1. Le pene detentive possono essere scontate nel paese d’origine dello straniero condannato, qualora vi siano accordi tra gli Stati interessati che prevedono parità di condizioni nell’esecuzione delle sanzioni inflitte.
2. L’Autorità giudiziaria, su segnalazione degli istituti carcerari, può richiedere allo Stato cui appartiene lo straniero che l’esecuzione della pena sia effettuata nel medesimo Stato, qualora fra essi sussista un trattato di collaborazione internazionale“».
1.1
1. Nei confronti dello straniero che deve scontare una pena detentiva inflittagli dall’Autorità Giudiziaria, ne viene disposta l’espulsione ed assicurata l’esecuzione presso il paese d’origine, previa intesa tra le Autorità giudiziarie interessate“».
1.2
«Art. 1. - 1. Nell’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Nei casi previsti dal comma 3, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza è applicata la custodia cautelare in carcere“».
1.3
«Art. 1. - 1. Nel comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: “previste dallo stesso articolo“, aggiungere le parole: “nonchè al delitto di cui al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286“».
1.4
«Art. 1. – Nel comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole “previste dallo stesso articolo“ sono aggiunte le altre “nonché al delitto di cui al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo n.286 del 1998, ultimo periodo“».
1.5
«Art. 1. – Nel comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole “previste dallo stesso articolo“ aggiungere le altre “nonché al delitto di cui al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286“».
1.6
2.1
«Art. 2. - 1. L’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è così modificato:
a) il comma 3 è sostituito dai seguenti: 3. L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottposto a procedimento penale, il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla-osta all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali. Il nulla-osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro quindi ci giorni dalla richiesa. Durante tale periodo il questore dispone che lo straniero sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, dandone avviso all’autorità giudiziaria procedente. All’espulsione si procede, in ogni caso, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
3-bis. Si osservano le disposizioni previste dal comma 3 anche nel caso in cui l’ordine di esecuzione della pena detentiva è sospeso ai sensi dell’articolo 656 comma 5 del codice di procedura penale».
2.2
2.2 (Nuovo testo)
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3-bis. All’articolo 656 del codice di procedura penale al comma 9, dopo la lettera b) è inserita la seguente: b-bis). Quando la condanna riguarda uno straniero nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998».
2.9
2.10
2.11
2.12