500ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
PINTO
indi del Vice Presidente
SENESE
        Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.
        La seduta inizia alle ore 16,10.
IN SEDE REFERENTE
(1502) FASSONE ed altri. – Modifica dell’articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati
(2681)
LA LOGGIA ed altri. – Disposizioni in materia di prova
(2705)
OCCHIPINTI ed altri. – Modifiche all’articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato
(2734)
SALVATO ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari
(2736)
FASSONE ed altri. – Integrazione dell’articolo 513 del codice di procedura penale
(3227)
DI PIETRO ed altri. – Norme in materia di operatività dell’articolo 513 del codice di procedura penale
(3317)
CALVI ed altri. – Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale
(3664)
SENESE ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova
(3734)
FOLLIERI. – Modifica dell’articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale
(3793)
FASSONE ed altri. – Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona
(3810)
CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l’acquisizione e la valutazione della prova
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
        Riprende il seguito dell’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
        Il relatore CALVI annunzia la presentazione di alcuni subemendamenti aggiuntivi recanti modifiche di carattere marginale e comunque correttivi in senso garantista del testo dell’emendamento 1.100.
        Interviene il senatore Antonino CARUSO, il quale premette di essere stato promotore e convinto sostenitore della convocazione della presente seduta pomeridiana, con l’obiettivo di pervenire alla conclusione dell’esame dei disegni di legge in titolo entro la giornata di domani. Rileva, tuttavia, come i subemendamenti aggiuntivi presentati soltanto ora dal relatore costituiscano un evento nuovo per tutti i componenti della Commissione, i quali non hanno avuto modo di conoscerne con anticipo il contenuto e di poter riflettere sullo stesso. Presenta, pertanto, con fermezza le proprie rimostranze nei confronti di un simile modo di procedere.
        Il senatore BUCCIERO dà atto della disponibilità dimostrata dai vari Gruppi rappresentati nella Commissione allo svolgimento della presente seduta pomeridiana e si augura che anche i subemendamenti aggiuntivi testé annunciati dal relatore Calvi possano contribuire al superamento, entro la giornata di domani, degli ostacoli che ancora si frappongono alla conclusione dell’esame dei disegni di legge nella sede referente.
        Il senatore RUSSO propone che il relatore illustri immediatamente i subemendamenti aggiuntivi, ma che il relativo esame venga posposto alla discussione dei subemendamenti già illustrati, per dar modo ai componenti della Commissione di avere a disposizione maggior tempo per riflettere sul contenuto dei nuovi testi.
        Anche la senatrice SCOPELLITI richiede che sia concesso alla Commissione un lasso di tempo più lungo per esaminare i subemendamenti aggiuntivi del relatore e propone che la Commissione si riservi di ammetterne l’acquisizione.
        Il presidente PINTO, dopo aver rilevato che la convocazione della presente seduta pomeridiana non era ancora prevedibile nel corso della mattinata, quando sono stati preannunziati i subemendamenti aggiuntivi, invita il relatore ad illustrarli, precisando che sarà la Commissione nel prosieguo dei lavori a stabilire, nei modi ritenuti più opportuni, le relative modalità di esame.
        Dopo che la Commissione ha consentito all’acquisizione dei subemendamenti aggiuntivi 1.100/50, 1.100/60, 1.100/70, 1.100/80, 1.100/90, 1.100/100, 1.100/110, 1.100/200, 1.100/300 e 1.100/400, il relatore CALVI procede all’illustrazione degli stessi.

        Il subemendamento 1.100/50 è inteso ad inserire nell’articolo 1 dell’emendamento 1.100 un comma aggiuntivo, modificativo dell’articolo 17 del codice di procedura penale, che, nel testo vigente ammette la riunione di processi, tra l’altro, nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre e nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza (lettere c e d). Tuttavia, il comma 3 dell’articolo 1 dell’emendamento 1.100, sostituendo la lettera b) dell’articolo 371, comma 2 del codice di procedura penale, considera collegate le indagini di uffici diversi del pubblico ministero se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza. Poiché il comma 1 dell’articolo 1 dell’emendamento 1.100 modifica l’articolo 12, lettera c), del codice di procedura penale espungendo dai casi di connessione quelli in cui i reati siano stati commessi in occasione di altri reati o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, appare necessario ricomprendere questa ipotesi, insieme all’altra, testé illustrata, relativa ai reati reciproci, tra i casi che possono dar luogo alla riunione dei processi ai sensi dell’articolo 17 del codice.
        Il subemendamento 1.100/60 intende introdurre una specifica sanzione processuale per il caso in cui non si proceda all’avvertimento della persona interrogata circa le conseguenze connesse al fatto di rendere dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri: il subemendamento prevede che, in mancanza dell’avvertimento, la persona non potrà assumere la qualità di testimone in ordine ai fatti oggetto delle dichiarazioni eventualmente rese.
        Il subemendamento 1.100/70, intervenendo sull’articolo 6 dell’emendamento 1.100, chiarisce – in riferimento alla disposizione contenuta nell’articolo 197 del codice di procedura penale che vieta l’assunzione come testimoni, tra gli altri, dei coimputati del medesimo reato e delle persone imputate in un procedimento connesso, anche se nei loro confronti sia stata pronunziata sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna – che il divieto si applica anche nei casi di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice. La chiarificazione si rende necessaria sia in relazione alla circostanza che la giurisprudenza non sempre riconosce alla sentenza di patteggiamento i medesimi effetti della sentenza di condanna, nonostante l’indicazione in tal senso contenuta nel comma 1 dell’articolo 445, sia in relazione al fatto che il mancato riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, nel testo vigente dell’articolo 197 ha consentito in qualche caso ai chiamanti in correità di poter essere processati in separato giudizio rispetto al processo principale nel quale hanno reso o sono chiamati a rendere le proprie deposizioni, determinandosi, in tal modo, una sorta di aggiramento del principio del contraddittorio. Le medesime ragioni ispirano il successivo subemendamento 1.100/80, che incide sull’articolo 207-
bis del codice di procedura penale nel testo introdotto dall’articolo 7 dell’emendamento 1.100, relativamente agli imputati di reato connesso o collegato che assumono l’ufficio di testimone.
        Il subemendamento 1.100/90 è inteso a circoscrivere la fattispecie prevista dal comma 3 dell’articolo 207-
bis del codice di procedura penale nel testo introdotto dall’articolo 7 dell’emendamento 1.100. Si precisa, infatti, che il coimputato e la persona imputata di reato connesso, che assumono l’ufficio di testimone, non possono essere obbligati a deporre su fatti che concernono anche indirettamente la loro responsabilità per la quale è stata pronunziata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta se nel procedimento essi avevano negato il fatto per il quale è stata affermata tale responsabilità e in relazione al quale sono state esaminate.
        Il subemendamento 1.100/100 incide sull’articolo 513 del codice di procedura penale nel testo sostituito dall’articolo 14 dell’emendamento 1.100, stabilendo che le dichiarazioni utilizzate per la contestazione delle persone indicate nell’articolo 210 che rifiutano od omettono, in tutto o in parte, di rispondere, possono – in deroga alla previsione generale – essere acquisite al fascicolo per il dibattimento, tra l’altro, nel caso in cui tutte le parti vi consentano. Tale disposizione è finalizzata a riconoscere, all’imputato che potrebbe avervi interesse, la possibilità dell’acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle predette dichiarazioni.
        Il subemendamento 1.100/110, intervenendo sull’articolo 377-
bis del codice penale inserito dall’articolo 16 dell’emendamento 1.100, precisa che il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria si riferisce soltanto alle dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale. Si vuole, in tal modo, evitare accordi fraudolenti al fine di ottenere, attraverso opportune e concertate dichiarazioni rese dinanzi all’autorità giudiziaria in sede civile, sentenze che possono fare stato su circostanze o elementi di fatto rilevanti nel processo penale.
        Il subemendamento 1.100/200, che interviene sul comma 4 dell’articolo 195 del codice di procedura penale, sostituito dall’articolo 5 dell’emendamento 1.100, è inteso a completare l’indicazione delle modalità attraverso le quali gli ufficiali e gli agenti di polizia acquisiscono dichiarazioni da testimoni, sulle quali non possono essere chiamati a deporre.
        Il subemendamento 1.100/300 sostituisce il comma 3 dell’articolo 238 del codice di procedura penale, in materia di verbali di prove di altri procedimenti, stabilendo che è comunque ammessa l’acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili e che, se la ripetizione dell’atto è diventata impossibile, l’acquisizione e l’utilizzazione della documentazione sono ammesse nei casi previsti dall’articolo 512.
        Infine, il subemendamento 1.100/400 riprende analoga previsione contenuta nel comma 1 dell’articolo 259 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, prevedendo che, ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del disegno di legge – che modificano l’articolo 12 del codice in materia di connessione – si applicano solo per i reati commessi successivamente all’entrata in vigore della legge.

        Si passa, quindi, all’esame del subemendamento 1.100/13.
        Ha la parola il senatore CIRAMI, il quale ne illustra il contenuto, rilevando come esso riguardi la valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso o collegato. Un intervento sulla materia si rende, a suo avviso, necessario in quanto la giurisprudenza relativa all’articolo 192 del codice di procedura penale del 1988 spesso ha attribuito alla chiamata di correo – tradizionalmente considerata in precedenza come una «prova svestita», cioè come un elemento di prova bisognoso di essere colloborato da altre prove – l’efficacia di prova autonomamente valutabile unitamente agli «altri» elementi di prova che ne confermano l’attendibilità. Tale esigenza di modifica è stata inoltre sottolineata anche nella recente sentenza della Corte Costituzionale n. 361 del 1998, relativa all’articolo 513 del codice di procedura penale. La qualificazione delle persone imputate di reato connesso o collegato come testimoni in senso proprio sarebbe – a parere del senatore Cirami – un errore concettuale, in quanto le dichiarazioni da essi rese potrebbero essere state ispirate, come spesso la pratica giudiziaria ha dimostrato, da elementi inficianti, quali il desiderio di vendetta nei confronti di altri soggetti o di rendere un servigio alle organizzazioni criminali che sovente ispirano il pentitismo, nonchè la volontà di alleggerire la propria posizione processuale, la speranza di un compenso o di un profitto, l’intenzione di mutare la propria posizione di dichiarante in quella di pentito, godendo della relativa protezione. Il subemendamento intende pertanto restituire la dichiarazione del correo alla sua originaria natura di «prova svestita», che non può acquisire autonoma efficacia probatoria se la sua attendibilità è confermata esclusivamente da altre «prove svestite», cioè da altre dichiarazioni di imputati di reato connesso o collegato; ciò anche al fine di scongiurare il pericolo di accordi o concertazioni tra i vari coimputati a monte delle dichiarazioni processuali.

        In alcuni casi – conclude il senatore Cirami – la collaborazione può essere altresì determinata da uno stato di avvilimento che il dichiarante ha maturato in carcere, in specie se sottoposto al particolare trattamento previsto dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario. La modifica suggerita nell’emendamento da lui illustrato è intesa anche a scongiurare il pericolo che lo speciale trattamento previsto dall’articolo 41-bis venga impropriamente utilizzato come strumento idoneo a provocare uno stato di avvilimento nel detenuto ed a fargli intravedere nelle dichiarazioni una possibile via di fuga.
        Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono quindi parere contrario ai subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3, 1.100/4 e parere favorevole ai subemendamenti 1.100/50 e 1.100/60.
        Ha la parola, per dichiarazione di voto sul subemendamento 1.100/1, il senatore PERA, il quale sottolinea come con esso i presentatori intendano ripristinare il testo dell’articolo 12 del codice di procedura penale nella versione originaria del 1988. Tale ultimo testo fu, infatti, modificato dal decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, nella cui relazione illustrativa il Governo poneva in evidenza come la modifica fosse necessaria al fine di assicurare il miglior coordinamento delle indagini e di limitare i conflitti di competenza tra gli uffici del pubblico ministero. A tali esigenze il decreto-legge intese dare una risposta istituendo la direzione nazionale antimafia e aumentando il numero dei casi di connessione. La modifica dell’articolo 12 del codice di procedura penale era, dunque, ispirata da contingenti problematiche legate al miglioramento dell’efficienza, determinatesi in un particolare contesto socio-giudiziario le cui motivazioni sono oggi in gran parte superate; il che rende pertanto opportuno ripristinare il testo originario del citato articolo 12.
        Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, posto ai voti il subemendamento 1.100/1 è respinto.

        Posto ai voti è approvato il subemendamento 1.100/50.
        Posto ai voti è respinto il subemendamento 1.100/2, mentre risulta assorbito il subemendamento 1.100/3.
        Posto ai voti è respinto il subemendamento 1.100/4.
        Posto ai voti è approvato il subemendamento 1.100/60.

