del codice penale sia onnicomprensiva delle diverse condotte che mettono in pericolo la sicurezza dei trasporti, nel mentre la formulazione proposta dal senatore Fassone dà prevalenza alla condotta consistente nel lancio di corpi contundenti.

Il senatore GASPERINI manifesta la propria contrarietà ad entrambi i disegni di legge, che non terrebbero in adeguato conto la possibile applicazione del concorso formale di reati e del dolo eventuale. Infatti, il vigente testo dell'articolo 432 - al contrario di quanto proposto nei disegni di legge all'esame - consente di punire a titolo di dolo eventuale con la pena prevista per le lesioni personali o l'omicidio volontario anche la condotta non consistente nel lancio di oggetti, che però arreca modificazioni del fondo stradale, con accettazione del rischio che da tale atto possa derivare un danno ai conducenti o ai passeggeri degli autoveicoli.

Ha, quindi, la parola il senatore FOLLIERI, il quale osserva come al tempo dell'emanazione del codice Rocco, non vi era grande diffusione dei trasporti privati. Pertanto, prosegue l'oratore, il disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Fassone, estendendo la repressione penale anche all'attentato alla sicurezza dei mezzi privati, è senz'altro da condividersi; a suo avviso, inoltre, la formulazione proposta dal provvedimento in parola include anche la fattispecie prospettata dal senatore Gasperini. Il senatore Follieri dichiara, invece, di non condividere i livelli di pena edittale previsti, sia con riguardo al minimo - in quanto impedirebbe al giudice di dare una risposta sanzionatoria equa e calibrata alle differenti situazioni - sia con riguardo al massimo, ritenuto sproporzionato rispetto alla condotta. Manifestando, infine, perplessità in merito al disegno di legge di iniziativa dei senatori Greco e Schifani, rilevando come l'applicazione delle pene previste per le lesioni e l'omicidio volontario derivino quasi automaticamente dal verificarsi di lesioni personali o della morte.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.