GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDI' 7 MAGGIO 1998

281a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO
indi
del Vice Presidente
SENESE


Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 14,50.


IN SEDE DELIBERANTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri.- Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il PRESIDENTE avverte che i rispettivi presentatori hanno formulato in un nuovo testo gli emendamenti 9.2 e 12.1. Tali proposte di modifica, in considerazione del loro contenuto, sono state sottoposte al parere della 1^ Commissione. In attesa di tali pareri, i restanti emendamenti agli articoli 12 e 9 rimarranno pertanto accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 13 che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Il relatore BUCCIERO modifica l'emendamento 13.3 riformulandolo nell'emendamento 13.3 (Nuovo testo) interamente sostitutivo dell'articolo 13.

In considerazione del contenuto dell'emendamento 13.3 (Nuovo testo) e della necessità di acquisire su di esso il parere della 1 Commissione, il presidente ZECCHINO ne dispone l'accantonamento unitamente a tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 13.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 14.

La senatrice SALVATO illustra l'emendamento 14.1, soppressivo dell'articolo, e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando le difficoltà e gli aspetti problematici connessi con il proliferare negli ultimi anni delle cosiddette Authority. Nell'ipotesi in cui venisse respinto l'emendamento 14.1, preannuncia fin da ora il suo voto favorevole sull'emendamento 14.2.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 14.2 richiamandosi, tra l'altro, al parere reso dalla 1 Commissione permanente sul testo in esame nel quale si sottolinea l'inopportunità dell'istituzione di un'agenzia presso il dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, mentre è in corso il riordinamento della Presidenza stessa a seguito di un'apposita delega legislativa conferita dalle Camere.

Il senatore PREIONI preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 14. 1, condividendo le argomentazioni svolte dalla senatrice SALVATO.

Il relatore BUCCIERO esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 14, sottolineando - in particolare - che l'articolo 14 provvede, comunque, ad introdurre funzioni nuove che meriterebbero di essere svolte, a prescindere dall'organo a ciò deputato.

Concorda il sottosegretario MIRONE.

Si svolge, quindi, un breve dibattito nel quale intervengono il presidente ZECCHINO, il senatore BERTONI, il senatore RUSSO - che, pur auspicando una convergenza generale sull'emendamento 14.2, annuncia comunque il voto favorevole sull'emendamento 14.1 nel caso in cui questa non si realizzi - e il senatore CENTARO, che sottolinea come l'aspetto qualificante dell'articolo 14 del testo in esame sia soprattutto l'attribuzione di nuove funzioni in materia di tutela del diritto d'autore.

La senatrice SALVATO, in considerazione delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, modifica l'emendamento 14.1 riformulandolo nell'emendamento 14. 1 (Nuovo testo)

Col voto favorevole del senatore MELONI e del senatore RUSSO è approvato l'emendamento 14.1 (Nuovo testo).

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 14.2.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 14 come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14, che i presentatori rinuciano ad illustrare.

Il presidente ZECCHINO ritira l'emendamento 14.0.5, dopo che il senatore RUSSO ha prospettato tale scelta come preferibile.

Il relatore BUCCIERO esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.0.2 e 14.0.3, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 14.0.4.

Il sottosegretario di stato MIRONE esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3 e si rimette alla Commissione sull'emendamento 14.0.4.

Il senatore PREIONI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 14.0.1, ritenendo in contraddizione con le scelte fatte in sede di esame del disegno di legge n. 2570, in tema di depenalizzazione dei reati minori, l'inasprimento delle sanzioni penali previste dal secondo comma dell'articolo 171 della legge n. 633 del 1941.

Dopo un intervento del relatore BUCCIERO - che sottolinea che non si tratta di introdurre una nuova ipotesi di reato - prende la parola la senatrice SALVATO che annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 14.0.1, manifestando in generale il proprio dissenso nei confronti dell'impostazione dell'articolato in esame che inasprisce eccessivamente le sanzioni penali in materia di diritto d'autore.

Il senatore CENTARO annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 14.0.1, evidenziando come l'introduzione di sanzioni penali più severe appaia coerente con il maggiore allarme sociale che si riscontra oggi in tema di tutela del diritto d'autore e tenga conto, altresì, della accresciuta importanza della repressione dell'illecito sfruttamento dello stesso nel quadro più generale della lotta contro la criminalità organizzata.

Col voto contrario del senatore MELONI, posto ai voti, è respinto l'emendamento 14.0.1.

Il senatore CENTARO annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 14.0.2 rilevando come in alcune pronunzie l'espressione "a fini di lucro" si sia rivelata suscettibile di giustificare una giurisprudenza eccessivamente restrittiva.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 14.0.2 e 14.0.3.

Stante l'assenza del proponente, viene dichiarato decaduto l'emendamento 14.0.4.

IL senatore BUCCIERO modifica l'emendamento 15.2 riformulandolo nell'emendamento 15.2 (Nuovo testo) interamente sostitutivo dell'articolo 15.

In considerazione del contenuto di tale emendamento e della necessità di acquisire su di esso il parere della 1^ Commissione permanente, il presidente ZECCHINO dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Senza discussione, è posto ai voti e approvato l'articolo 16.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17, che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Il relatore BUCCIERO esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.2, 17.3 e 17.6, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

II sottosegretario di Stato MIRONE esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.2, 17.3 e 17.6, esprime parere contrario sull'emendamento 17.7, e si rimette infine alla Commissione sugli emendamenti 17.4 e 17.5 fra loro di contenuto identico.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 17.1.

E' quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 17.2.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 17.3.

Il senatore RUSSO ritira l'emendamento 17.4.

L'emendamento 17.5 è posto ai voti e respinto.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 17.6.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 17.7.

La senatrice SALVATO annuncia il voto contrario sull'articolo 17, sottolineando come sia contraddittorio denunciare e sostenere la necessità di limitare il fenomeno del pentitismo, da un lato, mentre poi si approva in questa sede, dall'altro, un articolo che contiene disposizioni che quel fenomeno tendono ad incentivare.

La senatrice SCOPELLITI annuncia la sua astensione sull'articolo 17.

Messo ai voti, l'articolo 17 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18 che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Col parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 18.1, di contenuto identico all'emendamento 18.2.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 18.3.

Si passa all'esame dell'unico emendamento soppressivo presentato all'articolo 19.

Il PRESIDENTE avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 19.1.

Dopo che il relatore BUCCIERO e il sottosegretario MIRONE hanno espresso parere contrario sull'emendamento 19.1, la senatrice SALVATO e la senatrice SCOPELLITI annunciano il loro voto contrario al mantenimento dell'articolo 19.

Prende la parola il senatore FOLLIERI il quale sottolinea come l'introduzione in materia di contrabbando di un'ipotesi punita così severamente come quella prospettata nell'articolo 19 del testo in discussione appare in controtendenza con l'orientamento fatto proprio dalla Commissione in sede di esame del disegno di legge n.2570 dove ci si è espressi a favore di una depenalizzazione, seppur limitata, di alcune fattispecie incriminatrici concernenti tale ambito materiale.
Annuncia pertanto il voto contrario al mantenimento dell'articolo 19.

Posto ai voti, il mantenimento dell'articolo 19 è respinto.

Senza discussione è posto ai voti ed approvato l'articolo 20.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 20.

Il relatore BUCCIERO modifica l'emendamento 20.0.12, riformulandolo nell'emendamento 20.0.12 (Nuovo testo).

Il presidente ZECCHINO in considerazione del contenuto dell'emendamento 20.0.12 (Nuovo testo) ne dispone l'accantonamento al fine di poter acquisire il parere della 1^ Commissione permanente. Avverte poi che sono stati ritirati gli emendamenti 20.0.8, 20.0.9, 20.0.10, 20.0.1, 20.0.4, 20.0.11, 20.0.13, 20.0.14 e 20.0.15 e, infine, che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 20.

Il senatore CENTARO modifica gli emendamenti 20.0.6 e 20.0.7, sopprimendo il comma 2 di entrambi. L'oratore prosegue il suo intervento sottolineando come i due emendamenti, come da ultimo modificati, risultino fra loro di contenuto identico e come la loro adozione sia coerente con la già intervenuta approvazione dell'emendamento 1.0.1.

Il relatore BUCCIERO pur con alcune perplessità - tra cui principalmente quella che, legando l'equo compenso all'audience si corre il rischio di penalizzare quei settori di opere di qualità, ma con un pubblico limitato - esprime parere favorevole sugli emendamenti 20.0.6 e 20.0.7 come da ultimo modificati. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 20.0.2 e 20.0.5 e parere contrario sull'emendamento 20.0.3.

Il sottosegretario MIRONE, esprime parere favorevole sugli emendamenti 20.0.6 e 20.0.7 come da ultimo modificati, nonchè parere favorevole sull'emendamento 20.0.2 e parere contrario sull'emendamento 20.0.3. Sull'emendamento 20.0.5 il parere del rappresentante del Governo è contrario sul comma 2, mentre si rimette alla Commissione sul comma 1.

Prende la parola il presidente ZECCHINO il quale rileva l'esigenza di non effettuare in questa sede una scelta contraddittoria con quella fatta propria dalla Commssione con l'approvazione dell'emendamento 1.0.1.

Dopo che la senatrice SALVATO e il senatore FOLLIERI hanno annunciato il loro voto contrario, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 20.0.6, come da ultimo modificato, di contenuto identico all'emendamento 20.0.7, anch'esso nel testo da ultimo modificato.

Recependo un suggerimento del senatore BERTONI e del presidente ZECCHINO, il senatore CENTARO modifica l'emendamento 20.0.2 inserendo dopo le parole "di notevole importanza" le altre "artistica soltanto".

Prende quindi la parola il senatore RUSSO il quale annuncia, a titolo personale, il voto contrario sull'emendamento 20.0.2 come da ultimo modificato, ritenendo inoppotuna un'eccessiva specificazione della nozione di notevole importanza artistica, già contenuta nel comma 2 dell'articolo 84 della legge n.633 del 1941.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 20.0.2 come da ultimo modificato, e 20.0.3.

Il senatore CENTARO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 20.0.5, sottolineando come esso tenga conto della necessità di evitare che l'obbligo di corrispondere l'equo compenso di cui agli articoli 46-bis e 84 della legge n.633 del 1941 sussista anche nei casi in cui i contratti di cessione o licenza sono stati stipulati prima del 1° gennaio 1998. Infatti, l'attuale previsione dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n.154 del 1997 implica che l'onere di corrispondere l'equo compenso venga altresì a gravare su soggetti che hanno stipulato contratti anche molto tempo prima della data del 1° gennaio 1998 e che al momento della stipulazione non potevano in nessun modo prevedere questo ulteriore onere.

Il senatore RUSSO manifesta perplessità sull'emendamento 20.0.5 e sottolinea come la sua approvazione implicherebbe un ulteriore differimento della corresponsione dell'equo compenso. Annuncia pertanto il voto contrario sull'emendamento 20.0.5.

Dopo ulteriori interventi del senatore CENTARO e del senatore RUSSO, su proposta del rappresentante del GOVERNO, si conviene di procedere alla votazione per parti separate dell'emendamento 20.0.5, ponendone ai voti prima il comma 1 e successivamente il comma 2.

Sono quindi separatamente poste ai voti e respinte la prima e la seconda parte dell'emendamento 20.0.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, accantonati nella seduta di ieri.

Il presidente ZECCHINO avverte che il rappresentante del GOVERNO ha modificato l'emendamento 2.17, riformulandolo nell'emendamento 2.17 (Nuovo testo). La 5^ Commissione, esaminato il nuovo testo dell'emendamento 2.17, ha espresso parere di nulla osta.

Sull'emendamento 2.17 si apre un breve dibattito, nel quale intervengono il senatore RUSSO, il senatore CENTARO, la senatrice SALVATO e il relatore BUCCIERO.

La senatrice SALVATO annuncia quindi il suo voto contrario sull'emendamento 2.17, giudicando che nella materia in discussione debba ritenersi prevalente l'interesse ad assicurare la più ampia diffusione possibile della cultura. Fa altresì presente che la complessità dei profili problematici sottesi all'emendamento in questione e il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea rendono inopportuno porlo in votazione in questo momento. Manifesta pertanto la propria intenzione, qualora si decidesse comunque di passare alla votazione del suddetto emendamento, di chiedere la verifica del numero legale.

