al testo del decreto-legge
«0a) nel comma 1, alla lettera a) è anteposta la seguente: “0a) nella fase delle indagini preliminari, durante il tempo in cui sono compiute le nuove indagini ai sensi dell’articolo 415-bis comma 4;“».
2.1
«1-bis. All’articolo 305 del codice di procedura penale, al comma 2, dopo le parole: “in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi“ sono inserite le seguenti: “o a nuove indagini disposte ai sensi dell’articolo 415-bis, comma 4“».
2.1 (Nuovo testo)
2.0.1
2.0.1 (Nuovo testo)
2.0.2
2.0.3
2.0.4
2.0.5
2.0.6
2.0.7
2.0.8
2.0.9
“Art. 441-bis. – 1. In ogni caso di modificazione dell’imputazione ai sensi dell’articolo 423, l’imputato può chiedere entro cinque giorni dalla contestazione e comunque prima dell’inizio della discussione che il processo sia definito nelle forme del rito ordinario“».
2.0.10
2. La richiesta deve essere formulata dall’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. La procura deve essere autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3. 3. Il giudice, se l’imputato o il difensore ne fa istanza, assegna all’imputato un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione della predetta richiesta, ovvero per l’integrazione delle proprie difese, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente. 4. Se l’imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare ovvero, se la richiesta di giudizio abbreviato era stata presentata nel corso dell’udienza preliminare, il giorno per la prosecuzione dell’udienza medesima. Gli atti di integrazione probatoria compiuti a norma dell’articolo 438, comma 5 o dell’articolo 441, comma 5, hanno, ai fini dei provvedimenti previsti dall’articolo 424 e, nel caso di rinvio a giudizio, ai fini del giudizio, la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell’articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. 5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l’imputato può chiedere l’ammissione di nuove prove, in relazione alle nuove contestazioni, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria“».
2.0.10 (Nuovo testo)
2.0.11
2.0.12
“b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall’articolo 550 del codice di procedura penale“».
3.0.1
“b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 del codice di procedura penale“».
3.0.2
4.0.1
4.0.2