LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997


81a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA
(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996
(Parere alla 1a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il presidente SMURAGLIA, il quale fa presente che il provvedimento reca la delega al Governo ad emanare, entro dodici mesi dall'approvazione definitiva del disegno di legge, decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie, comprese nell'Allegato A, emanate dal Consiglio comunitario dall'aprile 1993 al settembre 1996. Secondo la prassi ormai seguita da qualche anno l'Allegato B, che si riferisce alle direttive per le quali il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Commissioni competenti della Camera e del Senato prima della emanazione del decreto legislativo, è vuoto e sono le stesse Commissioni parlamentari, in sede di esame del disegno di legge comunitaria, ad indicare su quali direttive contenute nell'Allegato A esse desiderano pronunciarsi con un parere. Propone pertanto di segnalare le seguenti direttive da inserire nell'elenco di cui all'Allegato B: la direttiva 93/88 e la direttiva 93/95, che contengono modifiche a direttive attuate con grande ritardo in Italia con il decreto legislativo n. 626 del 1994; le direttive 93/103, 93/104 - concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro - 94/33 e 94/45.
Giudica inoltre accettabili i criteri e i principi direttivi di portata generale indicati dall'articolo 2 per l'esercizio delle deleghe legislative da parte del Governo, con due sole osservazioni, concernente la prima il sistema sanzionatorio contenuto nella lettera c) dell'articolo 2 che prevede sanzioni di tipo tradizionale e non invece, come più volte è stato suggerito dalla Commissione nei suoi pareri al Governo, sanzioni di tipo interdittivo che appaiono dotate di una maggiore efficacia specifica. La seconda osservazione concerne invece il carattere troppo generico del criterio indicato nella lettera f) dello stesso articolo 2, con il quale si affida al Governo la facoltà di disporre con decreti legislativi la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di leggi, laddove sembra necessario che il Parlamento sia comunque coinvolto in una decisione del genere.
Ugualmente da condividere sono, a giudizio del relatore, i criteri specifici indicati dall'articolo 25 per l'attuazione della direttiva 94/33 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, pur sollevando perplessità l'ipotesi, prevista dalla lettera c) di quell'articolo, che l'autorizzazione all'impiego di minori in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario, prevista dalla precedente lettera b), sia sostituita da una comunicazione all'organo di vigilanza nei casi di attività non retribuite svolte da istituzioni pubbliche o private senza fini di lucro. Sarebbe preferibile che la lettera c) venisse soppressa, rivelandosi opportuno prevedere sempre e comunque l'autorizzazione, data la delicatezza della questione e il rischio che vengano sottovalutate le esigenze e la sensibilità dei minori. Quanto infine alla direttiva 93/104 sull'orario di lavoro, ricorda l'impegno assunto dal Governo con le parti sociali con l'Accordo dello scorso settembre circa il ruolo da preservare, anche nel recepimento della norma comunitaria, all'autonomia contrattuale.
Dichiara quindi aperta la discussione.

Il primo ad intervenire è il senatore Michele DE LUCA il quale si sofferma sulla direttiva concernente l'orario di lavoro, ricordando che già in passato è stata manifestata e motivata l'opposizione all'attuazione di una tale direttiva per mezzo di un decreto delegato e facendo presente che giacciono in Parlamento numerose proposte legislative che collegano il tema dell'orario di lavoro con quello più complesso e generale dei tempi di vita: sarebbe dunque opportuno, per evitare un intervento necessariamente parziale, che il parere si pronunciasse al riguardo perchè il Governo rinunci alla delega e presenti invece un disegno di legge che potrà essere esaminato ed approfondito congiuntamente agli altri disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Il presidente SMURAGLIA osserva che il suggerimento testè formulato dal senatore De Luca potrebbe essere inserito nel parere indirizzando l'invito al Governo a non limitare l'intervento normativo all'attuazione della direttiva, da effettuare comunque in tempi più rapidi di quelli previsti, ma si estenda anche al campo della rimodulazione dei tempi di vita.

Il senatore CORTELLONI esprime il timore che un tale suggerimento possa essere interpretato dal Governo come un invito a disattendere nella sostanza l'attuazione della direttiva.

Il presidente SMURAGLIA non condivide tale timore, osservando peraltro che l'ordinamento comunitario prevede espressamente che l'attuazione di una direttiva non può comportare modificazioni peggiorative rispetto all'ordinamento interno e rilevando che la materia dei tempi di vita non solo è oggetto di numerosi disegni di legge, ma è contenuta anche nel programma di Governo.

