I N D U S T R I A (10a)

GIOVEDI' 14 GENNAIO 1999

206a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TURINI




Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MORGANDO.


La seduta inizia alle ore 15,30.


SEDE REFERENTE

(388) MICELE ed altri. Disciplina dell'arte fotografica

(962) PAPPALARDO ed altri. Norme per la disciplina delle attività del settore grafico.

(2358) SERENA. Norme per la disciplina delle attività del settore grafico

(2800) MICELE ed altri. Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 giugno 1998 dopo la costituzione di un comitato ristretto.

Il relatore CAZZARO illustra un progetto di testo unificato da lui predisposto sulla base delle osservazioni emerse: si è trattato di un lavoro non semplice con il quale si è perseguito il duplice intento di pervenire ad una disciplina uniforme per le problematiche comuni alle professioni interessate, distinguendo, però, nel loro ambito, le peculiarità specifiche.
In presenza di una normativa di tutela insufficiente, di diffuse situazioni di abusivismo, di concorrenza sleale e di evasione fiscale, scopo della normativa è di garantire adeguati livelli di professionalità a tutto vantaggio del servizio erogato. Di qui la fissazione di regole minime omogenee a livello nazionale e la sostituzione della licenza con un provvedimento autorizzatorio fondato su un adeguato percorso formativo. Nella stesura del testo egli si è posto come obiettivo anche la semplificazione delle procedure previste dai disegni di legge originari, in alcune parti incompatibili con la nuova normativa introdotta attraverso la cosiddetta "legge Bassanini", mentre un ruolo centrale è riconosciuta alla Conferenza Stato-Regioni nella fissazione di indirizzi cui devono attenersi le Regioni nell'esercizio delle loro competenze.
Il relatore passa quindi ad illustrare i singoli articoli, soffermandosi, in particolare, sull'articolo 1, in cui si definiscono le attività oggetto del provvedimento; sull'articolo 2 che individua i percorsi formativi, i compiti affidati alla Conferenza Stato-Regioni ed alle singole Regioni e i poteri sostitutivi del Ministro dell'industria. Al riguardo, considerata la delicatezza della materia e pur ritenendo il testo normativo presentato rispettoso delle prerogative regionali, si dichiara aperto alle valutazioni della Commissione e ad eventuali contributi che emergano dal dibattito. L'articolo 3 disciplina l'esercizio delle attività, prevedendo, in particolare, il rilascio di un apposito tesserino professionale d'identificazione per i soggetti esercenti le arti foto-video-cinematografiche, atto a contrastare i fenomeni di abusivismo. L'articolo 4 riformula ed aggiorna le abrogazioni di norme già previste dai singoli disegni di legge originari; l'articolo 5, infine, contiene disposizioni transitorie e finali atte a consentire la prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti che attualmente la esercitino.

Il presidente TURINI ritiene che la discussione generale sul testo illustrato dal relatore potrà svolgersi in una prossima seduta; dà tuttavia la parola ai senatori Mungari e Pappalardo per alcuni chiarimenti che intendono chiedere al relatore, anche a seguito di approfondimenti successivi.

Il senatore MUNGARI domanda il significato del riferimento all'esercizio professionale in forma associata contenuto nel comma 1 dell'articolo 1. Premesso che si tratta indubbiamente di operatori professionali, come peraltro giustamente postulato dal testo normativo in esame, chiede, in particolare, se con tale dizione si intenda prevedere la possibilità di esercitare le attività oggetto del provvedimento nella forma prevista della società semplice o anche in forma di società commerciale, forma quest'ultima che - a suo modo di vedere - non sembra esclusa da quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, lettera a).
Quanto ai corsi professionali previsti, egli ritiene che tali corsi potrebbero essere organizzati anche dai comuni e non necessariamente quindi a livello regionale come previsto dal testo illustrato.

Il senatore PAPPALARDO, dopo aver espresso apprezzamento per il non facile lavoro compiuto dal relatore, ritiene che il disposto dell'articolo 3, comma 3, lettera a) costituisca la giusta risposta alla domanda formulata dal senatore Mungari, assimilando le modalità di esercizio delle attività oggetto del provvedimento a quelle delle imprese artigiane ed evitando di ricondurle all'esercizio di attività professionali intellettuali. Gli pare piuttosto che possa sorgere un problema con riferimento all'esercizio dell'attività fotografica, in molti casi svolta parallelamente ad una vera e propria attività commerciale: con riguardo a tali ipotesi egli ritiene necessario individuare una soluzione orientata alla massima semplificazione per gli interessati.
Ritiene, infine, che l'articolo 3, comma 5, necessiti a sua volta di un chiarimento.

La seduta termina alle ore 16,10.


TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 388-962-2358-2800

"LEGGE QUADRO IN MATERIA DI SVOLGIMENTO PROFESSIONALE DELLE ARTI GRAFICHE, FOTOGRAFICHE E AFFINI"



Art. 1
(Definizione delle attività)


1. Sono soggetti alla disciplina della presente legge i soggetti che esercitano professionalmente in forma singola o associata le arti foto/video/cinematogra-
fiche, le arti grafiche e le attività affini quali di seguito definite.

2. Si considerano arti foto/video/cinematografiche le attività consistenti nello svolgimento per conto di terzi di operazioni di ripresa, sviluppo, stampa, elaborazione e composizione, anche grafica, di immagini, nonchè ogni altra operazione a queste connessa, compreso l'inserimento di altri elementi grafici diversi dalle immagini, anche mediante l'utilizzo di strumenti di elaborazione elettronica.

