GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

335a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO


Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 10,30.


IN SEDE REFERENTE

(3160) Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri

(1247-ter) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° ottobre scorso.

Si prosegue nella discussione generale.

Il senatore RUSSO prospetta alcuni aspetti problematici del disegno di legge n. 3160: tali profili riguardano sostanzialmente, con riferimento agli articoli 1 e 3, la mancata previsione degli effetti dei titoli di preferenza sulla valutazione complessiva degli aspiranti giudici di pace. Infatti l'articolo 1 richiede l'indicazione di tali titoli nella domanda di ammissione al tirocinio, ma non ne specifica i criteri di ponderazione, mentre l'articolo 3, nel sostituire l'articolo 5 della legge n. 374 del 1991, si limita a considerare alcuni di tali titoli soltanto quale requisito il cui possesso esenta dall'obbligo di avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, uno fra i requisiti necessari per la nomina a giudice di pace. Altri aspetti problematici concernono l'articolo 4 del disegno di legge, che innovando al vigente articolo 6 della legge n. 374 del 1991, rende obbligatori i corsi per i giudici di pace organizzati dal consiglio giudiziario, corsi che dovrebbero essere resi obbligatori non solo per i giudici di pace già titolari dell'ufficio, ma altresì finalizzati alla formazione degli aspiranti tirocinanti. Dopo aver messo in evidenza le cause di incompatibilità con l'ufficio del giudice di pace, come risultano dall'articolo 6 del disegno di legge il quale amplia significativamente, ma in maniera equilibrata, i casi di incompatibilità previsti dall'articolo 8 della stessa legge n.374, richiama l'attenzione della Commissione sull'ulteriore esigenza di introdurre alcuni correttivi all'articolo 7 del disegno di legge, relativamente ai casi di dispensa per infermità o altri impedimenti che si protraessero oltre i sei mesi ma non avessero effetti impeditivi irreversibili all'esercizio delle funzioni. Dovrebbe, ad avviso del senatore Russo, essere altresì completato l'articolo 8, relativo ai doveri del giudice di pace, che nel testo proposto è insoddisfacente rispetto alla specificità della figura del giudice di pace, in quanto da una parte si limita a individuarne i doveri solo con riferimento a quelli previsti per i magistrati ordinari e, dall'altro, non comprende norme in tema di responsabilità disciplinare. Circa l'articolo 14, anche sulla base delle valutazioni a suo tempo espresse dal relatore Fassone, condivide la presenza dei profili problematici connessi con l'attribuzione al giudice di pace della competenza di giudicare sia sulle ipotesi di lesioni personali volontarie punibili a querela della persona offesa sia sui casi di lesioni personali colpose limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela della persona offesa e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale. Si riserva, pertanto, di presentare una proposta di modifica per rendere competente il giudice di pace anche per le fattispecie connesse alla colpa professionale perseguibili a querela purché la malattia abbia una durata non superiore ai venti giorni. Conclude rilevando che i due aspetti della figura del giudice di pace costituiti da un lato dal suo ruolo di mediatore sociale e, dall'altro, dalla maggiore specializzazione a lui richiesta, troveranno una loro sintesi equilibrata nel provvedimento in esame.

