IGIENE E SANITA' (12ª)

GIOVEDI' 12 OTTOBRE 2000
350ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TOMASSINI segnala che presso la Commissione Affari costituzionali è in discussione il disegno di legge n. 4783, recante la legge comunitaria per l'anno 2001, e che oggi risulta scadere il termine per la presentazione degli emendamenti. A suo parere è quindi necessario che la 12a Commissione esamini in sede consultiva il suddetto disegno di legge, affinché si possa tener conto del parere di questa Commissione nell'elaborazione degli emendamenti.

Il presidente CARELLA fa presente al senatore Tomassini che l'espressione del parere è di competenza dell'apposita sottocommissione, a meno che non venga richiesto di discutere tale argomento in sede plenaria. Ove la richiesta del senatore sia diretta ad ottenere tale risultato, egli ritiene che l'argomento possa essere iscritto all'ordine del giorno per la prossima settimana.

Il senatore TOMASSINI osserva che, al fine di esprimere un parere utile a coloro che vorranno presentare emendamenti, è necessario che la Commissione esamini l'argomento in questa seduta.

Il presidente CARELLA fa presente che, a termini dell'articolo 29 del Regolamento, non è possibile inserire un nuovo argomento all'ordine del giorno di una seduta in corso. Se la richiesta del senatore Tomassini dovesse risultare appoggiata da un quinto dei componenti della Commissione, egli potrà al più sottoporla all'Ufficio di Presidenza per un rapido inserimento all'ordine del giorno, fatti salvi naturalmente i termini di preavviso. In ogni caso egli fa presente che la Commissione potrà esprimere il proprio parere prima che la Commissione Affari costituzionali abbia terminato il suo esame e che, se il senatore Tomassini ritiene essenziale segnalare la necessità di emendamenti - che oltretutto possono essere sempre presentati in Assemblea - potrà comunque presentarli direttamente alla 1a Commissione.

IN SEDE REFERENTE
(1332) DI ORIO. - Norme in materia di erboristeria e di piante officinali.
(2318) SERENA. - Norme in materia di erboristeria.
(4380) Regolamentazione del settore erboristico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli.
(4522) CAMPUS ed altri. - Regolamentazione del settore delle erbe medicinali.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 ottobre scorso.

Il presidente CARELLA avverte che si dovrà procedere all'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 4380 assunto come testo base; sugli emendamenti, come pure sul disegno di legge nel suo complesso, la Commissione bilancio e programmazione economica ha espresso parere di nulla osta.
Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

I senatori TOMASSINI e MANARA illustrano rispettivamente gli emendamenti 1.1 e 1.2, entrambi diretti a sostituire l'espressione "prodotti erboristici" con l'altra "prodotti per uso erboristico".

Il relatore CARELLA esprime parere contrario. Pur comprendendo che tali emendamenti sono diretti a favorire una formulazione più puntuale, è a suo parere prevalente l'opportunità di approvare finalmente un testo che la Camera dei deputati ha licenziato con voto unanime, e con il quale converge ampiamente anche il disegno di legge n. 4522 presentato dal senatore Campus e da altri esponenti di Alleanza Nazionale. Egli preannuncia pertanto che il parere sarà contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI concorda con il relatore.

Il senatore TOMASSINI annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Verificata la presenza del numero legale, gli emendamenti 1.1 e 1.2, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11, tutti diretti a specificare con chiarezza la distinzione tra prodotti per uso erboristico e prodotti medicinali. In particolare egli osserva che non può essere accettata scientificamente la definizione, di cui alla lettera d) del comma 1, di prodotto erboristico stimolante le naturali difese dell'organismo umano, trattandosi di una tipica funzione medicinale, e sottolinea che il comma 1-bis, che si intende inserire con l'emendamento 2.10, ha lo scopo di garantire una corretta descrizione del prodotto erboristico sulla confezione o negli allegati, in modo da precisare che le indicazioni terapeutiche possono essere riconosciute solo a prodotti medicinali.

Il senatore MANARA illustra gli emendamenti 2.2 e 2.6.