Interviene successivamente il senatore DUVA il quale giudica acute e pertinenti le osservazioni del senatore De Luca e si chiede quindi se, sotto il profilo procedurale, il trasferimento della direttiva in questione nell'Allegato B non rappresenti un appesantimento temporale che rischia di allontanare il perseguimento dell'obiettivo indicato dal senatore De Luca. Sarebbe a suo giudizio preferibile lasciare dunque la direttiva 93/104 nell'Allegato A e impegnare invece il dibattito parlamentare sulla parte restante della materia, che richiede necessariamente un approfondimento maggiore.

Il presidente SMURAGLIA rileva che l'inserimento della direttiva in questione nell'Allegato B non comporta in realtà un allungamento dei tempi, costringendo semmai il Governo a non esercitare la delega negli ultimi giorni del periodo di tempo concessogli e a presentare invece tempestivamente al Parlamento lo schema di decreto legislativo. Ritiene quindi che possano essere conciliate l'esigenza di una spedita normazione delegata in attuazione della direttiva, con l'indispensabile corredo del parere parlamentare, e quella di un approfondito esame parlamentare della più complessa materia dei tempi di lavoro.

Espressa dal senatore DUVA qualche perplessità sulla possibilità di conciliare in via di fatto le due esigenze, il senatore MULAS si augura che il Governo si appresti ad attuare con la massima celerità le direttive europee e ad essere, in generale, puntuale e tempestivo in tutti gli adempimenti comunitari.

Il PRESIDENTE accoglie anche questa ultima sollecitazione del senatore Mulas e la Commissione gli dà infine mandato di esprimere un parere favorevole con le osservazioni da lui formulate od accolte.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (n. 52)
(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Rinvio del seguito dell'esame)
(R139 b00, C11a, 0008°)

Accogliendo una richiesta del relatore TAPPARO, che intende integrare per la prossima settimana la relazione, già svolta nella seduta del 28 gennaio, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (n. 51)
(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Rinvio del seguito dell'esame)
(R139 b00, C11a, 0007°)

