279
a
Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
ZECCHINO
Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.
La seduta inizia alle ore 20,45.
IN SEDE DELIBERANTE
(1496)
Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore
(2157)
CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)
Il senatore PREIONI, prendendo la parola sull'ordine dei lavori, rileva che, nonostante dal foglio delle firme risulti la presenza formale del numero di senatori richiesto per la sede deliberante, tuttavia i senatori effettivamente presenti in aula sono, oltre al Presidente, soltanto in numero di sette. Considerata l'importanza del provvedimento oggetto d'esame, ne chiede il rinvio alla seduta successiva, riservandosi, all'occorrenza, di chiedere la verifica del numero legale.
Il presidente ZECCHINO, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani alle ore 8,30.
La seduta termina alle ore 20,50.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2666-B
Art. 1.
Premettere al comma 1 il seguente:
«01. All'articolo 2, comma 1, lettera
a)
della legge 13 maggio 1997, n. 132, dopo le parole “periti commerciali”, sono inserite le seguenti: “ovvero essere iscritti al ruolo periti ed esperti delle camere di commercio per la sub categoria Tributi alla data del 30 settembre 1993”»
1.1
Battaglia
Al comma 1, sopprimere le parole:
«presso un consulente del lavoro, ovvero».
1.2
Russo
Al comma 1, dopo le parole:
«società di revisione»
inserire le altre:
«o presso un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, o».
Conseguentemente, sopprimere le parole:
«ovvero presso un consulente del lavoro, ovvero».
1.2 (Nuovo testo)
Il Relatore
Al comma 1, sopprimere le parole:
«presso un consulente del lavoro, ovvero».
1.3
Centaro, Greco, Pera
Al comma 1, sopprimere le parole:
«presso un consulente del lavoro, ovvero».
1.4
Bucciero, Caruso
Antonino
Al comma 1, sopprimere le parole:
«presso un consulente del lavoro, ovvero».
1.5
Gasperini
Al comma 1, sopprimere le parole:
«presso un consulente del lavoro, ovvero».
1.6
Greco
Art. 2.
Al comma 1, la parola:
«trecento»
è sostituita dalla seguente:
«cinquecento».
2.1
Centaro, Greco, Pera
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis
. Il termine di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 13 maggio 1997, n. 132, è prorogato sino alla data di entrata in vigore della presente legge».
2.2
Greco
Art. 3.
Aggiungere in fine, il seguente comma:
«1-
bis
. Nel caso in cui l'iscrizione al ruolo periti ed esperti di cui al comma 01 dell'articolo 1, sia antecedente al 27 gennaio 1992 si applica anche a tali soggetti il disposto dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 maggio 1997, n. 132, con l'obbligo, pena decadenza dal beneficio, di presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la documentazione prevista all'articolo 1, comma 7, della legge 13 maggio 1997, n. 132».
3.1
Battaglia
SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
16.0.1 (NUOVO TESTO)
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2570
Al comma 1, sopprimere le parole:
«o più decreti legislativi».
16.0.1 (Nuovo testo)/39
Gasperini
Al comma 1, le parole:
«uno o più decreti legislativi»
con le altre:
«un decreto legislativo».
16.0.1 (Nuovo testo)/39 (Nuova formulazione)
Gasperini, Scopelliti, Cirami
Al comma 1, sostituire la parola:
«prevedano»
con la seguente:
«preveda».
16.0.1 (Nuovo testo)/40
Gasperini
Al comma 1, sostituire le parole:
«e una integrazione organica della disciplina dell'»
con le altre:
«e un organico coordinamento con l'».
16.0.1 (Nuovo testo)/31
Milio
Al comma 1, sostituire le parole:
«un'integrazione»
con le seguenti:
«una sistemazione».
16.0.1 (Nuovo testo)/41
Gasperini
Al comma 1, dopo la parola:
«disciplina»
inserire le seguenti:
«, nonchè il coordinamento con le sanzioni sostitutive,».
16.0.1 (Nuovo testo)/42
Gasperini
Al comma 1, lettera
c),
sostituire le parole:
«tre anni»
con le altre:
«cinque anni».
16.0.1 (Nuovo testo)/32
Pera, Centaro
Al comma 1, lettera
d),
numero 1), sopprimere le seguenti parole:
«nonchè tenendo conto, in ogni forma del risarcimento a titolo oneroso, delle condizioni economiche del condannato».
