222a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE
(2570) Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati
(206) SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori.
e della petizione n. 167 ad essi attinente.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2570, assunto come testo base nella seduta del 22 luglio scorso.

Prima di passare all'esame dell'articolo 6, il relatore FOLLIERI si richiama a quanto da lui evidenziato nel corso della seduta di ieri in merito alle implicazioni connesse alla presentazione da parte del Governo del disegno di legge n. 2979 recante delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto. Al riguardo, intende, altresì, segnalare che il comma 2 del citato articolo 6 incide anche sulla disciplina sanzionatoria concernente gli intermediari nei mercati finanziari e mobiliari e pone quindi, un ulteriore problema di raccordo con altra disciplina: si tratta delle previsioni del testo unico sulla materia in questione che verrà prossimamente emanato dal Governo nell'esercizio della delega prevista dalla «legge comunitaria 1994», n. 52 del 1996. Il relatore propone pertanto l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6 in modo da rinviarne l'esame ad un momento successivo anche al fine di valutare - fatta salva la compatibilità di tale percorso procedurale con le decisioni che verranno assunte dal Presidente del Senato per quanto riguarda l'assegnazione del disegno di legge n. 2979 - la possibilità della presentazione di un suo emendamento che recepirebbe sostanzialmente il contenuto del suddetto disegno di legge.

Il sottosegretario AYALA condivide la soluzione prospettata dal relatore, anche con specifico riferimento all'eventuale presentazione di un emendamento volto ad introdurre nel testo in discussione i contenuti del disegno di legge n. 2979.

Il senatore Antonino CARUSO ritiene senz'altro praticabile la soluzione prospettata dal relatore, pur rilevando che la Commissione potrebbe comunque seguire un'altra strada - che gli appare preferibile - eliminando dal testo in discussione le disposizioni che incidono sulle materie oggetto del disegno di legge n. 2979.

Il senatore RUSSO osserva che il contenuto del disegno di legge n. 2979 potrebbe agevolmente essere trasfuso nel disegno di legge n. 2570 mediante l'inserimento in quest'ultimo di un apposito articolo.
Concorda infine con la pausa di riflessione proposta dal relatore, che consentirà comunque di approfondire i profili emersi.

Anche il senatore GRECO condivide la proposta del relatore.

Il presidente ZECCHINO precisa che, qualora ci si orientasse verso la soluzione prospettata dal relatore, la Presidenza consentirebbe senz'altro la presentazione di subemendamenti riferiti all'eventuale emendamento del relatore, nei termini prospettati.
Il Presidente dispone, quindi, l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore PREIONI illustra l'emendamento 7.1, sottolineando l'estrema genericità della formulazione dell'articolo 7 del provvedimento in esame ed evidenziando, nel merito, l'opportunità di mantenere la rilevanza penale alle ipotesi di reato connesse alla mendicità. L'oratore ritiene infatti inaccettabile - tra l'altro - che chi entra in Italia clandestinamente possa impunemente ricorrere all'accattonaggio come mezzo di sussistenza.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 7.2 rilevando l'intrinseca contraddittorietà della soluzione fatta propria dalla Camera dei deputati. Appare infatti incongruo prevedere l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di chi si dedica alla pratica dell'accattonaggio, trattandosi di condotte rispetto alle quali appaiono praticabili soltanto due soluzioni: o le si sanziona penalmente o le si depenalizza del tutto.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 7.3 che mira a sostituire alla formulazione dell'articolo 7 - che appare eccessivamente generica e indeterminata - la diretta abrogazione dell'articolo 670 del codice penale, che rappresenterebbe, di fatto, la sola disposizione suscettibile di essere interessata dalla previsione di cui all'articolo 7.

Il relatore FOLLIERI esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.2, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 7.3.

Il sottosegretario AYALA concorda con il relatore.

Il senatore GRECO preannuncia il suo voto contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.2, mentre, per quanto riguarda emendamento 7.3 ne potrebbe condividere il contenuto qualora dal testo dell'articolo 7 si potesse con chiarezza desumere il riferimento all'articolo 670 del codice penale, come unica norma rilevante.

