GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 1997


120a Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

indi del Vice Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 15,15.

Intervengono il ministro per la grazia e la giustizia Flick ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Mirone.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02a, 0038°)
Il presidente ZECCHINO comunica che da parte di tutti i Gruppi parlamentari è pervenuta la richiesta di un rinvio alla seduta di domani dell'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 964, previsto al secondo punto dell'ordine del giorno della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE
(211) SALVATO ed altri. Abolizione della pena dell'ergastolo
(Rinvio del seguito dell'esame)

La senatrice SALVATO invita il Presidente a fissare una seduta destinata alla trattazione del disegno di legge n. 211 ed a stabilire un nuovo termine per gli emendamenti.

Su proposta del presidente ZECCHINO la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 6 maggio 1997.

(1799) Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità
(100) LISI. Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati
(1383) SALVI ed altri. Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti
(1435) SALVATO ed altri. Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra.
(2107) MAZZUCA POGGIOLINI. Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il presidente ZECCHINO ricorda che nella seduta del 3 aprile, il relatore Fassone aveva proposto di limitare l'esame ai capi I (articoli 1-14), IV (articolo 18) e V (articoli 19-21 e, in parte qua, articolo 22) del disegno di legge n.1799, di iniziativa governativa, e conseguentemente, di procedere allo stralcio dei restanti articoli 15, 16 e 17.

Con il parere favorevole del ministro FLICK, la Commissione approva la proposta.

Il PRESIDENTE si riserva di sottoporre alla Commissione le proposte procedurali conseguenti relative ai disegni di legge o parti di essi che non risultassero assorbiti dal testo accolto al termine dell'esame del disegno di legge n.1799.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il relatore FASSONE esprime parere favorevole all'emendamento 1.1, presentato dal Governo. La riformulazione dei commi da 1 a 5, in esso contenuta, risponde infatti all'esigenza di colmare le lacune che presenta il testo dell'articolo 1 del disegno di legge. Propone, inoltre - anche in aderenza agli emendamenti 1.4, 1.6 e 1.7 presentati dal senatore Bertoni - di sostituire ad inizio dei commi 2, 3 e 4, come riformulati dall'emendamento governativo, alle parole «possono essere conferite» le parole «sono conferite».

Il senatore CALLEGARO rileva che nell'emendamento governativo si fa riferimento alla figura del pretore, mentre la Commissione ha già approvato un disegno di legge, ora all'esame della Camera dei Deputati, che istituisce il giudice unico di primo grado.

Replica il relatore FASSONE rilevando che il disegno di legge all'esame opera a legislazione vigente, fatta salva la possibilità che nel frattempo il disegno di legge sull'istituzione del giudice unico di primo grado sia varato definitivamente.

Posto ai voti l'emendamento 1.1, esso risulta accolto, mentre è dichiarato assorbito l'emendamento 1.2.

Gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 vengono ritirati dai rispettivi presentatori.

Posto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, come emendato, è accolto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.1.

Il presentatore, senatore BERTONI, sottolinea che esso intende dare effettività alla previsione di abolizione delle qualifiche ed alla distinzione dei magistrati per sole funzioni perseguite dall'articolo 1, anche nel testo appena emendato, stabilendo il principio - già presente nella normativa precedente alle leggi 25 luglio 1966, n.570 e 20 dicembre 1973, n.831 - in base al quale le funzioni sono attribuite nei limiti dei posti effettivamente disponibili. In tal senso, il comma 1 dell'emendamento prevede che le funzioni di magistrato d'appello e di magistrato di cassazione siano conferite, a domanda degli interessati che abbiano conseguito le prescritte valutazioni di professionalità, nei limiti dei posti annualmente disponibili, per le varie funzioni tra quelle indicate nell'articolo 1, in ragione delle vacanze previste per ciascun anno e per quelle impreviste dell'anno precedente. Il comma 2 aggiunge che i magistrati di tribunale, di appello, di cassazione e di cassazione titolari di uffici direttivi superiori siano collocati in separati ruoli di anzianità, ciascuno corrispondente alle funzioni ad essi conferite: in tal modo si potrebbe porre fine al fenomeno, allo stato largamente diffuso, della non corrispondenza tra qualifica posseduta e funzioni effettivamente espletate. L'oratore fa presente, inoltre, di aver presentato anche un altro emendamento (22.3) che detta in merito disposizioni transitorie.

