GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 2 MAGGIO 2000
574ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

        Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Corleone e Maggi.

        La seduta inizia alle ore 21,10.


IN SEDE REFERENTE
(4575) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato
(Seguito e conclusione dell’esame)

        Il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale.
        Si passa all’esame degli emendamenti che si intenderanno riferiti agli articoli del decreto-legge, a partire da un emendamento relativo all’articolo 2.
        Il senatore FASSONE illustra l’emendamento 2.1 volto a modificare l’articolo 304 del codice di procedura penale prevedendo un’ulteriore ipotesi di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, nel caso in cui siano state disposte nuove indagini ai sensi del comma 4 dell’articolo 415-
bis dello stesso codice come introdotto dall’articolo 17 della legge n.479 del 1999. Al riguardo sottolinea, in particolare, come l’operatività di tale nuova ipotesi di sospensione venga comunque a dipendere – alla luce di quanto previsto dal citato articolo 415-bis, comma 4 – da una scelta dello stesso indagato.
        Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sull’emendamento 2.1.
        Il sottosegretario MAGGI esprime parere contrario sull’emendamento 2.1, prospettandone però una riformulazione su cui il Governo esprimerebbe parere favorevole.
        Il senatore CENTARO ritiene preferibile la riformulazione da ultimo proposta dal rappresentante del Governo.
        Il senatore FASSONE, recependo il suggerimento avanzato dal sottosegretario di Stato, modifica l’emendamento 2.1 riformulandolo nell’emendamento 2.1 (Nuovo testo) che, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del Governo, viene posto ai voti ed approvato dopo che il presidente PINTO ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori.
        Si passa all’esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 2.
        Il relatore FOLLIERI illustra gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9 e 2.0.11, sottolineando come tali proposte emendative intendano apportare correzioni prevalentemente di carattere tecnico a disposizioni del codice di procedura penale introdotte o modificate dalla legge n.479 del 1999.

        Al riguardo, sottolinea come l’emendamento 2.0.1 sia volto ad attribuire al tribunale in composizione collegiale la cognizione dei delitti di tentata violenza sessuale di gruppo, così come allo stesso organo è attribuita la cognizione di delitti di tentata violenza sessuale semplice, mentre l’emendamento 2.0.2 include fra i delitti rimessi alla cognizione del tribunale in composizione collegiale quelli previsti dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 1990 aggravati ai sensi del comma 2 dell’articolo 80 dello stesso decreto, sulla base del rilievo che tale ipotesi presenta una gravità identica e, in alcuni casi maggiore, di quelle previste dai commi 1, 3 e 4 del citato articolo 80, che, ai sensi del vigente articolo 33-bis del codice di procedura penale, già implicano la cognizione del tribunale in composizione collegiale.
        L’emendamento 2.0.7 introduce la previsione di un termine minimo di venti giorni fra la notificazione del decreto che dispone il giudizio all’imputato contumace e la data fissata per il giudizio medesimo, prevedendo altresì che la notificazione debba essere effettuata, negli stessi termini, anche all’imputato e alla persona offesa comunque non presenti al momento della lettura del provvedimento che dispone il giudizio. Al riguardo ricorda che tale soluzione riprende sostanzialmente quella già contenuta nel testo dell’articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale previgente alle modifiche apportate dall’articolo 24 della legge n. 479 del 1999.
        Gli emendamenti 2.0.8 e 2.0.9 eliminano la possibilità di effettuare nuove contestazioni, nel corso del giudizio abbreviato, nelle ipotesi in cui si sia proceduto all’integrazione probatoria prevista dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, del codice di procedura penale.
        Rinuncia infine ad illustrare l’emendamento 2.0.11.