Il senatore FASSONE osserva che la generica formulazione dell'articolo in questione potrebbe anche proporsi di far riferimento agli articoli 154 e 155 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e, pertanto, con l'approvazione dell'emendamento 7.3 tali disposizioni rimarrebbero escluse dall'intervento di depenalizzazione.

Sul profilo problematico evidenziato dal senatore Fassone, intervengono il presidente ZECCHINO, il relatore FOLLIERI e i senatori RUSSO e CALLEGARO che suggeriscono una riformulazione dell'emendamento 7.2.

Il senatore CIRAMI ritiene del tutto inopportuno il mantenimento della sanzioni penali nelle ipotesi di cui all'articolo 670 del codice penale.

Ad avviso del presidente ZECCHINO le disposizioni di cui agli articoli 154 e 155 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non appaiono prevedere - ad una più attenta lettura - alcuna sanzione per condotte connesse con la mendicità.

Concordano il relatore FOLLIERI e il senatore RUSSO.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 7.1 e 7.2 sono respinti.

Messo in votazione è invece approvato l'emendamento 7.3.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 8.

Il presidente ZECCHINO fa presente che, in considerazione del contenuto dell'emendamento 8.1, dopo l'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 8 si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli 9 e 10, con esclusione degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 8.1 sottolineando come, da un punto di vista sistematico, tale proposta emendativa sia volta a riassumere in un unico articolo le previsioni contenute negli articoli 8, 9, 10 e 12 del testo in esame, apportando peraltro anche alcune modifiche di merito. Qualora, sotto il profilo tecnico, vi fosse una generale convergenza sull'ipotesi di riformulazione contenuta nell'emendamento in questione, il suggerimento del senatore Russo sarebbe di procedere all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 8, 9 e 10, per poterli eventualmente trasformare in subemendamenti riferiti all'emendamento 8.1. Non sarebbero, invece, illustrati ed esaminati in questa fase gli emendamenti agli articoli 8, 9 e 10 volti ad inserire articoli aggiuntivi.

Il relatore FOLLIERI considera senz'altro condivisibile la soluzione prospettata dal senatore Russo.

Il senatore PREIONI preannuncia sin da ora la trasformazione degli emendamenti a sua firma da 9.1 a 9.3 in subemendamenti riferiti all'emendamento 8.1.

Il presidente ZECCHINO propone che i presentatori rinuncino all'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli 8, 9 e 10 e che si passi direttamente all'espressione dei pareri.

Conviene la Commissione.

Gli emendamenti 9.16 e 9.18 vengono dichiarati decaduti stante l'assenza dei proponenti.

Il senatore Antonino CARUSO ritira l'emendamento 8.3.

Il relatore FOLLIERI fa proprio l'emendamento 8.3 e lo modifica riformulandolo nell'emendamento 8.3 (nuovo testo).
Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti 8.2, 8.4, 9.5 e 9.6.

Il senatore GRECO aggiunge la sua firma all'emendamento 9.6.

Segue una breve interruzione del senatore PREIONI che ritiene proceduralmente non corretta la decisione di passare direttamente alla fase di espressione dei pareri.

Il presidente ZECCHINO fa presente al senatore Preioni che su tale decisione ha già contenuto la Commissione.

Il relatore FOLLIERI prosegue esprimendo altresì parere favorevole sugli emendamenti 9.7, 9.11, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24 e 9.25, mentre - eccettuato l'emendamento 8.1 - esprime parere contrario sugli altri emendamenti relativi agli articoli 8, 9 e 10.
Infine, per quanto riguarda l'emendamento 8.1, si dichiara in linea di massima favorevole, dal punto di vista della tecnica legislativa, all'ipotesi di riformulazione degli articoli 8, 9, 10 e 12 in esso contenuta.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02a, 0070°)

La senatrice BONFIETTI sollecita una organizzazione dei lavori della Commissione che ne imponga ritmi più serrati al fine di fronteggiare adeguatamente l'ingente carico di lavoro ad essa assegnato. Propone di anticipare l'inizio del lavoro settimanale a martedì mattina ovvero di prolungarlo alla giornata di venerdì, anche considerando che nel mese di febbraio il lavoro dell'Assemblea subirà una pausa settimanale.

Segue un breve dibattito cui partecipano i senatori RUSSO e CIRAMI.

