GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDI' 15 LUGLIO 1999

456ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

Interviene il sottosegretario AYALA che, rispondendo all'interrogazione 3-01102 a firma del senatore Bucciero, precisa che la denuncia presentata dal dottor Brizio non venne consegnata nelle mani del dottor Di Giorgio – come assume l'interrogante – ma pervenne al predetto sostituto procuratore unitamente alle altre notizie di reato del giorno, in virtù del criterio automatico di assegnazione. Il dottor Di Giorgio rimise gli atti al dottor Massagli chiedendogli l'autorizzazione ad astenersi dal procedimento, in quanto abitante nella medesima cittadina in cui risiede ed ha interessi il denunciante dottor Brizio. Il procuratore ha accolto l'istanza e, attesa la delicatezza del caso, ha ritenuto di trattarlo personalmente.
Alla luce di questi fatti, non si è ritenuto che sussistessero i presupposti per l'adozione di iniziative ispettive, anche in considerazione della circostanza che l'astensione del dottor Di Giorgio è stata accolta al fine proprio di impedire ogni illazione sulla condotta del sostituto e i motivi della stessa non possono costituire oggetto di sindacato amministrativo in assenza, come nel caso di specie, di ogni violazione di legge.

Intervenendo in sede di replica, il senatore BUCCIERO si dichiara soddisfatto.

Il sottosegretario AYALA risponde quindi alla interrogazione 3-01104 presentata dal senatore Bucciero. Al riguardo, ricorda che, come è noto, l'ordinamento giudiziario, all'articolo 19, non prevede tra le cause d'incompatibilità tra magistrati il rapporto di coniugio, ma solo quello di parentela o di affinità. Ciò, come sottolinea anche l'interrogante, è dovuto al fatto che al momento dell'entrata in vigore dell'ordinamento giudiziario le donne non potevano accedere alla carriera in magistratura e che successivamente non si è provveduto ad una modifica della norma. Da parte del Consiglio Superiore della Magistratura il problema è stato tuttavia da tempo affrontato. L'organo di autogoverno ha infatti ritenuto che, pur non essendo il rapporto di coniugio, richiamato tra le cause d'incompatibilità, la questione potesse essere regolamentata in via amministrativa, poiché si poneva all'interno di un'esigenza generale di tutela dell'imparzialità e della libertà da condizionamenti che devono connotare, anche nell'apparire, l'attività giudiziaria. In attuazione dell'esigenza accennata il Consiglio ha espressamente previsto una serie di situazioni d'incompatibilità per i coniugi con circolare n. 8160 del 9 ottobre 1982 e successive modificazioni.
A ciò si poi sempre accompagnata la competenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 2 della legge sulle guarentigie, di disporre il trasferimento d'ufficio ad altra sede, quando, per la frequenza o la qualità delle situazioni, se ne imponga in concreto l'applicazione.
Occorre altresì aggiungere che concorrono ad assicurare che tali situazioni non incidano sul corretto svolgimento dell'attività giudiziaria anche gli istituti dell'astensione e della ricusazione. L'articolo 35 del codice di procedura penale prevede testualmente "che nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado". In questi casi il giudice deve astenersi e può essere ricusato.
In prospettiva, il disegno di legge n. 1247-bis, già approvato dal Senato e ora all'esame della Camera dei deputati, prevede l'inserimento anche del rapporto di coniugio (con altro magistrato dello stesso ufficio giudiziario) tra le cause d'incompatibilità.
Al riguardo, il Governo si dichiara senz'altro disponibile ad esaminare con la doverosa attenzione gli emendamenti relativi alla suddetta norma diretti ad introdurre ulteriori precisazioni, che fossero ritenute significative per una più puntuale disciplina della materia.
Quanto al caso specifico cui accenna l'interrogante, dalla lettura del verbale del Consiglio giudiziario emerge che, con nota del 28 gennaio 1997, il Presidente della Camera Penale di Bari aveva fatto rilevare l'inopportunità della destinazione della dottoressa Francesca Romana Pirrelli, rilevata attraverso la consultazione delle "tabelle relative alla pianta organica dei magistrati", alla terza sezione penale del Tribunale di Bari, atteso il rapporto di coniugio tra la medesima e il dottor Carofiglio, che ricopriva le funzioni di sostituto presso la Procura della Repubblica dello stesso Tribunale. In quella sede fu però osservato che il Consiglio giudiziario è competente ad esprimere pareri solo in presenza di richieste di proposta di modifica tabellare e che quindi non doveva pronunciarsi sulla nota inviata dal Presidente della Camera Penale.