        Il sottosegretario di Stato MAGGI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 e 2.0.12.
        Il senatore CENTARO illustra l’emendamento 2.0.10, evidenziando come tale proposta emendativa, diversamente dagli emendamenti 2.0.8 e 2.0.9, sia volta a prevedere, facendo salva l’ammissibilità di nuove contestazioni nel corso del giudizio abbreviato, la facoltà per l’imputato di chiedere, però, entro cinque giorni dalla nuova contestazione, che il processo sia definito nelle forme del rito ordinario.
        Prende la parola il senatore RUSSO il quale condivide la
ratio ispiratrice dell’emendamento 2.0.1 e ricorda che nel corso dell’esame in seconda lettura, presso il Senato, del cosiddetto disegno di legge «Carotti» era emerso che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all’articolo 33-bis del codice di procedura penale avevano eliminato da tale previsione il riferimento ad alcuni delitti che, pur puniti nella forma consumata con una pena edittale superiore nel massimo a dieci anni, non lo erano però in quella tentata. Ne conseguiva pertanto che tali reati sarebbero stati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale nel primo caso e a quella del tribunale in composizione monocratica nel secondo.
        Pur rilevando che l’emendamento 2.0.1 corregge la conseguenza più paradossale delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al citato articolo 33-bis, ritiene però che sarebbe opportuno effettuare un intervento sistematicamente più completo e di ordine generale. Prospetta pertanto una possibile riformulazione di tale emendamento.
        Accogliendo la proposta testè avanzata dal senatore Russo, il relatore FOLLIERI modifica l’emendamento 2.0.1, riformulandolo nell’emendamento 2.0.1 (Nuovo testo) che, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato.
        Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato l’emendamento 2.0.2.
        In merito all’emendamento 2.0.3, prende la parola il senatore FASSONE che riterrebbe sistematicamente più corretto non intervenire sull’articolo 162 del codice penale ed eliminare piuttosto la previsione introdotta dall’articolo 9 della legge n.479 del 1999 nell’articolo 162-
bis dello stesso codice, trovando, a suo avviso, la materia in questione già una disciplina esauriente nel comma 4-bis dell’articolo 141 delle norme di attuazione del codice di procedura penale come introdotto dall’articolo 53 della medesima legge n. 479.
        Con il parere favorevole del RELATORE sono separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5.
        Dopo un intervento del senatore RUSSO – che ritiene preferibile la formulazione dell’emendamento 2.0.7 rispetto a quella dell’emendamento 2.0.6 – il sottosegretario di Stato MAGGI ritira l’emendamento 2.0.6, pur riservandosi, a nome del Governo, un ulteriore approfondimento dei profili problematici ad esso sottesi in vista del successivo esame in Assemblea.
        Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è quindi posto ai voti ed approvato l’emendamento 2.0.7.
        In merito agli emendamenti 2.0.8, 2.0.9 e 2.0.10, il senatore RUSSO ritiene che debba essere mantenuta la possibilità di applicare l’articolo 423 del codice di procedura penale nel corso del giudizio abbreviato e che però debba essere assicurata all’imputato la possibilità di chiedere, nell’ipotesi in cui vengano effettuate nuove contestazioni, che il procedimento sia definito nelle forme ordinarie. Peraltro, a questo proposito, l’emendamento 2.0.10 appare insufficiente in quanto non tiene conto di una serie di problemi che possono porsi sia nell’ipotesi in cui l’imputato eserciti la facoltà di chiedere che il procedimento prosegua nelle forme del rito ordinario, sia nell’ipotesi in cui tale facoltà non venga esercitata. Prospetta pertanto una riformulazione dell’emendamento 2.0.10.
        Il sottosegretario di Stato MAGGI, a nome del Governo, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.0.8, 2.0.9 e 2.0.10, pur rilevando che la soluzione prospettata con quest’ultimo appare comunque preferibile.
        Dopo che il relatore ha ritirato gli emendamenti 2.0.8 e 2.0.9, il senatore CENTARO, accogliendo i suggerimenti avanzati dal senatore Russo, modifica l’emendamento 2.0.10 riformulandolo nell’emendamento 2.0.10 (Nuovo testo).
        Posto ai voti è poi approvato l’emendamento 2.0.10 (Nuovo testo).
        Segue quindi un intervento del senatore SENESE che richiama l’attenzione sui problemi sollevati dalla mancanza di una normativa transitoria in materia di accesso al rito abbreviato nei procedimenti relativi ai reati punibili con la pena dell’ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge n.479 del 1999 e che erano già pervenuti, a tale data, ad una fase nella quale la richiesta di rito abbreviato non poteva essere più avanzata.
        Su tali aspetti si apre quindi un breve dibattito nel quale prendono la parola il senatore CALVI, il senatore CENTARO, nuovamente il senatore SENESE e infine il senatore PERA.
        Con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO è posto ai voti e approvato l’emendamento 2.0.11.
        Con il parere favorevole del RELATORE è posto ai voti ed approvato l’emendamento 2.0.12.
        Si passa all’esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 3.
        Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha rinunciato ad illustrarli, con il parere favorevole del RELATORE, sono separatamente posti ai voti ed approvati gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.
        Segue un breve intervento del presidente PINTO che coglie l’occasione per sottolineare come l’avvio della riforma istitutiva del giudice unico di primo grado abbia, tra l’altro, evidenziato il problema di trovare una soluzione normativa soddisfacente e di carattere definitivo per i patrocinatori, laureati in giurisprudenza, che in passato hanno ottenuto con decreto del presidente del tribunale, sentito il parere del Consiglio dell’ordine e il procuratore della Repubblica, l’autorizzazione a patrocinare presso una pretura.
        Si passa all’esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 4.
        Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole su entrambi.
        Posto ai voti è quindi approvato l’emendamento 4.0.1.
        Risulta conseguentemente assorbito l’emendamento 4.0.2.
        La Commissione conferisce infine mandato al relatore FOLLIERI a riferire in senso favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, nel testo risultante dalle modifiche apportate nel corso dell’esame.


        
La seduta termina alle ore 22,35.
 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4575

al testo del decreto-legge


 

Art. 2.

        Al comma 1, anteporre alla lettera a) la seguente:

        «0a) nel comma 1, alla lettera a) è anteposta la seguente:
        “0a) nella fase delle indagini preliminari, durante il tempo in cui sono compiute le nuove indagini ai sensi dell’articolo 415-
bis comma 4;“».