        Il RELATORE esprime poi parere contrario sui subemendamenti 1.100/5 e 1.100/6.
        Concorda il rappresentante del GOVERNO.
        Il senatore PERA, intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.100/5, sottolinea come la previsione contenuta nell’articolo 190-
bis del codice di procedura penale costituisca, secondo la dottrina dominante, una palese lesione del diritto al contraddittorio dell’imputato, dovendosi ritenere incompatibile con tale diritto il fatto che l’esame venga subordinato ad una valutazione del giudice circa la sua assoluta necessità.
        Segue una breve interruzione del senatore SENESE il quale evidenzia che l’articolo 190-
bis fa riferimento, in primo luogo, alle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio.
        Il senatore PERA, proseguendo, ribadisce le considerazioni già svolte e sottolinea come, sia il subemendamento 1.100/5 sia il subemendamento 1.100/6 mirino a restringere l’ambito di applicazione del citato articolo 190-
bis in modo da renderne la previsione compatibile con la modifica dell’articolo 111 della Costituzione in corso di definitiva approvazione presso l’altro ramo del Parlamento.
        Prende poi la parola il senatore GRECO, il quale sottolinea come la limitazione della sfera di applicazione dell’articolo 190-
bis del codice di procedura penale appare giustificata anche dalla introduzione dell’istituto della videoconferenza, che costituisce uno strumento alternativo di indubbia efficacia al fine di evitare il fenomeno del cosiddetto «turismo giudiziario».
        Alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, il relatore CALVI propone l’accantonamento dei subemendamenti 1.100/5 e 1.100/6, al fine di consentire un ulteriore approfondimento dei profili problematici ad essi sottesi.
        Conviene la Commissione.
        Il senatore FOLLIERI modifica il subemendamento 1.100/9 riformulando il capoverso 5 di tale subemendamento nel seguente modo: «5. Gli altri elementi di prova di cui al comma 3 possono consistere in dichiarazioni di altri coimputati o di altre persone indicate negli articoli 210 e 207-
bis, soltanto se risulta accertato che ciascuna dichiarazione, ivi compresa quella di cui al comma 3, deriva da diretta ed autonoma conoscenza dei fatti da parte di colui che l’ha resa».
        Il RELATORE esprime parere contrario sui subemendamenti 1.100/7, 1.100/8, 1.100/10, 1.100/11, 1.100/12, 1.100/13, 1.100/14, 1.100/15, 1.100/16 e 1.100/17 e parere favorevole sul subemendamento 1.100/9, come da ultimo modificato.
        Il sottosegretario AYALA, con riferimento ai subemendamenti aventi ad oggetto la modifica dell’articolo 192 del codice di procedura penale, rileva come, ad avviso del Governo, tale esigenza aveva una sua ragion d’essere in un quadro normativo diverso da quello proposto con il testo in esame. Ma, nel momento in cui le disposizioni del codice di rito vengono modificate in modo da assicurare piena attuazione al principio del contraddittorio nel processo penale, viene meno la necessità di un intervento normativo sul fronte della valutazione della prova, in quanto le esigenze di garanzia dell’imputato e di accertamento della verità processuale trovano piena tutela sul diverso piano della formazione della prova nel contraddittorio delle parti.

        Per tali motivi esprime parere contrario sui subemendamenti 1.100/10, 1.100/11, 1.100/12, 1.100/13, 1.100/14, 1.100/15, 1.100/16 e 1.100/17, nonché sui subemendamenti 1.100/8 e 1.100/9, come da ultimo modificato. In merito a questi ultimi osserva, tra l’altro, come essi escluderebbero dal novero delle dichiarazioni rilevanti ai fini dell’articolo 192 del codice di procedura penale qualsiasi ipotesi di dichiarazione de relato.
        Esprime altresì parere contrario sul subemendamento 1.100/7.

        Su proposta del relatore CALVI, non facendosi osservazioni in senso contrario, il presidente PINTO dispone che i subemendamenti 1.100/8 e 1.100/9, come da ultimo modificato, siano posti in votazione dopo il subemendamento 1.100/17.
        Posto ai voti è quindi respinto il subemendamento 1.100/7.
        La senatrice SCOPELLITI annuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.100/10, sottolineando come tale proposta emendativa mira a modificare una disposizione per la quale in più di una occasione sentenze emesse dai giudici italiani sono state oggetto di censura da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo. Deve essere chiaro però che solo un intervento normativo, tale da escludere il verificarsi del fenomeno dei cosiddetti riscontri incrociati fra dichiarazioni provenienti da coimputati del medesimo reato o da imputati in procedimenti connessi o collegati, potrebbe rappresentare una significativa inversione di tendenza. Soluzioni come quelle proposte con i subemendamenti 1.100/8 e 1.100/9, come da ultimo modificato, si risolvono, invece, nella introduzione di una vera e propria forma di prova legale, cristallizzando inoltre in una formula normativa i risultati raggiunti dalla giurisprudenza ed impedendo ulteriori evoluzioni della medesima. Rispetto a soluzioni di questo genere, è senz’altro preferibile lasciare allora immutato il testo del vigente articolo 192 e sperare che sentenze come quelle che hanno recentemente visto l’assoluzione del senatore Andreotti facciano scuola e contribuiscano all’affermazione di una diversa cultura giuridica.
        Posto ai voti, è respinto il subemendamento 1.100/10.
        Il senatore PERA annuncia il voto favorevole sul subemendamento 1.100/11, richiamando l’attenzione sull’intrinseca contraddittorietà dell’impostazione ispiratrice del vigente articolo 192, in forza della quale le dichiarazioni rese da uno dei soggetti indicati nel medesimo articolo, da un lato, vengono considerate insufficienti di per se stesse ai fini della prova dei fatti in esse affermati e, dall’altro, però possono assumere pieno valore probatorio se riscontrate anche con dichiarazioni dello stesso tipo, mentre tale esito dovrebbe ritenersi possibile solo se l’elemento di riscontro fosse munito di una valenza probatoria superiore a quella dell’elemento da riscontrare.
        Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 1.100/11 e 1.100/12.
        Il senatore CIRAMI raccomanda l’approvazione del subemendamento 1.100/13, sottolineando, tra l’altro, come il carattere autonomo delle dichiarazioni provenienti dai soggetti indicati nell’articolo 192 non abbia, a suo avviso, alcun rilievo sul piano probatorio e come sia necessario riaffermare una diversa impostazione giuridico-interpretativa che riconosca alla chiamata di correità esclusivamente il valore di mero indizio.
        Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 1.100/13, 1.100/14, 1.100/15, 1.100/16 e 1.100/17.
        Prende poi la parola il senatore PETTINATO che ritira il subemendamento 1.100/8, sottolineando come tale proposta emendativa abbia rappresentato un tentativo di mediazione formulato in condizioni che ora appaiono superate. Rileva, al riguardo, che il comma 3 dell’articolo 192 del codice di procedura penale rappresenta tuttora una norma di garanzia e che, in questa prospettiva, sembrano rassicuranti i segnali che vengono dalla giurisprudenza più recente. Da questo punto di vista non può negarsi che un intervento come quello delineato nel subemendamento 1.100/9, nel testo modificato, implica il rischio di cristallizzare i risultati finora raggiunti dalla giurisprudenza, impedendo un’ulteriore evoluzione della medesima. Alla luce di tali considerazioni, annuncia pertanto su di esso il voto contrario.
        Posto ai voti è quindi approvato il subemendamento 1.100/9, nel testo modificato.
        Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 1.100/18 e 1.100/19.

        Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO è posto ai voti e approvato il subemendamento 1.100/200.
        Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono poi posti ai voti e respinti i subemendamenti 1.100/20 e 1.100/21, come modificati nella seduta antimeridiana odierna.
        Dopo un intervento del senatore GRECO, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è respinto il subemendamento 1.100/22, mentre con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo è posto ai voti e approvato il subemendamento 1.100/70.

        Il RELATORE esprime parere contrario sui subemendamenti 1.100/23, 1.100/24, 1.100/25 e 1.100/26, mentre esprime parere favorevole sui subemendamenti 1.100/80 e 1.100/90.
        Concorda il rappresentante del GOVERNO.
        La senatrice SCOPELLITI appone la firma al subemendamento 1.100/23, sottolineando il carattere estremamente artificioso delle previsioni contenute nei commi 2 e 3 del nuovo articolo 207-
bis del codice di procedura penale e manifestando forti perplessità sulla previsione di inutilizzabilità contenuta nel comma 4 di tale articolo, che costituisce una sorta di generale garanzia di immunità per tutti i soggetti rientranti nella sua sfera di applicazione. Annuncia pertanto il suo voto favorevole alla soppressione dell’articolo 7 dell’emendamento 1.100.
        Il senatore CARUSO Antonino annuncia anch’egli il voto favorevole sul subemendamento 1.100/23, richiamando tra l’altro l’attenzione sulla improprietà della formulazione letterale del comma 1 del nuovo articolo 207-
bis del codice di procedura penale laddove si utilizza la nozione di «ufficio di testimone».
        Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sul subemendamento 1.100/23, evidenziando, tra l’altro, come le disposizioni dell’articolo 207-
bis rappresentino lo sviluppo della previsione già contenuta nell’articolo 198, comma 2, del codice di procedura penale che è stato però necessario adattare alle peculiarità delle ipotesi considerate nello stesso articolo 207-bis. Non condivide pertanto le critiche emerse nel corso del dibattito, pur essendo consapevole dell’estrema delicatezza dei profili problematici in discussione.
        Posto ai voti è quindi respinto il subemendamento 1.100/23.
        Il senatore CENTARO annuncia il voto favorevole sul subemendamento 1.100/24.
        Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 1.100/24 e 1.100/25. Posto ai voti è approvato il subemendamento 1.100/80.
        Il senatore CENTARO raccomanda l’approvazione del subemendamento 1.100/26.
        Posto ai voti è respinto il subemendamento 1.100/26.
        Rispondendo a una richiesta di chiarimenti del senatore CENTARO in merito al subemendamento 1.100/90, il senatore RUSSO sottolinea come la proposta modificativa in questione sia volta a precisare la portata della garanzia contenuta nel comma 3 del nuovo articolo 207-
bis del codice di procedura penale, specificando che il testimone assistito non può essere comunque chiamato a contraddire se stesso e a deporre su fatti che concernono anche indirettamente la sua responsabilità nell’ipotesi in cui, nel procedimento a suo carico, ha negato il fatto per il quale la sua responsabilità è stata affermata e in relazione al quale viene esaminato.
        Posto ai voti, è quindi approvato il subemendamento 1.100/90.

        Il RELATORE esprime parere contrario sul subemendamento  1.100/27.
        Posto in votazione, il subemendamento 1.100/27 non è approvato.
        Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sul subemendamento 1.100/300.
        Messo in votazione, il subemendamento 1.100/300 risulta approvato.
        Il RELATORE esprime parere contrario sui subemendamenti 1.100/28 e 1.100/29.
        La senatrice SCOPELLITI aggiunge la propria firma al subemendamento 1.100/28.
        Con separate votazioni, i subemendamenti 1.100/28 e 1.100/29 sono respinti.
        Il RELATORE esprime parere contrario sui subemendamenti 1.100/30 e risponde a una richiesta di chiarimenti del senatore CIRAMI. Esprime altresì parere contrario sul subemendamento 1.100/31. Il parere è del pari contrario sui subemendamenti 1.100/33, 1.100/35, 1.100/37, 1.100/38, 1.100/39, 1.100/40 e 1.100/41.

        Esprime invece, parere favorevole sul subemendamento 1.100/32, a condizione che sia riformulato sostituendo alla parola «come» le altre «ai fini della» e reintroducendo dopo la parola «sussistono» la parola «altri», sul subemendamento 1.100/34, a condizione che sia riformulato sostituendo le parole «di tutte le» con le altre «delle», nonché sul subemendamento 1.100/36 a condizione che sia riformulato sostituendo alla parola «come» le altre «ai fini della» e di reintrodurre la parola «altre» dopo la parola «sussistono».
        Il senatore CENTARO modifica, conseguentemente i subemendamenti 1.100/32, 1.100/34 e 1.100/36.
        Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario sui subemendamenti 1.100/30, 1.100/31, 1.100/33, 1.100/35, 1.100/37, 1.100/38, 1.100/39, 1.100/40 e 1.100/41. Si rimette alla Commissione sui subemendamenti 1.100/32, 1.100/34 e 1.100/36, come modificati.
        Il senatore CIRAMI aggiunge la firma al subemendamento 1.100/41.
        Con separate votazioni risultano, quindi, approvati i subemendamenti 1.100/32 e 1.100/36, come modificati – dopo che il senatore CIRAMI ha preannunciato su entrambi la propria astensione – nonché 1.100/34, nel testo modificato.

