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GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Mercoledì 20 gennaio 1999
122a Seduta
Presidenza del Presidente
BEDIN
La seduta inizia alle ore 8,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale
(Parere alla 6a Commissione: favorevole con osservazioni)
Il relatore BETTAMIO illustra il provvedimento in titolo volto a completare la riforma del sistema fiscale innovando la struttura dell’ordinamento tributario e, in particolare, quella dell’imposizione diretta sul reddito. Il provvedimento, utilizzando prevalentemente lo strumento della delega, concerne materie quali i redditi di impresa, i fondi pensione, le attività bancarie, il lavoro interinale e i giochi.
Osservando che l’ampio ricorso alla delega non consente di verificare adeguatamente il contenuto delle disposizioni che verranno adottate dal Governo sulla base dei princìpi e criteri direttivi inclusi nel provvedimento in esame l’oratore non ritiene necessario illustrare nel dettaglio i singoli articoli in quanto attengono aspetti della politica fiscale che non rientrano nel campo di applicazione della normativa comunitaria che si limita a disciplinare le imposte sul valore aggiunto. Le grosse innovazioni introdotte dal disegno di legge, in altri termini, riguardano prevalentemente settori su cui l’Unione europea stenta ad estendere le proprie competenze. Non riscontrando pertanto profili di incompatibilità con le direttive comunitarie in materia fiscale il relatore propone di esprimere, per quanto di competenza della Giunta, parere favorevole.
Il senatore MANZI condivide il parere proposto dal relatore e chiede se, all’indomani dell’adozione della moneta unica, non siano in corso tentativi di realizzare una maggiore armonizzazione in materia fiscale.
Il relatore BETTAMIO rileva come sia stata già compiuta un’ampia opera di armonizzazione per quanto concerne l’IVA - essendo state definite nei vari settori delle “forbici” entro le quali restano ampi margini discrezionali agli Stati - ma sottolinea come siano stati scarsi i risultati in altri settori della fiscalità nell’ambito dei quali l’Unione europea si limita a raccomandare, come nel caso del mercato del lavoro, di evitare la creazione di eccessive distorsioni senza peraltro porre in atto effettivi vincoli di carattere formale.
Il presidente BEDIN, traendo spunto dalla richiesta del senatore Manzi e dalle considerazioni del relatore, propone di includere nel parere delle osservazioni inerenti l’esigenza di svolgere un’analisi approfondita dei sistemi fiscali vigenti nei paesi che aderiscono all’euro e negli altri Stati membri dell’Unione prima di procedere all’esercizio della delega. La necessità di un certo grado di armonizzazione fiscale, nonostante gli scarsi progressi sinora conseguiti, appare infatti un’ineludibile conseguenza della realizzazione dell’unione economica e monetaria.
La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.
(3522) Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri e Pecoraro Scanio
(Parere alla 9a Commissione: favorevole con osservazioni)
Il presidente relatore BEDIN illustra il provvedimento in titolo, approvato in sede legislativa dalla Commissione agricoltura della Camera, risultante dall’unificazione dei disegni di legge presentati dai deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri e Pecoraro Scanio. Il testo in esame è volto a colmare una lacuna della normativa nazionale e comunitaria le quali non prevedono specifiche disposizioni che vietino la dislocazione di impianti di smaltimento di rifiuti in prossimità di coltivazioni a denominazione d’origine o biologiche o di aziende agrituristiche. L’economia agricola italiana è invece fortemente legata a prodotti con classificazione di denominazione di origine protetta (DOP) ed indicazione geografica protetta (IGP), quali vino, olio, formaggi, miele e prodotti ortofrutticoli, i quali, unitamente all’interesse turistico che rivestono per il valore ambientale e paesaggistico le rispettive zone di produzione, costituiscono degli importanti fattori di sviluppo.
L’oratore illustra quindi i decreti legislativi n. 22 e n. 389 del 1997, che costituiscono i più recenti provvedimenti nel quadro della disciplina dello smaltimento dei rifiuti, i quali recepiscono le direttive comunitarie 91/156/CEE, sui rifiuti, 91/689/CEE, sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. L’articolo 1 del disegno di legge in esame integra i suddetti decreti legislativi introducendo il divieto di installare impianti di smaltimento o trattamento dei rifiuti solidi urbani speciali o tossici e nocivi in aree ove si ottengono prodotti tipici o di qualità classificati ovvero prodotti biologici. L’articolo 2 definisce i compiti rispettivamente attribuiti alle Province, che individuano le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e adottano dei piani territoriali di coordinamento, ed alle Regioni, che indicano i criteri cui devono attenersi le Province. L’articolo 3, infine, introduce l’obbligo della verifica dell’impatto ambientale dei progetti di smaltimento finale dei rifiuti da realizzare nelle suddette aree.