Il presidente ZECCHINO si dichiara disponibile a realizzare la proposta della senatrice Bonfietti, dopo aver peraltro acquisito l'orientamento degli altri componenti della Commissione per scegliere quale sia la soluzione più idonea fra quelle da lei prospettate.

La seduta termina alle ore 16,35.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono sostituite» a: «previste» con le seguenti: «La riforma della disciplina sanzionatoria per le violazioni di leggi finanziarie e tributarie è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi».
6.1
Russo, Bertoni, Calvi, Fassone, Senese

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «tributi evasi», aggiungere le seguenti: «e all'eventuale reiterazione delle condotte, anche non specifica».
6.2
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
6.3
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Nel primo comma, alla lettera a), anteporre le seguenti parole: «Sostituire con sanzioni amministrative proporzionate alla entità dei tributi evasi ed alla gravità delle violazioni le sanzioni penali previste», ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente ai casi in cui l'ammontare dei diritti di confine non superi lire sette milioni; i poteri di sequestro e di confisca delle cose indicate nell'articolo 301 del medesimo decreto sono attribuiti alla autorità amministrativa».
6.4
Russo, Bertoni, Calvi, Fassone, Senese

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «284, 285, 286, 287».
6.5
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente ai casi in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti non superi lire sette milioni; i poteri di sequestro e di confisca delle cose indicate nell'articolo 301 del medesimo decreto sono attribuiti all'autorità amministrativa;».
6.6
Il Governo

Al comma 1, lettera a), aggiungere al termine le seguenti parole: «, semprechè il valore delle merci non sia superiore a lire 1.000.000 e fermo tuttavia il sequestro e la confisca delle stesse da parte dell'accertatore e dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni».
6.7
Caruso Antonino, Bucciero

Al comma 1, nella lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «quando si tratti di casi di lieve entità».
6.8
Fassone

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
6.9
Russo, Bertoni, Calvi, Fassone, Senese

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6.10
Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dall'articolo 1, comma 6 e dall'articolo 3 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni».
6.11
Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dagli articoli 1, comma 6, 2 e 3 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516».
6.12
Il Governo

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «dall'articolo 4», e sostituirle con le seguenti: «dagli articoli 3, primo comma e 4».
6.13
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Nel primo comma, alla lettera d), anteporre le seguenti parole: «Sostituire con sanzioni amministrative proporzionate alla entità dei tributi evasi ed alla gravità delle violazioni le sanzioni penali previste».
6.14
Russo, Bertoni, Calvi, Fassone, Senese

Nel primo comma, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) prevedere eventuali sanzioni accessorie alle predette sanzioni amministrative;
d-ter) prevedere che, in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni che saranno emanate in attuazione della presente delega si applicheranno anche ai fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore.
6.15
Russo, Bertoni, Calvi, Fassone, Senese

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«La riforma del sistema sanzionatorio nelle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari sui mercati regolamentati e gli aspetti comunque connessi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformazione in illeciti amministrativi dei reati puniti con la sola multa ovvero con le pene, sole alternative o congiunte, dell'arresto e dell'ammenda, fatta eccezione per le condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza o consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene tutelato;
b) previsione, per le violazioni depenalizzate, di sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, nonchè di eventuali sanzioni amministrative accessorie idonee a prevenire nuove violazioni;
c) previsione, nell'ambito delle violazioni amministrative, di sanzioni omogenee per condotte di pari offensività, a tal fine eventualmente adeguando anche quelle già stabilite da norme vigenti;
d) previsione che l'applicazione delle sanzioni amministrative abbia luogo, su proposta delle autorità di vigilanza secondo le rispettive competenze, con decreto motivato del Ministro del tesoro, soggetto a reclamo davanti alla Corte d'Appello di Roma».
6.16
Russo, Bertoni, Calvi, Fassone, Senese

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Sono trasformate in sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire 2 milioni e non superiori a lire 40 milioni, graduate in relazione alla gravità dell'illecito, le sanzioni penali di cui agli articoli 4, 5-quinquies e 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216».
6.17
Follieri

Al comma 2, sostituire le parole: «, proporzionali al fatturato della società ed alla gravità della violazione,» con le altre: «, proporzionali alla gravità della violazione e comunque non inferiori a lire 5 milioni e non superiori a lire 50 milioni,».
6.18
Centaro, Greco