Il senatore BUCCIERO, intervenendo in sede di replica, si riserva di esprimere la propria valutazione sulla risposta fornita dal Rappresentante del Governo dopo aver acquisito ulteriori informazioni, anche alla luce delle indicazioni contenute nella risposta stessa.

Il sottosegretario AYALA risponde infine all'interrogazione 3-02228 presentata dal senatore Bucciero osservando come la questione posta con tale strumento ispettivo debba intendersi attualmente superata in quanto nelle more è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 154 del 1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 nella parte in cui non estende le esenzioni in esso previste al procedimento di separazione personale dei coniugi.
A seguito di tale sentenza, questi procedimenti non possono più essere assoggettati alla disciplina fiscale prevista per i procedimenti civili ordinari, così come ritenuto in precedenza, dovendo ora essere considerati esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa in riferimento a tutti gli atti, i documenti e i procedimenti di ciascuna fase e di ciascun grado del processo.
In data 12 luglio ultimo scorso, la competente Direzione Generale degli Affari Civili ha pertanto emanato un'apposita circolare, con la quale sono stati invitati tutti gli uffici a uniformare le proprie determinazioni alla decisione della Corte Costituzionale.
In passato da parte della Direzione Generale degli Affari Civili era stato ritenuto che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 1992, poiché faceva espresso riferimento alla tassa dovuta per l'iscrizione ipotecaria richiesta a garanzia del credito, non fosse applicabile, in via interpretativa, agli altri tributi dovuti con riferimento alle cause di separazione. In questo senso, d'accordo anche con l'ispettorato, erano state impartite direttive alle cancellerie.

Il senatore BUCCIERO interviene in sede di replica e richiama l'attenzione sul fatto che l'interrogazione cui ha testé replicato il rappresentante del Governo era stata pubblicata sul resoconto dei lavori del Senato in data 8 ottobre 1997 e che, a tale data, la questione posta con l'interrogazione stessa non poteva certamente considerarsi superata.


IN SEDE REFERENTE

(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri

(Esame e rinvio)

Il presidente SENESE avverte che l'esame del disegno di legge in titolo si svolgerà in sede referente, nonostante esso sia stato originariamente posto all'ordine del giorno in sede deliberante, in quanto nella giornata odierna ne è stata richiesta la rimessione alla attuale sede dai senatori Pera, Centaro, Scopelliti, Greco, Valentino e Antonino Caruso.

