GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 31 GENNAIO 2001
695ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Corleone e all'industria, al commercio, all'artigianato e al commercio con l'estero Passigli.

La seduta inizia alle ore 14, 50.


IN SEDE REFERENTE

(4594) Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete

(4681) COLLINO e BUCCIERO. - Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete Internet

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 gennaio 2001.

Prosegue l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 4594, assunto come testo base.

Il presidente PINTO dà conto del parere favorevole con osservazioni espresso sull'emendamento 2.3 (Nuovissimo Testo) dalla 1a Commissione.

Ha la parola il relatore Antonino CARUSO, il quale esprime parere contrario agli emendamenti 2.1 e 2.2, sottolineando come essi si riferiscano al testo originario del disegno di legge, in gran parte mutato per effetto delle modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissione. A proposito dell'emendamento 2.3 (nuovissimo testo), sottolinea come esso, in specie con riferimento ai commi 6 e 7, recepisca le indicazioni provenienti dalla Commissione bilancio. In particolare, il comma 6 espande la portata delle predette indicazioni, stabilendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina dei componenti della Commissione indichi anche i comitati, le Commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra struttura istituita o funzionante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sono soppressi per effetto dell'entrata in vigore del provvedimento. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14, presentati dai senatori Milio, Sella di Monteluce e Lauro, rilevando come gran parte delle tematiche e delle indicazioni in essi contenute siano state recepite sia dall'emendamento 2.3 (nuovissimo testo) che dall'emendamento 2.0.7 (nuovo testo). Per le medesime ragioni, esprime parere contrario anche agli emendamenti 2.0.2, 2.0.1, 2.0.3 e 2.0.6. Il parere è, inoltre, contrario anche agli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5.

Il sottosegretario PASSIGLI conferma il parere favorevole sull'emendamento 2.3 (Nuovissimo Testo) e aderisce ai pareri espressi dal relatore Caruso.

L'emendamento 2.1, di contenuto identico all'emendamento 2.2, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 2.3 (nuovissimo testo), posto ai voti, è accolto.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.0.2, 2.0.1, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6.

Ha nuovamente la parola il relatore Antonino CARUSO, il quale illustra l'emendamento 2.0.7 (nuovo testo), sottolineando come lo stesso recepisca alcune indicazioni contenute negli emendamenti già esaminati dalla Commissione (ad esempio, nell'emendamento 2.0.3 del senatore Sella di Monteluce). L'emendamento prevede che, in sede di prima applicazione della nuova legge, l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche inserisca nel registro dei nomi a dominio quelli già registrati alla data di entrata in vigore della legge, e provveda, per contro, alla cancellazione della registrazione, ancorché antecedente alla data di entrata in vigore della legge, di quei nomi in relazione ai quali emerga la non conformità della precedente registrazione alle disposizioni contenute nel provvedimento. L'emendamento non recepisce la previsione contenuta nel quarto comma dell'articolo 2 dell'originario testo del disegno di legge, che prevedeva la cancellazione del nome a dominio per mancato effettivo utilizzo dello stesso trascorsi novanta giorni dalla data della registrazione. Sarebbe, infatti, a suo avviso, di difficile accertabilità il momento a partire dal quale decorre l'effettiva utilizzazione del nome a dominio su Internet.

Il sottosegretario PASSIGLI esprime parere favorevole all'emendamento 2.0.7 (nuovo testo).

Il senatore MILIO dà per illustrato l'emendamento 2.0.8.

Il relatore Antonino CARUSO esprime parere contrario all'emendamento 2.0.8.

Il sottosegretario PASSIGLI aderisce al parere del senatore Caruso.

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.7 (nuovo testo), è accolto.

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.8 è respinto.

Interviene il senatore GRECO, il quale annunzia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia al conferimento del mandato al relatore, sottolineando come il testo che la Commissione si appresta a licenziare, per effetto delle modifiche apportate, risulti notevolmente migliorato rispetto quello originario. Manifesta, nondimeno, alcune perplessità relativamente al quinto comma dell'articolo 2, come sostituito dall'emendamento 2.3 (nuovissimo testo), che affida al giudice ordinario la competenza per le controversie in cui abbia parte la Commissione nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche. Ritiene, infatti, che, per ragioni di razionale espletamento del lavoro giudiziario, meglio sarebbe stato da un lato affidare tale competenza a sezioni specializzate del tribunale, e dall'altro potenziare le possibilità di accesso a sistemi di risoluzione extragiudiziale delle medesime controversie.