Soffermandosi sulla normativa comunitaria il Presidente relatore precisa come la direttiva 91/156/CEE obblighi gli Stati membri, ai sensi degli articoli 4 e 5, ad assicurare il recupero o lo smaltimento dei rifiuti senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora e senza danneggiare il paesaggio o siti di particolare interesse, mentre condizioni più rigorose e vincolanti sono previste da una proposta di direttiva del 5 marzo 1997, che stabilisce i fattori da prendere in considerazione per l’ubicazione delle discariche con riferimento a criteri quali la distanza dalle aree residenziali, l’esistenza di acque sotterranee o costiere e di zone di protezione naturale, le condizioni geologiche e idrogeologiche e la protezione del patrimonio naturale e culturale. In particolare, l’oratore osserva come la direttiva 91/156/CEE sia volta a favorire, in linea generale, lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione e come non figurino deroghe, rispetto a tale principio, per quanto attiene le zone con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità. Al riguardo l’articolo 2 del disegno di legge sembra configurare una difformità rispetto alla normativa comunitaria.
In relazione all’articolo 3 l’oratore rileva che la procedura di impatto ambientale è prevista dalla direttiva 85/337/CEE che, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, che peraltro non risulta ancora attuata, include nella valutazione gli impianti di smaltimento dei rifiuti. Al riguardo l’oratore osserva che sarebbe preferibile un complessivo recepimento della direttiva 97/11/CE, i cui termini di recepimento scadono nel 1999, in luogo di un recepimento parziale, riferito esclusivamente alle zone con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità. La trasposizione della suddetta direttiva, peraltro, come già rilevato in passato dalla Giunta, non deve necessariamente avvenire attraverso la legge comunitaria annuale, giacché potrebbe essere opportuno un provvedimento legislativo specifico.
Considerando che la suddetta proposta di direttiva, COM (97) 105, all’esame dell’Unione europea, non contempla disposizioni concernenti la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, si potrebbe infine vagliare l’opportunità di un intervento nella cosiddetta fase ascendente per evitare che si configurino su tale materia delle difformità tra la normativa interna e quella comunitaria.
La senatrice SQUARCIALUPI ritiene opportuno un intervento di tutela più ampio per le produzioni agricole di qualità, che non si limiti ai profili connessi alle discariche ma che includa anche aspetti quali la contaminazione delle acque. L’oratore sottolinea inoltre come con il provvedimento in titolo si sia persa una preziosa occasione ai fini di una più ampia tutela dell’immagine del paesaggio nelle zone caratterizzate da produzioni agricole di qualità, che spesso sono caratterizzate da aspetti paesaggistici di grande interesse che non vengono adeguatamente promossi.
Il senatore BORTOLOTTO, in relazione alle considerazioni espresse dal Presidente relatore sull’articolo 3, non ritiene che vengano introdotti nuovi vincoli in materia di valutazione dell’impatto ambientale in quanto tali disposizioni hanno piuttosto un valore interpretativo, precisando che le zone con produzione agricola di qualità devono essere assimilate, ai fini della valutazione dell’impatto degli impianti di smaltimento dei rifiuti, alle aree naturali protette già disciplinate dalla normativa vigente.
Il senatore TAPPARO rileva come il disegno di legge sulla valutazione dell’impatto ambientale approvato dal Senato ed all’esame della Camera dei deputati potrebbe essere lo strumento più adeguato per introdurre delle disposizioni specifiche sulla valutazione dell’impatto degli impianti di smaltimento dei rifiuti. Questi, peraltro, non dovrebbero essere assimilati agli impianti per lo stoccaggio di prodotti da riciclare, che hanno un limitato impatto ambientale e sono oggetto di una progressiva diffusione su iniziativa di numerosi Enti locali. L’oratore sottolinea altresì di non condividere la configurazione di una sorta di scala delle priorità, ai fini della tutela del territorio, fra prodotti di particolare qualità e tipicità, quale il vino, e altri prodotti, quali il riso o i foraggi, che per il fatto di non essere classificati come tipici non meritano una minore tutela ambientale.
Il senatore MANZI rileva come molte delle pur interessanti considerazioni esposte attengano profili di merito del disegno di legge laddove sarebbe preferibile attenersi agli aspetti di compatibilità con la normativa comunitaria.
Il presidente relatore BEDIN riepiloga quindi le considerazioni attinenti gli aspetti di competenza della Giunta con riferimento alla possibile difformità tra il criterio della vicinanza dei luoghi di produzione dei rifiuti agli impianti di smaltimento, sancito dalla normativa comunitaria, e l’introduzione di divieti perentori in ordine alla dislocazione di impianti di smaltimento di rifiuti nei pressi di zone con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, disposta dal disegno di legge in esame. L’oratore ribadisce altresì l’esigenza di un complessivo recepimento della più recente direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale e l’opportunità di un intervento nella fase ascendente per adeguare la normativa dell’Unione europea all’esigenza della tutela dei territori con produzioni agricole di qualità e propone di esprimere un parere favorevole con le suddette osservazioni.
La Giunta, quindi, conferisce mandato al Presidente relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni esposte.
La seduta termina alle ore 9,25.