Riferisce il senatore FOLLIERI il quale ritiene che la decisione di richiedere la rimessione in sede referente del disegno di legge in titolo debba essere valutata in tutta la sua gravità in quanto tale decisione ritarda il varo di un provvedimento che costituisce un vero e proprio cardine del giusto processo e rappresenta certamente un duro colpo per i tentativi di riforma in senso più garantista del codice di procedura penale.
Prosegue, ricordando come l'opportunità di creare i presupposti normativi per la piena esplicazione di un'attività investigativa da parte della difesa era emersa anche sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale ispirato, come è noto, al principio della officialità della prova, in luogo del principio dispositivo che contraddistingue la materia probatoria nel nuovo codice. Peraltro, lo svolgimento in concreto di tale attività da parte degli avvocati o di persone da essi incaricate ha trovato per lungo tempo un rilevante ostacolo in un ingiustificato pregiudizio deontologico sulla base del quale, nell'ambito dello stesso ordine forense, si è ritenuta professionalmente scorretta l'assunzione da parte dei difensori di iniziative che li portassero ad avere colloqui e ad interrogare i testimoni. Dopo aver ricordato che in dottrina lo stesso Manzini già a suo tempo ebbe modo di sottolineare l'importanza del contributo che lo svolgimento di un'attività investigativa da parte della difesa avrebbe potuto rappresentare per la dinamica processuale e per la ricerca della verità, l'oratore richiama l'attenzione sul fatto che, nel progetto preliminare delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale presentato dal Governo, la materia in esame veniva disciplinata nell'articolo 33 e che il contenuto di tale disposizione fu oggetto di rilievi particolarmente incisivi, con riferimento soprattutto all'assenza di disposizioni che regolassero le modalità di documentazione degli atti, la loro utilizzabilità in sede processuale e le modalità di convocazione dei testimoni. Anche a seguito di tali rilievi critici, la definitiva formulazione dell'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie ebbe carattere estremamente limitato rispetto a quella del progetto preliminare. A tale proposito, prima di passare all'esame analitico dei contenuti del disegno di legge n. 3979, è importante evidenziare come il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento si sia preoccupato anche di fornire una soluzione proprio a quei problemi che avevano ostacolato, al momento del varo del nuovo codice di procedura penale, la definizione di un quadro normativo soddisfacente sulle problematiche qui considerate.
Il relatore Follieri prosegue dando conto in maniera approfondita dell'articolato del disegno di legge.
Ricorda che, all'articolo 3, si vieta al difensore – divieto esteso al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria - di assumere informazioni dalla persona indicata come testimone nella richiesta di incidente probatorio o nell'ambito dell'integrazione probatoria disposta nell'udienza preliminare ai sensi dell'articolo 422, comma 1 del codice di procedura penale o della persona indicata come testimone nella lista prevista dall'articolo 468 dello stesso codice: come sanzione della violazione è prevista l'inutilizzabilità delle informazioni acquisite. All'articolo 4 viene, poi, modificato l'articolo 233 del codice di procedura penale in tema di consulenza tecnica fuori dei casi di perizia, inserendo nuove disposizioni dirette a prevedere che il giudice può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Su tale importante innovazione il relatore esprime l'avviso che occorrerebbe chiarire la portata della espressione "esaminare" atteso che in certi procedimenti, segnatamente nei processi per droga, l'attività di consulenza non può limitarsi ad una mera presa d'atto del materiale; l'espressione andrebbe quindi – a suo avviso – interpretata nella sua accezione più lata. All'articolo 5 si introduce una norma di raccordo in materia di ordinanza del giudice che applica la misura cautelare. All'articolo 6 si rinviene poi quella norma che connota in maniera sostanziale la filosofia del provvedimento poiché, dopo l'articolo 327 del codice di procedura penale viene inserito un nuovo articolo intitolato all'attività investigativa del difensore, stabilendo – tra l'altro – che l'attività investigativa in questione può essere svolta, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche consulenze, da consulenti tecnici. La norma – prosegue il relatore Follieri – è stata fortemente voluta dall'Avvocatura e ne vengono poste in concreto le condizioni di attuazione attraverso l'introduzione - all'articolo 8 - di un nuovo Titolo VI-bis dopo il titolo VI del libro quinto del codice di procedura penale, intitolato alle investigazioni difensive, ove vengono disciplinate le forme