Interviene il senatore GRECO il quale, come già nella seduta del 19 marzo scorso, rileva, in via pregiudiziale, la sovrapposizione della materia trattata dal disegno di legge all'esame con quella oggetto di esame da parte della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali. Preannunzia, pertanto, che se l'esame del provvedimento proseguirà, il Gruppo di Forza Italia si esprimerà negativamente in tutte le successive votazioni.

Il presidente ZECCHINO rammenta, sul punto, che la Commissione ha appena deciso di proseguire l'esame del disegno di legge n.1799 per le sole parti concernenti la valutazione di professionalità dei magistrati.

Ha, quindi, la parola il relatore FASSONE, il quale sottolinea che l'emendamento 1.0.1, presenta caratteristiche di grande innovatività e rilevanza, muovendosi nello spirito dei promotori del quesito referendario. Si dice, pertanto, in linea di massima favorevole al suo accoglimento, ma ne propone il temporaneo accantonamento unitamente al successivo emendamento 1.0.2, di iniziativa governativa, esprimendo il timore che la limitazione del conferimento di funzioni nei limiti dei posti effettivamente disponibili potrebbe rendere non agevole colmare le vacanze che si producono nel corso dell'anno a causa dei trasferimenti.

Il senatore BERTONI si dichiara favorevole alla proposta del relatore, ma precisa che la formula che limita il conferimento di funzioni ai posti annualmente disponibili, introdotta nell'emendamento 1.0.1, è già presente nella legge del 4 gennaio 1963, n.1, oltre che nelle disposizioni contenute nell'ordinamento giudiziario Grandi. Le vacanze che si producono durante l'anno a seguito dei trasferimenti possono, peraltro, essere coperte nel corso dell'anno stesso procedendo con più stretta periodicità all'individuazione dei posti disponibili.

Sono, quindi, accantonati gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore CIRAMI illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2, sottolineando come essi siano intesi ad aggiungere alla previsione della valutazione di professionalità anche la previsione della valutazione di attitudini allo svolgimento delle funzioni e rileva che tale criterio è espressamente menzionato nella relazione al disegno di legge governativo n.1799, all'esame della Commissione.

Il relatore FASSONE osserva che il concetto di valutazione delle attitudini è già ricompreso nei parametri indicati dall'articolo 2 e si rimette alle decisioni della Commissione circa l'accoglimento degli emendamenti all'esame.

Anche a parere del ministro FLICK la valutazione di professionalità comprende quella concernente l'attitudine allo svolgimento delle funzioni.

Posti ai voti, gli emendamenti 2.1 e 2.2 risultano approvati.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.3.

La senatrice SCOPELLITI, presentatrice dell'emendamento, osserva che i criteri della capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, menzionati nel comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge all'esame, si confanno alla valutazione di mansioni d'ordine, piuttosto che di una attività particolarmente delicata qual'è quella svolta dal magistrato, al quale è richiesta una professionalità diversa e più specifica. Propone, pertanto, di sostituire - e non aggiungere - con l'emendamento all'esame, ai criteri indicati dal Governo quelli della imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità e riserbo.

Interviene il senatore RUSSO, il quale rileva che i requisiti dell'imparzialità e della correttezza sono materia di responsabilità disciplinare, piuttosto che di valutazione di professionalità del magistrato: le funzioni giurisdizionali, infatti, presentano caratteristiche tali che o vengono svolte in maniera completamente imparziale, oppure il magistrato viene meno ai suoi doveri professionali.

Il senatore BERTONI osserva che i criteri di valutazione della professionalità - e, dunque, anche quelli indicati nel disegno di legge all'esame - assumono differente portata a seconda del tipo di professione svolta; peraltro, i successivi articoli 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge n. 1799 offrono una specificazione del contenuto proprio dei requisiti della capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, menzionati nel comma 3 dell'articolo all'esame. Non concorda, pertanto, con l'emendamento della senatrice Scopelliti e con i successivi emendamenti, da lei stessa presentati, tendenti alla soppressione dei menzionati articoli 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge. Sostiene, tuttavia, l'opportunità di aggiungere a quelli indicati nel comma 3 dell'articolo 2 all'esame anche l'ulteriore requisito del riserbo, invitando il Governo a presentare un emendamento che, al pari degli altri requisiti, ne specifichi il contenuto.

Il senatore GASPERINI ritiene fondamentale il requisito del riserbo e sostiene l'esigenza di inserire il criterio dell'imparzialità, avuto riguardo all'esigenza di tutelare i cittadini rispetto ai giudici che fanno riferimento a differenti correnti politiche. Non è invece favorevole in merito al requisito della correttezza, ritenendo che essa rientri piuttosto nell'ambito dei profili da affrontare disciplinarmente. Conclude chiedendo che i requisiti da lui menzionati debbano essere aggiunti a quelli già previsti dall'articolo 2 al comma 3.

Il senatore GRECO ritiene necessario mantenere nel testo del comma 3 il requisito della capacità e dell'impegno, anche con riferimento alle decisioni che assumerà la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali presso la quale sono state introdotte proposte che fanno riferimento alla capacità di indagine. Quanto ai criteri della correttezza e del riserbo, non ha difficoltà a condividerli: occorrerebbe però che il Governo o la senatrice Scopelliti presentassero proposte emendative da inserire nel disegno di legge per definirne i contenuti.
Il senatore Greco conclude dichiarandosi contrario all'inserimento dell'ulteriore requisito dell'imparzialità aspetto che si deve ritenere connaturato allo status del magistrato e per il quale valgono i principi generali già messi in evidenza dal dibattito.

Il senatore CALLEGARO è invece favorevole ai criteri ulteriori per la valutazione di professionalità proposti con l'emendamento 2.3 che gli appaiono meritevoli di essere aggiunti e non sostituiti al testo del comma 3 dell'articolo 2. Ritiene che la valutazione di professionalità non debba essere ancorata a criteri meramente statistici del lavoro svolto, ma abbia una connotazione di deontologia - bene espressa dai criteri ulteriori proposti - che non impone la considerazione anche quando non si giunga alla soglia della violazione disciplinare. Sottolinea come questo aspetto deontologico dovrà costituire una parte importante anche rispetto allo svolgimento della professione forense e ribadisce la propria adesione alla proposta emendativa in discussione, nei termini da lui messi in evidenza.

Seguono brevi interventi dei senatori GRECO e FASSONE i quali avvertono del pericolo di creare conflitti di interpretazione qualora il testo del comma 3 fosse modificato come proposto.

Il senatore CIRAMI è contrario all'emendamento, considerando che imparzialità e correttezza sono requisiti già ricompresi fra i doveri del magistrato e la loro violazione ha caratteristiche di illiceità che va presa in considerazione nelle forme proprie dei procedimenti disciplinari speciali. Ribadisce che i requisiti stessi non possono essere considerati pertinenti rispetto alla capacità soggettiva ed oggettiva di attendere alla funzioni di magistrato. Chiarito, poi, che l'imparzialità se violata è soggetta a rimedi di tipo giurisdizionale, sottolinea come anche il riserbo non possa che essere inteso in maniera soggettiva, mentre sarà eventualmente il non riserbo ad essere vagliato nell'ambito della responsabilità disciplinare o di altra natura.

Il senatore FOLLIERI aderisce alle considerazioni del senatore Cirami. Rispetto al requisito del riserbo l'oratore condivide la proposta del senatore Bertoni anche considerando che tale aspetto può essere accertato in base ai requisiti oggettivi.

Il senatore CENTARO è pure contrario all'emendamento, sottolineando che non bisogna cadere nell'equivoco di mescolare i diversi piani normativi della valutazione di professionalità, che deve essere fatta secondo la filosofia del provvedimento in esame, con le questioni attinenti alla valutazione dell'illecito disciplinare o penale.

La senatrice SCOPELLITI ribadisce che la propria proposta è volta ad ottenere che anche gli elementi suscettibili di valutazione disciplinare abbiano un effetto rispetto alla valutazione di professionalità. Pur ribadendo la necessità di smaltire l'ingente arretrato della giustizia, non è dalla senatrice considerata accettabile la mancanza di un collegamento fra professionalità e capacità a svolgere correttamente la funzione giurisdizionale. Tale considerazione ella svolge anche con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8 lettera d), che le appaiono troppo concentrate sulla quantità del lavoro svolto. Circa il testo del comma 3 dell'articolo 2 ritiene che potrebbero essere mantenuti i requisiti della laboriosità e dell'impegno ma che essi non siano da soli sufficienti a realizzare pienamente la figura del magistrato a cui ella intende fare riferimento.

Il relatore FASSONE invita la senatrice Scopelliti a considerare che la filosofia cui si ispira l'emendamento può essere da lui presa in considerazione, ma non l'emendamento in quanto tale. Invita pertanto a chiarire se la proposta emendativa intenda sostituirsi o aggiungersi al comma 3 dell'articolo 2. Nel primo caso, infatti, egli non potrebbe accettare l'eliminazione dei requisiti della capacità e dell'impegno, mentre se la norma fosse aggiuntiva occorrerebbe poi inserire nel testo in esame ulteriori disposizioni volte a definirne il contenuto. Per quanto riguarda, poi, la natura dei requisiti in questione -premesso che occorre far riferimento allo status del magistrato come risulta dalle disposizioni costituzionali ed alle caratteristiche dello svolgimento della funzione, di cui egli trova una esemplare definizione nell'articolo 30 della legge n.287 del 1951 sul riordinamento dei giudizi di assise - rileva che il provvedimento in esame, mentre si muove dal presupposto della preesistenza dei medesimi, provvede a graduarli e inoltre delinea le ipotesi in cui la loro mancanza produce effetti ai fini della valutazione di professionalità. L'oratore indica quindi negli articoli 8, comma 1 lettera e) nonchè 11 n.9 le disposizioni nelle quali si riserva di proporre modifiche relativamente agli aspetti sollevati dalla senatrice Scopelliti.

Il ministro FLICK è contrario all'emendamento 2.3 e ricorda - tra l'altro - che la violazione del riserbo è disciplinata da un procedimento di natura paragiurisdizionale. Dichiara che comunque il Governo è disponibile a recuperare alcuni aspetti connessi al rapporto tra illecito disciplinare e valutazione di professionalità purchè sia chiaro che i due piani non vanno confusi. È comunque d'accordo con il relatore circa la opportunità di inserire alcune modifiche nel senso dal medesimo in precedenza indicato.

La senatrice SCOPELLITI insiste per la votazione del suo emendamento, prendendo atto della disponibilità espressa in taluni interventi ad accogliere, come elementi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal provvedimento in esame, i requisiti dall'emendamento stesso previsti.

Posto ai voti l'emendamento 2.3 è respinto dalla Commissione.

La senatrice SCOPELLITI illustra quindi gli emendamenti 2.4 e 2.6.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.4 il quale è respinto, dopo che il presidente CIRAMI ha annunciato il proprio voto contrario ed anche il RELATORE ed il ministro FLICK hanno espresso parere contrario.

Il presidente CIRAMI ritira, quindi, l'emendamento 2.5.

Dopo che il relatore FASSONE ha espresso il proprio parere contrario e il senatore BERTONI ha dichiarato di astenersi, l'emendamento 2.6 è respinto dalla Commissione.

L'articolo 2, è quindi, approvato nel suo complesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente avverte che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 17 aprile, è anticipata alle ore 8.

La seduta termina alle ore 16,40.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1799


Art. 1.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

«1. I magistrati ordinari di distinguono unicamente secondo le funzioni svolte presso gli uffici di tribunale, di appello e di cassazione.
2. Le funzioni presso gli uffici di tribunale possono essere conferite a tutti i magistrati, compresi gli uditori giudiziari, che hanno completato il tirocinio.
Tali funzioni sono:

a) giudice presso il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni;
b) pretore;
c) magistrato di sorveglianza presso il tribunale e gli uffici di sorveglianza;
d) sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale, ivi compresa la direzione distrettuale antimafia ove istituita, la pretura circondariale ed il tribunale per i minorenni;
e) applicato presso la corte di cassazione ai sensi della legge 21 maggio 1956, n. 489.

3. Le funzioni presso gli uffici di appello nonchè quelle semidirettive e direttive, possono essere conferite a magistrati i quali abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.
Tali funzioni sono:

a) consigliere presso la corte di appello;
b) sostituto procuratore generale presso la corte di appello e presso la Direzione antimafia;
c) applicato presso la corte di cassazione e la procura generale presso la medesima corte ai sensi della legge 21 maggio 1956, n. 489;
d) presidente del tribunale, ivi compreso quello per i minorenni, consigliere pretore dirigente e consigliere pretore, procuratore della Repubblica presso il tribunale, presso la pretura cincordariale e presso il tribunale per i minorenni, presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari, salvo quanto previsto nel comma 4, lettera g);
e) procuratore della Repubblica aggiunto.

4. Le funzioni presso gli uffici di cassazione, nonchè quelle direttive e semidirettive, possono essere conferite a magistrati i quali abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità.
Tali funzioni sono:

a) consigliere presso la corte di cassazione;
b) sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione;
c) procuratore presso la direzione nazionale antimafia;
d) presidente di sezione presso la corte di appello;
e) avvocato generale presso la procura generale della corte di appello;
f) presidente del tribunale di sorveglianza;
g) presidente del tribunale, consigliere pretore dirigente, procuratore della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura circondariale, presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari in relazione agli uffici aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Triestre e Venezia.

5. Le funzioni direttive superiori presso gli uffici di cassazione, possono essere conferite a magistrati i quali abbiano conseguito la settima valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

a) primo presidente della corte di cassazione;

b) procuratore generale della Repubblica presso la corte di cassazione, presidente aggiunto presso la corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche;

c) presidente di sezione presso la corte di cassazione e avvocato generale presso la corte medesima;

d) presidente di corte di appello;

e) procuratore generale presso la corte di appello».
1.1
Il Governo
Al comma 1, dopo la parola: «uffici» aggiungere le seguenti: «di Pretura,».
1.2
Cirami
Al comma 3, dopo le parole: «30 gennaio 1941, n. 12,» inserire le seguenti: «4 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835».
1.3
Fassone
Al comma 3, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».
1.4
Bertoni
Al comma 4, secondo rigo, sostituire le parole: «articoli 4 e 6, n. 1» con le seguenti: «articoli 4 e 6, n. 4».
1.5
Fassone
Al comma 4, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».
1.6
Bertoni
Al comma 5, sostituire le parole: «possono essere» con le seguenti: «sono».
1.7
Bertoni
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le funzioni di magistrato di appello e di magistrato di cassazione, così come elencate nell'articolo 1, sono conferite, a domanda degli interessati che hanno conseguito le prescritte valutazioni di professionalità, nei limiti dei posti annualmente disponibili, per le varie funzioni tra quelle indicate, per le vacanze previste di ciascun anno e per quelle impreviste dell'anno precedente.
2. I magistrati di tribunale, di appello, di cassazione e di cassazione titolari di uffici direttivi superiori sono collocati nel ruolo di anzianità della magistratura in separati raggruppamenti, ciascuno corrispondente alle suddette funzioni ad essi conferite e, in quest'ambito, prendono posto nell'ordine di data in cui le hanno conseguite».
1.0.1
Bertoni
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modalità di conferimento delle funzioni giudiziarie e giurisdizionali)

1. Le funzioni giudiziarie e giuridizionali sono conferite dal Consiglio superiore della magistratura ai magistrati che hanno conseguito le valutazioni di professionalità di cui all'articolo 1 a domanda degli interessati, o d'ufficio in caso di assenza o di inidoneità delle candidature proposte, secondo l'ordine di ruolo.
2. Per attribuire le funzioni il Consiglio superiore della magistratura procede a valutazioni comparative dei candidati, che abbiano presentato domanda o che esamini in vista del conferimento d'ufficio, sulla base delle risultanze delle valutazioni di professionalità e di ogni altro elemento di conoscenza di cui è in possesso, secondo criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 19 che tengono conto della specificità delle singole funzioni. Per il conferimento di uffici direttivi e di uffici direttivi superiori deve essere sempre disposta la audizione dei candidati che occupano i primi sei posti nella graduatoria compilata sulla base della valutazione comparativa. Se nessuno dei candidati esaminati è ritenuto suscettibile di proposta è disposta la audizione di altri sei candidati che seguono i precedenti nell'ordine di graduatoria».
1.0.2
Il Governo

Art. 2.

Al comma 1, dopo la parola: «valutazione» aggiungere le seguenti: «di attitudine e».
2.1
Cirami
Al comma 3, dopo la parola: «valutazione» aggiungere le seguenti: «di attitudine e».
2.2
Cirami
Al comma 3, dopo la parola: «riguardare» aggiungere le seguenti: «l'imparzialità, la correttezza, la diligenza, la laboriosità e il riserbo».
2.3
Scopelliti
Sopprimere il comma 4.
2.4
Scopelliti
Al comma 4, dopo la parola: «valutazione» aggiungere le seguenti: «di attitudine e».
2.5
Cirami
Sopprimere il comma 5.
2.6
Scopelliti

Art. 22.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fino alla data di cui al comma precedente, le funzioni elencate nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 sono rispettivamente conferite ai magistrati che, secondo la normativa previgente, abbiano già ottenuto la nomina a magistrato di cassazione, la dichiarazione di idoneità ad essere nominati magistrati di cassazione o quella di idoneità alle funzioni direttive superiori. In relazione al conferimento delle funzioni con le modalità suddette, sono di immediata applicazione le disposizioni dell'articolo 1-bis».
22.3
Bertoni