INDUSTRIA (10a)

MERCOLEDI' 11 MARZO 1998
131a Seduta


Presidenza del Presidente
CAPONI


La seduta inizia alle ore 15,20.



IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO


Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo (EAMO) (n. 60)
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: seguito dell'esame. Parere favorevole)
(L014 078, C10a, 0015°)


Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore DE CAROLIS, il quale dichiara di concordare con le argomentazioni e con la proposta del relatore.

Si chiude la discussione generale.

Replica il relatore MACONI, sottolineando come l'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo (EAMO) presenti notevoli potenzialità per lo sviluppo dell'area meridionale del Paese. I mutamenti previsti per la gestione, così come la persona del designato presidente appaiono rispondenti a tale obiettivo. All'obiezione avanzata dal senatore TURINI, secondo cui si concentrerebbero troppe cariche in capo al designato presidente, replica affermando che l'elemento fondamentale di valutazione non possa che essere la capacità professionale del candidato.

Interviene il presidente CAPONI, il quale dichiara preliminarmente che voterà a favore della proposta di nomina pervenuta dal Governo. Il Gruppo di Rifondazione comunista-progressisti, però, ritiene necessario un decisivo mutamento delle prassi e delle procedure relative alle nomine governative. Con riguardo ad esse il parere del Parlamento si riduce ad una semplice manifestazione di fiducia nei confronti del Governo, in carenza di un'adeguata documentazione. Sarebbe invece importante che il Governo illustrasse i criteri seguiti per le designazioni ed individuasse sulla base di essi una "rosa" di candidati. Solo in tal modo il parere parlamentare potrebbe esprimersi sulla base di una reale conoscenza delle opzioni possibili. Riscontra, quindi, negativamente l'assenza del Governo nella seduta odierna.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene necessario che vengano forniti al Parlamento i necessari elementi di valutazione per l'espressione del parere; occorrerebbe poi che fosse consentita l'audizione dei candidati alle nomine governative. Dichiara, quindi, la propria difficoltà ad esprimere un giudizio oculato in carenza di una adeguata documentazione governativa e, in ragione di ciò, dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore Athos DE LUCA dichiara preliminarmente che voterà a favore della proposta di nomina, ma lamenta anch'egli la mancanza di idonea documentazione atta a orientare la scelta del Parlamento. Valuta con favore le novità contenute negli schemi di decreti delegati predisposti ai sensi della legge n. 59 del 1997, in funzione dei quali le nomine dei presidenti degli enti fieristici non competeranno più al Governo.

Il senatore PALUMBO, nel condividere le riserve avanzate nel dibattito relativamente al metodo, dichiara il proprio voto favorevole sul merito della proposta di nomina.

Si passa alla votazione, cui partecipano i senatori CAPONI, FALOMI (in sostituzione del senatore CAZZARO), CARPINELLI (in sostituzione del senatore DEBENEDETTI), DE CAROLIS, DE LUCA Athos, FIORILLO, GAMBINI, LAGO, LARIZZA, MACONI, MICELE, MUNGARI, NIEDDU, PALUMBO, PAPPALARDO, SELLA di MONTELUCE, TRAVAGLIA e WILDE.

La proposta di parere favorevole del relatore risulta approvata con 13 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto.


IN SEDE REFERENTE

(1375) DE CAROLIS ed altri. Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano

(1775) MACONI ed altri. Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico

(2129) MANTICA ed altri. Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico

(2204) SELLA di MONTELUCE ed altri. Norme per lo svolgimento di attività fieristiche
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1375 e 1775. Congiunzione con i disegni di legge nn. 2129 e 2204 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 2129 e 2204, congiunzione con i disegni di legge nn. 1375 e 1775 e rinvio)


Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge n. 1375 e 1775 sospeso nella seduta del 13 marzo 1997.

Il relatore DE CAROLIS dà per illustrati i disegni di legge n. 2129 e 2204 e ne propone la congiunzione con i disegni di legge n. 1375 e 1775.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il relatore DE CAROLIS ricorda, quindi, preliminaremente l'evoluzione della normativa in materia, sulla quale, come è noto, ha inciso in modo significativo il processo di trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed in particolare il DPR n. 616 del 1977. Illustra, poi, le finalità essenziali del testo elaborato dal comitato ristretto, che ha dovuto tenere conto della disciplina in materia di fiere contenuta nello schema di decreto legislativo recante il trasferimento di funzioni amministrative alle regioni, in attuazione della legge n. 59 del 1997; a quest'ultimo riguardo, si sofferma sulle funzioni che vengono conservate allo Stato in materia. Il citato schema di decreto delegato, se risolve alcuni dei nodi essenziali della disciplina del settore fieristico, non fa venir meno la necessità della adozione di una nuova legge-quadro, che definisca i principi cui le regioni devono attenersi, nell'esercizio delle funzioni legislative espressamente attribuitegli in materia dall'articolo 117 della Costituzione.
Passa quindi ad esaminare analiticamente il contenuto del testo predisposto dal comitato ristretto. L'articolo 1 fissa l'oggetto e le finalità della disciplina. L'articolo 2, più in particolare, reca le definizioni delle terminologie utilizzate nel testo medesimo. L'articolo 3 distingue le varie tipologie di manifestazioni fieristiche. L'articolo 4 reca norme relative allo svolgimento delle attività fieristiche, fissando un regime autorizzatorio ed i principi del relativo procedimento. L'articolo 5 disciplina le differenti qualifiche delle manifestazioni fieristiche (internazionale, nazionale, regionale e locale) individuando le amministrazioni rispettivamente competenti alla attribuzione delle medesime. L'articolo 6 regola la calendarizzazione delle manifestazioni fieristiche ed il ruolo del comitato tecnico consultivo disciplinato nel successivo articolo 7. L'articolo 8 disciplina la potestà regolamentare del Ministro dell'industria in materia, da esercitarsi previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. La disposizione di cui all'articolo 9 mira ad evitare la proliferazione incontrollata dei quartieri fieristici prevedendo una più restrittiva disciplina in materia. La principale novità del testo in esame è contenuta nell'articolo 10 ove si prevede la possibilità, per gli enti fieristici, di trasformarsi in società per azioni, procedimento per il quale è dettata una specifica disciplina. L'articolo 11, infine, fissa i principi in materia di sanzioni applicabili nel caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione o con modalità e qualifiche diverse da quelle autorizzate. L'articolo 12 reca norme transitorie e finali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1375, 1775, 2129 e 2204

LEGGE QUADRO SUL SISTEMA FIERISTICO



Articolo 1
(Oggetto e finalità)


1. La presente legge definisce il quadro normativo generale nella materia delle fiere in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea e della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le manifestazioni fieristiche, come definite all'articolo 2, sono considerate attività di interesse pubblico in quanto preordinate alla promozione dello sviluppo economico ed alla valorizzazione dei sistemi produttivi, allo sviluppo del commercio estero, della cooperazione internazionale e della attività promozionale all'estero di rilievo nazionale, nonchè alla promozione del progresso tecnico, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 29 aprile 1997, n. 59 in materia di fiere sono deliberati su proposta del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le Regioni adottano le norme necessarie a dare attuazione ai principi fissati dalla presente legge. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano coordinano l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza con le attribuzioni riservate allo Stato dalla presente legge.


Articolo 2
(Definizioni)


1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) "manifestazioni fieristiche", la presentazione, promozione o commercializzazione di beni e servizi, limitata nel tempo, effettuata in idonei complessi espositivi da una pluralità di espositori in modo da offrire al pubblico dei visitatori con un unico evento, una rassegna sufficientemente rappresentativa, in rapporto alla qualifica riconosciuta, del settore o dei settori economici cui l'iniziativa si riferisce;

b) "espositori", i produttori o i rivenditori operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti, che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere i loro beni e servizi;

c) "visitatori", coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;

d) "quartieri fieristici", le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche, ed a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

e) "organizzatori di manifestazioni", i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche.


Articolo 3
(Tipologie delle manifestazioni fieristiche)


1. Rientrano tra le manifestazioni fieristiche disciplinate dalla presente legge le seguenti tipologie:

a) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

c) mostre-convegno, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, aventi fini di promozione tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni diretta finalità commerciale.

2. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.

3. Le Regioni possono disciplinare ulteriori tipologie di esercizio per le manifestazioni fieristiche con qualifica di regionale o locale.

4. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) le esposizioni permanenti di beni e servizi realizzate a scopo promozionale da un singolo produttore e rivolte alla clientela;

b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, marginali rispetto a convegni o a manifestazioni culturali;

c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sulle aree pubbliche.


Articolo 4
(Svolgimento delle attività fieristiche)


1. L'esercizio delle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati, secondo i criteri definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dalla presente legge e dalle relative leggi regionali. I soggetti pubblici e privati degli altri paesi dell'Unione europea che siano legittimati ad esercitare tali attività nello Stato di appartenenza possono esercitare l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Italia nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è soggetto a regime autorizzatorio regionale per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, regionale e nazionale; per le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale l'autorizzazione allo svolgimento è di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Nell'autorizzazione sono determinati i tempi e le modalità di svolgimento della manifestazione fieristica. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche, è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni, che:

a) il soggetto richiedente sia legittimato ad organizzare la manifestazione e sia in possesso di capacità tecniche, organizzative ed economiche adeguate;

b) la sede espositiva sia idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonchè per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche con riferimento alla qualifica della stessa;

c) le modalità di organizzazione siano atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni paritetiche di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;

d) le quote di partecipazione a carico dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza.

4. I criteri e le modalità di rilascio sono stabiliti dalle regioni per le autorizzazioni di loro competenza e dal regolamento di cui all'articolo 8 per quelle di competenze del Ministero dell'industria.

5. Le manifestazioni fieristiche disciplinate dalla presente legge non sono assoggettate all'imposta sugli spettacoli e trattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.


Articolo 5
(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)


1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. Il riconoscimento o la conferma della qualifica sono di competenza:

a) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale;

b) delle regioni e delle province autonome per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza nazionale, regionale e locale.

3. E' fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale verificato da una società di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della Consob.


Articolo 6
(Calendario annuale delle manifestazioni feristiche)


1. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale viene redatto, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano inviano, entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni si svolgono, gli elenchi delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale che intendono autorizzare, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, nei successivi 60 giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verifica che lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche avvenga in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8, ovvero, in caso di difformità, promuovere le opportune intese entro il 30 giugno. Qualora tali intese non siano raggiunte, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei 30 giorni successivi, risolve in via sostitutiva la situazione di difformità e comunica le decisioni assunte alle regioni ed alle province autonome interessate per l'attuazione e per l'iscrizione nel calendario nazionale.

3. Non possono tenersi manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale non inserite nel calendario di cui al comma 1.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano redigono un calendario annuale per le manifestazioni di rilevanza regionale.

5. Non possono tenersi manifestazioni fieristiche di rilevanza regionale non inserite nel calendario regionale di cui al comma 4.



Articolo 7
(Comitato tecnico-consultivo)


1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Comitato tecnico-consultivo è presieduto dal Direttore generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composto da:

a) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, esperti della materia;

b) cinque rappresentanti designati dall'Associazione degli enti fieristici italiani;

c) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, per le politiche agricole, alimentari e forestali e del commercio con l'estero;

d) un rappresentante designato dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

e) due rappresentanti degli organismi associativi nazionali dei soggetti organizzatori di fiere espressione dei settori della produzione e della distribuzione.

3. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

4. Il Comitato esprime parere obbligatorio:

a) sull'attribuzione della qualifica di fiera internazionale;

b) sull'idoneità delle sedi espositive delle manifestazioni con qualifica internazionale quando il luogo di svolgimento sia diverso dai quartieri espositivi permanenti;

c) sulla formazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;

d) sul regolamento di cui all'articolo 8 e sulle sue successive modificazioni.

5. Il Comitato coadiuva il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'attività di controllo statistico delle manifestazioni con qualifica di internazionale.




Articolo 8
(Regolamento di attuazione)


1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con regolamento da adottarsi con proprio decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) a stabilire, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 4, i requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica internazionale e a disciplinare il relativo procedimento;

b) ad individuare, sempre sulla base dei criteri generali di cui al predetto articolo 4, i requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento da parte delle regioni della qualifica di manifestazione fieristica nazionale, regionale o locale;

c) a definire i requisiti minimi di servizi delle sedi espositive per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, così come previsto all'articolo 4, comma 3, lettera b);

d) ad individuare i criteri cui devono attenersi le regioni nella concessione dei nulla osta di cui al successivo articolo 9 per la realizzazione dei quartieri destinati a manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali in rapporto al numero degli abitanti rispettivamente a livello regionale e provinciale.

e) a stabilire le sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 11.

2. Con il medesimo regolamento sono fissati:

a) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro, nonchè a disciplinare eventuali deroghe;

b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni nazionali e regionali si svolgano, nella stessa regione, anche solo in parte in concomitanza fra di loro, nonchè a disciplinare eventuali deroghe.

3. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere anche la creazione di un idoneo sistema di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali, sia con riferimento al riconoscimento o alla conferma delle qualifiche da parte delle amministrazioni competenti, che relativamente alla tutela del diritto degli utenti ad una corretta e veritiera informazione e pubblicità da parte dei soggetti organizzatori.


Articolo 9
(Quartieri fieristici)


1. Ai fini dell'armonizzazione delle attività amministrative afferenti al settore fieristico sul territorio nazionale, le regioni assoggettano ad apposito nulla osta regionale la realizzazione di nuovi quartieri fieristici permanenti aventi superficie espositiva netta superiore ai diecimila metri quadrati, nonchè l'ampliamento di quelli già esistenti oltre il limite di superficie suddetto. Il relativo procedimento per esigenze di coordinamento deve prevedere l'acquisizione del parere non vincolante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che, appositamente convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su iniziativa della regione interessata.


Articolo 10
(Privatizzazione degli enti fieristici)


1. Gli enti autonomi fieristici internazionali di Milano, di Verona, di Bari, nonchè l'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo" di Napoli possono trasformarsi in società per azioni. La delibera di trasformazione è assunta con la maggioranza di due terzi dei componenti l'organo deliberante competente in materia di modifiche statutarie.

2. Le regioni disciplinano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino degli enti fieristici costituiti e riconosciuti prima della data di entrata in vigore della presente legge, soggetti alla loro vigilanza, prevedendone la trasformazione in società per azioni o in società a responsabilità limitata.

3. Agli atti di trasformazione previsti dal presente articolo, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

4. I soggetti pubblici e privati, di cui ai commi 1 e 2, inquadrabili fra i soggetti passivi dell'IRPEG ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che posseggano beni immobili strumentali anche con contratti di locazione finanziaria, possono rivalutare, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile ed altre norme di legge o di statuto, tali immobili se acquisiti a titolo di proprietà entro il 31 dicembre 1990. La rivalutazione suddetta può essere eseguita anche dagli enti pubblici e dalle società a prevalente capitale pubblico relativamente ai beni immobili dati in disponibilità ai predetti soggetti pubblici. Tale rivalutazione può essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed ai quattro esercizi successivi. Contemporaneamente, gli ammortamenti risultanti nei bilanci e negli inventari devono essere rivalutati secondo lo stesso coefficiente proporzionale risultante dal processo di rivalutazione concernenti i corrispondenti beni. La rivalutazione non può, in nessun caso, superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di utilizzazione economica, nonchè ai valori correnti.

5. I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi del comma 4 devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, che non concorre a formare il reddito imponibile dei soggetti pubblici o delle società che possono eseguire la rivalutazione ai sensi del comma 4. Detta riserva può essere utilizzata esclusivamente per la copertura di spese relative ad interventi di ristrutturazione e di ammodernamento del quartiere fieristico, con la sola esclusione della manutenzione ordinaria, anche mediante operazioni di delocalizzazione, in tutto o in parte, del quartiere stesso.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli enti fieristici per interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di ammodernamento, con esclusione della sola manutenzione ordinaria dei beni immobili strumentali all'attività fieristica, posseduti da detti enti anche a titolo di concessione o con contratto di locazione finanziaria.

7. Le Regioni possono assimilare agli enti fieristici le società a partecipazione pubblica il cui statuto faccia obbligo di reinvestimento degli utili nell'attività fieristica, costituite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e che alla medesima data risultino proprietari, o godano della disponibilità, di immobili e di impianti adibiti ad uso fieristico nei quali abbiano svolto almeno tre fiere di rilevanza internazionale nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.






Articolo 11
(Sanzioni)


1. Le attività fieristiche devono svolgersi secondo le modalità ed i tempi di cui alla relativa autorizzazione e qualifica.

2. In caso di organizzazione o svolgimento senza autorizzazione, la regione competente per territorio assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione fieristica e trasmette copia del provvedimento al Prefetto territorialmente competente perchè disponga l'esecuzione coattiva. La regione prevede altresì nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa con il pagamento di una somma rapportata alla superficie espositiva eventualmente utilizzata e l'impossibilità per gli stessi di proporre istanza, direttamente o indirettamente, nei quattro anni successivi.

3. In caso di svolgimento con modalità diverse da quelle autorizzate ovvero attinenti a qualifica superiore a quella riconosciuta, l'amministrazione competente per l'attribuzione della qualifica superiore a quella riconosciuta prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa con pagamento di una somma rapportata al fatturato della manifestazione, e l'impossibilità per i soggetti organizzatori di proporre istanza, direttamente o indirettamente, nei due anni successivi.

4. In caso di violazioni delle disposizioni relative al controllo e certificazione dei dati, nonchè alla correttezza e veridicità dell'informazione e pubblicità degli stessi agli utenti da parte dei soggetti organizzatori delle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale, verranno applicate le sanzioni amministrative che saranno previste dal regolamento di cui all'articolo 8.




Articolo 12
(Disposizioni transitorie e finali)


1. Sono abrogati il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in contrasto con la presente legge.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni a statuto ordinario sono tenute a modificare le disposizioni legislative ed amministrative regionali in materia di fiere per conformarle ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

3. Il regolamento di cui all'articolo 8 della presente legge costituisce atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 aprile 1997, n. 59 per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale.

4. I procedimenti concernenti l'autorizzazione allo svolgimento ed il riconoscimento o la conferma della qualifica alle manifestazione fieristiche, già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda.