LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997


85a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Montecchi.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE REFERENTE
(449) FILOGRANA ed altri: Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale
(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana.

In apertura di seduta il presidente SMURAGLIA ricorda che oggi pomeriggio il senatore Michele De Luca ha dovuto concludere precipitosamente il proprio intervento nella discussione generale, a causa del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea e pertanto ritiene opportuno consentire che lo stesso senatore Michele De Luca svolga, qualora lo desideri, alcune considerazioni ad integrazione di quanto già esposto nella seduta pomeridiana.

Il senatore Michele DE LUCA, in aggiunta alle osservazioni da lui già svolte nella seduta pomeridiana su singole parti del disegno di legge n. 1918, si pronuncia in senso favorevole alle disposizioni che figurano all'articolo 15 e, in particolare, alla previsione di agevolazioni contributive per incentivare la formazione professionale dei giovani assunti con contratti di apprendistato. Richiama quindi l'attenzione sul comma 5 dello stesso articolo 15, osservando che la delega al Governo ivi contenuta, ad emanare norme regolamentari per il riordino della materia inerente i rapporti di lavoro speciali con contenuti formativi, dovrebbe essere meglio precisata sia per quel che riguarda i princìpi direttivi, sia per quanto attiene ad una più puntuale determinazione dei limiti della delegificazione proposta. All'articolo 16, riguardante il riordino della formazione professionale, sembra opportuna una più articolata individuazione dei requisiti richiesti per i soggetti privati ai quali dovrebbe essere affidato lo svolgimento di attività di formazione professionale, di cui alla lettera c) del comma 1, mentre la lettera f) relativa all'adozione di misure idonee a favorire la ristrutturazione degli enti di formazione, dovrà forse essere meglio formulata tenendo conto delle competenze che in tale materia spettano alle regioni.

Prende quindi la parola il senatore PELELLA il quale osserva che, di tutta la complessa manovra del Governo sul fronte occupazionale, si è finito purtroppo negli ultimi tempi col mettere soprattutto in evidenza le misure relative al lavoro interinale, materia certamente importante, ma che non va nè enfatizzata nè demonizzata, ma considerata con grande pacatezza e «laicità». Quanto al rilievo critico sollevato dal senatore Napoli, circa il fatto che si sarebbero persi, a suo giudizio, due anni nell'adottare misure come quelle in esame, osserva che il lavoro interinale va considerato come uno degli ultimi tasselli del complesso mosaico dell'azione governativa e afferma anche che l'introduzione di elementi di flessibilità nel mercato del lavoro deve essere accompagnata, nei limiti del possibile, da clausole e norme che non facciano coincidere flessibilità e precarizzazione. Se è vero, ad esempio, che è cessata la stagione del posto fisso e stabile per tutta la vita, e se è vero che la mobilità dovrà diventare un elemento fisiologico del lavoro, è però necessario che essa non si trasformi in una uscita definitiva dalle occupazioni regolari. Dal suo punto di vista, dunque, la fornitura di lavoro temporaneo deve essere disciplinata con quello spirito di sperimentazione con cui essa è stata prevista dall'Accordo del luglio 1993 e nella consapevolezza che essa costituisce, come ha recentemente messo in evidenza l'onorevole Salvati, uno strumento di nicchia che potrà mobilitare al massimo 250 mila posti di lavoro e il cui ruolo fondamentale è quello di favorire l'emersione dei rapporti illegali e un migliore incontro tra domanda e offerta di lavoro. Nei confronti di questo nuovo strumento, la Sinistra ha sicuramente maturato un atteggiamento di maggiore apertura, ma non può certo deporre l'indispensabile cautela necessaria nella prima fase di sperimentazione perchè, comunque, i lavoratori siano tutelati e per evitare ogni rischio che ad attività di questo tipo possano dedicarsi soggetti e capitali di provenienza non chiara. Anche per quanto riguarda i lavoratori dipendenti dalle società di fornitura, dovrebbe essere salvaguardata l'esigenza di effettuare una forte selezione della platea dei soggetti interessati, escludendo le qualifiche professionali più basse, in quanto meno capaci di autotutela, e includendo invece impiegati ed altri lavoratori più disponibili alla mobilità. Negli stessi settori dell'agricoltura e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti per le qualifiche professionali di carattere più tecnico, come ad esempio agrimensori, laureati in biologia o quelli in tecniche dell'alimentazione.
Sempre in tema di lavoro interinale, si dovrebbe a suo giudizio aumentare a un miliardo il limite minimo di capitale versato previsto come requisito dall'articolo 2 per le società di fornitura, così come andrebbe aumentato a sei il numero delle regioni in cui esse debbono, perlomeno, svolgere la loro attività; anche il valore minimo previsto dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, per quanto riguarda il deposito cauzionale nei primi due anni di sperimentazione, dovrebbe essere aumentato a 700 milioni. Il rapporto di dipendenza tra lavoratore e società di fornitura non dovrebbe, inoltre, essere a tempo indeterminato, perchè altrimenti verrebbero meno le motivazioni del lavoratore a cercare rapporti di lavoro più stabili. Giudica invece positivamente la novità contenuta nell'articolo 8 che offre una possibile uscita a tutti quei lavoratori che usufruiscono di misure di sostegno del reddito o sono impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che versano perciò in una situazione di precarietà.
Giudica poi necessario vincolare l'utilizzazione della riserva di 400 miliardi appostata dall'articolo 13 nell'ambito del Fondo per l'occupazione, in modo che la sua destinazione sia equamente ripartita tra i due obiettivi individuati dall'articolo e a cui sono finalizzati gli incentivi di riduzione delle aliquote contributive: la riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e il lavoro a tempo parziale. L'oratore si sofferma infine sugli articoli che riguardano la formazione professionale e l'apprendistato, affermando in generale che l'esperienza di inefficienze e ladrocini che ha caratterizzato la formazione professionale soprattutto nelle regioni meridionali impone un riordino dell'intera materia in modo che vi siano garanzie che i soggetti abilitati facciano effettivamente formazione, in sintonia con i mutamenti e le esigenze del mercato del lavoro. In prospettiva si dovrà inoltre cercare di unificare gli strumenti della formazione e dell'apprendistato e, per quanto riguarda il testo in esame, si dichiara a favore dell'allargamento della formazione agli enti pubblici di ricerca e ritiene opportuno introdurre alcune correzioni e chiarimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,55.