Ha la parola il senatore SELLA DI MONTELUCE, il quale, pur apprezzando il lavoro svolto dalla Commissione ed in particolare dal relatore Caruso, esprime perplessità sull'impostazione di fondo del disegno di legge, che denota, a suo avviso, un carattere eccessivamente dirigistico relativamente alla problematica della registrazione dei nomi a dominio Internet. Rileva, inoltre, come il fenomeno della globalizzazione renda sempre più complessa la repressione di situazioni illegali messe in atto attraverso la rete mondiale; è necessario pertanto potenziare e migliorare la cooperazione tra i diversi Paesi, in particolare al fine di reprimere le situazioni di eccessiva anarchia che possono determinarsi nell'utilizzo della rete per la presenza di Paesi "ombra", privi di una precisa regolamentazione della materia. Tali possibili situazioni di illegalità ed il costante progresso tecnologico, che muta continuamente le caratteristiche di Internet, rendono opportuno, al contempo, regolamentare lo sviluppo ed assecondarlo, senza pretendere di poterne definire a priori le linee evolutive. E' necessario, in conclusione, che la normativa in itinere si mantenga strategicamente al passo con l'evoluzione della tecnologia e dell'economia. Sotto questo riguardo, il disegno di legge si presenta, a suo avviso, non completamente esaustivo ed a tratti provinciale e limitato.
Annuncia pertanto la sua astensione.

Il senatore RUSSO, nel preannunziare il voto favorevole del Gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo, esprime il proprio compiacimento per il lavoro svolto dal relatore Caruso e per la proficua collaborazione che si è instaurata tra la Commissione ed il Governo.

Anche il senatore MELONI annunzia il voto favorevole, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo e dal relatore.

Il senatore MILIO annunzia il voto contrario e si associa alle considerazioni svolte dal senatore Sella di Monteluce, sottolineando come il testo che la Commissione si appresta a licenziare in sede referente, sia da un lato in contrasto con la normativa adottata da alcuni Paesi stranieri, e dall'altro inutile, a causa dei quotidiani progressi tecnologici che modificano le caratteristiche della rete Internet. In conclusione, il disegno di legge, rischia, nel momento stesso in cui viene approvato, di risultare già superato.

Il senatore CORTELLONI preannunzia il voto favorevole del Gruppo dell'UDEUR ed esprime apprezzamento per l'impegno profuso dal relatore Caruso.

Il presidente PINTO preannunzia il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano associandosi all'apprezzamento per l'attività svolta dal relatore Caruso.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Caruso a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 4594, con le modificazioni apportate nel corso dell'esame, e a proporre l'assorbimento in esso del disegno di legge n. 4681, autorizzandolo altresì ad effettuare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie e a richiedere di poter svolgere la relazione orale in Assemblea.


SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PINTO avverte che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 8,30 di domani mattina, non avrà più luogo. Avverte altresì che la seduta della Commissione già convocata per domani pomeriggio, alle ore 14,30, avrà inizio alle ore 15,30.
Prende atto la Commissione.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PINTO comunica che alle ore 14,30 di domani è convocato l'Ufficio di presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, per procedere all'audizione di una delegazione dell'Unione Camere Penali sui temi della difesa d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.


CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2735

Il presidente PINTO avverte che al termine della seduta della Commissione di domani è convocato il Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 2735 in materia di locazione finanziaria.

La seduta termina alle ore 15, 30.

EMENDAMENTI DISEGNO DI LEGGE 4594


Art. 2.

2.1

Lauro

        Sopprimere l’articolo.

 

2.2

Milio

        Sopprimere l’articolo.