Il senatore FOLLIERI rileva che il disegno di legge n.3160 rappresenta un intervento di natura strutturale che appare in preminenza finalizzato a realizzare una significativa riduzione del carico di lavoro che attualmente grava sui giudici ordinari. In questa prospettiva appare però difficilmente comprensibile la ragione per cui nel definire la competenza in materia penale del giudice di pace si prevede, con l'articolo 17 del disegno di legge in questione, la competenza del tribunale in grado di appello sulle impugnazioni proposte avverso le sentenze e i provvedimenti penali dello stesso giudice di pace. Considerando che i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace sono tali da destare scarso allarme sociale e tenendo altresì conto della natura delle sanzioni che possono essere irrogate dal medesimo, ritiene possibile e opportuno eliminare la previsione di un giudizio di secondo grado, aspetto che oltretutto non implicherebbe violazione di divieti di ordine costituzionale. Si tratterebbe di una soluzione che recepirebbe i suggerimenti in questo senso più volte formulati sul piano dottrinale e che risulterebbe coerente con le esigenze deflattive del carico giudiziario già evidenziate.
L'oratore prosegue rilevando come, a suo avviso, non appaia convincente il disposto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 del disegno di legge n.3160 che, fissando i caratteri essenziali del procedimento penale davanti al giudice di pace, prevede lo svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento della possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari ad eccezione degli atti delle parti con contenuto dichiarativo. L'introduzione di questo principio significherebbe un vero e proprio ritorno alla prassi inquisitoria che non sembra opportuno nonostante il modesto rilievo dei reati che verrebbero giudicati con tali modalità procedurali. A questo proposito - riprendendo un suggerimento da altri avanzato in altra sede - ritiene che si potrebbe ipotizzare una soluzione alternativa imperniata sul diverso principio del patteggiamento della prova. Ciò più specificamente comporterebbe che gli atti delle indagini preliminari sarebbero utilizzabili solo sussistendo l'accordo delle parti, in mancanza di tale accordo essi sarebbero invece inutilizzabili e, ai fini della deliberazione, il giudice potrebbe servirsi soltanto del materiale raccolto in sede dibattimentale con le eccezioni previste in via generale dalle norme del codice di procedura penale.
Da ultimo richiama l'attenzione sui problemi sottesi al disposto dell'articolo 14 del citato disegno di legge n.3160, rilevando al riguardo, in particolare, l'esigenza di un coordinamento fra tale articolo e il contenuto del disegno di legge n.2570 in materia di depenalizzazione dei reati minori.

Il senatore BATTAGLIA si dichiara contrario all'attribuzione di competenze penali al giudice di pace e contrario altresì alla previsione che tale funzione possa essere ricoperta da chi svolga o abbia svolto la professione forense. Ritiene infatti che la forma mentis e la cultura professionale proprie dell'attività forense siano inconciliabili con l'imparzialità connaturata all'esercizio della funzione giurisdizionale. A suo avviso, l'esperienza maturata dimostra che troppo spesso avvocati, investiti di funzioni giurisdizionali onorarie, hanno fatto di tale posizione un uso strumentale, con inevitabile ricadute negative sull'immagine di tutta l'avvocatura. Ribadisce in conclusione la profonda convinzione che avvocati e magistrati debbano sia gli uni sia gli altri svolgere esclusivamente le attività istituzionali loro proprie e, più in generale, evidenzia l'insufficienza dei provvedimenti in titolo, come anche degli altri in cui si articola il disegno di riforma che il ministro Guardasigilli sta cercando di portare avanti, rispetto alle esigenze e ai problemi reali che affliggono la giustizia italiana.

Il senatore PERA è in linea di principio non contrario ai contenuti del disegno di legge n.3160 in quanto ritiene sia da valutare positivamente un intervento che si muove nel senso di una maggiore laicizzazione della giustizia sia nel senso di attenuare quegli elementi di sacralità che ancora la caratterizzano, sia di affidarne concretamente l'amministrazione a soggetti diversi dai magistrati togati e cercando, altresì, di fare in modo che il ricorso allo strumento processuale finisca sempre più per essere un rimedio estremo a situazioni di conflittualità sociale. Peraltro non può non rilevarsi che provvedimenti i quali costituiscono parti di un unico complessivo intervento riformatore - si tratta in particolare, oltre al disegno di legge n.3160, della depenalizzazione dei reati minori, attualmente all'esame dell'Aula Senato, e della riforma del rito monocratico attualmente all'esame della Camera dei deputati - non riescono a procedere in maniera coordinata e parallela fra di loro, come invece sarebbe necessario. Nel riservarsi di presentare propri emendamenti nel prosieguo dell'esame, ritiene infine opportuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti specifici del disegno di legge n.3160. In particolare sottolinea come la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge n.374 del 1991, come sostituito dall'articolo 3, preveda il requisito dell'idoneità anche psichica quale presupposto per la nomine a giudice di pace. Si tratta di una conferma senz'altro apprezzabile, alla luce della quale non può non rilevarsi che tale requisito, diversamente da quanto avviene oggi, dovrebbe a maggior ragione valere ed essere richiesto per i magistrati ordinari. Sempre con riferimento al nuovo testo dell'articolo 5 della legge n.374 va evidenziato come la formulazione del comma 3 appaia generica ed implichi un eccessivo margine di discrezionalità per cui sarebbe opportuno sostituirla con una diversa previsione che ponga rimedio a tale inconveniente, fra l'altro individuando tassativamente alcune situazioni che precluderebbero la nomina a giudice di pace pur sussistendo i requisiti di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 5.

Il presidente ZECCHINO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 11,30.