662ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
PINTO
        Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Maggi e per l’industria, il commercio, l’artigianato e il commercio con l’estero Passigli.
        La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE
(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale
(1529)
BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale
(4673-
bis) Modifiche all’articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale, risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d’iniziativa dei senatori Milio e Pettinato
(4738-
bis) Disposizioni per l’efficacia dell’organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario, risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l’eccezione dell’articolo 25, del disegno di legge di iniziativa governativa
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
        Dopo un intervento del presidente PINTO, su proposta del relatore FASSONE la Commissione conviene di fissare a martedì 21 novembre 2000, alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti all’ulteriore testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge in titolo e pubblicato in allegato al resoconto del 9 novembre.
        Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell’esame congiunto.

(4594) Disciplina dell’utilizzazione di nomi per l’identificazione di domini Internet e servizi in rete
(Esame e rinvio)
        Riferisce il senatore Antonino CARUSO il quale mette in rilievo la particolare valenza innovativa delle questioni sottese al disegno di legge in esame, esprimendo in pari tempo apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Governo nel cogliere tali aspetti e la connessa esigenza di intervenire tempestivamente dettandone una prima disciplina.
        Il fenomeno di Internet – prosegue il Relatore – riferendosi anche a quanto al riguardo fa presente e chiarisce la relazione introduttiva al disegno di legge – non può essere colto nella pienezza dei suoi effetti sul sistema giuridico, senza una adeguata ricostruzione della sua storia, della sua evoluzione e, seppure sommariamente, dei suoi principali meccanismi di funzionamento. Inoltre, non si può prescindere dalla constatazione dello scenario planetario nel quale si muovono i meccanismi in questione e dei conseguenti effetti delle scelte che ad esso si connettono. Il Relatore si sofferma, quindi, sulla cronologia dello sviluppo del sistema di Internet, che si potrebbe scandire approssimativamente in una successione di fasi, che a partire dagli anni ’60 hanno preso avvio con la invenzione della «ipertestualità» elaborata da Ted Nelson, per poi, passare alla utilizzazione del sistema di rete per fini militari, nell’ambito del trasferimento di dati specifici del sistema di difesa, per convertirsi, poi in un sistema correlato a progetti di carattere scientifico, figura emblematica quella di David Farberg, per poi evolvere nel sistema Arpanet. Successivamente, nel 1992, l’ambiente scientifico che operava a Ginevra, abbandonò il sistema Gopher (che utilizzava l’indirizzo numerico denominato URL e che consentiva il trasferimento di soli files) per passare al WEB, sistema per trasferire qualsiasi dato e, soprattutto determina la nascita dei domini. Attualmente l’evoluzione prosegue, nella prospettiva di una fase Internet 2, e vede ancora come protagonista David Farberg, in qualità di presidente del comitato NSF/Darpa Research, nell’ambito di un progetto che si affianca ad altri della NASA.
        Il Relatore espone, quindi, dettagliatamente alla Commissione la nascita e la storia di
Internet in Italia che ha poi portato, anche per la strategia di attenzione posta dal ministro pro tempore, Granelli, alla costituzione della rete «Gruppo Armonizzazione Reti per le Ricerche» (GARR), e sottolinea come, alla fine di un processo che ha visto il nostro paese acquisire lo status di associato alla Internet association, in Italia sono ormai esistenti 350.000 domini registrati, collocando il nostro paese al terzo posto in Europa, dopo Germania e Inghilterra. Il fenomeno è in marcatissima ascesa a livello mondiale – nel periodo ricompreso fra giugno 1999 e giugno 2000 il trend è stato del 300 per cento – e conseguentemente diventa ancora più apprezzabile la tempestività con la quale si intende intervenire normativamente sul fenomeno.
        Dopo aver, poi, esposto alla Commissione gli aspetti definitori della rete
Internet, i vantaggi che ne derivano, le caratteristiche di definizione dei domini, le diverse figure – provider, gestore telefonico e manteiner che gestiscono le diverse fasi di funzionamento della rete – il Relatore sottolinea che oggi i sistemi consentono la modificazione a distanza di un sito WEB nel caso – in particolare – in cui il sito creato da un soggetto venga depositato presso il manteiner. Soffermatosi, poi, sulle caratteristiche che contraddistinguono l’assetto dei rapporti fra Governo americano e l’ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) assetto che si contraddistingue a tutt’oggi – a causa di motivazioni da lui dettagliatamente illustrate – per il fatto che ICANN e Governo americano operano ancora d’intesa, anche se, in prospettiva, è prevista completa autonomia decisionale dell’Autorità in questione, il relatore Caruso descrive il sistema attualmente presente in Italia.
