Lauro
Sopprimere l’articolo.
2.2
Milio
2.3 (Nuovissimo testo)
Il Relatore
Sostituire l’articolo 2 con il seguente:
«Art. 2 (Commissione Nazionale per l’accesso a Internet e alle altre reti telematiche). – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la Commissione Nazionale per l’accesso a Internet e alle altre reti telematiche con le seguenti finalità: a) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e le relative procedure, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e promuovere, anche attraverso le dette regole, l’accettazione da parte di coloro che richiedono la registrazione di una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto alla lettera g) per la risoluzione delle eventuali controversie;
b) garantire che la utilizzazione o la registrazione di nomi a dominio non determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della libera concorrenza; c) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio; d) provvedere all’iscrizione dei soggetti indicati nella lettera c) in possesso dei requisiti stabiliti in apposito elenco e assicurarne la tenuta; e) provvedere alla cancellazione dall’elenco di cui alla lettera d), a seguito di richiesta del soggetto interessato o per verificato o sopravvenuto difetto dei requisiti di cui alla lettera c), ovvero per violazione di quanto prescritto alla lettera f) o di altre norme stabilite; f) individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui alla lettera c) sono tenuti a obbligatoriamente prevedere nei contratti stipulati con coloro che per loro tramite richiedono la registrazione di domini e promuovere forme di controllo per verificare la presenza e determinare l’esclusione di eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi; g) prevedere e promuovere l’accettazione, da parte dei soggetti interessati, di procedure di conciliazione per le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa delegato, ovvero presso le Camere di commercio attraverso il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580; h) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o istituzioni private o pubbliche le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell’utenza di Internet o di altre reti telematiche; i) attuare direttamente, avendone facoltà o essendone stata espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere l’attuazione, attraverso gli altri enti o istituzioni pubbliche competenti, dei necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di Internet e delle altre reti telematiche, oltre che per contribuirne, anche dal punto di vista scientifico, allo sviluppo e alla futura evoluzione; l) attuare direttamente, ovvero promuovere l’attuazione da parte di altri enti o istituzioni private o pubbliche, anche attraverso intese a carattere internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.
2. La Commissione provvede inoltre, per il tramite dell’Agenzia per la proprietà industriale istituita presso il Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, che in tale caso assume la denominazione di Agenzia per la proprietà industriale e per i nomi a dominio, ovvero, in regime di convenzione, per il tramite di uno o più soggetti privati o pubblici, a: a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio in un apposito Registro nazionale;
b) assicurare l’esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l’aggiornamento del relativo Registro; c) assicurare la comunicazione alle camere di commercio, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, delle registrazioni dei nomi a dominio che riguardano i soggetti ivi indicati; d) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti.
3. La Commissione è formata da un massimo di nove componenti che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Oltre al presidente, che è indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tre dei componenti sono rispettivamente indicati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro della funzione pubblica, ovvero dalle autorità di Governo che eventualmente ne abbiano in futuro assunto le funzioni. Gli altri componenti sono scelti in maniera che ne siano anche membri un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche e un rappresentante dell’Unioncamere. La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da un Collegio consultivo formato da un massimo di quindici componenti da designarsi tra docenti nelle università e insegnanti nelle scuole di materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli operatori e gli utenti di Internet.
4. Con il decreto di cui al comma 3, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e sono individuati il numero, le modalità di designazione e i criteri di nomina e la durata in carica dei componenti del Collegio consultivo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione con proprio decreto da emanarsi sessanta giorni prima della scadenza della stessa. 5. Le controversie in cui abbia parte la Commissione sono di competenza del giudice ordinario. 6. Con il decreto di cui al comma 3 sono indicati i comitati, le commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra struttura istituita o funzionante presso la Presidenza del Consiglio, comunque denominata, che sono soppressi per effetto della entrata in vigore della presente legge. 7. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e per il suo funzionamento la Commissione si avvale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle risorse finanziarie, materiali ed umane già assegnate alle strutture di cui al comma 6.
2.4
Sostituire l’articolo con il seguente:
2. L’iscrizione nel Registro è effettuata su richiesta dell’interessato, inoltrata attraverso un organismo di registrazione abilitato ai sensi del comma 4. 3. L’organismo di registrazione ha l’obbligo di informare l’interessato che ai sensi della normativa vigente è vietata, a chi non ne è titolare o non ne può disporre col consenso scritto di quest’ultimo, l’utilizzazione di:
a) nomi identici a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o persone;
b) nomi identici o simili a marchi d’impresa o altri segni distintivi dell’impresa o di opere dell’ingegno; c) nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici, regioni, province, comuni;
4. Il Registro stabilisce i requisiti per l’inserimento in un apposito elenco pubblico, gestito dal Registro stesso, dei fornitori di servizi abilitati all’inoltro delle richieste di registrazione.
5. La cancellazione dal Registro è operata senza ritardo in seguito a:
a) richiesta del titolare;
b) disposizione dell’autorità giudiziaria; c) disposizione della Commissione per i nomi a dominio».
2.5
Sella di Monteluce
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il Registro dei nomi a dominio italiani esistente presso l’istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), salve successive disposizioni sull’organizzazione dell’ente adottate in base alla normativa internazionale, viene considerata come Anagrafe nazionale dei nomi a dominio».
2.6
Al comma 2, sostituire le parole: «La registrazione nell’Anagrafe è effettuata con le modalità indicate dall’Anagrafe stessa, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1.» con le seguenti:
«La registrazione nell’Anagrafe nazionale dei nomi a dominio è effettuata con le modalità indicate dall’Anagrafe sulla base delle normative internazionali che attribuiscono tali poteri di registrazione alla stessa e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1».
2.7
Al comma 2, sostituire le parole: «Alla registrazione si provvede previa dichiarazione dell’insussistenza di preclusioni ed accettazione, da parte del richiedente, di una procedura di conciliazione, gestita dall’Anagrafe medesima, per la risoluzione delle eventuali controversie.» con le seguenti:
«Alla registrazione si provvede, previa dichiarazione dell’insussistenza di preclusioni da parte dell’Anagrafe medesima, entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di registrazione. Il decorso del termine senza alcuna risposta negativa espressa equivale ad accettazione della registrazione».
2.8
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, si procede alla registrazione secondo il protocollo di ricezione delle richieste; saranno pubblicate a cura dell’Istituto per le applicazioni telematiche del CNR le regole per la tenuta di detto protocollo, atte ad assicurare l’integrazione delle diverse fonti di ricezione delle richieste».
2.9
Al comma 3, sostituire le parole: «l’Anagrafe ne dispone la cancellazione» con le altre: «l’Anagrafe ne può disporre con provvedimento motivato la cancellazione,».
2.10
Al comma 3, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della legge stessa» aggiungere le seguenti: «dopo aver previamente ascoltato le ragioni delle parti in causa».
2.11
Sopprimere il comma 4.
2.12
Al comma 5, dopo le parole: «esclusiva del giudice amministrativo» aggiungere le seguenti: «ex articoli 32, 33 e 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998».
2.13
Al comma 5, dopo le parole: «essi devono essere proposti» aggiungere le seguenti: «a pena di inammissibilità».
2.14
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. L’istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche è incaricato della registrazione dei nomi a dominio sotto il dominio di primo livello “it.“, secondo le disposizioni dei competenti organismi internazionali e della Commissione per i nomi a dominio sulla rete Internet; l’elenco dei domini Internet costituisce il registro pubblico dei nomi a dominio it. consultabile da chiunque per via telematica».
2.0.2
Dopo l’articolo inserire il seguente:
(Commissione per i nomi a dominio)
2. Fanno parte della Commissione un rappresentante dell’Autorità (del Ministero), un rappresentante del CNR e rappresentanti degli operatori e degli utenti dell’internet. 3. Con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (ovvero il Ministero dell’industria ovvero il Ministero delle Comunicazioni ovvero il ministero delle Attività produttive), da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono determinati la composizione e il funzionamento della Commissione. 4. La Commissione:
a) definisce le procedure ed i criteri per la registrazione dei nomi a dominio anche con riferimento alle regole stabilite dai competenti organismi internazionali;
b) emana il regolamento per le procedure contenziose; c) decide con procedure rapide sui ricorsi avverso le registrazioni dei nomi sotto il dominio di primo livello “it“ e dispone la cancellazione o la riassegnazione dei nomi nel Registro, anche in esecuzione delle decisioni arbitrali di cui all’articolo 4».
2.0.1
2. Fanno parte della Commissione un rappresentante del Ministero dell’industria, un rappresentante del CNR e un rappresentante degli operatori e degli utenti dell’internet. 3. Con regolamento del Ministero dell’industria da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono determinati la composizione ed il funzionamento della Commissione. 4. La Commissione:
b) emana il regolamento per le procedure contenziose; c) decide con procedure sui ricorsi avverso le registrazioni dei nomi a dominio di primo livello “it“ e dispone la cancellazione o la riassegnazione dei nomi nel Registro, anche in esecuzione delle decisioni arbitrali».
2.0.3
(Registro pubblico dei nomi a dominio)
2. L’iscrizione nel Registro è effettuata su richiesta dell’interessato, inoltrata attraverso un organismo di registrazione abilitato ai sensi del seguente comma 4. 3. L’organismo di registrazione ha l’obbligo di informare l’interessato che ai sensi della normativa vigente è vietata, a chi non è titolare o non ne può disporre col consenso scritto di quest’ultimo l’utilizzazione di:
b) nomi identici a marchi d’impresa o altri segni distintivi dell’impresa o di opere dell’ingegno; c) nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici, regioni, provincie, comuni.
4. Il registro stabilisce i requisiti per l’inserimento in un apposito elenco pubblico, gestito dal Registro stesso, dei fornitori di servizi abilitati all’inoltro delle richieste di registrazione.
5. La cancellazione dal registro è operata senza ritardo in seguito alla richiesta del titolare, su disposizione dell’autorità giudiziaria o su disposizione della Commissione per i nomi a dominio».
2.0.4
(Contenzioso)
2. La Commissione decide entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso, sentiti gli interessati. 3. La Commissione può richiedere supplementi di documentazione o assegnare un termine per la presentazione di ulteriore documentazione, su richiesta di una delle parti; il termine di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla presentazione della documentazione supplementare. 4. Le parti possono ricorrere a un arbitrato irrituale, scegliendo ciascuna il proprio arbitro; i due arbitri nominano il terzo o possono chiedere che esso venga nominato dalla Commissione, che dà esecuzione alle decisioni del collegio arbitrale ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 4, lettera c)».
2.0.5
2. La Commissione decide entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso, sentiti gli interessati. 3. La Commissione può richiedere supplementi di documentazione o assegnare un termine per la presentazione di ulteriore documentazione, su richiesta di una delle parti; il termine di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla presentazione della documentazione supplementare. 4. Le parti possono ricorrere a un arbitrato irrituale, scegliendo ciascuna il proprio arbitro; i due arbitri nominano il terzo e possono chiedere che esso venga nominato dalla Commissione, che dà esecuzione alle decisioni del collegio arbitrale».
2.0.6
Follieri
Dopo l’articolo aggiungere i seguenti:
2. I gestori delle reti e dei servizi, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 20 milioni per ogni messaggio trasmesso o immesso in rete e, in caso di recidiva, a lire 50 milioni per ogni messaggio trasmesso o immesso in rete e, nei casi ritenuti più gravi o in quelli di ulteriore reiterazione, la sanzione comporta, oltre ad una multa di 100 milioni, l’interruzione del servizio da dieci a trenta giorni».
2.0.7 (Nuovo testo)
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
(Disciplina transitoria)
2. Fino all’emanazione delle regole di registrazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e, in ogni caso, fino a sessanta giorni dopo l’insediamento della Commissione di cui all’articolo 2, l’Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche provvede alla registrazione dei nomi a dominio in conformità a quanto stabilito all’articolo 1 della presente legge e secondo le procedure e le regole dallo stesso prima d’ora utilizzate. 3. I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2 rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; essi devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo della regione ove ha sede l’Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche.».
2.0.8
(Norma transitoria)