52a Seduta (pomeridiana)


Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per il Dipartimento della protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE
(1642) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore GAMBINI illustra l'emendamento 3.0.1, volto a proporre per le zone colpite dalle calamità naturali dello scorso ottobre il completamento degli interventi previsti nel decreto-legge. In considerazione del parere contrario espresso dalla 5a Commissione permanente, sollecita tuttavia l'accoglimento delle parti dell'emendamento non aventi implicazioni finanziarie, relative alla sospensione dei termini di prescrizione e perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, che non potrebbero essere rispettati a causa della distruzione o smarrimento di scritture contabili e documenti, nonchè all'utilizzo nelle zone danneggiate dei militari di leva. Auspica infine che il Governo possa presto individuare una procedura che attivi meccanismi di finanziamento automatico in caso di calamità naturali, per non incorrere in futuro nel rischio di trattare diversamente parti del territorio parimenti danneggiate.

Il senatore CARCARINO suggerisce al proponente di correggere in «30 ottobre 1996» la data richiamata nel comma 1 dell'articolo 3-ter, nonchè le date richiamate nel comma 6 dello stesso articolo.

Il senatore GAMBINI accede a tale invito e riformula conseguentemente il testo dell'emendamento.

Il presidente-relatore GIOVANELLI chiede al proponente di ritirare l'emendamento 3.0.1, almeno nelle parti che hanno conseguenze finanziarie, rilevando poi che gli interventi contemplati in tale emendamento dovrebbero essere più opportunamente riservati alle zone in cui si è determinata una situazione di grave emergenza.

Il sottosegretario BARBERI, premesso che il Governo si sta impegnando per pervenire ad una soluzione normativa nel senso auspicato dal senatore Gambini, anche per assicurare immediatamente i primi aiuti ai soggetti danneggiati, fa presente che ulteriori interventi potrebbero essere possibili, qualora si pervenga in tempi brevi ad un'esatta quantificazione dei danni, solo per la città di Crotone. Dichiara poi, a titolo personale, di essere favorevole alla parte dell'emendamento relativa alle disposizioni sulla leva.

Il senatore GAMBINI riformula l'emendamento 3.0.1 in un nuovo testo il quale è posto ai voti ed accolto, con l'astensione dei senatori LASAGNA e MAGGI.

In sede di articolo 4, il senatore VELTRI fa proprio ed illustra l'emendamento 4.1.

Su tale emendamento il presidente-relatore GIOVANELLI esprime parere contrario, in considerazione del parere contrario della 5a Commissione.

Il sottosegretario BARBERI, nel ricordare che il Governo ha già avuto modo di verificare che le ragioni alla base dell'emendamento sono fondate, esprime l'avviso che esso, in una diversa formulazione, potrebbe essere accolto in Assemblea.

Il senatore VELTRI ritira l'emendamento 4.1.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 4.2 e 4.5.

Il sottosegretario BARBERI illustra gli emendamenti 4.7 e 4.8.

Il presidente-relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 4.3, di carattere formale.

Il senatore RESCAGLIO illustra l'emendamento 4.4.

Il presidente-relatore illustra l'emendamento 4.6, che recepisce un suggerimento della 5a Commissione sulla copertura.

Il senatore MAGGI interviene in merito all'emendamento 4.4, anche in considerazione del contenuto del proprio emendamento 5.2, esprimendo l'avviso che non sia opportuno delegare al presidente della regione la decisione in merito all'acquisizione dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune, bensì investirne direttamente il sindaco stesso.

Il senatore RESCAGLIO, dopo un invito del senatore CARCARINO, cui si associano il presidente-relatore GIOVANELLI ed il sottosegretario BARBERI, il quale rileva come il sindaco sia il destinatario di troppe pressioni da parte della cittadinanza, ritira l'emendamento per riformularlo ai fini della presentazione in Assemblea.

Il presidente-relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.2, 4.7, 4.8 e 4.5.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere contrario sull'emendamento 4.2, ricordando che già esistono procedure rigorose e che quanto proposto dall'emendamento potrebbe mettere in discussione quei primi interventi che nella maggior parte dei casi vengono effettuati dallo stesso proprietario dell'immobile danneggiato, interventi per i quali manca la documentazione di spesa; esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 4.3, 4.5 e 4.6.

Il senatore CARCARINO, alla luce di tali dichiarazioni, ritira l'emendamento 4.2.

Posti separatamente ai voti, risultano accolti gli emendamenti 4.7, 4.8, 4.3, 4.5 e 4.6.

In sede di articolo 5, il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 5.1 e 5.3.

Il senatore MAGGI illustra l'emendamento 5.2.

Il presidente-relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 5.4.

Il presidente-relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1, invita il proponente a riconsiderare l'emendamento 5.2 in connessione con l'emendamento 4.4 e si rimette alla Commissione sull'emendamento 5.3.
Il rappresentante del Governo chiede il ritiro dell'emendamento 5.1, per le stesse ragioni espresse con riferimento all'emendamento 4.2, si associa al parere del relatore quanto all'emendamento 5.2 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.4 e 5.3, sottolineando che quest'ultimo mira a risolvere una situazione di impasse effettivamente determinatasi per l'erogazione di mutui.

Dopo che i senatori CARCARINO e MAGGI hanno ritirato rispettivamente gli emendamenti 5.1 e 5.2, sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 5.4 e 5.3.

In sede di articolo 6, il senatore MAGGI illustra l'emendamento 6.1 che riceve parere favorevole del presidente-relatore GIOVANELLI, il quale illustra poi l'emendamento 6.2, che adempie al parere della 5a Commissione sul comma 4 del testo.

Previ pareri favorevoli del sottosegretario BARBERI, la Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 6.1 e 6.2.

In sede di articolo 7, il presidente-relatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 7.2 e 7.1, che, previ pareri favorevoli del sottosegretario BARBERI, sono accolti dalla Commissione con separate votazioni.

In sede di articolo 8, il senatore MAGGI illustra l'emendamento 8.1, che si dichiara disponibile a riformulare a seguito di suggerimenti avanzati dal sottosegretario BARBERI (sulla possibilità di equiparare gli impegni di spesa alle utilizzazioni di fondi preesistenti).

Il senatore VELTRI illustra gli emendamenti 8.2 ed 8.3, nonchè i subemendamenti 8.2/1 ed 8.3/1.

Il presidente-relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 8.4, reso necessario dal parere espresso dalla 5a Commissione permanente. Sugli altri emendamenti proposti all'articolo 8, esprime apprezzamento ma chiede ai proponenti - in considerazione del fatto che incidono sul medesimo oggetto -di riformularli per l'Assemblea.

Il sottosegretario BARBERI condiziona il parere favorevole sugli emendamenti 8.2 ed 8.3 all'accoglimento dei rispettivi subemendamenti; peraltro, invita i proponenti a concordare con il senatore Maggi un testo unitario, in quanto esso esprime esigenze meritevoli di considerazione.

Il senatore VELTRI, accogliendo l'invito del Governo, riformula l'emendamento 8.2 in un nuovo testo, ritirando il subemendamento relativo; anche il senatore MAGGI concorda con tale nuova formulazione, ritirando perciò il suo emendamento 8.1.

L'emendamento 8.2 (nuovo testo), previ pareri favorevoli del relatore e del Governo, è accolto dalla Commissione; risultano conseguentemente assorbiti il subemendamento 8.3/1 e l'emendamento 8.3.

La Commissione conviene poi sull'emendamento 8.4.

Si passa agli emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 11.

Il senatore BORTOLOTTO illustra l'emendamento 11.0.1.

Il sottosegretario BARBERI illustra il subemendamento 11.0.1/1, da lui presentato per recepire la condizione contenuta nel parere della 5a Commissione permanente; laddove sia approvato tale subemendamento, il parere sull'emendamento 11.0.1 sarà favorevole. Analoga posizione esprime il presidente-relatore GIOVANELLI.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sul subemendamento 11.0.1/1 e sull'emendamento 11.0.1 come subemendato.

Decaduto per assenza del proponente l'emendamento 11.0.2, il presidente-relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 11.0.3, che riproduce un testo sul quale la Commissione ambiente si pronunciò in sede referente nella scorsa legislatura.

