GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI’ 28 APRILE 1999
419ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala

La seduta inizia alle ore 14.50.

IN SEDE REFERENTE

(3813) PINTO ed altri. - Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del "termine ragionevole" del processo
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende il seguito dell’esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore CENTARO che si sofferma sull’articolo 1 del disegno di legge in titolo sottolineando, in particolare, l’importanza della previsione di cui al comma 1 del nuovo testo dell’articolo 375 del codice di procedura civile, che prevede la possibilità di pronunciare il rigetto del ricorso in Cassazione per manifesta infondatezza dei motivi previsti nell’articolo 360 dello stesso codice. Suscita invece qualche perplessità la disposizione che prevede la possibilità di una pronuncia di accoglimento in camera di consiglio del ricorso in Cassazione quando questo è manifestamente fondato, in quanto potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del ruolo della pubblica udienza.
Per quanto riguarda invece le disposizioni del disegno di legge in materia di equa riparazione, il senatore sottolinea l’esigenza di raccordare queste ultime con quelle vigenti in materia di responsabilità dei magistrati. In ipotesi, potrebbe immaginarsi un unico modello procedimentale che potrebbe poi articolarsi diversamente a seconda che l’eccessiva durata del processo sia dovuta alla responsabilità del magistrato ovvero a quella dello Stato che non ha assicurato i mezzi e le condizioni necessarie ad un rapido svolgimento del medesimo.
E’ indubbio però che il problema dei tempi processuali potrà essere risolto solo attraverso interventi di carattere preventivo che dovranno andare dall’incremento degli investimenti nel settore della giustizia a riforme dell’attuale quadro normativo, quali l’unificazione dei vari riti civili. Altrettanto importanti saranno poi quelle misure che potranno consentire di affrontare il problema delle sacche di “neghittosità” che devono, purtroppo, essere individuate all’interno della Magistratura e, in questa prospettiva, appaiono auspicabili riforme che si muovano nella direzione di una maggiore responsabilizzazione dei capi degli uffici e che consentano valutazioni di professionalità ancorate ad una produttività media che, a sua volta, tenga conto anche della complessità dei diversi tipi di provvedimento che il singolo giudice può trovarsi a dover adottare.

Il senatore PERA chiede che venga chiarito in primo luogo se l’introduzione di un meccanismo quale quello delineato negli articoli 2 e seguenti del testo in esame non possa comportare problemi per quanto riguarda i rapporti fra l’ordinamento italiano e l’ordinamento internazionale e, a questo proposito, si chiede in particolare quali siano le ragioni a sostegno dell’intervento legislativo in esame, visto che l’intera Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà è già stata recepita nell’ordinamento interno con la legge n. 848 del 1955, e se non si potranno porre problemi non trascurabili, in concreto, nell’ipotesi in cui l’interessato proponga ricorso sia davanti alla stessa Corte europea sia davanti al giudice nazionale.

Il relatore GIORGIANNI osserva che le disposizioni del disegno di legge in titolo non creano problemi di compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, già recepita nell’ordinamento interno con la citata legge n. 848, in quanto si tratta semplicemente di introdurre uno strumento aggiuntivo per far valere uno dei diritti garantiti dalla Convenzione medesima. Nell’ipotesi da ultimo presa in considerazione dal senatore Pera non dovrebbero ugualmente esserci problemi, in quanto la Corte europea sui diritti dell’uomo dichiarerebbe inammissibile il ricorso, qualora l’interessato avesse già ottenuto un’equa riparazione nell’ambito dell’ordinamento interno.

Il senatore FASSONE prende brevemente la parola sottolineando l’esigenza di un raccordo delle disposizioni contenute nell’articolato in esame con quelle della legge n. 117 del 1988, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati, ed altresì con quelle di cui agli articoli 314 e seguenti del codice di procedura penale, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, e 643 dello stesso codice in materia di riparazione dell’errore giudiziario.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell’esame del disegno di legge in titolo.


(3594-bis) Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa.
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende il seguito dell’esame sospeso nella seduta del 6 aprile scorso.

