279a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE DELIBERANTE
(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore
(2157) CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il senatore PREIONI, prendendo la parola sull'ordine dei lavori, rileva che, nonostante dal foglio delle firme risulti la presenza formale del numero di senatori richiesto per la sede deliberante, tuttavia i senatori effettivamente presenti in aula sono, oltre al Presidente, soltanto in numero di sette. Considerata l'importanza del provvedimento oggetto d'esame, ne chiede il rinvio alla seduta successiva, riservandosi, all'occorrenza, di chiedere la verifica del numero legale.

Il presidente ZECCHINO, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 20,50.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2666-B

Art. 1.

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 13 maggio 1997, n. 132, dopo le parole “periti commerciali”, sono inserite le seguenti: “ovvero essere iscritti al ruolo periti ed esperti delle camere di commercio per la sub categoria Tributi alla data del 30 settembre 1993”»
1.1
Battaglia

Al comma 1, sopprimere le parole: «presso un consulente del lavoro, ovvero».
1.2
Russo

Al comma 1, dopo le parole: «società di revisione» inserire le altre: «o presso un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, o».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «ovvero presso un consulente del lavoro, ovvero».
1.2 (Nuovo testo)
Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le parole: «presso un consulente del lavoro, ovvero».
1.3
Centaro, Greco, Pera

Al comma 1, sopprimere le parole: «presso un consulente del lavoro, ovvero».
1.4
Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, sopprimere le parole: «presso un consulente del lavoro, ovvero».
1.5
Gasperini

Al comma 1, sopprimere le parole: «presso un consulente del lavoro, ovvero».
1.6
Greco

Art. 2.

Al comma 1, la parola: «trecento» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».
2.1
Centaro, Greco, Pera

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 13 maggio 1997, n. 132, è prorogato sino alla data di entrata in vigore della presente legge».
2.2
Greco

Art. 3.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nel caso in cui l'iscrizione al ruolo periti ed esperti di cui al comma 01 dell'articolo 1, sia antecedente al 27 gennaio 1992 si applica anche a tali soggetti il disposto dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 maggio 1997, n. 132, con l'obbligo, pena decadenza dal beneficio, di presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la documentazione prevista all'articolo 1, comma 7, della legge 13 maggio 1997, n. 132».
3.1
Battaglia


SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
16.0.1 (NUOVO TESTO)
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2570

Al comma 1, sopprimere le parole: «o più decreti legislativi».
16.0.1 (Nuovo testo)/39
Gasperini

Al comma 1, le parole: «uno o più decreti legislativi» con le altre: «un decreto legislativo».
16.0.1 (Nuovo testo)/39 (Nuova formulazione)
Gasperini, Scopelliti, Cirami

Al comma 1, sostituire la parola: «prevedano» con la seguente: «preveda».
16.0.1 (Nuovo testo)/40
Gasperini

Al comma 1, sostituire le parole: «e una integrazione organica della disciplina dell'» con le altre: «e un organico coordinamento con l'».
16.0.1 (Nuovo testo)/31
Milio

Al comma 1, sostituire le parole: «un'integrazione» con le seguenti: «una sistemazione».
16.0.1 (Nuovo testo)/41
Gasperini

Al comma 1, dopo la parola: «disciplina» inserire le seguenti: «, nonchè il coordinamento con le sanzioni sostitutive,».
16.0.1 (Nuovo testo)/42
Gasperini

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «tre anni» con le altre: «cinque anni».
16.0.1 (Nuovo testo)/32
Pera, Centaro

Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «nonchè tenendo conto, in ogni forma del risarcimento a titolo oneroso, delle condizioni economiche del condannato».
16.0.1 (Nuovo testo)/43
Gasperini

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) modificando e semplificando il regime delle preclusioni soggettive alla sostituzione, prevedendo che essa non si applichi ai soggetti condannati a pene complessivamente superiori a cinque anni nell'ultimo quinquennio, ovvero più di cinque volte nell'ultimo decennio per reati della stessa indole».
16.0.1 (Nuovo testo)/33
Pera, Centaro