        La Commissione, con separate votazioni, respinge i subemendamenti 1.100/30, 1.100/31, come modificato nella seduta antimeridiana, 1.100/33, 1.100/35, come modificato nella seduta antimeridiana, 1.100/37, 1.100/38, 1.100/39, 1.100/40 e 1.100/41 – dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CENTARO su quest’ultimo emendamento.
        Il RELATORE e il sottosegretario AYALA esprimono parere contrario sul subemendamento 1.100/42.
        Seguono interventi del senatore CENTARO – che raccomanda l’approvazione del subemendamento 1.100/42, sottolineando l’esigenza di estendere al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria le disposizioni dell’articolo 500, come modificato dall’articolo 12 dell’emendamento 1.100 – e del senatore RUSSO, il quale non ritiene necessario tale intervento in considerazione della natura di parte che rivestono i soggetti in questione.
        Il subemendamento 1.100/42 è quindi accantonato.
        Il RELATORE esprime parere favorevole sul subemendamento 1.100/100 e parere contrario sui restanti subemendamenti relativi all’articolo 14 introdotto dall’emendamento 1.100.
        Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sul subemendamento 1.100/100 e parere contrario sui restanti emendamenti all’articolo 14 introdotto dall’emendamento 1.100.
        Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore CENTARO raccomanda l’approvazione del subemendamento 1.100/43 il quale sopprime il capoverso 3 dell’articolo 513, come riscritto dall’emendamento 1.100, eliminando l’incongrua equiparazione fra imputato e testimone assistito.
        Messo in votazione il subemendamento 1.100/43 risulta respinto.
        Il subemendamento 1.100/100 è posto ai voti e approvato dalla Commissione.
        Posti separatamente in votazione, i subemendamenti 1.100/44 e 1.100/45 vengono respinti dalla Commissione.
        Il sottosegretario AYALA esprime, quindi, parere favorevole sul subemendamento 1.100/110.
        Posto in votazione, l’emendamento risulta approvato.
        Il RELATORE esprime parere contrario sui subemendamenti 1.100/46, 1.100/47 e 1.100/48.
        I pareri del rappresentante del GOVERNO sono conformi a quelli del relatore.
        Il senatore CENTARO raccomanda l’approvazione dei subemendamenti 1.100/46 e 1.100/47, sottolineando come essi intendano affrontare in maniera coerente il problema dell’impatto immediato delle modifiche che la Commissione si appresta ad apportare al sistema di formazione e valutazione della prova, evitando quelle conseguenze che, da parte di taluno, vengono già presentate come destabilizzanti soprattutto per quanto attiene ai processi di mafia.
        Seguono, quindi, interventi dei senatori PERA – che, attesa la delicatezza delle questioni sottese alla definizione della disciplina transitoria relativa alla materia in discussione, ne chiede l’accantonamento – e RUSSO – il quale ribadisce sia le caratteristiche di particolare complessità della materia in discussione che l’esigenza di muoversi con grande cautela.
        Il presidente SENESE dispone quindi l’accantonamento dei subemendamenti 1.100/46, 1.100/47 e 1.100/48, tutti relativi all’articolo 18 introdotto dall’emendamento 1.100.
        Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.
        
La seduta termina alle ore 19,05.
 
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I
DISEGNI DI LEGGE NN.  1502-2681-2705-2734-2736-
3227-3317-3664-3734-3793 E 3810
        Sostituire gli articoli da 1 a 20 con i seguenti:
Art. 1.
        1. All’articolo 12, comma 1, lettera c), le parole da «o in occasione» alla fine sono soppresse.
        2. All’articolo 371, comma 2, lettera a), le parole da «ovvero» a «delle altre» sono soppresse
        3. All’articolo 371, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            «b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza».
Art. 2.
        1. All’articolo 64 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
        «3-bis. La persona deve essere altresì avvertita che, qualora abbia a rendere dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti, salve le incompatibilità previste dall’art. 197, la qualità di testimone, e che, nei casi previsti dall’articolo 207 bis, sarà comunque assistita da un difensore il quale avrà il diritto di partecipare all’esame».
Art. 3.
        1. All’articolo 190 bis del codice di procedura penale, nel comma 1, le parole da «se il giudice» alla fine sono sostituite dalle seguenti: «se deve vertere su fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero se il giudice lo ritiene assolutamente necessario».
Art. 4.
        1. All’articolo 192 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:
        «4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese alle persone indicate nell’articolo 207-bis».
Art. 5.
        1. Nell’articolo 195 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:
        «4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettera b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3».
Art. 6.
        1. All’articolo 197 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a norma dell’articolo 12», sono aggiunte le seguenti: «lettera a)» e dopo le parole «di proscioglimento» sono aggiunte le seguenti: «o di condanna»;
            b) La lettera b) è soppressa.
Art. 7.
        1. Dopo l’articolo 207 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
        «Art. 207-bis. - (Imputati di reato connesso o collegato che assumono l’ufficio di testimone). – 1. Il coimputato del medesimo reato e la persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera a), che assumono l’ufficio di testimone a seguito di sentenza di proscioglimento o di condanna pronunciata nei loro confronti e divenuta irrevocabile, nonché la persona imputata di reato connesso a quello per cui si procede ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c) o di reato a questo collegato nel caso previsto dall’articolo 371, comma 2, lettera b), che assume l’ufficio di testimone, sono assistite da un difensore che ha il diritto di partecipare all’esame. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore d’ufficio a norma dell’articolo 97.
        2. La persona che assume l’ufficio di testimone essendo imputata di reato connesso a quello per cui si procede ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c) o di reato a questo collegato nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b) non può essere obbligata a deporre su fatti che concernono, anche indirettamente, la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede nei suoi confronti.
        
3.Il coimputato e la persona imputata di reato connesso che assumono l’ufficio di testimone a seguito di sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti e divenuta irrevocabile non possono essere obbligati a deporre su fatti che concernono, anche indirettamente, la loro responsabilità, per la quale è stata pronunciata condanna, se nel giudizio esse avevano negato tale responsabilità.
        
4. In relazione alle domande alle quali la persona esaminata non risponde ai sensi dei commi 2 e 3, non si applicano le disposizioni dell’articolo 500, commi 1 e 2-bis. In ogni caso le dichiarazioni delle persone indicate nel comma 1 non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento riguardante il reato connesso o collegato di cui è imputata, nell’eventuale procedimento di revisione della sentenza di condanna, ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo ai fatti oggetto dei procedimenti e della sentenza suddetti.
        
5. Salvo quanto disposto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni contenute nel presente capo».
Art. 8.
        1. All’articolo 210 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) Nel comma 1, dopo le parole «a norma dell’articolo 12» sono inserite le seguenti: «comma 1, lettera a)», e dopo la parola «separatamente» sono aggiunte le seguenti «, e che non possono assumere l’ufficio di testimone»;
            b) Il comma 6 è soppresso.
Art. 9.
        1. All’articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
        «2-
bis. Salve le disposizioni dei commi 3 e 4, i verbali acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla assunzione della prova o riguardo ai quali fa stato la sentenza civile»;
            
b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
        «4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-
bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell’imputato che vi consenta; in mancanza di consenso detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503».
Art. 10.
        1. All’articolo 273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        «1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni dell’articolo 192 commi 3 e 4».
Art. 11.
        1. All’articolo 392, comma 1, lettera d), dopo le parole «nell’articolo 210» sono inserite le seguenti : «e 207-bis».
Art. 12.
        1. All’articolo 500 del codice di procedura penale, i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
        «3. Quando a seguito della contestazione sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento.
        4. La disposizione del comma 3 si applica anche quando il teste rifiuta od omette soltanto in parte di rispondere, ma in tal caso, salvo che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono valutate limitatamente ai fatti e alle circostanze in ordine ai quali il teste ha risposto.
        
