GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI 26 LUGLIO 2000

625ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale
(1529) BONFIETTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale
(4656) MARITATI ed altri. - Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea
(4673) MILIO. - Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata

(4738) Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore GRECO chiede se e quando saranno esaminati gli emendamenti al disegno di legge n. 4664, di iniziativa del senatore Senese ed altri, recante modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, e perché l'esame di tale testo sia stato posposto a quello del testo unificato presentato dal relatore Fassone ed avente ad oggetto il trattamento dei detenuti extracomunitari e la disciplina della liberazione anticipata.

Il senatore Antonino CARUSO si associa alle richieste del senatore Greco.

Il presidente PINTO rassicura la Commissione che il disegno di legge n. 4664 sarà quanto prima oggetto di esame da parte della Commissione.

Ha la parola il senatore PREIONI il quale chiede che, prima di passare all'esame degli emendamenti, si tenga una discussione generale sul testo unificato presentato dal relatore Fassone. Annuncia di aver presentato unitamente al senatore Gasperini alcuni emendamenti all'articolo 1 del testo in questione, intesi a prevedere che le pene detentive possano essere scontate dallo straniero condannato nel suo Paese d'origine soltanto se vi siano accordi tra gli Stati interessati che prevedono parità di condizioni nell'esecuzione delle sanzioni inflitte.

Dichiarata chiusa la discussione generale si passa all'esame degli emendamenti, riferiti al testo predisposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 25 luglio scorso.

Il senatore GASPERINI illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 di cui è presentatore unitamente al senatore Preioni. Rileva in via preliminare che la previsione contenuta nel testo in base alla quale si consente l'espulsione dello straniero arrestato o condannato, salvo che non sussistano inderogabili esigenze processuali, potrebbe risolversi in una disparità di trattamento tra il cittadino italiano ed il cittadino straniero che abbiano commesso il medesimo reato. Per queste ragioni gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono intesi a far sì che le pene detentive possano essere scontate nel Paese d'origine dello straniero condannato qualora vi siano accordi tra i gli Stati interessati che prevedono parità di condizioni nell'esecuzione delle sanzioni inflitte. Per questa ragione, da un lato si prevede che l'autorità giudiziaria possa richiedere allo Stato cui appartiene lo straniero che l'esecuzione della pena sia in esso effettuata qualora tra i due Stati sussista un trattato di collaborazione internazionale, e dall'altro che l'espulsione dello straniero e l'esecuzione della pena detentiva presso il Paese d'origine siano disposte previa intesa fra le autorità giudiziarie interessate. Trattandosi inoltre di materia che rientra parzialmente nella competenza del Ministero degli esteri, chiede che sia presente alla discussione degli emendamenti anche un rappresentante del predetto Ministero. L'emendamento 1.3 incide, infine, sul regime della custodia cautelare in relazione ai reati in materia di immigrazione clandestina previsti dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Il senatore CENTARO, nell'illustrare l'emendamento 1.4, dichiara preliminarmente di condividere la filosofia di fondo dell'articolo 1 del testo presentato dal relatore Fassone, che prevede l'applicazione della custodia cautelare in relazione ai reati di immigrazione clandestina di cui al terzo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Ritiene, peraltro, che sia sistematicamente preferibile inserire il riferimento a tali delitti direttamente nell'articolo 275 del codice di procedura penale, e al perseguimento di tale finalità è, per l'appunto, inteso l'emendamento 1.4 da lui presentato.

Il senatore SENESE rileva che l'emendamento 1.5, di cui è presentatore unitamente al senatore Russo, è identico, nell'ispirazione e nell'impianto sistematico, all'emendamento 1.4 del senatore Centaro, ma limita la possibilità di disporre la custodia cautelare nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale soltanto ai delitti - previsti dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 - di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguardanti l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di garantirne lo sfruttamento, da lui ritenuti più gravi rispetto alle ipotesi al primo periodo.

Il senatore PERA illustra l'emendamento 1.6, di identico contenuto rispetto all'emendamento 1.4 del senatore Centaro, del quale condivide le motivazioni.

Il senatore CENTARO, in risposta alle osservazioni testé articolate dal senatore Senese, sottolinea l'opportunità che anche le fattispecie delittuose di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 siano trattate con adeguata severità ed assimilate, quanto al regime della custodia cautelare, alle ipotesi previste dal secondo periodo: si tratta, infatti, di condotte delittuose dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per fine di lucro.

Il senatore Antonino CARUSO aderisce alle considerazioni del senatore Centaro ed invita il senatore Senese a ripensare i contenuti del proprio emendamento.

Ha la parola il senatore GRECO, il quale lamenta in via preliminare l'anomalia della procedura adottata nell'esame del testo in oggetto. Si riserva, pertanto, di riproporre la questione in occasione dell'esame in Assemblea. Nel merito, aderisce all'emendamento 1.1 dei senatori Gasperini e Preioni, in quanto è inteso a limitare il rischio che il provvedimento all'esame si traduca in una legge errata nei contenuti ed inattuabile sul piano pratico. Manifesta perplessità di ordine costituzionale sulla legittimità dell'espulsione di cittadini extracomunitari subito dopo l'arresto o la condanna, sia in relazione al principio di obbligatorietà dell'azione penale, sia in relazione all'eventuale assenza del consenso di colui che è sottoposto alla relativa misura. Inoltre, il provvedimento - che non assume carattere di eccezionalità limitata nel tempo, ma è inteso ad introdurre una disciplina stabile della materia - genera il rischio della disparità di trattamento tra cittadino italiano e straniero che abbiano commesso il medesimo reato. Si chiede, altresì, se sia lecito disporre l'espulsione di un cittadino extracomunitario che fruisce di regolare permesso di soggiorno, e se tale provvedimento sia praticamente eseguibile in assenza di un apposito trattato o accordo con il Paese di origine. A tal riguardo, fa presente da un lato che l'articolo 26 della Costituzione e l'articolo 13 del codice penale stabiliscono che l'estradizione sia consentita ove sia espressamente prevista dalle Convenzioni internazionali, e, dall'altra, che dai dati forniti dal Ministero della giustizia risulta che la presenza dei detenuti extracomunitari nella popolazione carceraria è estremamente diversificata relativamente ai Paesi di origine. Chiede, in conclusione, che la Commissione sospenda l'esame del disegno di legge al fine di consentire più approfondite riflessioni sull'argomento.

Il senatore PREIONI chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.1 e 1.2, in considerazione dell'assenza del rappresentante del Ministero degli esteri, la cui competenza è direttamente coinvolta dalla materia oggetto degli emendamenti. Fa presente che è anche presentatore, unitamente al senatore Gasperini, dell'emendamento 5.2, relativo all'espiazione della pena detentiva all'estero, in ordine al quale si riserva ogni successivo opportuno intervento nel corso del dibattito.

Il relatore FASSONE esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, ritenendo che non si possa con legge dello Stato intervenire in ambiti di competenza propri di ordinamenti stranieri. Il parere è contrario anche sull'emendamento 1.3, in quanto elimina il requisito della sussistenza delle esigenze cautelari al fine dell'applicazione della custodia cautelare in carcere. Parere contrario esprime anche sugli emendamenti 1.4 e 1.6, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 1.5. A quest'ultimo riguardo ritiene, infatti, che tale emendamento distingua opportunamente - quanto al regime della custodia cautelare applicabile - tra le diverse ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 in relazione alla loro gravità.

Il sottosegretario MAGGI aderisce ai pareri espressi dal relatore Fassone.

Il senatore PERA, intervenendo in sede di dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1, sottolinea come la priorità attribuita all'esame dei disegni di legge in titolo, con specifico riferimento alle proposte contenute nel testo base in esame, appaia in concreto coerente con l'impostazione originariamente fatta propria dal Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo, che aveva proposto di attribuire carattere prioritario piuttosto che ad interventi di amnistia e di indulto, ad interventi di carattere diverso, come ad esempio quelli attualmente in discussione.
Chiede poi che il Governo fornisca alla Commissione tutte le informazioni necessarie circa gli accordi internazionali in vigore con altri stati al fine di poter valutare l'effettiva possibilità di dare corso all'espulsione nelle nuove ipotesi delineate nel testo proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo.

Il sottosegretario MAGGI dichiara di essere in grado di precisare fin da ora che sono attualmente in vigore una ventina di trattati con paesi esteri aventi ad oggetto l'esecuzione delle procedure di espulsione e si riserva comunque di fornire quanto prima alla Commissione ulteriori informazioni.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Il senatore CENTARO annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.5 valutando criticamente la proposta modificativa in esso contenuta in quanto insufficiente rispetto all'esigenza di assicurare una più adeguata azione di contrasto del fenomeno dei cosiddetti "scafisti".

Il senatore PREIONE chiede la verifica del numero legale.

Il presidente PINTO verifica la sussistenza del numero legale.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.5.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.4 e 1.6.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 2.1, sottolineando di non condividere assolutamente l'impostazione ispiratrice dell'articolo 2 del testo in esame, nonché di altre disposizioni nel medesimo testo contenute, che implicano una vera e propria paralisi del procedimento giurisdizionale una volta intervenuta l'espulsione, che appare in a suo avviso in contrasto con i principi costituzionali e in particolare con quello della presunzione di innocenza contenuto nell'articolo 27 della Costituzione.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 2.2, 2.8 e 2.11, osservando, tra l'altro, con riferimento al primo, come esso sia volto a consentire al questore, durante il periodo in cui lo stesso è in attesa del nulla osta dell'autorità giudiziaria, di disporre che lo straniero sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza più vicino.

Il senatore CALLEGARO illustra l'emendamento 2.3 sottolineandone la natura di norma di coordinamento.

Il senatore GASPERINI illustra gli emendamenti 2.4 e 2.10.

Il senatore PERA illustra gli emendamenti 2.6 e 2.12.

Il senatore PREIONI illustra l'emendamento 2.7.

Il senatore SENESE illustra l'emendamento 2.9 evidenziando come la proposta modificativa in esso contenuta sia finalizzata ad assicurare una maggiore effettività del quadro sanzionatorio applicabile agli stranieri nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e sia stata altresì pronunciata una sentenza di condanna alla pena detentiva rientrante nei limiti indicati dall'articolo 656, comma 5 del codice di procedura penale.

Il relatore FASSONE prospetta una riformulazione dell'emendamento 2.2.

Il senatore CENTARO, accogliendo il suggerimento del relatore, modifica l'emendamento 2.2 riformulandolo nell'emendamento 2.2 (Nuovo testo).

Il relatore FASSONE esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2 (Nuovo Testo), 2.3, 2.9 2.11 e 2.12 e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario MAGGI concorda con il relatore.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.1.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 2.3 e 2.2 (Nuovo testo).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.8.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.4 e 2.7.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 2.9.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.10.

Con il voto contrario del senatore FOLLIERI, posto ai voti è approvato l'emendamento 2.11 di contenuto identico all'emendamento 2.12.

L'articolo 2 è quindi approvato nel testo emendato.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame congiunto.


CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è nuovamente convocata per questa sera alle ore 20,30, con l'intesa che la seduta stessa potrebbe essere posposta in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato in sede consultiva su atti del Governo con l'esame dello schema di decreto legislativo n. 723 sull'organizzazione comune del settore vitivinicolo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1210, 1529, 4656, 4673 E 4738
Art. 1.

        Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1.

        Dopo l’articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
        “Art. 16-
bis. - Esecuzione della pena detentiva nei confronti dello straniero.

        1. Le pene detentive possono essere scontate nel paese d’origine dello straniero condannato, qualora vi siano accordi tra gli Stati interessati che prevedono parità di condizioni nell’esecuzione delle sanzioni inflitte.

        2. L’Autorità giudiziaria, su segnalazione degli istituti carcerari, può richiedere allo Stato cui appartiene lo straniero che l’esecuzione della pena sia effettuata nel medesimo Stato, qualora fra essi sussista un trattato di collaborazione internazionale“».

1.1


Gasperini, Preioni

        Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

«Art. 1.

        Dopo l’articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
        “Art. 16-
bis. - Esecuzione della pena detentiva nei confronti dello straniero.

        1. Nei confronti dello straniero che deve scontare una pena detentiva inflittagli dall’Autorità Giudiziaria, ne viene disposta l’espulsione ed assicurata l’esecuzione presso il paese d’origine, previa intesa tra le Autorità giudiziarie interessate“».

1.2


Gasperini, Preioni

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 1. - 1. Nell’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        “4-bis. Nei casi previsti dal comma 3, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza è applicata la custodia cautelare in carcere“».

1.3


Gasperini, Preioni

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 1. - 1. Nel comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: “previste dallo stesso articolo“, aggiungere le parole: “nonchè al delitto di cui al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286“».

1.4


Centaro

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 1. – Nel comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole “previste dallo stesso articolo“ sono aggiunte le altre “nonché al delitto di cui al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo n.286 del 1998, ultimo periodo“».

1.5


Senese, Russo

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 1. – Nel comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole “previste dallo stesso articolo“ aggiungere le altre “nonché al delitto di cui al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286“».

1.6


Pera
Art. 2.

        L’articolo 2 è soppresso.

2.1


Milio

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 2. - 1. L’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è così modificato:

            a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
                3. L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottposto a procedimento penale, il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla-osta all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali. Il nulla-osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro quindi ci giorni dalla richiesa. Durante tale periodo il questore dispone che lo straniero sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, dandone avviso all’autorità giudiziaria procedente. All’espulsione si procede, in ogni caso, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

                3-bis. Si osservano le disposizioni previste dal comma 3 anche nel caso in cui l’ordine di esecuzione della pena detentiva è sospeso ai sensi dell’articolo 656 comma 5 del codice di procedura penale».

2.2


Centaro

        Al comma 1, alla lettera a) al capoverso 3 dopo le parole: «quindici giorni dalla richiesta» inserire le altre «Durante tale periodo il questore dispone che lo straniero sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, dandone avviso all’autorità giudiziaria precedente. All’espulsione si procede in ogni caso con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica».

2.2 (Nuovo testo)


Centaro

        Al comma 1 alla lettera a) al capoverso 3, sostituire le parole: «; in tal caso il questore provvede all’espulsione...», con le altre: «; il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all’espulsione...».

2.3


Callegaro

        Al comma 3, quarto capoverso, sopprimere da: «il nulla-osta», fino a: «14-bis».

2.4


Gasperini, Preioni

        Al comma 1, numero 3) sostituire le parole: «quindici giorni dalla richiesta», con le seguenti: «tre giorni dalla richiesta; l’autorità giudiziaria può disporre che lo straniero sia inviato, per ulteriori accertamenti, al centro di identificazione più vicino, per un ulteriore periodo non superiore a dieci giorni; decorso tale termine il questore esegue l’espulsione».

2.5


Centaro

        Al comma 1, numero 3) sostituire le parole: «quindici giorni dalla richiesta», con le seguenti: «tre giorni dalla richiesta; l’autorità giudiziaria può disporre che lo straniero sia inviato, per ulteriori accertamenti, al centro di identificazione più vicino, per un ulteriore periodo non superiore a dieci giorni; decorso tale termine il questore esegue l’espulsione».

2.6


Pera

        Al comma 1, sostituire le parole: «entro quindici giorni», con le altre: «entro cinque giorni».

2.7


Preioni

        Al comma 1, lettera a): dopo le parole: «non provvede entro quindici giorni dalla richiesta», aggiungere: «in attesa del nulla-osta e per non oltre cinque giorni dalla sua concessione, il Questore può adottare le misure di cui all’articolo 14, comma 1.».

2.8


Centaro

        Al comma 1, alla lettera a): sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

            3-bis. All’articolo 656 del codice di procedura penale al comma 9, dopo la lettera b) è inserita la seguente: b-bis). Quando la condanna riguarda uno straniero nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998».

2.9


Senese, Russo

        Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole: «con la reclusione fino a sei mesi», con le seguenti: «da sei mesi ad un anno».

2.10


Gasperini, Preioni

        Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «con la reclusione fino a sei mesi», con le altre: «con la reclusione fino a un anno».

2.11


Centaro, Caruso

        Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «con la reclusione fino a sei mesi», con le altre: «con la reclusione fino a un anno».

2.12


Pera