        Al riguardo, egli precisa che nel modello italiano la
registration e la naming Authority sono due entità diverse, ma con legami di interazione. La prima funzione, fa capo all’Istituto per le applicazioni telematiche (IAT), che opera presso il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). La funzione di naming authority è svolta da una struttura direttamente derivata dallo IAT/CNR ma con spiccate connotazioni di autoreferenzialità.
        Il relatore Caruso passando, quindi, a descrivere gli aspetti giuridici delle questioni relative ai domini Internet, osserva come il trend dominante in Europa sia nel senso di considerarli come un bene da proteggere e da regolamentare, specificando altresì che il disegno di legge in esame non opera una definizione giuridica del dominio. Si richiama quindi alla problematica – enunciata anche nella relazione introduttiva al disegno di legge – relativa all’opportunità o meno di avvalersi – con qualche correzione – della legislazione vigente che già tutela – tra l’altro – il marchio ovvero il nome.
        Ritiene invece condivisibile il principio, cui si ispira il disegno di legge in esame, che la regolamentazione della condotta illegale riguardante
Internet deve essere analizzata all’interno di un quadro normativo che assicuri che la condotta online sia trattata in modo analogo alla condotta offline e che se Internet non deve diventare una zona franca per attività illegali, tuttavia, in mancanza di proibizione nel mondo fisico, essa non può essere stabilita solo perché una certa condotta è tenuta nello spazio virtuale.
        Bisogna, tuttavia, avere ben chiaro che certi contenuti acquistano, una volta proiettati nello spazio virtuale, una capacità di impatto che indubbiamente è superiore alle corrispondenti condotte svolte nel mondo fisico.
        Una specifica regolamentazione dell’attività
online deve essere redatta in maniera neutrale rispetto alla tecnologia. La regolamentazione legata a una particolare tecnologia corre infatti il rischio di divenire presto obsoleta e di richiedere continui emendamenti. Inoltre, leggi ad hoc potrebbero impedire uno sviluppo più avanzato della tecnologia stessa.
        Passando, poi, a mettere in evidenza gli aspetti salienti dell’articolato, il relatore condivide, all’articolo 1 che si occupa della disciplina dei nomi a dominio, la previsione che per l’identificazione di domini è vietata, a chi non ne è titolare o non ne può disporre, l’utilizzazione di nomi identici o simili a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o persone: infatti la previsione consente di superare l’attuale divieto assoluto di registrare nomi che identificano persone fisiche; occorrerebbe, invece, meglio precisare che cosa la lettera d) del medesimo articolo 1, comma 1, preveda nel fare riferimento alla utilizzazione di nomi «di genere» che ricadrebbero nel medesimo divieto di utilizzazione a dominio quando utilizzati per trarne profitto tramite cessione o per recare danno: anche sotto questo ultimo profilo, la mera previsione di un danno, quale ulteriore elemento ostativo all’utilizzazione di un nome a dominio risulta di difficile individuazione a priori. Anche per quanto riguarda la lettera e), occorrerebbe precisare la portata dell’espressione «nomi tali da creare confusione» . Al comma 2, oltre alla necessità di precisare se l’indebito uso dei nomi e dei segni distintivi riguarda soltanto l’utilizzazione o anche la registrazione, serie esigenze di ridefinizione attengono alla previsione di risarcimento del danno, nella misura minima di 30 mila euro, per l’utilizzazione indebita dei nomi e dei segni distintivi, ferma restando l’ulteriore tutela prevista dalle normative a garanzia dei nomi e dei segni distintivi. Gli aspetti problematici messi in evidenza dal relatore riguardano l’eventualità che tale forma di risarcimento, che prescinde dall’accertamento del danno stesso sia di problematica compatibilità con l’articolo 24 della Costituzione e pertanto la Commissione potrebbe orientarsi su soluzioni alternative, subordinandone la liquidazione o a una decisione equitativa del giudice, ovvero facendone una ipotesi di responsabilità aggravata, ovverosia prevedendo che la pronunzia sul danno sia preceduta da un procedimento cautelare.
        Segnala altresì l’esigenza di ispessire la declaratoria di nullità degli atti dispositivi posti in essere in contrasto con il divieto dell’utilizzazione dei nomi a dominio nei casi indicati dal comma 1 dell’articolo 1, prevedendo espressamente la nullità
ex tunc degli atti medesimi. Per quanto riguarda, il comma 3, poi, occorrerebbe chiarire che le disposizioni sull’utilizzazione dei nomi a dominio, alle condizioni previste, si applicano ai servizi in rete ovunque ottenuti, ma da cittadini italiani.
        Passando all’articolo 2, il relatore Caruso rileva che l’istituzione da questo prevista di una Anagrafe nazionale dei nomi a dominio ricade nell’ambito di una tematica che riveste carattere di spiccata centralità nel problema dell’utilizzazione del nome dei domini, anche rispetto all’esigenza di creare una struttura che sia in grado di fronteggiare non soltanto i problemi – di non poco rilievo – che già attualmente si presentato nello scenario delle reti telematiche, ma soprattutto nella prospettiva delle future evoluzioni delle reti
Internet e della loro ricaduta su tutta una serie di problemi che riguardano la generalità della società civile. Non vi è dubbio che la scelta di collocare tale anagrafe presso l’Istituto per le applicazioni telematiche del CNR risponda ad una scelta di continuità che prende atto della indiscussa autorevolezza con cui tale organo ha gestito fino ad oggi tutte le questioni collegate ad Internet, senza contare che avvalersi di una struttura già esistente consentirebbe di non sottostare ad ulteriori aggravi economici.
        Peraltro, ad avviso del relatore, occorrerebbe prefigurare soluzioni molto più innovative che potrebbero meglio garantire a questa istituenda struttura di governo delle applicazioni telematiche di svolgere un ruolo di cerniera fra i principi di libertà e regolazione del fenomeno. Diverse potrebbero essere le scelte. Il relatore non si nasconde che tra queste potrebbero esserci o la creazione di una nuova
Authority ovvero di affidare tali compiti ad una Authorithy già esistente o creare una Agenzia. Peraltro la soluzione maggiormente – a suo avviso – aderente alle esigenze da lui prospettate, sarebbe quella di collocare in ambito parlamentare l’organismo in questione, anche sulla scia di consimili esperienze operanti presso il Congresso americano. Infine, per quanto riguarda la giurisdizione cui affidare il contenzioso relativo agli atti dell’Anagrafe, appare al relatore non da condividere la scelta del giudice amministrativo e quindi occorrerebbe ricondurre tale materia nell’ambito della giurisdizione ordinaria.
        Si augura, quindi, che la Commissione possa affrontare ulteriori questioni non presenti, allo stato, nel disegno di legge e che potrebbero corrispondere alle esigenze fortemente avvertite da una larga fetta del mondo di
Internet. Tra queste segnala la problematica relativa alla responsabilità del manteiner e del provider per i contenuti del sito. Ciò soprattutto alla luce delle verifiche da lui effettuate sulla base di informazioni – di cui dà conto dettagliatamente – acquisite da tecnici oltremodo qualificati del settore e che hanno messo in rilievo come gli strumenti tecnici di controllo sul contenuto del sito – che pure esistono – non permettono di mantenere un controllo continuo, completo e affidabile sul contenuto dei siti.
        Premesso che è sua convinzione che vada escluda la responsabilità sui contenuti a carico di tali soggetti, il momento del controllo andrebbe affidato alla fase di predisposizione del contratto tra
provider o manteiner e autore del sito, ai relativi obblighi delle parti e relative conseguenze in caso di inadempimento.
        Si dichiara comunque convinto che occorra inserire un divieto del dominio per reindirizzamento del sito, mentre sarebbe opportuno, altresì, disciplinare il diritto di utilizzo, anche sotto il profilo della compravendita del dominio.
        Avviandosi alla conclusione, il relatore torna a sottolineare che dal mondo di
Internet emergono situazioni ed idee che mettono alla prova la capacità di affrontare le nuove tecnologie con intuizioni innovative anche sotto il profilo giuridico. Al riguardo illustra alla Commissione alcuni esempi come, tra l’altro, il caso Napster e il caso Publius, per concludere poi, con il caso emblematico UnioneEuropea.com, sito pornografico rimasto colpevolmente visitabile per cinque settimane, mentre si sarebbe potuto chiudere immediatamente sulla base delle procedure che, attraverso la stessa Internet permettono l’identificazione degli autori del dominio. Il relatore conclude infine ringraziando e menzionando singolarmente tutti coloro che con la loro professionalità e competenza lo hanno messo in condizione di predisporre la sua relazione.
        Il seguito dell’esame è poi rinviato.
        La seduta termina alle ore 16,30.

 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4780
Art. 1.
1.100
Il Relatore
        L’articolo 1, è sostituito dal seguente:
Art. 1.
        1. L’articolo 146 del codice penale è sostituito dal seguente:
        «Art. 146 - (Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena). – L’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
            1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;

            2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
            3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-
bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
        Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muore viene abbandonato ovvero affidato ad altri, semprechè l’interruzione di gravidanza o il parto sia avvenuto da oltre due mesi.
        2. L’articolo 147, primo comma, il numero 3 del codice penale è sostituito dal seguente:
        “3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni“.
        3. L’articolo 147, terzo comma, del codice penale è sostituito dal seguente:
        “3. Nel caso indicato nel numero 3 il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre“».

 
Art. 5.
5.100
Il Relatore
        Dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:
Art. 5-bis.
(Sospensione delle pene accessorie)
        La applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza della potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori.