TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDI' 26 MARZO 1998

173ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CARCARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 15,30.


IN SEDE DELIBERANTE

(3048) Autorizzazione a definire in via stragiudiziale, con uno o più atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della motocisterna Haven
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 18 marzo scorso.

Interviene nella discussione generale il senatore BORTOLOTTO, il quale rileva in primo luogo l'enorme sproporzione tra l'entità della somma offerta a risarcimento del danno ambientale e la quantificazione di tale danno a suo tempo calcolata dallo Stato italiano. Poichè dunque la normativa internazionale vigente appare assolutamente insoddisfacente, non si comprende il motivo della sollecitazione, contenuta nell'ambito della relazione di accompagnamento al provvedimento, ad approvare lo stesso prima della ratifica dei protocolli di Londra del 1992 e quindi prima dell'adesione al nuovo Fondo. Esprime, poi, l'avviso che la Commissione debba prestare molta attenzione ai rilievi critici contenuti nel parere della Commissione giustizia, dal quale si evince che in ultima analisi la soluzione transattiva non fa altro che recepire l'offerta iniziale del Fondo internazionale. Il testo proposto dal Governo andrebbe quindi migliorato al fine di definire una soluzione più garantista della complessa vicenda, in considerazione dei gravissimi danni ambientali ed economici causati dall'evento Haven.

Il senatore MAGGI dichiara che il proprio Gruppo condivide pienamente le raccomandazioni contenute nel parere della 2a Commissione.

Il senatore RESCAGLIO chiede in che modo possono essere definite le controversie tra i privati vittime dell'incidente Haven e lo Stato italiano.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente CARCARINO dichiara chiusa la discussione generale.
Replica poi, nella veste di relatore, agli intervenuti nella discussione: nel preannunciare la presentazione di tre emendamenti volti a tener conto dei suggerimenti espressi in sede consultiva dalla 2a Commissione permanente, difende la giustezza e l'opportunità della scelta transattiva operata dal Governo. Essa discende dalla sentenza di assoluzione emanata a Genova lo scorso anno, nonché dal pericolo di una dilazione decennale dei risarcimenti laddove si prosegua con il contenzioso esistente: del resto, l'unità di conto vigente in base alle convenzioni per i danni da idrocarburi inquinanti del 1969 e 1971 - valutati in franchi-oro - svaluta grandemente l'ammontare iniziale del danno in lire italiane, cosa che potrebbe cambiare solo con la ratifica dei protocolli emendativi del 1992. Tali testi, peraltro, recano anche una prima definizione del danno ambientale: si dichiara risarcibile quanto contenuto nei costi di ragionevoli misure di ripristino effettivamente intraprese o da intraprendere, oltre al lucro cessante.
Respinge infine il giudizio di estraneità al testo degli articoli 6 e 7, che corrispondono ad intendimenti espressi dalle Camere in precedenti occasioni: semmai, si dichiara disponibile ad avanzare una proposta di modifica del titolo del disegno di legge, comprensiva delle misure di disinquinamento cui tali norme tendono.

Il sottosegretario CALZOLAIO accoglie, come risultato di un dibattito proficuo, le istanze rappresentate dagli intervenuti e dal parere pervenuto dalla 2a Commissione permanente: vi si affronta un'esigenza di riconoscimento del risarcimento cui lo Stato italiano ha diritto, che verrà tenuta presente in sede negoziale. Il Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, istituito con la convenzione del 1971, è recessivo, a causa della generale confluenza degli Stati nel nuovo Fondo istituito nel 1992. E' sì vero che il danno ambientale - contro la volontà italiana - è nei nuovi protocolli definito in maniera più circoscritta, rispetto al precedente: è però altrettanto vero che la vaghezza della precedente definizione rendeva necessaria una tipizzazione maggiore delle fattispecie; il Governo si impegna a richiedere di corredare tale casistica con una soglia differenziata per le aree speciali e sensibili come il Mediterraneo.
Il disastro della Haven ricade comunque nella piena vigenza del vecchio strumento pattizio, dal quale il Fondo ha sempre ritenuto di ricavare un massimale risarcitorio di circa 103 miliardi di lire: un gruppo di esperti contesta tale valutazione, che dovrebbe essere innalzata di almeno 2 volte e mezza, ma nulla garantirebbe il celere conseguimento in sede giurisdizionale di una cifra pari al massimale. Pertanto, la transazione tra lo Stato italiano ed il Fondo si rende necessaria, e ciò deve avvenire prima che quest'ultimo sia totalmente esaurito: non essendo compresi nel negozio i privati che hanno già stipulato altri piani transattivi (taluni comuni rivieraschi, lo Stato francese, eccetera), lo Stato italiano ha diritto a finalizzare le risorse così conseguite secondo le indicazioni di cui al testo del disegno di legge. Il Governo si dichiara disponibile a valutare gli emendamenti proposti, ma giudica comunque essenziale il mantenimento degli articoli 6 e 7.

Il presidente CARCARINO, non facendosi osservazioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 1° aprile 1998, alle ore 10.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.