3. Si considerano arti grafiche le attività esercitate con qualsiasi mezzo e tecnologia consistenti nello svolgimento di operazioni di prestampa, stampa tradizionale e digitale, legatoria, serigrafica, cartotecnica ed ogni altra attività di riproduzione a mezzo stampa in molteplici esemplari, fatta eccezione per la semplice riproduzione a mezzo di apparecchi fotocopiatori.

4. Sono considerate attività affini le attività di resocontazione e stenotipia, grafica pubblicitaria, grafica informatica, disegno tecnico.
Art.2
(Requisiti professionali e percorsi formativi. Competenze delle Regioni)

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è necessaria una apposita e specifica qualificazione professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a) attestato relativo al superamento di un corso regionale di qualificazione tecnico professionale di durata almeno triennale;

b) diploma di maturità tecnica, professionale o d'arte applicata inerente l'attività;

c) attestato relativo al superamento di un corso regionale di qualificazione tecnico-professionale di durata almeno biennale, successivo al conseguimento di un diplona di maturità non specialistico;

d) diploma di scuola dell'obbligo e successiva esperienza lavorativa, da accertarsi anche mediante dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, acquisita in qualità di socio partecipante al lavoro, lavoratore dipendente qualificato o collaboratore familiare, per la durata di almeno tre anni, riducibile a due anni se preceduta da un periodo di apprendistato di almeno due anni;

e) per le attività foto/video/cinema-tografiche, di grafica pubblicitaria, di grafica informatica, di resocontazione e di stenotipia, il superamento di un esame teorico-pratico di idoneità professionale.

2. Con regolamento governativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani e degli industriali, nonchè le associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, sono stabilite, anche ai fini dell'articolo 40 comma 1, decimo periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed ai fini dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le linee direttrici ed i criteri generali ai quali le regioni debbono attenersi relativamente:

a) alla definizione dei contenuti dei corsi di qualificazione tecnico-professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c) e allo svolgimento dell'esame teorico-pratico di cui al comma 1, lettera e) del medesimo articolo;

b) alle sanzioni da comminare ai contravventori delle norme contenute nella presente legge, in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

c) le modalità della previa comunicazione al Sindaco, di cui al comma 1, dell'articolo 3.

3. Le regioni provvedono, sulla base delle linee direttrici e dei criteri di cui al comma 2, sentite le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani, degli industriali e dei consumatori, a disciplinare:

a) le caratteristiche dei corsi regionali di cui al comma 1, lettere a) e c);

b) le modalità di accertamento dei requisiti professionali di cui al comma 1;

c) le norme attuative per il rilascio del tesserino di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3;

4. In caso di inerzia da parte delle regioni, trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie che restano in vigore fino all'emanazione delle norme regionali.
Art. 3
(Esercizio delle attività)

1. I soggetti che intendono esercitare le attività di cui all'articolo 1 inviano al Sindaco del comune interessato un'apposita comunicazione relativa all'avvio dell'attività.

2. Sono abilitate a svolgere le attività di cui all'articolo 1, comma 3, le imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 da parte del titolare, di un responsabile tecnico all'uopo designato, o, nel caso di imprese esercitate in forma societaria, di almeno uno dei soci.

3. Sono abilitate a svolgere le attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 4:

a) Le imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 da parte del titolare o, nel caso di imprese esercitate in forma societaria, dei soci direttamente impegnati sul piano tecnico nello svolgimento dell'attività;

b) I lavoratori autonomi che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2, svolgano esclusivamente operazioni di ripresa e/o di elaborazione stilistica e figurativa.

4. I soggetti esercenti le arti foto/video/
cinematografiche, che dimostrino il possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, ricevono dalla Regione, previa esibizione di idonea documentazione, apposito tesserino professionale di identificazione che deve essere immediatamente esibito a richiesta delle pubbliche autorità, dei clienti o dei soggetti fotografati o ripresi. I dipendenti qualificati ed i collaboratori familiari, delegati dai predetti soggetti, ad effettuare operazioni di ripresa all'esterno dell'azienda, devono essere in grado di dimostrare in qualsiasi caso l'esistenza dell'incarico esibendo immediatamente, a richiesta delle pubbliche autorità, dei clienti o dei soggetti fotografati o ripresi, apposita autorizzazione scritta rilasciata di volta in volta dal titolare dell'impresa.

5. Non possono essere opposti divieti o limitazioni all'accesso in luoghi pubblici o aperti al pubblico a fotografi e operatori video/cinematografici, professionisti e loro dipendenti, autorizzati per l'esercizio della loro attività che configurino forme di concorrenza sleale o situazioni di monopolio all'interno delle categorie interessate.


Art. 4
(Abrogazione di norme)


1. Alla lettera f) dell'articolo 164 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono abrogate le seguenti parole: "fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza".

2. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi il punto 11), ed ogni altro riferimento al medesimo ed alle "licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari," di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. La legge 2 febbraio 1939, n. 374 è abrogata, fatto salvo l'articolo 11.

4. Sono altresì abrogati gli articoli 4 e 5 del regolamento approvato con regio decreto del 12 dicembre 1940, n. 2052.


Art. 5
(Disposizioni transitorie e finali)


1. In fase di prima applicazione si considerano in possesso dei titoli professionali di cui all'articolo 2, comma 1, tutti i soggetti che possano dimostrare l'effettivo esercizio professionale delle attività disciplinate dalla presente legge in data precedente alla sua entrata in vigore.