Il relatore CARELLA, nel ribadire il suo parere contrario agli emendamenti presentati, ritiene che l'emendamento 2.10 possa essere trasformato in ordine del giorno.

Concorda il Governo.

Il senatore TOMASSINI insiste per la votazione dell'emendamento, riservandosi eventualmente di valutare la presentazione di un ordine del giorno in sede di discussione in Assemblea.

L'emendamento 2.1, identico all'emendamento 2.2, posto ai voti, non è accolto.

Sono altresì separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, quest'ultimo identico all'emendamento 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore MANARA illustra l'emendamento 3.1, sottolineando l'assoluta inopportunità dell'inserimento nel testo del disegno di legge delle tabelle di classificazione delle piante officinali, che dovrebbero invece essere approvate in sede di normazione di secondo grado.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 3.2, di contenuto analogo a quello dell'emendamento del senatore Manara, 3.3 e 3.4, questi due intesi anche a chiarire opportunamente la distinzione fra sostanze per uso erboristico e sostanze erboristiche aventi utilizzo farmacologico e terapeutico, dispensabili unicamente dal farmacista in farmacia.

Il RELATORE e il rappresentante del Governo ribadiscono il parere contrario già preannunciato.

Il senatore DI ORIO, intervenendo per dichiarazione di voto contrario su tutti gli emendamenti, osserva che dagli interventi dei presentatori emerge una contrarietà sostanziale e di fondo di Forza Italia e della Lega Nord al disegno di legge in esame, in base ad argomentazioni che sono state ampiamente dibattute ed approfondite in sede pubblica, in particolare per iniziativa di Farmindustria, e che sono indubbiamente legittime e degne di considerazione e rispetto intellettuale. Se però l'intento è quello di esprimere contrarietà all'impostazione generale del disegno di legge, egli ritiene che sarebbe più corretto esplicitare tale intendimento, senza ricorrere alla presentazione di emendamenti a cascata diretti a snaturare il disegno di legge.

Il senatore TOMASSINI interviene per dichiarazione di voto favorevole agli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, confutando le considerazioni formulate dal senatore Di Orio. In realtà gli emendamenti da lui presentati non hanno alcuna finalità ostruzionistica, ma partono dalla considerazione che con il riordino del settore erboristico si intendeva soprattutto, a tutela essenzialmente del consumatore e non certo di interessi di settori industriali, fare chiarezza nell'ambiguità tuttora rappresentata da quella zona grigia dove, accanto a prodotti per uso erboristico che non hanno carattere terapeutico e medicinale, convivono quelli che presentano invece questa caratteristica, seppure in maniera blanda o come coadiuvanti di sostanze medicinali.
Se non si capisce che questo era il problema di fondo del riordino del settore erboristico, non si comprende neanche perché la discussione su questa materia sia andata avanti per un ventennio. Del resto le preoccupazioni di cui egli si fa portatore erano emerse in discussione generale anche da parte di esponenti del Gruppo dei Democratici di Sinistra.
Che l'intento di questi emendamenti non derivi da una contrapposizione aprioristica alla maggioranza, d'altra parte, è testimoniato anche dal fatto che la sua parte politica, forse per un minore approfondimento o un minore interesse su taluni aspetti di questa materia, aveva votato alla Camera dei deputati a favore del testo in esame.

Il senatore BRUNI interviene in dissenso al Gruppo preannunciando la propria astensione. Egli sottolinea che, approvando una legge che definisce anche tabelle di classificazione che dovrebbero essere invece lasciate ad organi di maggiore competenza tecnica, il Parlamento si assume una grave responsabilità.

Gli emendamenti 3.1, identico al 3.2, 3.3 e 3.4, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Non essendovi emendamenti all'articolo 4, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore MANARA illustra gli emendamenti 5.1 e 5.7.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.



EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4380



Art. 1

1.1
Tomassini, Bruni, De Anna
Alla fine del comma 1 sostituire le parole: "e dei relativi derivati per uso erboristico, e la produzione dei prodotti erboristici" con le seguenti: "per uso erboristico e la produzione di prodotti per uso erboristico".

