GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee



Mercoledì 11 novembre 1998

113a Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN








La seduta inizia alle ore 8,35.



COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA XIX COSAC (A008 000, C23a, 0009°)



Il presidente BEDIN comunica che, in relazione alla prossima Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) dei Parlamenti dell'Unione europea - che si svolgerà a Vienna il 23 e 24 novembre ed alla quale parteciperà, in rappresentanza della Giunta, con il vice presidente Tapparo e il senatore Magnalbò - ha scritto all'onorevole Schieder, Presidente della Delegazione austriaca alla COSAC, che aveva in precedenza sollecitato le considerazioni dei vari paesi sulle modalità di funzionamento della COSAC dopo il Trattato di Amsterdam. L'oratore afferma in particolare di aver ribadito, dopo essersi consultato con i colleghi, il sostegno già espresso in passato per la proposta irlandese volta a modificare il Regolamento della Conferenza onde consentire la convocazione di riunioni straordinarie dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari. Tale proposta è stata già esaminata in occasione della scorsa riunione, tenutasi a Londra, ma non è stata accolta per il veto posto da alcune delegazioni. Al riguardo, senza prefigurare la costituzione di un ennesimo organismo comunitario di carattere permanente, si potrebbe altresì ipotizzare di ripetere l'opportuna iniziativa assunta nello scorso anno da parte della Presidenza lussemburghese la quale ha colto l'occasione di una riunione della Troïka - cui partecipa anche il Parlamento europeo - per organizzare una riunione informale dei presidenti delle Commissioni per gli affari europei.
Nella lettera inviata alla Presidenza austriaca l'oratore ha altresì proposto di assumere decisioni adottando la regola del consenso per delegazioni giacché l'impossibilità di raggiungere l'unanimità dei singoli componenti della COSAC rischia di paralizzarne l'attività. Laddove i dissensi di singole delegazioni non fossero particolarmente profondi si potrebbe altresì procedere all'adozione di documenti che rechino annotate le eventuali riserve, utilizzando un metodo che si è reso estremamente proficuo per l'approvazione di una dichiarazione finale al termine del Forum parlamentare euromediterraneo che si è tenuto a Bruxelles il 27 e 28 ottobre.

La Giunta prende atto delle comunicazioni del Presidente.



IN SEDE CONSULTIVA



(125) MANIERI ed altri - Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe

(207) SALVATO e CARCARINO - Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo

(924) COSTA ed altri - Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico

(2565) FIORILLO - Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici

(3362) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri)
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione. Parere all'11a Commissione: favorevole)

Prosegue l'esame rinviato nella seduta del 4 novembre.

La relatrice DANIELE GALDI risponde ai quesiti sollevati nella precedente seduta rilevando come i provvedimenti in titolo rechino disposizioni inerenti le misure di prevenzione con riferimento al servizio sanitario nazionale analoghe a quelle previste dal disegno di legge n. 79, già esaminato dalla Giunta. Per quanto concerne i profili assicurativi, il disegno di legge n. 3362, approvato dalla Camera dei deputati, prevede l'assicurazione obbligatoria per la tutela infortunistica e per l'invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambiente domestico attribuendo all'INAIL la gestione della suddetta assicurazione e fissando il premio nella misura di lire 25 mila annue, a carico dello Stato per i soggetti titolari di redditi più bassi.
Anche gli altri provvedimenti in titolo istituiscono meccanismi di assicurazione analoghi differenziandosi, tuttavia, in ordine alle prestazioni garantite. Il disegno di legge n. 3362 rapporta infatti la rendita per inabilità alla retribuzione prevista nel settore industriale mentre altri provvedimenti fanno riferimento anche all'artigianato. Il suddetto disegno di legge dispone altresì la costituzione di un fondo autonomo speciale nell'ambito dell'INAIL cui sovrintende un Comitato amministratore.
Soffermandosi sul disegno di legge n. 125, d'iniziativa della senatrice Manieri ed altri, l'oratore ne illustra le disposizioni di tutela della maternità che prevedono l'attribuzione di una specifica indennità - iniziativa già assunta, peraltro, da talune regioni - che necessiterebbe di opportuni approfondimenti nella sede competente in ordine alla copertura finanziaria. Anche il suddetto disegno di legge attribuisce all'INAIL la gestione di un sistema di indennizzo per gli infortuni connessi all'attività casalinga, che determinino un'invalidità non inferiore al 20 per cento, prevedendo altresì un contributo di lire 5.200 mensili nonché l'istituzione di un albo per il lavoro casalingo che, ad avviso della relatrice, potrebbe rivelarsi una misura eccessiva.
Rilevando che il disegno di legge n. 207, di iniziativa dei senatori Salvato e Carcarino, non reca la copertura finanziaria, l'oratore osserva che tale aspetto non attiene le competenze della Giunta bensì quelle della Commissione bilancio. Al riguardo altri provvedimenti prevedono norme di copertura, con riferimento ad accantonamenti attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e già destinati a specifiche iniziative, le quali potrebbero comportare problemi oggetto tuttavia delle competenze di altra Commissione. Il disegno di legge n. 207 attribuisce la gestione di un sistema di assicurazione per gli infortuni domestici sia a un fondo costituito presso l'INAIL sia alle imprese private di assicurazione, prevedendo un contributo dello Stato per il pagamento dei premi da parte di soggetti appartenenti a nuclei familiari il cui reddito sia inferiore a 30 milioni di lire. Il provvedimento istituisce altresì un osservatorio per il monitoraggio degli infortuni domestici.
Il disegno di legge n. 924, di iniziativa del senatore Costa, istituisce anch'esso un sistema misto, gestito sia dall'INAIL sia dalle imprese di assicurazione, selezionate sulla base di gare pubbliche da parte delle autorità regionali. Sono previsti indennizzi nel caso di degenza ospedaliera non inferiore a dieci giorni o per invalidità permanente superiore al 20 per cento nonché contributi per la stipulazione dell'assicurazione da parte di persone appartenenti a nuclei familiari il cui reddito sia inferiore a 18 milioni annui. Tali contributi vengono erogati dalle Regioni utilizzando 40 miliardi stanziati dallo Stato. Il disegno di legge n. 2565, di iniziativa della senatrice Fiorillo, prevede infine l'istituzione di un fondo per l'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL con un premio annuo di lire 25 mila e l'erogazione di una rendita per infortuni che determinino una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 33 per cento.
Rilevando che la normativa dell'Unione europea lascia alla libera facoltà degli Stati l'opzione fra l'attribuzione di un monopolio all'INAIL o la configurazione di un regime privatistico, la relatrice propone di esprimere, per quanto attiene i profili comunitari, un parere favorevole.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea la rilevanza dei fondi trasferiti dallo Stato alle Regioni ed osserva come i disegni di legge in titolo presentino dei problemi di congruità sia nel merito sia in ordine alla copertura finanziaria. L'oratore rileva inoltre che appare inadeguata la definizione degli incidenti domestici che rientrano nel campo di copertura dei rischi considerando, a tal proposito, la difficoltà di porre una distinzione tra il tempo dedicato al lavoro domestico ed altri momenti della vita domestica.

Il senatore MANZI condivide le finalità dei disegni di legge in esame ma esprime le proprie perplessità sulla mancata copertura di taluni rischi quali gli incidenti mortali. Non viene inoltre regolata la destinazione delle risorse raccolte dal sistema di assicurazione obbligatoria e attribuite all'INAIL ove esse dovessero eccedere i pagamenti per gli indennizzi. Al riguardo potrebbe essere opportuna la configurazione di un periodo di sperimentazione e verifica compreso fra sei mesi ed un anno onde valutare il funzionamento ed i costi dell'istituendo meccanismo di assicurazione.

Il senatore NAVA rileva che le assicurazioni già dispongono dei dati inerenti la casistica sugli incidenti domestici.

La relatrice DANIELE GALDI ribadisce che i profili di copertura finanziaria ed altri aspetti sollevati nel dibattito attengono rispettivamente la Commissione bilancio e la Commissione di merito e sottolinea l'importanza che venga sancito il principio dell'equiparazione del lavoro domestico ad altre forme di lavoro ai fini della copertura dei rischi. Alla definizione del principio seguirà ovviamente una fase di sperimentazione e l'emanazione di una regolamentazione di dettaglio. Condividendo a questo riguardo l'opzione in favore di un regime pubblicistico, che meglio garantisce i rischi derivanti da un'attività lavorativa, l'oratore osserva come talune verifiche potranno essere svolte dall'istituendo Comitato amministrativo di vigilanza.

Il presidente BEDIN conviene che le imprese assicuratrici dispongono di un'ampia casistica che già consente loro di stipulare dei contratti inerenti le varie fattispecie di incidenti domestici, in merito alla cui definizione non dovrebbero pertanto presentarsi problemi. L'aspetto più rilevante è invece quello di assimilare per la prima volta l'attività domestica ad altre forme di lavoro nonché la scelta in ordine al regime da applicare ai fini della copertura dei rischi. Dal punto di vista culturale la novità è infatti costituita dal fatto di qualificare come lavoro un'attività non retribuita ma l'evoluzione tecnologica, con lo sviluppo del telelavoro, consente di considerare sempre più sfumata la distinzione fra tempo libero e tempo dedicato alla professione.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato alla relatrice a redigere un parere favorevole sui provvedimenti in titolo, per quanto di competenza, nei termini emersi nel dibattito.

(1572) MONTELEONE - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996

(3568) BETTAMIO ed altri - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale
(Parere alla 9a Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta delibera di svolgere l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo e conviene sul rinvio dell'esame.

(3366) Deputati CORLEONE ed altri - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (Approvato dalla Camera dei deputati)

(3426) TAPPARO ed altri - Norme in materia delle minoranze linguistiche
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite: seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame rinviato nella seduta del 30 luglio.

Il relatore NAVA riferisce sui provvedimenti in titolo rilevando come lo scorso giugno la Camera abbia approvato il disegno di legge n. 3366 - che reca disposizioni per la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo - cui si è aggiunto, scorso luglio, il disegno di legge n. 3426, di iniziativa dei senatori Tapparo ed altri, che include nella tutela di patrimoni linguistici anche il piemontese. Tale aspetto, peraltro, appare quello più significativo sotto il profilo degli indirizzi europei giacché la lingua piemontese non figura nello studio - peraltro di valore indicativo - realizzato dal Parlamento europeo applicando la definizione di lingue minoritarie prevista dalla Carta europea sulle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992. Al riguardo l'oratore invita il senatore Tapparo ad esporre eventuali ulteriori elementi di informazione.
Soffermandosi sul disegno di legge n. 3366 il relatore Nava illustra l'articolo 3, che delimita l'ambito territoriale e sub-comunale cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche, con riferimento alla richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini o di un terzo dei consiglieri comunali dei Comuni interessati, e che consente alle minoranze linguistiche di costituire organismi di coordinamento a livello interprovinciale o interregionale. L'articolo 4 reca disposizioni sull'educazione scolastica concernente le lingue di minoranza, che viene impartita sulla base delle richieste presentate dai genitori degli alunni secondo le modalità definite dalle istituzioni scolastiche - che possono realizzare anche iniziative formative per gli adulti - nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione.
Esprimendo talune perplessità sull'inclusione del piemontese e, in misura minore, del sardo nel suddetto regime di tutela l'oratore precisa che l'articolo 7, comma 4, del disegno di legge n. 3366 prevede che, nel caso di atti destinati ad uso pubblico redatti nelle due lingue, producano effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana. Vengono anche stanziati dei fondi da ripartirsi fra gli Enti locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per l'assolvimento dei compiti ad essi demandati dalla legge in titolo. L'articolo 11, inoltre, consente che con provvedimento prefettizio e la presentazione di adeguata documentazione sia ripristinato il cognome precedentemente italianizzato di cittadini appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute.
L'oratore illustra anche talune disposizioni del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati che consentono a Regioni ed enti locali di determinare provvidenze per l'editoria, organi di stampa ed emittenti radiotelevisive che utilizzino le lingue tutelate nonché le norme concernenti i rapporti con Stati esteri e la cooperazione transfrontaliera.
Non rilevando problemi di compatibilità con il diritto comunitario per alcuno dei provvedimenti in titolo il relatore ribadisce le proprie perplessità sull'inclusione della lingua piemontese nel suddetto regime di tutela, cui allora potrebbero essere associate in teoria anche altre lingue regionali, aspetto che tuttavia non riguarda i profili di competenza della Giunta.