5. Quando il teste rifiuta o comunque omette in tutto di rispondere, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione non sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, salvo che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6.
        
6. Se sussistono fondati elementi per ritenere che la persona esaminata è stata sottoposta a violenza, minaccia od offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè non deponga o deponga il falso, il giudice, dopo aver sentito le parti ed assunto le prove eventualmente dedotte, ove risulti provata la condotta illecita nei confronti della persona esaminata, dispone che le dichiarazioni precedentemente rese dalla medesima e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, siano acquisite nel fascicolo per il dibattimento. Tali dichiarazioni, nel caso previsto dal comma 4, sono valutate anche relativamente ai fatti e alle circostanze in ordine ai quali il teste ha rifiutato od omesso di rispondere.
        
7. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell’articolo 422, sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo».
Art. 13.
        1. All’articolo 503 del codice di procedura penale, il comma 4 è soppresso.
Art. 14.
        1. L’articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
        «Art. 513. – 1. Il giudice, se l’imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all’esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate, senza il loro consenso, nei confronti di altri imputati, salvo che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 500 comma 6.
        2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell’articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l’accompagnamento coattivo del dichiarante o l’esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l’esame in altro modo previsto dalla legge con la garanzia del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all’esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell’articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni.
        
3. Quando la persona esaminata ai sensi del comma 2, rifiuta od omette, in tutto o in parte, di rispondere, le parti possono procedere a contestazione servendosi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla persona esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Se la persona esaminata rifiuta od omette in tutto di rispondere, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione non sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, salvo che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6 dell’articolo 500. Se il rifiuto o l’omissione sono soltanto parziali, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, ma, salvo che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6 dell’articolo 500, possono essere utilizzate limitatamente ai fatti e alle circostanze sui quali il dichiarante ha risposto.
        
4. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono state assunte ai sensi dell’articolo 392, si applicano le disposizioni dell’articolo 511.
Art. 15.
        1. Nell’articolo 530, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo:
        «La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore».
Art. 16.
        1. Dopo l’articolo 377 del codice penale è inserito il seguente:
        «Art. 377-bis (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria). Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».
Art. 17.
        1. All’articolo 384, secondo comma, del codice penale, la parola «ovvero» è sostituita dalle seguenti: «ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o».
Art. 18.
(Disposizione transitoria)
        1. Nei procedimenti penali in corso, le disposizioni degli articoli che precedono non si applicano se, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stata iniziata l’azione penale. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l’esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 207-bis secondo le forme indi previste.
1.100
Calvi, Follieri
        All’emendamento 1.100 sostituire l’articolo 1 con il seguente:
«Art. 1.
        1. All’articolo 12 del codice di procedura penale, al comma 1 le lettere b) e c) sono sostituite con le seguenti:
            “b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni in unità di tempo e di luogo;
            c) se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri“».
1.100/1
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100 dopo l’articolo 1 inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
        1. All’articolo 17 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera a) dopo le parole: “nei casi previsti dall’articolo 12“, sono inserite le seguenti: “comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente ai reati commessi dalla stessa persona“».
1.100/2
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100 dopo l’articolo 1 inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
        1. L’articolo 17, comma 1, lettera d) del codice di procedura penale è abrogato».
1.100/3
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, all’articolo 2 al capoverso 3-bis sopprimere le parole da: «, e che, nei casi» sino a: «diritto di partecipare all’esame».
1.100/4
Valentino, Bucciero, Caruso Antonino, Battaglia
        All’emendamento 1.100, sostituire l’articolo 3 con il seguente:
«Art. 3.
        1. L’articolo 190-bis è sostituito dal seguente:
        “Art. 190-bis. - Nei procedimenti per i delitti indicati dagli articoli 600-bis primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, quando è richiesto l’esame di un testimone minore di anni sedici, se questi ha già reso dichiarazioni in sede d’incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell’articolo 238, l’esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario“».
1.100/5
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, sostituire l’articolo 3 con il seguente:
«Art. 3.
        1. Al comma 1 dell’articolo 190-bis del codice di procedura penale, le parole da: “e queste hanno già reso dichiarazioni“ sino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: “e queste hanno già reso dichiarazioni, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, sugli stessi fatti e circostanze su cui deve vertere l’esame, in sede di incidente probatorio ovvero in dibattimento, ed i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell’articolo 238, l’esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario“».
1.100/6
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100 sopprimere l’articolo 4.
1.100/7
Valentino, Bucciero, Caruso Antonino, Battaglia
        All’emendamento 1.100, sostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4.
        1. L’articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
        “Art. 192. - (Valutazione della prova) – 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
        2. L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi precisi e concordanti.
        
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o dalle persone indicate nell’articolo 210 sono valutate solo unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.
        
4. Gli altri elementi di prova di cui al comma 3 non possono consistere in dichiarazioni di altri coimputati o di altre persone indicate nell’articolo 210, a meno che sia stato accertato che ciascuna dichiarazione deriva da conoscenza diretta ed autonoma dei fatti da parte di colui che l’ha resa“».
1.100/8
Pettinato
        All’emendamento 1.100 sostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4.
        1. L’articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
        “Art. 192. - (Valutazione della prova) – 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
        2. L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
        
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o dalle persone indicate nell’articolo 210, sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.
        
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell’articolo 207-bis.
        