 

2.3 (Nuovissimo testo)

Il Relatore

        Sostituire l’articolo 2 con il seguente:

        «Art. 2 (Commissione Nazionale per l’accesso a Internet e alle altre reti telematiche). – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la Commissione Nazionale per l’accesso a Internet e alle altre reti telematiche con le seguenti finalità:
            
a) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e le relative procedure, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e promuovere, anche attraverso le dette regole, l’accettazione da parte di coloro che richiedono la registrazione di una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto alla lettera g) per la risoluzione delle eventuali controversie;

            b) garantire che la utilizzazione o la registrazione di nomi a dominio non determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della libera concorrenza;
            
c) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio;
            
d) provvedere all’iscrizione dei soggetti indicati nella lettera c) in possesso dei requisiti stabiliti in apposito elenco e assicurarne la tenuta;
            
e) provvedere alla cancellazione dall’elenco di cui alla lettera d), a seguito di richiesta del soggetto interessato o per verificato o sopravvenuto difetto dei requisiti di cui alla lettera c), ovvero per violazione di quanto prescritto alla lettera f) o di altre norme stabilite;
            
f) individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui alla lettera c) sono tenuti a obbligatoriamente prevedere nei contratti stipulati con coloro che per loro tramite richiedono la registrazione di domini e promuovere forme di controllo per verificare la presenza e determinare l’esclusione di eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi;
            
g) prevedere e promuovere l’accettazione, da parte dei soggetti interessati, di procedure di conciliazione per le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa delegato, ovvero presso le Camere di commercio attraverso il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
            
h) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o istituzioni private o pubbliche le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell’utenza di Internet o di altre reti telematiche;
            
i) attuare direttamente, avendone facoltà o essendone stata espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere l’attuazione, attraverso gli altri enti o istituzioni pubbliche competenti, dei necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di Internet e delle altre reti telematiche, oltre che per contribuirne, anche dal punto di vista scientifico, allo sviluppo e alla futura evoluzione;
            
l) attuare direttamente, ovvero promuovere l’attuazione da parte di altri enti o istituzioni private o pubbliche, anche attraverso intese a carattere internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.

        2. La Commissione provvede inoltre, per il tramite dell’Agenzia per la proprietà industriale istituita presso il Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, che in tale caso assume la denominazione di Agenzia per la proprietà industriale e per i nomi a dominio, ovvero, in regime di convenzione, per il tramite di uno o più soggetti privati o pubblici, a:
            
a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio in un apposito Registro nazionale;

            b) assicurare l’esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l’aggiornamento del relativo Registro;
            
c) assicurare la comunicazione alle camere di commercio, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, delle registrazioni dei nomi a dominio che riguardano i soggetti ivi indicati;
            
d) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti.

        3. La Commissione è formata da un massimo di nove componenti che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Oltre al presidente, che è indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tre dei componenti sono rispettivamente indicati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro della funzione pubblica, ovvero dalle autorità di Governo che eventualmente ne abbiano in futuro assunto le funzioni. Gli altri componenti sono scelti in maniera che ne siano anche membri un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche e un rappresentante dell’Unioncamere. La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da un Collegio consultivo formato da un massimo di quindici componenti da designarsi tra docenti nelle università e insegnanti nelle scuole di materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli operatori e gli utenti di Internet.

        4. Con il decreto di cui al comma 3, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e sono individuati il numero, le modalità di designazione e i criteri di nomina e la durata in carica dei componenti del Collegio consultivo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione con proprio decreto da emanarsi sessanta giorni prima della scadenza della stessa.
        5. Le controversie in cui abbia parte la Commissione sono di competenza del giudice ordinario.
        6. Con il decreto di cui al comma 3 sono indicati i comitati, le commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra struttura istituita o funzionante presso la Presidenza del Consiglio, comunque denominata, che sono soppressi per effetto della entrata in vigore della presente legge.
        7. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e per il suo funzionamento la Commissione si avvale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle risorse finanziarie, materiali ed umane già assegnate alle strutture di cui al comma 6.

 

2.4

Milio

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 2.

        1. L’Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche è incaricato della registrazione dei nomi a dominio sotto il dominio di primo livello “.it“, secondo le disposizioni dei competenti organismi internazionali e della Commissione di cui all’articolo 3; l’elenco dei domini costituisce il “Registro pubblico dei nomi a dominio .it“ (il “Registro“) consultabile da chiunque per via telematica.

        2. L’iscrizione nel Registro è effettuata su richiesta dell’interessato, inoltrata attraverso un organismo di registrazione abilitato ai sensi del comma 4.
        3. L’organismo di registrazione ha l’obbligo di informare l’interessato che ai sensi della normativa vigente è vietata, a chi non ne è titolare o non ne può disporre col consenso scritto di quest’ultimo, l’utilizzazione di:

            a) nomi identici a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o persone;

            b) nomi identici o simili a marchi d’impresa o altri segni distintivi dell’impresa o di opere dell’ingegno;
            
c) nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici, regioni, province, comuni;

        4. Il Registro stabilisce i requisiti per l’inserimento in un apposito elenco pubblico, gestito dal Registro stesso, dei fornitori di servizi abilitati all’inoltro delle richieste di registrazione.

        5. La cancellazione dal Registro è operata senza ritardo in seguito a:

            a) richiesta del titolare;

            b) disposizione dell’autorità giudiziaria;
            
c) disposizione della Commissione per i nomi a dominio».

 

2.5

Sella di Monteluce

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il Registro dei nomi a dominio italiani esistente presso l’istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), salve successive disposizioni sull’organizzazione dell’ente adottate in base alla normativa internazionale, viene considerata come Anagrafe nazionale dei nomi a dominio».

 

2.6

Sella di Monteluce

        Al comma 2, sostituire le parole: «La registrazione nell’Anagrafe è effettuata con le modalità indicate dall’Anagrafe stessa, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1.» con le seguenti:

        «La registrazione nell’Anagrafe nazionale dei nomi a dominio è effettuata con le modalità indicate dall’Anagrafe sulla base delle normative internazionali che attribuiscono tali poteri di registrazione alla stessa e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1».

 

2.7

Sella di Monteluce

        Al comma 2, sostituire le parole: «Alla registrazione si provvede previa dichiarazione dell’insussistenza di preclusioni ed accettazione, da parte del richiedente, di una procedura di conciliazione, gestita dall’Anagrafe medesima, per la risoluzione delle eventuali controversie.» con le seguenti:

        «Alla registrazione si provvede, previa dichiarazione dell’insussistenza di preclusioni da parte dell’Anagrafe medesima, entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di registrazione. Il decorso del termine senza alcuna risposta negativa espressa equivale ad accettazione della registrazione».

 

2.8

Sella di Monteluce

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, si procede alla registrazione secondo il protocollo di ricezione delle richieste; saranno pubblicate a cura dell’Istituto per le applicazioni telematiche del CNR le regole per la tenuta di detto protocollo, atte ad assicurare l’integrazione delle diverse fonti di ricezione delle richieste».

 

2.9

Sella di Monteluce

        Al comma 3, sostituire le parole: «l’Anagrafe ne dispone la cancellazione» con le altre: «l’Anagrafe ne può disporre con provvedimento motivato la cancellazione,».

 

2.10

Sella di Monteluce

        Al comma 3, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della legge stessa» aggiungere le seguenti: «dopo aver previamente ascoltato le ragioni delle parti in causa».

 

2.11

Lauro

        Sopprimere il comma 4.

 

2.12

Sella di Monteluce

        Al comma 5, dopo le parole: «esclusiva del giudice amministrativo» aggiungere le seguenti: «ex articoli 32, 33 e 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998».

 

2.13

Sella di Monteluce

        Al comma 5, dopo le parole: «essi devono essere proposti» aggiungere le seguenti: «a pena di inammissibilità».

 

2.14

Sella di Monteluce

        Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. L’istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche è incaricato della registrazione dei nomi a dominio sotto il dominio di primo livello “it.“, secondo le disposizioni dei competenti organismi internazionali e della Commissione per i nomi a dominio sulla rete Internet; l’elenco dei domini Internet costituisce il registro pubblico dei nomi a dominio it. consultabile da chiunque per via telematica».

 

2.0.2

Milio

        Dopo l’articolo inserire il seguente:


«Art. 2-bis.

(Commissione per i nomi a dominio)


        1. Presso il Ministero dell’industria (ovvero l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ovvero il Ministero delle Comunicazioni ovvero il ministero per le attività produttive) è istituita la “Commissione per i nomi a dominio sulla rete internet“ (la “Commissione“).