Il senatore TAPPARO, rilevando come i profili più strettamente glottologici siano di specifica competenza della Commissione di merito, osserva che a livello comunitario si assiste ad una tendenza volta a riconoscere e salvaguardare i patrimoni linguistici regionali e locali. Al riguardo è opportuno considerare che il carattere di minoranza linguistica costituisce un valore in quanto si ricollega alle radici storiche ed alla capacità di esprimere delle esigenze particolari. Alcune comunità linguistiche, molto strutturate, hanno ottenuto il riconoscimento di forme di bilinguismo laddove in altri casi la tutela della lingua minoritaria assume un carattere residuale, dovuto anche a forme di trascuratezza o a restrizioni poste in passato.
Soffermandosi sul disegno di legge n. 3426 l'oratore sottolinea altresì come esso non definisca le minoranze linguistiche con riferimento a specifiche percentuali di popolazione poiché il problema principale è quello di cogliere la configurazione di minoranze linguistiche. È anche prevista la possibilità di utilizzare le lingue tutelate, nei territori in cui esse sono presenti in modo significativo, nell'ambito delle assemblee regionali e degli Enti locali e negli uffici della Pubblica amministrazione, salvo quelli preposti alla difesa, all'ordine pubblico e alla giustizia, fermo restando che solo gli atti di tali amministrazioni redatti in lingua italiana hanno valore di atti legali. Il suddetto disegno di legge consente anche il ripristino dei toponimi che in passato sono stati forzatamente italianizzati, recuperando un importante patrimonio storico.
Ritenendo che in materia debbano essere valorizzate le competenze regionali - e che pertanto si debba evitare di adottare disposizioni nazionali eccessivamente rigide - l'oratore esclude profili di contrasto con la normativa europea e comunitaria considerando la definizione stabilita dall'articolo 1 della Carta europea sulle lingue regionali o minoritarie e tenendo conto che lo studio precedentemente citato ha carattere puramente indicativo. L'oratore esprime altresì il proprio rammarico per non essere stato consultato dagli Uffici nella predisposizione della documentazione essendo in grado di fornire utile materiale di informazione, di cui preannuncia la trasmissione alla Giunta.

Il presidente BEDIN sottolinea come i rilievi del senatore Tapparo non possano essere ascritti alla Segreteria della Giunta, che ha predisposto ampia documentazione sui profili comunitari, ma vadano eventualmente riferiti ad aspetti di merito e cede la parola al senatore Vertone Grimaldi iscritto a parlare.

Il senatore VERTONE GRIMALDI osserva come l'Unione europea stimoli l'utilizzo dei dialetti nei Paesi membri a danno delle lingue nazionali - salvo l'inglese - e sottolinea come si sia persa la distinzione, un tempo generalmente riconosciuta, fra dialetto e lingua. Al riguardo si deve infatti rilevare la presenza di un articolato panorama di dialetti diversi anche all'interno dell'area linguistica piemontese. In tale prospettiva l'oratore, senza disconoscere l'esigenza di problemi specifici per lingue quali il franco-provenzale o l'occitano, ritiene pericolosa e dispendiosa la tendenza a marcare le isoglosse.

Il senatore MANZI, nonostante l'iniziale perplessità - che lo ha indotto a non sottoscrivere, fra i presentatori, il disegno di legge n. 3426, avendo egli sempre avuto a cuore l'unità nazionale - dichiara di condividere il suddetto provvedimento in quanto si rende conto che la conoscenza dei dialetti piemontesi, che si caratterizzano per la vicinanza della regione con la Francia, tende a sparire nelle giovani generazioni benché essi siano ancora impiegati come lingua prevalente in talune vallate. Le differenze fra tali dialetti, peraltro, non sono tali da rendere reciprocamente impossibile la comunicazione e pertanto si rende opportuna l'adozione di misure volte ad evitare che si perda questo patrimonio.

Il senatore TAPPARO osserva come le misure di tutela delle lingue minoritarie non siano peraltro in contrasto con la salvaguardia dell'unità nazionale e con lo spirito della costruzione europea ma aiutino piuttosto a difendere talune specificità nazionali in una società caratterizzata dal cosmopolitismo e dal processo di globalizazzione.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame.


La seduta termina alle ore 9,35.