5. Gli altri elementi di prova di cui al comma 3 possono consistere in dichiarazioni di altri coimputati o di altre persone indicate nell’articolo 210, soltanto se risulta accertato che ciascuna dichiarazione deriva da diretta ed autonoma conoscenza da parte di colui che l’ha resa“».
1.100/9
Calvi, Follieri
        All’emendamento 1.100, sostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4.
        1. I commi 3 e 4 dell’articolo 192 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
        “3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 o dalle persone di cui all’articolo 207-bis sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriore aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto ai fatti oggetto di imputazione.
        4. Non possono costituire elemento determinante di riscontro, ai sensi del comma 3, le dichiarazioni rese da altri coimputati del medesimo reato o da altre persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 o dalle persone di cui all’articolo 207-bis“».
1.100/10
Scopelliti, Centaro, Greco, Pera
        All’emendamento 1.100, sostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4.
        1.  I commi 3 e 4 dell’articolo 192 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
        “3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 o dalle persone di cui all’articolo 207-bis sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriore aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto ai fatti oggetto d’imputazione.
        4.  Non possono costituire elemento esclusivo di riscontro, ai sensi del comma 3, le dichiarazioni rese da altri coimputati del medesimo reato o da altre persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 o dalle persone di cui all’articolo 207-
bis“».
1.100/11
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, sostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4.
        1.  I commi 3 e 4 dell’articolo 192 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
        “3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 o dalle persone di cui all’articolo 207-bis sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriore aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto ai fatti oggetto d’imputazione.
        4.  Non possono costituire elemento di riscontro, ai sensi del comma 3, le dichiarazioni rese da altri coimputati del medesimo reato o da altre persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 o dalle persone di cui all’articolo 207-
bis“».
1.100/12
Scopelliti, Centaro, Greco, Pera
        All’emendamento 1.100, sostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4.
        1.  I commi 3 e 4 dell’articolo 192 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
        “3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato, dalle persone indicate nell’articolo 210 e da quelle indicate nell’articolo 207-bis, sono valutate unitamente agli elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.
        4.  Gli elementi di prova di cui al comma 3 non possono consistere nelle sole dichiarazioni delle persone indicate negli articoli 210 e 207-
bis, anche se risulta che ciascuna dichiarazione deriva da diretta ed autonoma conoscenza da parte di colui che l’ha resa“».
1.100/13
Cirami
        All’emendamento 1.100, sostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4.
        1.  Il comma 3 dell’articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
        “3. In ogni stato e grado del procedimento le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutabili solo se il loro contenuto è confermato da altri elementi di prova non costituiti da dichiarazioni rese da soggetti che si trovino nella stessa condizione processuale o in quella di cui all’articolo 207-bis“».
1.100/14
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, sostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4.
        1.  Il comma 3 dell’articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
        “3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri e diversi elementi di prova che ne confermano l’attendibilità“».
1.100/15
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, sostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4.
        1.  Dopo il comma 4 dell’articolo 192 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
        “4-bis. Gli altri elementi di prova, confermativi dell’attendibilità non possono consistere esclusivamente nelle dichiarazioni rese dalle persone di cui ai commi 3 e 4“».
1.100/16
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, all’articolo 4, al comma 1, premettere il seguente:
        «01.  Al comma 3 dell’articolo 192 del codice di procedura penale, dopo le parole: “elementi di prova“, sono aggiunte le seguenti: “di natura diversa“».
1.100/17
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
        1.  All’articolo 192 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
        “4-bis. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore“».
        Conseguentemente, sopprimere l’articolo 15.
1.100/18
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, all’articolo 5, capoverso 4, sopprimere le parole da: «con le modalità...» sino alla fine.
1.100/19
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
        1. Al comma 3 dell’articolo 195 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi in cui l’esame della persona cui il testimone si riferisce risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità, le dichiarazioni del testimone sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova di natura diversa che ne confermino l’attendibilità“».
1.100/20
Scopelliti, Centaro, Greco, Pera
        All’emendamento 1.100, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
        1. Al comma 3 dell’articolo 195 del codice di procedure penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi in cui l’esame della persona cui il testimone si riferisce risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità, le dichiarazioni del testimone sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità“».
1.100/21
Scopellini, Centaro, Greco, Pera
        All’emendamento 1.100, sopprimere l’articolo 6.
1.100/22
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, sopprimere l’articolo 7.
1.100/23
Valentino, Bucciero, Caruso Antonino, Battaglia
        All’emendamento 1.100, sostituire l’articolo 7 con il seguente:
«Art. 7.
        1. Dopo l’articolo 207 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
        “Art. 207-bis - (Imputati di reato connesso o collegato che assumono l’ufficio di testimone) – Il coimputato del medesimo reato e la persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera a), che assumono l’ufficio di testimone a seguito di sentenza di proscioglimento pronunciata nei loro confronti e divenuta irrevocabile nonchè la persona imputata di reato collegato ai sensi dell’articolo 371, comma 2, lettera b), che assume l’ufficio di testimone, sono assistite da un difensore che ha il diritto di partecipare all’esame. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore d’ufficio a norma dell’articolo 97“».
1.100/24
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, all’articolo 7, all’articolo 207-bis ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «o di condanna» e conseguentemente sopprimere i capoversi 2, 3 e 4.
1.100/25
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, all’articolo 7, all’articolo 207-bis ivi richiamato, sostituire i capoversi 2 e 3 con i seguenti:
        «2. Alla persona che assume l’ufficio di testimone essendo imputata di reato connesso a quello per cui si procede ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c) o di reato a quello collegato nel caso previsto dall’articolo 371, comma 2, lettera b), non possono essere rivolte domande su fatti che concernono, anche indirettamente, la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede nei suoi confronti.
        3. Al coimputato ed alla persona di reato connesso che assumono l’ufficio di testimone a seguito di sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti e divenuta irrevocabile non possono essere rivolte domande su fatti che concernono, anche indirettamente, la loro responsabilità, in ordine alla quale è stata pronunciata condanna, se nel relativo giudizio avevano negato tale responsabilità».