____________________________


1.2
Manara
Al comma 1, ultimo rigo, ed ove ricorra, la parola: "erboristici" è sostituita dalle parole: "per uso erboristico".
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Art. 2

2.1
Tomassini, Bruni, De Anna

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) per prodotti per uso erboristico, le piante o loro parti fresche o essiccate per le quali non esiste documentazione scientifica di attività terapeutica e prive di attività nutrizionale o impiegate a scopo non nutrizionale né cosmetico. I prodotti per uso erboristico non possono essere presentati come aventi alcuna attività di prevenzione o cura delle malattie. Le preparazioni vegetali ottenute mediante l'applicazione di procedimenti di frazionamento o concentrazione non sono prodotti per uso erboristico".
________________________________

2.2
Manara

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) per prodotti per uso erboristico, si intendono le piante o loro parti fresche o essiccate per le quali non esiste documentazione scientifica di attività terapeutica e prive di attività nutrizionale o impiegate a scopo non nutrizionale né cosmetico. I prodotti per uso erboristico non possono essere presentati come aventi alcuna attività di prevenzione o cura delle malattie. Le preparazioni vegetali ottenute mediante l'applicazione di procedimenti di frazionamento o concentrazione non sono prodotti per uso erboristico".
______________________________

2.3
Tomassini, Bruni, De Anna

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) per prodotti erboristici, i prodotti a base di piante o parti di pianta fresca o essiccata, che non hanno un'attività terapeutica documentata su base scientifica e che, conseguentemente, non possono vantare proprietà nel campo della prevenzione e cura delle malattie".
______________________________

2.4
Tomassini, Bruni, De Anna

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "o di semisintesi" inserire le seguenti: "eccetto il caso di prodotti di sintesi o di semisintesi che non abbiano una funzione attiva ma siano necessari per la conservazione o per la produzione".
________________________________

2.5
Tomassini, Bruni, De Anna

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) per droga la porzione di pianta fresca o essiccata per la quale non esiste documentazione di attività terapeutica. Tali prodotti non possono essere presentati come aventi alcuna attività di prevenzione o cura delle malattie umane".
__________________________________

2.6
Manara
Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) per uso erboristico, l'utilizzo non alimentare né cosmetico dei prodotti di cui alle lettere a), b) e c) esclusivamente per finalità svolte a coadiuvare le funzioni fisiologiche dell'organismo umano e animale e, quindi, tali da non avere né vantare attività terapeutica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni".
__________________________________

2.7
Tomassini, Bruni, De Anna

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
"d) per uso erboristico, l'utilizzo dei prodotti di cui alle lettere a), b) e c) esclusivamente come coadiuvanti delle funzioni fisiologiche dell'organismo umano e animale, che, in quanto tali, non possono avere né vantare attività terapeutica, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178".
__________________________________


2.8
Tomassini, Bruni, De Anna

Alla lettera d), sostituire le parole: "e volte a stimolare le naturali difese dell'organismo umano, animale o vegetale e a coadiuvarne le funzioni fisiologiche" con le seguenti: ". I prodotti erboristici possono vantare solamente una leggera attività di coadiuvante delle funzioni fisiologiche".
_________________________________

2.9
Tomassini, Bruni, De Anna

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
"d-bis) non sono prodotti erboristici le preparazioni ottenute, da pianta fresca o essiccata, mediante l'applicazione di procedimenti di frazionamento o concentrazione".
_______________________________

2.10
Tomassini, Bruni, De Anna

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Tutti i prodotti che per presentazione, per modalità di confezionamento o per la presenza di indicazioni terapeutiche, sia riportate sulla confezione che in opuscoli o moduli allegati alle confezioni o distribuiti separatamente, non possono essere venduti come prodotti erboristici, ma sono da considerare medicinali a tutti gli effetti".
____________________________________

2.11
Tomassini, Bruni, De Anna

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Nessun prodotto di tipo erboristico può vantare finalità o attività terapeutiche secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178".
_____________________________________
Art. 3

3.1
Manara

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 3
(Tabelle)