Il senatore CARCARINO dichiara consenso all'emendamento, ma si domanda se sia stata acquisita la posizione del Dicastero competente.

Il sottosegretario BARBERI concorda con l'opportunità di coinvolgere il Ministero dei lavori pubblici, ma data l'esigenza di celere conclusione dell'iter si dice certo che tale opportunità gli sarà offerta in Assemblea. Peraltro, ravvisa nell'esistenza di una deliberazione favorevole della Commissione, nella precedente legislatura, un elemento sufficiente per esprimere parere favorevole.

La Commissione conviene sull'emendamento 11.0.3.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 12.0.1 che, previ pareri favorevoli del presidente-relatore GIOVANELLI e del sottosegretario BARBERI, è accolto dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti accantonati nella seduta antimeridiana.

Alla luce del parere contrario espresso dalla 5a Commissione permanente il presidente-relatore GIOVANELLI richiede al rappresentante del Governo se possa essere configurabile un incremento di 5 miliardi della previsione di spesa di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 1, attingendo al fondo pluriennale di protezione civile.

Il sottosegretario BARBERI dichiara che l'incremento di spesa del fondo, operato dalla Camera dei deputati, riguarda risorse finanziarie già impegnate per le calamità succedutesi di recente.

Il presidente-relatore GIOVANELLI ritira gli emendamenti 1.1 ed 1.3, riservandosi di valutare la situazione in Assemblea.

La Commissione conviene poi sull'emendamento 1.4.

Il senatore VELTRI riformula l'emendamento 2.1 in un nuovo testo, sostitutivo del comma 3 dell'articolo 2 ed operante all'interno della relativa previsione di spesa.

Dopo brevi interventi dei senatori MAGGI e BORTOLOTTO, il senatore CARCARINO aggiunge la propria firma all'emendamento 2.1 (nuovo testo).

Previo parere favorevole del presidente-relatore GIOVANELLI e del sottosegretario BARBERI, la Commissione conviene sull'emendamento 2.1 (nuovo testo).

In considerazione del fatto che non tutte le Commissioni investite della sede consultiva sul disegno di legge si sono espresse, nonchè del fatto che la Presidenza del Senato ha ritenuto di mantenere i termini abbreviati di otto giorni dall'assegnazione per l'espressione dei pareri, il presidente-relatore GIOVANELLI propone che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
(R029 000, C13a, 0004o)

Il presidente GIOVANELLI convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per decidere il calendario dei lavori della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1642


Art. 1.

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «lire 10 miliardi» con le seguenti: «lire 50 miliardi».

Conseguentemente, al termine del comma 4 aggiungere il seguente periodo: «Quanto all'ulteriore onere di 40 miliardi per il 1997 si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 30 maggio 1988, n. 186».
1.1
Il Relatore
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: « lire 10 miliardi» con le seguenti: «lire 20 miliardi»; conseguentemente, alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «Quanto all'ulteriore onere di lire 10 miliardi annui, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 30 maggio 1988, n. 186 e successive integrazioni e modificazioni».
1.3
Il Relatore
Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo».
1.4
Il Relatore

Art. 2.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Nell'ambito della spesa di cui al comma 3, il presidente della regione Calabria, avvalendosi del comitato di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996, costituisce un istituto regionale per il controllo del rischio ambientale (IRCRA), avente le seguenti finalità:

a) realizzare e tenere aggiornate le mappe del rischio ambientale in Calabria;
b) realizzare e gestire sistemi di monitoraggio ambientale;
c) fornire consulenza e supporto tecnico-scientifico agli enti locali, nei problemi della difesa ambientale;
d) realizzare sistemi informativi per la previsione in tempo reale di eventi idrologici come frane ed inondazioni;
e) collaborare con le strutture di protezione civile nell'organizzazione e nella gestione dell'emergenza;
f) promuovere e sviluppare studi e ricerche nel settore del rischio ambientale;
g) realizzare e gestire un centro di documentazione ambientale;
h) realizzare e gestire reti telematiche per il collegamento con i Servizi tecnici nazionali, enti locali e strutture di ricerca.