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) modificando e semplificando il regime delle preclusioni soggettive alla sostituzione, prevedendo che essa non si applichi ai soggetti condannati a pene complessivamente superiori a cinque anni nell'ultimo quinquennio, ovvero più di tre volte nell'ultimo decennio per reati della stessa indole».
16.0.1 (Nuovo testo)/34
Pera, Centaro

Al comma 1, lettera d), sostituire ovunque ricorra la parola: «tre» con l'altra: «due».
16.0.1 (Nuovo testo)/44
Gasperini

Al comma 1, lettera d), al numero 2) sostituire le parole: «tre anni» con le altre: «quattro anni».
16.0.1 (Nuovo testo)/35
Milio

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
16.0.1 (Nuovo testo)/17
Milio

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: «, riferendole ai soli reati offensivi di beni giuridici di rilevante importanza.» con le seguenti: «limitandole alla sola pena pecuniaria».
16.0.1 (Nuovo testo)/45
Gasperini

Al comma 1, lettera d), al numero 3) sostituire le parole: «offensivi di beni giuridici di rilevante importanza» con le altre: «di rilevante gravità in relazione alla pena».
16.0.1 (Nuovo testo)/36
Pera, Centaro

Al comma 1, lettera d), al numero 5) sostituire la parola: «limitando» con l'altra: «escludendo».
16.0.1 (Nuovo testo)/37
Milio

Al comma 1, lettera d), numero 5), dopo la parola: «sostitutive» aggiungere le seguenti: «limitandole alla sola pena pecuniaria».
16.0.1 (Nuovo testo)/46
Gasperini

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
16.0.1 (Nuovo testo)/38
Milio

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «l'effetto estintivo del reato» sino alla fine con le seguenti: «la sospensione dell'esecuzione alla tenuta di condotte risarcitorie o reintegratorie, ovvero all'adempimento di prescrizioni o di forme di messa alla prova impartite dal giudice, e collegando all'ottemperanza l'immediato effetto estintivo del reato».
16.0.1 (Nuovo testo)/30
Fassone

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «reintegratorie» inserire le seguenti: «o di risarcimento tardivo dell'obbligo violato».
16.0.1 (Nuovo testo)/47
Gasperini


EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO
IN SEDE REFERENTE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 1496 E 2157

Art. 1.

Al comma 1 sostituire le parole: «quali che siano le modalità di diffusione, compresa» con le seguenti: «e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonchè».
1.1
Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «condizioni di accesso particolari» aggiungere le seguenti: «, la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo».
1.2
Pettinato

Al comma 1, dopo le parole: «condizioni di accesso particolari» aggiungere le seguenti: «, la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo».
1.3
Bonfietti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 46-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soppresse le parole: “in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore”.
2. Al comma 1 dell'articolo 46-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: “Il compenso è determinato in relazione agli ascolti registrati dagli istituti di ricerca controllati dall'Autorità di garanzia nelle comunicazioni ai sensi della legge n. 249 del 1997”.
3. All'articolo 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Ai soli fini della riscossione dell'equo compenso di cui al comma 1, i traduttori o adattatori della versione in lingua italiana dei dialoghi sono considerati autori”.

4. Il comma 4 dell'articolo 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente: “4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile”».
1.0.1
Centaro


Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 46-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. I traduttori sono considerati autori”;

b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

“4-bis. Il compenso a carico degli organismi di emissione è determinato annualmente in relazione all'audience di ciascuna emittente”».
1.0.4
Zecchino


Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 46-bis, comma 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiungere il seguente periodo: “Il compenso è determinato annualmente in relazione agli ascolti registrati dagli Istituti di ricerca di cui prevalentemente si avvale il mercato di riferimento”».
1.0.2
Follieri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 46-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Ai fini della riscossione e gestione dell'equo compenso di cui al comma 1, i traduttori o adattatori della versione in lingua italiana dei dialoghi sono equiparati agli autori”».
1.0.3
Follieri

Art. 2.

Al comma 2, sopprimere le parole da: «i responsabili» fino alla fine.
2.50
Speroni

Sopprimere il comma 1.
2.1
Il Relatore

Al comma 1, nel capoverso, dopo le parole: «rassegne» inserire le altre: «e ritagli».
2.2
Il Relatore

Al comma 1, nel capoverso, dopo la parola: «rassegne», inserire le altre: «mediante riproduzione di articoli di».
2.2 (Nuovo testo)
Il Relatore

Al comma 1, nel capoverso, dopo la parola: «rassegne», aggiungere le seguenti: «e ritagli».
2.3
Salvato

Al comma 1, nel capoverso, dopo la parola: «rassegne», inserire le altre: «mediante riproduzione di articoli di».
2.3 (Nuovo testo)
Salvato

Al comma 1, dopo la parola: «rassegne», inserire le altre: «e ritagli».
2.4
Centaro, Greco

Al comma 1, nel capoverso, sopprimere le parole: «salvo quelle raccolte senza scopo di lucro per esclusivo uso interno».
2.5
Pettinato

Al comma 1, nel capoverso sostituire: «salvo quelle raccolte senza scopo di lucro per esclusivo uso interno» con «salvo quelle raccolte senza fini commerciali per esclusivo uso interno purchè realizzate solo su carta».
2.6
Il Relatore

Al comma 1, nel capoverso sostituire le parole: «salvo quelle raccolte senza scopo di lucro per esclusivo uso interno,» con le seguenti:«salvo quelle diffuse senza scopo di lucro ad esclusivo uso interno».
2.7
Callegaro

Al comma 1, nel capoverso, dopo la parola: «compenso» inserire le seguenti: «agli autori e».
2.8
Russo, Senese

Al comma 1, nel capoverso dopo le parole: «corrispondere un compenso agli», aggiungere le seguenti: «autori e agli».
2.30
Pettinato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatta per i servizi della biblioteca”. ».
2.15
Pettinato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“1-bis. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi interni della biblioteca o, nei limiti e nelle modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”. ».
2.9
Passigli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma nell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”. ».
2.10
Scopelliti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”. ».
2.11
Bonfietti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale”.».
2.12
Pettinato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al quarto comma, per uso personale”.».
2.13
Centaro

Sopprimere il comma 2.
2.16
Senese, Russo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti commi:

“.... La riproduzione di opere di cui al primo comma è libera nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, realizzate mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo nei punti o centri di riproduzione privati. I responsabili dei punti o centri di riproduzione privati devono corrispondere un compenso agli aventi diritto per le riproduzioni effettuate. La misura del compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
Le riproduzioni di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche di cui al secondo comma possono essere effettuate liberamente previo accordo tra le Amministrazioni di appartenza delle biblioteche pubbliche e la SIAE e/o le associazioni di categoria interessate. L'accordo definisce il compenso a favore degli aventi diritto dovuto dalle biblioteche per il servizio riproduzioni erogato. La misura di detto compenso è determinata tenendo in considerazione i dati statistici annuali relativi al numero di opere riprodotte e al numero di utenti fruitori del servizio. È consentito agli aventi diritto il recupero del compenso stabilito nell'accordo mediante una riduzione percentuale pari all'1 per cento dell'IVA da essi dovuta».
2.17
Il Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

“È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo quarto comma per uso personale”.
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

“È consentita nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediate tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri”.».
2.14
Il Relatore

Al comma 2, nel capoverso:

a) anteporre le parole: «salvo quanto disposto al secondo comma;
b) sostituire le parole: «pubblici o privati» con le parole: «aperti al pubblico»;
c) sopprimere le parole: «utilizzino nel proprio ambito o,»;
d) sostituire le parole: «anche gratuitamente» con le parole: «dietro compenso».
2.18
Russo, Senese

Al comma 2 sostituire le parole: «quindici per cento» con le seguenti: «quaranta per cento».
2.19
Pettinato

Al comma 2 sostituire le parole: «quindici per cento» con le seguenti: «dieci per cento».
2.20
Passigli

Al comma 2, nel capoverso dopo le parole: «vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma.» inserire le altre: «A tal fine essi mantengono su apposito registro bollato l'elenco delle opere e delle pagine riprodotte, e con indicazione dei committenti».
2.21
Passigli

Al comma 3, sostituire le parole da: «ed è aggiunta» alla fine con le seguenti: «e sono inserite, nel secondo periodo della lettera b), dopo le parole “proiezione pubblica” le parole “o la trasmissione televisiva” e dopo la parola “cinematografica” la parola “o audiovisiva”».
2.24
Russo, Senese

Sostituire il numero «6» con il numero «4».
2.25
Il Relatore

Al comma 6, nell'articolo 181-ter ivi richiamato, al comma 1 sopprimere le parole: «ed al quarto comma dell'articolo 68» e sopprimere il comma 2.
2.26
Russo, Senese

Al comma 6, nell'articolo 181-ter ivi richiamato, al comma 2 sopprimere le parole: «in mancanza di patto diverso».
2.40
Pettinato

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.
3.1
Centaro, Greco

Sostituire la parola: «assimilate» con l'altra: «audiovisive».
3.2
Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «e assimilate» con le altre: «e opere audiovisive assimilate. Ai sensi della presente legge per opere audiovisive assimilate si intendono le opere dell'ingegno di carattere creativo realizzate originariamente per la diffusione attraverso i mezzi audiovisivi ed aventi contenuto narrativo o documentaristico, analogo a quello proprio dell'opera cinematografica».
3.2 (Nuovo testo)
Il Relatore


Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno apportate le modifiche al regolamento di esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, volte ad estendere alle opere assimilate a quelle cinematografiche, costituenti narrazione per immagini e create originariamente per l'utilizzazione attraverso i mezzi audiovisivi, il regime di pubblicità e la regolamentazione prevista e disciplinata dall'articolo 22 della legge 1o marzo 1994, n. 153».
3.3
Pettinato


Art. 6.


Al comma 1, nell'articolo 162 ivi richiamato al comma 1, dopo le parole: «di sequestro e di istruzione preventiva», inserire la parola: «anche».
6.1
Centaro, Greco

Art. 7.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il numero 3, è sostituito dal seguente:

“3. L'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile”».
7.0.1
Pettinato

Art. 8.

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. - Dopo l'articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Art. 171-quinquies. - Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 171-ter e 171-quater è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita”».
8.1
Senese

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-ter.
8.2
Centaro, Greco

Al comma 1, nel capoverso 1-ter, sostituire la parola: «noleggiata», con le parole: «presa a nolo».
8.3
Il Relatore

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-quater, con il seguente:

«1-quater. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate la sanzione amministrativa non può essere comunque inferiore a lire due milioni e si applica, per l'imprenditore, la sanzione accessoria della revoca della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.».
8.4
Centaro, Greco

Art. 9.

Al comma 1, nel comma 1, dell'articolo 174-bis ivi richiamato, sopprimere le parole: «e non superiore».
9.1
Russo, Senese

Al comma 1, nel comma 2 dell'articolo 174-ter ivi richiamato, sostituire la parola: «dispone» con le seguenti: «può disporre».
9.2
Russo, Senese

Al comma 1, nell'articolo 174-ter ivi richiamato, al comma 4, sostituire le parole: «elaborazione del prototipo» con la seguente: «masterizzazione».
9.3
Il Relatore

Al comma 1, nel comma 4 dell'articolo 174-ter ivi richiamato, sostituire le parole: «elaborazione del prototipo» con la seguente: «masterizzazione».
9.4
Centaro, Greco

Al comma 1, nel comma 4 dell'articolo 174-ter ivi richiamato, sostituire le parole: «elaborazione del prototipo» con la seguente: «masterizzazione».
9.5
Pettinato

Al comma 1, nel comma 4 dell'articolo 174-ter ivi richiamato, sostituire le parole: «elaborazione del prototipo» con la seguente: «masterizzazione».
9.6
Bonfietti