Il relatore CORTELLONI annuncia di aver predisposto uno schema di parere, che viene distribuito ai componenti della Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che lo schema di parere presentato dal relatore Cortelloni verrà discusso in una delle sedute che verranno convocate per la prossima settimana e rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE
(449) FILOGRANA ed altri: Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale
(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nella discussione generale il senatore TAPPARO il quale rileva che le proposte contenute nei due disegni di legge all'esame sono di grande rilievo, anche e soprattutto per quei lavoratori che vivono direttamente, nella loro personale esperienza, il mutamento dei modelli di riferimento prevalenti nel mondo del lavoro e il sorgere di figure nuove, quali per l'appunto il lavoro interinale, che sanciscono il declino del sistema basato fondamentalmente sul rapporto di lavoro a tempo determinato. A suo avviso, il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo può rivelarsi uno strumento idoneo a migliorare la funzionalità e quindi la competitività delle imprese, più che a creare nuovi posti di lavoro o a favorire l'emersione di fenomeni di lavoro irregolare: ad esso si dovrebbe pertanto ricorrere soprattutto in relazione ad esigenze di impresa che non possono essere soddisfatte attraverso l'attivazione degli altri strumenti di flessibilità attualmente disponibili, in primo luogo il contratto di lavoro a tempo determinato. Ulteriori cautele dovranno essere adottate per quanto attiene alla determinazione dei casi nei quali è consentito il ricorso all'affitto di manodopera - al quale i due disegni di legge all'esame pongono limiti alquanto blandi - poichè vi è il rischio di un uso distorto di tale istituto, soprattutto nelle aree in cui permangono gravi problemi di legalità, rischio, tra l'altro, ampiamente palesato dai risultati dell'inchiesta parlamentare sul caporalato svolta nella passata legislatura. Il senatore Tapparo ritiene pertanto necessario circoscrivere il ricorso al contratto di fornitura temporanea di lavoro a fasce di qualificazione medie e alte di operai ed impiegati, mentre per l'impiego non continuativo di altre qualifiche sembra più funzionale l'utilizzazione di altri strumenti, quali il contratto di lavoro a tempo determinato, attualmente molto diffuso. Tale delimitazione consentirebbe anche di individuare con maggiore precisione i requisiti delle società fornitrici e di ridurre ai profili di aggiornamento e informazione i problemi di qualificazione della manodopera utilizzata temporaneamente, già dotata di un proprio preciso profilo professionale.
Venendo agli altri aspetti disciplinati dal disegno di legge n. 1918, il senatore Tapparo sottolinea che la richiamata diffusione del rapporto di lavoro a tempo determinato richiede in effetti una revisione della normativa che non si limiti ai profili sanzionatori, ma investa in modo più complessivo l'intera materia. L'opportuna proposta dell'articolo 13 del disegno di legge n. 1918, di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive in funzione dell'entità della riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro, potrebbe poi essere ulteriormente rafforzata attraverso una redistribuzione equilibrata delle risorse disponibili in relazione alle differenti modalità di rimodulazione dell'orario di lavoro e, senza con questo assumere posizioni dirigistiche, stabilendo dei vincoli per raccordare gli incentivi per la rideterminazione dell'orario di lavoro ad interventi finalizzati a creare nuova occupazione o a minimizzare l'espulsione dei lavoratori nei casi di ristrutturazione aziendale.
Nella parte relativa all'apprendistato, il Governo ha giustamente sottolineato l'esigenza di armonizzare e omogeneizzare il sistema dei contratti a causa mista. Risulta però eccessivamente sommario l'enunciato del comma 2 dell'articolo 15 relativo al monte ore annuo di 120 ore da destinare alla formazione, che non tiene conto a sufficienza dell'estremo grado di polverizzazione sul territorio delle piccole imprese e delle imprese artigiane, collocate spesso in aree dove non è facile realizzare adeguate esperienze di formazione esterne all'azienda. Anche l'importante figura del tutore, istituito al comma 3 dello stesso articolo 15, richiede di essere meglio definita, sia per quanto riguarda specifiche modalità di riconoscimento di questa funzione sia per quanto riguarda il suo raccordo con il sistema complessivo della formazione professionale, dal quale deve ricevere un concreto supporto, in termini di proposte e sollecitazioni.
Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Tapparo sottolinea l'importanza delle disposizioni recate all'articolo 16 in materia di riordino della formazione professionale, anche se risultano generiche le disposizioni relative alla trasformazione dei centri di formazione professionale in agenzie formative, obiettivo condivisibile, qualora si intenda creare strutture integrate con altre realtà produttive e formative - si tratta peraltro di un processo già in corso in alcune regioni - che potrebbe però limitarsi in una mera enunciazione di principio, qualora si riducesse a dare sanzione ad un trasferimento puramente formale dei centri dalla mano pubblica al settore privato. Sempre in materia di formazione e di orientamento, il ricorso generalizzato a tirocini pratici e stages volti a realizzare esperienze di alternanza tra scuola e lavoro, di cui all'articolo 17, può costituire in prospettiva un importante canale di accesso dei giovani nel mondo del lavoro, anche se occorrerà precisare che il ricorso al tirocinio può essere effettivamente proficuo solo in relazione a contenuti qualificanti per la formazione professionale e che l'attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte dovrebbe essere subordinata ad un momento di accertamento di tipo pubblicistico delle qualifiche conseguite alla fine del periodo di applicazione.
Per quanto riguarda i lavori socialmente utili, il disegno di legge del Governo avrebbe dovuto fornire indicazioni più precise, soprattutto in ordine al problema degli sbocchi di tali attività, particolarmente rilevante nel momento in cui il Governo si impegna in modo significativo in questo comparto. In conclusione, il senatore Tapparo osserva che l'introduzione di strumenti innovativi, quali il lavoro interinale, dovrà comunque essere effettuata in modo prudente e calibrato affinchè non si determinino in futuro condizioni di frustrazione e di tendenziale emarginazione per i lavoratori impiegati con i contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 799
(A007 000, C11a, 0035°)

Il PRESIDENTE rende noto che il Governo ha espresso avviso contrario al trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 799, recante norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa. Ricorda che l'esame della Commissione in sede referente si era concluso il 26 settembre 1996 con la decisione di presentare, ai sensi dell'articolo 81, comma 5, del Regolamento, la relazione già presentata nel corso della XII legislatura, e che il 14 ottobre 1996 era stata inoltrata al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, la richiesta di trasferimento di sede.

La seduta termina alle ore 16,25.