3-ter. Il presidente della regione Calabria, per conseguire le finalità di cui al comma 3-bis, è autorizzato a promuovere accordi di programma con il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei lavori pubblici, il Dipartimento della protezione civile, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), le Università calabresi e gli enti locali calabresi».
2.1
Veltri
Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il presidente della regione Calabria è autorizzato a destinare risorse in misura non superiore a 30 miliardi di lire, previste nei programmi 1989-1991 e 1992-1996 per la difesa del suolo, per interventi di sistemazione idrogeologica a seguito delle calamità di cui all'articolo 1 comma 1, e, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996, per promuovere studi e ricerche tecnico-scientifiche nel campo della difesa del suolo e per realizzare e gestire servizi informativi per la previsione, la prevenzione ed il monitoraggio del rischio idrogeologico, anche avvalendosi di apposito istituto regionale e di accordi di programma con i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, con il Dipartimento della protezione civile, con i Servizi tecnici nazionali, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con le università calabresi e con gli enti locali calabresi, utilizzando i fondi provenienti dal capitolo 7749 del Ministero dei lavori pubblici, trasferiti alla regione stessa e non ancora impegnati».
2.1 (Nuovo testo)
Veltri
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nell'isola di Ortigia, nella città di Siracusa e nelle isole Eolie il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disciplinare con ordinanza, emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le procedure per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: «(Interventi di emergenza e di prevenzione nelle regioni Calabria e Sicilia)».
2.2
Lo Curzio, Polidoro, Rescaglio
Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per l'attuazione per gli interventi di cui al comma 1, il presidente della regione può utilizzare, qualora necessario, le deroghe alle disposizioni normative già previste dall'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996 del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile può altresì disporre con ulteriore ordinanza l'accelerazione delle procedure».
2.3
Specchia, Maggi, Cozzolino, Bevilacqua, Meduri
Al comma 4, dopo la parola: «provvede» inserire le seguenti «, sentita la regione,».
2.4
Specchia, Maggi, Cozzolino, Bevilacqua, Meduri
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Disposizioni procedurali)

1. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione del piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996, il presidente della regione Calabria opera secondo le direttive del comitato di cui al comma 3 dell'articolo 1 dell'ordinanza citata».
2.0.1
Veltri, Carcarino, Bruno Ganeri
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Disposizioni procedurali)

1. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996 ed all'art. 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996, il commissario delegato opera d'intesa con il comitato di cui al comma 3 dell'articolo 1 della citata ordinanza n. 2469 del 1996, integrato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata ordinanza n. 2478 del 1996, dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate».
2.0.1 (Nuovo testo)
Veltri, Carcarino, Bruno Ganeri

Art. 3.

Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.
(Proroga termini tributari)

1. Nei confronti delle persone fisiche domiciliate o residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, le quali abbiano subito, in conseguenza di detti eventi, rilevanti danni, sono sospesi fino al 30 giugno 1997, a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonchè ai connessi adempimenti civilistici e amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali.
2. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, i quali svolgono nei predetti comuni la propria attività o possiedono immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 1, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancaria o assicurativa.
3. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.
4. I termini per gli adempimenti e per i versamenti, in materia di tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente articolo, sono prorogati al 30 giugno 1997.
5. Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2, i termini per l'accertamento e la riscossione relativi ai tributi diretti ed indiretti, che scadono nel periodo di sospensione sono prorogati al 30 giugno 1997.
6. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 gli adempimenti e i versamenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonchè dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini sono sospesi, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 1997.
7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonchè i termini per i relativi versamenti, in scadenza nel periodo di sospensione, sono prorogati al 30 giugno 1997.
8. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria indicate nel presente articolo è subordinata alla presentazione, all'Amministrazione competente, di certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:

a) la residenza, il domicilio o la sede, alla data in cui si sono verificati gli eventi alluvionali, in uno dei comuni indicati nel comma 1, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;
b) un rilevante danno, conseguente ai predetti eventi. La sola effettiva sussistenza del danno è attestata dal sindaco o da un suo delegato.

9. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per il periodo d'imposta 1994, dai soggetti colpiti dagli eventi indicati nel comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire due milioni.
10. Non si fa luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al presente articolo.
11. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 o che, alla data in cui si sono verificati gli eventi alluvionali indicati nel medesimo comma, vi svolgevano un'attività per la quale erano obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e che, a seguito dei predetti eventi, hanno subito la perdita dei documenti stessi, debbono rendere apposita denuncia al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa data debbono ripristinare la documentazione contabile dispersa, necessaria per effettuare le annotazioni di legge. La denuncia deve contenere l'elencazione specifica dei documenti contabili dispersi e l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo ove erano tenute le scritture predette. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si applicano le sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili nel periodo compreso fra la data in cui si è verificato l'evento alluvionale nel luogo di tenuta e di conservazione delle scritture stesse ed il 30 giugno 1997.
12. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità e i termini per la ripresa della riscossione.

Art. 3-ter.
(Disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi)

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori dei comuni di cui al comma 1, dell'art. 1, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza dei predetti eventi, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 30 giugno 1996, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonchè gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge n. 164 del 1975.
3. Nei territori di cui al comma 1, dell'art. 1, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra le date degli eventi alluvionali ed il 30 giugno 1997 non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.
4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
5. Ferma restando la condizione di cui all'articolo 3-bis, comma 8, per le province di cui al comma 1, dell'art. 1, è sospeso il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonchè dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti. Il predetto periodo di sospensione vale anche per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 301.
6. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione di cui al comma 5 avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza della sospensione medesima e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza del giugno 1997 in cinque rate. Nel caso di versamenti effettuati entro le date del 20 e 23 giugno 1996 non si dà luogo a rimborsi.
7. Ai lavoratori residenti nei comuni delle province di cui al comma 1, dell'art. 1, dipendenti da datori di lavoro privati non danneggiati e che per l'isolamento delle località di residenza non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro e sono stati utilizzati in attività di emergenza, si applicano, previa certificazione del sindaco e fino al ripristino dell'agibilità delle strade, le disposizioni previste per i volontari della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e relative modifiche ed integrazioni.

Art. 3-quater.
(Sospensione termini di prescrizione e perentori,
legali e convenzionali, sostanziali e processuali)

1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 1 che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 3-bis, comma 8, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dalle date del 10 ottobre 1996 al 30 giugno 1997. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi fino al 30 giugno 1997 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti nel periodo sopraindicato. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei debitori, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto.

Art. 3-quinquies.
(Disposizioni sulla leva)

1. Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1997, residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

Art. 3-sexies.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 3-bis, determinato in lire 10 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 8793 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articoo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.
2. All'onere derivante dall'articolo 3-ter, determinato in lire 3 miliardi per l'anno 1996, si provvede con lire 3 mliardi iscritti in termini di competenza al capitolo 7591 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 29 ottobre 1986, n. 730.
3. All'onere derivante dall'articolo 3-ter, determinato in lire 10 miliardi per l'anno 1997, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: 25,2 miliardi con le seguenti: 12,2 miliardi e sopprimere le parole da: quanto a lire 3 miliardi fino a: della legge 28 ottobre 1986, n. 730 nonchè le parole da: quanto a lire 10 miliardi fino alla fine del comma;

all'articolo 1, comma 6, sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 12 miliardi».
3.0.1
Gambini
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni sulla leva)

1. Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1997, residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22».
3.0.1. (Nuovo testo)
Gambini

Art. 4.

Al comma 1, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1996,» inserire le seguenti: «, nonchè nei comuni di Molazzana e Vagli di Sotto in Garfagnana in provincia di Lucca».
4.1
Petrucci
Ai commi 1 e 4, sopprimere le parole: «a fondo perduto»; conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il sindaco accerta, sulla base di una relazione dei tecnici comunali, la corrispondenza fra il contributo assegnato e la spesa per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di un nuovo alloggio, ovvero per gli interventi sugli immobili ad uso non abitativo. L'accertamento della non corrispondenza determina l'obbligo di restituzione della quota di contributo non utilizzata».
4.2
Marchetti, Carcarino
Al comma 2 sostituire le parole da: «Dipartimento della protezione civile» a: «Servizi tecnici nazionali» con le seguenti: «Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali».
4.7
Il Governo
Al comma 2, dopo le parole: «con proprio decreto» inserire le seguenti «, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,».
4.8
Relatore
Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «l'articolo 4».
4.3
Il Relatore
Al comma 9, dopo le parole: «deflusso delle acque» aggiungere il seguente periodo: «In caso di inadempienza o ritardo dei presidenti delle regioni, la demolizione viene disposta, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri ed eseguita mediante l'impiego delle strutture tecniche, civili e militari, dello Stato».
4.4
Polidoro, Rescaglio
Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 1, con acquisizione dell'area di risulta» con le seguenti: «di cui al comma 1 e l'area di risulta è acquisita».
4.5
Carcarino, Manzi, Veltri
Al comma 10, sostituire il penultimo periodo con il seguente: « Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella »C« della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo».
4.6
Il Relatore

Art. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: «a fondo perduto»; conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il sindaco accerta, sulla base di una relazione dei tecnici comunali, l'effettiva utilizzazione del contributo assegnato per i fini di cui ai commi 1 e 2. L'accertamento della non utilizzazione determina l'obbligo di restituzione del contributo o della quota di contributo non utilizzata».
5.1
Marchetti, Carcarino
Al comma 4, dopo le parole «deflusso delle acque» sostituire le parole: «con la demolizione dell'immobile ed acquisizione dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune» con le seguenti: «con la demolizione dell'immobile previa acquisizione dello stesso e dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune».
5.2
Maggi
Al comma 7, sostituire il penultimo periodo con il seguente: «Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella »C« della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo».
5.4
Il Relatore
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Si considerano mutui ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine con le quali la banca mette a disposizione del beneficiario una somma, la cui erogazione è subordinata al verificarsi delle condizioni fissate nel contratto di finanziamento. Per individuare esattamente la quota del finanziamento confertibile e la durata del mutuo convertito si fa riferimento al capitale residuo del mutuo originario, risultante dal piano di ammortamento alla data del 4 novembre 1994, maggiorato degli interessi fino alla data di stipula dell'atto di conversione, riscadenzato in rate semestrali per durate non superiori a quelle previste dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale. Nel caso in cui il finanziamento originario sia agevolato, la sua conversione è subordinata alla rinuncia da parte dell'impresa o della banca alle agevolazioni concesse».
5.3
Carcarino, Manzi, Veltri

Art. 6.

Al comma 2, dopo la parola: «disporre» aggiungere le seguenti: «, sentite le regioni interessate,».
6.1
Specchia, Maggi, Cozzolino, Bevilacqua, Meduri
Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'onere di lire 18 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella »C« della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.».
6.2
Il Relatore

Art. 7.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In tal caso il contributo così determinato è integrato, con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente. la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione».
7.2
Il Relatore
Al comma 2, sosituire le parole: «previsti dal Titolo II» con le seguenti: «di cui al presente Titolo».
7.1
Il Relatore

Art. 8.

Al comma 1 sostituire le parole: «e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte possono essere revocate» con le seguenti:«e dagli stessi non impegnate, in tutto o in parte, entro un anno dall'assegnazione, sono revocate».
8.1
Maggi
All'emendamento 8.2, comma 1, dopo le parole: «alla data» sopprimere le parole: «del 30 giugno 1997» e inserire le seguenti: «di entrata in vigore del presente provvedimento».
8.2/1
Veltri, Carcarino, Bruno Ganeri
Al comma 1, dopo le parole: «in parte» inserire le seguenti: «alla data del 30 giugno 1997».
8.2
Veltri, Carcarino, Bruno Ganeri
Al comma 1, sostituire le parole: «e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte» con le seguenti: «, e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro 18 mesi dalla decorrenza del termine finale della declaratoria di stato di emergenza ove esista,».
8.2 (Nuovo testo)
Veltri, Carcarino
All'emendamento 8.3, comma 2, dopo le parole: «alla data» sopprimere le parole: «del 30 giugno 1997» e inserire le seguenti: «di entrata in vigore del presente provvedimento».
8.3/1
Veltri, Carcarino, Bruno Ganeri
Al comma 2, dopo le parole: «delle somme di cui al comma 1» inserire le seguenti: «alla data del 30 giugno 1997».
8.3
Veltri, Carcarino, Bruno Ganeri
Al comma 4, sopprimere le parole da: «, finalizzate alla realizzazione» fino a: «legge finanziaria».
8.4
Il Relatore

Art. 11.

All'emendamento 11.0.1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «A tal fine si autorizza l'utilizzazione delle disponibilità in conto residui presenti nel capitolo 1032 della Presidenza del consiglio dei ministri. Nel periodo della proroga non si può procedere alla stipula di nuovi contratti relativi al personale di cui alla citata legge 21 ottobre 1994, n. 584».
11.0.1/1
Il Governo
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Personale del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali)

1. Il termine previsto per la conclusione delle procedure concorsuali relative all'assunzione del personale del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è prorogato al 31 dicembre 1998».
11.0.1
Bortolotto
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«TITOLO IV
ULTERIORI INTERVENTI PER LE CALAMITÀ NATURALI VERIFICATESI NEL PERIODO OTTOBRE 1991-LUGLIO 1992 NELLE REGIONI DELLE MARCHE, LOMBARDIA, MOLISE E SICILIA


Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 505)

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, è sostituito dai seguenti:
2. Per i contributi previdenziali la cui riscossione è rimasta sospesa per effetto delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2261/FPC del 30 aprile 1992, pubblicata nella G.U. n. 103 del 5 maggio 1992, n. 2285/FPC del 17 giugno 1992, pubblicata nella G.U. n. 142 del 18 giugno 1992 e n. 2308/FPC del 4 novembre 1992, pubblicata nella G.U. n. 261 del 5 novembre 1992, gli interessi di rateizzazione si applicano solo qualora i contribuenti non provvedano al pagamento del carico sospeso mediante rateizzazione in un anno, che decorre dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime, e per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di gennaio 1993 in cinque rate. In tal caso, gli interessi di rateizzazione decorrono, per le somme non pagate, dal primo giorno successivo alla scadenza.
3. Non sono altresì dovuti interessi di rateizzazione o altri oneri dai soggetti debitori che abbiano presentato istanza di condono per i contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, e ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il rimborso delle somme versate a titolo di interessi, maturati nel periodo di rateizzazione di cui al secondo comma, avrà luogo mediante successivi conguagli sui modelli dell'INPS.
5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 4,5 miliardi per l'anno 1996, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando, nella rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la finalizzazione contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale.».
11.0.2
Ferrante
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, sostituire le parole: sempre che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda con le seguenti: sempre che abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è inserito il seguente:

2-bis. Per la regione Basilicata le domande s'intendono regolarmente presentate anche se prodotte, sempre entro il termine del 30 giugno 1988, alle comunità montane ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37. Le domande medesime vengono trasmesse ai comuni interessati per l'istruttoria da effettuarsi secondo le norme e le priorità di cui alle lettere a), b) e c)del comma 2 e, al pari di quelle presentate ai comuni di tutte le regioni interesate dal 1 aprile 1984 al 30 giugno 1988, sono poste, se accolte, in prosieguo alle graduatorie già predisposte; l'erogazione dei relativi contributi avverrà nell'ambito delle risultanti disponibilità di bilancio.
3. All'articolo 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, le parole: , sulla base di una verifica di congruità e funzionalità anche economica degli interventi effettuata da apposito comitato tecnico già previsto nella deliberazione del CIPE del 3 agosto 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1993, con vincolo di destinazione sono sostituite dalle seguenti. , con vincolo di destinazione alle pubbliche amministrazioni.»
11.0.3
Il Relatore
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 15-sexies del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo la parola «contenzioso» sono aggiunte le seguenti «e per quello sostenuto dal comune di Pozzuoli fino al 31 dicembre 1989 per le attività delegate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.»
12.0.1
Carcarino, Donise, Veltri