        2. Fanno parte della Commissione un rappresentante dell’Autorità (del Ministero), un rappresentante del CNR e rappresentanti degli operatori e degli utenti dell’internet.
        3. Con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (ovvero il Ministero dell’industria ovvero il Ministero delle Comunicazioni ovvero il ministero delle Attività produttive), da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono determinati la composizione e il funzionamento della Commissione.
        4. La Commissione:

            a) definisce le procedure ed i criteri per la registrazione dei nomi a dominio anche con riferimento alle regole stabilite dai competenti organismi internazionali;

            b) emana il regolamento per le procedure contenziose;
            
c) decide con procedure rapide sui ricorsi avverso le registrazioni dei nomi sotto il dominio di primo livello “it“ e dispone la cancellazione o la riassegnazione dei nomi nel Registro, anche in esecuzione delle decisioni arbitrali di cui all’articolo 4».

 

2.0.1

Sella di Monteluce

        Dopo l’articolo inserire il seguente:


«Art. 2-bis.

(Commissione per i nomi a dominio)


        1. Presso il Ministero dell’industria è istituita la Commissione per i nomi a dominio sulla rete internet.

        2. Fanno parte della Commissione un rappresentante del Ministero dell’industria, un rappresentante del CNR e un rappresentante degli operatori e degli utenti dell’internet.
        3. Con regolamento del Ministero dell’industria da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono determinati la composizione ed il funzionamento della Commissione.
        4. La Commissione:

            a) definisce le procedure ed i criteri per la registrazione dei nomi a dominio anche con riferimento alle regole stabilite dai competenti organismi internazionali;

            b) emana il regolamento per le procedure contenziose;
            
c) decide con procedure sui ricorsi avverso le registrazioni dei nomi a dominio di primo livello “it“ e dispone la cancellazione o la riassegnazione dei nomi nel Registro, anche in esecuzione delle decisioni arbitrali».

 

2.0.3

Sella di Monteluce

        Dopo l’articolo inserire il seguente:


«Art. 2-bis.

(Registro pubblico dei nomi a dominio)


        1. L’Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche è incaricato della registrazione dei nomi a dominio sotto il dominio di primo livello “.it“, secondo le disposizioni dei competenti organismi internazionali e della Commissione di cui all’articolo 2-bis: l’elenco dei domini costituisce il “Registro pubblico dei nomi a dominio .it consultabile da chiunque per via telematica.

        2. L’iscrizione nel Registro è effettuata su richiesta dell’interessato, inoltrata attraverso un organismo di registrazione abilitato ai sensi del seguente comma 4.
        3. L’organismo di registrazione ha l’obbligo di informare l’interessato che ai sensi della normativa vigente è vietata, a chi non è titolare o non ne può disporre col consenso scritto di quest’ultimo l’utilizzazione di:

            a) nomi identici a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o persone;

            b) nomi identici a marchi d’impresa o altri segni distintivi dell’impresa o di opere dell’ingegno;
            
c) nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici, regioni, provincie, comuni.

        4. Il registro stabilisce i requisiti per l’inserimento in un apposito elenco pubblico, gestito dal Registro stesso, dei fornitori di servizi abilitati all’inoltro delle richieste di registrazione.

        5. La cancellazione dal registro è operata senza ritardo in seguito alla richiesta del titolare, su disposizione dell’autorità giudiziaria o su disposizione della Commissione per i nomi a dominio».

 

2.0.4

Milio

        Dopo l’articolo inserire il seguente:


«Art. 2-bis.

(Contenzioso)


        1. I ricorsi avverso l’iscrizione nel registro devono essere presentati alla Commissione corredati di tutta la documentazione necessaria.

        2. La Commissione decide entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso, sentiti gli interessati.
        3. La Commissione può richiedere supplementi di documentazione o assegnare un termine per la presentazione di ulteriore documentazione, su richiesta di una delle parti; il termine di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla presentazione della documentazione supplementare.
        4. Le parti possono ricorrere a un arbitrato irrituale, scegliendo ciascuna il proprio arbitro; i due arbitri nominano il terzo o possono chiedere che esso venga nominato dalla Commissione, che dà esecuzione alle decisioni del collegio arbitrale ai sensi dell’articolo 2-
bis, comma 4, lettera c)».

 

2.0.5

Sella di Monteluce

        Dopo l’articolo inserire il seguente:


«Art. 2-bis.

(Contenzioso)


        1. I ricorsi avverso l’iscrizione nel registro devono essere presentati alla Commissione corredati di tutta la documentazione necessaria.

        2. La Commissione decide entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso, sentiti gli interessati.
        3. La Commissione può richiedere supplementi di documentazione o assegnare un termine per la presentazione di ulteriore documentazione, su richiesta di una delle parti; il termine di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla presentazione della documentazione supplementare.
        4. Le parti possono ricorrere a un arbitrato irrituale, scegliendo ciascuna il proprio arbitro; i due arbitri nominano il terzo e possono chiedere che esso venga nominato dalla Commissione, che dà esecuzione alle decisioni del collegio arbitrale».

 

2.0.6

Follieri

        Dopo l’articolo aggiungere i seguenti:


«Art. 2-bis.

        1. Ai soggetti iscritti all’Anagrafe dei nomi a dominio è vietata la diffusione per via Internet di messaggi di qualsiasi specie che possano ledere in ogni forma i diritti della persona o nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, ovvero siano violenti o pornografici o con contenuti pedofili, oppure possano incitare e/o addestrare a compiere reati o indurre ad atteggiamenti di intolleranza, basati su discriminazioni di razza, sesso, religione o nazionalità.

Art. 2-ter.

        1. I soggetti iscritti all’anagrafe dei nomi a dominio Internet, i gestori dei servizi e delle reti operanti su territorio nazionale sono obbligati a classificare ogni informazione e messaggio che viene reso disponibile sui loro elaboratori, e ove riscontrino che essi abbiano contenuti vietati o contrari alla legge e alle disposizioni di cui all’articolo 2-bis, o siano previsti dalla legge come reati, provvedono a impedirne la diffusione o l’accesso e a darne comunicazione agli organi di polizia competente.

Art. 2-quater.

        1. Per le violazioni degli articoli 2-bis e 2-ter l’Autorità garante delle Telecomunicazioni applica la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 20 milioni per ogni messaggio trasmesso o immesso in rete e, in caso di recidiva, con la sanzione di lire da 20 a 50 milioni. In caso di recidiva è disposta la cancellazione del nome a dominio.

        2. I gestori delle reti e dei servizi, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 20 milioni per ogni messaggio trasmesso o immesso in rete e, in caso di recidiva, a lire 50 milioni per ogni messaggio trasmesso o immesso in rete e, nei casi ritenuti più gravi o in quelli di ulteriore reiterazione, la sanzione comporta, oltre ad una multa di 100 milioni, l’interruzione del servizio da dieci a trenta giorni».

 

2.0.7 (Nuovo testo)

Il Relatore

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 2-bis.

(Disciplina transitoria)


        1. In sede di prima applicazione della presente legge, l’Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche istituisce senza indugio il Registro di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), vi inserisce i nomi a dominio già registrati alla data di entrata in vigore della stessa e li comunica alle camere di commercio per l’eventuale iscrizione ai sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 6. Lo stesso provvede alla cancellazione della registrazione dei nomi a dominio, ancorché la stessa sia antecedente alla data della entrata in vigore della presente legge, ove emerga, anche per effetto della richiesta di registrazione di un nome a dominio già registrato a favore di altro titolare, la non conformità della precedente registrazione alle disposizioni di cui alla presente legge.

        2. Fino all’emanazione delle regole di registrazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e, in ogni caso, fino a sessanta giorni dopo l’insediamento della Commissione di cui all’articolo 2, l’Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche provvede alla registrazione dei nomi a dominio in conformità a quanto stabilito all’articolo 1 della presente legge e secondo le procedure e le regole dallo stesso prima d’ora utilizzate.
        3. I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2 rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; essi devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo della regione ove ha sede l’Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche.».

 

2.0.8

Milio

        Dopo l’articolo inserire il seguente:


«Art. 2-bis.

(Norma transitoria)


        1. Sono concessi 180 giorni di tempo dall’entrata in vigore della legge per regolarizzare le situazioni non conformi alla presente legge».