GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 1997


174a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE
(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto di autore
(2157) CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nell'ultima seduta si è convenuto di disgiungere il disegno di legge n. 458 dai disegni di legge nn. 1496 e 2157.

Si passa all'esame delle proposte di coordinamento del relatore al testo da lui predisposto e pubblicato nel resoconto dell'8 aprile 1997, come accolto dalla Commissione.

Il relatore BUCCIERO presenta ed illustra l'emendamento di coordinamento Coord. Tit. 1.

Dopo interventi dei senatori RUSSO, Antonino CARUSO, BERTONI, SALVATO e del presidente CIRAMI, l'emendamento è accolto in un nuovo testo (Coord. Tit. 1/Nuovo testo).

Senza modifiche e senza dibattito sono separatamente approvati dalla Commissione gli emendamenti Coord. Capo I.Tit e Coord. ddl.1 presentati ed illustrati dal RELATORE.

Il relatore BUCCIERO sollecita il Governo a presentare un testo unico che raccolga finalmente in maniera organica l'insieme delle disposizioni sul diritto d'autore e preannuncia un emendamento in tal senso, nel prosieguo dell'iter del disegno di legge.
Il relatore prosegue, quindi, presentando ed illustrando gli emendamenti Coord. 1.1 e Coord. 1-bis.1, che vengono approvati dalla Commissione.

Il relatore BUCCIERO illustra la proposta Coord. 6.1.

Dopo interventi dei senatori CENTARO, BERTONI, RUSSO e PETTINATO, il senatore CARUSO Antonino prospetta quindi una possibile riformulazione di tale proposta.

Il senatore RUSSO evidenzia poi come il capoverso 1-bis del comma 1 dell'articolo 6 sia strettamente connesso con il capoverso 1 dello stesso comma e rileva come la portata delle due disposizioni, nel complesso, non appaia assolutamente chiara.

Dopo un intervento del relatore BUCCIERO, la senatrice SCOPELLITI richiama l'attenzione sui rischi che potrebbero derivare, in sede applicativa, dall'attuale formulazione dei primi due capoversi del comma 1 dell'articolo 6 del testo in esame.

Il presidente CIRAMI osserva come i rilievi svolti dal senatore Russo e dalla senatrice Scopelliti attengano a profili di carattere sostanziale che non possono essere affrontati in sede di coordinamento.

Il senatore CENTARO suggerisce che la proposta di coordinamento in esame venga riformulata in modo da sostituire le parole «per il mercato home-video e discografico» con le altre «per il mercato audiovisivo privato e discografico».

Dopo interventi del relatore BUCCIERO e dei senatori PETTINATO, CENTARO, SCOPELLITI e BERTONI il senatore PASTORE sottolinea, in particolare, come con il termine «home-video» si faccia riferimento in maniera specifica alle videocassette destinate al solo uso domestico, mentre, ai fini dell'applicazione del capoverso 1-bis del comma 1 dell'articolo 6, una analoga funzionalizzazione non è richiesta per i supporti fonografici.

Intervengono quindi nuovamente i senatori CENTARO e PETTINATO, nonchè il senatore GASPERINI il quale propone una riformulazione della proposta Coord. 6.1.

Prende poi la parola il senatore RUSSO il quale sottolinea l'esigenza che, nel testo del capoverso 1-bis in questione, venga mantenuto il riferimento alla nozione di mercato.

Il relatore BUCCIERO modifica infine la proposta Coord. 6.1 nel senso suggerito dal senatore Gasperini, riformulandola nella proposta Coord. 6.1 (nuovo testo) che viene posta ai voti ed approvata.

Il relatore BUCCIERO illustra poi la proposta Coord. 6.2 che, posta ai voti, è approvata.

Dopo un intervento del senatore CENTARO, il relatore ritira la proposta Coord. 6.3 ed illustra la proposta Coord. 6.4 mirante a sopprimere l'espressione «che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime» contenuta nel capoverso 3 del comma 1 dell'articolo 6, in quanto tale espressione potrebbe determinare difficoltà interpretative sul piano giurisprudenziale.

La senatrice SALVATO osserva che la proposta Coord. 6.4 comporta una modifica sostanziale e non può essere presa in considerazione in sede di coordinamento.

Il presidente CIRAMI ritiene non condivisibile la proposta di coordinamento in questione.

In senso opposto si esprime invece il senatore BERTONI, il quale sottolinea come l'approvazione della proposta correggerebbe una formulazione contraddittoria.

Dopo un intervento del senatore MELONI, il senatore RUSSO rileva come il capoverso 3 del comma 1 dell'articolo 6 debba interpretarsi nel senso che l'apposizione del contrassegno sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo n. 518 del 1992 sia necessaria solo nel caso in cui sussistano entrambi i requisiti menzionati dallo stesso capoverso, vale a dire il superamento della soglia del 50 per cento e il fatto che si determini concorrenza nell'utilizzazione economica delle opere considerate. Ciò posto, appare evidente che la proposta Coord.6.4 introdurrebbe una modificazione di carattere sostanziale e non di mero coordinamento.

Dopo un intervento del senatore CARUSO Antonino, il relatore BUCCIERO ritira infine la proposta Coord. 6.4.

Dopo un intervento del senatore PETTINATO, il relatore BUCCIERO illustra la proposta Coord. 11.1, sottolineando come la sostituzione del termine «masterizzazione» con l'espressione «elaborazione del prototipo» potrebbe evitare eventuali dubbi interpretativi.

Il senatore CENTARO invita a riflettere sull'opportunità di mantenere, nell'articolo 11 del testo in esame, il termine masterizzazione.

Il senatore GASPERINI ritiene senz'altro condivisibile la proposta Coord. 11.1.

Dopo interventi del senatore RUSSO e del relatore BUCCIERO, la proposta Coord. 11.1 viene posta ai voti ed approvata.

Il relatore BUCCIERO illustra quindi le proposte Coord. 12-bis.1, Coord. 13/14.1, Coord. 14.1, Coord. 15.1, Coord. 15.2, Coord. 16.1, Coord. 20-bis.0, Coord. 20-bis.1, Coord. 20-bis.2 e Coord. 20-bis.3 le quali vengono separatamente poste ai voti ed approvate.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul testo accolto per i disegni di legge nn. 1496, e 2157, con le modifiche di coordinamento da ultimo approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02a, 0051°)
Su richiesta del senatore Fassone, comunicata dal presidente CIRAMI, dopo interventi del senatore PREIONI e del senatore FOLLIERI, relatore per i disegni di legge nn. 2570 e 206, si conviene di rinviare il termine della presentazione degli emendamenti ai provvedimenti in questione alle ore 17 del 30 settembre prossimo.

Il senatore FASSONE sollecita l'inserimento all'ordine del giorno del parere sullo schema di decreto legislativo concernente «Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e scuola di specializzazione per le professioni legali» il cui termine scade il 29 settembre prossimo.

Prende atto il presidente CIRAMI, che assicura che la questione sarà all'attenzione del già previsto Ufficio di presidenza.

Il senatore RUSSO sollecita un migliore coordinamento dell'orario delle sedute della Commissione con quelle della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Prende atto il presidente CIRAMI.

In relazione allo svolgimento dei provvedimenti all'ordine del giorno, la Commissione conviene quindi di dedicare la seduta di domani all'esame dei disegni di legge nn. 2724, 1920, nonchè 1800 e connessi.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI
(R029 000, C02a, 0008°)
Il presidente CIRAMI avverte che l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi parlamentari è convocato domani al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 17.

PROPOSTE DI COORDINAMENTO PER IL TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1496 E 2157


TITOLO

Inserire il seguente titolo: «Norme a protezione del diritto d'autore».
Coord. Tit.1


Inserire il seguente titolo: «Modifiche e integrazioni delle leggi in materia di diritto d'autore».
Coord. Tit.1 (Nuovo testo)


Modificare il capo I come segue: «Disposizioni generali».
Coord. Capo I. Tit.


Rinumerare gli articoli del testo approvato dalla Commissione, seguendo l'ordine progressivo dell'articolato della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Coord. ddl. 1


Art. 1.

Al capoverso 1 dell'articolo 160-bis, come introdotto dopo le parole: «tali indizi» sostituire il testo fino alla fine del capoverso con il seguente: «, può chiedere al giudice che ne sia disposta l'esibizione oppure che siano acquisite informazioni tramite interrogatorio della controparte. Può chiedere, altresì, che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione, distribuzione o comunque in qualsiasi forma di diffusione dei prodotti ovvero dei servizi che costituiscono violazione del diritto di utilizzazione economica».
Coord. 1.1
Il Relatore

Art. 1-bis.

1. L'articolo 16 della legge 21 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 16.

Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, quali che siano le modalità di diffusione, compresa quella codificata con condizioni di accesso particolari».
Coord. 1-bis.1
Il Relatore

Art. 6.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «per il mercato home video e discografico» con le altre: «per uso domestico».
Coord. 6.1
Il Relatore
Al comma 1-bis, sostituire le parole: «per il mercato home video e discografico» con le altre: «per il mercato ad uso privato e discografico».
Coord. 6.1 (Nuovo testo)
Il Relatore
Al comma 1-bis, sopprimere le parole: «di commercio».
Coord. 6.2
Il Relatore
Al comma 3, sopprimere le parole: «sequenze di».
Coord. 6.3
Il Relatore
Al comma 3, sopprimere le parole: «, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime».
Coord. 6.4
Il Relatore

Art. 11.

Al comma 4 sostituire la parola: «masterizzazione» con le altre: «elaborazione del prototipo».
Coord. 11.1
Il Relatore

Art. 12.

Inserire dopo l'articolo il seguente:

«Art. 12-bis.

Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, l'espressione: Ente italiano per il diritto d'autore ovunque ricorra è sostituita dall'espressione: «Società italiana degli autori ed editori (SIAE)».
Coord.12-bis.1
Il Relatore

Art. 13.

Riformulare il testo degli articoli 13 e 14 come articoli aggiuntivi all'articolo 195 della legge 22 aprile 1941, n. 633, costituenti il: «Titolo VII bis - Agenzia per la tutela dei diritti d'autore e delle tecnologie della comunicazione e attività del Dipartimento per l'informazione e l'editoria».
Coord. 13/14.1
Il Relatore

Art. 14.

Al comma 2, sostituire la parola: «fondo», con l'altra: «capitolo».
Coord. 14.1
Il Relatore

Art. 15.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «alla stessa pena» con le altre: «alla pena di cui al comma 1».
Coord. 15.1
Il Relatore
Nell'articolo spostare i capoversi 3-bis e 3-ter dopo il capoverso 5-bis e, conseguentemente, rinumerarli come 5-ter e 5-quater.
Coord. 15.2


Art. 16.

L'articolo, volto ad aggiungere due commi all'articolo 171-quater, è spostato nel corpo dell'articolo 5.
Coord 16.1
Il Relatore

Art. 20-bis.

Sostituire le parole: «comma 7» con le parole: «comma 6-bis».
Coord. 20-bis.0
Il Relatore
Al comma 1, secondo capoverso (introduttivo dell'articolo 6-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 93) sostituire le parole: «a norma dell'articolo» con le altre: «a norma del comma 1».
Coord. 20-bis.1
Il Relatore
Al comma 1, secondo capoverso (introduttivo dell'articolo 6-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 93) sostituire la parola: «160» con l'altra: «160-bis».
Coord. 20-bis.2
Il Relatore
Al comma 1, secondo capoverso (introduttivo dell'articolo 6-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 93) sostituire le parole: «di detto articolo 160» con le altre: «dello stesso articolo.».
Coord. 20-bis.3
Il Relatore