2.1


Fassone

        Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All’articolo 305 del codice di procedura penale, al comma 2, dopo le parole: “in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi“ sono inserite le seguenti: “o a nuove indagini disposte ai sensi dell’articolo 415-bis, comma 4“».

2.1  (Nuovo testo)


Fassone

        Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All’articolo 33-bis del codice di procedura penale, al comma 1, alla lettera c), dopo la parola: “609-bis“ è inserita l’altra: “609-octies“».

2.0.1


Il Relatore

        Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All’articolo 33-bis del codice di procedura penale, al comma 2, dopo le parole: “i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, sono inserite le seguenti: “, anche nell’ipotesi del tentativo“».

2.0.1 (Nuovo testo)


Il Relatore

        Dopo l’articolo inerire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All’articolo 33-ter del codice di procedura penale, al comma 1, le parole “commi 1, 3 e 4“ sono soppresse».

2.0.2


Il Relatore

        Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        Dopo il secondo comma dell’articolo 162 del codice penale è aggiunto il seguente: “In caso di modifica dell’originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita“».

2.0.3


Il Governo

        Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al comma 1 dell’articolo 419 del codice di procedura penale, dopo le parole: “pubblico ministero“ sono aggiunte le seguenti: “e con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia“».

2.0.4


Il Governo

        Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al comma 4 dell’articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole “l’applicazione di una misura di sicurezza“ sono aggiunge le seguenti: “diversa dalla confisca“».

2.0.5


Il Governo

        Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        Il comma 4 dell’articolo 429 del codice di procedura penale, così come modificato dall’articolo 24 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è sostituito dal seguente: “4. Il decreto è notificato almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio all’imputato contumace, alla persona offesa, al responsabile civile ed al civilmente obbligato per la pena pecuniaria che non erano presenti all’udienza preliminare“».

2.0.6


Il Governo

        Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Il comma 4 dell’articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “1. Il decreto è notificato all’imputato contumace nonché all’imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio“».

2.0.7


Il Relatore

        Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All’articolo 438 del codice di procedura penale, al comma 5 le parole: “Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423’ sono soppresse».

2.0.8


Il Relatore

        Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All’articolo 441 del codice di procedura penale, al comma 5, le parole “Resta salva in tal caso l’applicabilità dell’articolo 423“ sono soppresse».

2.0.9


Il Relatore

        Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

        «Art. 2-bis.

        1. Dopo l’articolo 441 del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:

        “Art. 441-bis. – 1. In ogni caso di modificazione dell’imputazione ai sensi dell’articolo 423, l’imputato può chiedere entro cinque giorni dalla contestazione e comunque prima dell’inizio della discussione che il processo sia definito nelle forme del rito ordinario“».

2.0.10


Centaro, Greco, Pera, Scopelliti

        Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        Dopo l’articolo 441 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
        “Art. 441-
bis. – 1. Quando, nei casi previsti dall’articolo 438, comma 5 e dall’articolo 441, comma 5, il pubblico ministero procede a nuove contestazioni ai sensi dell’articolo 423 commi 1 e 2, il giudice informa l’imputato che può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

        2. La richiesta deve essere formulata dall’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. La procura deve essere autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.
        3. Il giudice, se l’imputato o il difensore ne fa istanza, assegna all’imputato un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione della predetta richiesta, ovvero per l’integrazione delle proprie difese, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.
        4. Se l’imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare ovvero, se la richiesta di giudizio abbreviato era stata presentata nel corso dell’udienza preliminare, il giorno per la prosecuzione dell’udienza medesima. Gli atti di integrazione probatoria compiuti a norma dell’articolo 438, comma 5 o dell’articolo 441, comma 5, hanno, ai fini dei provvedimenti previsti dall’articolo 424 e, nel caso di rinvio a giudizio, ai fini del giudizio, la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell’articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta.
        5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l’imputato può chiedere l’ammissione di nuove prove, in relazione alle nuove contestazioni, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria“».

2.0.10  (Nuovo testo)


Centaro, Pera, Greco, Scopelliti

        Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All’articolo 460 del codice di procedura penale, al comma 2, le parole “e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati“ sono soppresse».

2.0.11


Il Relatore

        Dopo l’articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.

        Al comma 1 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, le parole: “, anche congiunta a pena pecuniaria“ sono sostituite dalle seguenti: “o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva“».

2.0.12


Il Governo
Art. 3.

        Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

        “b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall’articolo 550 del codice di procedura penale“».

3.0.1


Il Governo

        Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Al comma 3 dell’articolo 43-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

        “b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 del codice di procedura penale“».

3.0.2


Il Governo
Art. 4.

        Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. La disposizione dell’articolo 328, comma 1-bis, del codice di procedura penale deve essere interpretata nel senso che quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, anche le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

4.0.1


Il Governo

        Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. La disposizione dell’articolo 328, comma 1-bis, del codice di procedura penale si interpreta nel senso che, quanto si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, anche le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

4.0.2


Fassone