16.0.1 (Nuovo testo)/43
Gasperini
Al comma 1, lettera
d),
sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) modificando e semplificando il regime delle preclusioni soggettive alla sostituzione, prevedendo che essa non si applichi ai soggetti condannati a pene complessivamente superiori a cinque anni nell'ultimo quinquennio, ovvero più di cinque volte nell'ultimo decennio per reati della stessa indole».
16.0.1 (Nuovo testo)/33
Pera, Centaro
Al comma 1, lettera
d),
sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) modificando e semplificando il regime delle preclusioni soggettive alla sostituzione, prevedendo che essa non si applichi ai soggetti condannati a pene complessivamente superiori a cinque anni nell'ultimo quinquennio, ovvero più di tre volte nell'ultimo decennio per reati della stessa indole».
16.0.1 (Nuovo testo)/34
Pera, Centaro
Al comma 1, lettera
d),
sostituire ovunque ricorra la parola:
«tre»
con l'altra:
«due».
16.0.1 (Nuovo testo)/44
Gasperini
Al comma 1, lettera
d),
al numero 2) sostituire le parole:
«tre anni»
con le altre:
«quattro anni».
16.0.1 (Nuovo testo)/35
Milio
Al comma 1, lettera
d),
sopprimere il numero 3).
16.0.1 (Nuovo testo)/17
Milio
Al comma 1, lettera
d),
numero 3), sostituire le parole:
«, riferendole ai soli reati offensivi di beni giuridici di rilevante importanza.»
con le seguenti:
«limitandole alla sola pena pecuniaria».
16.0.1 (Nuovo testo)/45
Gasperini
Al comma 1, lettera
d),
al numero 3) sostituire le parole:
«offensivi di beni giuridici di rilevante importanza»
con le altre:
«di rilevante gravità in relazione alla pena».
16.0.1 (Nuovo testo)/36
Pera, Centaro
Al comma 1, lettera
d),
al numero 5) sostituire la parola:
«limitando»
con l'altra:
«escludendo».
16.0.1 (Nuovo testo)/37
Milio
Al comma 1, lettera
d),
numero 5), dopo la parola:
«sostitutive»
aggiungere le seguenti:
«limitandole alla sola pena pecuniaria».
16.0.1 (Nuovo testo)/46
Gasperini
Al comma 1, sopprimere la lettera
e).
16.0.1 (Nuovo testo)/38
Milio
Al comma 1, lettera
e),
sostituire le parole da:
«l'effetto estintivo del reato»
sino alla fine con le seguenti:
«la sospensione dell'esecuzione alla tenuta di condotte risarcitorie o reintegratorie, ovvero all'adempimento di prescrizioni o di forme di messa alla prova impartite dal giudice, e collegando all'ottemperanza l'immediato effetto estintivo del reato».
16.0.1 (Nuovo testo)/30
Fassone
Al comma 1, lettera
e),
dopo la parola:
«reintegratorie»
inserire le seguenti:
«o di risarcimento tardivo dell'obbligo violato».
16.0.1 (Nuovo testo)/47
Gasperini
EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO
IN SEDE REFERENTE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 1496 E 2157
Art. 1.
Al comma 1 sostituire le parole:
«quali che siano le modalità di diffusione, compresa»
con le seguenti:
«e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonchè».
1.1
Il Relatore
Al comma 1, dopo le parole:
«condizioni di accesso particolari»
aggiungere le seguenti:
«, la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo».
1.2
Pettinato
Al comma 1, dopo le parole:
«condizioni di accesso particolari»
aggiungere le seguenti:
«, la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo».
1.3
Bonfietti
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. Al comma 1 dell'articolo 46-
bis
, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soppresse le parole: “in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore”.
2. Al comma 1 dell'articolo 46-
bis
, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: “Il compenso è determinato in relazione agli ascolti registrati dagli istituti di ricerca controllati dall'Autorità di garanzia nelle comunicazioni ai sensi della legge n. 249 del 1997”.
3. All'articolo 46-
bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-
bis
. Ai soli fini della riscossione dell'equo compenso di cui al comma 1, i traduttori o adattatori della versione in lingua italiana dei dialoghi sono considerati autori”.
4. Il comma 4 dell'articolo 46-
bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente: “4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile”».
1.0.1
Centaro
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. All'articolo 46-
bis
, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-
bis
. I traduttori sono considerati autori”;
b)
dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
“4-
bis
. Il compenso a carico degli organismi di emissione è determinato annualmente in relazione all'
audience
di ciascuna emittente”».
1.0.4
Zecchino
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. All'articolo 46-
bis
, comma 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiungere il seguente periodo: “Il compenso è determinato annualmente in relazione agli ascolti registrati dagli Istituti di ricerca di cui prevalentemente si avvale il mercato di riferimento”».
1.0.2
Follieri
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 46-
bis
, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:
“3-
bis
. Ai fini della riscossione e gestione dell'equo compenso di cui al comma 1, i traduttori o adattatori della versione in lingua italiana dei dialoghi sono equiparati agli autori”».
1.0.3
Follieri
Art. 2.
Al comma 2, sopprimere le parole da:
«i responsabili»
fino alla fine.
2.50
Speroni
Sopprimere il comma 1.
2.1
Il Relatore
Al comma 1, nel capoverso, dopo le parole:
«rassegne»
inserire le altre:
«e ritagli».
2.2
Il Relatore
Al comma 1, nel capoverso, dopo la parola:
«rassegne»,
inserire le altre:
«mediante riproduzione di articoli di».
2.2 (Nuovo testo)
Il Relatore
Al comma 1, nel capoverso, dopo la parola:
«rassegne»,
aggiungere le seguenti:
«e ritagli».
2.3
Salvato
Al comma 1, nel capoverso, dopo la parola:
«rassegne»,
inserire le altre:
«mediante riproduzione di articoli di».
2.3 (Nuovo testo)
Salvato
Al comma 1, dopo la parola:
«rassegne»,
inserire le altre:
«e ritagli».
2.4
Centaro, Greco
Al comma 1, nel capoverso, sopprimere le parole:
«salvo quelle raccolte senza scopo di lucro per esclusivo uso interno».
2.5
Pettinato
Al comma 1, nel capoverso sostituire:
«salvo quelle raccolte senza scopo di lucro per esclusivo uso interno»
con
«salvo quelle raccolte senza fini commerciali per esclusivo uso interno purchè realizzate solo su carta».
2.6
Il Relatore
Al comma 1, nel capoverso sostituire le parole:
«salvo quelle raccolte senza scopo di lucro per esclusivo uso interno,»
con le seguenti:
«salvo quelle diffuse senza scopo di lucro ad esclusivo uso interno».
2.7
Callegaro
Al comma 1, nel capoverso, dopo la parola:
«compenso»
inserire le seguenti:
«agli autori e».
2.8
Russo, Senese
Al comma 1, nel capoverso dopo le parole:
«corrispondere un compenso agli»,
aggiungere le seguenti:
«autori e agli».
2.30
Pettinato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatta per i servizi della biblioteca”. ».
2.15
Pettinato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
“1-
bis.
È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi interni della biblioteca o, nei limiti e nelle modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”. ».
2.9
Passigli
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis.
Il secondo comma nell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”. ».
2.10
Scopelliti
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis.
Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”. ».
2.11
Bonfietti
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”.».
2.12
Pettinato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis.
Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al quarto comma, per uso personale”.».
2.13
Centaro
Sopprimere il comma 2.
2.16
Senese, Russo
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti commi:
“.... La riproduzione di opere di cui al primo comma è libera nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, realizzate mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo nei punti o centri di riproduzione privati. I responsabili dei punti o centri di riproduzione privati devono corrispondere un compenso agli aventi diritto per le riproduzioni effettuate. La misura del compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-
ter
della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
Le riproduzioni di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche di cui al secondo comma possono essere effettuate liberamente previo accordo tra le Amministrazioni di appartenza delle biblioteche pubbliche e la SIAE e/o le associazioni di categoria interessate. L'accordo definisce il compenso a favore degli aventi diritto dovuto dalle biblioteche per il servizio riproduzioni erogato. La misura di detto compenso è determinata tenendo in considerazione i dati statistici annuali relativi al numero di opere riprodotte e al numero di utenti fruitori del servizio. È consentito agli aventi diritto il recupero del compenso stabilito nell'accordo mediante una riduzione percentuale pari all'1 per cento dell'IVA da essi dovuta».
2.17
Il Governo
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 è sostituito con il seguente:
“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo quarto comma per uso personale”.
b)
dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
“È consentita nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediate tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-
ter
della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri”.».
2.14
Il Relatore
Al comma 2, nel capoverso:
a) anteporre le parole:
«salvo quanto disposto al secondo comma;
b) sostituire le parole:
«pubblici o privati» con le parole: «aperti al pubblico»;
c) sopprimere le parole:
«utilizzino nel proprio ambito o,»;
d) sostituire le parole:
«anche gratuitamente»
con le parole:
«dietro compenso».
2.18
Russo, Senese
Al comma 2 sostituire le parole:
«quindici per cento»
con le seguenti:
«quaranta per cento».
2.19
Pettinato
Al comma 2 sostituire le parole:
«quindici per cento»
con le seguenti:
«dieci per cento».
2.20
Passigli
Al comma 2, nel capoverso dopo le parole:
«vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma.»
inserire le altre:
«A tal fine essi mantengono su apposito registro bollato l'elenco delle opere e delle pagine riprodotte, e con indicazione dei committenti».
2.21
Passigli
Al comma 3, sostituire le parole da:
«ed è aggiunta»
alla fine con le seguenti:
«e sono inserite, nel secondo periodo della lettera
b)
, dopo le parole “proiezione pubblica” le parole “o la trasmissione televisiva” e dopo la parola “cinematografica” la parola “o audiovisiva”».
2.24
Russo, Senese
Sostituire il numero
«6»
con il numero
«4».
2.25
Il Relatore
Al comma 6, nell'articolo 181-ter ivi richiamato, al comma 1 sopprimere le parole:
«ed al quarto comma dell'articolo 68»
e sopprimere il comma 2.
2.26
Russo, Senese
Al comma 6, nell'articolo 181-ter ivi richiamato, al comma 2 sopprimere le parole:
«in mancanza di patto diverso».
2.40
Pettinato
Art. 3.
Sopprimere l'articolo.
3.1
Centaro, Greco
Sostituire la parola:
«assimilate»
con l'altra:
«audiovisive».
3.2
Il Relatore
Al comma 1, sostituire le parole:
«e assimilate»
con le altre:
«e opere audiovisive assimilate. Ai sensi della presente legge per opere audiovisive assimilate si intendono le opere dell'ingegno di carattere creativo realizzate originariamente per la diffusione attraverso i mezzi audiovisivi ed aventi contenuto narrativo o documentaristico, analogo a quello proprio dell'opera cinematografica».
3.2 (Nuovo testo)
Il Relatore
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1
-bis.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno apportate le modifiche al regolamento di esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, volte ad estendere alle opere assimilate a quelle cinematografiche, costituenti narrazione per immagini e create originariamente per l'utilizzazione attraverso i mezzi audiovisivi, il regime di pubblicità e la regolamentazione prevista e disciplinata dall'articolo 22 della legge 1
o
marzo 1994, n. 153».
3.3
Pettinato
Art. 6.
Al comma 1, nell'articolo 162 ivi richiamato al comma 1, dopo le parole:
«di sequestro e di istruzione preventiva»
, inserire la parola:
«anche».
6.1
Centaro, Greco
Art. 7.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-
bis.
1. Nell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il numero 3, è sostituito dal seguente:
“3. L'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile”».
7.0.1
Pettinato
Art. 8.
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 8. - Dopo l'articolo 171-
quater
della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
“Art. 171-
quinquies. -
Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 171-
ter
e 171-
quater
è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita”».
8.1
Senese
Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-ter.
8.2
Centaro, Greco
Al comma 1, nel capoverso 1-ter, sostituire la parola:
«noleggiata»
, con le parole:
«presa a nolo».
8.3
Il Relatore
Al comma 1, sostituire il capoverso 1-quater, con il seguente:
«1-
quater.
In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate la sanzione amministrativa non può essere comunque inferiore a lire due milioni e si applica, per l'imprenditore, la sanzione accessoria della revoca della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.».
8.4
Centaro, Greco
Art. 9.
Al comma 1, nel comma 1, dell'articolo 174-bis ivi richiamato, sopprimere le parole:
«e non superiore».
9.1
Russo, Senese
Al comma 1, nel comma 2 dell'articolo 174-ter ivi richiamato, sostituire la parola:
«dispone»
con le seguenti:
«può disporre».
9.2
Russo, Senese
Al comma 1, nell'articolo 174-
ter
ivi richiamato, al comma 4, sostituire le parole:
«elaborazione del prototipo»
con la seguente:
«masterizzazione».
9.3
Il Relatore
Al comma 1, nel comma 4 dell'articolo 174-ter ivi richiamato, sostituire le parole:
«elaborazione del prototipo»
con la seguente:
«masterizzazione».
9.4
Centaro, Greco
Al comma 1, nel comma 4 dell'articolo 174-ter ivi richiamato, sostituire le parole:
«elaborazione del prototipo»
con la seguente:
«masterizzazione».
9.5
Pettinato
Al comma 1, nel comma 4 dell'articolo 174-ter ivi richiamato, sostituire le parole:
«elaborazione del prototipo»
con la seguente:
«masterizzazione».
9.6
Bonfietti