1.100/26
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, sopprimere l’articolo 8.
1.100/27
Valentino, Bucciero, Caruso Antonino, Battaglia
        All’emendamento 1.100, sopprimere l’articolo 11.
1.100/28
Valentino, Bucciero, Caruso Antonino, Battaglia
        All’emendamento 1.100, all’articolo 11, dopo le parole: «e 207-bis» aggiungere le altre: «quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b).
1.100/29
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, all’articolo 12, anteporre al capoverso 3 il seguente:
        «2-ter. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata».
1.100/30
Scopelliti, Centaro, Greco, Pera
        All’emendamento 1.100, all’articolo 12, al capoverso 3, aggiungere, in fine, le parole: «e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova di natura diversa che ne confermano l’attendibilità».
1.100/31
Scopelliti, Centaro, Greco, Pera
        All’emendamento 1.100, all’articolo 12, al capoverso 3, aggiungere, in fine, le parole: «e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità».
1.100/32
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, all’articolo 12, al capoverso 3, aggiungere, in fine, le parole: «In caso di mancata risposta alle domande anche di una sola parte si applicano le disposizioni del comma 4».
1.100/33
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, all’articolo 12, al capoverso 4, dopo le parole: «...di rispondere» inserire le altre: «alle domande di tutte le parti».
1.100/34
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, all’articolo 12, al capoverso 4, aggiungere, in fine, le parole: «e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova di natura diversa che ne confermano l’attendibilità».
1.100/35
Scopelliti, Centaro, Greco, Pera
        All’emendamento 1.100, all’articolo 12, al capoverso 4, aggiungere, in fine, le parole: «e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità».
1.100/36
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, all’articolo 12, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano quando il teste ha risposto in tutto od in parte alle domande rivoltegli da ciascuna delle parti del processo. Se non ha risposto alle domande rivoltegli dall’imputato o dal suo difensore si applica la disposizione di cui al comma 5 ai fini della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento e nelle fasi precedenti».
1.100/37
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, all’articolo 12, al capoverso 6, sostituire le parole: «provata la condotta illecita nei confronti della persona esaminata» con le altre: «provato che la condotta illecita nei confronti della persona esaminata è stata posta in essere, con riferimento all’esame e successivamente alla dichiarazione stessa, a vantaggio della parte interessata dal contenuto della dichiarazione».
1.100/38
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, all’articolo 12, al capoverso 6 dopo le parole: «per il dibattimento» inserire le altre: «e valutate ai sensi dei commi 3 e 4».
1.100/39
Scopelliti, Centaro, Greco, Pera
        All’emendamento 1.100, all’articolo 12 sopprimere il capoverso 7.
1.100/40
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, all’articolo 12, al capoverso 7, aggiungere, in fine, le parole: «ai sensi dei commi 3, 4 e 5».
1.100/41
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, sostituire l’articolo 13, con il seguente:
«Art. 13.
        1. Il comma 4 dell’articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
        4. Si applicano per il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria le disposizioni di cui all’articolo 500, commi 2-bis, 3, 4, 5, 6, 7 e 8».
1.100/42
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, all’articolo 14, all’articolo 513 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 3.
1.100/43
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, all’articolo 14, all’articolo 513 ivi richiamato, al capoverso 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso le dichiarazioni acquisite nel fascicolo del dibattimento sono valutate come prova dei fatti in essi affermati se sussistono altri elementi di prova di diversa natura che ne confermano l’attendibilità».
1.100/44
Scopelliti, Centaro, Greco, Pera
        All’emendamento 1.100, all’articolo 14, all’articolo 513 ivi richiamato, al capoverso 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso le dichiarazioni acquisite nel fascicolo del dibattimento sono valutate come prova dei fatti in essi affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità».
1.100/45
Scopelliti, Centaro, Greco, Pera
        All’emendamento 1.100, sostituire l’articolo 18, con il seguente:
«Art. 18.
        “1. Le disposizioni degli articoli che precedono si applicano a tutti i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La rinnovazione dell’esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 207-bis secondo le forme ivi previste può essere richiesta in ogni stato e grado del giudizio. Essa sospende i termini di prescrizione del reato e quelli relativi alle misure di custodia cautelare. La Corte di Cassazione emette sentenza di rinvio al giudice che si è pronunciato nel grado del giudizio cui si riferisce l’istanza di rinnovazione dell’esame“».
1.100/46
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, sostituire l’articolo 18, con il seguente:
«Art. 18.
        “1. Le disposizioni degli articoli della presente legge si applicano a tutti i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l’esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 207-bis del codice di procedura penale secondo le forme ivi previste.
        3. Nel corso dell’udienza preliminare e nel giudizio di primo grado e di appello, il giudice dispone d’ufficio o su richiesta di parte la rinnovazione dell’esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 207-
bis del codice di procedura penale, secondo le forme ivi previste ovvero provvede ai sensi delle disposizioni della presente legge.
        4. La Corte di Cassazione annulla con rinvio al giudice di primo grado, ai fini della rinnovazione dell’esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 207-
bis del codice di procedura penale secondo le forme ivi previste e dell’applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.
        5. I termini di prescrizione del reato e quelli relativi alle misure di custodia cautelare sono sospesi, in presenza delle attività previste nei commi che precedono, per un periodo non superiore ad un anno“».

1.100/47
Centaro, Greco, Pera, Scopelliti
        All’emendamento 1.100, all’articolo 18, sostituire le parole: «è stata iniziata l’azione penale», con le altre: «è stato iniziato il giudizio».
1.100/48
Cirami
        All’emendamento 1.100, all’articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
        «4. All’articolo 17, comma 1, le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente:
            “
c) nei casi previsti dall’articolo 371, comma 2, lettera b)“».
1.100/50
Calvi, Follieri
        All’emendamento 1.100, all’articolo 2, al capoverso 3-bis, aggiungere in fine le parole:
        «In mancanza di tale avvertimento la persona interrogata non potrà assumere la qualità di testimone, in ordine ai fatti oggetto delle dichiarazioni eventualmente rese».
1.100/60
Calvi, Follieri
        All’emendamento 1.100, all’articolo 6, comma 1, lettera a), le parole «o di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444».
1.100/70
Calvi, Follieri
        All’emendamento 1.100, all’articolo 7, all’articolo 207-bis:
            a) al capoverso 1 le parole «o di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «, di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444»;
            b) al capoverso 3 le parole «di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «, di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444».
1.100/80
Calvi, Follieri
        All’emendamento 1.100, all’articolo 7, all’articolo 207-bis ivi richiamato, al capoverso 3, le parole: «se nel giudizio esse avevano negato tale responsabilità» sono sostituite dalle seguenti: «se nel procedimento essi avevano negato il fatto per il quale è stata affermata tale responsabilità ed in relazione al quale sono esaminati».
1.100/90
Calvi, Follieri
        All’emendamento 1.100, all’articolo 14, all’articolo 513 ivi richiamato al capoverso 3 nell’articolo 513 dopo le parole: «per il dibattimento, salvo» aggiungere le seguenti: «che tutte le parti vi consentano ovvero» ed inoltre dopo le parole: «, ma, salvo» aggiungere le seguenti: «che tutte le parti vi consentano ovvero».
1.100/100
Calvi, Follieri
        All’emendamento 1.100, all’articolo 16, le parole: «dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale,».
1.100/110
Calvi, Follieri
        All’emendamento 1.100, all’articolo 5, al capoverso 4, sostituire le parole «lettera b)» con le altre «lettere a e b».
1.100/200
Il Relatore
        All’emendamento 1.100, all’articolo 9, dopo la lettera a) inserire la seguente:
            a-bis) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
        «3. È comunque ammessa l’acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell’atto è diventata impossibile per cause sopravvenute, l’acquisizione e l’utilizzazione della documentazione sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 512»;

1.100/300
Il Relatore
        All’emendamento 1.100, dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:
        «Art. 18-bis.
        1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati commessi successivamente all’entrata in vigore della presente legge».
1.100/400
Il Relatore