Il presidente ZECCHINO, apprezzate le circostanze, rinvia allora il seguito della discussione congiunta.

La seduta termina alle ore 16,40.


EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO
IN SEDE REFERENTE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 1496 E 2157

Art. 10.

Al comma 2, nell'articolo 75-bis, ivi richiamato, dopo le parole: «sequenze di immagini in movimento», aggiungere le altre: «, anche se realizzati e commercializzati in abbinamento ad altro prodotto principale di natura merceologica diversa».
10.1
Il Relatore

Al comma 2, nell'articolo 75-bis, ivi richiamato, dopo le parole: «sequenze di immagini in movimento», aggiungere le altre: «, anche se realizzati e commercializzati in abbinamento ad altro principale prodotto».
10.2
Il Relatore

Art. 12.

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, sopprimere il comma 2.
12.1
Russo, Senese

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, sopprimere il comma 2.
12.2
Centaro, Greco

Art. 1.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 46-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soppresse le parole: “in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore”.
2. Al comma 1 dell'articolo 46-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: “Il compenso è determinato in relazione agli ascolti registrati dagli istituti di ricerca controllati dall'Autorità di garanzia nelle comunicazioni ai sensi della legge n. 249 del 1997”.
3. All'articolo 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Ai soli fini della riscossione dell'equo compenso di cui al comma 1, i traduttori o adattatori della versione in lingua italiana dei dialoghi sono considerati autori”.

4. Il comma 4 dell'articolo 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente: “4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile”».
1.0.1
Centaro

Art. 2.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1.bis. - Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi commi 4 e 5, per uso personale”.»

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2.bis. - Dopo il quarto comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dal comma precedente, è aggiunto il seguente comma:
“Le riproduzioni dalle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal comma 4, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al secondo comma dell'articolo 181-ter, e determinato ai sensi del comma primo, secondo periodo dell'articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.”.»

Al comma 4, nell'articolo 181-ter, ivi richiamato, al comma 1, aggiungere dopo la parola: «quarto» le parole: «e quinto».
2.17 (Nuovo testo)
Il Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatta per i servizi della biblioteca”. ».
2.15
Pettinato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“1-bis. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi interni della biblioteca o, nei limiti e nelle modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”. ».
2.9
Passigli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma nell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”. ».
2.10
Scopelliti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”. ».
2.11
Bonfietti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”.».
2.12
Pettinato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al quarto comma, per uso personale”.».
2.13
Centaro

Sopprimere il comma 2.
2.16
Senese, Russo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti commi:

“.... La riproduzione di opere di cui al primo comma è libera nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, realizzate mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo nei punti o centri di riproduzione privati. I responsabili dei punti o centri di riproduzione privati devono corrispondere un compenso agli aventi diritto per le riproduzioni effettuate. La misura del compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
Le riproduzioni di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche di cui al secondo comma possono essere effettuate liberamente previo accordo tra le Amministrazioni di appartenza delle biblioteche pubbliche e la SIAE e/o le associazioni di categoria interessate. L'accordo definisce il compenso a favore degli aventi diritto dovuto dalle biblioteche per il servizio riproduzioni erogato. La misura di detto compenso è determinata tenendo in considerazione i dati statistici annuali relativi al numero di opere riprodotte e al numero di utenti fruitori del servizio. È consentito agli aventi diritto il recupero del compenso stabilito nell'accordo mediante una riduzione percentuale pari all'1 per cento dell'IVA da essi dovuta».
2.17
Il Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo quarto comma per uso personale”.
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

“È consentita nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediate tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri”.».
2.14
Il Relatore

Al comma 2, nel capoverso, sopprimere:

a) anteporre le parole: «salvo quanto disposto al secondo comma;
b) sostituire le parole: «pubblici o privati» con le parole: «aperti al pubblico»;
c) sopprimere le parole: «utilizzino nel proprio ambito o,»;
d) sostituire le parole: «anche gratuitamente» con le parole: «dietro compenso».
2.18
Russo, Senese

Al comma 2 sostituire le parole: «quindici per cento» con le seguenti: «quaranta per cento».
2.19
Pettinato

Al comma 2 sostituire le parole: «quindici per cento» con le seguenti: «dieci per cento».
2.20
Passigli

Al comma 2, nel capoverso dopo le parole: «vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma.» inserire le altre: «A tal fine essi mantengono su apposito registro bollato l'elenco delle opere e delle pagine riprodotte, e con indicazione dei committenti».
2.21
Passigli

Art. 9.