"1. Le piante, le loro parti, le droghe e le miscele di più piante o di più droghe costituenti i prodotti per uso erboristico sono classificati in tabelle secondo i criteri stabiliti dai commi 2 e 3.
2. Le tabelle di cui al presente articolo sono emanate con decreto del Ministero della sanità, sentito il Consiglio Superiore della sanità che si avvale, nella formulazione delle stesse, del parere di esperti in farmacologia.
3. Le tabelle, di cui ai precedenti commi, specificano, alle varie voci dei prodotti per uso erboristico, la vendita al dettaglio riservata esclusivamente all'erborista o esclusivamente al farmacista".
______________________________

3.2
Tomassini, Bruni, De Anna

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3
(Tabelle)
1. Le piante, le loro parti, le droghe e le miscele di più piante e droghe costituenti i prodotti per uso erboristico sono classificate in una tabella, secondo i criteri stabiliti dai commi 2 e 3.
2. La tabella di cui al presente articolo è emanata con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 16.
3. La tabella elenca le piante, le loro parti, le droghe, nonché le miscele utilizzabili come prodotti per uso erboristico. La vendita al dettaglio dei prodotti inclusi in questa tabella è riservata al farmacista e all'erborista".
__________________________________

3.3
Tomassini, Bruni, De Anna

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 3
(Tabelle)
1. Le piante, le loro parti, i loro derivati e gli altri prodotti naturali assimilabili sono classificati, ai fini dell'applicazione della presente legge, nelle tabelle A e B, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. La tabella A elenca le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe, che, avendo un utilizzo farmacologico e terapeutico, sono medicinali a tutti gli effetti, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e, conseguentemente, sono dispensati unicamente dal farmacista in farmacia.
3. La tabella B elenca le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe e gli altri prodotti naturali, che, essendo destinati ad un uso erboristico, possono essere venduti al pubblico dall'erborista in erboristeria e dal farmacista in farmacia.
4. Le tabelle A e B, di cui al presente articolo, sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e vengono aggiornate, secondo la medesima procedura almeno una volta l'anno anche sulla base di indicazioni e suggerimenti formulati da esperti e dalle associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale". Conseguentemente sopprimere l'articolo 16.
______________________________

3.4
Tomassini, Bruni, De Anna
Al comma 3 sostituire il secondo periodo con i seguenti:
"La vendita al dettaglio dei prodotti inclusi nella tabella B, destinati ad uso erboristico, è riservata al farmacista in farmacia ed all'erborista in erboristeria. Le tabelle A e B di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero della sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità emanato entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le tabelle A e B devono essere aggiornate almeno una volta all'anno tenuto conto anche delle proposte formulate dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e da esperti del settore accreditato a livello nazionale".
Conseguentemente sopprimere l'articolo 16.
__________________________________

Art. 5

5.1
Manara

Sopprimere il comma 1.
____________________________

5.2
Tomassini, Bruni, De Anna

Sopprimere il comma 1.
______________________________


5.3
Tomassini, Bruni, De Anna

Al comma 4, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "la propria attività anche" inserire le seguenti: "nel caso di imprese artigiane".
__________________________________

5.4
Tomassini, Bruni, De Anna

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "centoventi giorni"; al comma 4 sostituire le parole da: "igienico-sanitarie, dei requisiti tecnici" fino alle fine del secondo periodo con le seguenti: "e dei requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131"; al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "il responsabile del controllo di qualità" inserire le seguenti: "di cui all'articolo 3, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131".
_______________________________

5.5
Tomassini, Bruni, De Anna

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "o in scienze biologiche" inserire le seguenti: "o del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99".
____________________________________

5.6
Tomassini, Bruni, De Anna

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
"5-bis. I requisiti di qualità richiesti per i prodotti per uso erboristico sono specificati nelle norme di attuazione della presente legge, da adottarsi con decreto del Ministro della sanità".
__________________________________

5.7
Manara

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
"5-bis. I requisiti di qualità richiesti per i prodotti per uso erboristico sono specificati nelle norme di attuazione della presente legge, da adottarsi con decreto del Ministro della sanità".