IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO 2000

306ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

Intervengono il ministro della sanità Bindi, nonché il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Mangiacavallo.
La seduta inizia alle ore 15,20.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo concernente: “Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari” (n. 626)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Seguito e conclusione dell’esame: parere favorevole condizionato).

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio 2000.

Il relatore DI ORIO illustra la seguente proposta di parere:
“La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime per quanto di competenza parere favorevole sottolineando in particolare l’opportunità dell’armonizzazione tra i termini di opzione previsti per i medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale e per i medici universitari.
La Commissione esprime peraltro talune perplessità sul comma 2 dell’articolo 1, proponendo che per i dirigenti, di cui all’articolo 15-quinquies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano sottoposti a verifica e che, nel termine di cui al comma 1, optino per il rapporto esclusivo ovvero non abbiano comunicato l’opzione al direttore generale, sia consentito chiedere entro il 30 aprile 2000 al direttore generale la verifica dell’attività svolta nell’ultimo quinquennio.
La verifica stessa dovrebbe essere conclusa entro la fine dell’anno 2000 e, nel caso di verifica positiva, i dirigenti dovrebbero essere confermati per ulteriori sette anni. I dirigenti che invece non chiedono di essere sottoposti a verifica dovrebbero essere confermati nell’incarico con rapporto esclusivo per due anni e, a decorrere dal maggio 2002, dovrebbe essere loro conferito un incarico che non comporti direzione di struttura.
Evidentemente sarà necessario elaborare un sistema oggettivo di valutazione dell’attitudine del dirigente e della sua capacità di conseguire gli obiettivi aziendali, tenendo conto di indicatori quali il rapporto tra mortalità attesa e mortalità effettiva, il livello di contenzioso e di gradimento dell’utenza e l’attrazione o la fuga della stessa, il grado di coinvolgimento dell’équipe.
La Commissione raccomanda infine di precisare che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.”

Il senatore TOMASSINI illustra, a nome anche dei senatori DE ANNA, BRUNI, Carla CASTELLANI, CAMPUS e MONTELEONE, la seguente proposta di parere:
“ La Commissione, avendo esaminato lo schema di decreto considera:
- che il termine fissato al comma 1 per esprimere l’opzione è previsto a scadenza troppo ravvicinata e posto in modo tale da non consentire di valutare tutti gli elementi che dovrebbero rendere consapevole tale scelta. Quanto previsto risulta inoltre essere in profondo contrasto con i diritti individuali maturati soprattutto dai quei dirigenti nominati prima del 1993, che giustamente quindi avranno possibilità di aprire vasti e onerosi contenziosi giudiziari;
- che per quanto attiene il comma 2 la verifica prevista già presenta una profonda discriminazione con tutti gli altri funzionari incaricati di pubblico servizio per i quali non è prevista; che tale verifica non collocandosi in sintonia con il contratto di lavoro, ma addirittura eventualmente precedendolo non potrà formulare giudizi oggettivi, anche in considerazione delle diverse applicazioni regionali e dei diversi ambiti legislativi in cui negli ultimi cinque anni le regioni hanno operato;
- che la Corte costituzionale ha espresso recentemente parere avverso alle norme che regolano la libera professione;
- ritiene inoltre che in relazione a ciò sia assolutamente indispensabile prevedere quanto meno una verifica automatica per tutti i dirigenti attualmente in servizio, avendo poi in questo modo tempo sufficiente in cinque anni per formulare criteri e regole di valutazione oggettive e omogenee.
Tutto ciò premesso la Commissione esprime parere negativo sullo schema di decreto.”

Intervenendo sulla proposta di parere del relatore, il senatore CAMPUS osserva come proprio la valutazione positiva espressa in ordine all’armonizzazione dei termini per l’opzione previsti per i medici ospedalieri e per quelli universitari, avrebbe dovuto indurre il relatore a tentare di percorrere una strada di armonizzazione complessiva, piuttosto che proporre un parere che incrementa la confusione fra i termini di scadenza previsti per le varie categorie, in assenza oltretutto di criteri oggettivi per la valutazione dell’operato dei dirigenti sanitari.
Tali criteri, oltretutto, ben difficilmente potranno essere costruiti tenendo conto delle indicazioni formulate in quella proposta di parere, dal momento che si fa riferimento a elementi che non possono essere valutati se non in rapporto allo stato complessivo dell’azienda e delle risorse disponibili.
Egli invita quindi il relatore ed il Governo a riflettere sull’opportunità di fissare per tutti i soggetti interessati un termine congruo che consenta al Governo, alle Regioni e alle aziende sanitarie, ciascuno per quanto di propria competenza anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale, di mettere a punto gli strumenti che consentano di portare effettivamente a regime il nuovo sistema.
Egli poi segnala al Governo che, per effetto delle modifiche al decreto legislativo n. 502 del 1992 introdotte dal decreto legislativo n. 229 del 1999, non vi è più certezza su quale sia l’età massima per la nomina dei direttori generali in relazione a quella del collocamento a riposo.

La senatrice Carla CASTELLANI, nell’associarsi alle considerazioni del senatore Campus, segnala al Ministro che la normativa sulle opzioni, in particolare per quanto riguarda la verifica dei dirigenti di cui al comma 7 dell’articolo 15 - quinquies del nuovo testo del decreto legislativo n. 502 del 1992, suscita una grave incertezza interpretativa per il caso dei dirigenti sanitari che siano stati messi in aspettativa per incarico politico.

Dopo l’intervento del senatore TOMASSINI, che si associa alle valutazioni critiche espresse dal senatore Campus in ordine alla proposta di parere del relatore, il ministro BINDI invita in primo luogo i componenti della Commissione ad un’equa valutazione dei reali effetti della sentenza della Corte costituzionale richiamata dalla proposta di parere dell’opposizione, sentenza che in realtà ha dichiarato l’illegittimità di un decreto ministeriale di fatto superato dal decreto legislativo n. 229 del 1999. Per quanto riguarda le due questioni, poste rispettivamente dalla senatrice Castellani e dal senatore Campus, relative alla situazione dei medici in aspettativa per incarico politico e all’età per la nomina e il collocamento a riposo dei direttori generali, ella fa presente che la prima non dovrebbe presentare in realtà nessun problema applicativo, stante la possibilità di prorogare l’incarico per due anni e sottoporsi poi a successiva verifica, anche se da parte sua vi è comunque la disponibilità a chiarire la questione con una lettera alle regioni; più complesso è invece il problema riguardante i direttori generali. Sembra effettivamente che un effetto non voluto delle modifiche introdotto con il decreto legislativo n. 229 del 1999 sia l’eliminazione del limite di 65 anni, per la nomina, tuttavia, con il consenso delle regioni, il Governo potrebbe apprestare rapidamente una norma di rettifica.

La Commissione conferisce quindi a maggioranza al senatore Di Orio il mandato a redigere un parere nei termini da lui stesso preannunciati.

SULLA CONCESSIONE DEL BREVETTO EUROPEO PER LA CLONAZIONE UMANA.

La senatrice BERNASCONI coglie l’occasione della presenza del Ministro per esprimere vivo apprezzamento per la posizione di ferma condanna assunta dal Governo in materia di concessione del brevetto per attività di clonazione di cellule ed esseri umani da parte del competente ufficio dell’Unione europea. Ella chiede quindi al Ministro quali altri passi in questo senso intenda compiere l’Esecutivo.

Il ministro BINDI conferma la ferma condanna del Governo italiano per una concessione di tutela brevettuale che, se veramente è stata dovuta ad un errore come affermato dal competente ufficio europeo, rappresenta certamente un errore inescusabile.
Ferma restando la vigenza in Italia di una disposizione ministeriale che vieta la clonazione umana, in ogni caso il Governo assumerà tutte le iniziative possibili per bloccare gli effetti di tale tutela brevettuale e per annullare il brevetto stesso, che contrasta gravemente con una valutazione di illiceità della clonazione umana che è certamente condivisa dalla totalità dell’opinione pubblica europea.

Il senatore CAMPUS, nell’associarsi alle valutazioni formulate dal Ministro, sottolinea l’importanza, anche rispetto al tema della clonazione umana, di una sollecita approvazione del disegno di legge sulla procreazione medicalmente assistita.

Il senatore TOMASSINI, a nome del gruppo Forza Italia, esprime il più vivo apprezzamento per il fermo atteggiamento mantenuto in questa circostanza dal Governo italiano ed assicura il pieno sostegno della sua parte politica alle iniziative preannunziate dal Ministro.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: “Attuazione della direttiva 1999/39/CE, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini” (n. 628)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 aprile 1998, n.128. Seguito dell’esame e rinvio).

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio 2000.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO interviene per fornire i chiarimenti che erano stati richiesti al Governo nel corso della precedente seduta, in analogia del resto al dibattito già svoltosi presso la Commissione XIV della Camera dei deputati.
Egli fa presente in primo luogo che il Governo italiano, in analogia a quanto sempre avvenuto negli ultimi anni in materia di sicurezza alimentare, mantiene un atteggiamento di estremo rigore, anche più di quanto previsto dalle norme comunitarie. Infatti, mentre all’articolo 4 la proroga del termine ultimo per la commerciabilità di prodotti non conformi è inferiore a quella prevista dalla direttiva comunitaria, il Governo ha anche resistito a forti pressioni da parte degli altri membri dell’Unione affinché l’Italia cancellasse il divieto introdotto con il decreto legislativo 128 del 1999 di utilizzare prodotti geneticamente modificati nel confezionamento di alimenti per bambini e lattanti.
Per quanto riguarda la modifica introdotta dall’articolo 2, non vi è dubbio che essa debba essere intesa, in conformità alla direttiva comunitaria, nel senso di rendere meno severa la limitazione dei residui antiparassitari consentiti rispetto a quanto previsto dalla precedente direttiva comunitaria recepita con il predetto decreto legislativo n. 128 del 1999. Infatti si tratta di passare dal divieto di residui di antiparassitari superiori complessivamente a 0,01 milligrammi per chilogrammo, al divieto di superare la stessa quantità per ciascun singolo antiparassitario.

Il relatore ZILIO ringrazia il Governo per i suoi chiarimenti e propone di esprimere un parere favorevole a condizione che il Governo - avvalendosi anche dallo strumento previsto dall’articolo 3 dello schema di decreto - fissi autonomamente il limite massimo complessivo di residui antiparassitari.

Dopo una richiesta di precisazione del senatore MONTELEONE, il senatore CAMPUS ritiene di non poter aderire alla proposta di parere del relatore. Egli comprende la difficile posizione del Governo, che si trova a dover recepire una direttiva comunitaria che, evidentemente a causa delle pressioni delle industrie produttrici, modifica una direttiva precedente - recepita con il decreto legislativo n. 128 del 1999 - in senso meno restrittivo, e riconosce anche che l’Esecutivo si è adoperato per contenere per quanto possibile gli effetti di questo recepimento; ciò non di meno egli ritiene che la Commissione igiene e sanità non possa avallare un’operazione il cui effetto è una riduzione della tutela sanitaria degli alimenti per bambini e i lattanti e perciò propone che la Commissione esprima un parere negativo che ha quale destinatario, evidentemente, non il Governo italiano ma le istituzioni europee.

Concorda il senatore TOMASSINI, il quale fa presente che le dichiarazioni del sottosegretario confermano quelle preoccupazioni che già in discussione generale avevano indotto il gruppo Forza Italia a modificare l’atteggiamento favorevole inizialmente assunto nei confronti del provvedimento.

Il presidente CARELLA, nel condividere le osservazioni del senatore Campus, ritiene però che non sia opportuno esprimere un parere contrario sull’intero provvedimento, che contiene anche disposizioni condivisibili come quella della definizione di residuo antiparassitario e quella che delega il Governo ad individuare gli antiparassitari che non possono essere in nessun caso utilizzati nella produzione di derrate destinate ad essere utilizzate per la preparazione di alimenti per lattanti e bambini. Egli propone pertanto di esprimere un parere favorevole condizionato alla soppressione dell’articolo 2.

Il senatore CAMPUS ritiene che, in tal caso, dovrebbe essere anche modificato l’articolo 3, nella parte in cui impone al Governo di stabilire il limite massimo per singolo residuo.

La senatrice BERNASCONI esprime perplessità in ordine al fatto che la Commissione sanità, in mancanza di specifiche conoscenze tecniche, possa esprimere una valutazione circa il limite massimo di residui di antiparassitari che può essere consentito. In realtà il vero obiettivo da perseguire dovrebbe essere quello di vietare comunque la presenza di tali residui, e in mancanza di ciò è più opportuno a suo parere dare semplicemente un’indicazione politica al Governo nel senso di impegnarlo a consentire unicamente, nella redazione delle tabelle previste dall’articolo 3, la presenza di residui sicuramente inferiori ad un livello di pericolo.

Concorda il senatore MASCIONI il quale osserva come solo in sede tecnica possano essere svolte delle concrete valutazioni circa, ad esempio, i rischi derivanti dall’associazione dei diversi prodotti antiparassitari.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO si dichiara disposto ad accogliere questa indicazione da parte della Commissione, e sottolinea che l’azione del Governo in questi anni è sempre stata ispirata ad un assoluto rigore nell’ambito della tutela sanitaria degli alimenti, ciò che ha consentito ad esempio di evitare che il mercato alimentare italiano fosse anche in minima misura coinvolto da vicende come quelle dell’encefalite spongiforme bovina e dell’utilizzo della diossina nei mangimi animali.

Il relatore ZILIO modifica la sua proposta di parere nel senso di raccomandare al Governo, oltre alla fissazione esplicita di un limite complessivo dei residui complessivi consentiti, anche una particolare attenzione nel definire limiti compatibili con i massimi livelli di sicurezza tecnicamente perseguibili.

La proposta di parere del relatore, accertata la sussistenza del numero legale, posta ai voti, non è accolta.Quindi lo stesso relatore Zilio preannuncia la presentazione di una nuova proposta di parere che tenga conto delle ulteriori osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell’esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.