e le finalità delle investigazioni difensive stesse. Entrando, più direttamente, nel contenuto degli articoli introdotti dal nuovo titolo VI-bis, il relatore dà conto del nuovo articolo 391-ter, intitolato alla documentazione delle attività investigative del difensore, il quale prevede che il difensore o il sostituto possono sottoporre ad esame le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa ovvero chiedere loro una dichiarazione scritta, mentre il medesimo articolo enuncia con le diverse condizioni con quali modalità si debba svolgere l'esame. Per particolari categorie di dichiaranti - segnatamente la persona sottoposta ad indagine o imputata nello stesso procedimento o in un procedimento connesso o per un reato collegato - il comma 2 del nuovo articolo 391-ter, stabilisce la necessità dell'avviso al difensore e non prevede una dichiarazione scritta: interpretazione che – ad avviso del relatore – si desume dal testo dello stesso comma 2; al comma 3 dello stesso articolo è contenuta la previsione che alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal difensore e dal sostituto non possano essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date o comunque sull'attività investigativa svolta, in caso di violazione la sanzione è l'inutilizzabilità delle informazioni acquisite eventuali sanzioni disciplinari. Nell'ambito del nuovo articolo 391-ter, il relatore segnala poi il comma 8, il quale è modellato sullo schema dell'articolo 63 del codice di procedura penale, prevede che il difensore o il sostituto, nel corso dell'attività investigativa, interrompono l'esame della persona non imputata ovvero non sottoposta alle indagini qualora essa rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico. A garanzia del dichiarante è previsto che le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese mentre, se la persona doveva essere sentita fin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate. Dopo aver ricordato che nel nuovo titolo VI-bis sono state – tra l'altro – inserite norme sulla richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione e sull'accesso ai luoghi e relativa documentazione, rispettivamente agli articoli 391-quinquies e 391-septies, il relatore evidenzia che per il nuovo articolo 391-octies occorrerà un approfondimento poiché sono state espresse riserve in merito alla norma ivi contenuta che consente l'accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico, su richiesta del difensore e previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, anche se non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità. L'articolo 391-nonies reca una peculiare innovazione, rappresentata dall'introduzione del fascicolo del difensore, istituto che non era presente nell'originario disegno di legge presentato dal Governo. Se nel corso delle indagini preliminari ha conoscenza di un procedimento penale, può presentare al giudice gli elementi difensivi a favore del proprio assistito perché ne tenga conto, anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita: si tratta di un rimarchevole ampliamento della facoltà di difesa che viene spostata oltre le ipotesi di conoscenza formale della instaurazione di un procedimento penale a carico della parte assistita. Qualche perplessità sussiste, invece, per l'articolo 391-decies che disciplina l'attività investigativa preventiva, che può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato, per l'eventualità che si instauri un procedimento penale: in questo caso i poteri di attività investigativa, spesso assai penetranti, sarebbero attivati non solo quando l'azione penale sia iniziata ma in un momento ad essa precedenti. L'articolo 391-undecies disciplina l'utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive e stabilisce che delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513: è chiara in questa norma – sottolinea il relatore – la filosofia di equiparare attività del pubblico ministero e attività del difensore anche quanto all'utilizzazione della rispettiva documentazione. Ricordato che gli articoli 11, 12 e 13 hanno carattere di coordinamento, il relatore Follieri richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 14 il quale, modificando l'articolo 495 del codice di procedura penale inserisce – in particolare – un nuovo comma 4-ter secondo il quale nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta: la disposizione appare interessante in quanto chiarisce una incertezza interpretativa da tempo in atto sulla ammissibilità della rinunzia unilaterale all'assunzione del testimone. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 – conclude il relatore – introducono, infine, disposizioni che intervengono sulle norme sostanziali del codice penale, in particolare introducono le fattispecie di false dichiarazioni al difensore e di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale.

Il senatore PERA ritiene inopportuno procedere nella seduta odierna alla discussione generale sul disegno di legge in titolo attesa la complessità dei profili ad esso sottesi, evidenziati dalla approfondita relazione del senatore Follieri.

Il senatore RUSSO interviene per alcune richieste di chiarimenti, con particolare riferimento in primo luogo all'articolo 3, del quale prospetta una possibile integrazione, e soffermandosi poi sugli articoli 391-bis e 391-ter del codice di procedura penale, come introdotti dall'articolo 8. In merito al successivo articolo 391-decies, l'oratore ritiene che il testo licenziato dalla Camera dei deputati susciti effettivamente alcune perplessità e che sarebbe probabilmente opportuno modificarlo, limitando le attività che possono essere svolte in sede di investigazione preventiva a quelle che non comportano comunque una limitazione dei diritti di altre persone.
Da ultimo il senatore Russo richiama l'attenzione sull'esigenza di coordinare la formulazione dell'articolo 11 del testo in esame con quella dell'articolo 27 del disegno di legge n. 3807.

Prende poi brevemente la parola il relatore FOLLIERI il quale, pur ritenendo che i punti su cui ha richiamato l'attenzione il senatore Russo siano senz'altro meritevoli di approfondimento, si dichiara comunque fin d'ora orientato a valutare la concreta possibilità di un'approvazione senza modifiche del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente SENESE rinvia, infine, il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.
8.1
Il Relatore

Al comma 4, dopo le parole: «che opera», aggiungere le altre: «da almeno due anni».
8.2
Follieri

Art. 15.

Sopprimere il secondo comma.

Conseguentemente, nel terzo comma, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 1».
15.1
Il Relatore

Art. 21.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale premettere le seguenti parole: “Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis,”.
2. Dopo l'articolo 415 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 415-bis. - (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari). - 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405 il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta ad indagini avviso della conclusione delle indagini preliminari.
2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.
3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentarsi per rilasciare dichiarazioni, produrre documenti o memorie ovvero chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagini.
4. Se il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni. Quando sussistono esigenze cautelari che, in rapporto all'espletamento delle nuove indagini richieste dall'indagato, rendono indispensabile il protrarsi dei termini di custodia cautelare prossimi a scadere, il pubblico ministero può chiederne la proroga. Si applicano il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 305.
5. Se il termine di cui all'articolo 405, comma 2, eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 406, scade prima del trentesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso previsto dai commi precedenti, ovvero, nel caso in cui il pubblico ministero disponga indagini a seguito della richiesta dell'indagato, prima del quarantesimo giorno successivo alla presentazione della richiesta, esso è prorogato fino alla scadenza di questi ultimi termini. Qualora ai sensi del comma 4, il giudice per le indagini preliminari abbia prorogato il termine per il compimento delle nuove indagini, la proroga prevista dal periodo precedente si estende fino al decimo giorno successivo alla scadenza del termine come prorogato dal giudice per le indagini preliminari”.

3. All'articolo 416 comma 1 del codice di procedura penale le parole da “dall'invito” alla fine sono sostituite dalle parole “dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis.”».
21.0.1 (Nuovo testo)
Russo, Calvi, Senese, Fassone

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale premettere le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis,».
2. dopo l'articolo 415 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“art. 415-bis. - (avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari) - 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articolo. 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini avviso della conclusione delle indagini preliminari.
2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.
3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di 20 giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.
4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di 60 giorni.
5. Se il termine di cui all'articolo 405, comma 2, eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 406, scade prima del 30o giorno successivo alla notificazione dell'avviso previsto dai commi precedenti, ovvero, nel caso in cui il pubblico ministero disponga indagini a seguito della richiesta dell'indagato, prima del 40o giorno successivo alla presentazione della richiesta, esso è prorogato fino alla scadenza di questi ultimi termini. Qualora, ai sensi del comma 4, il giudice per le indagini preliminari abbia prorogato il termine per il compimento delle nuove indagini, la proroga prevista dal periodo precedente si estende fino al decimo giorno successivo alla scadenza del termine come prorogato dal giudice per le indagini preliminari”.

3. All'articolo 416 comma 1 del codice di procedura penale le parole da «dall'invito» alla fine sono sostituite dalle parole: « dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375 comma 3 qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis comma 3».
21.0.1 (Ulteriore nuovo testo)
Russo, Calvi, Senese, Fassone