GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDI' 9 MAGGIO 2000

577ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PER IL SEGUITO DELLA DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4336-BIS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORFETIZZAZIONE DEL COMPENSO AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI


Il senatore PREIONI segnala che l'Assemblea del Senato, che pure aveva cominciato ad esaminare il disegno di legge in titolo nella seduta del 30 marzo scorso, non lo ha, però, ancora ad oggi, portato a conclusione. Richiama, al riguardo, l'attenzione di tutti i componenti della Commissione al fine di favorire una rapida conclusione dell'iter del disegno di legge.

Il presidente PINTO prende atto delle considerazioni svolte dal senatore Preioni.

Il senatore Antonino CARUSO, dopo aver ricordato che il rinvio della discussione da parte dell'Assemblea era stato determinato anche dalla necessità di una ulteriore riflessione in merito ai pareri in precedenza espressi dalla Commissione bilancio, prosegue rilevando che nel riprendere la discussione del disegno di legge n. 4336-bis si dovrà tener conto del fatto che, per lo meno stando alle informazioni a lui pervenute, non sarebbe stato ancora erogato il compenso dovuto agli ufficiali giudiziari, ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 229 del 1959, per i mesi di gennaio e febbraio del corrente anno. Verrebbe quindi meno il presupposto da cui muoveva il citato disegno di legge n. 4336-bis e cioè che il problema della corresponsione di tale compenso si poneva solo per gli anni 1998 e 1999, mentre a partire dal 1° gennaio 2000 esso poteva considerarsi risolto.
Auspica, infine, anch'egli una rapida conclusione dell'iter del disegno di legge n. 4336-bis.

Il senatore RUSSO ricorda che, nel corso di contatti informali, successivamente alla conclusione dell'esame in Commissione del disegno di legge n. 4336-bis, si era pervenuti a definire un'ipotesi di riformulazione del testo del disegno di legge medesimo e che tale testo era stato per le vie brevi fatto pervenire anche al rappresentante del Governo onde acquisire l'avviso di quest'ultimo.

IN RELAZIONE AL SEGUITO DEL DIBATTITO SULLE COMUNICAZIONI RESE DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, FASSINO, SUI RECENTI EPISODI VERIFICATISI IN SARDEGNA CHE HANNO INTERESSATO PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Il presidente PINTO informa la Commissione che il ministro della giustizia, onorevole Fassino, ha fatto presente che, a causa di concomitanti impegni istituzionali, potrebbe essere per lui impossibile partecipare ai lavori della Commissione, durante la settimana in corso, per il seguito del dibattito sulle comunicazioni da lui rese nella seduta di giovedì 4 maggio.
In tal caso, comunque, il Ministro assicurerebbe la sua disponibilità per una delle prossime sedute della Commissione, immediatamente dopo lo svolgimento della consultazione referendaria prevista per il 21 maggio 2000.

IN SEDE REFERENTE

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura.
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore FASSONE il quale sottolinea l'importanza dell'incremento di mille unità del ruolo organico della magistratura previsto dal disegno di legge in titolo. Al riguardo, il relatore rileva la netta distinzione che intercorre tra la nozione di ruolo organico - che è costituito dall'insieme delle persone che rivestono la qualifica di magistrato - e quella di piante organiche dei singoli uffici giudiziari, costituite dal numero di unità di personale teoricamente spettanti a ciascun ufficio giudiziario. Fisiologicamente, il numero di unità previsto dalle piante organiche degli uffici giudiziari non potrebbe comunque corrispondere perfettamente all'ammontare complessivo del ruolo organico della magistratura, se non altro in quanto ai posti del ruolo organico previsti per gli uditori giudiziari in nessun caso potrebbero corrispondere unità in servizio presso i singoli uffici giudiziari. Peraltro, in progresso di tempo, a partire dal momento in cui è entrato in vigore l'attuale ordinamento giudiziario, l'asimmetria sussistente tra l'organico della magistratura e l'effettiva copertura delle piante organiche degli uffici giudiziari è venuta acquisendo dimensioni sempre più rilevanti. Ciò è avvenuto per diverse ragioni fra le quali innanzitutto l'incremento del numero dei magistrati applicati alla Corte suprema di cassazione o alla Procura generale presso la stessa - il numero di questi magistrati è passato dai sette originari agli attuali settantaquattro - e l'incremento del numero dei magistrati collocati fuori ruolo, attualmente pari a duecentoquarantotto dei quali centoventuno presso il Ministero della giustizia. Anche se quest'ultima cifra subirà inevitabilmente una riduzione in conseguenza delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 300 del 1999 - secondo cui il numero massimo dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero della giustizia non deve superare le cinquanta unità - è comunque indubbio che la situazione attuale è profondamente diversa da quella esistente all'inizio degli anni '40, in quanto il collocamento fuori ruolo risulta uno strumento indispensabile, oltre che nel caso di magistrati che rivestono funzioni pubbliche elettive, anche in altre ipotesi: si pensi, ad esempio, ai magistrati collocati presso la segreteria o il servizio studi del Consiglio superiore della magistratura, ai magistrati che svolgono funzioni di assistenti di studio dei giudici della Corte costituzionale, ai magistrati collocati fuori ruolo in quanto assegnati ad organismi internazionali o comunitari - ipotesi questa che sta assumendo una portata sempre maggiore - o comunque ad organismi diversi da quelli sopra menzionati. Da ultimo va poi sottolineato come il numero degli uditori giudiziari, in particolare negli ultimi cinque anni, sia stato superiore a quello dei centocinquanta previsti dal vigente ruolo organico della magistratura. Proprio sulla base delle premesse sulle quali si è testè richiamata l'attenzione l'articolo 2, del disegno di legge prevede l'incremento della pianta organica della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa rispettivamente di cinquantadue e di ventidue magistrati, mentre nella determinazione dell'incremento complessivo di mille unità del ruolo organico si è naturalmente tenuto conto anche della necessità di garantire una copertura di questi nuovi posti. L'articolo 3 prevede, invece, l'istituzione nel ruolo organico della magistratura di duecento posti di magistrati di merito o di legittimità, nonché di equiparati ai medesimi, con l'esclusione degli uditori giudiziari, da destinare allo svolgimento di funzioni non giudiziarie presso gli organismi indicati nel medesimo articolo 3. Infine, il numero di posti di uditore giudiziario previsti dal nuovo ruolo organico risulterebbe pari a trecentrotrenta, con un incremento quindi di centottanta unità rispetto all'attuale ruolo organico.
Va altresì sottolineato che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge, trecento delle nuove mille unità di personale dovranno essere destinate alla trattazione delle controversie in materia di lavoro. Si tratta di una previsione che tiene conto delle profonde innovazioni introdotte dalla legge n. 59 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 80 del 1998 in base ai quali, a partire dal 30 giugno 1998, sono state devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Il capo II del disegno di legge prevede l'introduzione della figura dei magistrati distrettuali mediante la costituzione di un'apposita pianta organica presso ogni corte d'appello. Tale pianta organica sarà costituita da magistrati di corte d'appello e da magistrati di tribunale ed equiparati, da destinare alla sostituzione dei magistrati del distretto che risultino assenti dall'ufficio nei casi indicati dall'articolo 5 del medesimo disegno di legge. La consistenza numerica di ciascuna pianta organica sarà determinata in relazione alle medie statistiche delle assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti alla data dell'entrata in vigore della nuova normativa. Per quel che concerne più specificamente l'articolo 5, il relatore condivide la previsione che le sostituzioni abbiano luogo nelle ipotesi individuate da tale disposizione nel testo presentato dal Governo, ma ritiene che sarebbe opportuno che la Commissione considerasse la possibilità di ampliare tali ipotesi introducendovi innanzitutto quella del magistrato assente dall'ufficio in quanto chiamato a far parte delle commissioni esaminatrici per il concorso a uditore giudiziario. Altro caso di assenza che la Commissione potrebbe valutare se includere fra quelli menzionati dal citato articolo 5 potrebbe poi essere quello del magistrato assente dal servizio per ferie in un periodo non feriale. Il relatore prosegue osservando come l'ambito di applicazione delle norme relative ai magistrati distrettuali debba essere distinto da quello delle tabelle infradistrettuali istituite dalla legge n. 133 del 1998, in quanto queste operano con riferimento ad un raggruppamento di uffici più circoscritto e in relazione ad assenze od impedimenti comunque di durata non particolarmente lunga. Dopo aver manifestato alcune perplessità sulla previsione del comma 1 dell'articolo 4 - che equipara ad ogni effetto alle funzioni di magistrati di tribunale le funzioni di magistrato distrettuale - il relatore si sofferma quindi sugli articoli 6, 7 e 8 che delineano le possibili attribuzioni dei magistrati distrettuali e prevedono che i posti relativi siano messi a concorso con le procedure ordinarie. A quest'ultimo proposito il relatore ritiene che sarebbe forse utile prevedere qualche forma di incentivazione per favorire l'accesso a funzioni che altrimenti non sarebbero considerate come particolarmente ambite.
Il capo III del disegno di legge modifica la disciplina del concorso ordinario per uditore giudiziario. Al riguardo, va evidenziato come l'attuale disciplina abbia comportato, nella pratica applicativa, alcuni problemi derivanti essenzialmente dal fatto che la vigente formulazione può essere interpretata anche nel senso di considerare la prova preselettiva come parte integrante del concorso. Ciò non solo ha sollevato critiche, ma è stato all'origine di una serie di interventi della magistratura amministrativa, per di più di segno tra loro contrastante. La nuova normativa che si propone precisa invece che la prova preliminare è unicamente diretta a selezionare i candidati da ammettere alla prova scritta. Più in generale la disciplina del concorso viene modificata aumentando il numero dei componenti la commissione, prevedendo che in considerazione del numero dei posti messi a concorso la prova scritta possa aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi, e stabilendo, inoltre, non solo la possibilità che la commissione si divida in sottocommissioni - come già previsto dalla normativa vigente - ma che, nel caso in cui i candidati che abbiano portato a termine la prova scritta siano più di trecento, le sottocommissioni debbano essere costituite e che ciascuna venga articolata in tre collegi di almeno tre componenti e che ciascun collegio esamini gli elaborati di una delle materie oggetto delle prove. Un'ulteriore modifica è infine rappresentata dalla inclusione fra le materie oggetto della prova orale di una prova vertente su una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione Europea. In merito alle modalità di svolgimento del concorso il relatore ritiene utile che la Commissione valuti l'opportunità di modificare il meccanismo delineato nel disegno di legge in esame, riprendendo dalla normativa attualmente vigente in Francia la previsione della possibilità di affidare la correzione delle prove scritte ad una vasta platea di correttori esterni alla commissione esaminatrice. Si potrebbe immaginare di affidare ogni elaborato a due correttori ciascuno dei quali lo esaminerebbe separatamente, le valutazioni di questi, qualora non si discostino l'una dall'altra al di là di un margine determinato, farebbero media e determinerebbero il punteggio della prova. Qualora invece lo scostamento fra le valutazioni dei correttori oltrepassi il predetto margine, la valutazione della prova sarebbe rimessa direttamente alla commissione esaminatrice. Un simile meccanismo consentirebbe non solo di ridurre i tempi di svolgimento dei concorsi, ma, altresì, di consentirne, nell'ipotesi ottimale, una programmazione secondo cadenze periodiche determinate che - a sua volta - faciliterebbe la gestione del tirocinio e la successiva assegnazione alle funzioni ai nuovi magistrati.
Il capo IV del disegno di legge introduce una nuova forma ordinaria di reclutamento dei magistrati, prevedendo un concorso per magistrati di tribunale al quale potranno accedere soltanto gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione e un'età inferiore a quarantacinque anni. Il numero di magistrati di tribunale che potranno essere nominati con queste modalità non potrà in nessun caso essere superiore a un decimo dei posti del ruolo organico della magistratura e i relativi concorsi dovranno essere banditi contestualmente a quelli per uditore giudiziario e per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli stessi uditori giudiziari.
Per quel che concerne la disciplina di tale nuova forma di concorso, il relatore ritiene opportuno un'attenta riflessione circa la limitazione ai soli avvocati della possibilità di accedervi. Si tratta di questione che si pone in termini problematici, ma sulla quale giudica utile un approfondimento in quanto sono individuabili altre categorie - si pensi ad esempio ai notai o ai giudici onorari - nei confronti delle quali un trattamento differenziato rispetto a quanto previsto per gli avvocati potrebbe suscitare perplessità sotto il profilo della conformità al principio costituzionale di uguaglianza. Ulteriori perplessità manifesta, infine, per quanto riguarda la previsione di un periodo di tirocinio ridotto per i magistrati di tribunale reclutati con la nuova forma di concorso cui si è testè fatto riferimento.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,20.