Al comma 1, nell'articolo 174-ter ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.».
9.2. (Nuovo testo)
Russo, Senese

Art. 12.

Al comma 1, nell'articolo 181-bis richiamato, al comma 1, tra le parole «supporto» e «contenente» inserire le seguenti: «prodotto in Italia».

Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo 181-bis, dopo le parole: «è apposto» inserire le altre: «sui supporti di cu al comma 1».
12.1 (Nuovo testo)
Russo

Art. 13.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

Art. 182-bis. - 1. All'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è attribuita, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).

2. la S.I.A.E., nei limiti dei propri compiti istituzionali, coadiuva nella vigilanza a norma del precedente comma l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni conferisce, con propria deliberazione, funzioni ispettive a propri funzionari e a funzionari della S.I.A.E. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonchè le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso che i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.
Art. 182 - ter. - 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale”».
13.3 (Nuovo testo)
Il Relatore

Al comma 1, nel comma 1 dell'articolo 182-bis, ivi richiamato, sostituire le parole: «sulla pirateria» con le seguenti: «al fine di prevenire e reprimere le violazioni della presente legge in materia».
13.1
Russo, Senese

Al comma 1, nel comma 1 dell'articolo 182-bis, ivi richiamato, sopprimere le parole: «alla SIAE e».

Conseguentemente, sopprimere i riferimenti alla SIAE nel testo dei successivi articoli 182-ter e 182-quater, richiamati nel medesimo articolo
13.2
Salvato

In tutto l'articolo, sostituire le parole: «Garante per la radiodiffusione e l'editoria» con le seguenti: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».
13.3
Il Relatore

In tutto l'articolo, sostituire le parole: «Garante per la radiodiffusione e l'editoria» con le seguenti: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».
13.4
Bonfietti

In tutto l'articolo, sostituire le parole: «Garante per la radiodiffusione e l'editoria» con le seguenti: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».
13.5
Pettinato

Al comma 1, sopprimere il comma 2 dell'articolo 182-ter ivi richiamato.
13.6
Russo, Senese

Al comma 1, nel comma 3 dell'articolo 182-ter ivi richiamato, dopo le parole: «locali» aggiungere le seguenti: «aperti al pubblico».
13.7
Russo, Senese

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.
14.1
Salvato

Al comma 1, sostituire la parte dalle parole: «Dopo il Titolo VII della legge 22 aprile 1941, n.633,» fino alla fine dell'articolo 195-bis ivi richiamato con le parole: «Dopo l'articolo 195 della legge 22 aprile 1941, n.633, è inserito il seguente:».

Conseguentemente nel medesimo comma 1 sostituire le parole: «195-ter» con le altre: «195-bis».
14.1 (Nuovo testo)
Salvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - 1. Presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale.
2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione e l'editoria, che lo presiede, dal capo del dipartimento di cui al comma 1, dal capo del dipartimento per lo spettacolo, nonchè da tre esperti di riconosciuta competenza nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti ed informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere altresì all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.
6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia, i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.
7. Il Dipartimento di cui al comma 1 provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 1995. L'istituzione e il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».
14.2
Russo, Senese

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, è così sostituito: “La pena è della reclusione da uno a tre anni o della multa da uno a tre milioni di lire se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della parternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore, ovvero con la diffusione dell'opera senza indicazione dell'autore o degli altri aventi diritto.
2.In caso di rilevante gravità o di recidiva è sospesa sino a 180 giorni la licenza d'esercizio o la concessione ovvero l'autorizzazione alla radiodiffusione televisiva, ferma restando la confisca dell'opera o delle sue riproduzioni”».
14.0.1
Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Nell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, al comma 1, le parole: “a fini di lucro” sono sostituite con le seguenti: “per trarne profitto”».
14.0.2
Centaro, Greco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Nell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiungere al comma 1 dopo le parole: “a scopo commerciale” le seguenti: “o imprenditoriale”».
14.0.3
Centaro, Greco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiungere il seguente:

“3. L'equo compenso di cui agli articoli 46-bis e 84 della presente legge è riconosciuto per l'utilizzazione economica di opere cinematografiche il cui diritto è oggetto di contratti di cessione o licenza stipulati a decorrere dal 1o gennaio 1998”».
14.0.4
Follieri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 154, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli equi compensi di cui agli articoli 6 e 12 sono riconosciuti per l'utilizzazione economica di opere cinematografiche il cui diritto è oggetto di contratti di cessione o licenza stipulati a decorrere dal 1o gennaio 1998”».
14.0.5
Zecchino

Art. 15.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 171-ter - È punito con la reclusione sino a quattro anni e con la multa da due a otto milioni di lire chiunque, abusivamente e a fini di lucro, duplica o riproduce con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.
2. La pena di cui al comma precedente è aumentata sino ad un massimo di 1/3 per chi:

a) abbia riprodotto o duplicato abusivamente oltre cinquanta copie della stessa opera;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione o duplicazione, si sia reso colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) abbia promosso od organizzato le attività illecite di cui al comma 1;

3. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da uno a sei milioni di lire chiunque, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, per fine di lucro, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, ceda ad altri, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione, con qualsiasi procedimento, anche via satellite o via cavo, faccia ascoltare in pubblico o trasmetta a mezzo della radio le duplicazioni o le riproduzioni abusive di cui al comma 1.
4. La pena di cui al comma 3 si applica a chiunque detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, ceda ad altri, ponga in commercio, e conceda in noleggio, o comunque in uso a qualunque titolo, detenga per gli usi anzidetti, proietti, in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, anche via satellite o via cavo, faccia ascoltare in pubblico o trasmetta videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento non contrassegnati dalla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 12, o dotate di contrassegno contraffatto o alterato.
5. Soggiace alla pena di cui al comma 3 chiunque, in assenza di un previo accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo per fini di lucro un servizio criptato ricevuto per mezzo di dispositivi di decodificazione speciali.
6. È punito con la multa da uno a tre milioni di lire chiunque acquisti, detenga o utilizzi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
7. È punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a sei milioni di lire chiunque per fini di lucro introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita e la distribuzione, distribuisca, ceda ad altri, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque in uso a qualsiasi titolo, promuova commercialmente o installi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
8. La pena di cui al comma 3 è aumentata sino ad un massimo di un terzo per chi:

a) esercitando attività di distribuzione o vendita di supporti audiovisivi o fonografici, detenga, distribuisca, venda o noleggi, videocassette o altri supporto audiovisivi, dischi, musicassette o altri supporti fonografici non dotati di contrassegno SIAE o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
b) abbia illecitamente utilizzato per più di cinque volte per emissioni televisive via etere, via satellite o via cavo o in sale cinematografiche opere dell'ingegno tutelate dalla legge sul diritto d'autore.

9. È punito con la reclusione sino a quattro anni e con la multa da uno a sei milioni di lire chiunque abusivamente:

a) riproduca a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, anche ottico o elettronico, una o più opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche e didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero opere multimediali, che siano protette dalla presente legge, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
b) compia uno dei fatti previsti nella lettera a) mediante una delle forme di elaborazione previste dalle presente legge;
c) pur non avendo concorso a tale riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, ponga in commercio o detenga per la vendita o introduca a fini di lucro nel territorio dello Stato dette riproduzioni.

10. Le pene previste nel presente articolo non sono inferiori, nel minimo, a due anni di reclusione o a due milioni di multa se il fatto è di rilevante gravità.
11. Alla condanna per uno dei reati previsti dai commi 1, 3 e 9 consegue l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale.
12. La condanna per i reati di cui ai commi 1, 3 e 9 comporta la pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo, nonchè la sospensione per un periodo di sei mesi e, nelle ipotesi contemplate dal comma 2, lettera b) e dal comma 8, lettera b) la revoca della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
13. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici».
15.2 (Nuovo testo)
Il Relatore

Sopprimere l'articolo.
15.1
Russo, Senese

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 1 sostituire la parola: «tre» con «quattro»; al comma 4 sostituire la parola: «quattro» con «tre».
15.2
Il Relatore

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato, al comma 1 sostituire le parole: «due a otto» con le altre «uno a sei» e le parole: «da uno» con l'altra «sino».
15.3
Centaro, Greco

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 1 sostituire le parole da: «abusivamente» a «lucro» con le altre: «abusivamente e per fini di lucro utilizzi in pubblico, duplichi, riproduca».
15.4
Il Relatore

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 1 sopprimere le parole: «delle videocassette».
15.5
Il Relatore

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 3 dopo la parola: «pena» inserire le altre «prevista al comma 1».
15.6
Il Relatore

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 3 dopo la parola: «aumentata» inserire le altre: «sino ad un massimo di un terzo».
15.7
Il Relatore

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 3 sopprimere la lettera d).
15.8
Il Relatore

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sostituire le parole: «uno a sei» con le altre «quattro a dodici».
15.9
Centaro, Greco

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sostituire le parole: «uno a sei» con le altre «due a otto».
15.10
Centaro, Greco

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sopprimere le parole: «detenga per gli usi anzidetti».
15.11
Centaro, Greco

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sopprimere le parole: «o in privato».
15.12
Centaro, Greco

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sopprimere la lettera a).
15.13
Centaro, Greco

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sopprimere la lettera b).
15.14
Centaro, Greco

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 5 dopo le parole: «pena» inserire le altre: «prevista al comma 4».
15.15
Il Relatore

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 5 sopprimere le parole: «abusivamente riprodotti» e al comma 6 sostituire le parole: «il fatto è» con le altre: «i fatti previsti dal comma 4 sono».
15.16
Il relatore

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 7 sostituire le parole: «due a otto» con le parole: «uno a sei» e le parole: «da uno» con la parola «sino».
15.17
Centaro, Greco

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 9 sostituire le parole: «la multa da uno a tre milioni di lire» con le altre: «la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione».
15.18
Centaro, Greco

Art. 17.

Al comma 1, nell'articolo 171-quinquies ivi richiamato sopprimere i commi 1 e 3.
17.1
Russo, Senese

Al comma 1, nell'articolo 171-septies ivi richiamato ai commi 1 e 2 sostituire la parola: «ammenda» con la parola: «multa».
17.2
Russo, Senese

Al comma 1, nell'articolo 171-septies ivi richiamato nel comma 1, sostituire le parole: «l'ammenda» con le parole: «la multa».
17.3
Centaro, Greco

Al comma 1, sopprimere l'articolo 171-octies ivi richiamato.
17.4
Russo, Senese

Al comma 1, sopprimere l'articolo 171-octies ivi richiamato.
17.5
Salvato

Al comma 1, sostituire l'articolo 171-octies ivi richiamato con il seguente:

«Art. 171-octies. - 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consenta l'individuzione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1».
17.6
Centaro, Greco

Al comma 1, nell'articolo 171-octies ivi richiamato sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. La pena è diminuita da un terzo alla metà nei confronti di chi, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente».
17.7
Salvato

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.
18.1
Senese

Sopprimere l'articolo.
18.2
Centaro, Greco

Al comma 1, nell'articolo 172-bis al comma 2, ivi richiamato, dopo le parole: «il quale rilasci» aggiungere la seguente: «dolosamente».
18.3
Pettinato

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.
19.1
Senese

Art. 20.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunto il seguente periodo: “Il compenso è determinato annualmente in relazione agli ascolti registrati dagli istituti di ricerca controllati dall'Aurorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge n. 249 del 1997”.
2. Il comma 4 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

“4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile”».
20.0.6
Centaro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunto il seguente periodo: “Il compenso è determinato annualmente in relazione agli ascolti registrati dagli istituti di ricerca controllati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge n. 249 del 1997”.
2. Il comma 4 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

“4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile preventivamente”».
20.0.7
Centaro, Greco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 84 della legge 21 aprile 1941, n. 633 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il compenso è determinato annualmente in relazione agli ascolti registrati dagli istituti di ricerca di cui prevalentemente si avvale il mercato di riferimento”».
20.0.8
Follieri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Inserire dopo il comma 2 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 il seguente:

“2-bis. Deve considerarsi di notevole importanza la parte che non può essere trascurata o soppressa senza pregiudizio per l'integrità dell'opera”».
20.0.9
Follieri


Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Deve considerarsi di notevole importanza la parte che non può essere trascurata o soppressa senza pregiudizio per l'integrità dell'opera”».
20.0.10
Zecchino


Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Deve considerarsi di notevole importanza la parte che non può essere trascurata o soppressa senza pregiudizio per l'integrità dell'opera”».
20.0.1
Centaro, Greco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Deve considerarsi di notevole importanza la parte la cui soppressione determini una sensibile alterazione dei contenuti e dello svolgimento narrativo dell'opera”».
20.0.2
Centaro, Greco


Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

Nell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, comma 1, le parole “nell'articolo 171” sono sostituite con le altre: “nella presente sezione”».
20.0.3
Russo, Senese


Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Dopo l'articolo 185 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

“185-bis. I diritti previsti dagli articoli 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis e 84 sono riconosciuti ai cittadini degli stati che accordano ai cittadini italiani una protezione effettivamente equivalente ed entro tale limite.
2. All'articolo 186 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: “L'accertamento dell'equivalenza di fatto è rimesso all'autorità giudiziaria”.
3. È abrogato l'articolo 188, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
4. È abrogato il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82».
20.0.4
Centaro, Greco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Aggiungere dopo l'articolo 185 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il seguente: “Art. 185-bis. I diritti previsti dagli articoli 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis e 84 della presente legge sono riconosciuti ai cittadini degli stati che accordano ai cittadini italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza”.
2. Sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82 e il primo comma dell'articolo 188 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
3. Dopo l'articolo 188 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente: “Art. 188-bis. L'accertamento in concreto dell'equivalenza di fatto è rimesso all'autorità giudiziaria”».
20.0.11
Follieri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Dopo l'articolo 185 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Art. 185-bis. I diritti previsti dagli articoli 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis e 84 sono riconosciuti ai cittadini degli stati che accordano ai cittadini italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza. L'accertamento in concreto dell'equivalenza di fatto è rimesso all'autorità giudiziaria”».
20.0.12
Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 46-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, alle parole: “Ciascun compenso” sono premesse le seguenti: “Salvo quanto disposto dal successivo comma 5”.
Nel medesimo articolo 46-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“5. Non è dovuto il compenso di cui ai commi 1, 2 e 3 qualora i diritti di utilizzazione economica spettanti agli autori siano stati trasferiti al produttore cinematografico o rinunciati con contratti stipulati o atti fatti all'estero”.
2. Al comma 4 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, 633, alle parole: “Il compenso” sono premesse le seguenti: “Salvo quanto disposto dal successivo comma 5”.
Nel medesimo articolo 84, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
5. Non è dovuto il compenso di cui ai commi 2 e 3 qualora i diritti di utilizzazione economica spettanti agli artisti interpreti ed esecutori siano stati trasferiti al produttore cinematografico o rinunciati con contratti stipulati o atti fatti all'esterò».
20.0.12 (Nuovo testo)
Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 188 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82.
2. Dopo l'articolo 188 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente: “Art. 188-bis. L'accertamento in concreto dell'equivalenza di fatto è rimesso all'autorità giudiziaria”».
20.0.13
Zecchino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 188 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è abrogato».
20.0.14
Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Il decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 82 è abrogato».
20.0.15
Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Dopo l'articolo 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma: “L'equo compenso di cui agli articoli 46-bis e 84 è riconosciuto per l'utilizzazione economica di opere cinematografiche oggetto di contratti di cessione o licenza stipulati a decorrere dal 1o gennaio 1998”.
2. Negli articoli 32, 46-bis e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soppresse le parole: “e assimilate” “o assimilata” e “e assimilata” ovunque ricorrano”».
20.0.5
Centaro, Greco