Al comma 2, dopo la parola: «violazione» aggiungere le seguenti: «e comunque non inferiori a lire cinque milioni e non superiori a cinquanta milioni».
6.19
Greco

Sopprimere il comma 3.
6.20
Russo, Bertoni, Calvi, Fassone, Senese

Sostituire la rubrica con la seguente:

«Leggi finanziarie, tributarie e concernenti i mercati finanziari e mobiliari».
6.21
Russo, Bertoni, Calvi, Fassone, Senese

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.
7.1
Gasperini, Preioni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 670 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 670. - (Mendicità). - Chiunque mendica in modo vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, è punito con l'arresto fino a tre mesi.
La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in luogo privato”».
7.2
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 670 del codice penale è abrogato».
7.3
Russo, Bertoni, Calvi, Fassone, Senese

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. - (Trasformazione di reati in illeciti amministrativi). -
1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui agli articoli 666, 686 e 705 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecunarie non inferiori a lire cinquantamila e non superiori a lire cinque milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti nonchè sanzioni amministrative accessorie;
2) trasformare in illeciti amministrativi i reati di cui agli articoli 350, 498, 527 secondo comma, 654, 663, 663-bis, 664, 675 e 692 primo comma del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire centomila e non superiori a lire due milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti;
3) trasformare in illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire duecentomila e non superiori a lire cinque milioni, oltre ad eventuali sanzioni accessorie idonee a prevenirli, i reati previsti: dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1897 n. 378; dall'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904 n. 368; dall'articolo 1 della legge 30 giugno 1912 n. 740; dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913 n. 959; dall'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917 n. 148; dall'articolo 4 della legge 19 aprile 1925 n. 475; dagli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926 n. 1331 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927 n. 1132; dall'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926 n. 1923 convertito dalla legge 7 luglio 1927 n. 1495; dall'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383; dall'articolo 24 della legge 26 aprile 1934 n. 653; dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265; dagli articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936 n. 1155; dall'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938 n. 1933 convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno1939 n. 973; dall'articolo 76 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939 n. 1016; dall'articolo 3 della legge 22 giugno 1939 n. 1239; dall'articolo 32 della legge 10 giugno 1940 n. 653; dall'articolo 44 della legge 7 ottobre 1947 n. 1058; dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1949 n. 260; dall'articolo 23 della legge 4 aprile 1952 n. 218; dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1952 n. 619; dagli articoli 23, 29 e 30 della legge 19 gennaio 1955 n. 25; dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 n. 797; dall'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958 n. 138; dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958 n. 326; dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1961 n. 1325; dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962 n. 161; dall'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963 n. 9; dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223; dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488; dall'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971 n. 889; dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640; dall'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973 n. 7; dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987 n. 67;
4) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10 e 12.
8.1
Russo, Bertoni, Calvi, Fassone, Senese

Dopo la cifra: «705», aggiungere le cifre: «718, 720 e 723», e dopo le parole: «del codice penale», aggiungere: «e dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507».
8.2
Greco

Al comma 1, sopprimere la parola: «e 705», e aggiungere il seguente secondo comma:

«2. Sono altresì trasformate in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dagli articoli 659 e 705 del codice penale, per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire due milioni e non superiori a lire venti milioni, graduate in relazione alla gravità dell'illecito e all'eventuale reiterazione della condotta, nonchè con sanzioni amministrative accessorie».
8.3
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Al comma 1, sopprimere la parola: «e 705», e aggiungere il seguente secondo comma:

«2. Sono altresì trasformate in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dagli articoli 659 e 705 del codice penale, per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie non superiori a lire cinque milioni, graduate in relazione alla gravità dell'illecito e all'eventuale reiterazione della condotta, nonchè con sanzioni amministrative accessorie».
8.3(Nuovo testo)
Il Relatore

Al titolo, dopo le parole: «pubblica sicurezza», aggiungere le parole: «e polizia dei costumi».
8.4
Greco, Centaro

Art. 9.

Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire le altre: «270, 297».
9.1
Gasperini, Speroni

Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire le altre: «241, secondo comma, 271, 272, 292».
9.2
Gasperini, Speroni

Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire l'altra: «292».
9.3
Gasperini, Speroni

Al comma 1, sopprimere le parole: «350» «352»e «676».
9.4
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Al comma 1, sostituire la congiunzione: «e» posta tra le cifre 677 e 692 con una virgola e, dopo le parole: «primo comma», aggiungere le cifre: «724, 725».
9.5
Greco, Centaro

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.-bis. Non costituisce reato ed è trasformata in illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria proporzionale all'importo percepito e con l'obbligo della restituzione, la violazione dell'articolo 640-bis del codice penale, qualora la somma indebitamente percepita non superi l'ammontare di venti milioni di lire».
9.6
Fassone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 640-bis del Codice penale è aggiunto il seguente comma:

“Nel caso di cui al precedente comma, il fatto non costituisce reato ed è punito con sanzione amministrativa pari all'indebito conseguito quando i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato o da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, siano pari o inferiori a lire venti milioni.
Fermo restando l'obbligo di restituzione all'Ente erogatore della somma indebitamente percepita la sanzione amministrativa è applicata nelle forme e secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898”».
9.7
Bucciarelli

Sopprimere il comma 2.
9.9
Pastore, Centaro

Sopprimere il comma 2.
9.10
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«È abrogato l'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645».
9.11
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Al comma 3 sopprimere la lettera i).
9.13
Pastore, Centaro

Al comma 3 sopprimere la lettera l).
9.14
Pastore, Centaro

Al comma 3 sopprimere la lettera r).
9.15
Follieri

Al comma 3, alla lettera f) sostituire le parole: «articolo 44» con le altre: «articolo 44, primo comma,».
9.16
Pastore Centaro

Al comma 3, sostituire la lettera v) con la seguente:

«v) Articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25».
9.17
Follieri

Al comma 3, alla lettera f) sostituire le parole: «articoli 54 e 55» con le altre: «articolo 54, primo comma, e articolo 55, primo comma».
9.18
Pastore, Centaro

Al comma 3, dopo la lettera mm) inserire la seguente:

«mm-bis). articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43».
9.19
Gasperini, Speroni

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«mm-bis) articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 limitatamente all'articolo 4 comma 2; 4 comma 5 lettere o, p, 4 comma 6, 4 comma 7, 4 comma 8, 4 comma 11; nonchè agli articoli 10, 11, 21, 52 comma 2, 54, 63 comma 4, 78 comma 5;
«mm-ter) articoli 2 e 6 legge 23 ottobre 1960, n. 1369».
9.21
Greco, Centaro

Al comma 3, dopo la lettera mm) inserire la seguente:

«mm-bis) articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 limitatamente agli articoli 4 comma 2; 4 comma 5 lettere o, p; 4 comma 6; 4 comma 7; 4 comma 8; 4 comma 11; 10; 11; 21; 52 comma 2; 54; 63 comma 4; 78 comma 5».
9.22
Greco

Al comma 3, dopo la lettera mm) inserire la seguente:

«mm-bis) articolo 89, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, così come modificato dal decreto legislativo n. 242 del 1996, limitatamente alle contravvenzioni relative all'inosservanza degli articoli 52, comma 2, 54, 55 commi 1, 3 e 4; 56, commi 1 e 2; 57 e 58».
9.23
Centaro

Al comma 3, dopo la lettera mm) inserire le seguenti:

«mm-bis) articoli 15, 23 e 24 del regio decreto 14 luglio 1898 n. 404;
mm-ter) articolo 688 del codice penale;
mm-quater) articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638».
9.24
Greco, Centaro

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Non costituiscono reato e sono trasformati in violazioni amministrative con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di lire un milione e cinquecentomila ad un massimo di lire cento milioni i reati previsti dalle seguenti norme:

articolo 2623, comma 1, n. 3 del codice civile;
articolo 2631, comma 1 del codice civile;
articolo 2632, comma 2 del codice civile;
articolo 2633 del codice civile;
articolo 2634 del codice civile.

La reiterazione delle condotte, anche non specifica, comporta la decadenza dall'ufficio ovvero il divieto di ricoprirlo».
9.25
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.
10.1
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino