GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDI’ 1° LUGLIO 1999

446ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,10.


IN SEDE REFERENTE

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

(95) LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione

(198) SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali

(471) GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione

(1211) MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale

(1615) GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale

(1821) VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta

(2085) FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale

(2360) SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia

(2531) LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero

(2649) VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale

(2679) LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero

(2680) LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari

(2834) CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali

(3340) BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato

(3457) CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale

(3518) GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini

(3709) MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato

(3712) MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio

(3757) FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale
- e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)


Riprende il seguito dell’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all’esame dell’emendamento 22.0.2, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 22.

La senatrice SCOPELLITI aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l’emendamento 22.0.2.

Il presidente RELATORE e il sottosegretario AYALA esprimono parere contrario sull’emendamento 22.0.2.

La senatrice SCOPELLITI chiede la verifica del numero legale.

Il presidente relatore PINTO, accertato che sono presenti soltanto i senatori Bertoni, Fassone, Bonfietti, Russo, Follieri e Scopelliti e che quindi la Commissione non è in numero legale, sospende pertanto la seduta

La seduta, sospesa alle ore 15,12, è ripresa alle ore 15,32.

Il presidente PINTO avverte che si passerà nuovamente alla votazione dell’emendamento 22.0.2.

La senatrice SCOPELLITI chiede la verifica del numero legale.

Il presidente PINTO, dopo aver accertato che la Commissione è in numero legale, pone ai voti l’emendamento 22.0.2 che risulta respinto.

Si passa all’esame dell’articolo 23.

Il senatore MILIO illustra l’emendamento 23.1, sottolineando come la riformulazione dell’articolo 23 proposta con tale emendamento intenda assicurare una maggiore aderenza di tale disposizione alla realtà processuale.

Il presidente RELATORE illustra gli emendamenti 23.6 e 23.8, soffermandosi, in particolare, sul primo ed evidenziando come esso sia volto a rendere effettivo il diritto dell’imputato, riconosciuto dall’articolo 96 del codice di procedura penale, ad avere due difensori di fiducia. A tal fine, l’emendamento propone che, nel caso in cui siano nominati due difensori di fiducia, qualora l’assenza di uno di essi sia determinata da un legittimo impedimento, il giudice debba disporre anche d’ufficio, il rinvio ad una nuova udienza.

Il senatore RUSSO illustra gli emendamenti 23.5, 23.9, 23.12, 23.13, 23.14, 23.17, 23.20, 23.21, 23.22 e 23.23, rilevando come tali proposte emendative siano dirette ad apportare alcuni correttivi di ordine prevalentemente formale al testo dell’articolo, lasciando sostanzialmente inalterata la scelta effettuata dalla Camera dei deputati di inserire nella disciplina dell’udienza preliminare una serie di disposizioni analoghe a quelle contenute negli articoli 484, 485, 486, 487, 488 e 491 del codice di procedura penale vigente con riferimento alla fase dibattimentale.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all’articolo 23.
Nessuno chiedendo di intervenire, si passa all’espressione dei pareri.

Il presidente relatore PINTO esprime parere favorevole sugli emendamenti 23.4, 23.5, 23.9, 23.12, 23.13 – a condizione che esso sia riformulato inserendo dopo le parole “l’avviso all’imputato” le altre “a norma dell’articolo 419, comma 1” - 23.14, 23.17, 23.20, 23.21, 23.22 e 23.23 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti all’articolo 23.
Sugli emendamenti 23.16 e 23.18 il Presidente relatore si riserva di esprimere il parere.

Il senatore SENESE riformula l’emendamento 23.13 inserendo dopo le parole “l’avviso all’imputato” le altre “a norma dell’articolo 419, comma 1”.

Il sottosegretario AYALA aderisce ai pareri favorevoli espressi dal Presidente relatore; esprime parere favorevole sull’emendamento 23.8; si rimette alla Commissione sull’emendamento 23.6 esprimendo perplessità circa gli effetti di tale proposta di modifica che potrebbe avere una ricaduta negativa sui tempi di espletamento dei processi. Esprime, infine, parere contrario sui restanti emendamenti all’articolo 23.

Si passa alla votazione.

Il senatore FOLLIERI motiva la propria astensione sull’emendamento 23.1, il quale, messo in votazione è respinto dalla Commissione.

Con separate votazioni, senza discussione, sono respinti gli emendamenti 23.2 e 23.3.

Senza discussione, la Commissione approva, quindi, l’emendamento 23.4.

Conseguentemente viene dichiarato assorbito l’emendamento 23.5.


Il senatore VALENTINO annuncia il voto favorevole sull’emendamento 23.6, sottolineando come la proposta in esso contenuta appaia la logica e naturale conseguenza del diritto dell’imputato ad avere due difensori di fiducia .

Il senatore RUSSO, dopo aver fatto presente che sull’emendamento 23.6 i senatori del Gruppo democratici di sinistra – l’Ulivo si orienteranno ciascuno secondo la propria libera determinazione, annuncia a titolo personale il voto favorevole su tale emendamento, sottolineando come, pur essendo comprensibili le perplessità e i timori manifestati dal rappresentante del Governo, deve ritenersi prevalente l’esigenza di tutela del diritto di difesa cui si è ispirato l’emendamento. A questo proposito sottolinea come, nella concreta esperienza giudiziaria, si verificano casi in cui, pur avendo l’imputato due difensori di fiducia, di fatto è poi soltanto uno di questi ad assicurare in misura prevalente l’assistenza tecnica nel processo penale.

Il senatore CENTARO modifica l’emendamento 23.18, riformulandolo nel subemendamento 23.6/1.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sul subemendamento 23.6/1.

Il presidente RELATORE raccomanda l’approvazione dell’emendamento 23.6, rifacendosi alle considerazioni già svolte in sede di illustrazione dell’emendamento e osservando come tale approvazione appaia altresì l’unico modo per porre rimedio all’attuale situazione in cui le problematiche in questione sono, nei fatti, affrontate e risolte sulla base di un “decalogo” delineato in una pronuncia della Corte di cassazione.

Il senatore FOLLIERI annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano sull’emendamento 23.6, sottolineando, tra l’altro, come tale proposta emendativa appaia anche coerente con la formulazione dell’articolo 179, comma 1, del codice di procedura penale e con l’interpretazione più corretta che deve darsi all’espressione “assenza del suo difensore” contenuta nell’articolo stesso.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 23.6/1.

Posto ai voti è approvato l’emendamento 23.6.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 23.7, 23.16 e 23.19.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 23.8 e 23.9.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 23.10 e 23.11.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 23.12, 23.13 come da ultimo modificato, e 23.14.

Posto ai voti è respinto l’emendamento 23.15.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 23.17, 23.20, 23.21, 23.22 e 23.23.

Il senatore BERTONI fa proprio l’emendamento 23.24, che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l’assenza del proponente.

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 23.24.

Posto ai voti è approvato l’articolo 23 come emendato.

Il presidente PINTO rinvia, infine, il seguito dell’esame congiunto.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta odierna per procedere all’esame del disegno di legge n. 4112 recante “Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari”.

La seduta termina alle ore 16,18.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807

Art. 22.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Dopo l'articolo 417 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 417-bis. - (Incompatibilità) 1. - L'ufficio del giudice per le indagini preliminari è incompatibile con l'ufficio del giudice dell'udienza cartolare».
22.0.2
Cirami

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 418 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 418. - Fissazione dell'udienza). - 1. Entro due giorni dal deposito della citazione, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora ed il luogo dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell'articolo 97, quando l'imputato è privo di difensore di fiducia.
2. L'avviso, contiene, a pena di nullità:

a) l'avvertimento che l'imputato, se non richiede il giudizio collegiale, sarà giudicato dal giudice per le indagini preliminari e che in caso di condanna le pene irrogabili saranno quelle edittali ridotte da un terzo alla metà, l'ergastolo sarà sostituito dalla pena temporanea massima e che i limiti di cui all'articolo 163, commi 1, 2 e 3 del codice penale sono aumentati, rispettivamente, fino a tre anni, quattro anni e tre anni e mesi sei;
b) l'avvertimento che la richiesta di giudizio collegiale deve essere presentata, a pena di inammissibilità, in udienza personalmente o tramite procuratore speciale nominato con le forme dell'articolo 122 e subito dopo conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti;
c) l'avvertimento che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti ed i loro difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti;
d) l'avvertimento che se l'imputato non comparirà sarà giudicato in contumacia».

2. L'articolo 420 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420. - (Disciplina dell'udienza e costituzione delle parti).

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
2. Prima di dare inizio all'udienza, il giudice controlla la regolare costituzione delle parti.
3. Si applicano gli articoli 484, comma 2, 485, 486, 487 e 488».
23.1
Milio

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il comma 4 dell'articolo 419 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno trenta giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria».
23.2
Cirami

Sopprimere il comma 2.
23.3
Centaro, Greco, Scopelliti, Pera

Al comma 2, nell'articolo 420 ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole: «delle citazioni e delle notificazioni», con le altre: «degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni».
23.4
Centaro, Greco, Scopelliti, Pera

Al comma 2, nell'articolo 420 ivi richiamato, al capoverso 2, dopo la parola: «rinnovazione», inserire le altre: «degli avvisi».
23.5
Russo, Calvi, Senese, Fassone

All'emendamento 23.6, nella lettera B) capoverso 3 primo periodo, sopprimere le parole: «purchè prontamente comunicato».
23.6/1 (già 23.18)
Centaro, Greco, Scopelliti, Pera

Al comma 2:

a) nell'articolo 420 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 4;
b) nell'articolo 420-ter sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, ovvero di uno dei due difensori eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 96, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purchè prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica quando l'imputato consente che si proceda in assenza del difensore».
23.6
Il Relatore

Al comma 2, nell'articolo 420 ivi richiamato al capoverso 4, sopprimere le parole: «in quanto compatibili».
23.7
Centaro, Greco, Scopelliti, Pera

Al comma 2, nell'articolo 420 ivi richiamato, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica, audiovisiva o con la stenotipia».
23.8
Il Relatore

Al comma 2, nell'articolo 420-bis, ivi richiamato, al capoverso 1, le parole: «la citazione all'udienza preliminare» sono sostituite dalle parole: «l'avviso dell'udienza preliminare».
23.9
Senese, Fassone, Russo, Calvi

Al comma 2, nell'articolo 420-bis, ivi richiamato, al capoverso 1 sopprimere le parole: «sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa».
23.10
Centaro, Greco, Scopelliti, Pera

Al comma 2, all'articolo 420-bis, ivi richiamato, sopprimere il capoverso 2.
23.11
Centaro, Greco, Scopelliti, Pera

Al comma 2, all'articolo 420-bis, ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole: «della citazione» con le altre: «dell'avviso».
23.12
Senese, Fassone, Russo, Calvi

Al comma 2, all'articolo 420-ter, ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «la citazione dell'imputato» con le altre: «l'avviso all'imputato».
23.13
Senese, Fassone, Russo, Calvi

Al comma 2, nell'articolo 420-ter, ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.
23.14
Senese, Fassone, Russo, Calvi

Al comma 2, nell'articolo 420-ter, ivi richiamato, sopprimere il capoverso 2.
23.15
Centaro, Greco, Scopelliti, Pera

Al comma 2, nell'articolo 420-ter, ivi richiamato, al capoverso 3, primo periodo, sopprimere la parola: «assoluta».
23.16
Centaro, Greco, Scopelliti, Pera

Al comma 2, all'articolo 420-ter, ivi richiamato dopo il capoverso 2 inserire i seguenti:

2-bis. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.
2-ter. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
23.17
Senese, Fassone, Russo, Calvi

Al comma 2, nell'articolo 420-ter, ivi richiamato al capoverso 3 primo periodo, sopprimere le parole: «purchè prontamente comunicato».
23.18
Centaro, Greco, Scopelliti, Pera

Al comma 2, nell'articolo 420-ter, ivi richiamato, al capoverso 3, sopprimere, in fine, le parole: «o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito».
23.19
Centaro, Greco, Scopelliti, Pera

Al comma 2, nell'articolo 420-quater, ivi richiamato, al capoverso 1, dopo le parole: «negli articoli» inserire le altre: «420 comma 2».
23.20
Russo, Calvi Senese, Fassone

Al comma 2, nell'articolo 420-quater ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.
23.21
Russo, Calvi, Senese, Fassone

Al comma 2, nell'articolo 420-quater ivi richiamato, dopo il capoverso 4, inserire il seguente:

«4-bis. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione».
23.22
Russo, Calvi, Senese, Fassone

Al comma 2, nell'articolo 420-quater ivi richiamato, al capoverso 6, sostituire le parole: «decreto di fissazione del dibattimento» con le altre: «decreto che dispone il giudizio».
23.23
Senese, Calvi, Russo, Fassone

Al comma 2, sopprimere l'articolo 420-sexies ivi richiamato.
23.24
Di Pietro, Occhipinti