Interviene il sottosegretario AYALA il quale informa la Commissione che presso il Ministero degli affari esteri è stata istituita il 16 febbraio 1998 una Commissione incaricata del compito di elaborare proposte finalizzate a consentire l’adeguamento dell’ordinamento italiano alle Convenzioni internazionali in materia di diritto umanitario. Successivamente alla approvazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, la Commissione è stata incaricata di studiare le modalità per l’attuazione dello stesso e nell’ambito della Commissione medesima è stato a tal fine costituito un apposito sotto gruppo. Precisa che, allo stato, la Commissione non ha elaborato alcun testo e che l’ultima sua riunione si è tenuta il 25 gennaio 1999.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell’esame del disegno di legge in titolo.

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia.

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia.

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia.

(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)


Riprende il seguito dell’esame congiunto sospeso nella seduta del 15 luglio 1998.

Il relatore FOLLIERI, dopo aver ripercorso l’iter dei provvedimenti in titolo, ritiene– in ciò modificando la posizione da lui precedentemente espressa - che il loro esame possa essere ripreso e che potrebbero essere ritirati gli emendamenti volti a modificare l’articolo 192 del codice di procedura penale, in considerazione del fatto che nell’ambito della Commissione vi è oggi una volontà reale e maggioritaria di affrontare il tema della formazione e valutazione della prova in sede di esame dei disegni di legge n. 1502 e abbinati e nn. 3831 e 3844, in una prospettiva organica e di più ampio respiro.

Il senatore BERTONI sottolinea l’importanza dei disegni di legge in titolo e l’urgenza di portare quanto prima a termine l’esame degli emendamenti presentati, fornendo così una prima risposta ad attese diffuse sia nel mondo giudiziario sia nel mondo forense. Dopo aver ricordato che l’iter dei disegni di legge in questione si era bloccato per le divergenze in merito alla modifica dell’articolo 192, evidenzia che il problema di un intervento del legislatore sul tema della gestione dei pentiti sta assumendo aspetti ulteriormente peculiari in connessione con il fenomeno dei cosiddetti “falsi pentiti”. A questo proposito, suggerisce al relatore che, una volta concluso l’esame degli emendamenti, egli valuti complessivamente il disegno di legge n. 2207, come modificato dalla Commissione, al fine di individuare eventuali ulteriori interventi che possano tener conto degli specifici aspetti su cui ha richiamato l’attenzione.


Il sottosegretario AYALA ricorda che il Governo ha sempre sostenuto l’esigenza di una rivisitazione ampia e condivisa della legislazione sui collaboratori di giustizia. Ritiene peraltro che nella mutata situazione gli emendamenti sulla valutazione della prova che a suo tempo furono riferiti a tali disegni di legge, anche per la loro ampiezza ed omogeneità suscettibili di autonoma valutazione, non abbiano più motivo di essere mantenuti in quella sede. In tale modo sarebbe possibile licenziare rapidamente un nuovo testo per i cosiddetti pentiti.


Il senatore PERA , dopo aver espresso stupore per l’improvviso delinearsi di una eventuale ripresa dell’esame del disegno di legge sui collaboratori di giustizia sottolinea come le modifiche da apportare all’articolo 192 non siano state ancora affrontate dai comitati ristretti relativi ai disegni di legge sulla formazione e valutazione della prova e, dopo aver fatto appello ad una rapida definizione dei lavori di tali comitati, rileva come in tale ipotesi sarebbe coerente il ritiro degli emendamenti vertenti sulla medesima materia e riferiti al disegno di legge n. 2207. Finchè ciò non sarà possibile invita a procedere con la massima cautela.

Il sottosegretario AYALA invita a considerare le circostanze politiche in cui, a suo tempo, furono presentati gli emendamenti che riguardavano la valutazione della prova. Ritiene che occorra attualmente tener presente che si è determinata una sede più appropriata per l’esame delle proposte su tale materia e che è in quella specifica sede che le eventuali modifiche dovranno essere valutate. Invita il senatore Pera - del quale comprende le preoccupazioni – a tener presente come la situazione sia assai diversa da quella iniziale e come un atteggiamento di sfiducia nei confronti del lavoro dei comitati ristretti non avrebbe come effetto che quello di perpetuare l’arresto dell’esame, pur in presenza di una situazione obiettivamente diversa.

Il senatore CALVI dopo aver sottolineato che – a suo avviso – la rivisitazione dell’articolo 192 dovrà essere impostata secondo una metodologia che preveda di risolvere prima i nodi che riguardano i criteri per la formazione della prova nonché gli altri connessi alla definizione del testo del provvedimento sui “pentiti”, condivide l’esigenza di riprendere al più presto l’esame del disegno di legge n. 2207, ma ritiene che occorra fornire a tutte le componenti della Commissione la possibilità di prepararsi adeguatamente alla ripresa dell’esame.

Il relatore FOLLIERI ribadisce che la riformulazione dell’articolo 192 del codice di procedura penale è alla massima attenzione dei Comitati ristretti sulla formazione e valutazione della prova e, al medesimo tempo, non può che sottolineare quanta importanza egli attribuisca alla revisione di tale norma. Se, nonostante la volontà di giungere ad una posizione condivisa, non sarà possibile ottenere tale risultato, spetterà alla Commissione pronunziarsi.

Il senatore PERA ribadisce la intempestività di una ripresa senza preavviso del disegno di legge sui pentiti e ricorda come sulla riformulazione dell’articolo 192 del codice di procedura penale non sia ancora intervenuto nessun accordo nell’ambito dei comitati ristretti istituiti per i disegni di legge n. 1502 e congiunti e n. 3831 e congiunto. Pur non negando lo stretto collegamento fra l’iter del disegno di legge n. 2207 e quello dei disegni di legge menzionati non vorrebbe che nella delicata situazione attuale manovre intempestive ed affrettate facciano venir meno la possibilità di un accordo.

Il senatore GRECO esprime sconcerto per l’improvvisa iniziativa di riavviare l’esame di un provvedimento che da lungo tempo era fermo in Commissione, senza che le forze politiche ivi rappresentate siano state messe al corrente di tale iniziativa. Ritiene che su provvedimenti di tanta delicatezza come quelli relativi alla formazione della valutazione della prova, la sede più appropriata dovrebbe essere quella della Commissione plenaria e non certo i lavori che si svolgono in sede ristretta: in ogni caso, sarebbe opportuno sciogliere il nodo rappresentato dal rapporto fra la riformulazione dell’articolo 192 affrontata in sede di comitati ristretti e gli emendamenti sulla stessa materia pendenti in sede di esame dei provvedimenti in titolo.

Il presidente PINTO sottolinea come il disegno di legge sui “pentiti” sia da tempo all’ordine del giorno e ribadisce che non vi è, comunque, alcun intendimento di forzare le decisioni che al riguardo la Commissione vorrà adottare, atteso che il relatore Follieri si è limitato a riferire sulla situazione del disegno di legge n. 2207 e congiunti e sulle possibili prospettive di tale esame.


Il senatore RUSSO, dopo aver riconosciuto che sulle modifiche all’articolo 192 del codice di procedura penale non è ancora intervenuto un accordo in sede di comitati ristretti, aggiunge che i componenti sono impegnati ad affrontare tale problema con serietà e decisione. Pertanto, mentre comprende la riluttanza dei senatori dell’opposizione a ritirare gli emendamenti relativi a tale articolo, avrebbe perplessità rispetto ad un diverso comportamento che volesse subordinare il ritiro di tali emendamenti, al merito di quell’eventuale accordo. Dopo aver, poi, condiviso l’esigenza di un rapido riavvio del provvedimento sui cosiddetti pentiti , il senatore Russo conclude sottolineando come i lavori dei comitati ristretti siano andati progredendo con molta intensità e sempre nella più grande trasparenza.

Il presidente PINTO invita i relatori designati sui disegni di legge nn. 1502 e congiunti e 3831 e congiunto in materia di formazione e valutazione della prova, a far conoscere quanto prima, possibilmente nella prossima settimana, quale ne sia l’andamento dei lavori.

SULLA RINUNZIA ALL’IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE UN MAGISTRATO
(A007 000, C02a, 0133°)

Il senatore Antonino CARUSO chiede al sottosegretario Ayala chiarimenti sui motivi che hanno indotto il Ministro di grazia e giustizia a rinunziare all’azione disciplinare promossa nei confronti di un magistrato, ormai giunta in grado di Cassazione.

Prende atto il sottosegretario AYALA.
La seduta termina alle ore 16,15.